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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/06/2025, n. 1555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1555 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face, in esito all'udienza del 10 giugno 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2138/2015 R.G. vertente
TRA
e , n.q. di eredi di Parte_1 Parte_2 [...]
, rappresentate e difese dall'avv. Giacomo Calderonio, giusta procura in Per_1
atti.
RICORRENTE
CONTRO
[...]
Controparte_1
, in persona dei
[...]
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Messina
RESISTENTI
OGGETTO: crediti di lavoro
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17.04.2015 esponeva di essere in Persona_1 servizio presso l'Ispettorato Provinciale di Messina con qualifica di “funzionario direttivo
D6”.
Riferiva che nel mese di maggio del 2013 le era pervenuta notifica del D.D.S. n. 2744 del
31.05.2013 con cui, preso atto del superamento dei 476 gg di assenza previsti dal comma
7/a dell'art. 50 del vigente CCRL nel periodo, si decretava il recupero delle somme
1 indebitamente percepite per 476 giorni lavorativi, così ripartiti: n. 27 giorni retribuiti al 90
%, n. 180 giorni retribuiti al 50%, n. 269 giorni senza alcuna retribuzione, per la complessiva somma di € 39.806,42 da trattenere dallo stipendio con 124 rate di € 366,47 la prima e € 320,65 le ulteriori 123.
Evidenziava l'illegittimità della procedura poiché l'ufficio aveva chiarito di avere semplicemente trasmesso un prospetto analitico di tutte le assenze effettuate negli anni
2007/2011, ma non di avere eseguito i conteggi utili ai fini del computo del comporto, e che per poter procedere alla ripetizione di indebito il datore di lavoro non può limitarsi a provare l'errore ma deve dimostrare che questo è essenziale e riconoscibile dall'altro contraente.
Osservava, in via subordinata che il calcolo era stato eseguito erroneamente e che l'Amministrazione avrebbe potuto sottrarre una somma di gran lunga inferiore, dovendosi Tes_ interpretare le norme alla luce del parere del 05.06.2011 e della giurisprudenza formatasi in materia di licenziamento, ovvero, in caso di periodo comporto frazionato, facendo riferimento all'anno solare (intervallo dei 365 giorni) decorrente dal primo episodio morboso, dall'inizio della malattia, se continuativo, ovvero, a ritroso, dalla data del licenziamento.
Rilevava poi che le somme erano state erroneamente conteggiate al lordo e non al netto delle ritenute alla fonte.
Tanto premesso, chiedeva di ritenere e dichiarare di essersi assentata dal lavoro per malattia n.162 per il 2008, n.152 per il 2009, n.84 per il 2010 e n.70 per il 2011, per un totale di n. 468 gg e che nessuna somma poteva essere trattenuta per il motivo indicato nel d.d.s. n. 2744 del 31.05.2013; in via subordinata ritenere e dichiarare che la somma da trattenere per il motivo indicato nel D.D.S. n.2744 del 31/05/2013 era di gran lunga inferiore a quella indicata ed era corrispondente alla retribuzione netta;
condannare l' in Controparte_2 persona dell'Assessore e legale rappresentante, e l' Controparte_3
ciascuno per la propria competenza, alla restituzione delle
[...]
trattenute effettuate a tale titolo dallo stipendio mensile nella misura del 100% della somma trattenuta o nella misura che verrà ritenuta di diritto;
condannare l'
[...]
e l' Controparte_2 [...]
ciascuno per la propria Controparte_3 competenza, al risarcimento dei danni provocati dall'illegittimo comportamento
(sottrazione della porzione dello stipendio), da quantificarsi in via equitativa;
con vittoria di spese e onorari di difesa.
2 2. Con memoria depositata in data 18.02.2016 si costituivano in giudizio le
Amministrazioni resistenti, contestando la fondatezza del ricorso in fatto e in diritto.
Osservavano che il calcolo delle detrazioni da operare sullo stipendio viene effettuato quando il dipendente supera i 9 mesi (270 giorni) di malattia così come previsto dalla lettera a) comma 7 art. 50 del CCRL, superati nel triennio i 9 mesi, occorre operare la detrazione di cui alla lettera b) art. 50.
Precisavano che le norme in materia di annullamento per errore del contratto, invocate dal ricorrente non avevano rilievo nella fattispecie, assumendo rilievo le norme in materia di indebito e i principi che impongono alle pubbliche amministrazioni il recupero delle somme indebitamente erogate.
Concludevano, chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso.
3. In data 09 novembre 2017 si costituivano in giudizio le eredi della ricorrente, insistendo in tutte le domande eccezioni e difese spiegate da negli atti e verbali di Persona_1
causa.
4. La causa veniva istruita mediante consulenza tecnico contabile.
5. L'udienza del 10 giugno 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
6. Ai fine della decisione è opportuno richiamare la disposizione contrattuale applicabile.
L'art. 50 del CCRL ratione temporis applicabile disponeva che:
“1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'episodio morboso in corso.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.
3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, su richiesta del dipendente l'Amministrazione procede all'accertamento delle sue condizioni di salute per il tramite dell'Azienda sanitaria locale competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro,
l'Amministrazione può procedere, salvo particolari esigenze, a risolvere il rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.
3
5. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
6. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da T.B.C.
7. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, con esclusione del compenso per la prestazione professionale individuale di cui al successivo art. 94 per i primi 9 mesi di assenza. In tale periodo sono computati la giornata del sabato anche nei casi in cui
l'orario di lavoro settimanale sia articolato su cinque giorni nonché i giorni festivi che ricadono all'interno dello stesso. b) 90% della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1; d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.”
Nel caso di specie è pacifico e non contestato che la ricorrente abbia fruito dei seguenti giorni di malattia: anno 2006: 118; anno 2007: 95; anno 2008: 162; anno 2009: 152; anno 2010: 84; anno
2011: 78.
L'amministrazione, pertanto, preso atto del superamento dei limiti di giorni di malattia, previsti dall'art. 50 comma 7, ha proceduto al recupero della somma lorda indebitamente percepita per 476 giorni lavorativi per complessivi € 39.806, 42.
Va osservato che l'Amministrazione non aveva alcun obbligo di comunicare le assenze accumulate, tenuto conto del fatto che la ricorrente, al termine di ogni anno, produceva una specifica autodichiarazione con il numero delle giornate di assenza per malattia effettuate nel triennio di riferimento.
È un principio consolidato che “nella fattispecie di recesso del datore di lavoro per
l'ipotesi di assenze determinate da malattia del lavoratore, tanto nel caso di una sola affezione continuata, quanto in quello del succedersi di diversi episodi morbosi (cosiddetta eccessiva morbilità), la risoluzione del rapporto costituisce la conseguenza di un caso di impossibilità parziale sopravvenuta dell'adempimento, in cui il dato dell'assenza dal lavoro per infermità ha una valenza puramente oggettiva;
ne consegue che non rileva la mancata conoscenza da parte del lavoratore del limite cosiddetto esterno del comporto e della durata complessiva delle malattie e, in mancanza di un obbligo contrattuale in tal senso, non costituisce violazione da parte del datore di lavoro dei principi di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto la mancata comunicazione al lavoratore dell'approssimarsi del superamento del periodo di comporto, in quanto tale comunicazione servirebbe in realtà a consentire al dipendente di porre in essere iniziative, quali richieste
4 di ferie o di aspettativa, sostanzialmente elusive dell'accertamento della sua inidoneità ad adempiere l'obbligazione.” (Cassazione civile sez. lav., 28/06/2006, n.14891)
L'amministrazione ha provveduto al calcolo delle somme da recuperare adottando il principio dell'anno di calendario, dal 01 gennaio al 31 dicembre per ciascun anno di riferimento.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, invece, doveva essere applicato il principio secondo cui per anno solare deve intendersi, propriamente, un periodo di 365 giorni, che può decorrere da qualsiasi giorno del calendario, e non già il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre. (Nella specie la S.C. ha escluso la violazione del criterio letterale di interpretazione dei contratti da parte del giudice di merito che si era attenuto alla suindicata accezione dell'espressione in riferimento all'art. 41 del C.C.N.L.
1987-89 per i dipendenti dell' , richiedente la prestazione in Parte_3
determinate mansioni per 180 giorni nell'arco di un anno solare ai fini della maturazione del diritto all'inquadramento nel livello corrispondente, e ha osservato altresì che era rispettoso del canone di interpretazione logica dei contratti il rilievo dello stesso giudice che il riferimento al periodo racchiuso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento di situazioni equivalenti). (Cass. civ. n. 5969 del
27 maggio 1995).
È stato pertanto dato mandato al Ctu di calcolare le somme indebitamente versate alla ricorrente, computando le assenze per malattia della stessa facendo applicazione del citato principio giurisprudenziale per cui le giornate di assenza devono essere sommate facendo riferimento all'anno solare (intervallo dei 365 giorni) decorrente dal primo episodio morboso, dall'inizio della malattia, se continuativa, ovvero, a ritroso, dalla data del superamento.
Il consulente, acquisiti i cedolini stipendiali della ricorrente, ha quantificato le giornate di assenza per malattia intervenuta alla ricorrente rilevandole dalle note CP_2
Prot. 8273 del 26/10/2011 e Prot. 120702 del 13/09/2013 allegate in atti, per il
[...]
periodo oggetto del recupero (da Gennaio 2008 a Dicembre 2011) come da nota Prot.
44818 del 22/03/2013; per ogni evento morboso ha provveduto a quantificare oltre alle assenze di ogni singolo evento, anche le assenze per malattia intervenute nel triennio precedente relativo, cosicché da collocare i giorni di malattia nella fascia da indennizzare al 90% rispetto a quelli da indennizzare al 50% così come specificato al punto 7 dell'Art.50 del CCRL.
5 Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Va osservato che le somme indebitamente erogate devono essere calcolate al netto e non al lordo, secondo la giurisprudenza maggioritaria (ad esempio, Cassazione, sezione lavoro, sentenze 2 febbraio 2012, n. 1464 e 25 luglio 2018, n. 19735; TAR Toscana, sezione I, sentenza 22 giugno 2017, n. 858; n. 120/2015) per cui nei casi del recupero delle somme indebitamente erogate al dipendente è ammissibile, il diritto del datore di lavoro alla ripetizione di quanto il dipendente abbia effettivamente percepito (somma netta) e non anche le ritenute fiscali operate quale sostituto d'imposta e mai entrate nella sfera patrimoniale del lavoratore.
Secondo quanto calcolato dal consulente, quindi, le somme indebitamente versate alla ricorrente per il periodo compreso tra gennaio 2008 e dicembre 2011 sono pari a €
11.578,44, importo calcolato al netto delle ritenute previdenziali e fiscali.
7. In ragione delle superiori considerazioni il ricorso va parzialmente accolto e le
Amministrazioni Resistenti vanno condannate a restituire alle eredi della ricorrente le somme trattenute in misura superiore all'importo indicato di € 11.578,84.
8. Va, invece, rigettata la richiesta di risarcimento danno, in ragione del parziale accoglimento del ricorso e della genericità della domanda.
9. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ma, considerato il parziale accoglimento della domanda appare equo compensarle per metà e liquidare la rimanente parte come in dispositivo ex D.M. 55/2014, D.M. 37/2018 e D.M.
147/2022, tenuto conto della natura, del valore della controversia e applicando i valori tariffari medi. Di essa va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario avv. Giacomo Calderonio, sussistendo le dichiarazioni di rito.
10. Gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati come da separato decreto, si pongono definitivamente a carico delle amministrazioni resistenti.
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e Parte_1 Pt_2
, n.q. di eredi di disattesa ogni contraria istanza, difesa ed
[...] Persona_1
eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, condanna le Amministrazioni resistenti, ciascuna per la propria competenza, alla restituzione delle trattenute effettuate dallo stipendio di nella misura superiore all'importo di € 11.578,84; Persona_1
6 - rigetta per il resto;
- condanna le Amministrazioni resistenti, in solido, alla rifusione di metà delle spese di lite a favore di parte ricorrente, liquidate – già ridotte- in € 129,50 per spese ed € 4.636,50 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. ed I.V.A., operandone la distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., a favore del difensore anticipatario avv.to Giacomo
Calderonio; compensa la restante quota;
- pone definitivamente a carico delle Amministrazioni resistenti gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati con separato decreto.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 11 giugno 2025
Il Giudice del lavoro
Aurora La Face
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