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Decreto 26 marzo 2025
Decreto 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, decreto 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione di Giudice del Lavoro nella persona della dott.ssa Susanna Cirianni
Esaminati gli atti della procedura per l'accertamento tecnico preventivo R.G. n.
2347/2022 introdotta da nei confronti dell' Parte_1 CP_1
Rilevato che le conclusioni del Consulente Tecnico d'Ufficio non risultano contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis 4° c., c.p.c.;
Ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione redatta dal CTU nominato;
VISTO
Il protocollo d'intesa tra il Presidente del Tribunale di Vibo Valentia ed il Presidente del consiglio dell'Ordine del Foro di Vibo Valentia del 10.6.2021
Dichiara
Di compensare le spese del giudizio diminuendo del 30% in relazione allo scaglione di appartenenza della causa (ordinanza Cass Civ. 7035/2017 “ con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria , sussiste la parziale soccombenza della Parte privata idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto un il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato ( ai sensi dell'art. 149 cpc ) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, anteriore al procedimento giudiziale (cass. N. 7761/+2003; Cass.n. 19343/2004; cass n.
7307+/2011)”
Condanna
a corrispondere la somma di € 948,50 (pari al 30% di € 1.355,00, con CP_1 riferimento al valore medio del 3° scaglione;
studio controversia € 378,00; introduzione del giudizio: € 472,00; fase istruttoria € 505,00 DM N. 55/2014) per compensi professionali oltre accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Lì, 21/03/2025
Il giudice
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione di Giudice del Lavoro nella persona della dott.ssa Susanna Cirianni
Esaminati gli atti della procedura per l'accertamento tecnico preventivo R.G. n.
2347/2022 introdotta da nei confronti dell' Parte_1 CP_1
Rilevato che le conclusioni del Consulente Tecnico d'Ufficio non risultano contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis 4° c., c.p.c.;
Ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione redatta dal CTU nominato;
VISTO
Il protocollo d'intesa tra il Presidente del Tribunale di Vibo Valentia ed il Presidente del consiglio dell'Ordine del Foro di Vibo Valentia del 10.6.2021
Dichiara
Di compensare le spese del giudizio diminuendo del 30% in relazione allo scaglione di appartenenza della causa (ordinanza Cass Civ. 7035/2017 “ con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria , sussiste la parziale soccombenza della Parte privata idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto un il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato ( ai sensi dell'art. 149 cpc ) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, anteriore al procedimento giudiziale (cass. N. 7761/+2003; Cass.n. 19343/2004; cass n.
7307+/2011)”
Condanna
a corrispondere la somma di € 948,50 (pari al 30% di € 1.355,00, con CP_1 riferimento al valore medio del 3° scaglione;
studio controversia € 378,00; introduzione del giudizio: € 472,00; fase istruttoria € 505,00 DM N. 55/2014) per compensi professionali oltre accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Lì, 21/03/2025
Il giudice
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni