Art. 4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 4 della Legge 9 ottobre 1997, n. 360
Articolo 3
- Legge 9 ottobre 1997, n. 360
Articolo 4 della Legge 9 ottobre 1997, n. 360
Versione
28 ottobre 1997
28 ottobre 1997