CA
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/07/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 219 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Nicola Piluso) Parte_1 appellante
E
(avv.ti Gilda Avena, Umberto Ferrato e Francesco Muscari Tomaioli) CP_1 appellata
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Paola. Opposizione ad avviso di addebito.
Accertamento negativo dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Con ricorso al tribunale di Cosenza del 29.12.2017, l'avvocato Pt_1
nell'opporsi all'avviso bonario con cui l' gli intimava di pagare la
[...] CP_1 somma di 839,15 euro dovuta, a titolo di contributi e sanzioni, per l'anno 2010 alla gestione separata di cui all'art. 2, c. 26, della l. n. 335/95, in ragione del fatto che in quell'anno il suo reddito da attività professionale non era stato assoggettato a
Pag. 1 di 6 contribuzione pensionistica dalla cassa previdenziale di categoria, ha chiesto che si riconosca “la non debenza” di quell'importo.
2. Con successivo ricorso al medesimo tribunale del 12.2.2018, l'avvocato ha proposto opposizione all'avviso di addebito che, per il recupero dell'importo non pagato,
l' gli aveva notificato il 3.1.2018. Ne ha chiesto l'annullamento per effetto del CP_1 postulato riconoscimento dell'insussistenza del suo obbligo di iscrizione alla predetta gestione assicurativa o, in subordine, per l'intervenuta prescrizione del credito contributivo azionato. In ulteriore subordine, ha chiesto di essere esonerato dal pagamento delle sanzioni applicategli.
3. Il tribunale, riuniti i due ricorsi, ha dichiarato prescritta la pretesa creditoria dell' . CP_1
4. Questa Corte di appello, adita dall' , ha riformato la declaratoria di CP_1 prescrizione e, escluso che il versamento alla cassa previdenziale di categoria del solo contributo integrativo sia idoneo ad esonerare il professionista dall'obbligo di versare alla gestione separata la contribuzione utile a fini pensionistici, ha affermato quest'obbligo in capo al ricorrente in ragione dell'incontestata abitualità della sua attività libero professionale nell'anno per cui è causa.
5. La pronuncia di questa Corte è stata parzialmente riformata dalla Cassazione che, nel confermare il rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito contributivo controverso e nel condividere il riconoscimento dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell' per il professionista che, iscritto all'albo, eserciti abitualmente CP_1
l'attività da cui ricava un reddito non assoggettato a contribuzione dalla propria cassa di categoria, ha però giudicato erronea l'affermazione secondo cui l'abitualità dell'attività professionale del ricorrente può dirsi provata perché incontestata, laddove invece l'abitualità era stata contestata anche con specifico riferimento alla percezione di un reddito annuo inferiore alla soglia di 5 mila euro, oltre la quale l'abitualità si presume.
6. Il ricorre ha riassunto il processo e, in applicazione del principio di diritto affermato dalla Cassazione, ha chiesto che si riconosca l'insussistenza del proprio obbligo contributivo stante l'occasionale esercizio della professione di avvocato nell'anno 2010, in cui egli ha svolto anche attività di lavoro subordinato a tempo parziale dalla quale ha ricavato la maggior parte del suo reddito. Ha sostenuto che lo stesso è addivenuto CP_1
Pag. 2 di 6 al medesimo convincimento dal momento che, in data 22.4.2022, nelle more del giudizio di cassazione, ha sospeso l'avviso di addebito oggetto di opposizione.
7. Nella resistenza dell' che ha argomentato sugli indici presuntivi del CP_1 dell'esercizio, da parte del ricorrente, già nel 2010 di un'attività professionale abituale che gli ha consentito di percepire nel 2011 un reddito superiore alla soglia di 5 mila euro, il Collegio ha sentito i difensori comparsi all'udienza di discussione e ha deciso come da separato dispositivo.
DIRITTO
8. Preliminarmente si osserva: 1) che la declaratoria di prescrizione, resa con efficacia assorbente dal tribunale, è stata riformata da questa Corte con statuizione che la
Cassazione ha confermato;
2) parimenti, la Cassazione ha confermato che il mancato versamento alla cassa previdenziale di categoria di contribuzione utile a fini pensionistici imponga al lavoratore l'iscrizione alla gestione separata dell' nel caso in cui il CP_1 reddito prodotto derivi dall'esercizio abituale della professione1.
9. Al giudice del rinvio spetta il compito di vagliare proprio questo requisito, che
è in contestazione tra le parti. In senso contrario, invero, non depone il provvedimento stragiudiziale di sospensione delle proprie pretese contributive che l' ha adottato CP_1 nelle more del giudizio, poiché proprio il carattere provvisorio del medesimo provvedimento e la ribadita attualità della di quelle pretese contributive, che l' ha CP_2 rimarcato nei propri atti di causa, impediscono di ravvisare la sua acquiescenza alla
Pag. 3 di 6 statuizione appellata o la rinuncia ai crediti che formano oggetto dell'intimazione di pagamento e dell'avviso di addebito opposti da controparte.
10. Orbene, nel caso di specie, l'esercizio abituale dell'attività professionale dell'odierno ricorrente in riassunzione, a cui è condizionato l'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell' , si desume dall'insieme degli elementi di prova raccolti e CP_1 complessivamente valutati. In particolare, in tal senso depongono: 1) la scelta del ricorrente2 di denunciare, nella propria dichiarazione dei redditi, il compenso derivante dalla libera professione di avvocato come reddito da lavoro autonomo (quadro CM) e non già come compenso derivante da un'attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente (rigo RL15); 2) l'indicazione a fini fiscali, nel predetto quadro CM, di
"componenti negativi" e, dunque, di costi correlati all'attività professionale di importo
(pari a 528 euro) che, rapportato all'esiguo reddito imponibile (pari a 3.351 euro), rivela il significativo investimento economico dell'appellato per l'esercizio di quella stessa attività professionale;
3) la sua iscrizione all'albo professionale;
4) l'incontestata apertura della partita IVA, che costituisce adempimento tipico di chi esercita abitualmente attività di lavoro autonomo3; 5) il concomitante svolgimento, da parte del ricorrente, di un'attività di lavoro subordinato in regime di orario part time, che, come tale, non la rende incompatibile col contemporaneo esercizio della sua attività professionale.
11. Tali elementi presuntivi, che si pongono in rapporto di vicendevole completamento e prevalgono su quello di segno contrario che potrebbe desumersi dalla mancata produzione di un reddito superiore a 5 mila euro, convergono a rivelare (in una prospettiva ex ante delle scelte compiute dal ricorrente in funzione dell'attività professionale da svolgere) l'abitualità dell'attività professionale nel corso dell'anno 2010.
In quello stesso anno, essendo egli esonerato dal versamento alla di categoria del Pt_2 contributo soggettivo utile a fini pensionistici, aveva perciò l'obbligo di versarlo alla gestione separata dell' CP_3
Pag. 4 di 6 12. In base alla sentenza n. 104/2022 della Corte Costituzionale5, occorre esonerarlo dal pagamento delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione, in quanto la relativa obbligazione sanzionatoria è sorta prima dell'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica (art. 18, c. 12, del d.l. 98/2011 conv. in l. 111/2011) sull'obbligo di iscrizione6.
13. Previo annullamento dell'avviso di addebito7 (che rende ultronea la disamina della violazione dell'art. 24, c. 3, del d.lgs. 46/1999 che il ricorrente aveva denunciato perché l'avviso di addebito gli è stato notificato nelle more del giudizio, di accertamento negativo del debito contributivo, previamente instaurato), occorre pertanto condannarlo a corrispondere all' l'importo dei contributi dovuti, al netto delle sanzioni. CP_1
14. Le spese di tutti i gradi del processo, compreso quello di Cassazione, si compensano tra le parti stante il contrasto che, sul tema della decorrenza del termine prescrizionale dei contributi di cui si controverte, si è registrato nella giurisprudenza di merito e che è stato composto dalla Cassazione solo nelle more del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando quale giudice di rinvio, giusta ordinanza n.
37250/22 della Corte di Cassazione, sull'appello proposto dall' , con ricorso CP_1
l'uno dell'altro, senza negare valore ad uno o più di essi sol perché equivoci, così da stabilire se sia comunque possibile ritenere accettabilmente probabile l'esistenza del fatto da provare”. 5 La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di Pt_2 volume di affari di cui all'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l Controparte_4
siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni
[...] civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore. 6 Cfr. Cass. 17970/22: “nulla è dovuto per sanzioni civili in conseguenza del confermato obbligo di iscrizione alla gestione separata da parte del ricorrente”. Negli stessi termini statuisce anche Cass.
30407/2022. 7 Cass. 38236/2021: “In tema di riscossione coattiva dei contributi previdenziali, anche qualora il ricorso sia accolto solo parzialmente, gli avvisi impugnati perdono la loro efficacia di atti impositivi, poiché il contribuente non è tenuto ad adempiere all'obbligazione in conformità a tali atti ma ad ottemperare alla sentenza che, nel processo di "impugnazione-merito", li sostituisce, vincolando sia l'ente impositore che il concessionario alla riscossione relativamente alla nuova determinazione del debito”.
Pag. 5 di 6 depositato il 27/08/2019, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1414/2019, pubblicata in data 10/07/2019 così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della gravata sentenza, condanna a corrispondere all' l'importo che forma Parte_1 CP_1 oggetto dell'intimazione di pagamento opposta, al netto delle sanzioni irrogate;
2. Compensa tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 12/06/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Gabriella Portale
Pag. 6 di 6
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. n. 4419/2021: “In materia previdenziale, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 nell'ipotesi di percezione di reddito derivante dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di euro 5.000 ex art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento), restando fermo che il requisito dell'abitualità - da apprezzarsi nella sua dimensione di scelta "ex ante" del libero professionista e non invece come conseguenza "ex post" desumibile dall'ammontare del reddito prodotto - deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione”. Nello stesso senso è anche Cass. 7232/2021: “il requisito dell'abitualità dev'essere accertato in punto di fatto”. 2 Quale si evince dal modello PF 2011 allegato da entrambe le parti. 3 Invero, ai sensi dell'art. 1 del dPR 633/1972, l'IVA si applica sulle “prestazioni di servizi effettuate … nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni”, e ai sensi dell'art. 5 del medesimo dPR: “Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo”. 4 Cass. 5787/2014: “La valutazione della prova presuntiva esige che il giudice di merito esamini tutti gli indizi di cui disponga non già considerandoli isolatamente, ma valutandoli complessivamente ed alla luce
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 219 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Nicola Piluso) Parte_1 appellante
E
(avv.ti Gilda Avena, Umberto Ferrato e Francesco Muscari Tomaioli) CP_1 appellata
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Paola. Opposizione ad avviso di addebito.
Accertamento negativo dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Con ricorso al tribunale di Cosenza del 29.12.2017, l'avvocato Pt_1
nell'opporsi all'avviso bonario con cui l' gli intimava di pagare la
[...] CP_1 somma di 839,15 euro dovuta, a titolo di contributi e sanzioni, per l'anno 2010 alla gestione separata di cui all'art. 2, c. 26, della l. n. 335/95, in ragione del fatto che in quell'anno il suo reddito da attività professionale non era stato assoggettato a
Pag. 1 di 6 contribuzione pensionistica dalla cassa previdenziale di categoria, ha chiesto che si riconosca “la non debenza” di quell'importo.
2. Con successivo ricorso al medesimo tribunale del 12.2.2018, l'avvocato ha proposto opposizione all'avviso di addebito che, per il recupero dell'importo non pagato,
l' gli aveva notificato il 3.1.2018. Ne ha chiesto l'annullamento per effetto del CP_1 postulato riconoscimento dell'insussistenza del suo obbligo di iscrizione alla predetta gestione assicurativa o, in subordine, per l'intervenuta prescrizione del credito contributivo azionato. In ulteriore subordine, ha chiesto di essere esonerato dal pagamento delle sanzioni applicategli.
3. Il tribunale, riuniti i due ricorsi, ha dichiarato prescritta la pretesa creditoria dell' . CP_1
4. Questa Corte di appello, adita dall' , ha riformato la declaratoria di CP_1 prescrizione e, escluso che il versamento alla cassa previdenziale di categoria del solo contributo integrativo sia idoneo ad esonerare il professionista dall'obbligo di versare alla gestione separata la contribuzione utile a fini pensionistici, ha affermato quest'obbligo in capo al ricorrente in ragione dell'incontestata abitualità della sua attività libero professionale nell'anno per cui è causa.
5. La pronuncia di questa Corte è stata parzialmente riformata dalla Cassazione che, nel confermare il rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito contributivo controverso e nel condividere il riconoscimento dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell' per il professionista che, iscritto all'albo, eserciti abitualmente CP_1
l'attività da cui ricava un reddito non assoggettato a contribuzione dalla propria cassa di categoria, ha però giudicato erronea l'affermazione secondo cui l'abitualità dell'attività professionale del ricorrente può dirsi provata perché incontestata, laddove invece l'abitualità era stata contestata anche con specifico riferimento alla percezione di un reddito annuo inferiore alla soglia di 5 mila euro, oltre la quale l'abitualità si presume.
6. Il ricorre ha riassunto il processo e, in applicazione del principio di diritto affermato dalla Cassazione, ha chiesto che si riconosca l'insussistenza del proprio obbligo contributivo stante l'occasionale esercizio della professione di avvocato nell'anno 2010, in cui egli ha svolto anche attività di lavoro subordinato a tempo parziale dalla quale ha ricavato la maggior parte del suo reddito. Ha sostenuto che lo stesso è addivenuto CP_1
Pag. 2 di 6 al medesimo convincimento dal momento che, in data 22.4.2022, nelle more del giudizio di cassazione, ha sospeso l'avviso di addebito oggetto di opposizione.
7. Nella resistenza dell' che ha argomentato sugli indici presuntivi del CP_1 dell'esercizio, da parte del ricorrente, già nel 2010 di un'attività professionale abituale che gli ha consentito di percepire nel 2011 un reddito superiore alla soglia di 5 mila euro, il Collegio ha sentito i difensori comparsi all'udienza di discussione e ha deciso come da separato dispositivo.
DIRITTO
8. Preliminarmente si osserva: 1) che la declaratoria di prescrizione, resa con efficacia assorbente dal tribunale, è stata riformata da questa Corte con statuizione che la
Cassazione ha confermato;
2) parimenti, la Cassazione ha confermato che il mancato versamento alla cassa previdenziale di categoria di contribuzione utile a fini pensionistici imponga al lavoratore l'iscrizione alla gestione separata dell' nel caso in cui il CP_1 reddito prodotto derivi dall'esercizio abituale della professione1.
9. Al giudice del rinvio spetta il compito di vagliare proprio questo requisito, che
è in contestazione tra le parti. In senso contrario, invero, non depone il provvedimento stragiudiziale di sospensione delle proprie pretese contributive che l' ha adottato CP_1 nelle more del giudizio, poiché proprio il carattere provvisorio del medesimo provvedimento e la ribadita attualità della di quelle pretese contributive, che l' ha CP_2 rimarcato nei propri atti di causa, impediscono di ravvisare la sua acquiescenza alla
Pag. 3 di 6 statuizione appellata o la rinuncia ai crediti che formano oggetto dell'intimazione di pagamento e dell'avviso di addebito opposti da controparte.
10. Orbene, nel caso di specie, l'esercizio abituale dell'attività professionale dell'odierno ricorrente in riassunzione, a cui è condizionato l'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell' , si desume dall'insieme degli elementi di prova raccolti e CP_1 complessivamente valutati. In particolare, in tal senso depongono: 1) la scelta del ricorrente2 di denunciare, nella propria dichiarazione dei redditi, il compenso derivante dalla libera professione di avvocato come reddito da lavoro autonomo (quadro CM) e non già come compenso derivante da un'attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente (rigo RL15); 2) l'indicazione a fini fiscali, nel predetto quadro CM, di
"componenti negativi" e, dunque, di costi correlati all'attività professionale di importo
(pari a 528 euro) che, rapportato all'esiguo reddito imponibile (pari a 3.351 euro), rivela il significativo investimento economico dell'appellato per l'esercizio di quella stessa attività professionale;
3) la sua iscrizione all'albo professionale;
4) l'incontestata apertura della partita IVA, che costituisce adempimento tipico di chi esercita abitualmente attività di lavoro autonomo3; 5) il concomitante svolgimento, da parte del ricorrente, di un'attività di lavoro subordinato in regime di orario part time, che, come tale, non la rende incompatibile col contemporaneo esercizio della sua attività professionale.
11. Tali elementi presuntivi, che si pongono in rapporto di vicendevole completamento e prevalgono su quello di segno contrario che potrebbe desumersi dalla mancata produzione di un reddito superiore a 5 mila euro, convergono a rivelare (in una prospettiva ex ante delle scelte compiute dal ricorrente in funzione dell'attività professionale da svolgere) l'abitualità dell'attività professionale nel corso dell'anno 2010.
In quello stesso anno, essendo egli esonerato dal versamento alla di categoria del Pt_2 contributo soggettivo utile a fini pensionistici, aveva perciò l'obbligo di versarlo alla gestione separata dell' CP_3
Pag. 4 di 6 12. In base alla sentenza n. 104/2022 della Corte Costituzionale5, occorre esonerarlo dal pagamento delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione, in quanto la relativa obbligazione sanzionatoria è sorta prima dell'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica (art. 18, c. 12, del d.l. 98/2011 conv. in l. 111/2011) sull'obbligo di iscrizione6.
13. Previo annullamento dell'avviso di addebito7 (che rende ultronea la disamina della violazione dell'art. 24, c. 3, del d.lgs. 46/1999 che il ricorrente aveva denunciato perché l'avviso di addebito gli è stato notificato nelle more del giudizio, di accertamento negativo del debito contributivo, previamente instaurato), occorre pertanto condannarlo a corrispondere all' l'importo dei contributi dovuti, al netto delle sanzioni. CP_1
14. Le spese di tutti i gradi del processo, compreso quello di Cassazione, si compensano tra le parti stante il contrasto che, sul tema della decorrenza del termine prescrizionale dei contributi di cui si controverte, si è registrato nella giurisprudenza di merito e che è stato composto dalla Cassazione solo nelle more del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando quale giudice di rinvio, giusta ordinanza n.
37250/22 della Corte di Cassazione, sull'appello proposto dall' , con ricorso CP_1
l'uno dell'altro, senza negare valore ad uno o più di essi sol perché equivoci, così da stabilire se sia comunque possibile ritenere accettabilmente probabile l'esistenza del fatto da provare”. 5 La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di Pt_2 volume di affari di cui all'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l Controparte_4
siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni
[...] civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore. 6 Cfr. Cass. 17970/22: “nulla è dovuto per sanzioni civili in conseguenza del confermato obbligo di iscrizione alla gestione separata da parte del ricorrente”. Negli stessi termini statuisce anche Cass.
30407/2022. 7 Cass. 38236/2021: “In tema di riscossione coattiva dei contributi previdenziali, anche qualora il ricorso sia accolto solo parzialmente, gli avvisi impugnati perdono la loro efficacia di atti impositivi, poiché il contribuente non è tenuto ad adempiere all'obbligazione in conformità a tali atti ma ad ottemperare alla sentenza che, nel processo di "impugnazione-merito", li sostituisce, vincolando sia l'ente impositore che il concessionario alla riscossione relativamente alla nuova determinazione del debito”.
Pag. 5 di 6 depositato il 27/08/2019, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1414/2019, pubblicata in data 10/07/2019 così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della gravata sentenza, condanna a corrispondere all' l'importo che forma Parte_1 CP_1 oggetto dell'intimazione di pagamento opposta, al netto delle sanzioni irrogate;
2. Compensa tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 12/06/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Gabriella Portale
Pag. 6 di 6
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. n. 4419/2021: “In materia previdenziale, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 nell'ipotesi di percezione di reddito derivante dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di euro 5.000 ex art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento), restando fermo che il requisito dell'abitualità - da apprezzarsi nella sua dimensione di scelta "ex ante" del libero professionista e non invece come conseguenza "ex post" desumibile dall'ammontare del reddito prodotto - deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione”. Nello stesso senso è anche Cass. 7232/2021: “il requisito dell'abitualità dev'essere accertato in punto di fatto”. 2 Quale si evince dal modello PF 2011 allegato da entrambe le parti. 3 Invero, ai sensi dell'art. 1 del dPR 633/1972, l'IVA si applica sulle “prestazioni di servizi effettuate … nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni”, e ai sensi dell'art. 5 del medesimo dPR: “Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo”. 4 Cass. 5787/2014: “La valutazione della prova presuntiva esige che il giudice di merito esamini tutti gli indizi di cui disponga non già considerandoli isolatamente, ma valutandoli complessivamente ed alla luce