Cass. civ., sez. II, sentenza 05/05/2003, n. 6762
CASS
Sentenza 5 maggio 2003

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Massime2

Il giudice di appello, qualora annulli la sentenza impugnata per difetto di contraddittorio ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., deve provvedere in ordine alle spese del processo di appello. Inoltre, detto giudice, qualora ritenga di avere sufficienti elementi per stabilire a quali delle parti debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione della causa al primo giudice, può provvedere anche sulle spese del giudizio di primo grado, senza necessità di rimettere la relativa decisione al giudice nuovamente investito della causa.

Qualora la simulazione sia dedotta mediante azione, e non opposta soltanto in via di eccezione, il giudizio di accertamento non può avvenire "incidente tantum" e richiede necessariamente il contraddittorio di tutti i soggetti che sono stati partecipi dell'accordo simulatorio. Pertanto, nel caso di contratto di vendita, ove se ne deduca la simulazione relativa per interposizione fittizia di persona, nel relativo giudizio è contraddittore necessario anche il venditore.

Commentario1

  • 1Simulazione relativa e litisconsorzio necessario : Cassazione civile SS.UU sentenza n. 11523 del 14 Maggio 2013
    Jole Veltri · https://www.diritto.it/ · 9 aprile 2014
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 05/05/2003, n. 6762
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6762
Data del deposito : 5 maggio 2003

Testo completo