Articolo 361 del Codice civile
Articolo 318Articolo 320
Versione
19 aprile 1942
Art. 361.

(Provvedimenti urgenti).

Prima che il tutore o il protutore abbia assunto le proprie funzioni, spetta al giudice tutelare di dare, sia d'ufficio sia su richiesta del pubblico ministero, di un parente o di un affine del minore, i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura del minore o per conservare e amministrare il patrimonio. Il giudice puo' procedere, occorrendo, all'apposizione dei sigilli, nonostante qualsiasi dispensa.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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