Art. 359.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))
Gli artt. 357, 358 e 359 distinguono tre diverse qualificazioni soggettive, ossia: ➔ Il PUBBLICO UFFICIALE: soggetto che esercita una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Si può definire pubblica, la funzione amministrativa, regolamentata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, contraddistinta dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della PA e dal suo esplicarsi mediante l'esercizio di poteri autoritativi o certificativi; ➔ l'INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO: soggetto che, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio ovvero un'attività, caratterizzata dall'assenza dei poteri tipici della pubblica funzione; ➔ l'ESERCENTE UN …
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