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Sentenza 16 agosto 2025
Sentenza 16 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/08/2025, n. 3326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3326 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 11/07/2025 N. 9946/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentato e difeso dall'Avv.to MARAZZI LUCIANA nonchè Parte_1
( ) Indirizzo Telematico;
ed elett.te Parte_2 C.F._1 dom.to presso lo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTE
contro
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv.to PADOAN PAOLA ed elett.te dom.to presso lo studio in VIA ALBERTO DA
GIUSSANO, 19 20025 LEGNANO
RESISTENTE
OGGETTO: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
1/9 Dott. Riccardo Atanasio IN FATTO
Con ricorso depositato in data 8.8.2024 il ricorrente ha convenuto in Parte_1 giudizio hiedendo al Giudice: Controparte_1
NEL MERITO:
1. Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia del licenziamento senza preavviso comminato in data 9.2.2024 al sig. per i motivi sopra esposti e, in Parte_1 conseguenza di ciò, condannare AREU alla reintegra del lavoratore nel proprio posto di lavoro e al risarcimento del danno nella misura pari alle retribuzioni dovute dal licenziamento sino alla reintegra.
IN VIA SUBORDINATA:
Accertare e dichiarare il difetto di proporzionalità e/o gradualità della sanzione disciplinare comminata al sig. e, in conseguenza di ciò, annullare il licenziamento senza preavviso irrogato Parte_1 al ricorrente e rideterminare e/o ridurre e/o convertire la sanzione disciplinare nella misura ritenuta di giustizia.
Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria, il Giudice ha fissato udienza di discussione.
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
Il ricorrente è stato assunto a tempo determinato dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021, poi prorogato al 30 giugno 2022.
In data 16/09/2021 l' lo ha assunto a tempo indeterminato con turni articolati su 24 CP_1 ore.
Con contratto in data 1° marzo 2022 le parti hanno sottoscritto un contratto individuale di lavoro per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo parziale dal 1° marzo 22 al 28
Febbraio 2023
In data 22 maggio 2022 ha autorizzato il ricorrente allo svolgimento di attività CP_1 Parte_1 autonoma di commercio al dettaglio in quanto titolare di partita iva con la specificazione che, avendo stipulato un contratto di lavoro con al 50%, la stessa non è incompatibile né in CP_1 conflitto di interessi con le mansioni che svolge presso l'agenzia.
Con pec del 8.11.2023 la dott.ssa Lucia Canzi, in qualità di Presidente dell'Ufficio
Procedimenti Disciplinari, ha formulato la seguente contestazione di addebito e relativa convocazione per contraddittorio a difesa:
2/9 Dott. Riccardo Atanasio “Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota prot. DFP-0064576-P del 16/10/2023, prot. AREU
n. 22970 del 16.10.2023, ha trasmesso all'Agenzia la relazione in esito agli accertamenti eseguiti dalla
Guardia di Finanza - Nucleo Speciale anticorruzione -in merito alla verifica della veridicità delle dichiarazioni da Lei rilasciate in sede di assunzione.
A seguito di quanto pervenuto, lo scrivente Ufficio Procedimenti Disciplinari Le segnala formalmente quanto segue.
L'attività di verifica svolta dalla Guardia di Finanza ha riguardato gli anni dal 2013 al 2023 e dalle risultanze, agli atti, si è appreso che Lei risulta essere titolare di partita Iva accesa in data 14.02.2008 per l'attività di “SUB-AGENTI DI ASSICURAZIONI” in relazione alla ditta individuale LA
Assicurazioni ad oggi attiva.
Inoltre, risulta rivestire le seguenti cariche sociali:
PI n. con carica di amministratore unico dal 05.07.2018 Controparte_2 P.IVA_1 ad oggi con quota di partecipazione al 100%;
– PI n. con carica di socio Controparte_3 P.IVA_2 accomandatario dal 23.12.2014 ad oggi con quota di partecipazione al 90%;
– PI n. con carica di socio accomandatario dal Controparte_4 P.IVA_3
27.03.2013 ad oggi, con quota di partecipazione al 60%.
A ciò si aggiunge che nel periodo in cui Lei era dipendente di questa Agenzia a tempo pieno ha collaborato come Sub Agente assicurativo presso la Ditta individuale “SOLDATO SIMONE”;
Il periodo che lo scrivente ufficio prende in considerazione ai fini della presente contestazione decorre dalla data della Sua assunzione presso AREU, e cioè dal 01.07.2020. Nel periodo dal 01.07.2020 e fino al 28.02.2022, è stato in servizio con un rapporto di lavoro a tempo pieno e dal 01.03.2022, a tutt'oggi, con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50%. Cont L rileva dal verbale della Guardia di Finanza che durante tutto il periodo svolto a tempo pieno è risultato titolare di Partita IVA, in società per le quali ha svolto incarichi di gestione. Si evidenzia quindi che, nonostante abbia instaurato un rapporto di lavoro subordinato di dipendenza pubblica con questa
Amministrazione, nel periodo sopra indicato, durante il quale risultava in servizio a tempo pieno, è stato titolare di attività che presentavano i caratteri della abitualità e professionalità, tenendo conto della natura degli incarichi da Lei ricoperti e della remunerazione che ne è conseguita, in palese violazione dell'art.60 del DPR n.3/1957, ai sensi del quale il dipendente pubblico non può esercitare attività industriale, artigianale e commerciale svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile, ovvero in qualità di socio di società di persone (socio accomandatario e socio di una
s.n.c.) o socio con poteri di gestione o di amministrazione di una s.r.l.
Lo svolgimento di detti incarichi ha dato luogo ad una situazione che è risultata assolutamente incompatibile e non autorizzabile.
3/9 Dott. Riccardo Atanasio Si evidenzia che, per effetto del rinvio contenuto nell'art. 53 comma 1 del D.lgs. n. 165/2001, il sistema generale delle incompatibilità per i pubblici dipendenti è ancora quello tracciato negli artt. 60 ss. del
D.P.R. 10 giugno 1957, n.
3. Esso è fondato sul principio di esclusività (art. 98, c. 1, Cost.), che consiste nel dovere, per il pubblico dipendente, di dedicare all'ufficio (inteso in senso lato come impiego pubblico) l'intera attività lavorativa. La finalità dichiarata dalle norme è quindi quella di evitare incompatibilità «sia di diritto che di fatto» nell'interesse buon andamento dell'amministrazione. Cont L evidenzia inoltre che solo in data 22.05.2022, in costanza di rapporto di lavoro PT al 50%, a seguito di sua richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di attività” autonoma di commercio al dettaglio titolare di P.IVA”, ha ricevuto apposita autorizzazione. Tale richiesta non comprendeva tuttavia anche l'attività di sub agente di assicurazione o intermediario assicurativo svolto nei confronti della ditta TO Simone. Ciò si rileva in subordine alla violazione ben più grave dei principi di esclusività durante il periodo di servizio svolto a tempo pieno. L'unica deroga ai principi contenuti nel richiamato art. 53 D.Lgs 165/2001 riguarda, infatti, l'opzione per la prestazione lavorativa a part-time al 50%. Cont L ravvisa nella sua condotta perpetrata per tutto il periodo in cui ha svolto il servizio a tempo pieno la violazione del principio dell'unicità del rapporto che intercorre tra il dipendente e la Pubblica
Amministrazione correlato alle norme di tutela ad esso riferite in tema di incompatibilità e cumulo di impieghi. Tale violazione, nel suo caso accertata dalla Guardia di Finanza, fa scaturire la perdita di quei requisiti di indipendenza e di totale disponibilità che, se fossero mancati ab origine, avrebbero precluso la stessa instaurazione del rapporto di lavoro.
Si ritiene, infatti, utile precisare che gli incarichi da Lei svolti sarebbero stati comunque non espletabili, anche previa richiesta di autorizzazione da parte di questa amministrazione, proprio per le caratteristiche sopra individuate. Cont L rileva, inoltre, con la sua condotta un'altra grave violazione in quanto in occasione dell'assunzione presso ha dichiarato di non avere la partita IVA, tale falsità dichiarativa ha CP_1 inciso ancora una volta sulla regola certa di incompatibilità con l'accesso al pubblico impiego che, come sopra già indicato, avrebbe precluso la stessa instaurazione del rapporto di lavoro.
La dichiarazione non veritiera in occasione dell'accesso al pubblico impiego evidenzia una condotta da Lei assunta in violazione del principio di buona fede e di responsabilità del pubblico dipendente.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che siano stati violati i seguenti obblighi di cui: all'art. 60 del D.P.R. n. 3/1957, in ordine alla violazione del principio di esclusività all'art. 53 D. Lgs. 165/2001, in ordine al principio delle incompatibilità all'art. 83 comma 1, comma 2, comma 3 lett. a), del CCNL/2022 del Comparto Sanità in merito alla violazione degli obblighi del dipendente pubblico;
art. 3 comma 1) e comma 2) del DPR n.62/2013
- codice di comportamento dei dipendenti pubblici,
4/9 Dott. Riccardo Atanasio Ai sensi dell'art.84 comma 1 del CCN/2022, in merito al principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, si ritiene grave la condotta da Lei tenuta in relazione all'intenzionalità del comportamento, alla totale negligenza e alla rilevanza dell'obbligo violato. Cont L ritiene che per la falsità dichiarativa commessa in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro con sussistano i presupposti per l'irrogazione della sanzione disciplinare del CP_1 licenziamento disciplinare, ai sensi dell'art.55 quater comma 1 del D.Lgs 165/2001, ipotesi che, ai sensi dell'art. 84 comma 9 punto 2) lett. a) del CCNL/2022, comporta la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso Contr Dopo avere ricevuto le difese del anche con una memoria, l ha provveduto Parte_1 ad irrogare il licenziamento del ricorrente senza preavviso.
Il ricorrente impugna il licenziamento per i seguenti motivi:
Innanzitutto, rileva la violazione dell'articolo 63 del decreto legislativo numero 3 del 1957 in quanto, prima di procedere ad azionare la procedura disciplinare, avrebbe dovuto CP_1 diffidare il ricorrente a cessare la situazione incompatibilità; nel caso di mancata ottemperanza alla diffida sarebbe decaduto entro 15 giorni dall'impiego; naturalmente l'ottemperanza a tale diffida e l'eventuale cessazione dell'incompatibilità non avrebbe impedito l'esercizio dell'azione disciplinare.
Il ricorrente rileva quindi la diffida deve precedere necessariamente l'azione disciplinare;
ciò che nel caso di specie non è avvenuto.
Inoltre, il ricorrente rileva che la contestazione è intervenuta quando ormai la situazione di incompatibilità era cessata, tenuto conto che dal 1° Marzo 2022 il ricorrente aveva stipulato un contratto di lavoro a tempo parziale della durata di un anno e che dal 22 maggio 2022 era stato autorizzato a svolgere attività autonoma di commercio al dettaglio.
Il ricorrente individua poi un ulteriore motivo di illegittimità nel procedimento disciplinare nel Contr fatto che la dottoressa Lucia Canzi in qualità di Presidente dell' - ufficio procedimenti disciplinari - aveva sia contestato i fatti di causa al sia condotto il procedimento Parte_1 disciplinare sino all'irrogazione della sanzione.
Pertanto, sarebbe stata violata la norma di cui all'articolo 55 bis decreto legislativo 165 del
2001 unitamente all'articolo 18 codice disciplinare aziendale per il personale del comparto, i quali prevedono una necessaria dissociazione tra il soggetto che procede alla contestazione e quello che invece segue il procedimento disciplinare irrogando la sanzione finale proprio in quanto è necessario garantire la terzietà del soggetto che decidere all'esito della procedura disciplinare.
5/9 Dott. Riccardo Atanasio Ancora il ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 55 bis il decreto legislativo 165 del
2001, laddove, nell'ambito della contestazione, rileva che la falsità della dichiarazione CP_1 del dì non avere partita iva integrerebbe la fattispecie di cui all'articolo 84 comma Parte_1
9.2 lettera a) del contratto collettivo del 2022 che dispone la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso anticipando l'esito della procedura disciplinare;
ciò avrebbe fatto , prima ancora di ricevere le difese del ricorrente sui fatti contestati. CP_1 rileva poi che, nonostante l'art. 55 bis disponga l'estinzione del procedimento Parte_1 disciplinare all'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, ha sottoposto il ricorrente al CP_1 procedimento disciplinare con irrogazione nella sanzione del licenziamento, nonostante le contestazioni facciano riferimento a fatti verificatesi nel corso di contratti di lavoro oramai conclusi.
Ancora il ricorrente contesta che attività da lui espletata, al di fuori del rapporto con , CP_1 possa essere qualificata come attività economica abituale e professionale, tenuto conto che una parte di quelle provvigioni sono state incassate da familiari con i quali erano state concluse le polizze assicurative;
mentre, per altra parte, è stata imputata al una Parte_1 fattura emessa da in favore del in quanto titolare della ditta CP_2 Parte_1 individuale LA assicurazioni e Amministratore Unico dell'italiana da ciò CP_2 si ricava pertanto che non avrebbe dovuto tenere conto della stessa in quanto fornitore CP_1
e cliente risultano essere la stessa persona.
Infine, il ricorrente contesta la proporzionalità tra i fatti contestati e la sanzione irrogata.
Le eccezioni – che si vanno partitamente ad esaminare – non sono fondate.
1) Sulla estinzione del rapporto precedente e la correlata estinzione del procedimento disciplinare.
L'eccezione non è fondata in quanto la contestazione che gli è stata mossa riguarda il periodo in cui era a tempo indeterminato;
quando il rapporto è stato Parte_1 trasformato in rapporto a tempo parziale, il rapporto a tempo indeterminato è proseguito, seppure a tempo parziale;
l'estinzione del rapporto - e quindi del procedimento disciplinare - non si è verificata in quanto il rapporto era ancora in corso.
2) Sulla eccezione che avrebbe prima dovuto diffidare il ricorrente e poi procedere CP_1 eventualmente ad esercitare il procedimento disciplinare.
Anche questa eccezione è infondata perché i due momenti sono del tutto scollegati: la norma prevede che - a prescindere dal fatto che la diffida venga espletata e il lavoratore cessi effettivamente la situazione di incompatibilità - comunque il
6/9 Dott. Riccardo Atanasio procedimento disciplinare può essere esercitato: anche se manca la fase della diffida, il datore di lavoro può direttamente esercitare il procedimento disciplinare
3) Sull'eccezione per la quale è stato sanzionato per un fatto che alla data di Parte_1 trasformazione del rapporto a tempo parziale era già stato autorizzato.
Nella realtà lo ha sanzionato per un fatto di cui l è venuta a conoscenza CP_1 CP_1 successivamente;
il fatto è tuttavia sicuramente rilevante dal punto di vista disciplinare perché si trattava di una situazione di assoluta incompatibilità in cui il dipendente si è trovato nel periodo in cui era a tempo pieno e non avrebbe potuto esercitare quell'attività di lavoro autonomo;
il fatto che poi, nel corso del rapporto a tempo parziale, egli abbia ottenuto l'autorizzazione, è del tutto irrilevante rispetto al periodo in cui lui si trovava in una situazione di incompatibilità.
4) Nemmeno appare rilevante la circostanza che, con la contestazione, sia stata anticipata la possibile erogazione del licenziamento disciplinare senza preavviso.
Occorre infatti considerare che è stata solo anticipata la possibile irrogazione della massima sanzione, fatte salve le difese che andavano a ricevere. Con quelle affermazioni non ha già disposto il licenziamento bensì ha rappresentato al CP_1 lavoratore che quelle violazioni avrebbero potuto comportare, qualora vere e qualora accertate, un licenziamento senza preavviso che però in quella occasione non è stato ovviamente irrogato;
tant'è che il ricorrente è stato ascoltato a sua difesa.
5) Sulla terzietà dell'organo che procede all'attività istruttoria.
Rispetto al soggetto che poi decide, si deve ritenere che la terzietà debba riguardare l'organo che procede rispetto agli uffici in cui lavora il lavoratore che subisce il procedimento;
ciò affinchè le questioni possano essere esaminate e valutate in maniera distaccata da parte di soggetti estranei che operano e lavorano abitualmente con il dipendente che subisce il procedimento disciplinare. La convenuta ha provato che Lucia Canzi Presidente dell'Ufficio procedimenti disciplinari lavora all'interno di una struttura totalmente diversa rispetto a quella a cui apparteneva il ricorrente.
6) Sulla eccepita violazione dei termini
In effetti ha comprovato che quelli sono stati rispettati in quanto è venuta a CP_1 CP_1 piena conoscenza della situazione del ricorrente solo dopo l'istruttoria espletata dalla
Guardia di finanza che poi ha rimesso ad le conclusioni, in data 16 ottobre 2023. CP_1
La contestazione è stata mossa solo l'8 novembre 2023 e quindi entro i 30 giorni
7/9 Dott. Riccardo Atanasio previsti dalla legge. Il procedimento si è concluso in data 9 Febbraio 2024 quindi nel rispetto dei 120 giorni.
7) Sulla natura professionale o meno dell'attività - svolta dal ricorrente – esterna rispetto a quella alle dipendenze di . CP_1
Il ricorrente erra quando formula l'eccezione separando e tenendo distinta, una dall'altra, ogni attività professionale esercitata;
al contrario occorre esaminare il lavoro professionale esterno nella sua globalità, vale a dire guardando alle singole attività svolte ma tutte insieme. Occorre pertanto tenere conto che il ricorrente era amministratore unico della società (con quota di partecipazione Controparte_2 al 100%) e socio accomandatario della Italiana Dodicesima sas di LA (con quota di partecipazione al 90%); era socio accomandatario della Controparte_4
(con quota di partecipazione al 60%); aveva incarico di subagente per la ditta individuale;
era titolare della ditta individuale LA Assicurazioni Parte_3 di LA Fabio;
disponeva della partita iva (del tutto incompatibile con l'attività di lavoro dipendente). Infine, bisogna considerare che, al fine della valutazione del lavoro professionale esterno, non si può guardare al risultato economico finale così come è stato prospettato bensì alla circostanza che, anche se solo “in fieri”, il lavoratore dipendente intenda esercitare un'attività economica stabile, abituale e professionale.
Infine, della sussistenza della giusta causa di licenziamento non si può dubitare.
Il ricorrente svolgeva quelle attività professionali in una condizione di assoluta incompatibilità risetto all'attività di dipendente pubblico.
A ciò deve aggiungersi che all'atto dell'assunzione a tempo indeterminato ha dichiarato il falso affermando di non essere in una situazione di incompatibilità con l'impiego che stava per assumere.
Le domande devono essere respinte.
Il ricorrente a condannato pertanto a rimborsare alla convenuta le spese di Parte_1 CP_1 lite che si determinano in euro 3500 oltre contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 23,8% (trattandosi di difensore dipendente di Ente pubblico)
Sentenza esecutiva
Fissa il termine di giorno 60 per il deposito della motivazione
PQM
Rigetta il ricorso;
8/9 Dott. Riccardo Atanasio condanna il ricorrente a rimborsare alla convenuta le spese di lite che Parte_1 CP_1 liquida in euro 3500 oltre contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 23,8%
(trattandosi di difensore dipendente di Ente pubblico)
Sentenza esecutiva
Fissa il termine di giorno 60 per il deposito della motivazione
Milano, 11/07/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
9/9 Dott. Riccardo Atanasio
SEZIONE LAVORO
Udienza del 11/07/2025 N. 9946/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentato e difeso dall'Avv.to MARAZZI LUCIANA nonchè Parte_1
( ) Indirizzo Telematico;
ed elett.te Parte_2 C.F._1 dom.to presso lo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTE
contro
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv.to PADOAN PAOLA ed elett.te dom.to presso lo studio in VIA ALBERTO DA
GIUSSANO, 19 20025 LEGNANO
RESISTENTE
OGGETTO: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
1/9 Dott. Riccardo Atanasio IN FATTO
Con ricorso depositato in data 8.8.2024 il ricorrente ha convenuto in Parte_1 giudizio hiedendo al Giudice: Controparte_1
NEL MERITO:
1. Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia del licenziamento senza preavviso comminato in data 9.2.2024 al sig. per i motivi sopra esposti e, in Parte_1 conseguenza di ciò, condannare AREU alla reintegra del lavoratore nel proprio posto di lavoro e al risarcimento del danno nella misura pari alle retribuzioni dovute dal licenziamento sino alla reintegra.
IN VIA SUBORDINATA:
Accertare e dichiarare il difetto di proporzionalità e/o gradualità della sanzione disciplinare comminata al sig. e, in conseguenza di ciò, annullare il licenziamento senza preavviso irrogato Parte_1 al ricorrente e rideterminare e/o ridurre e/o convertire la sanzione disciplinare nella misura ritenuta di giustizia.
Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria, il Giudice ha fissato udienza di discussione.
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
Il ricorrente è stato assunto a tempo determinato dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021, poi prorogato al 30 giugno 2022.
In data 16/09/2021 l' lo ha assunto a tempo indeterminato con turni articolati su 24 CP_1 ore.
Con contratto in data 1° marzo 2022 le parti hanno sottoscritto un contratto individuale di lavoro per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo parziale dal 1° marzo 22 al 28
Febbraio 2023
In data 22 maggio 2022 ha autorizzato il ricorrente allo svolgimento di attività CP_1 Parte_1 autonoma di commercio al dettaglio in quanto titolare di partita iva con la specificazione che, avendo stipulato un contratto di lavoro con al 50%, la stessa non è incompatibile né in CP_1 conflitto di interessi con le mansioni che svolge presso l'agenzia.
Con pec del 8.11.2023 la dott.ssa Lucia Canzi, in qualità di Presidente dell'Ufficio
Procedimenti Disciplinari, ha formulato la seguente contestazione di addebito e relativa convocazione per contraddittorio a difesa:
2/9 Dott. Riccardo Atanasio “Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota prot. DFP-0064576-P del 16/10/2023, prot. AREU
n. 22970 del 16.10.2023, ha trasmesso all'Agenzia la relazione in esito agli accertamenti eseguiti dalla
Guardia di Finanza - Nucleo Speciale anticorruzione -in merito alla verifica della veridicità delle dichiarazioni da Lei rilasciate in sede di assunzione.
A seguito di quanto pervenuto, lo scrivente Ufficio Procedimenti Disciplinari Le segnala formalmente quanto segue.
L'attività di verifica svolta dalla Guardia di Finanza ha riguardato gli anni dal 2013 al 2023 e dalle risultanze, agli atti, si è appreso che Lei risulta essere titolare di partita Iva accesa in data 14.02.2008 per l'attività di “SUB-AGENTI DI ASSICURAZIONI” in relazione alla ditta individuale LA
Assicurazioni ad oggi attiva.
Inoltre, risulta rivestire le seguenti cariche sociali:
PI n. con carica di amministratore unico dal 05.07.2018 Controparte_2 P.IVA_1 ad oggi con quota di partecipazione al 100%;
– PI n. con carica di socio Controparte_3 P.IVA_2 accomandatario dal 23.12.2014 ad oggi con quota di partecipazione al 90%;
– PI n. con carica di socio accomandatario dal Controparte_4 P.IVA_3
27.03.2013 ad oggi, con quota di partecipazione al 60%.
A ciò si aggiunge che nel periodo in cui Lei era dipendente di questa Agenzia a tempo pieno ha collaborato come Sub Agente assicurativo presso la Ditta individuale “SOLDATO SIMONE”;
Il periodo che lo scrivente ufficio prende in considerazione ai fini della presente contestazione decorre dalla data della Sua assunzione presso AREU, e cioè dal 01.07.2020. Nel periodo dal 01.07.2020 e fino al 28.02.2022, è stato in servizio con un rapporto di lavoro a tempo pieno e dal 01.03.2022, a tutt'oggi, con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50%. Cont L rileva dal verbale della Guardia di Finanza che durante tutto il periodo svolto a tempo pieno è risultato titolare di Partita IVA, in società per le quali ha svolto incarichi di gestione. Si evidenzia quindi che, nonostante abbia instaurato un rapporto di lavoro subordinato di dipendenza pubblica con questa
Amministrazione, nel periodo sopra indicato, durante il quale risultava in servizio a tempo pieno, è stato titolare di attività che presentavano i caratteri della abitualità e professionalità, tenendo conto della natura degli incarichi da Lei ricoperti e della remunerazione che ne è conseguita, in palese violazione dell'art.60 del DPR n.3/1957, ai sensi del quale il dipendente pubblico non può esercitare attività industriale, artigianale e commerciale svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile, ovvero in qualità di socio di società di persone (socio accomandatario e socio di una
s.n.c.) o socio con poteri di gestione o di amministrazione di una s.r.l.
Lo svolgimento di detti incarichi ha dato luogo ad una situazione che è risultata assolutamente incompatibile e non autorizzabile.
3/9 Dott. Riccardo Atanasio Si evidenzia che, per effetto del rinvio contenuto nell'art. 53 comma 1 del D.lgs. n. 165/2001, il sistema generale delle incompatibilità per i pubblici dipendenti è ancora quello tracciato negli artt. 60 ss. del
D.P.R. 10 giugno 1957, n.
3. Esso è fondato sul principio di esclusività (art. 98, c. 1, Cost.), che consiste nel dovere, per il pubblico dipendente, di dedicare all'ufficio (inteso in senso lato come impiego pubblico) l'intera attività lavorativa. La finalità dichiarata dalle norme è quindi quella di evitare incompatibilità «sia di diritto che di fatto» nell'interesse buon andamento dell'amministrazione. Cont L evidenzia inoltre che solo in data 22.05.2022, in costanza di rapporto di lavoro PT al 50%, a seguito di sua richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di attività” autonoma di commercio al dettaglio titolare di P.IVA”, ha ricevuto apposita autorizzazione. Tale richiesta non comprendeva tuttavia anche l'attività di sub agente di assicurazione o intermediario assicurativo svolto nei confronti della ditta TO Simone. Ciò si rileva in subordine alla violazione ben più grave dei principi di esclusività durante il periodo di servizio svolto a tempo pieno. L'unica deroga ai principi contenuti nel richiamato art. 53 D.Lgs 165/2001 riguarda, infatti, l'opzione per la prestazione lavorativa a part-time al 50%. Cont L ravvisa nella sua condotta perpetrata per tutto il periodo in cui ha svolto il servizio a tempo pieno la violazione del principio dell'unicità del rapporto che intercorre tra il dipendente e la Pubblica
Amministrazione correlato alle norme di tutela ad esso riferite in tema di incompatibilità e cumulo di impieghi. Tale violazione, nel suo caso accertata dalla Guardia di Finanza, fa scaturire la perdita di quei requisiti di indipendenza e di totale disponibilità che, se fossero mancati ab origine, avrebbero precluso la stessa instaurazione del rapporto di lavoro.
Si ritiene, infatti, utile precisare che gli incarichi da Lei svolti sarebbero stati comunque non espletabili, anche previa richiesta di autorizzazione da parte di questa amministrazione, proprio per le caratteristiche sopra individuate. Cont L rileva, inoltre, con la sua condotta un'altra grave violazione in quanto in occasione dell'assunzione presso ha dichiarato di non avere la partita IVA, tale falsità dichiarativa ha CP_1 inciso ancora una volta sulla regola certa di incompatibilità con l'accesso al pubblico impiego che, come sopra già indicato, avrebbe precluso la stessa instaurazione del rapporto di lavoro.
La dichiarazione non veritiera in occasione dell'accesso al pubblico impiego evidenzia una condotta da Lei assunta in violazione del principio di buona fede e di responsabilità del pubblico dipendente.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che siano stati violati i seguenti obblighi di cui: all'art. 60 del D.P.R. n. 3/1957, in ordine alla violazione del principio di esclusività all'art. 53 D. Lgs. 165/2001, in ordine al principio delle incompatibilità all'art. 83 comma 1, comma 2, comma 3 lett. a), del CCNL/2022 del Comparto Sanità in merito alla violazione degli obblighi del dipendente pubblico;
art. 3 comma 1) e comma 2) del DPR n.62/2013
- codice di comportamento dei dipendenti pubblici,
4/9 Dott. Riccardo Atanasio Ai sensi dell'art.84 comma 1 del CCN/2022, in merito al principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, si ritiene grave la condotta da Lei tenuta in relazione all'intenzionalità del comportamento, alla totale negligenza e alla rilevanza dell'obbligo violato. Cont L ritiene che per la falsità dichiarativa commessa in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro con sussistano i presupposti per l'irrogazione della sanzione disciplinare del CP_1 licenziamento disciplinare, ai sensi dell'art.55 quater comma 1 del D.Lgs 165/2001, ipotesi che, ai sensi dell'art. 84 comma 9 punto 2) lett. a) del CCNL/2022, comporta la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso Contr Dopo avere ricevuto le difese del anche con una memoria, l ha provveduto Parte_1 ad irrogare il licenziamento del ricorrente senza preavviso.
Il ricorrente impugna il licenziamento per i seguenti motivi:
Innanzitutto, rileva la violazione dell'articolo 63 del decreto legislativo numero 3 del 1957 in quanto, prima di procedere ad azionare la procedura disciplinare, avrebbe dovuto CP_1 diffidare il ricorrente a cessare la situazione incompatibilità; nel caso di mancata ottemperanza alla diffida sarebbe decaduto entro 15 giorni dall'impiego; naturalmente l'ottemperanza a tale diffida e l'eventuale cessazione dell'incompatibilità non avrebbe impedito l'esercizio dell'azione disciplinare.
Il ricorrente rileva quindi la diffida deve precedere necessariamente l'azione disciplinare;
ciò che nel caso di specie non è avvenuto.
Inoltre, il ricorrente rileva che la contestazione è intervenuta quando ormai la situazione di incompatibilità era cessata, tenuto conto che dal 1° Marzo 2022 il ricorrente aveva stipulato un contratto di lavoro a tempo parziale della durata di un anno e che dal 22 maggio 2022 era stato autorizzato a svolgere attività autonoma di commercio al dettaglio.
Il ricorrente individua poi un ulteriore motivo di illegittimità nel procedimento disciplinare nel Contr fatto che la dottoressa Lucia Canzi in qualità di Presidente dell' - ufficio procedimenti disciplinari - aveva sia contestato i fatti di causa al sia condotto il procedimento Parte_1 disciplinare sino all'irrogazione della sanzione.
Pertanto, sarebbe stata violata la norma di cui all'articolo 55 bis decreto legislativo 165 del
2001 unitamente all'articolo 18 codice disciplinare aziendale per il personale del comparto, i quali prevedono una necessaria dissociazione tra il soggetto che procede alla contestazione e quello che invece segue il procedimento disciplinare irrogando la sanzione finale proprio in quanto è necessario garantire la terzietà del soggetto che decidere all'esito della procedura disciplinare.
5/9 Dott. Riccardo Atanasio Ancora il ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 55 bis il decreto legislativo 165 del
2001, laddove, nell'ambito della contestazione, rileva che la falsità della dichiarazione CP_1 del dì non avere partita iva integrerebbe la fattispecie di cui all'articolo 84 comma Parte_1
9.2 lettera a) del contratto collettivo del 2022 che dispone la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso anticipando l'esito della procedura disciplinare;
ciò avrebbe fatto , prima ancora di ricevere le difese del ricorrente sui fatti contestati. CP_1 rileva poi che, nonostante l'art. 55 bis disponga l'estinzione del procedimento Parte_1 disciplinare all'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, ha sottoposto il ricorrente al CP_1 procedimento disciplinare con irrogazione nella sanzione del licenziamento, nonostante le contestazioni facciano riferimento a fatti verificatesi nel corso di contratti di lavoro oramai conclusi.
Ancora il ricorrente contesta che attività da lui espletata, al di fuori del rapporto con , CP_1 possa essere qualificata come attività economica abituale e professionale, tenuto conto che una parte di quelle provvigioni sono state incassate da familiari con i quali erano state concluse le polizze assicurative;
mentre, per altra parte, è stata imputata al una Parte_1 fattura emessa da in favore del in quanto titolare della ditta CP_2 Parte_1 individuale LA assicurazioni e Amministratore Unico dell'italiana da ciò CP_2 si ricava pertanto che non avrebbe dovuto tenere conto della stessa in quanto fornitore CP_1
e cliente risultano essere la stessa persona.
Infine, il ricorrente contesta la proporzionalità tra i fatti contestati e la sanzione irrogata.
Le eccezioni – che si vanno partitamente ad esaminare – non sono fondate.
1) Sulla estinzione del rapporto precedente e la correlata estinzione del procedimento disciplinare.
L'eccezione non è fondata in quanto la contestazione che gli è stata mossa riguarda il periodo in cui era a tempo indeterminato;
quando il rapporto è stato Parte_1 trasformato in rapporto a tempo parziale, il rapporto a tempo indeterminato è proseguito, seppure a tempo parziale;
l'estinzione del rapporto - e quindi del procedimento disciplinare - non si è verificata in quanto il rapporto era ancora in corso.
2) Sulla eccezione che avrebbe prima dovuto diffidare il ricorrente e poi procedere CP_1 eventualmente ad esercitare il procedimento disciplinare.
Anche questa eccezione è infondata perché i due momenti sono del tutto scollegati: la norma prevede che - a prescindere dal fatto che la diffida venga espletata e il lavoratore cessi effettivamente la situazione di incompatibilità - comunque il
6/9 Dott. Riccardo Atanasio procedimento disciplinare può essere esercitato: anche se manca la fase della diffida, il datore di lavoro può direttamente esercitare il procedimento disciplinare
3) Sull'eccezione per la quale è stato sanzionato per un fatto che alla data di Parte_1 trasformazione del rapporto a tempo parziale era già stato autorizzato.
Nella realtà lo ha sanzionato per un fatto di cui l è venuta a conoscenza CP_1 CP_1 successivamente;
il fatto è tuttavia sicuramente rilevante dal punto di vista disciplinare perché si trattava di una situazione di assoluta incompatibilità in cui il dipendente si è trovato nel periodo in cui era a tempo pieno e non avrebbe potuto esercitare quell'attività di lavoro autonomo;
il fatto che poi, nel corso del rapporto a tempo parziale, egli abbia ottenuto l'autorizzazione, è del tutto irrilevante rispetto al periodo in cui lui si trovava in una situazione di incompatibilità.
4) Nemmeno appare rilevante la circostanza che, con la contestazione, sia stata anticipata la possibile erogazione del licenziamento disciplinare senza preavviso.
Occorre infatti considerare che è stata solo anticipata la possibile irrogazione della massima sanzione, fatte salve le difese che andavano a ricevere. Con quelle affermazioni non ha già disposto il licenziamento bensì ha rappresentato al CP_1 lavoratore che quelle violazioni avrebbero potuto comportare, qualora vere e qualora accertate, un licenziamento senza preavviso che però in quella occasione non è stato ovviamente irrogato;
tant'è che il ricorrente è stato ascoltato a sua difesa.
5) Sulla terzietà dell'organo che procede all'attività istruttoria.
Rispetto al soggetto che poi decide, si deve ritenere che la terzietà debba riguardare l'organo che procede rispetto agli uffici in cui lavora il lavoratore che subisce il procedimento;
ciò affinchè le questioni possano essere esaminate e valutate in maniera distaccata da parte di soggetti estranei che operano e lavorano abitualmente con il dipendente che subisce il procedimento disciplinare. La convenuta ha provato che Lucia Canzi Presidente dell'Ufficio procedimenti disciplinari lavora all'interno di una struttura totalmente diversa rispetto a quella a cui apparteneva il ricorrente.
6) Sulla eccepita violazione dei termini
In effetti ha comprovato che quelli sono stati rispettati in quanto è venuta a CP_1 CP_1 piena conoscenza della situazione del ricorrente solo dopo l'istruttoria espletata dalla
Guardia di finanza che poi ha rimesso ad le conclusioni, in data 16 ottobre 2023. CP_1
La contestazione è stata mossa solo l'8 novembre 2023 e quindi entro i 30 giorni
7/9 Dott. Riccardo Atanasio previsti dalla legge. Il procedimento si è concluso in data 9 Febbraio 2024 quindi nel rispetto dei 120 giorni.
7) Sulla natura professionale o meno dell'attività - svolta dal ricorrente – esterna rispetto a quella alle dipendenze di . CP_1
Il ricorrente erra quando formula l'eccezione separando e tenendo distinta, una dall'altra, ogni attività professionale esercitata;
al contrario occorre esaminare il lavoro professionale esterno nella sua globalità, vale a dire guardando alle singole attività svolte ma tutte insieme. Occorre pertanto tenere conto che il ricorrente era amministratore unico della società (con quota di partecipazione Controparte_2 al 100%) e socio accomandatario della Italiana Dodicesima sas di LA (con quota di partecipazione al 90%); era socio accomandatario della Controparte_4
(con quota di partecipazione al 60%); aveva incarico di subagente per la ditta individuale;
era titolare della ditta individuale LA Assicurazioni Parte_3 di LA Fabio;
disponeva della partita iva (del tutto incompatibile con l'attività di lavoro dipendente). Infine, bisogna considerare che, al fine della valutazione del lavoro professionale esterno, non si può guardare al risultato economico finale così come è stato prospettato bensì alla circostanza che, anche se solo “in fieri”, il lavoratore dipendente intenda esercitare un'attività economica stabile, abituale e professionale.
Infine, della sussistenza della giusta causa di licenziamento non si può dubitare.
Il ricorrente svolgeva quelle attività professionali in una condizione di assoluta incompatibilità risetto all'attività di dipendente pubblico.
A ciò deve aggiungersi che all'atto dell'assunzione a tempo indeterminato ha dichiarato il falso affermando di non essere in una situazione di incompatibilità con l'impiego che stava per assumere.
Le domande devono essere respinte.
Il ricorrente a condannato pertanto a rimborsare alla convenuta le spese di Parte_1 CP_1 lite che si determinano in euro 3500 oltre contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 23,8% (trattandosi di difensore dipendente di Ente pubblico)
Sentenza esecutiva
Fissa il termine di giorno 60 per il deposito della motivazione
PQM
Rigetta il ricorso;
8/9 Dott. Riccardo Atanasio condanna il ricorrente a rimborsare alla convenuta le spese di lite che Parte_1 CP_1 liquida in euro 3500 oltre contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 23,8%
(trattandosi di difensore dipendente di Ente pubblico)
Sentenza esecutiva
Fissa il termine di giorno 60 per il deposito della motivazione
Milano, 11/07/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
9/9 Dott. Riccardo Atanasio