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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/10/2025, n. 14204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14204 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Ottava Civile
in persona del Giudice, dott. Fausto Basile, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 24150 del Ruolo degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 25 settembre 2025, e vertente
T R A
(Trib. Napoli n. Parte_1
10/2022 – P.IVA , in persona del Curatore Dott. , elettivamente P.IVA_1 Parte_2 domiciliato in Napoli, alla Via Francesco Caracciolo n. 13 presso lo studio dell'Avv. Piergiuseppe
Di OL che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
(c.f. ), (c.f. ) CP_1 C.F._1 CP_2 C.F._2
e (c.f. ) tutti elettivamente domiciliati presso lo Controparte_3 C.F._3 studio dell'avv. Monica Ortenzi sito in Roma al viale Parioli n. 87 che li rappresenta e difende in virtù di delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'attore: “…revocarsi e dichiararsi l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., dell'atto di donazione per
Notaio del 17.01.2022 - Rep. n. 950 - Racc. n. 618 – con il quale i sigg.ri Persona_1
e , coniugi in regime di comunione legale dei beni, hanno donato CP_1 CP_2 alla propria figlia, sig.ra il diritto di nuda proprietà sulle seguenti porzioni Controparte_3 immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Comune di Roma (RM), località Ponte di Nona,
1 comparto Z/25, e precisamente del Fabbricato A/3 (A/tre) avente accesso da Via Raoul Chiodelli n.
64:
- appartamento posto al piano terzo, distinto con il numero interno 15 (quindici), composto da 3,5
(tre virgola cinque) vani catastali;
confinante con vano scala, appartamento interno sedici e distacchi e appartamento interno ventuno, salvo se altri;
- posto auto scoperto sito al piano terra, distinto con il numero 19 (diciannove) della consistenza catastale di mq. 12 (dodici); confinante con posto auto numero venti, spazio di manovra e distacchi, salvo se altri;
- posto auto scoperto sito al piano terra, distinto con il numero 20 (venti) della consistenza catastale di mq. 12 (dodici); confinante con posto auto numero diciannove, spazio di manovra e posto auto numero ventuno, salvo se altri.
2. condannare i convenuti, in solido, alla refusione delle spese di lite in favore del fallimento attore”.
Per i convenuti: “… respingere la domanda giudiziale promossa dal Parte_3 [...]
in persona del suo curatore pro tempore sig. confronti Controparte_4 Parte_2 dei sigg.ri e siccome nulla, improponibile, inammissibile e, Controparte_5 CP_6 comunque, infondata in fatto ed in diritto per le causali tutte delle quali in narrativa e/o ogni altro motivo che si rileverà comunque equo e di giustizia in corso di causa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Curatore del
[...]
dichiarata fallita con sentenza n. 10 dal Tribunale di Napoli del Parte_4
4/2/2022 - ha citato in giudizio e al fine di CP_1 CP_2 Controparte_3 ottenere la revoca, ex art. 2901 c.c., dell'atto di donazione per Notaio (rep. N. Persona_1
950 - racc. n. 618) del 17/01/2022, con il quale e , hanno donato alla CP_1 CP_2 figlia, il diritto di nuda proprietà su una pluralità di porzioni immobiliari facenti Controparte_3 parte del fabbricato sito in Roma, località Ponte di Nona, comparto Z/25, e precisamente del
Fabbricato A/3 avente accesso da Via Raoul Chiodelli n. 64 (nella specie, un appartamento sito al
3^ piano, int. 15, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 668, part. 926, sub.
2 n. 46; nonché due posti auto scoperti siti al piano terra, nn. 19 e 20, censiti nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 668, part. 926, sub. nn. 22 e 23).
L'attore, a sostegno della propria domanda, ha sostenuto di essere creditore ex art. 146 l.f. di CP_1
(che aveva gestito la società fallita senza
[...] Parte_1 soluzione di continuità dal 2017, assumendo, dapprima la carica di amministratore unico, poi quella di Presidente del CdA e, infine, quella di liquidatore) per l'importo di € 3.300.644,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento dei danni dallo stesso cagionati alla società fallita e ai suoi creditori.
Segnatamente, parte attrice ha rappresentato che il suddetto credito risulta ancora in fase di accertamento giudiziale da parte del Tribunale di Roma nel giudizio RG. 23318/2024, ma che ciò non osta all'esperimento della presente domanda di revocatoria, potendo anche un credito litigioso essere oggetto dell'azione ex art. 2901 c.c.
L'attore ha pertanto allegato che, con l'atto di donazione del 17/01/2022 - effettuato un mese prima della dichiarazione di fallimento avvenuta in data 4/02/2022 – e il coniuge CP_1 CP_2
hanno donato la totalità dei beni patrimoniali di cui erano titolari alla figlia,
[...] CP_3
e che, pertanto, sussisterebbero tutte le condizioni per dichiarare inefficace tale atto di
[...] liberalità nei confronti del ceto creditorio.
I convenuti, costituitisi in giudizio, hanno preliminarmente richiesto la riunione del presente giudizio con quello di responsabilità nei confronti di recante il n. RG. 23318/2024, CP_1 pendente dinanzi al Tribunale di Roma, essendo l'accertamento della qualità di creditore del CP_1 pregiudiziale rispetto all'accoglimento dell'azione revocatoria e, nel merito, hanno sostenuto l'infondatezza della domanda avversaria, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 06.02.2025, disattesa l'istanza di riunione tra i due procedimenti innanzi indicati, la causa è stata rinviata all'udienza del 25 settembre 2025 per la rimessione in decisione, previa la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
******
Preliminarmente, va confermata in questa sede decisoria l'ordinanza resa il 06.02.2025 con la quale
è stata rigettata - per le ragioni qui integralmente richiamate - l'istanza di riunione tra il presente giudizio e quello iscritto al n. RG. 23318/2024, anch'esso pendente dinanzi al Tribunale di Roma.
3 A conferma di quanto già esposto in ordine al fatto che non vi è un rapporto di pregiudizialità tra il presente giudizio e quello di responsabilità instaurato dal nei confronti di , Parte_1 CP_1 va richiamato l'indirizzo giurisprudenziale consolidato secondo cui “il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, poiché tale accertamento non costituisce
l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito” (Cfr. multis, Cass. Sez. 2, n. 22859/19).
Di fatto, se l'azione revocatoria fosse accolta, mentre quella avente ad oggetto l'accertamento del credito respinta, ciò significherebbe solamente che la sentenza sulla revocatoria non dispiegherebbe alcun effetto, non consentendo l'esecuzione forzata per il credito successivamente riconosciuto come non esistente.
Consegue che non sussistendo una pregiudizialità necessaria tra il giudizio di revocatoria e quello sull'accertamento del credito litigioso, poiché l'azione ex art. 2909 c.c. non necessita del previo e definitivo accertamento del credito, ma solo di una ragione di credito probabile e non palesemente pretestuosa, va confermata l'ordinanza di rigetto dell'istanza di riunione avanzata da parte convenuta.
Nel merito, la domanda proposta dal deve Parte_1 essere accolta per i seguenti motivi.
Anzitutto, il Tribunale rileva che l'atto dispositivo oggetto della presente azione, trattandosi formalmente di una donazione (v. doc. 8 fascicolo attoreo), non possa che qualificarsi come atto a titolo gratuito.
Inoltre, il contratto di donazione del 17/01/2022, di cui si chiede la declaratoria di inefficacia, è certamente successivo al sorgere del credito risarcitorio, essendo quest'ultimo sorto al momento del compimento dei presunti atti di mala gestio da parte del collocabili temporalmente tra il CP_1 giugno 2017, data in cui lo stesso ha assunto la carica di amministratore unico della fallita Parte_1
e il dicembre 2021, data in cui la suddetta società è stata posta in liquidazione.
[...]
4 Sul punto, la giurisprudenza ha statuito che “nel caso di credito litigioso per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito” (Cass. civ., sez. III, n. 19099/2025).
Pertanto, stante la natura gratuita dell'atto de quo e tenuto altresì conto che il contratto di donazione del gennaio 2022 è evidentemente successivo al sorgere del credito risarcitorio, le condizioni di legge per procedere alla revocatoria dello stesso sono: i) la sussistenza del credito in capo all'attore
(concetto da intendersi in senso lato e dunque comprensivo di qualsiasi ragionevole aspettativa creditoria), ii) il pregiudizio, anche potenziale, arrecato dall'atto alle ragioni del creditore (cd. eventus damni) e iii) la conoscenza che il debitore aveva di tale pregiudizio (cd. scientia damni), non essendo invece qui necessario che anche il terzo fosse consapevole del pregiudizio (consilium fraudis).
Tanto premesso, ritiene il Giudicante che, nella specie, sussistano i presupposti della revocatoria ordinaria come sopra illustrati.
Innanzitutto, il può dirsi probabile creditore Parte_1 ex art. 146 l.f. di anche se il credito è ancora in fase di accertamento da parte del CP_1
Tribunale di Roma nel distinto giudizio iscritto al n. RG. 23318/2024.
Difatti, come innanzi accennato, l'art. 2901 c.c. contempla una nozione lata di credito, comprensiva di qualsiasi ragionevole aspettativa creditoria, indi per cui anche il credito eventuale o quello litigioso sono idonei a determinare l'insorgenza della qualità di creditore ai fini del positivo esperimento dell'azione revocatoria ordinaria. Invero, per costante orientamento giurisprudenziale
“l'esistenza di un credito litigioso, anche se non ancora definitivamente accertato, può comunque legittimare l'azione revocatoria ordinaria, essendo sufficiente la ragione o aspettativa di credito, comprensiva anche di crediti litigiosi, senza necessità della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi. Tale principio risulta altresì coerente con la natura e la funzione dell'azione revocatoria che mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore a favore di tutti
i creditori, compresi quelli meramente eventuali”. (Cass., sez. U, 18/05/2004, n. 9440; Cass., sez. 3,
13/09/2019, n. 22859; Cass., sez. 3, 15/05/2018, n. 11755; Cass., sez. 3, 06/10/2023, n. 28141).
Nella fattispecie, dall'esame complessivo degli elementi di fatto e di diritto che emergono dal compendio documentale posto a fondamento dell'azione di responsabilità per mala gestio esperita
5 dal attore nei confronti di la ragione di credito appare probabile e non Parte_1 CP_1 manifestamente pretestuosa.
Sussiste inoltre il requisito dell'eventus damni (da intendersi come diminuzione del patrimonio del debitore tale da rendere più incerta e difficile la soddisfazione del credito) in quanto, a seguito delle cessioni immobiliari de quibus, il debitore si è spogliato di consistenti cespiti patrimoniali di cui era titolare e che costituivano la totalità del suo patrimonio. Difatti, è circostanza pacifica - in quanto non specificatamente contestata da parte convenuta - che i beni donati siano gli unici immobili di titolarità del e non risulta che costui sia titolare di altri cespiti sui quali il creditore possa CP_1 utilmente soddisfarsi (cfr. Cass. civ. sez. 3, n. 28286/2023, secondo cui è proprio la parte convenuta ad avere l'onere di provare l'insussistenza dell'eventus damni in ragione di ampie residualità patrimoniali, onere che nella specie non è stato in alcun modo assolto).
Inconferente è invece la considerazione che la donazione risulti di “scarsissimo valore”, nonché il fatto che i beni siano gravati “da una ipoteca di primo grado posta da parte della Banca mutuante”, dal momento che comunque il soddisfacimento del credito dell'attrice è reso senz'altro più difficile dalla donazione immobiliare di cui trattasi.
Quanto, invece, alla consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del ceto creditorio, la stessa è palesata sia dalla consistente riduzione del patrimonio del disponente per effetto del trasferimento gratuito de quo, sia dalla successione temporale degli eventi, essendo stata la donazione stipulata il 17 gennaio 2022, circa un mese prima della sentenza di fallimento della società e in pendenza del ricorso per la dichiarazione di fallimento.
Infine, la circostanza addotta dai convenuti a giustificazione della donazione – ossia le gravi patologie da cui è affetto le quali, unitamente al desiderio di tutelare la propria CP_1 famiglia per il futuro, lo avrebbero indotto a cedere ad il suo patrimonio Controparte_3 immobiliare (riservandosi per sé e la moglie il diritto di usufrutto vitalizio con diritto di accrescimento in favore del più longevo) - è del tutto irrilevante, posto che ai fini della revocatoria non è richiesta la specifica intenzione di nuocere ai creditori (cd. animus nocendi), ma è sufficiente la consapevolezza di far divenire il proprio patrimonio incapiente o tale da rendere più difficile l'esecuzione.
6 Per le ragioni suesposte, l'atto di donazione per cui è causa, posto in essere da e CP_1
, coniugati in regime di comunione legale dei beni, deve essere dichiarato inefficace CP_2 nei confronti del Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta, in solido, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri minimi previsti per le cause di valore indeterminabile dal DM n. 55 del 2014, tenuto conto della litigiosità del credito, dell'attività difensiva svolta, nonché della non particolare complessità della controversia.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inefficace, nei confronti del e così Parte_1 Parte_1 revoca, ex art. 2901 c.c., l'atto a rogito notaio (rep. N. 950 - racc. n. 618) del Persona_1
17/01/2022 con il quale e hanno donato alla propria figlia, CP_1 CP_2 CP_3
i propri diritti di nuda proprietà sui seguenti immobili siti in Roma comparto Z/25, e
[...] precisamente del Fabbricato A/3 avente accesso da Via Raoul Chiodelli n. 64: appartamento sito al
3^ piano, int. 15, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 668, part. 926, sub.
n. 46; due posti auto scoperti siti al piano terra, nn. 19 e 20, censiti nel Catasto Fabbricati del
Comune di Roma al foglio 668, part. 926, sub. nn. 22 e 23;
- condanna e in solido tra loro, al pagamento, in CP_1 CP_2 Controparte_3 favore del delle spese del giudizio, che si Parte_1 liquidano in Euro 1.713,00 per spese ed Euro 3.810,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge;
- ordina al competente Conservatore dei RR.II., esonerandolo da qualsiasi responsabilità, di annotare la presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto di donazione per cui è causa.
Così deciso in Roma, 2 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Fausto Basile
7 Sentenza redatta con l'ausilio della Magistrata Ordinaria in Tirocinio, Dott.ssa Marta Leone.
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Ottava Civile
in persona del Giudice, dott. Fausto Basile, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 24150 del Ruolo degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 25 settembre 2025, e vertente
T R A
(Trib. Napoli n. Parte_1
10/2022 – P.IVA , in persona del Curatore Dott. , elettivamente P.IVA_1 Parte_2 domiciliato in Napoli, alla Via Francesco Caracciolo n. 13 presso lo studio dell'Avv. Piergiuseppe
Di OL che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
(c.f. ), (c.f. ) CP_1 C.F._1 CP_2 C.F._2
e (c.f. ) tutti elettivamente domiciliati presso lo Controparte_3 C.F._3 studio dell'avv. Monica Ortenzi sito in Roma al viale Parioli n. 87 che li rappresenta e difende in virtù di delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'attore: “…revocarsi e dichiararsi l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., dell'atto di donazione per
Notaio del 17.01.2022 - Rep. n. 950 - Racc. n. 618 – con il quale i sigg.ri Persona_1
e , coniugi in regime di comunione legale dei beni, hanno donato CP_1 CP_2 alla propria figlia, sig.ra il diritto di nuda proprietà sulle seguenti porzioni Controparte_3 immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Comune di Roma (RM), località Ponte di Nona,
1 comparto Z/25, e precisamente del Fabbricato A/3 (A/tre) avente accesso da Via Raoul Chiodelli n.
64:
- appartamento posto al piano terzo, distinto con il numero interno 15 (quindici), composto da 3,5
(tre virgola cinque) vani catastali;
confinante con vano scala, appartamento interno sedici e distacchi e appartamento interno ventuno, salvo se altri;
- posto auto scoperto sito al piano terra, distinto con il numero 19 (diciannove) della consistenza catastale di mq. 12 (dodici); confinante con posto auto numero venti, spazio di manovra e distacchi, salvo se altri;
- posto auto scoperto sito al piano terra, distinto con il numero 20 (venti) della consistenza catastale di mq. 12 (dodici); confinante con posto auto numero diciannove, spazio di manovra e posto auto numero ventuno, salvo se altri.
2. condannare i convenuti, in solido, alla refusione delle spese di lite in favore del fallimento attore”.
Per i convenuti: “… respingere la domanda giudiziale promossa dal Parte_3 [...]
in persona del suo curatore pro tempore sig. confronti Controparte_4 Parte_2 dei sigg.ri e siccome nulla, improponibile, inammissibile e, Controparte_5 CP_6 comunque, infondata in fatto ed in diritto per le causali tutte delle quali in narrativa e/o ogni altro motivo che si rileverà comunque equo e di giustizia in corso di causa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Curatore del
[...]
dichiarata fallita con sentenza n. 10 dal Tribunale di Napoli del Parte_4
4/2/2022 - ha citato in giudizio e al fine di CP_1 CP_2 Controparte_3 ottenere la revoca, ex art. 2901 c.c., dell'atto di donazione per Notaio (rep. N. Persona_1
950 - racc. n. 618) del 17/01/2022, con il quale e , hanno donato alla CP_1 CP_2 figlia, il diritto di nuda proprietà su una pluralità di porzioni immobiliari facenti Controparte_3 parte del fabbricato sito in Roma, località Ponte di Nona, comparto Z/25, e precisamente del
Fabbricato A/3 avente accesso da Via Raoul Chiodelli n. 64 (nella specie, un appartamento sito al
3^ piano, int. 15, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 668, part. 926, sub.
2 n. 46; nonché due posti auto scoperti siti al piano terra, nn. 19 e 20, censiti nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 668, part. 926, sub. nn. 22 e 23).
L'attore, a sostegno della propria domanda, ha sostenuto di essere creditore ex art. 146 l.f. di CP_1
(che aveva gestito la società fallita senza
[...] Parte_1 soluzione di continuità dal 2017, assumendo, dapprima la carica di amministratore unico, poi quella di Presidente del CdA e, infine, quella di liquidatore) per l'importo di € 3.300.644,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento dei danni dallo stesso cagionati alla società fallita e ai suoi creditori.
Segnatamente, parte attrice ha rappresentato che il suddetto credito risulta ancora in fase di accertamento giudiziale da parte del Tribunale di Roma nel giudizio RG. 23318/2024, ma che ciò non osta all'esperimento della presente domanda di revocatoria, potendo anche un credito litigioso essere oggetto dell'azione ex art. 2901 c.c.
L'attore ha pertanto allegato che, con l'atto di donazione del 17/01/2022 - effettuato un mese prima della dichiarazione di fallimento avvenuta in data 4/02/2022 – e il coniuge CP_1 CP_2
hanno donato la totalità dei beni patrimoniali di cui erano titolari alla figlia,
[...] CP_3
e che, pertanto, sussisterebbero tutte le condizioni per dichiarare inefficace tale atto di
[...] liberalità nei confronti del ceto creditorio.
I convenuti, costituitisi in giudizio, hanno preliminarmente richiesto la riunione del presente giudizio con quello di responsabilità nei confronti di recante il n. RG. 23318/2024, CP_1 pendente dinanzi al Tribunale di Roma, essendo l'accertamento della qualità di creditore del CP_1 pregiudiziale rispetto all'accoglimento dell'azione revocatoria e, nel merito, hanno sostenuto l'infondatezza della domanda avversaria, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 06.02.2025, disattesa l'istanza di riunione tra i due procedimenti innanzi indicati, la causa è stata rinviata all'udienza del 25 settembre 2025 per la rimessione in decisione, previa la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
******
Preliminarmente, va confermata in questa sede decisoria l'ordinanza resa il 06.02.2025 con la quale
è stata rigettata - per le ragioni qui integralmente richiamate - l'istanza di riunione tra il presente giudizio e quello iscritto al n. RG. 23318/2024, anch'esso pendente dinanzi al Tribunale di Roma.
3 A conferma di quanto già esposto in ordine al fatto che non vi è un rapporto di pregiudizialità tra il presente giudizio e quello di responsabilità instaurato dal nei confronti di , Parte_1 CP_1 va richiamato l'indirizzo giurisprudenziale consolidato secondo cui “il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, poiché tale accertamento non costituisce
l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito” (Cfr. multis, Cass. Sez. 2, n. 22859/19).
Di fatto, se l'azione revocatoria fosse accolta, mentre quella avente ad oggetto l'accertamento del credito respinta, ciò significherebbe solamente che la sentenza sulla revocatoria non dispiegherebbe alcun effetto, non consentendo l'esecuzione forzata per il credito successivamente riconosciuto come non esistente.
Consegue che non sussistendo una pregiudizialità necessaria tra il giudizio di revocatoria e quello sull'accertamento del credito litigioso, poiché l'azione ex art. 2909 c.c. non necessita del previo e definitivo accertamento del credito, ma solo di una ragione di credito probabile e non palesemente pretestuosa, va confermata l'ordinanza di rigetto dell'istanza di riunione avanzata da parte convenuta.
Nel merito, la domanda proposta dal deve Parte_1 essere accolta per i seguenti motivi.
Anzitutto, il Tribunale rileva che l'atto dispositivo oggetto della presente azione, trattandosi formalmente di una donazione (v. doc. 8 fascicolo attoreo), non possa che qualificarsi come atto a titolo gratuito.
Inoltre, il contratto di donazione del 17/01/2022, di cui si chiede la declaratoria di inefficacia, è certamente successivo al sorgere del credito risarcitorio, essendo quest'ultimo sorto al momento del compimento dei presunti atti di mala gestio da parte del collocabili temporalmente tra il CP_1 giugno 2017, data in cui lo stesso ha assunto la carica di amministratore unico della fallita Parte_1
e il dicembre 2021, data in cui la suddetta società è stata posta in liquidazione.
[...]
4 Sul punto, la giurisprudenza ha statuito che “nel caso di credito litigioso per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito” (Cass. civ., sez. III, n. 19099/2025).
Pertanto, stante la natura gratuita dell'atto de quo e tenuto altresì conto che il contratto di donazione del gennaio 2022 è evidentemente successivo al sorgere del credito risarcitorio, le condizioni di legge per procedere alla revocatoria dello stesso sono: i) la sussistenza del credito in capo all'attore
(concetto da intendersi in senso lato e dunque comprensivo di qualsiasi ragionevole aspettativa creditoria), ii) il pregiudizio, anche potenziale, arrecato dall'atto alle ragioni del creditore (cd. eventus damni) e iii) la conoscenza che il debitore aveva di tale pregiudizio (cd. scientia damni), non essendo invece qui necessario che anche il terzo fosse consapevole del pregiudizio (consilium fraudis).
Tanto premesso, ritiene il Giudicante che, nella specie, sussistano i presupposti della revocatoria ordinaria come sopra illustrati.
Innanzitutto, il può dirsi probabile creditore Parte_1 ex art. 146 l.f. di anche se il credito è ancora in fase di accertamento da parte del CP_1
Tribunale di Roma nel distinto giudizio iscritto al n. RG. 23318/2024.
Difatti, come innanzi accennato, l'art. 2901 c.c. contempla una nozione lata di credito, comprensiva di qualsiasi ragionevole aspettativa creditoria, indi per cui anche il credito eventuale o quello litigioso sono idonei a determinare l'insorgenza della qualità di creditore ai fini del positivo esperimento dell'azione revocatoria ordinaria. Invero, per costante orientamento giurisprudenziale
“l'esistenza di un credito litigioso, anche se non ancora definitivamente accertato, può comunque legittimare l'azione revocatoria ordinaria, essendo sufficiente la ragione o aspettativa di credito, comprensiva anche di crediti litigiosi, senza necessità della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi. Tale principio risulta altresì coerente con la natura e la funzione dell'azione revocatoria che mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore a favore di tutti
i creditori, compresi quelli meramente eventuali”. (Cass., sez. U, 18/05/2004, n. 9440; Cass., sez. 3,
13/09/2019, n. 22859; Cass., sez. 3, 15/05/2018, n. 11755; Cass., sez. 3, 06/10/2023, n. 28141).
Nella fattispecie, dall'esame complessivo degli elementi di fatto e di diritto che emergono dal compendio documentale posto a fondamento dell'azione di responsabilità per mala gestio esperita
5 dal attore nei confronti di la ragione di credito appare probabile e non Parte_1 CP_1 manifestamente pretestuosa.
Sussiste inoltre il requisito dell'eventus damni (da intendersi come diminuzione del patrimonio del debitore tale da rendere più incerta e difficile la soddisfazione del credito) in quanto, a seguito delle cessioni immobiliari de quibus, il debitore si è spogliato di consistenti cespiti patrimoniali di cui era titolare e che costituivano la totalità del suo patrimonio. Difatti, è circostanza pacifica - in quanto non specificatamente contestata da parte convenuta - che i beni donati siano gli unici immobili di titolarità del e non risulta che costui sia titolare di altri cespiti sui quali il creditore possa CP_1 utilmente soddisfarsi (cfr. Cass. civ. sez. 3, n. 28286/2023, secondo cui è proprio la parte convenuta ad avere l'onere di provare l'insussistenza dell'eventus damni in ragione di ampie residualità patrimoniali, onere che nella specie non è stato in alcun modo assolto).
Inconferente è invece la considerazione che la donazione risulti di “scarsissimo valore”, nonché il fatto che i beni siano gravati “da una ipoteca di primo grado posta da parte della Banca mutuante”, dal momento che comunque il soddisfacimento del credito dell'attrice è reso senz'altro più difficile dalla donazione immobiliare di cui trattasi.
Quanto, invece, alla consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del ceto creditorio, la stessa è palesata sia dalla consistente riduzione del patrimonio del disponente per effetto del trasferimento gratuito de quo, sia dalla successione temporale degli eventi, essendo stata la donazione stipulata il 17 gennaio 2022, circa un mese prima della sentenza di fallimento della società e in pendenza del ricorso per la dichiarazione di fallimento.
Infine, la circostanza addotta dai convenuti a giustificazione della donazione – ossia le gravi patologie da cui è affetto le quali, unitamente al desiderio di tutelare la propria CP_1 famiglia per il futuro, lo avrebbero indotto a cedere ad il suo patrimonio Controparte_3 immobiliare (riservandosi per sé e la moglie il diritto di usufrutto vitalizio con diritto di accrescimento in favore del più longevo) - è del tutto irrilevante, posto che ai fini della revocatoria non è richiesta la specifica intenzione di nuocere ai creditori (cd. animus nocendi), ma è sufficiente la consapevolezza di far divenire il proprio patrimonio incapiente o tale da rendere più difficile l'esecuzione.
6 Per le ragioni suesposte, l'atto di donazione per cui è causa, posto in essere da e CP_1
, coniugati in regime di comunione legale dei beni, deve essere dichiarato inefficace CP_2 nei confronti del Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta, in solido, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri minimi previsti per le cause di valore indeterminabile dal DM n. 55 del 2014, tenuto conto della litigiosità del credito, dell'attività difensiva svolta, nonché della non particolare complessità della controversia.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inefficace, nei confronti del e così Parte_1 Parte_1 revoca, ex art. 2901 c.c., l'atto a rogito notaio (rep. N. 950 - racc. n. 618) del Persona_1
17/01/2022 con il quale e hanno donato alla propria figlia, CP_1 CP_2 CP_3
i propri diritti di nuda proprietà sui seguenti immobili siti in Roma comparto Z/25, e
[...] precisamente del Fabbricato A/3 avente accesso da Via Raoul Chiodelli n. 64: appartamento sito al
3^ piano, int. 15, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 668, part. 926, sub.
n. 46; due posti auto scoperti siti al piano terra, nn. 19 e 20, censiti nel Catasto Fabbricati del
Comune di Roma al foglio 668, part. 926, sub. nn. 22 e 23;
- condanna e in solido tra loro, al pagamento, in CP_1 CP_2 Controparte_3 favore del delle spese del giudizio, che si Parte_1 liquidano in Euro 1.713,00 per spese ed Euro 3.810,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge;
- ordina al competente Conservatore dei RR.II., esonerandolo da qualsiasi responsabilità, di annotare la presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto di donazione per cui è causa.
Così deciso in Roma, 2 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Fausto Basile
7 Sentenza redatta con l'ausilio della Magistrata Ordinaria in Tirocinio, Dott.ssa Marta Leone.
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