Sentenza 5 maggio 2003
Massime • 2
Il giudice di appello, qualora annulli la sentenza impugnata per difetto di contraddittorio ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., deve provvedere in ordine alle spese del processo di appello. Inoltre, detto giudice, qualora ritenga di avere sufficienti elementi per stabilire a quali delle parti debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione della causa al primo giudice, può provvedere anche sulle spese del giudizio di primo grado, senza necessità di rimettere la relativa decisione al giudice nuovamente investito della causa.
Qualora la simulazione sia dedotta mediante azione, e non opposta soltanto in via di eccezione, il giudizio di accertamento non può avvenire "incidente tantum" e richiede necessariamente il contraddittorio di tutti i soggetti che sono stati partecipi dell'accordo simulatorio. Pertanto, nel caso di contratto di vendita, ove se ne deduca la simulazione relativa per interposizione fittizia di persona, nel relativo giudizio è contraddittore necessario anche il venditore.
Commentario • 1
- 1. Simulazione relativa e litisconsorzio necessario : Cassazione civile SS.UU sentenza n. 11523 del 14 Maggio 2013Jole Veltri · https://www.diritto.it/ · 9 aprile 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/05/2003, n. 6762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6762 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - rel. Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN AL, NC RN, NC SA, elettivamente domiciliati in ROMA VLE TIZIANO 80, presso lo studio dell'avvocato PIERO ENRICO TURETTA, difesi dall'avvocato EUGENIO VENTURI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
RU TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARCELLO PRESTINARI 15, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO FUSILLO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 98/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 18/01/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/03 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito l'Avvocato TURETTA Piero Enrico, (con procura notarile in atti) difensore dei ricorrenti che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato FUSILLO Antonio, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 23.2.1991, ER NI, AN CA e OM CA convenivano dinanzi al Tribunale di Roma VA RU, esponendo che in data 15.9.1990 era deceduto DO CA, figlio di EL CA e di ER NI;
che il successivo 2.10.1990 era altresì morto EL CA;
che DO CA aveva nominato erede universale VA RU e questi, in sede di denunzia di successione, aveva indicato anche l'appartamento sito in Bologna, via Saffi 16, che, per contro, era stato, a suo tempo, acquistato da EL CA e solo fittiziamente intestato al figlio DO, per atto notaio Candi di Bologna, il 30.6.1965; che pertanto l'immobile non era mai uscito dal patrimonio del padre, vero proprietario, con la conseguenza che, dopo la di lui morte, doveva intendersi trasferito "iure hereditario" alle predette NI e CA, rispettivamente moglie e figlia del de cuius. Tutto ciò premesso, chiedevano dichiararsi la simulazione dell'atto di compravendita, con accertamento dell'originario diritto di proprietà di EL CA e del successivo passaggio, "pro quota", alle attrici. Costituitosi ritualmente, il RU eccepiva la inidoneità della scrittura privata a dimostrare l'interposizione fittizia di persona, essendo sottoscritta dal solo ED CA, e non pure dal venditore e dal preteso interponente, EL CA. Con sentenza n.24. 2/11.4.1995, il Tribunale, in accoglimento della domanda, dichiarava la simulazione relativa del contratto di compravendita e, per l'effetto, accertava che attuali proprietarie dell'immobile erano le attrici, quali eredi legittime di EL CA;
ordinando al Conservatore dei RR.II. di Bologna di annotare la sentenza.
Avverso la sentenza il RU, con citazione notificata il 5.10.1995, proponeva appello. Costituendosi ritualmente, le appellate chiedevano il rigetto del gravame. Con sentenza in data 12.10.1999/18.1.2000, la Corte di appello di Roma annullava la sentenza impugnata per difetto di contraddittorio e condannava le appellanti alle spese dei due gradi di giudizio.
Osservava la Corte capitolina che l'interposizione fittizia di persona, o simulazione soggettiva relativa, è infatti un patto trilaterale che presuppone la piena consapevolezza ed adesione sia dei contraenti manifesti (venditore ed interposto), che di quello occulto (interponente).
Ciò trova un preciso riscontro processuale nella esigenza, costantemente affermata in giurisprudenza, della qualità di litisconsorte necessario del venditore, ai fini dell'integrità del contraddittorio.
Cosa che non avrebbe senso se la sua partecipazione all'accordo simulativo fosse solo eventuale, e comunque non indispensabile, in presenza di una prova documentale proveniente solo dagli altri due soggetti. La prova dell'intesa trilaterale deve dunque essere preceduta dalla partecipazione processuale del terzo venditore. Con la conseguenza che, in caso di compravendita immobiliare, la domanda diretta all'accertamento della simulazione, ai fini dell'invalidazione del negozio inter partes, non poteva essere accolta se egli non fosse stato evocato in giudizio;
e, sotto il profilo probatorio l'accordo sottostante non risultasse da atto scritto, proveniente anche da lui: restando inidonea, ai fini suddetti, la controdichiarazione scritta proveniente dal solo interposto, o la confessione da questo resa in sede di interrogatorio formale.
Per completezza di analisi, si doveva aggiungere che, alla luce dei principi suesposti, la scrittura privata 20.6.1966 era intrinsecamente insufficiente a dimostrare l'interposizione fittizia, nulla dicendo in ordine alla partecipazione del venditore, LO PO. Essa appariva piuttosto idonea, in astratto, a comprovare un'interposizione reale di persona, escludente l'adesione del terzo contraente e comportante, semmai l'obbligo dell'interposto di trasferire all'interponente, la proprietà del bene acquistato, secondo il meccanismo tipico della rappresentanza indiretta (art. 1705 c.c.), eventualmente coercibile in forma specifica, ai sensi dell'art. 2932 c.c.. Nella fattispecie, essendo stata dedotta dalle originarie attrici solo la interposizione fittizia di persona, la sentenza andava annullata per difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti del venditore, con remissione degli atti al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso per SS, ER NI e AN CA, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso il RU.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, le ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell'art. 1414, 2^ c., c.c. in relazione all'art. 360, n.3 c.p.c., nonché omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all'art. 360, n.5 c.p.c.. Partendo dalla constatazione secondo cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la scrittura privata del 20.6.1966 non era idonea a provare l'intesa simulativa e, in particolare, l'interposizione fittizia di persona, mancando la partecipazione del venditore e dell'interponente si evidenzia che la scrittura de qua è una dichiarazione unilaterale, per cui non era necessaria la sottoscrizione di tutte le parti e pertanto da considerarsi valida agli effetti dell'art. 1414 c.c. ed è tale da rendere nullo il contratto di compravendita. Inoltre, la dichiarazione in argomento essendo soggetta alla forma scritta ad probationem, può essere oggetto della confessione ed avere quindi la natura confessoria e la funzione della prova del patto simulatorio. Detto documento non è stato contestato ne' disconosciuto dal RU. Quindi, tale scrittura privata doveva essere considerata un pieno e valido elemento probatorio. Con il secondo mezzo (violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. in relazione all'art. 360, n.
3. c.p.c. nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 329 c.p.c. in relazione all'art. 360, n.5, stesso codice) si evidenzia che in primo grado si era implicitamente statuito sulla non necessità della partecipazione al giudizio dell'originario venditore e nulla aveva eccepito il RU. Inoltre, nell'interposizione fittizia di persona è pacifico che il terzo alienante non è parte necessaria, quando l'accertamento di essa ha carattere strumentale e il vero accertamento è quella di invalidare l'atto di trasferimento immobiliare. Tale era la domanda principale proposta. Il terzo motivo lamenta violazione degli artt. 354 e 91 c.p.c. in relazione all'art. 360, n.3, stesso codice e si basa sul fatto che non essendo stata definita la controversia nel merito il giudice avrebbe dovuto rimettere la decisione sulle spese al giudice di primo grado, al quale ha rimesso il processo, stante che questi avrebbe potuto esprimere una valutazione globale, non avulsa dalla soccombenza, al riguardo.
Prima di passare all'esame dei singoli motivi in cui il ricorso in esame si articola, appare opportuno ricordare che la Corte di appello di Roma che annullato la sentenza di primo grado in quanto il contraddittorio non era stato integrato nei confronti del venditore.
"per completezza di analisi", e la citazione è testuale, si analizza poi la valenza, ritenuta insufficiente, della scrittura privata 20.6.1966 a dimostrare l'interposizione fittizia di persona, in quanto in essa nulla si dice in ordine alla partecipazione del venditore, LO PO.
Ciò posto, i primi due motivi, siccome volti a contrastare una statuizione che non ha avuto autonoma statuizione, sono da considerarsi ai limiti dell'inammissibilità per carenza di interesse.
Poiché peraltro il riscontrato difetto di contraddittorio (in primo grado) si basa sulla figura dell'interposizione fittizia, le doglianze svolte che in qualche misura attengono a tale profilo possono essere esaminate.
In ordine al primo motivo si può dunque osservare che la citata dichiarazione (20.6.1966) di DO CA deve ritenersi contestata dal RU per il solo fatto di avere questi negato che essa, come redatta, potesse dimostrare la simulazione. Peraltro, la stessa non era passibile di disconoscimento perché non proveniva dal RU;
e poteva costituire prova della simulazione solo ove fosse stata consegnata alle altre parti che avevano redatto l'atto simulato (è questo il corretto senso da attribuirsi a Cass. 4.5.1998, n. 4410), che risulta richiamata in ricorso attribuendo a tale decisione era valenza diversa, non esatta.
Quanto all'omessa pronuncia sugli effetti favorevoli (o meno) della simulazione per il venditore, essa è implicita nella ritenuta ammissibilità delle domande attrici dirette all'annullamento del contratto con conseguenze che potrebbero comportare una responsabilità per danni dello stesso.
Per quanto qui rileva dunque, il primo motivo non ha pregio. Il secondo mezzo è assolutamente infondato, in quanto la simulazione è stata dedotta in via di azione e non di eccezione, donde la (esattamente) ritenuta necessaria partecipazione al giudizio del venditore (cons. Cass. 18.12.1996, n. 11322; 1.9.1993, n. 9251). Il contrario avviso di cui a Cass. 7.12.1972, n. 3540 non può essere condiviso alla luce delle considerazioni contenute nelle sentenze citate per prime.
Infatti, ove il giudizio di accertamento non possa avvenire incidenter tantum, esso richiede necessariamente il contraddittorio di tutti i soggetti che sono stati partecipi dell'accordo simulatorio. Pertanto, nel caso di contratto di vendita, ove se ne deduce la simulazione relativa per interposizione fittizia di persona, nel relativo giudizio è contraddittore necessario anche il venditore (v. Cass. 23.2.1983, n. 1388). Anche tale motivo non può pertanto trovare accoglimento. Il terzo motivo non è del pari fondato: a fronte dell'isolata decisione riportata nel ricorso, è stato consolidatamente e condivisibilmente ritenuto che il giudice di appello, qualora annulli la sentenza impugnata per difetto di contraddittorio deve provvedere in ordine alle spese del processo di appello, non potendo rimettere la relativa decisione al giudice di primo grado nuovamente investito della causa di applicazione dell'art. 354 c.p.c. Qualora inoltre il giudice di appello, con accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità ritenga di avere sufficienti elementi per stabilire a quale delle parti debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione della causa al primo giudice, può provvedere anche sulle spese del giudizio di primo grado (cons. Cass. 12.6.1975, n. 2344; 12.11.1998, n. 1141). Il ricorso deve essere pertanto respinto;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese che liquida in euro 115,80 euro oltre a euro 2.000,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2003