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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5819/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5819 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 26.11.2024, vertente
TRA
(P.IVA ), (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
), rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Signorelli.
[...]
pagina 1 di 9 APPELLANTI
E
(C.F. ), già e già Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Vittoria Paolini. Controparte_3
APPELLATA
CONCLUSIONI
Gli appellanti hanno così concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, in riforma della Sentenza n. 11611/2018 emessa dal
Tribunale di Roma in data 6.06.2018, previa la preliminare eccezione di compensazione: 1) In via principale e nel merito: rilevare e dichiarare che, con riferimento al in data 7.04.2006, il contratto di mutuo fondiario, per atto Notaio , Rep. 709260 - Racc. 32748, come indicato in Persona_1
narrativa, sono stati pattuiti e quindi applicati tassi contrattuali usurari e che pertanto la relativa clausola è nulla ed il prestito gratuito, come per legge, ai sensi dell'art. 1815 c. 2° c.c.; 2) dichiarare per l'effetto e conseguentemente: a) illegittimi, in tutto o in parte, gli addebiti come effettuati a tale titolo durante il corso del rapporto dedotto in quanto non dovuti per i motivi dedotti in narrativa e per
l'effetto, rideterminare l'esatto dare/avere tra le parti, con eventuale condanna della convenuta alla restituzione delle somme non dovute per effetto delle declaratorie come sopra richieste e pagate in eccesso ovvero compensarle con quanto ancora dovuto (se dovuto); b) che le rate del mutuo scadute e
a scadere debbono considerare soltanto il capitale. Il tutto anche in esito a CTU. Con vittoria delle spese e compensi di lite di cui il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario. In estremo subordine spese di entrambi i gradi di giudizio compensate”.
L'appellata ha così concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, per tutti i motivi sopra esposti, disattesa ogni contraria istanza:
- in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'avverso appello ai sensi degli artt. 342, 345
e 348 bis c.p.c.;
- nel merito: rigettare tutte le avverse domande perché infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio”.
pagina 2 di 9 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. La e convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_3 Parte_2
Roma, la chiedendone la condanna alla ripetizione delle Controparte_3
somme indebitamente percepite in esecuzione del contratto di mutuo fondiario stipulato dalla e garantito da . Parte_3 Parte_2
Con il contratto di mutuo, stipulato in data 7.4.2006, veniva erogata la somma di €
600.000,00, da restituirsi in n. 180 rate mensili alle seguenti condizioni: tasso contrattuale del
5,00% per le prime 24 rate, successivamente pari alla media aritmetica semplice con arrotondamento ai 5/100 superiori dei valori giornalieri del tasso Euribor a sei mesi maggiorata dello spread di 1,500%, corrispondente al tempo della sottoscrizione del contratto al 2,90%, oltre a diritti e spese varie, tasso di mora pari al tasso d'interesse corrispettivo maggiorato del 2%.
Gli attori deducevano l'applicazione di interessi usurari e, con la memoria ex art. 183,
comma 6, n. 1 c.p.c., eccepivano anche la nullità della pattuizione relativa al tasso di interesse per violazione degli articoli 1346, 1418 e 1419 c.c., in quanto incompatibile con i principi di determinatezza dell'oggetto del contratto, nonché degli articoli 1283 e 1284 c.c.,
oltre che degli articoli 1322 c.c. e 9, comma 3, della legge n. 192/1998.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 11611/2018, rigettava le domande attoree.
Eslcudeva il superamento del tasso soglia usura, sia con riferimento agli interessi moratori che a quelli corrispettivi, specificando che essi dovevano essere verificati separatamente e non sommati, che gli interessi di mora dovevano quindi essere esclusi dal calcolo del TEG, e che,
ai fini della verifica del superamento della soglia antiusura del tasso degli interessi moratori non dovevano essere incluse, le spese relative al contratto bancario.
Il Tribunale inoltre riteneva che le ulteriori doglianze degli attori relative all'asserita nullità
del contratto di mutuo per l'asserita violazione degli articoli 1283 e 1284 c.c., oltre che degli pagina 3 di 9 articoli 1322 c.c. e 9, comma 3, della legge n. 192/1998 erano inammissibili in quanto tardive,
oltre che infondate in quanto genericamente dedotte.
3. e hanno proposto appello per i seguenti motivi. Parte_3 Parte_2
Con il primo motivo hanno lamentato che il Tribunale erroneamente non aveva rilevato il superamento del tasso soglia, essendosi limitato a negare la possibilità di sommare interessi corrispettivi e moratori ai fini della verifica dell'usura.
Il giudice avrebbe dovuto tenere conto del tasso di mora effettivo, oltre che di tutti gli oneri economici connessi all'erogazione del credito (ivi compreso quello per l'estinzione anticipata pari al 2%/1%, nonché la spesa per l'assicurazione obbligatoria).
In altre parole era il costo complessivo del mutuo a dover essere al di sotto del tasso soglia, a nulla rilevando se il superamento di detto tasso fosse dovuto agli interessi in senso stretto pattuiti per la remunerazione del capitale, oppure per altre voci, non aventi natura meramente remuneratoria, come le spese per polizze assicurative obbligatorie, per le commissioni per l'istruttoria della pratica creditizia e anche per gli interessi moratori che, in quanto pattuiti ab origine, contribuivano come gli altri costi al calcolo del TEG.
Con il secondo motivo gli appellanti hanno censurato il ragionamento del Tribunale
secondo cui il tasso di mora non doveva essere confrontato con il TEGM ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, non essendo vincolanti in questo senso le Istruzioni della
Banca d'Italia.
Con il terzo motivo gli appellanti hanno censurato l'affermazione del Tribunale secondo cui occorreva escludere, in sede di verifica del debordamento della soglia del periodo da parte degli interessi di mora, le spese inerenti il contratto di mutuo.
Oltre a non essere corretta tale affermazione, essa era comunque irrilevante perché il tasso di mora in sé superava la soglia usura.
Inoltre il Tribunale non si era avveduto del fatto che le spese incidevano sicuramente sul
TEG degli interessi corrispettivi, comportando il superamento del tasso soglia, dovendosi considerare la spesa per l'assicurazione obbligatoria, tutte le altre spese sostenute dal pagina 4 di 9 mutuatario (spesa istruttoria pari a € 3.000,00, spese incasso rata pari a € 1,50, spese invio comunicazioni pari a € 1,70), nonché la penale per l'estinzione anticipata.
Quest'ultima in particolare, pattuita nella misura del 2,00%/1,00%, in aggiunta al tasso corrispettivo (5% + 2%/1% = 7%/6%) comporta il debordamento della soglia (6,24%).
Nella comparsa conclusionale è stato inoltre fatto riferimento anche al c.d. “costo occulto”
generato dall'ammortamento francese con capitalizzazione dell'interesse in regime composto,
quale ulteriore costo di cui tenere conto nel calcolo del TEG.
Con il quarto motivo gli appellanti hanno censurato l'errata individuazione del tasso soglia, dato che la stessa Banca d'Italia, nelle istruzioni del 2009, stabilisce che i mutui che prevedono contrattualmente un periodo in cui la rata corrisposta dal cliente è calcolata in base a un tasso fisso e un periodo nel quale la rata è determinata utilizzando un tasso variabile (cd. mutui a tasso misto) sono segnalati tra i mutui a tasso variabile, a meno che il contratto preveda che le rate siano calcolate in base a un tasso fisso per un periodo pari o superiore a tre anni e in base a un tasso variabile per il restante periodo (in Banca d'Italia -
Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi - agosto 2009).
Pertanto, il tasso soglia da prendere in considerazione era quello previsto per la categoria dei mutui a tasso variabile, pari al 6,24%.
Con il quinto motivo gli appellanti hanno ritenuto erronea la dichiarazione di inammissibilità delle domande attinenti pur sempre a profili di nullità del contratto, e quindi non considerabili come domande nuove. Nella comparsa conclusionale hanno poi precisato che detta domanda, subordinata, non era stata riformulata e dunque era da intendersi comunque rinunciata.
Con il sesto motivo hanno lamentato l'omessa nomina di C.T.U. e l'omesso ordine di esibizione della documentazione relativa al rapporto.
4. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Sulla base della descrizione dei motivi di appello si evincono chiaramente le parti della sentenza censurate, le specifiche ragioni a base delle censure e l'incidenza dei vizi riscontrati sulla decisione. La Corte di Cassazione si è pronunciata a tal proposito pagina 5 di 9 affermando che l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando,
anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (Cass. n. 18307/2015).
5. I primi due motivi d'appello, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto aventi a oggetto i rapporti tra interessi corrispettivi e moratori, sono infondati.
Deve infatti considerarsi che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che nell'applicazione della normativa antiusura a tutela del debitore occorre tenere conto anche della componente degli interessi moratori del mutuo, anche se chiaramente distinta da quella degli interessi corrispettivi, posto che si tratta pur sempre di voce convenuta e di un possibile debito del finanziato (Cass. Sez. Un. n. 19597/2020).
Allo stesso tempo è stato precisato che occorre differenziare le componenti del costo del credito, sicché, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura appunto corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi (v. anche Cass. n.
9237/2020), essendo necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996, e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (Cass. n. 31615/2021).
Viene così riaffermato il principio di simmetria secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usurarie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni.
Più nel dettaglio si osserva che la citata pronuncia delle Sezioni Unite ora citata è stato risolto il contrasto sulla questione, riguardante la rilevanza ai fini dell'usura del tasso moratorio, nei seguenti termini:
pagina 6 di 9 “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria
dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione
nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti
ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la
rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo
caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi
moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti,
quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove
i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione
andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi
moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà
discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti
nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione
dell'art. 1224, comma 1, c.c.; (…)” (Cass. Civ. Sez. Un. n.19597/2020, Rv. 658833 - 01)
6. Il terzo motivo d'appello pure è infondato.
Gli appellanti, pur avendo fatto riferimento alla inclusione nel TEG dei costi del contratto,
non hanno dedotto in che termini tali costi in concreto avrebbero comportato un TEG
superiore al tasso soglia, dovendosi peraltro rilevare che non è stato indicato un costo determinato dell'assicurazione prevista in contratto e dovendosi escludere l'inclusione nel
TEG della commissione di estinzione anticipata, stante la sua natura di penale per recesso e non di costo del credito (v. Cass. n. 7352/2022).
Anche con riferimento all'incidenza della capitalizzazione composta, si sono limitati a enunciare un principio di diritto senza alcun riferimento al caso concreto.
Quanto all'affermazione secondo cui anche il solo tasso di mora in sé considerato (7%)
supererebbe il tasso soglia (6,24%), essa non è condivisibile, in quanto, come già osservato,
occorre tenere conto della necessità di maggiorare il TEGM del 2,1%, in base al decreto ministeriale di riferimento, sia per quanto viene illustrato al paragrafo che segue sul TEGM
da prendere a riferimento.
pagina 7 di 9 7. Il quarto motivo è infondato in quanto basato su delle Istruzioni della Banca d'Italia di agosto 2009 che dettano per il futuro i criteri di rilevazione del TEGM per categoria di operazione.
8. L'esame del quinto motivo è assorbito dalla esplicita rinuncia alle ulteriori domande contenute nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c..
9. Infine, per quanto sopra esposto, è infondato il sesto motivo. L'astratta rilevabilità
d'ufficio dell'usura non comporta la necessità di disporre una C.T.U. di verifica, se non in preenza di elementi che scaturiscano dai documenti in atti o dalle allegazioni delle parti.
10. L'appello deve quindi essere integralmente rigettato, con conseguente conferma della sentenza appellata anche con riferimento alla statuizione sulle spese di lite sulle quali non è
stato proposto specifico motivo d'appello.
11. Anche le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, in assenza, per quanto sopra illustrato di valide ragioni a sostegno della chiesta compensazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n.
55/2014, tenuto conto del valore indeterminato e della semplicità della controversia.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
pagina 8 di 9 Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 3.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
pagina 9 di 9