Ordinanza 17 dicembre 2024
Massime • 2
Il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio; inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado.
In caso di mancata partecipazione di un litisconsorte necessario al giudizio di merito, il difetto di contradditorio, e la conseguente nullità del giudizio, che può ritenersi superabile in virtù delle superiori esigenze di economia processuale è esclusivamente quello che riguardi la fase conclusiva del giudizio in cui esso viene rilevato (in previsione di un esito del gravame infausto per il ricorrente) e non si sia, invece, verificato nei precedenti gradi di giudizio, dal momento che, in tale ultimo caso, si è già determinata la nullità di tutte le attività processuali svolte in quei gradi e delle stesse decisioni che li hanno definiti, che per tale motivo non sarebbero in nessun caso idonee a passare in giudicato; né è possibile pregiudicare l'interesse della parte, dalla cui regolare partecipazione si ritiene di dover prescindere, in presenza di ulteriori gradi di giudizio che potenzialmente potrebbero ancora svolgersi e, quindi, modificare quell'esito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 17/12/2024, n. 32933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32933 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l’irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado» (Cass., Sez. 6 Ric. n. 13516/2022 – Sez. 3 – Ad. 25 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 9 - 2, Ordinanza n. 11865 del 06/05/2021, Rv. 661476 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 16765 del 16/07/2010, Rv. 614173 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 6762 del 05/05/2003, Rv. 562602 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 11668 del 05/09/2000, Rv. 539978 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11441 del 12/11/1998, Rv. 520666 - 01). La decisione impugnata, nella parte in cui è stata disposta la condanna degli attori al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado (pur dagli stessi promosso proprio per far valere la predetta nullità, peraltro rilevabile di ufficio e denunciabile da qualunque interessato), essendo ad essi imputabile la man- cata evocazione del litisconsorte necessario nel giudizio di primo grado, deve, pertanto, ritenersi conforme agli indicati principi di diritto, sottraendosi alle censure formulate dai ricor- renti. 2. Con l’unico motivo del ricorso incidentale si denunzia «Vio- lazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e degli artt. 127, 157, 175 e 354 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3». Il ricorso incidentale è infondato. Non vi sono dubbi o contestazioni (nessuna delle parti censura, del resto, la decisione impugnata sotto tale profilo) in ordine al principio di diritto enunciato dalla corte d’appello, secondo il quale, in caso di danni derivanti da incidenti stradali, nel giudi- zio promosso dal danneggiato direttamente nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile del responsabile del danno, quest’ultimo assume la qualità di litisconsorte necessa- rio. Nella specie, tale soggetto non è stato evocato in giudizio dagli attori, né in primo né in secondo grado. Il giudizio di merito, sin dal primo grado, si è pertanto svolto in mancanza di un legittimato passivo necessario. Il giudice di secondo grado, accertato il relativo vizio (denun- ciato con l’appello dagli stessi attori, ma comunque rilevabile anche di ufficio), ha, quindi, rimesso le parti davanti al giudice Ric. n. 13516/2022 – Sez. 3 – Ad. 25 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 9 di primo grado, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., in conseguenza della nullità del giudizio di primo grado. Secondo la società ricorrente, avrebbe dovuto, invece, omet- tere il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio, in appli- cazione dei principi che, a suo avviso, dovrebbero desumersi da una serie di pronunzie di questa stessa Corte, in cui si afferma che «il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole du- rata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile di- spendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in partico- lare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giu- ridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti;
ne con- segue che, in caso di ricorso per cassazione “prima facie” in- fondato, appare superflua, pur potendo sussistere i presupposti (come nella specie, per inesistenza della notificazione del ri- corso nei confronti di alcuni litisconsorti necessari), la fissazione del termine ex art. 331 c.p.c. per l’integrazione del contraddit- torio, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2723 del 08/02/2010, Rv. 611735 - 01; conf.: Cass., Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010, Rv. 612077 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21141 del 13/10/2011, Rv. 620237 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 690 del 18/01/2012, Rv. 620539 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013, Rv. 626969 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 11287 del 10/05/2018, Rv. 648501 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 12515 del Ric. n. 13516/2022 – Sez. 3 – Ad. 25 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 9 21/05/2018, Rv. 648755 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8980 del 15/05/2020, Rv. 657883 - 01). I principi di diritto appena esposti, peraltro, non possono rite- nersi applicabili nel caso di specie. Come, del resto, di recente espressamente chiarito da questa stessa Corte (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22783 del 20/07/2022, in motivazione), tali principi sono stati in realtà enunciati esclusivamente con riguardo all’ipotesi in cui il difetto di contraddittorio si verifichi e venga rilevato nel giudizio di le- gittimità. In ipotesi di mancata partecipazione di un litisconsorte neces- sario al giudizio di merito è, al contrario, altrettanto consolidato l’indirizzo secondo il quale si determina la nullità del giudizio stesso, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado, impo- nendo l’annullamento della pronuncia emessa, con conse- guente rimessione della causa al giudice di prime cure (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384: «quando risulta integrata la violazione delle norme sul litiscon- sorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cas- sazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c.»; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez. U, Sentenza n. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3, Sentenza n. 3866 del 26/02/2004, Rv. 570566 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1462 del 30/01/2003, Rv. 560455 – 01; con l’unica eccezione dell’asso- luta originaria radicale improponibilità della domanda: cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 37847 del 01/12/2021, Rv. 663431 – 01). Ric. n. 13516/2022 – Sez. 3 – Ad. 25 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 9 Questi ultimi principi di diritto risultano correttamente applicati dalla corte di appello. È opportuno ribadire, in proposito, che dalle stesse ragioni per le quali si ritiene possibile prescindere dall’integrazione (o re- golarizzazione) del contraddittorio nel giudizio di legittimità, in caso di ricorso per cassazione radicalmente inammissibile o “prima facie” infondato (cioè «l’esigenza di ragionevole durata del processo e quella di evitare inutile dispendio di attività pro- cessuali e di formalità non giustificate dalla struttura dialettica del processo stesso e dal rispetto effettivo del principio del con- traddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla par- tecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti»), deriva che si tratta di un principio del tutto eccezio- nale, la cui possibilità di operare è necessariamente limitata al ricorrere di determinate e specifiche circostanze. In primo luogo, infatti, il difetto di contraddittorio che può rite- nersi superabile in virtù delle superiori esigenze di economia processuale è esclusivamente quello che riguardi la fase con- clusiva del giudizio in cui esso viene rilevato (in previsione di un esito del gravame infausto per il ricorrente) e non si sia, invece, verificato nei precedenti gradi di giudizio, dal momento che, in tale ultimo caso, si è già determinata la nullità di tutte le attività processuali svolte in quei gradi e delle stesse decisioni che li hanno definiti, che per tale motivo non sarebbero in nes- sun caso idonee a passare in giudicato. Inoltre, la possibilità di prescindere dalla regolare evocazione in giudizio di una delle parti necessarie, per ragioni di economia processuale, è concepibile esclusivamente nel caso in cui l’esito del giudizio stesso si determini in via definitiva nella fase in corso conclusiva dell’intero iter processuale (sempre in previ- sione dell’esito infausto del gravame) e, quindi, non vi siano potenziali ulteriori fasi o gradi ancora percorribili: in tale ultimo Ric. n. 13516/2022 – Sez. 3 – Ad. 25 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 9 caso, infatti, il predetto esito potrebbe essere ancora modifi- cato, con conseguente necessità di successiva regolarizzazione del contraddittorio e vanificazione di tutte le ulteriori attività processuali frattanto svolte. In tale ipotesi, la durata del pro- cesso potrebbe addirittura essere prolungata dalla mancata re- golarizzazione del contraddittorio e, dunque, le esigenze di eco- nomia processuale non potrebbero in nessun caso giustificarla. D’altronde, anche l’esplicito richiamo alla necessità di insussi- stenza di una «lesione del principio del contraddittorio» ed al «rispetto delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti», im- plica che l’esito del processo non deve in nessun modo pregiu- dicare gli interessi della parte dalla cui regolare partecipazione si ritiene di poter prescindere, circostanza questa che può con- cepirsi esclusivamente nel caso in cui non vi siano ulteriori gradi di giudizio che potenzialmente potrebbero ancora svolgersi e, quindi, modificare quell’esito. Nella specie, dunque, la corte di appello ha correttamente rile- vato l’originario difetto di contraddittorio per la mancata parte- cipazione al giudizio di merito, sin dall’origine, di un litiscon- sorte necessario e la conseguente nullità del giudizio di primo grado, rimettendo la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c.. Ne deriva l’infondatezza del ricorso incidentale. 3. Il ricorso principale è dichiarato improcedibile. Il ricorso in- cidentale è rigettato. Le spese del giudizio di legittimità possono essere integral- mente compensate tra tutte le parti, sussistendo reciproca soc- combenza. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. Ric. n. 13516/2022 – Sez. 3 – Ad. 25 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 9 di 9 30 maggio 2002 n. 115, per entrambe le parti ricorrenti (in via principale ed in via incidentale).
Per questi motivi
La Corte: - dichiara improcedibile il ricorso principale;
- rigetta il ricorso incidentale;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al compe- tente ufficio di merito, da parte dei ricorrente principale ed incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-