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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/02/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4204/2023 R.G. promossa da
Parte 2 Parte 3 Parte 4 Parte 1
rappresentati e difesi dall'avv. DELLA VOLPE GENNARO Parte_5[...] e
come da procura in atti
- ricorrente
Contro
'in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. D'ONOFRIO PASQUALE come da procura in atti
- resistente
1. Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta per l'udienza del 12.2.2025 la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e che parte ricorrente ha depositato note di trattazione.
Con ricorso depositato in data 3.4.2023 i ricorrenti hanno chiesto accertarsi il loro diritto a percepire l'indennità di mobilità in deroga dall'1.7.2011 al 31.10.2012, deducendo:
che l'art. 1 co. 30 e 31 1. 220/2009 prevedeva la concessione - fino al 31.12.11- in favore dei lavoratori individuati in apposite liste degli ammortizzatori sociali in deroga all'art. 2 co. 138 l. 191/2009; che in data 12.02.09 era stato sottoscritto l'accordo Stato-Regioni in base al quale sono stati inseriti in apposite liste ricevendo l'indennità di mobilità in deroga ivi compreso l'A.N.F. fino al 30.6.2011;
che in data 1.02.12 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto n.
64128, pubblicato sulla Gazzetta n.65 del 17.03.12 e, visti il decreto n. 60967 del
28.07.11 e l'accordo governativo del 10.11.11, assegnavano alla Controparte_1 le risorse finanziarie per la concessione di un ulteriore periodo di ammortizzatori sociali in deroga, dal 01.05.11 e fino a concorrenza dell'importo di € 90 milioni;
di aver diritto al trattamento di sostegno al reddito reclamato avendo effettuato anche il percorso di riqualificazione personale con una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e percepito fino al 30.06.11 la predetta indennità ed in ragione della permanenza nelle liste di mobilità in deroga;
La Controparte_1 costituitasi in giudizio, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e nel merito chiesto il rigetto del ricorso.
2. In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla cui spetta deliberare in merito al diritto allaControparte_1
prestazione, mentre all' CP_2 compete solo la materiale erogazione di tale prestazione. Il dato normativo di riferimento è l'art. 1 co. 30-32 1. 220/2010 secondo cui "in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per l'anno 2011 e nel limite delle risorse di cui al comma 34, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 138, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione. Bimestralmente il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sull'andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga. 31. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga e di mobilità in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge
21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di cui al citato articolo 16, comma 1, della legge n. 223 del 1991, si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a
5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità. All'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al comma 3, le parole: «2009-2010» sono sostituite dalle seguenti: «2009-2011» e, al comma 7, le parole: «per gli anni 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010 e 2011». 32. E prorogata, per l'anno 2011, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi
10-bis, 11, 13, 14, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2011, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, e successive modificazioni. L'intervento di cui all'articolo 19, comma 12, del citato decreto- legge n. 185 del 2008 è prorogato per l'anno 2011 nel limite di spesa di 15 milioni di euro. Al comma 7 dell'articolo 19 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, le parole: «per gli anni 2009 e 2010>> sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010 e 2011»."
Il Tribunale ritiene che sulla base delle disposizioni normative operante per gli anni oggetto di giudizio la proroga degli ammortizzatori sociali era prevista sulla base di specifici accordi governativi e per un lasso temporale non superiore a dodici mesi. La tesi secondo cui il diritto soggettivo deriverebbe ex lege sulla base del dato normativo che postula una possibilità di proroga non può essere condivisa. Il dettato letterale della previsione demanda all'accordo governativo l'onere di regolamentare la determinazione nonché erogazione del trattamento di mobilità in deroga.
In altre parole, la proroga del trattamento in godimento non rappresenta un effetto automatico previsto dalla legge ma risulta condizionato ad appositi accordi governativi.
Nel caso in esame, va in primo luogo evidenziato che i ricorrenti non hanno depositato l'accordo in questione.
Inoltre, la Controparte_1 ha dedotto che con decreto dirigenziale n. 112 del
14/11/2011, allegato alla memoria difensiva, sono stati redatti due elenchi di destinatari, uno per n. 1294 lavoratori fino al 30.6.2011 ed uno fino al 31.12.2011 per gli ultracinquantacinquenni specificando che i ricorrenti non hanno specificamente allegato e provato di essere indicati nel secondo elenco.
Al riguardo è dirimente la circostanza che dagli atti di causa non si evince che i ricorrenti siano inseriti negli elenchi regionali per la mobilità in deroga approvati dalla CP_1
[...] con scadenza 30.06.2011. Né risulta l'esistenza di ulteriori provvedimenti della competente autorità regionale che abbiano decretato l'estensione del beneficio proprio in favore dei ricorrenti per le mensilità rivendicate in ricorso, con conseguente impossibilità di riconoscere automaticamente il diritto all'indennità di mobilità per l'ulteriore periodo indicato in ricorso.
3. Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione della peculiarità della fattispecie esaminata e del contrasto esistente nella giurisprudenza di merito sulla questione giuridica oggetto di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. spese compensate.
Aversa, 13.2.2025 IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo