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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 14/07/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
N. 269/2025 R.G.
Il Tribunale nella persona del Giudice Dott. Edoardo Gaspari ha pronunciato ex art. 281 sexies3 CPC la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 269/2025 R.G. promossa
1 da
), con gli Avv.ti ENRICO RABINO e Parte_1 CodiceFiscale_1
SERENELLA NICOLA del Foro di Asti, presso il cui studio in Asti, Via San martino 43 è elettivamente domiciliato attore contro
in persona del sindaco p.t., corrente in Pomaro Controparte_1
FE (AL), Piazza Libertà 3, con l'Avv. ENRICO DAGNA del Foro di ER, presso il cui studio in Casale FE (AL), Via Giovanni Lanza 28 è elettivamente domiciliato nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
20, con gli Avv.ti CRISTINA CAROLA GIORDANO e PAMELA SANDRI del Foro di
Alessandria, elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Alessandria, Piazza Turati 5 convenuti
Oggetto: azione di nullità. Conclusioni
(come da prima memoria ex art. 171 ter CPC): Pt_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di ER, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa consulenza tecnica d'ufficio che accerti che gli immobili oggetto di donazione sono stati tutti eseguiti in assenza
e/o in difformità totale e/o variazione essenziale dai titoli rilasciati;
accertare e dichiarare la nullità dell'atto di donazione a rogito Notaio Rep. n. 763 – Racc. n. Persona_1
483 in data 23 giugno 2014 con effetto dalla data di sua stipulazione e, per l'effetto, restituire il possesso degli immobili per cui è causa al signor Parte_1
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, maggiorati come per legge.”
(come da prima memoria ex art. 171 ter CPC): Controparte_1
2
“Ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa.
Voglia il Tribunale di ER in via preliminare dichiarare l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda proposta dall'attore perché coperta da giudicato per implicazione discendente, nonché per difetto di Parte_1
legittimazione e di interesse ad agire dello stesso attore.
Nel merito respingere la domanda formulata dal signor per infondatezza della domanda di nullità Parte_1
dell'atto di donazione.
In via subordinata, letto il decreto emesso dal Giudice ex art. 171 bis c.p.c. in caso di ammissione di istanze istruttorie, voglia ammettere le prove per interpello e testi sulle circostanze che si dedurranno nelle memorie istruttorie ex art. 171 ter n.
2. c.p.c., anche in prova contraria diretta e indiretta.
Voglia, anche, condannare il signor ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. oltre alle spese, anche al risarcimento Parte_1
dei danni da liquidarsi d'ufficio.
Con il favore del compenso del professionista comprensivo di spese forfettarie 15%, non imponibili e pesi fiscali.”
AN (come da prima memoria ex art. 171 ter CPC):
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, -in via preliminare, in accoglimento della eccezione di giudicato, dichiarare inammissibile la domanda attorea e conseguentemente respingere la stessa;
-sempre in via preliminare, in accoglimento della eccezione di carenza di legittimazione ed interesse ad agire in capo all'attore, dichiarare inammissibile e conseguentemente rigettare la domanda attorea;
in ogni caso, respingere le domande tutte dall'attore proposte, perché infondate in fatto e diritto;
condannare il sig. ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oltre alle spese, anche al risarcimento dei danni, da Parte_1
liquidarsi d'ufficio;
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre agli accessori di legge”
Motivi della decisione
Con atto di citazione notificato al e a il 26.2.2025 ha Controparte_1 CP_2 Pt_1
chiesto di dichiarare la nullità dell'atto di donazione immobiliare a rogito Notaio rep. Persona_1
3 n. 763, racc. 483 del 23.6.2014 a motivo del fatto che gli immobili donati, promessi in vendita da all'attore con contratto preliminare del 12.7.1993, sono stati tutti realizzati dopo il 2.9.1967 CP_2
senza titolo o difformemente da esso. Conseguentemente l'attore ha chiesto la condanna alla restituzione degli immobili oggetto della donazione.
Entrambi i convenuti si sono costituiti con distinte comparse di costituzione, nella sostanza accomunante dagli argomenti sulla cui base è chiesto il rigetto dell'avversaria domanda:
- al momento della donazione gli immobili che ne formarono oggetto erano detenuti da in Pt_1
forza di contratto di comodato senza termine concesso da Con sentenza n. 31/2020 del CP_2
tribunale di ER (contro cui sono stati sfavorevolmente proposti da appello e ricorso Pt_1
per cassazione) è stato condannato a restituire al gli Pt_1 Controparte_1
immobili da lui detenuti. La sentenza è stata eseguita il 25.2.2025, quando l'ufficiale giudiziario ha rimesso il nel possesso degli immobili;
CP_1
- per quanto detto, manca in capo a sia la legittimazione che l'interesse ad agire, perché Pt_1
l'attore, terzo rispetto al contratto di donazione, non ha alcun interesse a farne dichiarare la nullità, dato che, ammesso pure che la domanda fosse accolta, il bene tornerebbe nella titolarità di (donante) non di che non ha alcun diritto per cui richiedere tutela CP_2 Pt_1
giurisdizionale;
- nel merito entrambi i convenuti hanno argomentato l'infondatezza della domanda di nullità della donazione che, come ritenuto da CSU 8230/2019, è valida in costanza di una dichiarazione reale riferita all'immobile a prescindere dalla conformità o difformità della costruzione, che esula dal perimetro delle nullità. In ogni caso, come affermato dall'attore, la costruzione degli immobili donati è anteriore al 1.9.1967 per cui la l. 765/1967 non prevedeva la necessità di autorizzazioni comunali.
Con decreto ex art. 171 bis CPC del 14.5.2025 è stata confermata la prima udienza al 10.7.2025.
Le parti hanno depositato memorie integrative ex art. 171 ter CPC.
All'udienza, chiesti chiarimenti all'attore da parte del giudice, ritenuta la causa matura per la decisione e rigettate le istanze istruttorie, è stato ordinato alle parti di precisare le conclusioni e di discutere la causa ex art. 281 sexies. Ciò avvenuto, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies3 CPC
4 e viene ora in decisione.
***
La domanda è inammissibile perché manca l'interesse ad agire ex art. 100 CPC.
Dopo che i convenuti nel costituirsi in giudizio hanno eccepito, tra le altre cose, che non ha Pt_1
interesse ad agire, l'attore in prima memoria ha sostenuto che “in esecuzione del titolo giudiziale formatosi all'esito dei giudizi aventi ad oggetto la nullità del contratto di comodato, il sig. ha dovuto riconsegnare gli Pt_1
immobili (doc. 9 , perdendo, così, la propria abitazione: è di tutta evidenza come egli Controparte_1
abbia legittimazione ed interesse alla declaratoria di nullità del negozio sulla base del quale ha subito tale esecuzione.”
(pag. 2).
Questa tesi è stata ribadita, sotto altro angolo di visuale, anche all'udienza quando il giudice ha richiesto al difensore dell'attore specifici chiarimenti sul punto: “L'Avv. Nicola afferma che l'uso avverrebbe in base al contratto di comodato del 15.1.1997 di cui alla sentenza del tribunale di ER n. 31/2020 del 13.1.2020.”. L'assenza di interesse ad agire in capo a promana dalla sua posizione di terzo rispetto al Pt_1
contratto di donazione di cui chiede sia accertata la nullità: con riferimento alla domanda (o all'eventuale eccezione) di nullità di un contratto, mentre per le parti contraenti l'interesse ad agire è in re ipsa, in dipendenza dell'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità ad incidere nella loro sfera giuridica, il terzo deve dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse alla declaratoria di nullità (Cass. 1897/2023, 2760/2020, 5420/2002, 2721/2002, 338/2001, 7717/1991,
1553/1981, 3024/1977, 526/1967).
Partendo da questo presupposto giuridico, non ha dimostrato alcun proprio interesse ad Pt_1
ottenere la nullità dell'atto di donazione e la tesi sopra trascritta – che vorrebbe individuare l'interesse in modo funzionale alla restituzione degli immobili a suo tempo concessi in comodato – trascura che:
- nel giudizio concluso con la citata sentenza n. 31/2020 del tribunale di ER, passata in o ed eseguita il 25.2.2025, il ies anna di Controparte_1
5 Pt_1 CP_2 CP_1 alla restituzione degli immobili da lui detenuti (e donati da al “ai sensi degli artt. 1810 e 1183 c.c.”, cioè in forza della previsione secondo cui nel comodato senza previsione di termine il comodatario è tenuto a restituire la cosa detenuta non appena il comodante la richiede.
La restituzione degli immobili, quindi, in quel giudizio fu richiesta sulla base di un'azione personale qual è quella ex art. 1810 CC, non in forza di un'azione reale.
Il tribunale, avendo ritenuto tra le altre cose che il contratto di comodato, non essendo trascritto, non fosse opponibile al condannò a restituire gli immobili. Dunque, a seguito CP_1 Pt_1
dell'accoglimento della domanda proposta in quel giudizio dal “che ha diritto di ottenere la CP_1
restituzione della disponibilità dei beni” (pag. 6 della sentenza), il contratto di comodato è cessato.
Basta leggere il verbale d'udienza per avvedersi che, incalzato sul punto, il difensore dell'attore non ha saputo fornire validi argomenti giuridici: “L'Avv. Nicola afferma che il in quel giudizio CP_1
agì sulla base del contratto di donazione, in forza del quale è proprietario. Il Giudice rileva che nelle conclusioni del in quel giudizio e trascritte nella sentenza vi è esplicito riferimento agli artt. Controparte_1
1810 – 1813 CC, che, quindi, fanno riferimento all'azione personale di restituzione, e per questo invita l'Avv. Nicola a indicare quale sarebbe stata l'azione reale – dato che sostiene che il quale proprietario – CP_3
avanzata in quel giudizio. L'Avv. Nicola nulla osserva.”, salvo subito dopo ribadire in modo tautologico che avrebbe diritto a rientrare negli immobili in forza del comodato del 1997; Pt_1
- conseguentemente, non può sostenere che, essendo cessato il comodato, se fosse Pt_1
dichiarata la nullità della donazione potrebbe di nuovo detenere gli immobili per cui è causa in forza dello stesso contratto di comodato.
Il già introducendo il giudizio più volte citato, aveva espresso la volontà di rientrare CP_1
nella disponibilità degli immobili donatigli in base all'art. 1810 CC. Se mai ve ne fosse bisogno, anche la difesa nel presente giudizio attesta che non vi sia alcuna intenzione del di CP_1
concedere gli immobili in comodato a tanto che il 25.1.2025 la sentenza del tribunale di Pt_1
ER è stata eseguita e per questo non sarebbe possibile per volontà unilaterale ripristinare gli effetti di un contratto cessato;
- si noti che con la tesi proposta nel presente giudizio venendo contro il fatto proprio, si è Pt_1
6 posto in contrasto radicale con quanto richiese nella causa definita con la sentenza n. 31/2020. In quel giudizio l'odierno attore chiese (infondatamente) di dichiarare la nullità del contratto di comodato, mentre nel presente – a dispetto della pacifica cessazione del contratto di comodato a seguito dell'accertamento contenuto nella sentenza n. 31/2020 – sostiene la validità di quello stesso titolo, tanto da ritenere di vantare in forza di esso il diritto a rientrare nella disponibilità degli immobili;
- è irrilevante (perché il comodato è cessato) e comunque infondato quanto scritto dall'attore in terza memoria secondo cui “il ha agito per la restituzione degli immobili per Controparte_1
cui è causa, in esecuzione della sentenza n. 31/2020 del Tribunale di ER, sulla base del titolo costituito dall'atto di donazione.” (pag. 1) a cui ha fatto eco quanto sostenuto all'udienza dal difensore dell'attore: “L'Avv. Nicola afferma che il Comune in quel giudizio agì sulla base del contratto di donazione, in forza del quale è proprietario”.
Dalla lettura della sentenza non emerge in alcun modo che il titolo a fondamento della domanda restitutoria del fosse la donazione: CP_1 ➢ primo, perché nelle conclusioni vi è testuale riferimento all'art. 1810 CC, come dà atto il tribunale all'inizio della motivazione a pag. 3 della sentenza;
➢ secondo, perché la donazione in sé e per sé non è un titolo in base al quale chiedere la restituzione, ma solo il presupposto logico – cioè, l'essere nel frattempo divenuto il nuovo proprietario degli immobili in luogo dell'originario comodante – sulla base del quale fu proposta l'azione personale ex art. 1810 CC.
A tal proposito si osserva – senza voler in alcun modo interferire con le statuizioni della sentenza n. 31/2020 del tribunale di ER, ma solo per smentire la tesi ora proposta da
– che il contratto di comodato di un bene stipulato dall'alienante di esso in epoca Pt_1
anteriore al suo trasferimento non è opponibile all'acquirente del bene stesso, atteso che le disposizioni dell'art. 1599 CC non sono estensibili, per il loro carattere eccezionale, a rapporti diversi dalla locazione (Cass. 5454/1991). L'acquirente a titolo particolare della cosa data in precedenza dal venditore in comodato non può risentire alcun pregiudizio dall'esistenza di tale 7 comodato e ha il diritto di far cessare in qualsiasi momento e a suo libito il godimento del bene da parte del comodatario e di ottenere la piena disponibilità della cosa. (Cass. n.
664/2016, 11424/1992, 2343/1966, 195/1964, 2502/1963).
In chiusura - fermo e dirimente quanto detto - si osserva che nel domandare “per l'effetto, Pt_1
restituire il possesso degli immobili per cui è causa al signor , non solo non chiede Parte_1
l'accertamento del diritto in base al quale dovrebbe avvenire la restituzione, ma nemmeno individua il destinatario della domanda, cioè chi il tribunale avrebbe dovuto condannare alla restituzione.
Mancando l'interesse di a proporre la domanda di nullità della donazione, perché non Pt_1
potrebbe rientrare nella disponibilità degli immobili donati in forza di un comodato cessato (cosa giudizialmente accertata), la domanda è dichiarata inammissibile.
Le istanze istruttorie dell'attore sono state rigettate perché tutte (sia i capitoli di prova per testi che la sollecitazione di consulenza tecnica d'ufficio) volte ad accertare o l'assenza di titolo edilizio o la costruzione degli immobili in modo difforme dal titolo esistente. Si tratta di questioni irrilevanti, dato che è accertato che non ha interesse ad agire. Pt_1
Spese di lite.
soccombente, è condannato ex art. 91 CPC a rifondere al e Pt_1 Controparte_1
a le spese di lite liquidate ex DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, secondo i CP_2 seguenti criteri:
- competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale;
- valore (dichiarato in atto di citazione): indeterminabile di media complessità;
- fasi: di studio, introduttiva e decisionale, senza l'istruttoria mancata;
- tariffe: medie.
La lite è temeraria perché ha agito in mala fede desumibile da: Pt_1
- l'aver proposto, con palese mancanza di interesse ad agire, una domanda di nullità di una
8 donazione tra altri avvenuta;
- eccepita la mancanza di interesse ad agire, l'averla sostenuta sulla base di argomenti manifestamente erronei in punto di diritto, invocando sia la ritenuta validità di un contratto di cui in altro giudizio si era chiesto di dichiarare la nullità, sia la sua ritenuta efficacia, nonostante sia manifesto che nel giudizio concluso con sentenza n. 31/2020 del tribunale di ER fu ordinata la restituzione dell'immobile concesso in comodato in accoglimento della domanda ex art. 1810
CC, che comporta la cessazione del rapporto;
- l'aver intentato la seguente causa il giorno dopo che l'ufficiale giudiziario ha eseguito la sentenza
31/2020 (25.2.2025) rimettendo il nella disponibilità degli Controparte_1
immobili donatigli e occupati da Pt_1
La temerarietà – rilevata da entrambi i convenuti costretti a difendersi in un giudizio pretestuoso (il peraltro, ha dovuto impiegare denaro pubblico per farlo) – comporta ex art. 963 CPC la CP_1 condanna di a rifondere a ciascuno dei convenuti una somma equitativamente determinata in Pt_1
1/3, arrotondato in difetto, dell'importo liquidato a titolo di compensi in dispositivo.
L'accertamento della temerarietà dell'aver agito in giudizio, in seguito al DM 147/2022, fa discendere un'ulteriore conseguenza. La formulazione attuale dell'art. 49 DM 55/2014 prevede che “Nel caso di dichiarata responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto del 75 per cento rispetto a quello altrimenti spettante.”. L'uso dell'indicativo e l'assenza di alcun parametro discrezionale valutabile dal Giudice rendono automatica l'applicazione di questa disposizione, una volta accertata la ricorrenza dei presupposti ex art. 96 CPC.
L'art. 964 CPC prevede che la condanna per lite temeraria comporti anche quella a pagare una somma in favore della cassa delle ammende, determinata dal tribunale in € 1.000,00.
P.Q.M.
9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 269/2025 R.G. promossa da Parte_1
contro e
[...] Controparte_1 Controparte_2
ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
- DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda per mancanza di interesse ad agire;
- CONDANNA a rimborsare sia al sia a Parte_1 Controparte_1 [...]
le spese di lite, che si liquidano ciascuno in € 7.100,00 per compensi, oltre spese CP_2
generali e accessori secondo legge;
- CONDANNA ex art. 963 CPC a pagare sia al Parte_1 Controparte_1
sia a la somma di € 2.300,00 ciascuno. Conseguentemente il compenso Controparte_2
dovuto da agli Avv.ti Enrico Rabino e Serenella Nicola è ridotto ex art. 49 DM Parte_1
55/2014 del 75% rispetto a quanto tra di loro pattuito;
- CONDANNA ex art. 964 CPC a pagare € 1.000,00 alla cassa delle ammende. Parte_1
ER, 14 luglio 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo Gaspari