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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 5166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5166 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Laura Martano ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1028 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione nell'udienza del 18.02.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Armando Cimmino (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._2
lo studio del medesimo, sito in Arzano (NA) alla Via Pecchia n. 90;
- APPELLANTE -
E
(C.F. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del Suo Procuratore Dott.
[...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Molfini (C.F. CP_2
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, C.F._3
sito in Napoli alla Via Ponte di Tappia n. 47;
[...] [
[...]
(C.F. ), in persona del Sindaco, legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore
- APPELLATO CONTUMACE-
OGGETTO: riforma parziale della sentenza del giudice di Pace di Napoli n. 26591/21
del 29.09.2021
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.02.2025 i procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni già
rassegnate nei propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 26591/2021 resa dal Giudice di Pace di Napoli in data
29.09.2021, chiedendone la riforma nella parte in cui, nonostante l'accoglimento integrale della domanda, erano state compensate le spese di lite.
Più precisamente, il giudice di pace di Napoli ha accolto l'opposizione spiegata dalla contribuente avverso il sollecito di pagamento n. 071201889020286946000, a cui era sottesa la cartella esattoriale n. 0712011 0089885754000 dell'importo di euro
630,68, emessa a carico della stessa per presunte contravvenzioni al Codice della
Strada, elevate dalla Polizia Municipale del nel 2007, così Controparte_3
statuendo: “la cartella di pagamento è stata notificata nel 2012, al momento della
consegna del sollecito di pagamento, che, nella prima pagina riporta la data del:
“10/07/2018”, in mancanza del deposito di validi atti interruttivi, è decorso il termine quinquennale di cui all'art. 28 L. n. 689/81, con consequenziale accoglimento
dell'impugnativa, per la prescrizione del diritto di credito azionato (Cass. Sezioni Unite
n. 23397/2016)”.
Il giudice di prime cure ha, pertanto, annullato l'impugnato atto impositivo e compensato le spese di lite con la seguente motivazione: “per la peculiarità della
materia trattata, continuamente innovata dalle pronunce della giurisprudenza, di
legittimità e di merito, verificata la mancata contestazione in relazione al merito della
pretesa impositiva, sussistono, ex art. 92 comma 2° c.p.c., i motivi per compensare
integralmente le spese tra le parti”.
A sostegno della propria prospettazione difensiva, l'appellante ha censurato esclusivamente il capo relativo alla compensazione integrale delle spese di lite tra le parti e ha eccepito la violazione degli artt. 3 e 24 Cost., nonché degli artt. 91, 92 e
96 c.p.c., per avere omesso il giudice di pace di individuare le “gravi ed eccezionali ragioni”, nonché un'idonea motivazione, a supporto della propria decisione. Su tali premesse, ha concluso per l'accoglimento dell'appello con la conseguente riforma del capo di sentenza gravato, poiché ingiusto, illegittimo ed arbitrario.
Si è costituita l' eccependo in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità del proposto gravame attesa la violazione delle disposizioni di cui all'art. 342 c.p.c. Nel merito, contestando gli assunti attorei, ne ha chiesto il rigetto,
stante la correttezza e logicità della sentenza impugnata.
Il , sebbene regolarmente citato in giudizio, non si è costituito. Controparte_3
Espletati gli incombenti di rito e rilevata la natura documentale della controversia,
all'udienza del 18.02.2025 la causa è stata riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia del , che, sebbene Controparte_3
regolarmente citato, non si è costituito.
Sempre in apertura di motivazione mette conto evidenziare che stante il valore della controversia (euro 630,68), la pronuncia del Giudice di pace, ai sensi dell'art. 113, II
co., c.p.c., deve intendersi resa secondo equità, con la conseguenza che, in ragione di quanto stabilito dall'art. 339, III co., c.p.c., la sentenza è appellabile
“esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme
costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha, appunto, chiarito mediante l'Ord.
n. 34432 del 23.11.2022 che: “in materia di appello vincolato ex art. 339, 3° comma,
cod. proc. civ., opera il principio iura novit curia, secondo il quale qualsiasi appello,
anche se proposto nelle forme ordinarie, qualora abbia comunque i requisiti del
menzionato art. 339, 3° comma, cod. proc. civ., resta comunque ammissibile in quanto
doverosamente valutabile e/o riqualificabile come appello vincolato e/o limitato (Cass.,
27/7/2015, n. 15678)”.
Ebbene, alla luce del principio sopra richiamato e attenendosi al contenuto dell'atto di impugnazione e delle deduzioni espresse dalla , questo giudice ritiene Pt_1
ammissibile il proposto gravame. Orbene, è parere di chi scrive che la norma di cui all'art. 92 c.p.c., che la parte ha assunto violata, è una disposizione procedimentale,
allo stesso tempo espressione di principi costituzionali e comunitari, oltre che principio regolatore della materia processual-civilistica. Ancora, va rigettata l'eccezione, formulata dall' di Controparte_4
inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.
L'atto introduttivo del presente grado di giudizio, infatti, risulta conforme al dettato della norma richiamata, recando sia l'indicazione delle parti del provvedimento che l'appellante ha inteso avversare, sia l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza, ai fini della decisione impugnata.
Orbene, venendo al merito della controversia, l'odierna appellante, citando l'art. 92
c. 2 c.p.c., evidenzia che può essere disposta la compensazione totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni”, ipotesi non ravvisabile nel caso di specie, in cui il giudice di prime cure accoglieva in toto la domanda proposta dalla contribuente e non giustificava adeguatamente la decisione. Ad avviso della le ragioni fornite in Pt_1
sentenza non rientrerebbero tra le circostanze previste dalla legge a giustificazione della compensazione delle spese di giudizio e, pertanto, le parti convenute avrebbero dovuto essere condannate al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.
L'impugnazione spiegata dall'appellante è fondata e va accolta.
Com'è noto, l'art. 92 cpc, comma 2, ultima versione (introdotta dall'art. 13, I comma,
del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10
novembre 2014, n. 162), prevede che il giudice possa compensare le spese “se vi è
soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o
mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti […]”.
Con sentenza n. 77 depositata il 19 aprile 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato II comma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, oltre a quelle espressamente menzionate.
Orbene, alla luce della nuova formulazione dell'art. 92 cpc, non solo è necessario che la compensazione sia specificamente motivata (come già previsto dalla novella introdotta dalla L. n 263 del 2005), ma che la stessa possa essere disposta solo in analoghe ipotesi, che presentino la stessa o addirittura maggiore gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cpc.
Siffatte “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione,
in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 92 cpc, II comma, il giudice può
compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, non possono essere espresse con una formula generica (Cass. 13.04.2018, n. 8196), né tali ragioni possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla “natura dell'impugnazione”, dovendo invece trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza (Cass. 19.10.2015,
n. 21083).
Orbene, la giurisprudenza, con motivazione valevole anche per la formulazione legislativa attuale (alla luce della pronuncia della Corte Cost. del 2018 cit.), ha affermato che ricorrono gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92, co. 2, cpc a fronte della novità o dell'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, ovvero dell'assenza di un orientamento univoco o consolidato all'epoca della insorgenza della controversia, nonché in presenza di modifiche normative o pronunce della Corte Costituzionale o della Corte di Giustizia dell'Unione Europea intervenute, dopo l'inizio del giudizio, sulla materia (Cass.
24234/16).
Recentemente, inoltre, la Cassazione, con ordinanza n. 17966 del 01/07/2024, ha confermato suddetto orientamento, statuendo che: ”… La "particolarità" della
controversia, non meglio specificata nella sentenza impugnata né desumibile dalla
materia del contendere, non corrisponde a nessuno dei presupposti idonei a
legittimare, per dettato normativo, la compensazione delle spese. Neppure le
"oscillazioni della giurisprudenza di merito", nella specie neanche individuate
attraverso puntuali citazioni di precedenti di segno diverso, sono riconducibili alle
ipotesi contemplate dal citato art. 92, caratterizzate da elementi di novità idonei ad
alterare o, comunque, ad interferire sulla originaria prospettazione difensiva o da altre
analoghe ragioni connotate da eccezionalità e gravità…”.
La stessa “mancata contestazione in relazione al merito della pretesa impositiva”, non
è un'ipotesi riconducibile alle fattispecie derogatorie al principio di soccombenza contemplate dall'art. 92, co. 2 c.p.c., né ad altre “gravi ed eccezionali ragioni” così
come stabilito dalla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale. La mancata contestazione nel merito non costituisce una valida ragione di compensazione parziale o integrale delle spese di giudizio, permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza della controparte, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (da ultimo Cass. civ., sez. VI, sent. n.
11786/2020; Cass. civ., ord. n. 12867/2017).
Nel caso de quo il Giudice di prime cure ha accolto integralmente la domanda dell'attrice sul rilievo della insussistenza della pretesa di pagamento per prescrizione del credito ex artt. 209 C.d.S. e 28 L. n. 689/1981, attesa la mancanza di prova di validi atti interruttivi dalla data di notifica della cartella in parola alla data di notifica dell'impugnato sollecito di pagamento. Dunque, ha dichiarato l'annullamento dell'opposto atto impositivo e compensato le spese di lite, adducendo come motivazione “la peculiarità della materia trattata” nonché “la mancata
contestazione in relazione al merito della pretesa impositiva”.
Premesso che non può certamente disconoscersi in capo all'opponente la facoltà e l'interesse ad impugnare il sollecito di pagamento alla stessa ritualmente notificato,
interesse scaturente dalla intervenuta prescrizione del credito coattivamente azionato, va evidenziato che, nel caso di specie, la motivazione del primo giudice circa le spese si appalesa del tutto generica e non concordante con la disposizione normativa.
Pertanto, la pronuncia in epigrafe indicata è viziata, atteso che la motivazione sulla compensazione delle spese, benché graficamente esistente, non consente di risalire al ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento,
stante la genericità delle argomentazioni che la sorreggono (Cass. n. 14888/2017).
Alla stregua delle suesposte considerazioni, non sussistono, quindi, i presupposti per la compensazione delle spese, stante la soccombenza delle parti appellate.
Pertanto, in accoglimento dell'appello (Cass. n. 2570 del 31/01/2017; Cass. n.
24678 del 08/10/2018) queste ultime vanno condannate al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in favore di con attribuzione agli Avv.ti Parte_1
Antonio Spiezia ed Armando Cimmino, dichiaratisi antistatari.
Le spese si liquidano nei valori minimi, tenuto conto del valore della causa (1°
scaglione) e della circostanza che non è stata espletata alcuna attività istruttoria. Rileva il Tribunale che la condanna alle spese investe sia l'ente impositore che il concessionario secondo il principio della solidarietà passiva, e ciò alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui nell'ipotesi di annullamento della cartella esattoriale, a seguito della accolta opposizione spiegata dal destinatario della cartella, va disposta la condanna in solido dell'ente impositore e del concessionario alla refusione delle spese di causa in favore dell'opponente vittorioso, in considerazione del fatto che i predetti, entrambi convenuti in giudizio dall'opponente, sono soccombenti rispetto a quest'ultimo in base al principio di causalità, essendo l'opponente estraneo alla circostanza,
rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo (Cass. Civ. n. 1070/2017).
Anche le spese del giudizio di appello liquidate come da dispositivo in conformità
delle tabelle vigenti (D.M. n. 247/2022), tenuto conto del valore della causa e della semplicità delle questioni trattate, vanno poste a carico di entrambi gli appellati in solido, con attribuzione all'Avv. Armando Cimmino, che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice Dott.ssa Laura Martano
definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. R.G. 1028/2022, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia del;
Controparte_3
• accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' e il in solido tra Controparte_1 Controparte_3
loro, al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in euro
139,00 per compensi, spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore degli Avv.ti Antonio Spiezia ed Armando Cimmino antistatari;
• conferma nel resto la sentenza impugnata;
• condanna l' e il in solido Controparte_1 Controparte_3
tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di appello, che liquida in euro
65,00 per rimborso, euro 232,00 per compensi, spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore dell' Avv. Armando Cimmino
dichiaratosi antistatario.
Napoli, 23.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Martano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Laura Martano ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1028 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione nell'udienza del 18.02.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Armando Cimmino (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._2
lo studio del medesimo, sito in Arzano (NA) alla Via Pecchia n. 90;
- APPELLANTE -
E
(C.F. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del Suo Procuratore Dott.
[...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Molfini (C.F. CP_2
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, C.F._3
sito in Napoli alla Via Ponte di Tappia n. 47;
[...] [
[...]
(C.F. ), in persona del Sindaco, legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore
- APPELLATO CONTUMACE-
OGGETTO: riforma parziale della sentenza del giudice di Pace di Napoli n. 26591/21
del 29.09.2021
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.02.2025 i procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni già
rassegnate nei propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 26591/2021 resa dal Giudice di Pace di Napoli in data
29.09.2021, chiedendone la riforma nella parte in cui, nonostante l'accoglimento integrale della domanda, erano state compensate le spese di lite.
Più precisamente, il giudice di pace di Napoli ha accolto l'opposizione spiegata dalla contribuente avverso il sollecito di pagamento n. 071201889020286946000, a cui era sottesa la cartella esattoriale n. 0712011 0089885754000 dell'importo di euro
630,68, emessa a carico della stessa per presunte contravvenzioni al Codice della
Strada, elevate dalla Polizia Municipale del nel 2007, così Controparte_3
statuendo: “la cartella di pagamento è stata notificata nel 2012, al momento della
consegna del sollecito di pagamento, che, nella prima pagina riporta la data del:
“10/07/2018”, in mancanza del deposito di validi atti interruttivi, è decorso il termine quinquennale di cui all'art. 28 L. n. 689/81, con consequenziale accoglimento
dell'impugnativa, per la prescrizione del diritto di credito azionato (Cass. Sezioni Unite
n. 23397/2016)”.
Il giudice di prime cure ha, pertanto, annullato l'impugnato atto impositivo e compensato le spese di lite con la seguente motivazione: “per la peculiarità della
materia trattata, continuamente innovata dalle pronunce della giurisprudenza, di
legittimità e di merito, verificata la mancata contestazione in relazione al merito della
pretesa impositiva, sussistono, ex art. 92 comma 2° c.p.c., i motivi per compensare
integralmente le spese tra le parti”.
A sostegno della propria prospettazione difensiva, l'appellante ha censurato esclusivamente il capo relativo alla compensazione integrale delle spese di lite tra le parti e ha eccepito la violazione degli artt. 3 e 24 Cost., nonché degli artt. 91, 92 e
96 c.p.c., per avere omesso il giudice di pace di individuare le “gravi ed eccezionali ragioni”, nonché un'idonea motivazione, a supporto della propria decisione. Su tali premesse, ha concluso per l'accoglimento dell'appello con la conseguente riforma del capo di sentenza gravato, poiché ingiusto, illegittimo ed arbitrario.
Si è costituita l' eccependo in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità del proposto gravame attesa la violazione delle disposizioni di cui all'art. 342 c.p.c. Nel merito, contestando gli assunti attorei, ne ha chiesto il rigetto,
stante la correttezza e logicità della sentenza impugnata.
Il , sebbene regolarmente citato in giudizio, non si è costituito. Controparte_3
Espletati gli incombenti di rito e rilevata la natura documentale della controversia,
all'udienza del 18.02.2025 la causa è stata riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia del , che, sebbene Controparte_3
regolarmente citato, non si è costituito.
Sempre in apertura di motivazione mette conto evidenziare che stante il valore della controversia (euro 630,68), la pronuncia del Giudice di pace, ai sensi dell'art. 113, II
co., c.p.c., deve intendersi resa secondo equità, con la conseguenza che, in ragione di quanto stabilito dall'art. 339, III co., c.p.c., la sentenza è appellabile
“esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme
costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha, appunto, chiarito mediante l'Ord.
n. 34432 del 23.11.2022 che: “in materia di appello vincolato ex art. 339, 3° comma,
cod. proc. civ., opera il principio iura novit curia, secondo il quale qualsiasi appello,
anche se proposto nelle forme ordinarie, qualora abbia comunque i requisiti del
menzionato art. 339, 3° comma, cod. proc. civ., resta comunque ammissibile in quanto
doverosamente valutabile e/o riqualificabile come appello vincolato e/o limitato (Cass.,
27/7/2015, n. 15678)”.
Ebbene, alla luce del principio sopra richiamato e attenendosi al contenuto dell'atto di impugnazione e delle deduzioni espresse dalla , questo giudice ritiene Pt_1
ammissibile il proposto gravame. Orbene, è parere di chi scrive che la norma di cui all'art. 92 c.p.c., che la parte ha assunto violata, è una disposizione procedimentale,
allo stesso tempo espressione di principi costituzionali e comunitari, oltre che principio regolatore della materia processual-civilistica. Ancora, va rigettata l'eccezione, formulata dall' di Controparte_4
inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.
L'atto introduttivo del presente grado di giudizio, infatti, risulta conforme al dettato della norma richiamata, recando sia l'indicazione delle parti del provvedimento che l'appellante ha inteso avversare, sia l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza, ai fini della decisione impugnata.
Orbene, venendo al merito della controversia, l'odierna appellante, citando l'art. 92
c. 2 c.p.c., evidenzia che può essere disposta la compensazione totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni”, ipotesi non ravvisabile nel caso di specie, in cui il giudice di prime cure accoglieva in toto la domanda proposta dalla contribuente e non giustificava adeguatamente la decisione. Ad avviso della le ragioni fornite in Pt_1
sentenza non rientrerebbero tra le circostanze previste dalla legge a giustificazione della compensazione delle spese di giudizio e, pertanto, le parti convenute avrebbero dovuto essere condannate al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.
L'impugnazione spiegata dall'appellante è fondata e va accolta.
Com'è noto, l'art. 92 cpc, comma 2, ultima versione (introdotta dall'art. 13, I comma,
del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10
novembre 2014, n. 162), prevede che il giudice possa compensare le spese “se vi è
soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o
mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti […]”.
Con sentenza n. 77 depositata il 19 aprile 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato II comma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, oltre a quelle espressamente menzionate.
Orbene, alla luce della nuova formulazione dell'art. 92 cpc, non solo è necessario che la compensazione sia specificamente motivata (come già previsto dalla novella introdotta dalla L. n 263 del 2005), ma che la stessa possa essere disposta solo in analoghe ipotesi, che presentino la stessa o addirittura maggiore gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cpc.
Siffatte “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione,
in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 92 cpc, II comma, il giudice può
compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, non possono essere espresse con una formula generica (Cass. 13.04.2018, n. 8196), né tali ragioni possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla “natura dell'impugnazione”, dovendo invece trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza (Cass. 19.10.2015,
n. 21083).
Orbene, la giurisprudenza, con motivazione valevole anche per la formulazione legislativa attuale (alla luce della pronuncia della Corte Cost. del 2018 cit.), ha affermato che ricorrono gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92, co. 2, cpc a fronte della novità o dell'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, ovvero dell'assenza di un orientamento univoco o consolidato all'epoca della insorgenza della controversia, nonché in presenza di modifiche normative o pronunce della Corte Costituzionale o della Corte di Giustizia dell'Unione Europea intervenute, dopo l'inizio del giudizio, sulla materia (Cass.
24234/16).
Recentemente, inoltre, la Cassazione, con ordinanza n. 17966 del 01/07/2024, ha confermato suddetto orientamento, statuendo che: ”… La "particolarità" della
controversia, non meglio specificata nella sentenza impugnata né desumibile dalla
materia del contendere, non corrisponde a nessuno dei presupposti idonei a
legittimare, per dettato normativo, la compensazione delle spese. Neppure le
"oscillazioni della giurisprudenza di merito", nella specie neanche individuate
attraverso puntuali citazioni di precedenti di segno diverso, sono riconducibili alle
ipotesi contemplate dal citato art. 92, caratterizzate da elementi di novità idonei ad
alterare o, comunque, ad interferire sulla originaria prospettazione difensiva o da altre
analoghe ragioni connotate da eccezionalità e gravità…”.
La stessa “mancata contestazione in relazione al merito della pretesa impositiva”, non
è un'ipotesi riconducibile alle fattispecie derogatorie al principio di soccombenza contemplate dall'art. 92, co. 2 c.p.c., né ad altre “gravi ed eccezionali ragioni” così
come stabilito dalla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale. La mancata contestazione nel merito non costituisce una valida ragione di compensazione parziale o integrale delle spese di giudizio, permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza della controparte, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (da ultimo Cass. civ., sez. VI, sent. n.
11786/2020; Cass. civ., ord. n. 12867/2017).
Nel caso de quo il Giudice di prime cure ha accolto integralmente la domanda dell'attrice sul rilievo della insussistenza della pretesa di pagamento per prescrizione del credito ex artt. 209 C.d.S. e 28 L. n. 689/1981, attesa la mancanza di prova di validi atti interruttivi dalla data di notifica della cartella in parola alla data di notifica dell'impugnato sollecito di pagamento. Dunque, ha dichiarato l'annullamento dell'opposto atto impositivo e compensato le spese di lite, adducendo come motivazione “la peculiarità della materia trattata” nonché “la mancata
contestazione in relazione al merito della pretesa impositiva”.
Premesso che non può certamente disconoscersi in capo all'opponente la facoltà e l'interesse ad impugnare il sollecito di pagamento alla stessa ritualmente notificato,
interesse scaturente dalla intervenuta prescrizione del credito coattivamente azionato, va evidenziato che, nel caso di specie, la motivazione del primo giudice circa le spese si appalesa del tutto generica e non concordante con la disposizione normativa.
Pertanto, la pronuncia in epigrafe indicata è viziata, atteso che la motivazione sulla compensazione delle spese, benché graficamente esistente, non consente di risalire al ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento,
stante la genericità delle argomentazioni che la sorreggono (Cass. n. 14888/2017).
Alla stregua delle suesposte considerazioni, non sussistono, quindi, i presupposti per la compensazione delle spese, stante la soccombenza delle parti appellate.
Pertanto, in accoglimento dell'appello (Cass. n. 2570 del 31/01/2017; Cass. n.
24678 del 08/10/2018) queste ultime vanno condannate al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in favore di con attribuzione agli Avv.ti Parte_1
Antonio Spiezia ed Armando Cimmino, dichiaratisi antistatari.
Le spese si liquidano nei valori minimi, tenuto conto del valore della causa (1°
scaglione) e della circostanza che non è stata espletata alcuna attività istruttoria. Rileva il Tribunale che la condanna alle spese investe sia l'ente impositore che il concessionario secondo il principio della solidarietà passiva, e ciò alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui nell'ipotesi di annullamento della cartella esattoriale, a seguito della accolta opposizione spiegata dal destinatario della cartella, va disposta la condanna in solido dell'ente impositore e del concessionario alla refusione delle spese di causa in favore dell'opponente vittorioso, in considerazione del fatto che i predetti, entrambi convenuti in giudizio dall'opponente, sono soccombenti rispetto a quest'ultimo in base al principio di causalità, essendo l'opponente estraneo alla circostanza,
rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo (Cass. Civ. n. 1070/2017).
Anche le spese del giudizio di appello liquidate come da dispositivo in conformità
delle tabelle vigenti (D.M. n. 247/2022), tenuto conto del valore della causa e della semplicità delle questioni trattate, vanno poste a carico di entrambi gli appellati in solido, con attribuzione all'Avv. Armando Cimmino, che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice Dott.ssa Laura Martano
definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. R.G. 1028/2022, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia del;
Controparte_3
• accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' e il in solido tra Controparte_1 Controparte_3
loro, al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in euro
139,00 per compensi, spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore degli Avv.ti Antonio Spiezia ed Armando Cimmino antistatari;
• conferma nel resto la sentenza impugnata;
• condanna l' e il in solido Controparte_1 Controparte_3
tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di appello, che liquida in euro
65,00 per rimborso, euro 232,00 per compensi, spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore dell' Avv. Armando Cimmino
dichiaratosi antistatario.
Napoli, 23.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Martano