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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/03/2025, n. 2173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2173 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8506/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8506/2024 promossa da
Parte_1
nato a [...] il [...] codice fiscale C.F._1 con l'avv. GUALTIERI RAMONA come da procura in atti;
ricorrente
nei confronti di
Controparte_1
Nata ad ALBA (CN) il 05/09/1964 codice fiscale C.F._2
convenuta contumace
Atti comunicati al PM ex arrt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 19/3/24
Oggetto: divorzio contenzioso
pagina 1 di 4
Conclusioni di parte ricorrente precisate all'udienza del 6/3/25
Che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia:
- Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Lamezia Terme il 23/10/1993 e trascritto nei registri dello stato civile con atto n. 574, Parte 2 Serie A, anno 1993, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
- Confermare il contributo mensile pari ad € 1.000,00 dovuto dal sig. in favore delle tre Parte_1 figlie , e;
Per_1 Per_2 Persona_3
- Disporre il versamento diretto dell'assegno alle figlie , e ex art. 337- Per_1 Per_2 Persona_3 quinquies c.c.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha contratto matrimonio con rito concordatario con a Lamezia Parte_1 Controparte_1
Terme (CZ) il 23/10/1993 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile anno 1993, atto n106, parte II, serie A).
Dal matrimonio sono nate tre figlie oggi tutte maggiorenni.
I coniugi si sono separati come da sentenza n. 631/2022 emessa dal Tribunale Ordinario di Lamezia
Terme
Con ricorso depositato in data 4/3/24 il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la convenuta con conferma delle condizioni della separazione in punto contributo al mantenimento delle figlie.
Alla prima udienza di comparizione del giorno 6/3/25 il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla parte convenuta non costituita, ne ha dichiarato la contumacia.
Il difensore di parte ricorrente ha insistito nelle domande riportandosi al ricorso e discutendo oralmente.
All'esito della discussione, il Giudice ha confermato in via temporanea ed urgente le condizioni della separazione e ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 12 marzo 2025.
Sulla domanda di divorzio pagina 2 di 4 Dalla documentazione in atti risulta che ha contratto matrimonio con rito concordatario Parte_1
con a Lamezia Terme (CZ) il 23/10/1993 (atto trascritto nei Registri dello Stato Controparte_1
civile anno 1993, atto n106, parte II, serie A).
I coniugi si sono separati come da sentenza n. 631/2022 emessa dal Tribunale Ordinario di Lamezia
Terme
La separazione non ha subìto interruzioni e tra i coniugi non è intervenuta riconciliazione.
Ricorrendo, pertanto, i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 898/1970 e successive modifiche, il Tribunale deve constatare che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi è venuta meno e non può più essere ricostituita (artt. 1 e 2 legge citata).
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Sul contributo al mantenimento della prole
Dal matrimonio sono nate tre figlie oggi maggiorenni: nata il [...], nata il Per_1 Per_2
14/12/96 e nata il [...]. Persona_3
Il Tribunale di Lamezia Terme, pronunciando la separazione personale dei coniugi, ha quantificato il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto delle figlie in Euro 1000,00 al mese da versarsi in favore della madre con decorrenza dalla mensilità di febbraio 2015, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
spese straordinarie al 50%.
Nel ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente ha chiesto la conferma delle condizioni della separazione con versamento diretto del contributo alle figlie tutte maggiorenni e non più conviventi con la madre.
In assenza di qualsivoglia elemento di novità della situazione patrimoniale e reddituale delle parti ed in accoglimento della domanda del ricorrente va confermato il contributo paterno al mantenimento delle figlie che, considerata l'età delle stesse e tenuto conto della circostanza allegata della cessata convivenza con la madre, va versato direttamente a mani delle stesse.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili atteso il carattere necessario della pronuncia sullo status e la mancata costituzione della convenuta che non ha svolto contestazioni.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Milano, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando ove diversa domanda e /o eccezioni rigettata e disattesa per quanto riguarda le eccezioni, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da ed a Lamezia Terme (CZ) il 23/10/1993 (atto trascritto nei Parte_1 Controparte_1
Registri dello Stato civile anno 1993, atto n106, parte II, serie A);
2) Conferma il contributo paterno al mantenimento delle tre figlie da versarsi direttamente a mani delle stesse con decorrenza dalla data della domanda;
spese straordinarie a carico dei genitori al 50%;
3) Manda al Cancelliere per la trasmissione del dispositivo della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lamezia
Terme affinché provveda all'annotazione sui Registri dello Stato Civile ed a quant'altro di sua competenza;
4) spese di lite irripetibili.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo sub 1)
Si comunichi
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 12 marzo 2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8506/2024 promossa da
Parte_1
nato a [...] il [...] codice fiscale C.F._1 con l'avv. GUALTIERI RAMONA come da procura in atti;
ricorrente
nei confronti di
Controparte_1
Nata ad ALBA (CN) il 05/09/1964 codice fiscale C.F._2
convenuta contumace
Atti comunicati al PM ex arrt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 19/3/24
Oggetto: divorzio contenzioso
pagina 1 di 4
Conclusioni di parte ricorrente precisate all'udienza del 6/3/25
Che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia:
- Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Lamezia Terme il 23/10/1993 e trascritto nei registri dello stato civile con atto n. 574, Parte 2 Serie A, anno 1993, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
- Confermare il contributo mensile pari ad € 1.000,00 dovuto dal sig. in favore delle tre Parte_1 figlie , e;
Per_1 Per_2 Persona_3
- Disporre il versamento diretto dell'assegno alle figlie , e ex art. 337- Per_1 Per_2 Persona_3 quinquies c.c.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha contratto matrimonio con rito concordatario con a Lamezia Parte_1 Controparte_1
Terme (CZ) il 23/10/1993 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile anno 1993, atto n106, parte II, serie A).
Dal matrimonio sono nate tre figlie oggi tutte maggiorenni.
I coniugi si sono separati come da sentenza n. 631/2022 emessa dal Tribunale Ordinario di Lamezia
Terme
Con ricorso depositato in data 4/3/24 il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la convenuta con conferma delle condizioni della separazione in punto contributo al mantenimento delle figlie.
Alla prima udienza di comparizione del giorno 6/3/25 il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla parte convenuta non costituita, ne ha dichiarato la contumacia.
Il difensore di parte ricorrente ha insistito nelle domande riportandosi al ricorso e discutendo oralmente.
All'esito della discussione, il Giudice ha confermato in via temporanea ed urgente le condizioni della separazione e ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 12 marzo 2025.
Sulla domanda di divorzio pagina 2 di 4 Dalla documentazione in atti risulta che ha contratto matrimonio con rito concordatario Parte_1
con a Lamezia Terme (CZ) il 23/10/1993 (atto trascritto nei Registri dello Stato Controparte_1
civile anno 1993, atto n106, parte II, serie A).
I coniugi si sono separati come da sentenza n. 631/2022 emessa dal Tribunale Ordinario di Lamezia
Terme
La separazione non ha subìto interruzioni e tra i coniugi non è intervenuta riconciliazione.
Ricorrendo, pertanto, i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 898/1970 e successive modifiche, il Tribunale deve constatare che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi è venuta meno e non può più essere ricostituita (artt. 1 e 2 legge citata).
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Sul contributo al mantenimento della prole
Dal matrimonio sono nate tre figlie oggi maggiorenni: nata il [...], nata il Per_1 Per_2
14/12/96 e nata il [...]. Persona_3
Il Tribunale di Lamezia Terme, pronunciando la separazione personale dei coniugi, ha quantificato il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto delle figlie in Euro 1000,00 al mese da versarsi in favore della madre con decorrenza dalla mensilità di febbraio 2015, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
spese straordinarie al 50%.
Nel ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente ha chiesto la conferma delle condizioni della separazione con versamento diretto del contributo alle figlie tutte maggiorenni e non più conviventi con la madre.
In assenza di qualsivoglia elemento di novità della situazione patrimoniale e reddituale delle parti ed in accoglimento della domanda del ricorrente va confermato il contributo paterno al mantenimento delle figlie che, considerata l'età delle stesse e tenuto conto della circostanza allegata della cessata convivenza con la madre, va versato direttamente a mani delle stesse.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili atteso il carattere necessario della pronuncia sullo status e la mancata costituzione della convenuta che non ha svolto contestazioni.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Milano, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando ove diversa domanda e /o eccezioni rigettata e disattesa per quanto riguarda le eccezioni, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da ed a Lamezia Terme (CZ) il 23/10/1993 (atto trascritto nei Parte_1 Controparte_1
Registri dello Stato civile anno 1993, atto n106, parte II, serie A);
2) Conferma il contributo paterno al mantenimento delle tre figlie da versarsi direttamente a mani delle stesse con decorrenza dalla data della domanda;
spese straordinarie a carico dei genitori al 50%;
3) Manda al Cancelliere per la trasmissione del dispositivo della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lamezia
Terme affinché provveda all'annotazione sui Registri dello Stato Civile ed a quant'altro di sua competenza;
4) spese di lite irripetibili.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo sub 1)
Si comunichi
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 12 marzo 2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
pagina 4 di 4