Ordinanza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, ordinanza 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria settore esecuzione e fallimenti prima sezione civile
N. R.G. 724/2025
Il giudice, dott. Francesco Maria Antonio Buggè
a scioglimento della riserva assunta in data 1/4/2025;
esaminato il ricorso ai sensi degli artt. 18 e 19 CCII depositato in data 18/3/2025 nell'interesse della con sede in Reggio Calabria (RC) alla via Santa Parte_1
Caterina D'Alessandria n. 106, codice fiscale, partita IVA è iscritta nel al Registro delle
Imprese n. , R.E.A. RC-203888, nel quale si chiedeva la conferma e/o P.IVA_1 concessione delle misure protettive in seguito all'instaurazione della procedura di composizione negoziata presso la Camere di Commercio nella misura massima;
instaurato il contraddittorio con i creditori di cui all'elenco della lett. c) dell'art. 19, 2 co,
CCII;
preso atto delle osservazioni presentate dai creditori OM di ES e Parte_2
;
[...]
preso atto della documentazione integrativa allegata;
acquisito il parere dell'esperto nominato dott. Persona_1
richiamati i requisiti di ammissibilità contenuti nel decreto di fissazione udienza;
ha emesso la seguente
ORDINANZA
I. Rilevato che l'art. 18, comma 1 CCII, dispone che “ L'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all'articolo 17, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio nei confronti di tutti i creditori oppure nei confronti di determinate iniziative
II. rilevato che l'art 19 comma 4 CCII stabilisce che “All'udienza il tribunale, sentite le parti e chiamato l'esperto a esprimere il proprio parere sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative e a rappresentare l'attività che intende svolgere ai sensi dell'articolo 12, comma 2, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, nomina, se occorre, un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile e procede agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti cautelari richiesti ai sensi del comma
1 e ai provvedimenti di conferma, revoca o modifica delle misure protettive. Il tribunale può assumere informazioni dai creditori indicati nell'elenco di cui al comma 2, lettera c). Se le misure protettive o i provvedimenti cautelari richiesti incidono sui diritti dei terzi, devono essere sentiti. Il tribunale provvede con ordinanza con la quale stabilisce la durata, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni, delle misure protettive e, se occorre, dei provvedimenti cautelari disposti, tenendo conto delle misure eventualmente già concesse ai sensi dell'articolo 54, comma 1. Sentito l'esperto, il tribunale può limitare le misure a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori”
III.
considerato che
la società istante ha richiesto “che l'On.le Tribunale, Voglia dichiarare espressamente operative le seguenti misure di protezione: 1) inibire la proposizione di ricorsi per ingiunzione di pagamento;
2) inibire la intimazione di pagamento di somme;
3) inibire l'intimazione di pagamento e/o la successiva esecuzione forzata relativa alle somme incorporate nel del decreto ingiuntivo n.
15611/2023, R.G. n. 34363/2023 del Tribunale di Milano, pubblicato in data
11.10.2023, ad istanza di 4) inibire la proposizione di istanze di Controparte_1 liquidazione giudiziale e di altri strumenti di regolazione della crisi da parte dei creditori;
5) inibire la possibilità di iniziare e proseguire azioni esecutive o cautelari in danno della ricorrente;
6) inibire la possibilità di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contatti pendenti o di provocane il recesso o la risoluzione, o di anticiparne la loro scadenza o di modificarli in danno dell'impresa proponente per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori alla presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto; 7) inibire il potere di richiedere o levare protesti in caso di assegni privi di provvista;
8) disporre il divieto erga omnes di procedere a segnalazioni pregiudizievoli all'interno di banche dati ai danni del ricorrente e le iscrizioni negative del nominativo del ricorrente all'interno della Centrale di Allarme Interbancaria e Centrale rischi.”;
IV. rilevato che allo stato nei confronti della società istante non pendono ricorsi per liquidazione giudiziale, come dichiarato dal procuratore in udienza: “In ogni caso rappresenta che non pendono ricorsi per liquidazione giudiziale, pur essendoci del contenzioso come si rileva dall'elenco allegato al parere (avv. Scorza udienza del
1/4/2025)”;
V. dato atto che il ricorrente ritiene che il raggiungimento di una composizione negoziata assicuri una più celere risoluzione della crisi;
VI.
considerato che
il Creditore OM di ES ha chiesto un rinvio per meglio esaminare la posizione, ma tale richiesta appare non compatibile con la celerità del rito;
VII. posto che il creditore con costituzione e successiva memoria Parte_2 integrativa non si è opposto, ma ha specificato l'entità del proprio credito;
VIII.
considerato che
l'esperto nominato, dott. ha dedotto in conclusione che Per_1
[...
“Come meglio rappresentato nel Progetto di piano di risanamento, la società
intende proseguire l'attività con mantenimento di tutti gli asset Parte_1 funzionali all'esercizio dell'impresa. Il piano di risanamento, volto al superamento della attuale crisi di impresa, si fonda su un accordo con taluni creditori
(fornitori), ai sensi e per gli effetti di cui all'art.23, comma 1, lett.a) del D.
Lgs.14/2019 (CCII), finalizzato ad ottenere uno stralcio parziale del credito, oltre che su strategie e politiche di risanamento di natura gestionale, aventi un impatto positivo sia sul volume dei ricavi che dei costi di esercizio. La società intende inoltre usufruire delle misure premiali previste art. 25-bis comma 4 del D.lgs.
14/2019, come modificato dall'art. 38 del Decreto-legge24 febbraio2023, n. 13, il quale prevede, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell'impresa rappresentata nell'istanza depositata ex art.25-bis comma 4 e sottoscritta dall'esperto, il pagamento in 120 rate delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori. Inoltre, come specificato nel corpo del presente parere, la società intende usufruire della “transazione fiscale” così come previsto dall'art.23 del CCII nel suo nuovo comma 2-bis. Alla luce di quanto sin qui indicato ed evidenziato la situazione di Crisi dell'impresa appare acclarata e potenzialmente vicina ad una sua insolvenza, tuttavia, va bene evidenziato che le stesse peculiarità dell'assenza di un sistema di organizzazione interna societaria complesso, con l'intero impatto decisionale e amministrativo che ruota tutto attorno alla figura apicale dell'amministratore unico e socio unico, nonché la particolare attività che viene svolta dalla dove anche una sola Parte_3 commessa può avere un forte impatto nella redditività aziendale, di contro consentono, attraverso un supporto dato dall'istituto della C.N.C., nonchè delle misure protettive richieste pro-tempore, l'ottenimento di accordi già avviati e, ad oggi, con positivi risultati di stralcio e, soprattutto, con la possibilità dell'impresa di poter (e dover) amplificare il proprio mercato in termini di fatturato, potrebbe far uscire dalla crisi ed invertire il trend negativo. Ovviamente i risultati non sono così semplici da raggiungere ma, di contro, ruotano tutto attorno alla capacità dell'impresa di potersi adeguare al nuovo status che impone una riduzione dei costi e dei debiti (anche con le trattative avviate) ma soprattutto attraverso l'ottenimento di un fatturato che annoveri nuova liquidità. Pertanto, il parere dello scrivente non può che essere positivo in attesa di valutare nei prossimi mesi l'evoluzione in tal senso. Per le misure da concedere, se l'On.le Tribunale adito sarà di tale avviso, potrebbero essere concesse per un periodo comunque ristretto. "In medio stat virtus", tra i 30 ed i 120 gg previsti, una via mediana può essere la più utile per poter testare il miglioramento auspicato. Tuttavia, alla luce dei tempi (notoriamente lunghi) necessari per intavolare una trattativa diretta con il CO (Agenzia delle Entrate/Riscossione di
Reggio Cal.) ex art. 23 comma 2-bis del CCII, concedere un minimo di 90 giorni appare un lasso di tempo sufficientemente congruo.”;
IX.
ritenuto che
ai fini della valutazione dei presupposti per la concessione o conferma di misure protettive e cautelari richieste nell'immediatezza della nomina dell'esperto e con riferimento al fumus deve tenersi conto della natura sommaria della valutazione in considerazione della fase meramente iniziale della procedura di composizione negoziata e fermo restando, che durante il dipanarsi delle trattative qualora non si verifichino i presupposti per la fattibilità del piano, i creditori possono in ogni caso chiedere la revoca delle misure, che comunque decadono nel momento in cui si verifichi la non fattibilità dello stesso (Cfr. Trib. Rieti, ordinanza del 22 aprile 2022); X. rilevato che il piano di risanamento prospettato dalla società si basa essenzialmente su una rinegoziazione della posizione debitoria e il recupero di ulteriori commesse;
XI. ritenuto, in definitiva, di poter confermare la misura di protezione nei termini generali di legge nella misura di 90 giorni, ad eccezione del richiesto punto 7) in quanto la misura legittimerebbe l'emissione di “assegni a vuoto”, e dei punti 1, 2 e 3 nella parte in cui anticipano la misura protettiva ai ricorsi per ingiunzione e alle intimazione di pagamento in ragione del fatto che tale misura costituirebbe un blocco preventivo all'esercizio del diritto che potrebbe sfociare nella prescrizione del credito, oltre agli effetti negativi in caso di apertura di una liquidazione giudiziale, invitando l'esperto a segnalare ogni fatto modificativo della situazione sopra rappresentata che determini il mancato raggiungimento degli obiettivi della composizione negoziata;
XII. ritenuta non necessaria la nomina di un ausiliario all'esperto da parte del Tribunale, considerato che allo stato l'esperto nominato appare in grado di gestire gli adempimenti relativi alla composizione negoziata;
PQM
Modifica e, per l'effetto, conferma parzialmente le misure protettive richieste di cui all'art. 18 CCII richieste, con la conseguenza che dal giorno della pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese e per i successivi 90 giorni, fatti salvi i diritti di credito dei lavoratori esclusi ex lege dalle misure protettive, i creditori subiranno le seguenti limitazione:
− è inibita l'esecuzione forzata relativa alle somme incorporate nel decreto ingiuntivo n. 15611/2023, R.G. n. 34363/2023 del Tribunale di Milano, pubblicato in data
11.10.2023, ad istanza di Controparte_1
− è inibita la proposizione di istanze di liquidazione giudiziale e di altri strumenti di regolazione della crisi da parte dei creditori;
− è inibita la possibilità di iniziare e proseguire azioni esecutive o cautelari in danno della ricorrente;
− è inibita la possibilità di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contatti pendenti o di provocane il recesso o la risoluzione, o di anticiparne la loro scadenza o di modificarli in danno dell'impresa proponente per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori alla presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto;
− dispone il divieto di procedere a segnalazioni pregiudizievoli all'interno di banche dati ai danni del ricorrente e le iscrizioni negative del nominativo del ricorrente all'interno della Centrale di Allarme Interbancaria e Centrale rischi.;
conferma tutti gli effetti di legge derivanti dal predetto art. 18 CCII, precisando che sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori;
invita l'esperto, dott. a segnalare tempestivamente a questo giudice ogni fatto Per_1 sopravvenuto o successivamente accertato che dovesse intervenire e giustifichi la revoca della misura o la sua abbreviazione;
manda la cancelleria affinché comunichi la presente ordinanza alle parti, all'esperto e al registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito.
Reggio Calabria, 10/4/2025
Il Giudice
Francesco Maria Antonio Bugge'