Articolo 37 della Legge 1 dicembre 1986, n. 879
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21 dicembre 1986
Art. 37. 1. All'onere di lire 780 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nel triennio 1986-1988, salvo quanto specificamente disposto negli articoli 10, 29, comma 1, e 30, comma 1, si provvede, quanto a lire 100 miliardi per l'anno 1986, lire 200 miliardi per l'anno 1987 e lire 300 miliardi per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Ulteriori interventi per il completamento della ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto" e, quanto a lire 80 miliardi per l'anno 1987 e a lire 100 miliardi per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stesso stanziamento all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento "Difesa del suolo".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 21 dicembre 1986