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Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/10/2024, n. 2801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2801 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
N. 7880/2016 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 15/10/2024, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale
Ordinario di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chia- mata la causa in intestazione.
E' presente l'Avv. Massimo Marino per delega dell'Avv. Magaldi Renato per le
Generali Italia in bonis il quale si riporta a tutte le difese ed eccezioni formula- te nei propri scritti difensivi e nei precedenti verbali di causa, nonchè alle note conclusionali depositate. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto e richiesto da controparte. Conclude per l'integrale rigetto dell'appel- lo perché assolutamente nullo, improponibile, improcedibile ed infondato in fatto e in diritto, rimandando a tutti i motivi già esposti nelle note conclusio- nali. Chiede che la causa venga decisa.
Presente altresì l'avvocato Vincenzo Maione per delega dell'avvocato Stefano
Carnevale e nell' interesse della FGVS, il quale si riporta al- Controparte_1
le proprie difese di cui chiede l'integrale accoglimento. Impugna e contesta tutto quanto ex avverso dedotto eccepito e richiesto. Chiede decidersi la cau- sa.
È presente l'Avv. Giuseppe Campagnuolo per l'attrice il quale reitera e si ri- porta alle proprie difese ed eccezioni e chiede l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese e competenze di lite oltre spese generali iva e cpa e con attri- buzione a favore del sott. difensore antistatario. È altresì presente ai fini della pratica forense il dott. L'avv. Carnevale impugna e Persona_1
contesta le avverse deduzioni ed eccezioni poiché infondate in fatto ed in di- ritto e dichiara di aver inviato sul fascicolo telematico n. 2 sentenze quali pre-
1
cedenti giurisprudenziali e chiede che la causa sia decisa. L'Avv. Campagnuo- lo, per l'ipotesi di accoglimento dell'eccezione di inammissibilità dell'appello chiede rimettersi in termini la parte ai fini della proposizione del regolamento di competenza. Le difese di controparte congiuntamente si oppongono evi- denziando che la richiesta, non solo risulta inammissibile, non spettando al giudice alcun potere di rimessione in termini in siffatte ipotesi, ma non ne ri- sultano dedotti i presupposti di scusabilità dell'errore ed in ogni caso risulta tardiva.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riporta- no ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio de- cide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispo- sitivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della deci- sione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in per- sona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi del combi- nato disposto degli artt. 352 e dell'art'art.281 sexies c.p.c., ovvero con redazio- ne e lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ha emesso la presente la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7880/2016 r.g.a.c.
2
TRA
(c.f.: ), parte elettiva- Parte_1 C.F._1
mente domiciliata in VIA POLVICA, N. 434 NOLA presso lo studio dell'Avv. CAMPAGNUOLO GIUSEPPE (c.f.: ) dal C.F._2
quale è rappresenta e difesa in virtù di procura in atti.
- Appellante
E
, IN P. DEL LRPT, QUALE COMPAGNIA Controparte_1
DESIGNATA PER IL FGVS IN CAMPANIA, DIFESA E RAPP.TA
DALL' AVV. STEFANO CARNEVALE (c.f.: ), elettiva- P.IVA_1
mente domiciliata in P.ZZA CARITÀ 32 80134 NAPOLI presso lo studio dell'Avv. CARNEVALE STEFANO (c.f.: ) dal quale C.F._3
è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
- Appellata
, IN PROPRIO, DIFESA E RAPP.TA Controparte_1
DALL' AVV. ---------------), elettivamente domiciliata in P.ZZA CARITÀ
32 80134 NAPOLI presso lo studio dell'Avv. CARNEVALE STEFANO
(c.f.: ) dal quale è rappresentata e difesa in virtù di C.F._3
procura in atti
- Appellata
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettata.
Con la gravata sentenza il giudice di Pace di Marigliano, infatti, dichia-
3
rava la propria incompetenza, rimettendo parti ed atti al giudice di pace com- petente. È fondata e deve trovare accoglimento l'eccezione sollevata dalla
[...]
nella duplice veste in cui è evocata. CP_2
Al riguardo -sostiene la difesa di parte appellata- l'art. 42 cpc statuisce che il provvedimento che, pronunciando sulla competenza non decide il merito della causa possa essere impugnato soltanto con istanza di regolamento di competenza. Sul punto granitica giurisprudenza afferma che a norma dell'arti- colo 42 cpc la sentenza che pronuncia soltanto sulla Competenza è impugna- bile soltanto con il regolamento di Competenza (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n.
1661 del 20/07/1965).
Tuttavia, non vi dubbio che la norma richiamata, per espressa disposi- zione codicistica non possa trovare applicazione nei giudizi innanzi al Giudice di Pace. Sul punto, ancora di recente la Suprema Corte ribadisce che “La sta- tuizione sulla competenza resa dal giudice di pace non può essere impugnata con regolamento di competenza che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile, stante il disposto dell'art.46 c.p.c., secondo cui le disposizioni degli artt. 42 e 43 c.p.c. non si applicano nei giudizi davanti a quel giudice”
(Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 711 del 18/01/2021).
Deve pertanto rigettarsi l'eccezione di inammissibilità.
Chiarito quanto innanzi, compete all'adito Tribunale in funzione di giu- dice dell'appello il potere-dovere di decidere la controversia senza rimettere gli atti al giudice di primo grado.
Nel merito l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Innanzitutto, non appare fuori luogo evidenziare che si intende dar se- guito all'ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità
4
che, alla luce del principio processuale della "ragione più liquida", - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (cfr. SS.UU., Sent. n.9936 del
08/05/2014). Deve preferirsi, pertanto, un approccio interpretativo volto alla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, che consenta al giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia proces- suale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che il ricorso può essere deciso sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr., ex plurimis, Cassazione civile sez. I, 16/04/2018, n.9370; Cass. 23901/2017; Cass. 11335/2017; Cass.
2977/2016; Cass. S.U. 23542/2015; già cit. Cass. S.U. 9936/2014; Cass.
12202/2014; Cass. 15106/2013; Cass. S.U. 6826/2010). In definitiva, quindi, in forza dell'enunciato principio deve riconoscersi al giudice il potere di pro- nunciarsi immediatamente su una questione che appaia ictu oculi di evidente e agevole risoluzione, idonea a dirimere l'intera controversia, al punto da rende- re superflua l'analisi di tutte le altre questioni diretto a consentire la maggiore efficienza dell'azione giudiziaria.
Nel caso di specie, invero, non risulta provato (e prima ancora compiu- tamente dedotto) il rapporto concreto che legava l'appellante al compianto zio. Invero, sul punto le dichiarazioni rese dal teste escusso si rivelano del tut- to generiche, tautologiche, vaghe, non circostanziate ed, in definitiva, assolu-
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tamente insufficienti a consentire la comprensione da parte del giudice del pregiudizio riportato anche ai fini della valutazione equitativa dello stesso. Il teste escusso, infatti, si limita a ricordare che la IP era legata allo zio con cui trascorreva sempre festività e vacanze estive, tanto che lo zio era divenuto come un padre. Non si specifica, tuttavia, in alcun modo quale attività la nipo- te svolgesse con lo zio, se vi fosse una abitualità e quotidianità dei rapporti, in quali circostanze e situazioni concrete lo zio fosse stato di sostegno e suppor- to alla IP e la (presunta) chiusura in sé stessa della IP (anch'essa riferi- ta in modo vago) viene riportata piuttosto al timore di essere investita (pur non essendo la stessa presente al momento del sinistro) che non al dolore per la perdita subita. Tutto quanto innanzi, rende, inoltre, il teste ben poco credi- bile ed attendibile.
In ogni caso, non appare fuori luogo evidenziare che, pur a voler con- cludere per l'attendibilità le dichiarazioni rese non consentono al giudice alcun esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, confe- rito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c. Quest'ultimo, ad avviso di costante giurisprudenza, “presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l' "an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno
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stesso (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 127 del 08/01/2016). Tanto, come si è detto non avviene nel caso di specie.
Da ultimo e solamente per completezza, occorre far notare che la do- manda risulta fin dalla sua formulazione generica e tautologica. La lacuna de- duttiva si presenta di tale gravità da non potere essere in alcun modo colmata, né mediante produzioni documentali, né mediante accerta-menti istruttori, quali una prova orale, (che anche in tal caso deve ribadirsi non risulta articola- ta) od una CTU che risulterebbe meramente ed inevitabilmente esplorativo.
Granitica sul punto la posizione della giurisprudenza di legittimità la quale ha affermato, con orientamento condiviso da questo Giudice, che “quando le al- legazioni poste a fondamento di una domanda giudiziale (…) non consento- no di includere alcuni fatti tra quelli costitutivi del diritto azionato in giudizio
(…), la successiva produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il "thema decidendum". Infatti, i do- cumenti - da indicare nell'atto di citazione ai sensi del numero 5) del terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ. - rivestono funzione eminentemente pro- batoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti (im- posta, a pena di nullità della citazione, ex art. 164 cod. proc. civ., dal preceden- te numero 4 del medesimo terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ.), potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti” (Cass. n. 7115 del
21/03/2013). Quanto detto per le prove precostituito vale, evidentemente, a fortiori per quelle costituende e come si è detto per la CTU.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si
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liquidano d'ufficio, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del
10.03.2014 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione al valore della controversia, nonché alle fasi effettivamente espletate ed all'attività concreta- mente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate.
Infine si evidenzia che, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 di- cembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 28 dicembre 2012, quando l'impugnazione, anche incidenta- le, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Per tale ragione, si da atto che sussisto- no i presupposti di cui alla norma in esame e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, PRIMA SEZIONE, in composizione monocratica, ed in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronun- ciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, nonchè , IN PROPRIO Controparte_3 Controparte_1
E QUALE COMPAGNIA DESIGNATA PER IL FGVS IN CAMPANIA così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante al pagamento in favore di ciascuna delle parti appellate costituite, delle spese processuali del doppio grado di giudizio che si
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liquidano in €.2.700,00 per compenso professionale, oltre Iva e CPA, se dovu- te come per legge, ed oltre rimborso spese nella misura del 15% in favore di ciascuna delle parti costituite;
- condanna l'appellante al pagamento in favore dell'erario di somma di ammontare corrispondente a quella dovuta per il contributo unificato.
E' verbale.
Il Giudice
dott.ssa Dora Tagliafierro
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Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 15/10/2024, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale
Ordinario di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chia- mata la causa in intestazione.
E' presente l'Avv. Massimo Marino per delega dell'Avv. Magaldi Renato per le
Generali Italia in bonis il quale si riporta a tutte le difese ed eccezioni formula- te nei propri scritti difensivi e nei precedenti verbali di causa, nonchè alle note conclusionali depositate. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto e richiesto da controparte. Conclude per l'integrale rigetto dell'appel- lo perché assolutamente nullo, improponibile, improcedibile ed infondato in fatto e in diritto, rimandando a tutti i motivi già esposti nelle note conclusio- nali. Chiede che la causa venga decisa.
Presente altresì l'avvocato Vincenzo Maione per delega dell'avvocato Stefano
Carnevale e nell' interesse della FGVS, il quale si riporta al- Controparte_1
le proprie difese di cui chiede l'integrale accoglimento. Impugna e contesta tutto quanto ex avverso dedotto eccepito e richiesto. Chiede decidersi la cau- sa.
È presente l'Avv. Giuseppe Campagnuolo per l'attrice il quale reitera e si ri- porta alle proprie difese ed eccezioni e chiede l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese e competenze di lite oltre spese generali iva e cpa e con attri- buzione a favore del sott. difensore antistatario. È altresì presente ai fini della pratica forense il dott. L'avv. Carnevale impugna e Persona_1
contesta le avverse deduzioni ed eccezioni poiché infondate in fatto ed in di- ritto e dichiara di aver inviato sul fascicolo telematico n. 2 sentenze quali pre-
1
cedenti giurisprudenziali e chiede che la causa sia decisa. L'Avv. Campagnuo- lo, per l'ipotesi di accoglimento dell'eccezione di inammissibilità dell'appello chiede rimettersi in termini la parte ai fini della proposizione del regolamento di competenza. Le difese di controparte congiuntamente si oppongono evi- denziando che la richiesta, non solo risulta inammissibile, non spettando al giudice alcun potere di rimessione in termini in siffatte ipotesi, ma non ne ri- sultano dedotti i presupposti di scusabilità dell'errore ed in ogni caso risulta tardiva.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riporta- no ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio de- cide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispo- sitivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della deci- sione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in per- sona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi del combi- nato disposto degli artt. 352 e dell'art'art.281 sexies c.p.c., ovvero con redazio- ne e lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ha emesso la presente la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7880/2016 r.g.a.c.
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TRA
(c.f.: ), parte elettiva- Parte_1 C.F._1
mente domiciliata in VIA POLVICA, N. 434 NOLA presso lo studio dell'Avv. CAMPAGNUOLO GIUSEPPE (c.f.: ) dal C.F._2
quale è rappresenta e difesa in virtù di procura in atti.
- Appellante
E
, IN P. DEL LRPT, QUALE COMPAGNIA Controparte_1
DESIGNATA PER IL FGVS IN CAMPANIA, DIFESA E RAPP.TA
DALL' AVV. STEFANO CARNEVALE (c.f.: ), elettiva- P.IVA_1
mente domiciliata in P.ZZA CARITÀ 32 80134 NAPOLI presso lo studio dell'Avv. CARNEVALE STEFANO (c.f.: ) dal quale C.F._3
è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
- Appellata
, IN PROPRIO, DIFESA E RAPP.TA Controparte_1
DALL' AVV. ---------------), elettivamente domiciliata in P.ZZA CARITÀ
32 80134 NAPOLI presso lo studio dell'Avv. CARNEVALE STEFANO
(c.f.: ) dal quale è rappresentata e difesa in virtù di C.F._3
procura in atti
- Appellata
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettata.
Con la gravata sentenza il giudice di Pace di Marigliano, infatti, dichia-
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rava la propria incompetenza, rimettendo parti ed atti al giudice di pace com- petente. È fondata e deve trovare accoglimento l'eccezione sollevata dalla
[...]
nella duplice veste in cui è evocata. CP_2
Al riguardo -sostiene la difesa di parte appellata- l'art. 42 cpc statuisce che il provvedimento che, pronunciando sulla competenza non decide il merito della causa possa essere impugnato soltanto con istanza di regolamento di competenza. Sul punto granitica giurisprudenza afferma che a norma dell'arti- colo 42 cpc la sentenza che pronuncia soltanto sulla Competenza è impugna- bile soltanto con il regolamento di Competenza (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n.
1661 del 20/07/1965).
Tuttavia, non vi dubbio che la norma richiamata, per espressa disposi- zione codicistica non possa trovare applicazione nei giudizi innanzi al Giudice di Pace. Sul punto, ancora di recente la Suprema Corte ribadisce che “La sta- tuizione sulla competenza resa dal giudice di pace non può essere impugnata con regolamento di competenza che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile, stante il disposto dell'art.46 c.p.c., secondo cui le disposizioni degli artt. 42 e 43 c.p.c. non si applicano nei giudizi davanti a quel giudice”
(Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 711 del 18/01/2021).
Deve pertanto rigettarsi l'eccezione di inammissibilità.
Chiarito quanto innanzi, compete all'adito Tribunale in funzione di giu- dice dell'appello il potere-dovere di decidere la controversia senza rimettere gli atti al giudice di primo grado.
Nel merito l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Innanzitutto, non appare fuori luogo evidenziare che si intende dar se- guito all'ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità
4
che, alla luce del principio processuale della "ragione più liquida", - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (cfr. SS.UU., Sent. n.9936 del
08/05/2014). Deve preferirsi, pertanto, un approccio interpretativo volto alla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, che consenta al giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia proces- suale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che il ricorso può essere deciso sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr., ex plurimis, Cassazione civile sez. I, 16/04/2018, n.9370; Cass. 23901/2017; Cass. 11335/2017; Cass.
2977/2016; Cass. S.U. 23542/2015; già cit. Cass. S.U. 9936/2014; Cass.
12202/2014; Cass. 15106/2013; Cass. S.U. 6826/2010). In definitiva, quindi, in forza dell'enunciato principio deve riconoscersi al giudice il potere di pro- nunciarsi immediatamente su una questione che appaia ictu oculi di evidente e agevole risoluzione, idonea a dirimere l'intera controversia, al punto da rende- re superflua l'analisi di tutte le altre questioni diretto a consentire la maggiore efficienza dell'azione giudiziaria.
Nel caso di specie, invero, non risulta provato (e prima ancora compiu- tamente dedotto) il rapporto concreto che legava l'appellante al compianto zio. Invero, sul punto le dichiarazioni rese dal teste escusso si rivelano del tut- to generiche, tautologiche, vaghe, non circostanziate ed, in definitiva, assolu-
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tamente insufficienti a consentire la comprensione da parte del giudice del pregiudizio riportato anche ai fini della valutazione equitativa dello stesso. Il teste escusso, infatti, si limita a ricordare che la IP era legata allo zio con cui trascorreva sempre festività e vacanze estive, tanto che lo zio era divenuto come un padre. Non si specifica, tuttavia, in alcun modo quale attività la nipo- te svolgesse con lo zio, se vi fosse una abitualità e quotidianità dei rapporti, in quali circostanze e situazioni concrete lo zio fosse stato di sostegno e suppor- to alla IP e la (presunta) chiusura in sé stessa della IP (anch'essa riferi- ta in modo vago) viene riportata piuttosto al timore di essere investita (pur non essendo la stessa presente al momento del sinistro) che non al dolore per la perdita subita. Tutto quanto innanzi, rende, inoltre, il teste ben poco credi- bile ed attendibile.
In ogni caso, non appare fuori luogo evidenziare che, pur a voler con- cludere per l'attendibilità le dichiarazioni rese non consentono al giudice alcun esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, confe- rito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c. Quest'ultimo, ad avviso di costante giurisprudenza, “presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l' "an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno
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stesso (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 127 del 08/01/2016). Tanto, come si è detto non avviene nel caso di specie.
Da ultimo e solamente per completezza, occorre far notare che la do- manda risulta fin dalla sua formulazione generica e tautologica. La lacuna de- duttiva si presenta di tale gravità da non potere essere in alcun modo colmata, né mediante produzioni documentali, né mediante accerta-menti istruttori, quali una prova orale, (che anche in tal caso deve ribadirsi non risulta articola- ta) od una CTU che risulterebbe meramente ed inevitabilmente esplorativo.
Granitica sul punto la posizione della giurisprudenza di legittimità la quale ha affermato, con orientamento condiviso da questo Giudice, che “quando le al- legazioni poste a fondamento di una domanda giudiziale (…) non consento- no di includere alcuni fatti tra quelli costitutivi del diritto azionato in giudizio
(…), la successiva produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il "thema decidendum". Infatti, i do- cumenti - da indicare nell'atto di citazione ai sensi del numero 5) del terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ. - rivestono funzione eminentemente pro- batoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti (im- posta, a pena di nullità della citazione, ex art. 164 cod. proc. civ., dal preceden- te numero 4 del medesimo terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ.), potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti” (Cass. n. 7115 del
21/03/2013). Quanto detto per le prove precostituito vale, evidentemente, a fortiori per quelle costituende e come si è detto per la CTU.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si
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liquidano d'ufficio, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del
10.03.2014 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione al valore della controversia, nonché alle fasi effettivamente espletate ed all'attività concreta- mente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate.
Infine si evidenzia che, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 di- cembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 28 dicembre 2012, quando l'impugnazione, anche incidenta- le, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Per tale ragione, si da atto che sussisto- no i presupposti di cui alla norma in esame e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, PRIMA SEZIONE, in composizione monocratica, ed in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronun- ciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, nonchè , IN PROPRIO Controparte_3 Controparte_1
E QUALE COMPAGNIA DESIGNATA PER IL FGVS IN CAMPANIA così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante al pagamento in favore di ciascuna delle parti appellate costituite, delle spese processuali del doppio grado di giudizio che si
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liquidano in €.2.700,00 per compenso professionale, oltre Iva e CPA, se dovu- te come per legge, ed oltre rimborso spese nella misura del 15% in favore di ciascuna delle parti costituite;
- condanna l'appellante al pagamento in favore dell'erario di somma di ammontare corrispondente a quella dovuta per il contributo unificato.
E' verbale.
Il Giudice
dott.ssa Dora Tagliafierro
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