Cass. civ., sez. I, sentenza 11/07/2013, n. 17205
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Sentenza 11 luglio 2013

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Ai sensi dell'art. 15, comma terzo, legge fall., nel testo modificato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, e dal successivo decreto correttivo 2 settembre 2007, n. 169, la notificazione al debitore del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza deve necessariamente avvenire nelle forme di cui agli artt. 136 e seguenti cod. proc. civ. - salvo che non ricorra l'ipotesi dell'abbreviazione dei termini per ragioni di urgenza, prevista dall'art. 15, comma quinto, della legge fall. - sicché il ricorso alle formalità di notificazione di cui all'art. 143 cod. proc. civ., per il caso delle persone irreperibili, presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto (mentre, nella specie, si era limitato a riferire che il debitore non viveva più in loco da tempo); ne consegue che, in mancanza di tali adempimenti, deve essere dichiarata la nullità della notificazione e, per violazione del contraddittorio, la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento, con conseguente obbligo per il giudice di appello di rimettere gli atti al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., applicabile anche ai reclami camerali, quale deve considerarsi l'impugnazione avverso la dichiarazione di fallimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 11/07/2013, n. 17205
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17205
    Data del deposito : 11 luglio 2013

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