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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/02/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.9280/2022 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. COTTONE PIETRO)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
- resistente -
Avente ad oggetto: retribuzione
A seguito dell'udienza del 11/02/2025, per la quale si dà atto che parte ricorrente ha tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
nulla sulle spese;
pone a carico dell'Erario le competenze e gli onorari del procuratore di parte ricorrente, da liquidarsi con separato decreto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26.9.2022, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio , deducendo di aver lavorato alle sue Controparte_2
dipendenze con contratto di lavoro determinato part time (24 ore settimanali) dal 18.10.2020 al 06.01.2021, come Operatore all'assistenza dei disabili, Livello B1 del
CCNL Enti ed Istituzioni Private – Cooperative Sociali;
lamentava di aver osservato un orario superiore a quello contrattualizzato, come notturnista (20.00-8.00) e di non avere ricevuto quanto spettante in relazione all'orario effettivamente osservato, né la tredicesima, l'indennità per ferie non godute, la maggiorazione per lavoro festivo e notturno svolti e il TFR.
Chiedeva, pertanto, la condanna della convenuta al pagamento, per i superiori titoli, di € 3.025,27, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, col favore delle spese di lite.
La società convenuta, benché regolarmente evocata, non si costituiva in giudizio.
La causa, istruita con escussione della teste , disposta la Testimone_1
trattazione ex art. 127 ter c.p.c., viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
****
Il ricorso è infondato.
L'assunto del ricorrente di aver lavorato alle dipendenze della convenuta per il periodo, con l'orario e con le mansioni indicati in ricorso, infatti, non ha trovato conferma a seguito della prova testimoniale, non avendo la teste escussa saputo riferire nulla in relazione alla durata del rapporto e all'orario osservato dal ricorrente, né potendosi trarre elementi indiziari dalla documentazione in atti.
La teste ha infatti dichiarato «A.D.R. “conosco il ricorrente perché eravamo colleghi di lavoro presso la convenuta, credo che lui sia arrivato nel 2020, non ricordo esattamente perché io nel 2021 mi sono dimessa. Lui era operatore, credo
RS ; io non lo vedevo spesso perché, essendo assistente sociale, non stavo molto in
Cooperativa. Quando l'ho visto, 2/3 volte in struttura, era con gli ospiti, non ricordo le mansioni specifiche. Non so l'orario di lavoro. Mi pare di averlo visto in via
Tramontana che credo sia una traversa di Piazza Ottavio Ziino» (cfr. verbale dell'udienza del 17.9.2024).
Tanto premesso il ricorso non può trovare accoglimento, senza nulla statuire sulle spese di lite, non essendosi costituita in giudizio la convenuta, dovendosi porre a carico dell'Erario le competenze e gli onorari del procuratore di parte ricorrente, da liquidarsi con separato decreto.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 11/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.9280/2022 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. COTTONE PIETRO)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
- resistente -
Avente ad oggetto: retribuzione
A seguito dell'udienza del 11/02/2025, per la quale si dà atto che parte ricorrente ha tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
nulla sulle spese;
pone a carico dell'Erario le competenze e gli onorari del procuratore di parte ricorrente, da liquidarsi con separato decreto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26.9.2022, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio , deducendo di aver lavorato alle sue Controparte_2
dipendenze con contratto di lavoro determinato part time (24 ore settimanali) dal 18.10.2020 al 06.01.2021, come Operatore all'assistenza dei disabili, Livello B1 del
CCNL Enti ed Istituzioni Private – Cooperative Sociali;
lamentava di aver osservato un orario superiore a quello contrattualizzato, come notturnista (20.00-8.00) e di non avere ricevuto quanto spettante in relazione all'orario effettivamente osservato, né la tredicesima, l'indennità per ferie non godute, la maggiorazione per lavoro festivo e notturno svolti e il TFR.
Chiedeva, pertanto, la condanna della convenuta al pagamento, per i superiori titoli, di € 3.025,27, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, col favore delle spese di lite.
La società convenuta, benché regolarmente evocata, non si costituiva in giudizio.
La causa, istruita con escussione della teste , disposta la Testimone_1
trattazione ex art. 127 ter c.p.c., viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
****
Il ricorso è infondato.
L'assunto del ricorrente di aver lavorato alle dipendenze della convenuta per il periodo, con l'orario e con le mansioni indicati in ricorso, infatti, non ha trovato conferma a seguito della prova testimoniale, non avendo la teste escussa saputo riferire nulla in relazione alla durata del rapporto e all'orario osservato dal ricorrente, né potendosi trarre elementi indiziari dalla documentazione in atti.
La teste ha infatti dichiarato «A.D.R. “conosco il ricorrente perché eravamo colleghi di lavoro presso la convenuta, credo che lui sia arrivato nel 2020, non ricordo esattamente perché io nel 2021 mi sono dimessa. Lui era operatore, credo
RS ; io non lo vedevo spesso perché, essendo assistente sociale, non stavo molto in
Cooperativa. Quando l'ho visto, 2/3 volte in struttura, era con gli ospiti, non ricordo le mansioni specifiche. Non so l'orario di lavoro. Mi pare di averlo visto in via
Tramontana che credo sia una traversa di Piazza Ottavio Ziino» (cfr. verbale dell'udienza del 17.9.2024).
Tanto premesso il ricorso non può trovare accoglimento, senza nulla statuire sulle spese di lite, non essendosi costituita in giudizio la convenuta, dovendosi porre a carico dell'Erario le competenze e gli onorari del procuratore di parte ricorrente, da liquidarsi con separato decreto.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 11/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno