Decreto presidenziale 7 giugno 2021
Sentenza breve 14 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 14/06/2021, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/06/2021
N. 00807/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00361/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 361 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Motta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63
per l'annullamento
del decreto della Questura di -OMISSIS- del 5.03.2021 e notificato a mani nella medesima data;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o successivo, con ogni conseguente e necessaria statuizione di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Questura di -OMISSIS-, con il decreto indicato in epigrafe, ha revocato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato rilasciato al ricorrente in data 7 agosto 2020: ciò sulla scorta di un’articolata motivazione che, tra gli altri aspetti, ha valorizzato la recente (nel 2021) condanna del ricorrente alla pena di anni 1 di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa, emessa dal Tribunale di -OMISSIS- per violazione delle norme -OMISSIS-.
Avverso il suddetto provvedimento il ricorrente, con ricorso depositato in data 19 aprile 2021 ha proposto impugnazione chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
1. secondo parte ricorrente il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto la Questura avrebbe operato un mero e indebito automatismo tra la suddetta condanna e l’attualità della pericolosità sociale dello straniero, quando la condanna riportata dal ricorrente sarebbe relativa alla ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990; anche gli altri precedenti ascritti al ricorrente, indicati nel decreto, sarebbero relativi alla violazione dell'art. 73, comma 5, citato, sicché, secondo il ricorrente, non potrebbero rappresentare elemento di automatismo giuridico di decadenza dal titolo di soggiorno in Italia; pertanto, non sussisterebbero gli indici di pericolosità necessari per revocare il permesso di soggiorno, non risultando l'esistenza di una condotta di vita dedita al crimine;
2. parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 10 bis , l. n. 241 del 1990, attesoché nel provvedimento impugnato la Questura ha dichiarato espressamente <<di dover omettere la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del permesso di soggiorno, ai sensi dell'art. 7 della Legge atteso che, nonostante l'accoglimento delle memorie difensive successive alla comunicazione precedente, non è cambiata l'indole del -OMISSIS-che ha continuato a delinquere e risulta privo di un reddito da lavoro>>; in particolare, il ricorrente lamenta che, se fosse stato interpellato, avrebbe potuto dimostrare documentalmente la propria situazione lavorativa (contratto a tempo indeterminato nel campo dell'agricoltura), tenuto conto del fatto che i contributi derivanti da contratti nell'agricoltura vengono "caricati" all'INPS a semestre, e non mensilmente.
Si è costituito in giudizio il Ministero per resistere al ricorso.
All’esito dell’udienza del 9 giugno 2021 la causa è stata trattenuta in decisione e viene decisa in forma semplificata sussistendone i presupposti.
In via preliminare, il Collegio ha sollevato d’ufficio, all’udienza predetta, un’eccezione di irricevibilità del ricorso introduttivo.
D’altronde, in considerazione del principio della “ragione più liquida”, va rilevato come il ricorso sia evidentemente infondato nel merito.
Ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, <<…... Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. …. Lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone>>.
Secondo l’insegnamento giurisprudenziale consolidato del Consiglio di Stato, <<la condanna per reato -OMISSIS- è, in mancanza (come nel caso in esame) di legami familiari che impongano la valutazione discrezionale comparativa di cui all'art. 5, comma 5, ultimo periodo, del d.lgs. 286/1998, ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno ordinario (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, n. 5503/2017; n. 3869/2017), secondo un automatismo preclusivo indenne da rilievi di costituzionalità (cfr. Cons. Stato, III, n. 3760/2017; n. 2592/2017; n. 1709/2016 - che richiamano Corte Cost., n. 172/2012 e n. 227/2014, nonché n. 45/2017-ord.) e da ritenersi predicabile anche con espresso riferimento alla condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990 (cfr. Cons. Stato, III, n. 3869/2017; n. 2591/2017; n. 1069/2017), qualunque sia la pena detentiva riportata dal condannato e non rilevando la concessione della sospensione condizionale (Consiglio di Stato sez. III, 9 settembre 2016 n. 3841; Consiglio di Stato sez. III 25 novembre 2015 n. 5352)>> (C. Stato, sez. III, 21 maggio 2020, n. 2779).
Nel caso di specie la Questura ha correttamente e ampiamente valorizzato una pluralità di condanne penali tutte relative -OMISSIS-, che dimostrano la “familiarità” del ricorrente nel delinquere in una materia, -OMISSIS-, che, come dimostrato dal citato art. 4, comma 3, assume, per il legislatore, un particolare rilievo in termini di pericolosità sociale.
In mancanza di particolari legami familiari qualificati, riferibili al ricorrente, quindi, correttamente la Questura ha superato i profili di valutazione di cui al comma 5, dell’art. 5, d.lgs. n. 286 del 1998, senza che rilevino le questioni relative alla sussistenza di una condizione reddituale sufficiente come dedotta da parte ricorrente.
Per quanto concerne, poi, il secondo motivo di ricorso, va rilevato come, nel caso di specie, non trovi applicazione l’art. 10 bis , l. n. 241 del 1990, trattandosi di una revoca del permesso di un soggiorno, e non del rigetto di un’istanza di rilascio o rinnovo del relativo titolo; peraltro, quand’anche si dovesse ritenere riferita la contestazione alla comunicazione di avvio del procedimento, alla luce di quanto sopra, e di quanto disposto dall’art. 21 octies , comma 2, cpv, l. n. 241 del 1990, e considerati gli elementi dedotti in ricorso dal ricorrente, comunque la decisione della Questura non avrebbe potuto essere differente da quanto assunto nel provvedimento impugnato.
Pertanto il ricorso deve essere respinto.
Peraltro, tornando alla questione della tardività del ricorso, il ricorrente ha depositato in giudizio un ricorso originariamente sottoscritto manualmente, recante data 30 marzo 2021 e solo successivamente, in data 19 aprile 2021, sottoscritto digitalmente, in tale ultima data anche depositato in giudizio.
D’altronde, solo in data 19 maggio 2021 il ricorso in esame risulta essere stato notificato all’Amministrazione resistente e, quindi, tardivamente, atteso che la notifica del provvedimento impugnato risulta essere avvenuta in data 5 marzo 2021.
Per contro l’istanza di rimessione in termini presentata dal ricorrente solo in sede di udienza tenutasi da remoto, in data 9 giugno 2021, oltre a non essere assistita da elementi di prova tempestivamente prodotti - in quanto la documentazione a sostegno avrebbe dovuto essere allegata, quantomeno, unitamente all’istanza di rimessione in termini (tanto più che parte ricorrente era stato specificamente convocato per comparire all’udienza da remoto) -, è palesemente priva di fondamento.
Infatti, è pacifico che il difensore di parte ricorrente in data 19 aprile 2021 abbia depositato in giudizio il ricorso (il ché comprova che a tale data il difensore di parte ricorrente non aveva alcun impedimento), sicché, il deposito se, da un lato, presuppone la precedente notificazione del ricorso (che invece nel caso di specie è avvenuta un mese dopo), dall’altro lato, dimostra che quantomeno alla data stessa del 19 aprile 2021 il difensore del ricorrente avrebbe potuto e dovuto notificare l’atto introduttivo, senza che rilevino eventuali problematiche di salute successive.
Spese di lite compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.