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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 2961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2961 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 22271 R.G. per l'anno 2024
TRA
, rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso dall'Avv. Parte_1
Pasquale Fuschino, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla via San Tommaso
d'Aquino n.36;
- opponente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv.
Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar Persona_1 del 22.03.2024 (REP 37875/7313)
- opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.10.2024 la ricorrente, dopo tempestivo dissenso avverso le conclusioni rese dal CTU nell'ambito del procedimento per ATP ex art 445 bis cpc, ha promosso ricorso ex comma 6 di tale norma, al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario dell'assegno mensile d'invalidità.
Contestata la perizia ha concluso perché fosse accertato il proprio diritto al ripristino dell'assegno d'invalidità civile, a decorrere data di revisione o da quella diversa data ritenuta di giustizia in base alle risultanze di causa, con contestuale condanna al pagamento dei consequenziali ratei maturati e maturandi, oltre interessi da tale data sino al soddisfo, spese vinte da distrarsi.
Incardinatasi la lite, l' ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso ricorso nonché l'insussistenza CP_1 dei requisiti costitutivi del diritto preteso, diversi da quello sanitario, indispensabili per il riconoscimento della prestazione pretesa ed inoltre prescrizione del diritto e dei ratei concludendo per il rigetto.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, esaminati gli atti, viste le note di trattazione scritta, ritenuta la causa matura per la decisione è stata decisa mediante la presente sentenza.
Il ricorso non merita accoglimento.
Parte ricorrente ha contestato la CTU del Dott. sotto diversi profili. Persona_2
In primo luogo, poiché il ricorrente sarebbe affetto da BPCO, per come emerge dalla spirometria del
12.12.2022, patologia confermata anche durante le operazioni peritali, come tale inquadrabile nei codici 6405 e 6407 per analogia, con una percentuale del 30%; sarebbe affetto anche da ipoacusia neurosensoriale bilaterale come documentato dall'ultimo controllo del 18.05.2023, e non considerato, da valutarsi per analogia, con codice 4005 (percentuale del 20%).
Con ordinanza del 23.02.2025, il Giudice ha invitato il CTU a redigere una relazione integrativa sulla scorta dei rilievi di parte ricorrente e precisamente l'omessa valutazione della patologia respiratoria (
v. spirometria del 12.12.2022 prodotta in atti nonché della ipoacusia neurosensoriale bilaterale documentata dal controllo del 18.5.2023).
In data 6.03.2025, il CTU ha depositato la relazione integrativa, precisando che “In merito alla ipoacusia, nemmeno riferita in anamnesi, le risultanze dell'esame obbiettivo non hanno dimostrato alcun deficit uditivo come chiaramente descritto all'esame obbiettivo relativamente all'apparato uditivo. Alla luce delle risultanze peritali si è ritenuto di evitare eventuali ulteriori indagini supplementari quali le emissioni otoacustiche (OAEs), nelle varianti spontanea (SOAEs), a stimoli transienti (TEOAEs) o di intermodulazione (DPOAEs), i potenziali evocati uditivi o acustici (PEA) noti anche con gli acronimi ABR (Auditory Brainstem Response) o BAEP (Brainstem Auditory Evoked
Potential), che meno risentono della componente soggettiva……In merito alla mancata valutazione della spirometria, la ricorrente in anamnesi non ha riferito nessun deficit severo, né ha dichiarato di fare uso di farmaci relativi, né ci sono prescrizioni farmacologiche a riguardo, né ci sono visite pneumologiche allegate”.
Le contestazioni, sono dunque prive di pregio poiché svalutano l'esame obiettivo eseguito dal CTU, pur non confutandolo in alcun modo, prospettando che l'ausiliare avrebbe dovuto, sulla base di evidenze documentali, riconoscere le prestazioni.
Bisogna evidenziare che dalla lettura della perizia, non fatta oggetto di alcuna osservazione dalla parte durante il sub- procedimento di cui all'art. 195 c.p.c. – contegno processuale da cui possono trarsi argomenti di convincimento – risulta che il CTU ha bene operato. L'ausiliare nominato dal Giudice, Dott. , ha accertato che la ricorrente è affetta dalle Persona_2 patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti, precisamente: Sindrome ansioso- depressiva media Esiti di mastectomia radicale per ca mammario protesizzata.
Il CTU, infatti, ha precisato che: “La prima infermità diagnosticata va identificata per analogia nelle voci tabellari 2205 (“Sindrome depressiva endoreattiva media”) prevista con un tasso di invalidità fisso al 25% + 2207 (“Nevrosi ansiosa”) prevista con un tasso di invalidità fisso al 15%. Alla luce delle evidenze obiettive e delle risultanze degli accertamenti eseguiti nella storia clinica della periziata ed allegati al ricorso, applicando il criterio proporzionale riduttivo, ma considerando anche la concorrenza delle stesse è possibile affermare che le suddette patologie diano luogo ad un quadro clinico, coerente con una valutazione di invalidità pari al 35% (trentacinque per cento). In merito alla seconda infermità diagnostica, si farà riferimento per analogia alle voci tabellari 9323
(“Neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale”), mitigata per l'appunto dalla ricostruzione mammaria con protesi. Pertanto sulla base dello studio della documentazione clinica allegata agli atti, nonché dalle evidenze emerse in sede di visita peritale, applicando il criterio proporzionale riduttivo, è possibile stabilire per tale condizione un tasso di invalidità pari al 50%
(cinquanta per cento)”.
Pertanto ha concluso riconoscendo alla ricorrente una percentuale d'invalidità del 67%, sin dalla data della revisione.
Tale valutazione resta confermata anche all'esito del deposito della relazione integrativa, swenza trovare puntuali contestazioni
Non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna ulteriore e verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nel corso dell'odierno giudizio di opposizione, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Al più potrebbe sostenersi che parte ricorrente insista in un mero dissenso diagnostico.
Sul punto Cass. civ. sez. VI, 11/02/2022 n. 4517 insegna: “Del pari infondato è il secondo motivo, che esprime mero dissenso diagnostico in ordine alla valutazione dell'incidenza funzionale delle patologie in essere (si veda al riguardo, tra le tante, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 1652 del 03/02/2012,
Rv. 620903 - 01, secondo la quale nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.)”.
Le affermazioni del ricorrente in merito all'operato del CTU si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che, se sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale rivendicata, non bastano, tuttavia, ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
Ritenuto pertanto esaustivo ed esauriente e come tale utilizzabile anche nella presente sede l'accertamento peritale acquisito nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si ritiene di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente.
Pertanto, la domanda, per tutte le ragioni esposte, va conclusivamente, rigettata.
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Per lo stesso motivo, le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Si comunichi.
Napoli, lì 16.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Santulli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 22271 R.G. per l'anno 2024
TRA
, rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso dall'Avv. Parte_1
Pasquale Fuschino, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla via San Tommaso
d'Aquino n.36;
- opponente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv.
Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar Persona_1 del 22.03.2024 (REP 37875/7313)
- opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.10.2024 la ricorrente, dopo tempestivo dissenso avverso le conclusioni rese dal CTU nell'ambito del procedimento per ATP ex art 445 bis cpc, ha promosso ricorso ex comma 6 di tale norma, al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario dell'assegno mensile d'invalidità.
Contestata la perizia ha concluso perché fosse accertato il proprio diritto al ripristino dell'assegno d'invalidità civile, a decorrere data di revisione o da quella diversa data ritenuta di giustizia in base alle risultanze di causa, con contestuale condanna al pagamento dei consequenziali ratei maturati e maturandi, oltre interessi da tale data sino al soddisfo, spese vinte da distrarsi.
Incardinatasi la lite, l' ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso ricorso nonché l'insussistenza CP_1 dei requisiti costitutivi del diritto preteso, diversi da quello sanitario, indispensabili per il riconoscimento della prestazione pretesa ed inoltre prescrizione del diritto e dei ratei concludendo per il rigetto.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, esaminati gli atti, viste le note di trattazione scritta, ritenuta la causa matura per la decisione è stata decisa mediante la presente sentenza.
Il ricorso non merita accoglimento.
Parte ricorrente ha contestato la CTU del Dott. sotto diversi profili. Persona_2
In primo luogo, poiché il ricorrente sarebbe affetto da BPCO, per come emerge dalla spirometria del
12.12.2022, patologia confermata anche durante le operazioni peritali, come tale inquadrabile nei codici 6405 e 6407 per analogia, con una percentuale del 30%; sarebbe affetto anche da ipoacusia neurosensoriale bilaterale come documentato dall'ultimo controllo del 18.05.2023, e non considerato, da valutarsi per analogia, con codice 4005 (percentuale del 20%).
Con ordinanza del 23.02.2025, il Giudice ha invitato il CTU a redigere una relazione integrativa sulla scorta dei rilievi di parte ricorrente e precisamente l'omessa valutazione della patologia respiratoria (
v. spirometria del 12.12.2022 prodotta in atti nonché della ipoacusia neurosensoriale bilaterale documentata dal controllo del 18.5.2023).
In data 6.03.2025, il CTU ha depositato la relazione integrativa, precisando che “In merito alla ipoacusia, nemmeno riferita in anamnesi, le risultanze dell'esame obbiettivo non hanno dimostrato alcun deficit uditivo come chiaramente descritto all'esame obbiettivo relativamente all'apparato uditivo. Alla luce delle risultanze peritali si è ritenuto di evitare eventuali ulteriori indagini supplementari quali le emissioni otoacustiche (OAEs), nelle varianti spontanea (SOAEs), a stimoli transienti (TEOAEs) o di intermodulazione (DPOAEs), i potenziali evocati uditivi o acustici (PEA) noti anche con gli acronimi ABR (Auditory Brainstem Response) o BAEP (Brainstem Auditory Evoked
Potential), che meno risentono della componente soggettiva……In merito alla mancata valutazione della spirometria, la ricorrente in anamnesi non ha riferito nessun deficit severo, né ha dichiarato di fare uso di farmaci relativi, né ci sono prescrizioni farmacologiche a riguardo, né ci sono visite pneumologiche allegate”.
Le contestazioni, sono dunque prive di pregio poiché svalutano l'esame obiettivo eseguito dal CTU, pur non confutandolo in alcun modo, prospettando che l'ausiliare avrebbe dovuto, sulla base di evidenze documentali, riconoscere le prestazioni.
Bisogna evidenziare che dalla lettura della perizia, non fatta oggetto di alcuna osservazione dalla parte durante il sub- procedimento di cui all'art. 195 c.p.c. – contegno processuale da cui possono trarsi argomenti di convincimento – risulta che il CTU ha bene operato. L'ausiliare nominato dal Giudice, Dott. , ha accertato che la ricorrente è affetta dalle Persona_2 patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti, precisamente: Sindrome ansioso- depressiva media Esiti di mastectomia radicale per ca mammario protesizzata.
Il CTU, infatti, ha precisato che: “La prima infermità diagnosticata va identificata per analogia nelle voci tabellari 2205 (“Sindrome depressiva endoreattiva media”) prevista con un tasso di invalidità fisso al 25% + 2207 (“Nevrosi ansiosa”) prevista con un tasso di invalidità fisso al 15%. Alla luce delle evidenze obiettive e delle risultanze degli accertamenti eseguiti nella storia clinica della periziata ed allegati al ricorso, applicando il criterio proporzionale riduttivo, ma considerando anche la concorrenza delle stesse è possibile affermare che le suddette patologie diano luogo ad un quadro clinico, coerente con una valutazione di invalidità pari al 35% (trentacinque per cento). In merito alla seconda infermità diagnostica, si farà riferimento per analogia alle voci tabellari 9323
(“Neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale”), mitigata per l'appunto dalla ricostruzione mammaria con protesi. Pertanto sulla base dello studio della documentazione clinica allegata agli atti, nonché dalle evidenze emerse in sede di visita peritale, applicando il criterio proporzionale riduttivo, è possibile stabilire per tale condizione un tasso di invalidità pari al 50%
(cinquanta per cento)”.
Pertanto ha concluso riconoscendo alla ricorrente una percentuale d'invalidità del 67%, sin dalla data della revisione.
Tale valutazione resta confermata anche all'esito del deposito della relazione integrativa, swenza trovare puntuali contestazioni
Non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna ulteriore e verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nel corso dell'odierno giudizio di opposizione, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Al più potrebbe sostenersi che parte ricorrente insista in un mero dissenso diagnostico.
Sul punto Cass. civ. sez. VI, 11/02/2022 n. 4517 insegna: “Del pari infondato è il secondo motivo, che esprime mero dissenso diagnostico in ordine alla valutazione dell'incidenza funzionale delle patologie in essere (si veda al riguardo, tra le tante, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 1652 del 03/02/2012,
Rv. 620903 - 01, secondo la quale nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.)”.
Le affermazioni del ricorrente in merito all'operato del CTU si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che, se sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale rivendicata, non bastano, tuttavia, ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
Ritenuto pertanto esaustivo ed esauriente e come tale utilizzabile anche nella presente sede l'accertamento peritale acquisito nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si ritiene di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente.
Pertanto, la domanda, per tutte le ragioni esposte, va conclusivamente, rigettata.
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Per lo stesso motivo, le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Si comunichi.
Napoli, lì 16.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Santulli