Versione
31 dicembre 2019
31 dicembre 2019
>
Versione
1 settembre 2021
1 settembre 2021
>
Versione
15 luglio 2022
15 luglio 2022
Art. 38. (( (Iniziativa del pubblico ministero). )) (( 1. Il pubblico ministero presenta il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza.
2. L'autorita' giudiziaria che rileva l'insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al pubblico ministero.
3. Il pubblico ministero puo' intervenire in tutti i procedimenti )) ((per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.)) (( 4. Il rappresentante del pubblico ministero intervenuto in uno dei procedimenti di cui al comma 3, instaurato dinanzi al tribunale di cui all'articolo 27, puo' chiedere di partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la corte di appello. La partecipazione e' disposta dal procuratore generale presso la corte di appello qualora lo ritenga opportuno. Gli avvisi spettano in ogni caso al procuratore generale. ))
2. L'autorita' giudiziaria che rileva l'insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al pubblico ministero.
3. Il pubblico ministero puo' intervenire in tutti i procedimenti )) ((per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.)) (( 4. Il rappresentante del pubblico ministero intervenuto in uno dei procedimenti di cui al comma 3, instaurato dinanzi al tribunale di cui all'articolo 27, puo' chiedere di partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la corte di appello. La partecipazione e' disposta dal procuratore generale presso la corte di appello qualora lo ritenga opportuno. Gli avvisi spettano in ogni caso al procuratore generale. ))
Commentari • 97
- 1. Nuovo correttivo alla crisi di impresahttps://www.fiscoetasse.com/ · 1
Indice prodotto Introduzione Capo I MODIFICHE AL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA (ARTICOLI 1-51) Articolo 1 Modifiche alla Parte prima, Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 Articolo 2 Modifiche alla Parte prima, Titolo I, Capo II, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 Articolo 3 Modifiche alla Parte prima, Titolo I, Capo II, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 Articolo 4 Modifiche alla Parte prima, Titolo I, Capo II, Sezione III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 Articolo 5 Modifiche alla Parte prima, Titolo II, Capo I del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 Articolo 6 Modifiche alla …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 479
- 1. Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/11/2025, n. 1725Provvedimento: […] 1 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con istanza depositata il 5 giugno 2024, la Parte_3 presso il Tribunale di Palermo ha richiesto, ai sensi dell'art. 38 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), la dichiarazione di liquidazione giudiziale della Parte_1 . La richiesta della Procura si fondava sugli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza, dai quali era emerso che: la società aveva registrato perdite costanti di esercizio, particolarmente rilevanti tra il 2017 e il 2021, con un patrimonio netto negativo pari a € –2.042.396,00 al 2021Leggi di più...
- par condicio creditorum·
- liquidazione giudiziale·
- legittimazione del Pubblico Ministero·
- contributo unificato·
- giurisdizione civile·
- stato di insolvenza·
- finanziamenti soci·
- conferimenti in conto capitale·
- art. 38 CCII