Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 01/04/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 10/2025.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Natalino Sapone Consigliere
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di reclamo a liquidazione giudiziale iscritta al n. 10/2025 R.G. e vertente tra
Parte
), in persona del suo l.r.p.t. e qui di seguito anche solo “ , Parte_1 P.IVA_1
nonché la sua l.r.p.t. e socia (C.F. ), Parte_2 C.F._1 entrambi con l'avv. GIACOMO CARBONE (C.F. CodiceFiscale_2
Email_1
-reclamanti- nei confronti di n. 24/2024 R.F. – ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Curatore p.t. e qui di seguito anche solo “ ”, con l'avv. Controparte_2
SERENA CARBONE (C.F. ) CodiceFiscale_3 Emai_2 Email_3
-reclamata- nonché di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
PALMI, Ufficio istante in prime cure e qui rappresentato, ex art. 38, comma IV, C.C.I.I., dal
PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria
-parte ex art. 38 C.C.I.I.-
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OGGETTO: reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale del
Tribunale di Palmi n. 24/2024 del 25.11.2024, emessa all'esito del proc. 18/2024 R.G.P.U..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza del 24.03.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con ricorso del 16.04.2024 la Procura di Palmi, preso atto delle risultanze della nota prot. 108054 del 28.3.2023 e dell'emergere dei presupposti per la dichiarazione di apertura
Part della liquidazione giudiziale della società (attesa l'ingente debitoria erariale), ha chiesto al Tribunale di Palmi, ex art. 38 CCII, l'apertura della liquidazione giudiziale (così instaurando il proc. 18/2024 R.G.P.U.).
I.1.2.- Con provvedimento del 22.-27.05.2024 il Tribunale adito ha poi fissato l'udienza di convocazione delle parti, disponendo nelle more l'acquisizione, a cura della Cancelleria, dei documenti relativi al debitore, ex art. 367 CCII, dall'Agenzia delle Entrate, dall'INPS e dal
Registro delle imprese.
I.1.3.- All'udienza del 23.10.2024, in difetto di costituzione della debitrice e ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 121 C.C.I.I., è stata infine emessa la sentenza qui gravata (n.
24/2024 del 25.11.2024), nella quale il Tribunale di prime cure ha dichiarato l'apertura della
Part liquidazione giudiziale della assumendo le relative statuizioni.
I.2.1.- Avverso tale sentenza, con ricorso depositato l'8.01.2025 e incardinante l'odierno
Part giudizio (n. 10/2025 R.G.), la e la sua l.r.p.t., hanno poi Parte_2
proposto reclamo ex art. 51 CCII, ivi contestando la nullità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di convocazione e la conseguente nullità della sentenza di prime cure, nonché proponendo istanza di sospensione ex art. 52 C.C.I.I., e dunque concludendo con richiesta alla Corte di voler:
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“in via cautelare ed anche ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 14/2019 sospendere previ i provvedimenti di legge, in tutto o in parte o temporaneamente, secondo quanto ritenuto di giustizia, la procedura di liquidazione avente P.U n. 20/2024 o comunque il compimento degli atti di gestione, la formazione dello stato passivo e la liquidazione dell'attivo.
In via principale e nel merito, previ i provvedimenti di legge e la fissazione di udienza con termine per la notifica del presente reclamo, dichiarare la nullità della notifica del ricorso per liquidazione di cui narrativa e per l'effetto o comunque revocare e/o riformare integralmente la sentenza di liquidazione n. 24/2024 emessa dal Tribunale di Palmi e di cui in narrativa, dichiarando improcedibile la liquidazione medesima. Disporre se ritenuto, la rimessione al giudice di I grado della causa ai sensi dell'art. 354 c.p.c., con i termini di legge per la riassunzione e con salvezza dei diritti di prima udienza per gli odierni appellanti”.
I.2.2.- Con comparsa del 3.02.2025 si è poi costituita la , Controparte_2
contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccependo la piena correttezza della notifica eseguita e della pronuncia di prime cure, e chiedendo pertanto di rigettare integralmente il proposto reclamo poiché infondato in fatto ed in diritto, di rigettare la richiesta di rimessione al primo Giudice, nonché rigettare la richiesta di sospensione, ovvero, in via subordinata, nella ipotesi di accoglimento della stessa, disporre le opportune tutele per la massa dei creditori, con ogni conseguenza di legge.
I.2.3.- Preso atto, poi, della comunicazione al P.G. presso la Corte d'Appello (come da passaggio atti al PM/PG del 9.01.2025), con decreto del 7.02.2025, per le ragioni ivi indicate e da ritenersi qui richiamate per relationem, è stata accolta l'istanza ex art. 52 C.C.I.I. e confermata l'udienza del 24.02.2025 per la trattazione nel merito.
I.2.4.- All'esito poi di tale udienza, non sussistendo ulteriori istanze da prioritariamente delibarsi, la procedura è stata rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del
24.03.2025 - udienza svoltasi in forma c.d. cartolare e all'esito della quale, con provvedimento ex art. 51, comma XI, C.C.I.I. del 28.03.2025, dichiarata esaurita la trattazione, il procedimento è stato assegnato a sentenza senza termini.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare che:
(1) l' (rappresentato in questo grado dal P.G. presso la Corte d'Appello, Controparte_3
spettando a esso i relativi avvisi – cfr. art. 38, comma IV, ult. periodo, C.C.I.I.-, essendo poi nel caso di specie altresì intervenuta, originando la procedura da ricorso ex art. 38, comma I,
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C.C.I.I., la notifica al P.M. presso il giudice a quo – cfr. notifica del 14.01.2025, come da
RdAC in formato .eml allegata alla nota di deposito del 16.01.2025), risulta essere stato regolarmente informato della pendenza della procedura (cfr. il già menzionato passaggio atti al PM/PG del 9.01.2025, nonché il successivo passaggio atti del 19.03.2025 e infine il “visto” del 20.03.2025), come necessario e altresì sufficiente ai fini dell'art. 71 c.p.c., a nulla rilevando il mancato intervento a tutte le udienze nonché la mancata formulazione di specifiche conclusioni (v., ex multis, Cass. civ., 02/10/2013, n. 22567);
(2) è pacificamente ammissibile la qui intervenuta proposizione del reclamo anche in proprio da parte dell'amministratrice unica della società assoggetta a liquidazione giudiziale [come chiaramente desumibile dagli atti difensivi, proposti “per in persona del suo CP_4 legale rappresentante ”, “nonché per la medesima lrpt e socia della Società Parte_2
” e dunque per “ + 1” (cfr. pag. 1 del reclamo, nonché note scritte Parte_2 Parte_1
del 5.02.2025, del 19.02.2025 e del 12.03.2025)], considerando che, pur in difetto di effetto estensivo ex art. 256 C.C.I.I. (qui ovviamente non predicabile, trattandosi di s.r.l.), è noto che
“l'ampia formula” “adottata” già “nell'art. 18 legge fall.” (oggi ribadita nell'art. 51, comma
I, 2° periodo, C.C.I.I.) e “che legittima al reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento” (oggi di liquidazione) “attesta senza ombra di dubbio che” “tale legittimazione”
“spetta iure proprio” “anche all'amministratore di società di capitali, trattandosi di mezzo impugnatorio volto a rimuovere gli effetti” e i “riflessi negativi che possano derivargli dalla dichiarazione di fallimento” o di liquidazione, “sul piano sia morale - in relazione ad eventuali contestazioni di reati - che patrimoniale - in relazione ad eventuali azioni di responsabilità” [cfr. Cass. n. 7190/2019; Cass. n. 12654/2014; Cass. n. 3368/2006; Cass. n.
9491/2002];
(3) il presente reclamo, infine e pur vertendo solo su un vizio procedurale [avendo le parti impugnanti precisato (cfr. pag. 5, 1° cpv., del reclamo) che il motivo proposto “rende[va] irrilevante qualsiasi contestazione nel merito della liquidazione pronunciata”, limitandosi poi ad aggiungere (con inciso tuttavia inidoneo a integrare effettiva impugnativa, poiché priva di sostegno argomentativo e dunque dell'ineludibile quia appellatum) che per essa “comunque”
“mancavano i presupposti di legge”], è senz'altro ammissibile, considerando che il vizio denunciato, se fondato, imporrebbe una rimessione del procedimento al primo giudice ex art. 354 c.p.c. (trattandosi di vizio della notifica del ricorso introduttivo – v. supra, sub I.2.1.), a ciò pacificamente conseguendo, anche a tal riguardo, la piena scrutinabilità dell'impugnativa qui sperimentata [cfr., ex multis, Cass. n. 4515/2018; Cass. n. 2302/2016; Cass. n.
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24612/2015; Cass. n. 14167/2014; Cass. n. 3718/2011; Cass. n. 2053/2010; Cass. n.
27296/2005; Cass. n. 19159/2005; Cass., SS.UU., n. 12541/1998; Cass. n. 2251/1997; Cass.
n. 12102/1995].
IV.- Tanto precisato, il reclamo è poi fondato e va pertanto accolto, a ciò conseguendo la revoca della sentenza di liquidazione e, ricorrendone i relativi presupposti (v. infra, sub V.
5. e sub VII.-VII.1.), la predetta rimessione in 1° grado ex art. 354 c.p.c..
V.- E infatti, come lamentato dai reclamanti e già evidenziato nel decreto del 7.02.2025 [cfr. spec. pagg. 2-3, punto (a), del provvedimento già menzionato supra, sub I.2.3.], occorre osservare che il vizio di notifica eccepito dalla parte impugnante risulta effettivamente sussistente.
V.1.- A tal riguardo, infatti, risulta pacifico [trattandosi di circostanza incontroversa e comunque emergente per tabulas (cfr. all. 4 al reclamo e all. 10 alla comparsa del 3.02.2025)] che il ricorso ex art. 38, comma I, C.C.I.I. e il pedissequo decreto di convocazione per l'apertura della liquidazione giudiziale siano stati nel caso di specie notificati direttamente al l.r.p.t. della società debitrice [alla Via Carlo Pisacane n. 21 in VA (notifica poi non riuscita, essendosi pertanto provveduto a deposito presso la relativa Casa Comunale)], e dunque senza seguire i passaggi procedurali successivi stabiliti dall'art. 40, commi VI-VIII,
C.C.I.I., e in particolare senza previamente provvedere al tentativo di notifica presso la sede legale della società risultante dal R.I. [alla Via Idria n. 5 in VA (cfr. pagg. 1 e 3 della visura camerale prodotta sub all. 8 al reclamo e sub all. 5 della comparsa del 3.02.2025, nonché pag. 2 del ricorso introduttivo presentato dalla presso il Parte_3
Tribunale di Palmi e altresì pagg. 1 e 7 della sentenza reclamata – tutti riportanti la predetta sede legale)], pur essendo pacifico che si tratti di passaggio ineludibile ai fini del perfezionamento del peculiare iter notificatorio qui applicabile [essendo pacifico che, nella fase pre-fallimentare (oggi pre-liquidatoria), allorquando non risulti possibile in via telematica,
“la notifica, a cura del ricorrente, si esegue”, necessariamente e primariamente, proprio
“presso la sede risultante dal registro delle imprese” (cfr. art. 40, comma VIII, 1° periodo,
C.C.I.I. e già art. 15, comma III, L.F.), come qui tuttavia non avvenuto].
V.2.- Né, a fronte di tale vizio invalidante, possono ritenersi suscettibili di accoglimento le contrarie argomentazioni sviluppate dalla parte reclamata qui costituitasi [v. supra, sub I.2.2.], la quale ha in particolare prospettato l'efficacia e validità della notifica del ricorso introduttivo, pur se avvenuta direttamente nei confronti del l.r.p.t., sostenendo:
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(A) l'applicabilità nella presente fattispecie dell'art. 145, comma III, c.p.c. - con conseguente possibilità di notificare l'atto direttamente alla persona fisica rappresentante della società, senza previo tentativo presso la sede legale -, alla luce del dictum di Cass. n. 27299/2018 e dell'impossibilità, nel caso di specie, di procedere a notifica telematica [né a mezzo PEC - risultando l'indirizzo PEC indicato in visura in realtà riferibile ad altro soggetto e non risultando alcun indirizzo riferibile alla società neanche su Ini-PEC -, né tramite l'area web ex art. 359 C.C.I.I. – poiché non funzionante, con vuoto normativo solo da ultimo colmato con il d.lgs. 136/2024, c.d. Correttivo-ter o Correttivo 2024], non potendo conseguentemente trovare applicazione i commi VII e VIII dell'art. 40 C.C.I.I. (cfr. pagg.
3-5 della comparsa del
3.02.2025, pagg.
1-2 delle note scritte del 20.02.2025, nonché pag. 1 delle note scritte del
20.03.2025);
(B) la necessità di tener conto del costante principio giurisprudenziale, espresso anche da
Cass. n. 10983/2021, in base al quale il notificante è tenuto a rintracciare il luogo di residenza, domicilio o dimora del notificando secondo l'ordinaria diligenza, senza potersi pretendere il compimento di ogni indagine idonea ad assicurare l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario (cfr. pag. 6 della medesima comparsa del 3.02.2025, nonché pagg.
2-3 delle note scritte del 20.02.2025);
(C) la possibilità per il debitore, in ogni caso, di indicare fatti e prove anche in sede di reclamo, considerando la natura devolutiva di quest'ultimo (cfr. pagg.
6-7 della medesima comparsa del 3.02.2025);
V.3.- E tuttavia, quanto al rilievo indicato supra, sub V.2., punto (A), occorre qui osservare che:
(1) come già evidenziato nel decreto ex art. 52 C.C.I.I. del 7.02.2025 [v. supra, sub I.2.3.], le modalità di notifica del ricorso e del decreto d'udienza per l'apertura di liquidazione giudiziale (già udienza prefallimentare) sono soggette a “disciplina speciale” [oggi ex art. 40, commi VI-VIII, C.C.I.I., già ex art. 15, comma III, L.F.], “del tutto distinta da quella che, nel codice di rito, regola le notificazioni degli atti del processo” e nel quale il “regime ordinario delle notifiche” è “interamente derogato”, con “innegabile diversità” da cui altresì discende che, nell'ambito della disciplina speciale, “va esclus[a]” qualsivoglia applicabilità della notifica “ai sensi degli artt. 138 e segg. o 145 c.p.c … nei diretti confronti del titolare della ditta o del legale rappresentante della società” [cfr., ex multis, Cass. n. 4321/2025; Cass. n.
6866/2022; Cass. n. 9594/2021; Cass. n. 5311/2020; Cass. n. 23728/2017; Cass. n.
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19688/2017; Cass. n. 602/2017; Corte App. Napoli, 29/06/2022, nonché, quanto alla piena legittimità costituzionale di una tale disciplina speciale, Corte Cost. n. 146/2016];
(2) la pronuncia richiamata dalla parte reclamata (Cass. n. 27299/2018) è evidentemente qui non utilmente invocabile poiché, come pure già evidenziato nel provvedimento ex art. 52
C.C.I.I. [v. spec. pag. 3, 1° cpv., del decreto del 7.02.2025], relativa a un procedimento governato dalla disciplina antecedente (risultando ivi “inapplicabile ratione temporis” persino la novella del 2012: cfr. par.
6. dei “Motivi della decisione” di Cass. n. 27299/2018) e pacificamente diversa da quella qui applicabile (trattandosi di procedura instaurata nel 2024:
v. supra, sub I.1.1.);
(3) parimenti inidonea a deporre in senso contrario a quanto precede è poi la circostanza che nel caso di specie non fosse stato possibile procedere a notifica telematica [come incontroverso fra le parti e altresì riscontrabile dal fascicolo di 1° grado, spec. dal “dettaglio comunicazione/notificazione” del provvedimento di fissazione udienza del 22.-27.05.2024
(risultando non andati a buon fine – come evincibile dal difetto di RdAC e dalla formula
“ritiro in Cancelleria” – i tentativi effettuati in data 27.05.2024, ore 13:27, e in data
28.05.2024, ore 11:51, 12:00 e 12:14], considerando che proprio tale evenienza imponeva, invero, di procedere alla notifica presso la sede legale risultante dal R.I. [come previsto ex lege (art. 40, comma VIII, 1° periodo, C.C.I.I. e già art. 15, comma III, L.F.), pacifico in giurisprudenza (v., da ultimo, Cass. n. 4321/2025, ove si rammenta la necessità, in un tal caso, di “consegna dell'atto” “solo” “presso la sede risultante dal registro delle imprese”) e invero indicato nello stesso decreto di convocazione (“nel caso in cui la notificazione da parte della
Cancelleria non risulti possibile o non abbia esito positivo, a cura del ricorrente presso la sede legale della resistente risultante dal Registro delle imprese”: cfr. pag. 2, punto 2., del provvedimento del 22. )], non potendo ovviamente invocarsi, in senso contrario e P.IVA_2
in difetto di attivazione dell'area web ex art. 359 C.C.I.I., la distinzione fra notifiche non positivamente esitate per cause imputabili al destinatario (art. 40, comma VII) e per cause a lui non imputabili (art. 40, comma VII) [trattandosi di distinzione invero pacificamente inapplicabile fino all'attivazione della predetta area web, trovando invece in ogni caso applicazione, come chiaramente stabilito dall'art. 361 C.C.I.I. (norma qui ratione temporis vigente, trattandosi di procedura instaurata nell'aprile 2024 e dunque senz'altro prima dell'entrata in vigore, nel settembre 2024, del c.d. Correttivo-ter: cfr. art. 56, comma IV,
d.lgs. 136/2024, con disposizione intertemporale generale e chiaramente estesa anche alla previsione abrogativa di cui all'art. 51, comma II, medesimo d.lgs.), solo e soltanto la
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disciplina di cui all'art. 40, comma VIII, C.C.I.I. – “quando la notificazione telematica di cui all'articolo 40, comma 6, non risulta possibile o non ha esito positivo” anche “per causa imputabile al destinatario e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 359, si applicano” solo “le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 8” (cfr. ancora art. 361 C.C.I.I. come qui ratione temporis vigente), occorrendo dunque in ogni caso procedere, nel quadro normativo qui applicabile e a prescindere dalle ragioni determinanti l'impossibilità della notifica telematica, alla notifica “presso la sede risultante dal registro delle imprese” (ai sensi dell'art. 40, comma VIII, C.C.I.I., come già ex art. 15, comma III, L.F.)].
V.4.- Ciò detto sulla pacifica inapplicabilità, in alcun caso, dell'art. 145 c.p.c. e sulla vigenza generale dell'art. 40, comma VIII, C.C.I.I. [v. supra, sub V.3.], è poi chiaramente da disattendere anche l'argomento richiamato supra, sub V.2., punto (B).
E infatti, è evidente che il principio giurisprudenziale richiamato risulti qui del tutto inconferente, essendo pacifico che nel caso di specie non si verte in notifica ex art. 143 c.p.c. in cui si dibatte sul grado di “diligenza” o di “adeguatezza delle ricerche svolte” dal notificante “al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste” appunto
“dall'art. 143 c.p.c.” (cfr., invece, Cass. n. 10983/2021, spec. punto 3. Dei “Motivi della decisione”), bensì in notifica di ricorso liquidatorio e pedissequo decreto di convocazione soggetta, come detto [v. supra, sub V.3., punto (1)], a “disciplina speciale” – disciplina, quest'ultima, “del tutto distinta da quella che, nel codice di rito, regola le notificazioni degli atti del processo” [con conseguente esclusione di qualsivoglia applicabilità della disciplina notificatoria generale “ai sensi degli artt. 138 e segg. o 145 c.p.c.” e in particolare “nei diretti confronti” “del legale rappresentante della società, eventualmente ai sensi degli artt.
140 e 143 c.p.c.”: v. ancora Cass. n. 6866/2022; Cass. n. 9594/2021; Cass. n. 5311/2020;
Cass. n. 23728/2017; Cass. n. 19688/2017; Cass. n. 602/2017; Corte App. Napoli,
29/06/2022] e qui pacificamente violata, non avendo la parte notificante provveduto, come pur necessario a seguito dell'esito negativo di quella telematica (come previsto ex lege e ribadito nel decreto di convocazione del 22.-27.05.2024: v. supra, sub V.3.), alla notifica presso la sede legale della società debitrice risultante dal Registro delle Imprese [come peraltro emergente per tabulas, non occorrendo alcuna specifica “ricerca” a tal riguardo (v. supra, sub V.1., nonché il riferimento riportato alle pagg. 1 e 3 della visura camerale prodotta sub all. 8 al reclamo e sub all. 5 della comparsa del 3.02.2025, nonché a pag. 2 del ricorso introduttivo presentato dalla presso il Tribunale di Palmi e infine Parte_3
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alle pagg. 1 e 7 della sentenza reclamata)], a ciò evidentemente conseguendo, come detto e qui da ribadirsi, l'invalidità della notifica qui in esame.
V.5.- Pacificamente insuscettibile di accoglimento, infine, è il rilievo indicato supra, sub V.2., punto (C).
E infatti, è del tutto evidente che l'effetto devolutivo del reclamo di cui all'art. 51 C.C.I.I. (e già ex art. 18 L.F.) non risulti qui in alcun modo rilevante e ovviamente non valga in alcun modo a “sanare” la violazione eccepita ed effettivamente sussistente, considerando che:
(1) “la nullità della notificazione”, salvo il caso di rinnovazione ex art. 291 c.p.c. (qui pacificamente non disposta), “può essere sanata solo mediante la costituzione in giudizio del destinatario dell'atto” - “questo soltanto essendo l'atto del processo cui la notificazione stessa, con la vocatio in ius, è strumentale” e “non” ammettendo “equipollenti” [cfr. Cass. civ., 10/08/1995, n. 8777, nonché, ex multis, Cass. civ., 8/05/2019, n. 12091; Cass. civ.,
15/03/2017, n. 6678; Cass. civ., 29/01/2015, n. 1676; Cass. civ., 27/12/2013, n. 28695; Cass. civ., 15/07/2003, n. 11028; Cass. civ., 10/08/1995, n. 8777; Cass. civ., 29/03/1994, n. 3039;
Cass. civ., 17/09/1992, n. 10647; Cass. civ., 11/12/1987, n. 9165] -, con la conseguenza che, non essendosi l'impresa debitrice nel caso di specie costituita [come pacifico ed altresì riportato nella pronuncia gravata (cfr. pag. 1, 4° cpv., parte in “FATTO” della sentenza reclamata)], è pacifico che alcuna “sanatoria” possa qui neanche astrattamente prospettarsi;
(2) la proposizione del reclamo, poi, da parte dell'impresa debitrice e l'inapplicabilità allo stesso dei consueti limiti, ex artt. 342 e 345 c.p.c., propri dell'appello ordinario
[inapplicabilità peraltro temperata dal principio per cui il reclamo “deve” comunque
“contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e la relative conclusioni” (cfr. l'attuale art. 51, comma II, lett. c), C.C.I.I.), con la conseguenza che
“l'ambito dell'impugnazione resta circoscritto alle sole questioni tempestivamente dedotte dal reclamante” e che “il devoluto resta”, pertanto, “quello definito dal reclamo”: cfr., ex multis,
Cass. civ., 17/07/2023, n. 20534; Cass. civ., 04/10/2022, n. 28789; Cass. civ., 3/11/2021, n.
31531; Cass. civ., 11/03/2019, n. 6978] evidentemente non incide, né si riverbera in alcun modo sul profilo qui in esame, considerando, come noto e qui da ribadirsi, che:
(a) “la proposizione” dell'impugnativa “avverso la sentenza di primo grado” ovviamente
“non può sanare il vizio relativo al difetto di regolare costituzione del giudizio di primo grado, in quanto evidentemente non consente di ritenere la conoscenza legale del processo secondo le modalità previste dal codice per l'esercizio del diritto di difesa in quel giudizio”
(cfr., ex aliis, Cass. n. 28695/2013);
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(b) tale difetto poi senz'altro implica, a prescindere dalla natura devolutiva del reclamo, la rimessione al 1° giudice [atteso che le “ipotesi di rimessione della causa al primo giudice” sono vigenti e senz'altro “applicabili” “anche nei procedimenti camerali” e che pertanto, “in mancanza di contraria previsione” (espressamente presente nell'art. 669 terdecies c.p.c., ma non anche nell'art. 51 C.C.I.I. e già nell'art. 18 L.F. – operando pertanto il principio generale per cui ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit), è pacifico che anche “nella procedura pre- fallimentare” (oggi pre-liquidatoria), nel caso di “violazione del principio del contraddittorio in ragione dell'omessa” o invalida “notificazione della istanza di fallimento al debitore”, “la
Corte d'Appello”, quale “giudice del reclamo”, salva verifica di cui all'art. 33 C.C.I.I. (già ex art. 10 L.F. – v. infra, sub VII.1.), “deve rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.” e dunque, accertato il vizio, “rimetterà la causa al Tribunale”] (cfr., ex aliis, Cass. n. 20957/2018; Cass. n. 6622/2017; Cass. n. 18339/2015; Cass. n. 25218/2013;
Cass. n. 17205/2013, nonché Corte App. Napoli, 29/06/2022 e Trib. Napoli, 27/11/2020);
(c) il vizio di notifica, comportando una rimessione ex art. 354 c.p.c., è quindi anche in questa sede integralmente assorbente, non valendo in senso contrario la natura devolutiva dell'impugnativa (v. anche infra, sub VII., punto (2)) e trattandosi di questione connotata da
“pregiudizialità assoluta”, con la conseguenza che, “ricorrendone i presupposti” e occorrendo “la rinnovazione a contraddittorio pieno di tutte le attività invalidamente svolte in primo grado”, “il giudice di appello deve”, anche in questo caso, “limitarsi ad emettere la relativa declaratoria” (cfr. Cass. n. 34897/2022 e Cass. civ., n. 432/2003, nonché ancora
Cass. n. 20957/2018; Cass. n. 6622/2017; Cass. n. 18339/2015; Cass. n. 25218/2013; Cass. n.
17205/2013; Corte App. Napoli, 29/06/2022 e Trib. Napoli, 27/11/2020).
V.6.- A fronte, pertanto, dell'effettiva sussistenza del vizio di notifica qui lamentato [v. supra, sub V.1.] e della non accoglibilità dei contrari argomenti fatti valere dalla parte reclamata [v. supra, sub V.2.-V.5.], è evidente che occorre ribadire l'accoglimento del reclamo, a ciò evidentemente poi conseguendo la revoca della liquidazione [v. infra, sub VI.] e la rimessione al 1° grado di giudizio [v. infra, sub VII.-VII.2.].
VI.- Quanto alla revoca, essa evidentemente consegue dal predetto vizio di notifica, riverberantesi sulla validità della sentenza emessa [trattandosi di vizio che, ex art. 159 c.p.c., si propaga a tutti gli atti dipendenti e dunque chiaramente inficiante anche la sentenza di primo grado (cfr. ancora Corte App. Napoli, 29/06/2022, nonché, in generale sulla “nullità della notificazione” del ricorso introduttivo “e, conseguentemente, della sentenza”, Cass. n.
10782/2003)] e integralmente assorbente, come evidenziato [v. supra, sub V.5., punto (2), sub
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(c)], ogni ulteriore questione [anche in punto, e.g., di sussistenza dei presupposti ex art. 2
C.C.I.I. (cfr. pagg.
7-8 della comparsa del 3.02.2025)], essendosi già osservato che in caso di vizio di contraddittorio comportante la rimessione ex art. 354 c.p.c. “il giudice di appello deve limitarsi ad emettere la relativa declaratoria” onde consentire “la rinnovazione a contraddittorio pieno di tutte le attività invalidamente svolte in primo grado” [cfr. spec. Cass.
n. 34897/2022 e Cass. civ., n. 432/2003], con invalidità evidentemente preclusiva a ogni delibazione in questa sede [considerando la nullità della declaratoria già emessa e che, come noto, “la normativa fallimentare non prevede in alcun modo che la Corte d'Appello in sede di reclamo possa provvedere - per la prima volta e direttamente, senza che sulla questione il primo giudice si sia mai [validamente] pronunciato - a valutare l'ammissibilità di una procedura concorsuale (e disporne l'apertura, adottando tutte le conseguenti statuizioni)”
(cfr. Cass. n. 922/2024)].
A ciò consegue poi l'applicazione dell'art. 53 C.C.I.I. [trattandosi di norma generale e che non reca distinzioni in base alle ragioni – di rito o di merito – originanti la revoca della sentenza di 1° grado], il quale, come noto, non prevede per il debitore l'immediato ripristino dello status quo ante, bensì la permanenza di una forma di c.d. spossessamento concorsuale
(pur attenuato rispetto a quello ex art. 142 C.C.I.I.), e in particolare, ai fini che qui strettamente rilevano, dispone che:
(A) la revoca non incide (“restano salvi”) sugli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura;
(B) i predetti organi restano in carica fino al momento dell'eventuale passaggio in giudicato della presente sentenza;
(C) fino al predetto eventuale passaggio in giudicato, l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano all'impresa debitrice, tenuta tuttavia ad operare sotto la vigilanza del
Curatore e ferma la necessità di autorizzazione del Tribunale, acquisito il parere del Curatore, per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione esemplificativamente indicati dall'art. 53, comma II, C.C.I.I.;
(D) sempre fino al predetto eventuale passaggio in giudicato, l'impresa debitrice è tenuta ad assolvere, sotto la vigilanza del Curatore, ad obblighi informativi periodici (periodicità che si ritiene di fissare in misura trimestrale) riguardanti la sua gestione economica, patrimoniale e finanziaria e altresì a trasmettere al Tribunale [come – meramente – precisato dal d.lgs.
136/2024 e già evincibile dal testo originario (ivi già prevedendosi la competenza del
Tribunale sia per la valutazione sull'opportunità di non pubblicazione, totale o parziale, di
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siffatte relazioni – cfr. art. 53, comma IV, 3° periodo, C.C.I.I. –, sia per l'accertamento della violazione degli obblighi informativi – cfr. art. 53, comma IV, 5° periodo, C.C.I.I. –, risultando quindi il medesimo organo giurisdizionale già naturaliter destinatario delle relazioni da trasmettersi] e con la medesima periodicità già indicata (trimestrale), apposite relazioni sulla propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
VII.- Il ravvisato vizio inoltre impone, come già evidenziato [v. supra, sub V.5., punto (2), sub (b) e (c)], la rimessione al giudice di prime cure, considerando che:
(1) “nel caso”, analogo a quello di specie, “in cui ravvisi” “la nullità” “della notificazione del ricorso introduttivo”, “il giudice del reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento” – oggi di liquidazione giudiziale – “ha il dovere di revocare la pronuncia impugnata e, in applicazione dell'art. 354 c.p.c., rimettere la causa al primo giudice” (cfr., oltre alle sentenze già menzionate supra, sub V.5., punto (2), sub (b), altresì Cass. n.
16882/2024 e Cass. n. 3861/2019);
(2) è pacifico, poi, che “in tal caso” non solo non occorra, ma non risulti in alcun modo possibile svolgere alcuna ulteriore valutazione [anche, e.g., sulle difese che la parte non ritualmente evocata avrebbe potuto proporre ovvero sul pregiudizio per il ceto creditorio o per la ragionevole durata del processo: cfr. pag. 8 della comparsa del 3.02.2025 e pagg.
2-3 del
20.02.2025], atteso che si tratta di considerazioni chiaramente precluse dal dettato legislativo
[invero del tutto svincolato da valutazioni casistiche, fondandosi su ipotesi specifiche e predeterminate ex lege a fronte del cui realizzarsi il giudice non può compiere alcuna considerazione (non residuando alcun margine di apprezzamento o verifica rispetto a una valutazione già definitivamente compiuta a livello legislativo e alla quale meramente uniformarsi - ex art. 101, comma II, Cost. e art. 12, comma I, disp.prel.c.c.) ma è tenuto esclusivamente ad attuare il disposto codicistico e a dar orso al meccanismo di implicazione automatica e necessaria ivi previsto (poiché “se è A” - “se dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo” -, “deve essere B” – “pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice”)] e che, a fronte di vizio comportante il radicale difetto di instaurazione del contraddittorio e dunque di qualsivoglia rituale processo (la cui “durata ragionevole” “non può prescindere dalla sussistenza del giusto processo” e dunque dalla piena e perfetta instaurazione “del contraddittorio”), “il giudice di appello deve limitarsi ad emettere la relativa declaratoria”, risultandogli “precluso” qualsivoglia ulteriore “esame” o delibazione e costituendo in definitiva tale rimessione – doverosa e necessaria, nonché
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caratterizzata da “pregiudizialità assoluta” -, l'“unica statuizione possibile” [cfr. Cass. n.
34897/2022; Cass., Sez. un., n. 14124/2010; Cass. civ., n. 432/2003].
VII.1.- Statuizione che nel caso di specie altresì si impone considerando che non si tratta di impresa cancellata (come non controverso fra le parti e comunque emergente dalla visura in atti – ivi risultandone solo lo “scioglimento”, di per sé non comportante estinzione e del tutto irrilevante ai fini della decorrenza del termine per l'assoggettamento a liquidazione: cfr. già
Corte Cost. n. 319/200), non potendo dunque ritenersi in alcun modo spirato il termine annuale di cui all'art. 33 C.C.I.I. (già ex art. 10 L.F.).
In difetto, pertanto, di una tale evenienza ostativa, non potendosi ritenere astrattamente
“preclu[sa] la rinnovazione della dichiarazione” [con valutazione strettamente riservata al
Tribunale – in ossequio alla “competenza funzionale, inderogabile ed esclusiva attribuita dalla legge al tribunale in ordine alla pronuncia del provvedimento di ammissione di una procedura concorsuale” ed essendo pacifico che “la Corte d'Appello in sede di reclamo”
“non” “possa provvedere - per la prima volta e direttamente, senza che sulla questione il primo giudice si sia mai [validamente] pronunciato - a valutare l'ammissibilità di una procedura concorsuale”], è evidente, come detto e qui da ribadirsi, che “la Corte d'Appello”, quale “giudice del reclamo”, senz'altro “deve rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.” (cfr., ex aliis, Cass. n. 922/2024; Cass. n. 20957/2018; Cass. n.
6622/2017; Cass. n. 18339/2015; Cass. n. 25218/2013; Cass. n. 17205/2013, nonché Corte
App. Napoli, 29/06/2022 e Trib. Napoli, 27/11/2020).
VII.2.- A tale doverosa e necessaria rimessione occorre pertanto qui provvedersi, con riassunzione poi da effettuarsi ad iniziativa della parte interessata (in base al generale principio di impulso processuale cui all'art. 99 c.p.c. - qui specificato dall'art. 354, comma II,
c.p.c.) entro il termine di mesi tre dalla notificazione della sentenza (ex art. 354, comma II,
c.p.c.) e salvi gli effetti interruttivi di eventuale ricorso per cassazione (cfr. art. 354, comma
II, 2° periodo, c.p.c.), qui proponibile nel termine ex art. 51, comma XIII, C.C.I.I..
VIII.- Venendo, infine, alle spese processuali:
(A) con riferimento al 1° grado, la liquidazione delle spese della procedura e del compenso del curatore è rimessa al Tribunale (cfr. art. 53, comma I, ult. parte, C.C.I.I.), non essendovi poi nel caso di specie luogo a provvedere neanche all'accertamento ex art. 147, ult. parte,
(trattandosi di liquidazione originante da ricorso del P.M. ex art. 38, comma I, CP_5
C.C.I.I., e dunque non imputabile né a un creditore istante, né all'impresa debitrice e dunque di ipotesi non disciplinata nel testo definitivo, così come novellato dall'art. 366, comma I,
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C.C.I.I., del predetto art. 147 T.U.S.G. – non essendo poi ivi confluita la 3° ipotesi prospettata a tal riguardo nello schema di decreto legislativo, ciò evidentemente precludendo l'emissione di qualsivoglia allocazione o declaratoria in questa sede);
(B) con riferimento al presente grado, ricorrono evidentemente motivi tali da giustificarne l'integrale compensazione, considerando che, in caso di rinvio della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., l'“imputazione delle spese del giudizio di secondo grado” può avvenire solo con riguardo alla “responsabilità per il vizio processuale” “che ha determinato il rinvio” – e ciò “indipendentemente da chi abbia proposto” o resistito all'“impugnazione”, in quanto “il principio di soccombenza va” in tal caso “declinato sotto il profilo di quello di causalità” – e che, ferma l'ovvia non adottabilità di alcun provvedimento nei confronti dell [il quale chiaramente “non può sostenere l'onere delle spese processuali Controparte_6 nel caso di sua soccombenza” (né evidentemente “essere destinatario di una pronuncia attributiva della rifusione delle spese quando … soccombente risulti un suo contraddittore”)],
è nel caso di specie pacifico che non sia stata la parte reclamata qui costituitasi ad aver “dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio” “ai sensi dell'art. 354 c.p.c.” [trattandosi di vizio di notifica del ricorso ex art. 38, comma I, C.C.I.I. e dunque ovviamente non imputabile all'odierna reclamata, venuta in essere solo con la sentenza qui gravata] (cfr. Cass. n.
32933/2024; Cass n. 11865/2021; Cass. n. 16765/2010; Cass. n. 6762/2003; Cass. n.
11668/2000; Cass. n. 11441/1998, nonché, quanto ai riferimenti al P.M., Cass. n. 20652/2011;
Cass., SS.UU., n. 5165/2004; Cass., n. 11191/2003 Cass., SS.UU., n. 2123/1965), tutto ciò evidentemente giustificando l'applicazione dell'art. 92, comma II, c.p.c. nella formulazione qui ratione temporis applicabile [e dunque altresì considerando l'intervento di Corte Cost. n.
77/2018 (che ha sancito il carattere meramente “parametrico” ed “esplicativo” delle ipotesi ivi tipizzate)].
VIII.1.- Alla luce delle considerazioni che precedono, nonché in ogni caso per il difetto di condotte processuali connotate da “mala fede” o “colpa grave”, è poi evidente che alcuna statuizione sia da emettersi ai sensi dell'art. 51, comma XV, C.C.I.I..
VIII.2.- Alla luce, infine, dell'art. 51, comma XII, C.C.I.I., nella formulazione qui ratione temporis vigente e applicabile (antecedente al Correttivo-ter), occorre altresì mandare alla
Cancelleria per gli adempimenti (di notifica e pubblicitari della presente pronuncia) ivi previsti.
P.Q.M.
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la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 10/2025, avente ad oggetto reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale del
Tribunale di Palmi n. 24/2024 del 25.11.2024, emessa all'esito del proc. 18/2024 R.G.P.U., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) ACCOGLIE il reclamo e per l'effetto:
- DICHIARA la nullità della notifica del ricorso introduttivo di 1° grado nei confronti della dunque della sentenza di prime cure;
Parte_1
- REVOCA la dichiarazione di liquidazione giudiziale della predetta società, con i relativi effetti ex art. 53 C.C.I.I. meglio indicati in parte motiva e relativi obblighi informativi e di relazione del debitore da assolvere, ex art. 53, comma IV, C.C.I.I. e sino all'eventuale passaggio in giudicato della presente sentenza, con periodicità trimestrale;
- RIMETTE la causa al giudice di 1° grado, con onere di riassunzione nei termini di cui in parte motiva;
2) DISPONE la compensazione integrale delle spese del presente grado e , anche CP_7
ex art. 147 T.U.S.G., per le spese di 1° grado;
3) DISPONE, ex art. 51, comma XII, C.C.I.I., che la presente sentenza venga notificata alle parti, a cura della Cancelleria e in via telematica;
4) DISPONE, sempre ex art. 51, comma XII, C.C.I.I., che la presente sentenza venga pubblicata e iscritta nel Registro delle Imprese territorialmente competente.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 1° aprile 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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