Articolo 53 del Codice civile
Articolo 52Articolo 54
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19 aprile 1942
Art. 53.

(Godimento dei beni).

Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalita' delle rendite. Gli altri devono riservare all'assente il terzo delle rendite.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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