Cass. civ., sez. III, ordinanza 17/12/2024, n. 32933
CASS
Ordinanza 17 dicembre 2024

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Il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio; inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado.

In caso di mancata partecipazione di un litisconsorte necessario al giudizio di merito, il difetto di contradditorio, e la conseguente nullità del giudizio, che può ritenersi superabile in virtù delle superiori esigenze di economia processuale è esclusivamente quello che riguardi la fase conclusiva del giudizio in cui esso viene rilevato (in previsione di un esito del gravame infausto per il ricorrente) e non si sia, invece, verificato nei precedenti gradi di giudizio, dal momento che, in tale ultimo caso, si è già determinata la nullità di tutte le attività processuali svolte in quei gradi e delle stesse decisioni che li hanno definiti, che per tale motivo non sarebbero in nessun caso idonee a passare in giudicato; né è possibile pregiudicare l'interesse della parte, dalla cui regolare partecipazione si ritiene di dover prescindere, in presenza di ulteriori gradi di giudizio che potenzialmente potrebbero ancora svolgersi e, quindi, modificare quell'esito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, ordinanza 17/12/2024, n. 32933
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32933
    Data del deposito : 17 dicembre 2024

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