Decreto cautelare 11 settembre 2024
Ordinanza cautelare 23 settembre 2024
Inammissibile
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 17/04/2025, n. 3366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3366 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03366/2025REG.PROV.COLL.
N. 06455/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6455 del 2024, proposto da:
AR ER, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Colarizi e Manfred Natzler, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Velturno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
VA RT, rappresentato e difeso dall'avvocato Hartmann Reichhalter, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma:
della sentenza del T.R.G.A. - sezione autonoma della provincia di Bolzano n. 192/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Velturno e di VA RT;
Visto il decreto presidenziale n. 1040/2024, con il quale è stata respinta l’istanza di superamento dei limiti dimensionali;
Visto il decreto presidenziale n. 3422/2024, con il quale è stata respinta l’istanza cautelare monocratica;
Vista l’ordinanza n. 3542/2024, con la quale la Sezione ha ritenuto che le esigenze cautelari dell’appellante potessero trovare adeguata tutela mediante la sollecita fissazione dell’udienza di trattazione del merito ex art. 55, comma 10, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2025 il Consigliere Lorenzo Cordì e uditi, per le parti, gli avvocati Lorenzo Coleine (per delega dell’avvocato Massimo Colarizi) e Federica Scafarelli (per delega dell’avvocato Luca Mazzeo);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sig.ra AR ER ha adito il T.R.G.A. – sezione autonoma di Bolzano chiedendo, con il ricorso introduttivo del giudizio, l’annullamento: i ) del permesso di costruire n. 04/22 del 25.1.2023, relativo ad un intervento di nuova costruzione di un immobile (destinato in parte a uso residenziale e, in altra parte, a uso commerciale) da effettuarsi in conformità alle regole del piano di attuazione del lotto F2 nella zona di espansione “ Torgglerwiese ” del Comune di Velturno; ii ) del parere favorevole con prescrizioni della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio del 07.12.2022; iii ) del parere favorevole del servizio stradale Valle Isarco del 25.1.2023; iv ) di ogni altro atto presupposto e connesso.
1.1. Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 21.12.2023, la sig.ra ER ha impugnato: i ) la variante al permesso di costruire n. 4/22, rilasciata in data 19.10.2023; ii ) il parere della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio; iii ) ogni altro atto presupposto e connesso.
2. La sig.ra ER è proprietaria per ½ dell’immobile ubicato nella particella 857 del Comune di Velturno, confinante con la proprietà del sig. VA RT (particella n. 884/7), al quale è stato rilasciato dal Comune il permesso di costruire oggetto di impugnazione. Le due particelle sono parte del lotto F2 del piano di attuazione della zona edilizia residenziale C1 “ Torgglerwiese ”. Tale piano (risalente al 1997) aveva, inizialmente, previsto la realizzazione di un unico edificio compatto; nel 1999 era stata proposta e approvata una modifica puntuale del piano, in forza della quale era possibile realizzare due corpi di fabbrica autonomi sulla base di un progetto di massima. In forza della concessione edilizia n. 662/22/2000 del 25.5.2000 e dei relativi titoli in variante, i signori ER WE, ER KU e ER IE (allora proprietari dell’intera a particella), avevano realizzato parte del progetto, costruendo un solo edificio e lasciando inedificato parte del lotto F2. Nel 2001 i signori ER avevano frazionato il lotto in due parti (pari circa alla metà), creando la particella 884/9 (adesso particella 857), di loro proprietà, e la particella n. 884/7, di proprietà del sig. ER IE. Nel 2019, il sig. ER IE aveva alienato il proprio immobile al sig. VA RT, che, in forza delle concessioni edilizie n. 1850/21/20 e n. 1850/21/20/V1, aveva iniziato a costruire l’edificio destinato ad abitazione e attività commerciale (negozio con vendita di prodotti locali), realizzando, tuttavia, solo il piano interrato in quanto il titolo edilizio era stato, medio tempore , annullato dal T.R.G.A. – sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, con sentenza n. 3/2022, con cui il Tribunale aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dal sig. ER WE (marito dell’odierna appellante).
2.1. Dopo l’annullamento giurisdizionale, il sig. RT ha predisposto un nuovo progetto e richiesto un nuovo titolo edilizio. L’Amministrazione comunale ha, quindi, rilasciato il permesso di costruire n. 04/2022 del 25.1.2023, impugnato – con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado – dalla sig.ra ER. Nelle more del giudizio di primo grado, il sig. RT ha presentato un progetto in variante, autorizzato dall’Amministrazione con il titolo rilasciato in data 19.10.2023, impugnato con il ricorso per motivi aggiunti.
3. Il T.R.G.A. – sezione autonoma di Bolzano ha respinto il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, ritenendo le censure in parte inammissibili, in parte irricevibili e, per il resto, infondate.
4. La sig.ra PI ha impugnato la sentenza di primo grado articolando dieci motivi di appello e riproponendo quattordici motivi di ricorso ritenuti inammissibili o irricevibili dal T.R.G.A. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Velturno e il sig. VA RT chiedendo di respingere il ricorso in appello. In vista dell’udienza pubblica del 3.4.2025 la sig.ra ER e il sig. RT hanno depositato memorie conclusionali e memorie di replica. All’udienza del 3.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Entrando in medias res si osserva come, con il primo motivo di appello, la parte abbia censurato il capo della sentenza di primo grado con cui è stato respinto il motivo n. 1 di ricorso, relativo alla mancanza di un progetto unitario per la sottozona, previsto, invece, dal piano di attuazione. Secondo l’appellante il controinteressato si era limitato ad una rappresentazione meramente grafica della sottozona F2, che non poteva ritenersi, tuttavia, sufficiente per rispettare il requisito del progetto unitario, come affermato anche dal T.R.G.A. nella sentenza n. 3/2022, relativa al primo permesso di costruire rilasciato in favore del sig. RT.
5.1. In primo luogo, si osserva come la parte abbia richiamato nel motivo di appello anche il motivo n. 13 di primo grado, che è stato, tuttavia, dichiarato, irricevibile dal T.R.G.A., con statuizione non impugnata dalla parte. Passando al merito del motivo si osserva come lo stesso sia infondato. Come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, la nozione di “ progetto unitario ” non va intesa come progetto unico o concordato con gli altri comproprietari, che nel caso di specie, si tradurrebbe, altresì, nell’impossibilità per la parte interessata di edificare la propria area in assenza del consenso dei vicini. La nozione è, infatti, funzionale alla salvaguardia di interessi non privati ma pubblici, e, in particolare, a consentire all’Amministrazione una valutazione del corretto, organico e armonioso inserimento dell’edifico in progetto nel contesto. Nel caso di specie, tale aspetto è stato evidenziato dalla relazione tecnica allegata alla richiesta di permesso e l’Amministrazione ha, quindi, potuto valutare l’omogeneità e l’organicità del progetto rispetto al contesto, in conformità con la nozione di unitarietà prescritta dal Piano. La valutazione effettuata dall’Amministrazione deve ritenersi esercizio della discrezionalità tecnica del Comune e non è affetta da alcuna irragionevolezza o arbitrarietà, diversamente da quanto – invero genericamente – dedotto dalla parte, che, sul punto, ha evocato: i ) i contenuti del progetto originario, che sono stati, tuttavia, superati dai successivi sviluppi dell’edificazione dell’area; ii ) i tratti estetici della costruzione in progetto, contestati, tuttavia, secondo una valutazione soggettiva che non consente, però, di ritenere opinabile la valutazione del Comune sul punto.
6. Con il secondo motivo la parte ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto i motivi di ricorso n. 2 e n. 14. Con tali motivi la parte aveva evidenziato come, al fine di determinare la cubatura disponibile, fosse necessario defalcare la cubatura già consumata dall’edificio esistente, verificando, quindi, quanto spettante in base all’indicazione contenuta nel piano di attuazione, ma sulla base dei parametri e dei criteri di calcolo vigenti al momento del rilascio del permesso di costruire. Con il motivo di appello, la sig.ra ER ha evidenziato come, applicando il metodo di calcolo indicato nella L.p. della Provincia autonoma di Bolzano n. 9/2018, si sarebbe accertato che la particella n. 857 aveva già sfruttato una cubatura pari a 901,59 mc. (invece dei 689,3 mc computati), con conseguente riduzione della volumetria per la parte non edificata. L’appellante ha, inoltre, evidenziato come le regole contenute nella D.P.P. n. 24/2020 fossero le stesse di quelle contenute nel piano comunale vigente all’epoca di rilascio del titolo, con la conseguenza che la non applicazione di tale delibera (affermata dal Giudice di primo grado) non sarebbe stata risolutiva. La parte ha, inoltre, contestato la sussistenza di una effettiva suddivisione del lotto, affermando che gli atti di frazionamento indicati avrebbero avuto un rilievo meramente civilistico e non amministrativo, e non sarebbero stati opponibili alla parte.
6.1. Il motivo è infondato. Il piano di attuazione per la zona “ Torgglerwiese ” è stato approvato in conformità agli artt. 37 ss. della L.p. della Provincia autonoma di Bolzano, in un periodo nel quale il p.u.c. di Velturno non aveva previsto alcuna parametro in relazione alla superficie impermeabilizzata. Il vigente p.u.c. ha, inoltre, espressamente previsto che i piani di attuazione già approvati conservassero la loro validità, in caso di mancato contrasto con la zonizzazione urbanistica (art. 1). Nel caso di specie, lo sviluppo edificatorio dell’area è regolato, quindi, dalle previsioni del piano, con conseguente non applicazione delle regole successive, evocate dalla parte appellante. Tale piano prevede il solo limite massimo di edificazione per l’intera sottozona (1.409 mc). Va, inoltre, considerato come l’Amministrazione abbia tenuto conto dell’effetto del frazionamento dell’originaria particella n. 884/7 che non ha rilievo meramente civilistico in quanto, come si evince dalla stessa concessione rilasciata per la particella 884/7, si traduce nella suddivisone dell’area in due parti distinte anche sul piano strettamente urbanistico, comportando, quindi, l’imputazione pro quota della cubatura totale alle due nuovi parti. In ultimo, nel caso di specie, la potenzialità edificatoria è stata, correttamente, determinata – al pari di quanto avvenuto per la precedente edificazione – in base all’indice di densità fondiaria rapportata alla superficie della particella.
6.1.1. Del resto, la clausola di perdurante vigente dei piani attuativi contenuta nello strumento urbanistico comunale è funzionale all’applicazione di un’unica disciplina, evitando la commistione di regole che, altrimenti, si verrebbe a determinare affermando l’operatività per una sola parte del D.P.P. n. 24/2020, in evidente contraddizione - anche logica - con l’impianto complessivo del piano attuativo. Diversamente da quanto dedotto da parte appellante ( f . 15 del ricorso in appello), le omologhe considerazioni effettuare dal Giudice di primo grado non hanno integrato la violazione della previsione di cui all’art. 73, comma 3, c.p.a., trattandosi di esame di una difesa articolata dal controinteressato ( ff . 23 ss. della memoria dell’8.9.2023.
6.2. Con un’ulteriore censura la parte ha dedotto la necessità di tener conto – ai fini del computo della volumetria – degli spazi interrati in quanto realizzati mediante la trasformazione della linea di terreno, e, quindi, da considerare come parzialmente fuori terra.
6.2.1. La censura è infondata in quanto la stessa poggia sulla previsione di cui all’art. 2, comma 1, lett. p ), del D.P.P. n. 24/2020 - non operante, tuttavia, nel caso di specie, per le ragioni già indicate – nonché su un generico richiamo a “ principi già facenti parti dell’ordinamento giuridico italiano .
7. Con il terzo motivo la parte ha dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto il motivo di ricorso n. 3, con il quale era stata affermata la violazione della previsione del piano attuativo secondo la quale in caso di edificazione aperta con pareti frontistanti, la distanza doveva essere pari almeno all’altezza della facciata più alta. L’appellante ha evidenziato come il T.R.G.A. avesse richiamato, sul punto, la precedente sentenza del T.R.G.A. n. 3/2022 e la consulenza tecnica d’ufficio disposta in quella giudizio, osservando, tuttavia, di non essere stata parte di quel giudizio, con conseguente inopponibilità di tale accertamento. Inoltre, la parte ha evidenziato come l’altezza fosse stata erroneamente calcolata non tenendo in considerazione il dato reale. In ultimo, la sig.ra ER ha dedotto che la sentenza avrebbe violato i principi che informano il processo amministrativo (ponendo a fondamento della decisione elementi istruttori acquisiti in un altro giudizio) e la regola di cui all’art. 73, comma 3, c.p.a. (introducendo la questione decisiva d’ufficio).
7.1. Osserva, in primo luogo, il Collegio come la parte ha richiamato anche il motivo n. 13 del ricorso per motivi aggiunti, che, tuttavia, è stato dichiarato improcedibile dal T.R.G.A. Passando al merito, si evidenzia come la sentenza n. 3/2022 sia stata, correttamente, richiamata dal Giudice di primo grado, trattandosi della pronuncia che ha valutato la legittimità del primo permesso di costruire, in ottemperanza alla quale il sig. RT ha, quindi, richiesto un nuovo titolo al Comune. Tale sentenza aveva già esaminato identica censura articolata dal sig. WE AC, e, sul punto, il T.R.G.A. si è limitato a richiamare le argomentazioni della stessa ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d ), c.p.a. e non ha, quindi, esteso ultra partes l’efficacia del giudicato. Né vi è stata alcuna illegittimità nel richiamare gli esiti della consulenza tecnica disposta in quel giudizio, riprodotta anche ai punti 3.2.2-3.2.5.3 della sentenza n. 3/2002. Infatti, quell’accertamento è stato richiamato quale prova liberamente valutabile e, comunque, solo “ per completezza ” e al fine di evidenziare un elemento che è, comunque, emerso anche nel presente giudizio, consistente nella mancata osservanza - proprio nell’edificazione dell’abitazione della sig.ra ER - delle prescrizioni del piano in merito alla quota dell’immobile. Inoltre, si è trattato di tematiche oggetto del contraddittorio tra le parti, senza alcuna violazione della previsione di cui all’art. 73, comma 3, c.p.a. Quanto al merito del motivo deve rilevarsi come la consulenza tecnica disposta nel precedente giudizio avesse accertato – come anticipato - il rispetto della prescrizione del piano attuativo tenendo conto della quota prevista dal piano, in quanto “ porzione visivamente più rilevante del contesto ”, evitando, quindi, di prendere in considerazione il dislivello determinato dalla mancata aderenza alle prescrizioni del piano proprio da parte dell’immobile dell’odierna appellante. Questo accertamento è liberamente valutabile dal Collegio e, in difetto di puntuali contestazioni da parte della sig.ra ER, consente di apprezzare la situazione fattuale concretamente esistente; inoltre, deve ritenersi corretto il metodo di computo utilizzato che tiene conto della porzione maggiormente rilevante dal punto di vista visivo.
8. Con il quarto motivo del ricorso in appello la sig.ra ER ha dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto i motivi di ricorso n. 4 e n. 16, nonché i motivi n. 6 e n. 18. Con tali motivi la parte aveva censurato le modalità di esecuzione del progetto in relazione alle previste modifiche di andamento del terreno, funzionali a interrare parti fuori terra del piano scantinato dell’edificio, in violazione della previsione di cui all’art. 2, comma 1, lett. p ), del D.P.P. n. 24/2020, con conseguente rilievo di tali porzioni anche ai fini del computo della cubatura massima assentibile.
8.1. Si osserva, in primo luogo, come i motivi n. 16 e n. 18 siano stati, invero, dichiarati irricevibili dal T.R.G.A. Nel merito, le censure articolate dalla parte sono infondate in quanto, in primo luogo, il parametro di legittimità delle stesse è stato indicato in una regola del D.P.P. n. 24/2020, che è già stato, dichiarato, inoperante nel caso di specie, alla luce di considerazioni alle quali si rinvia. Nel caso di specie operano le previsioni del piano, che consentono il riporto del terreno fino alla quota di 0.5, e non è asseribile una contrarietà in parte qua con la disciplina sopravvenuta, atteso che, come spiegato, la regolamentazione urbanistica dell’area risulta riservata al solo piano.
9. Con il quinto motivo la parte ha dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto il motivo n. 9, con il quale aveva censurato la possibilità di destinare parte dell’immobile ad un’attività commerciale.
9.1. Osserva il Collegio come la parte si sia, invero, limitata a dedurre l’impossibilità di collocare in parte dell’immobile un’attività commerciale senza, tuttavia, censurare analiticamente le motivazioni espresse sul punto dal Giudice di primo grado. Il T.R.G.A. ha, in parte qua , richiamato la propria precedente sentenza n. 3/2022 che aveva evidenziato come: i ) né dal piano di attuazione, né dalla normativa in vigore al momento del rilascio dell’impugnata concessione risultasse un divieto di realizzare negozi in zona abitativa; ii ) le norme di attuazione del piano avessero fatto riferimento all’estratto del p.u.c. vigente ratione temporis , che non escludevano la possibilità di realizzare un esercizio commerciale; iii ) la delibera della Giunta provinciale n. 5366 del 16.10.1995 (di approvazione del p.u.c.) avesse previsto la prevalente destinazione residenziale, consentendo, comunque, la realizzazione di negozi; iv ) benché la relazione tecnica al piano avesse fatto riferimento all’obiettivo di risolvere il problema abitativo nel settore dell’edilizia agevolata, la stessa non avrebbe potuto precludere la collocazione di attività commerciali, quanto meno in caso di edilizia libera. Queste argomentazioni devono essere condivise per la dirimente ragione che il rinvio al p.u.c. vigente ratione temporis da parte delle regole del piano è da intendersi come un rinvio materiale - in quanto diretto non alla fonte ma alla norma (v. Corte Costituzionale, sentenze n. 536/1990, n. 199/1993, n. 311/1993, n. 232/2006) – e le regole di tale piano non avevano precluso l’installazione di esercizi commerciali, pur nell’ambito della prevalente destinazione residenziale.
10. Con il sesto motivo la parte ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto il motivo n. 17, con il quale aveva censurato i calcoli allegati al progetto al fine di dimostrare il mancato rispetto dei parametri relativi alla superficie massima coperta e alla superficie impermeabile. In particolare, la parte aveva evidenziato come i calcoli del progettista fossero stati riferiti ad una superficie del lotto pari a 397,88 mq, in luogo dei 397,00 mq, risultanti dal catasto fondiario a seguito del frazionamento trattato dall’architetto WE ER, il quale aveva suddiviso l’originaria superficie della particella n. 884/7 in 398,00 mq riferiti alla particella n. 884/9 e in 397,00 mq riferiti alla particella n. 884/7.
10.1. Nel censurare il capo di sentenza la parte ha osservato come: i ) la prova documentale sulla reale superficie non fosse attestata da un tecnico e non avesse, quindi, alcun valore; ii ) l’autore del rilievo tecnico avesse preso quale punto di riferimento il muro lungo la strada, che è, però, era parte del sedime stradale; iii ) non vi fosse considerato - in relazione alla corretta determinazione della superficie coperta - il piano interrato; iv ) fosse stata utilizzata nel progetto di variante una base di calcolo diversa, a conferma dell’erroneità del computo in precedenza effettuato; circostanza della quale il Giudice non aveva tenuto conto nella regolazione delle spese di lite.
10.2. Le censure sono infondate atteso che: i ) la superficie catastale è funzionale al calcolo delle imposte e della rendita catastale, mentre ai fini edilizi occorre tener conto della superficie fondiaria dell’immobile; ii ) la censura sull’inattendibilità dei dati è, del tutto, generica e non indica, neppure, quale sarebbe stata l’estensione corretta della superficie fondiaria, sostanziandosi, quindi, in una deduzione meramente esplorativa; iii ) non vi sono evidenze sulla ricomprensione del muro indicato dalla parte nel demanio stradale; iv ) a prescindere dalle ragioni per le quali il controinteressato ha mutato la base di calcolo nel titolo in variante, tale circostanza non ha diretta incidenza sulla regolazione delle spese, che deve essere effettuata tenendo in considerazione l’esito complessivo e globale della controversia ( cfr ., ex multis , Cassazione civile, Sez. III, 13.6.2024, n. 16526; Consiglio di Stato, Sez. VI, 23.8.2024, n. 7218).
11. Con il settimo motivo la sig.ra ER ha dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto inammissibili per difetto di interesse i motivi di impugnazione: i ) n. 5, seconda parte, con il quale aveva lamentato la violazione delle distanza dal confine sotto terra verso il lato della strada provinciale, derivante dalla prevista realizzazione di tre cavedi con funzioni e dimensioni diverse da quelli per i quali era prevista una specifica deroga dal D.P.P. n. 24/2020; ii ) n. 7, con il quale aveva lamentato la violazione delle distante dal confine e del limite di massima edificazione in relazione alla costruzione in aggetto (“ Erker ”) prevista al primo piano sul lato verso la strada pubblica; iii ) n. 8, con il quale aveva dedotto la violazione delle distanze in relazione all’edificio di terzi, ubicato nella particella n. 477; iv ) n. 10, con il quale aveva lamentato la violazione della L.p. della Provincia autonoma di Bolzano n. 7/2002, del D.P.P. n. 54/2009 e del D.M. n. 236/1989, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, osservando come, a causa della pendenza delle rampe d’accesso all’edificio, non sarebbe stata garantita la concreta accessibilità allo stesso dalla strada pubblica e che l’ascensore previsto non sarebbe stato realizzabile; v ) n. 11, con il quale aveva lamentato l’applicazione della disposizione di cui all’art. 95 (“ Sanatoria di interventi realizzati in assenza o difformità dal titolo abilitativo ”), invece dell’art. 94 (“ Interventi eseguiti in base a titolo abilitativo annullato ”) della L.p. della Provincia autonoma di Bolzano, deducendo l’incomprensibilità del calcolo della sanzione applicata dal Comune; vi ) n. 24, con il quale aveva lamentato l’illegittimità dell’utilizzo del piano seminterrato per il commercio al dettaglio.
11.1. Nella rubrica del motivo la parte ha indicato anche i motivi n. 17, seconda parte, n. 19, n. 20, n. 21 e n. 22. In relazione a tale motivi deve, però, osservarsi come: i ) il motivo n. 17, seconda parte, era ripetitivo del motivo n. 5, seconda parte (su cui v. punto 11 della presente sentenza); ii ) i motivi n. 19-22 sono stati dichiarati, invero, irricevibili e non inammissibili e la questione relativa alla correttezza di tale statuizione è oggetto del successivo motivo di appello.
11.2. Nel merito, si osserva – procedendo con ordine - come il T.R.G.A. abbia ritenuto inammissibile il motivo n. 5, seconda parte, (identico, come spiegato, al motivo n. 17, seconda parte) in quanto la parte non aveva prospettato l’utilità concreta derivante dalla riduzione della lunghezza dei cavedi interrati previsti sul lato della strada provinciale. La parte ha contestato questo capo di sentenza richiamando il principio affermato dall’Adunanza plenaria n. 22/2021, secondo la quale sussiste l’interesse a lamentare l’illegittimità del titolo autorizzatorio per contrasto con le norme sulle distanze tra l’immobile e una terza costruzione, “ tutte le volte in cui da tale violazione possa discendere con l’annullamento del titolo edilizio un effetto di ripristino concretamente utile, per il ricorrente, e non meramente emulatorio” . La censura della parte non è, tuttavia, condivisibile, avendo il T.R.G.A. fatto corretta applicazione del principio dell’Adunanza plenaria in quanto l’eventuale accoglimento del motivo non determinerebbe l’annullamento dell’intero titolo ma comporterebbe, in ipotesi, solo la riduzione dei cavedi interrati sul lato opposto alla proprietà dell’appellante, e, quindi, non conferirebbe alcuna concreta utilità alla parte. Né diversa conclusione può affermarsi in considerazione di quanto esposto dalla sig.ra ER, secondo la quale l’immobile “ non rispetta nemmeno le distanze dalla particella e dall’edificio della ricorrente ”; si tratta, infatti, di una censura generica che non indica neppure quale sia la violazione concretamente dedotta.
11.3. In relazione alla declaratoria di inammissibilità del motivo n. 7 la parte si è limitata ad evocare le medesime considerazioni sopra esaminate; di conseguenza, anche in parte qua , la decisione di primo grado merita conferma alla luce di quanto appena esposto dal Collegio.
11.4. In relazione al motivo n. 8 la parte ha evidenziato come si tratterebbe di una censura non ipotetica né meramente speculativa, ma sarebbero state prospettate deduzioni specifiche. La censura è inammissibile non avendo la parte articolato critiche puntuali rispetto a quanto affermato dal Giudice di primo grado, secondo cui: i ) la censura sarebbe stata inammissibile per genericità e infondatezza del motivo; ii ) dalle tavole progettuali emergeva, chiaramente, che l’edifico in progetto non presentava facciate fronteggianti all’immobile di cui alla particella n. 477, per cui la censura era “ imperscrutabile ” e non era dato intuire per quale ragione il “ tetto agibile ” doveva essere qualificato alla stregua di una veduta; iii ) non erano state effettuate deduzioni ulteriori rispetto a quelle già esaminate dalla sentenza n. 3/2022, che aveva dichiarato tali censure inammissibili.
11.5. In relazione al motivo n. 10, la parte ha evidenziato che l’accoglimento di tali censure avrebbe inciso sulla destinazione di alcuni vani al commercio al dettaglio e sarebbe stato, quindi, un motivo funzionale all’interesse a veder ridotto il traffico mattutino dei fornitori. Inoltre, secondo la parte la sentenza sarebbe stata errata anche nel merito in quanto la raggiungibilità con un automezzo non era circostanza idonea a sopperire alle carenze progettuali.
11.5.1. Le censure sono infondate atteso che l’eventuale annullamento comporterebbe, in ipotesi, il riadeguamento della struttura e non l’intero annullamento del titolo; pertanto, non vi sarebbe alcuna utilità concreta per la parte, al pari di quanto già esposto in precedenza.
11.6. In ultimo, occorre osservare come la parte non abbia articolato alcuna deduzione specifica in relazione alla declaratoria di inammissibilità del motivo n. 11 e del motivo n. 24; pertanto, in parte qua , l’impugnazione è inammissibile.
11.7. In definitiva, il settimo motivo è, in parte, inammissibile, e, in altra parte, infondato per le ragioni sin qui esposte.
12. Con l’ottavo motivo la sig.ra ER ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato irricevibili i motivi 15-16 e 18-23 del ricorso per motivi aggiunti. Il T.R.G.A. ha fondato la statuizione osservando come questi motivi costituivano “ mere riproposizioni dei motivi già fatti valere con il ricorso introduttivo ” e attenevano “ a questioni o parti del progetto che non [avevano] subito modifiche con la presentazione della variante e non [costituivano], quindi per tale motivo, oggetto del permesso di costruire del 19.10.2023 ”, con il quale era stato approvato il progetto in variante.
12.1. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse. Osserva, infatti, il Collegio come tale motivo sia funzionale alla riproposizione dei motivi di merito assorbiti dalla declaratoria di irricevibilità. Si tratta, tuttavia, di motivi meramente riproduttivi di censure già esaminate sia dal Giudice di primo grado che dal Collegio, con la conseguenza che l’eventuale riforma in parte qua della sentenza di primo grado non amplierebbe l’oggetto delle questioni esaminate dal Collegio. Deve, infatti, osservarsi che: i ) il motivo n. 15 aveva riproposto le censure racchiuse nel motivo n. 3 del ricorso introduttivo del giudizio, esaminato dal T.R.G.A. nel merito, nonché dal Collegio nella disamina del terzo motivo di ricorso in appello (v., supra , punti 7-71 della presente sentenza); ii ) il motivo n. 16 aveva riproposto le censure racchiuse nel motivo n. 4 del ricorso introduttivo del giudizio, esaminato dal T.R.G.A. nel merito, nonché dal Collegio nella disamina del motivo n. 4 di appello (v., supra , punti 8-8.1 della presente sentenza); iii ) il motivo n. 18 aveva riproposto le censure racchiuse nel motivo n. 6 del ricorso introduttivo del giudizio, esaminato nel merito dal T.R.G.A., nonché dal Collegio nella disamina del quarto motivo del ricorso in appello (v., supra , punti 8-8.1 della presente sentenza); iv ) il motivo n. 19 aveva riproposto le censure racchiuse nel motivo n. 7 del introduttivo del giudizio, dichiarato inammissibile dal T.R.G.A. per difetto di interesse, con declaratoria confermata dal Collegio nella disamina del motivo n. 7 di appello (v., supra , punto 11.3 della presente sentenza), e che, comunque, può ritenersi valevole anche per il motivo n. 19; v ) il motivo n. 20 aveva riproposto le censure racchiuse nel motivo n. 8 del ricorso introduttivo del giudizio, dichiarato inammissibile dal T.R.G.A. per difetto di interesse, con declaratoria confermata dal Collegio nella disamina del settimo motivo del ricorso in appello (v., supra , punto 11.3 della presente sentenza), e che, comunque, può ritenersi valevole anche per il motivo n. 8; vi ) il motivo n. 21 aveva riproposto le censure racchiuse nel motivo n. 9 del ricorso introduttivo del giudizio, esaminato nel merito dal T.R.G.A., nonché dal Collegio nella disamina del quinto motivo di ricorso in appello (v., supra , punti 9-9.1 della presenta sentenza); vii ) il motivo n. 21 aveva riproposto le censure racchiuse nel motivo n. 10 del ricorso introduttivo del giudizio, dichiarato inammissibile dal T.R.G.A., con statuizione confermata dal Collegio nella disamina del settimo motivo di ricorso in appello (v., supra , punti 11.5-11.5.1 della presente sentenza), e che, ccomunque, può ritenersi valevole anche per il motivo n. 21; viii ) il motivo n. 23 aveva riproposto le censure racchiuse nel motivo n. 11 del ricorso introduttivo del giudizio, dichiarato inammissibile dal T.A.R., con statuizione confermata dal Collegio nella disamina motivo n. 7 di ricorso in appello (v., supra , punto 11.6 della presente sentenza) e che, comunque, può ritenersi valevole anche per il motivo n. 23.
13. Con il motivo n. 9 di appello la sig.ra ER ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato improcedibile il motivo di ricorso n. 5, prima parte. La censura è inammissibile per difetto di interesse in quanto le censure contenute in tale parte del motivo sono state vagliate dal T.R.G.A. nella disamina dello speculare motivo n. 17, contenuto nel ricorso per motivi aggiunti. La statuizione di merito del T.R.G.A. è stata poi esaminata e confermata dal Collegio nella disamina del sesto motivo di ricorso in appello. Ne consegue l’inammissibilità di una censura volta a veicolare l’esame di merito di questioni già, comunque, esaminate dal T.R.G.A. e dal Collegio. L’appellante stessa ha evidenziato come “ alcune questioni ” sarebbero già state affrontate dal T.R.G.A., senza, tuttavia, indicare in cosa consisterebbe, allora, l’omesso esame da parte del primo Giudice, con ulteriore profilo di inammissibilità del motivo per carenza di specificità.
14. Con il motivo n. 10 di appello la sig.ra ER ha dedotto la sussistenza di varie “ anomalie ” della sentenza di primo grado. In particolare, ha osservato che: i ) il progetto oggetto del permesso di costruire era stato modificato da quello approvato con il permesso di costruire in variante; ii ) “ solitamente un comportamento del genere ” sarebbe “ interpretato come rinuncia al permesso originario e quindi come soccombenza virtuale ”; iii ) nel caso di specie il T.R.G.A. non avrebbe chiarito il rapporto tra permesso di costruire originario e titolo in variante e non avrebbe tenuto conto del fatto che un analogo permesso era stato annullato dalla sentenza n. 3/2022 dello stesso Tribunale; circostanza che, avrebbe dovuto indurre a “ compensare le spese ed addebitare almeno uno dei contributi unificati alle controparti ”.
14.1. Le censure sono manifestamente infondate. Le critiche alla sentenza sono, del tutto, generiche e, comunque, non condivisibili. La variante non ha costituito rinuncia al primo titolo, che, del resto, la parte ha affermato facendo riferimento a quanto “ solitamente ” avverrebbe, senza alcuna puntuale deduzione. In relazione, poi, alla regolazione delle spese (effettiva censura del motivo in esame), si osserva come la stessa sia infondata tenuto conto del consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa secondo cui “ il giudice di primo grado esercita ampi poteri discrezionali in ordine alla statuizione sulle spese di lite, sia ai fini della condanna, sia ai fini della compensazione, con il solo limite dell’abnormità o della manifesta ingiustizia (Cons. Stato, Ad. plen., 24 maggio 2007, n. 8; IV, 9 ottobre 2019, n. 6887; 8 ottobre 2019, n. 6797; 23 settembre 2019, n. 6352; V, 28 ottobre 2015, n. 4936; III, 9 novembre 2016, 4655; IV, 3 novembre 2015, n. 5012; VI, 9 febbraio 2011, n. 891; IV, 22 giugno 2004, n. 4471; 27 settembre 1993, n. 798) ” (Consiglio di Stato, Sez. V, 13.11.2024, n. 9102; Id., 10.11.2022, n. 9879); con la conseguenza che, nel giudizio di appello la sindacabilità sulle spese liquidate all’esito del giudizio di primo grado è limitata all’ipotesi in cui venga modificata la decisione impugnata, fatta eccezione per le ipotesi di manifesta abnormità (Consiglio di Stato, Sez. VI, 13.1.2020, n. 309), fattispecie che ricorre solo in situazioni eccezionali, identificate dalla giurisprudenza nell’erronea condanna alle spese della parte vittoriosa e nella manifesta e macroscopica eccessività o sproporzione della condanna (Consiglio di Stato, III, 13 dicembre 2018, n. 7039). Nel caso di specie, il Giudice ha, correttamente, ritenuto di applicare il principio di soccombenza e nella liquidazione operata non vi è alcuna macroscopica eccessività o sproporzione, tenuto conto dell’integrale reiezione dei motivi e della violazione dei canoni di chiarezza e sinteticità, affermata dal Giudice di primo grado e non contestata da parte appellante.
15. In ultimo, la parte ha riproposto i motivi ritenuti inammissibili o irricevibili dal T.R.G.A. e, in particolare i motivi n. 5 ( ff . 31-34), n. 13 ( ff . 34-35), n. 15 ( ff . 35-37), n. 17 ( ff . 37-38), n. 18 ( ff . 38-39), n. 7 e n. 19 ( ff . 39-41), n. 8 e n. 20 ( ff . 41-44), n. 21 ( ff . 44-45), n. 10 e n. 22 ( ff . 45-46), n. 11 e n. 23 ( ff . 46-47). Osserva il Collegio che: i ) la statuizione di irricevibilità del motivo n. 13 non sia state contestata dalla parte e sia, quindi, transitata in rem iudicatam , con conseguente impossibilità di riproporre le relative censure; i ) le statuizioni di inammissibilità dei motivi n. 5, n. 7, n. 8, n. 10 e n. 11 sono state confermate dal Collegio e, pertanto, la cognizione del merito di tali motivi è preclusa dalla loro inammissibilità; iii ) il motivo di ricorso n. 17 è stato esaminato nel merito dal T.R.G.A., nonché da questo Collegio nella disamina del sesto motivo (v. punti 10-10.1 della presente sentenza); iv ) i motivi n. 15 e n. 18-23 sono stati dichiarati improcedibili dal Giudice di primo grado e tale statuizione è stata confermata dal Collegio, con conseguente preclusione all’esame del merito dei motivi.
16. In ultimo, sono inammissibili le censure relative: i ) alla natura della variante in questione, articolate solo in appello e, comunque, del tutto generiche; ii ) alla decadenza del titolo abilitativo, non dedotta in primo grado, né oggetto di motivo di appello.
17. In definitiva, il ricorso in appello deve essere in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto perché infondato nei sensi e nei limiti indicati nella presente sentenza. Le questioni esaminate e decise esauriscono la disamina dei motivi, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante; cfr., ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 2021, n. 6209; Id., 13 settembre 2022, n. 7949), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
18. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile, e, per il resto, lo respinge in quanto infondato, nei sensi e nei limiti indicati in motivazione. Condanna la sig.ra ER a rifondere al Comune di Velturno e al sig. VA RT le spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti appellate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere, Estensore
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Cordi' | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO