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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/06/2025, n. 1544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1544 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile – specializzata in materia di impresa
La Corte d'appello di Milano, in persona dei magistrati:
Marianna Galioto Presidente relatore
Rossella Milone Consigliere
Emanuela Rizzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 2315/2024 R.G. tra
(C.F. ), assistito e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Adriano ALIMENTO e Antonio ALBANESE, ed elettivamente domiciliato presso i difensori, appellante e
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentata da assistite e difese dall'Avv. Angelo Controparte_3
FIORITO ed elettivamente domiciliate presso il difensore, appellate
OGGETTO: mutuo CONCLUSIONI: per parte appellante:
Voglia l'Ill.ma Corte adita, in riforma dell'impugnata sentenza e disattesa ogni avversaria domanda, deduzione e richiesta, così giudicare: Preliminarmente e in via principale: Accertare che sia che non Controparte_3 Controparte_4 sono iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 TUB, con la logica conseguenza che non erano legittimati ad agire in fase esecutiva per l'escussione del credito presuntivamente ceduto. Dichiarare, di conseguenza, illegittima la procedura esecutiva immobiliare n. 506/17 perché intrapresa da un soggetto che non poteva svolgere l'attività di recupero crediti, non essendo a ciò legittimata perché non iscritta all'albo previsto dall'art. 106 TUB, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, III comma, lettera c), e dell'art. 6, Legge 30 aprile 1999, n. 130. In via principale:
- accertare e dichiarare che il contratto di mutuo per cui è causa prevede che il tasso di mora non si sostituisce a quello corrispettivo, ma decorre su un montante che comprende il capitale, gli interessi corrispettivi e le spese. Accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo ipotecario per cui è causa o, in subordine, delle clausole di determinazione degli interessi per violazione delle disposizioni normative in materia di usura come evidenziate in narrativa. Accertare e dichiarare che il mutuo de quo è usurario, e pertanto gratuito ex art. 644 c.p. ed art. 1815, II comma, c.c., con conseguente obbligo per parte opponente di restituire con le rate a scadere il solo capitale mutuato. Rideterminare sulla base di quanto esposto nella prodotta perizia le somme effettivamente dovute dall'opponente alle opposte e, per l'effetto, condannare le opposte alla restituzione/riaccredito di tutte le somme indebitamente percepite quali corrispettivi del mutuo fondiario, pari all'importo di Euro 46.756,94 (cfr. perizia Dott.ssa , pag. 21) Per_1 ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e maggior danno ex art. 1224 c.c., con eventuale compensazione con quanto eventualmente ancora dovuto all'opposta ai sensi dell'art. 1241 c.c.;
- accertare il superamento da parte della AN, con l'erogazione del mutuo fondiario stipulato in data 28 febbraio 2007 con atto pubblico a rogito del Notaio di Persona_2 Milano (Repertorio n. 73.155 - Racc. 8.089) del limite di finanziabilità previsto dal combinato disposto di cui all'art. 38 TUB e Delibera CICR del 22 aprile 1995 e la violazione delle predette norme, conseguentemente dichiarare la nullità del predetto mutuo fondiario e quindi l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia e/o improcedibilità del pignoramento immobiliare in corso per mancanza di valido e legittimo titolo esecutivo;
- sempre conseguentemente, alla luce della accertata nullità del contratto di mutuo fondiario, accertare e dichiarare la nullità dell'ipoteca volontaria iscritta a garanzia sull'immobile oggetto di esecuzione;
- per l'effetto, in applicazione dell'art. 1284, rideterminare l'ammontare delle somme versate a titolo di capitale ed interessi, previo ricalcolo degli stessi, con imputazione di quanto pagato in più a diminuzione del residuo ancora dovuto;
- accertare l'indeterminatezza e/o indeterminabilità del regime finanziario applicato al piano di ammortamento allegato sub lettera "C" al contratto di mutuo fondiario del 28 febbraio 2007 (Repertorio n. 73.155 - Racc. 8.089) a rogito del Notaio di Milano e previo Per_2 accertamento dell'utilizzo del regime finanziario della capitalizzazione composta nella costruzione del piano di ammortamento de quo e della mancanza di accordo sul punto ex art. 1225 n. 1 per tutte le ragioni esposte sub 2) del presente atto, disporre il ricalcolo del suddetto piano di ammortamento con il regime finanziario della capitalizzazione semplice al tasso sostitutivo ai sensi dell'art. 117, VII comma, TUB, per effetto della mancata indicazione ai sensi del IV comma dell'art. 117 TUB del regime di capitalizzazione composta, con conseguente condanna delle opposte a restituire/riaccreditare all'opponente le somme pag. 2/26 versate in eccedenza, pari ad Euro 52.485,94, o quella maggiore o minore somma che verrà accertata in causa, o a portarla in compensazione con la parte di debito di mutuo che ancora residua e/o imputarla a questa, oltre interessi legali da pagarsi dalla presente domanda, oltre agli interessi legali dal giorno della domanda. In via subordinata:
- accertare l'indeterminatezza e/o indeterminabilità della clausola 3, I comma, del contratto di mutuo fondiario relativa alla pattuizione dell'interesse (art. 1225 n. 1, artt. 116, 117, IV e VI comma, TUB) e, quindi, la sua nullità (artt. 1418, 1346 e 1284 c.c., VII comma TUB) per tutte le ragioni esposte sub cap. 2.2.1, con conseguente declaratoria di illegittimità delle somme illecitamente percepite, per tale causa, dalla banca, e per l'effetto ordinare la rideterminazione della rata di mutuo di cui al piano di ammortamento sostituendo il tasso nullo con quello previsto ex lege dall'art. 117, VII comma, TUB, con condanna delle opposte a restituire all'attrice, o a porla in compensazione con la parte di debito di mutuo che ancora residua e/o imputarla a questa, la somma di Euro 35.085,89, ovvero quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa oltre gli interessi legali dalla data della presente domanda;
- accertato che l'ISC indicato in contratto nella misura del 4,95% non corrisponde al TAEG effettivo e che il tasso effettivo globale del contratto è pari a 4,97% e quindi superiore all'ISC Pa menzionato in contratto, dichiarare la nullità della clausola relativa all'indicazione dell' per violazione dell'art. 1225 n. 1 c.c. e art. 1284 c.c., del comma IV dell'art. 117, TUB e dell'art. 1346 c.c. della normativa secondaria sulla trasparenza bancaria (Delibera CICR 04 marzo 2003 e Circolare n. 229/99, IX modificata, X, sez. II e III), con conseguente declaratoria di illegittimità delle somme percepite dalla banca a titolo di interessi e sostituzione del tasso di interesse convenuto con quello previsto dall'art. 117, VII comma, TUB, con condanna delle opposte a restituire all'opponente, o a porla in compensazione con il debito di mutuo che ancora residua e/o imputarla a questa, la somma di Euro 35.085,89, ovvero quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre gli interessi legali dalla presente domanda;
- accertare l'illegittimità della clausola di indicizzazione del tasso di interesse all'Euribor per il periodo che va dalla stipula del contratto di mutuo ipotecario avvenuta in data 28 febbraio 2007 al 30 maggio 2008 per contrarietà all'art. 2 della Legge n. 287/90 per violazione delle norme anticoncorrenziali secondo quanto accertato dalla Commissione Europea con decisione del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2017 (caso AT 39914) per le ragioni esposte su cap. 2.2.2, e dichiarare per tale ragione la loro nullità, con conseguente sostituzione dell'interesse nullo con il valore minino dei BOT individuato secondo le modalità indicate dall'art. 117, VII comma, TUB, con condanna delle opposte a restituire all'opponente, o a porla in compensazione con la parte di debito di mutuo che ancora residua, quella somma che verrà accertata in corso di causa, oltre gli interessi legali dalla data della presente domanda;
- accertare l'indeterminatezza e/o l'indeterminabilità della clausola 3, 2° comma, del contratto di mutuo fondiario relativa alla pattuizione dell'interesse di mora (artt. 1225 n. 1, art. 1284 c.c., art. 116, 117, IV e VI comma, TUB) e quindi la loro nullità per tutte le ragioni esposte sub cap.
2.2.3 del presente atto, con sostituzione del tasso di mora nullo con quello ex art. 1284 c.c., con conseguente declaratoria di illegittimità delle somme illegittimamente pagate o richieste dalla per tale ragione e/o causa, e per l'effetto ordinare alle CP_5 opposte la restituzione delle somme pagate dalla cliente, o disporre la loro compensazione con la parte di debito che ancora residua e/o imputarle a questa, oltre interessi legale dalla domanda;
- accertato che la somma complessiva di Euro 9.500,00 è stata illegittimamente imputata dalla in violazione dell'art. 1175, 1176 e 1375 c.c., art. 1193 c.c. e dell'art. 12 del CP_5 documento "E" allegato al mutuo fondiario, a deconto del saldo di conto corrente, ordinare che la predetta somma sia imputata al pagamento delle rate di mutuo più vecchie successivamente all'1 agosto 2012, e conseguentemente condannare la a risarcire CP_5
pag. 3/26 alla ricorrente la medesima somma di Euro 9.500,00, o quella diversa o maggiore somma che sarà provata in corso di causa, anche in via equitativa;
- dichiarare che le clausole del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 28 febbraio 2007, elencate in atti, sono affette da nullità ovvero annullabilità ex artt. 1283, 1325 n. 1, 1346 e 1418, II comma, c.c. nonché ex art. 117 TUB, in mancanza di accordo tra le parti e/o previsioni contrattuali a favore dell'opposta nonché ai sensi degli artt. 2 Cost., 1175, 1337, 1338, 13366, 1375 c.c., in relazione all'art. 1349 c.c., ovvero in subordine all'art. 1140 c.c. è stato stipulato ed eseguito in violazione dei doveri di solidarietà reciproca, e del dovere di comportarsi secondo correttezza e buona fede nonché del dovere di trattare in sede precontrattuale in modo leale, astenendosi da comportamenti scorretti o anche reticenti e del dovere di fornire alla controparte ogni dato rilevante conosciuto o conoscibile con l'ordinaria diligenza, tale aver cagionato un rilevante danno all'opponente;
- di conseguenza, condannare le opposte a corrispondere alla ricorrente, a titolo di risarcimento danni morali e materiali, la somma che apparirà corretto liquidare in virtù del giusto e del provato (considerando la perdita dell'immobile pagato a suo tempo Euro 510.000,00 oltre l'importo complessivo delle rate pagate fino al momento dell'indebita ed illegittima messa a sofferenza, oltre le spese per la custodia degli arredi successivi allo sgombero pari ad Euro 890,00 a mese come da documentazione in atti), rimettendosi in ogni caso alla valutazione equitativa del Giudice;
- accertare e dichiarare l'illegittimità della segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi per tutte le ragioni esposte e, conseguentemente, ordinare di cancellare la predetta segnalazione;
in ogni caso ordinare alla banca, fin da ora, con provvedimento da mettersi in corso di causa, di segnalare in Centrale Rischi che il credito è contestato sub iudice;
- accertare e dichiarare, previa convocazione del Perito per chiarimenti anche in contraddittorio tra le parti, che il valore reale del bene oggetto di pignoramento immobiliare è di Euro 369.372,00, come risulta dalla relazione tecnica del Geom. con Per_3 rinnovazione della perizia. In via istruttoria:
- disporsi CTU contabile avente ad oggetto il seguente quesito: "il CTU, esaminati gli atti ed i documenti di causa, dica se sul contratto di mutuo indicato dalla parte ricorrente siano stati convenuti o promessi interessi superiori a quelli dovuti, con riferimento ad eventuali interessi anatocistici, commissioni, spese, assicurazioni specifiche, interessi ultralegali ed oneri aggiuntivi, ricalcolando la consistenza del debito o credito residuo relativo al contratto di finanziamento di cui in causa alla data di stipula ad oggi. A tal fine valuti:
1) (Verifica contratto): se nel contratto di finanziamento intercorso tra le parti le condizioni applicate siano state o meno pattuite per iscritto dalle parti. In particolare, a titolo meramente esemplificativo, verificare la pattuizione del tasso di interesse nominale, tasso di mora, metodo di indicizzazione, eventuali clausole cap o floor, spese e commissioni incluse spese di istruttoria e polizze assicurative. In caso di irregolarità nella pattuizione o di mancanza del contratto il CTU provveda a stornare gli oneri e interessi relativi;
2) (Clausola degli interessi): se le clausole relative agli interessi debitori e agli interessi di mora presentino caratteristiche di indeterminatezza. In caso affermativo il CTU provveda a stornare gli interessi applicati computandoli a capitale rimborsato. In caso in cui i pagamenti effettuati siano superiori al finanziamento concesso il CTU determini il saldo a favore del cliente-mutuatario;
3) (Piano di ammortamento): se il piano di ammortamento a rate costanti (cd "alla francese") presenti caratteristica di indeterminatezza relativamente al tasso effettivo convenuto. In caso affermativo il CTU provveda a stornare gli interessi applicati computandoli a capitale rimborsato. In caso in cui i pagamenti effettuati siano superiori al finanziamento concesso il CTU determini il saldo a favore del cliente-mutuatario;
4) (Usura): se vi sia stato il rispetto del tasso soglia al momento della stipula del tasso originariamente convenuto o promesso ai sensi della sentenza n. 350/2013 della Corte di Cassazione e quindi includendo nel calcolo sia il tasso nominale convenuto che il tasso di pag. 4/26 mora. Nel caso in cui il TAEG così determinato superi il tasso soglia, applichi la sanzione ex art. 1815, II comma, c.c., ("nessun interesse è dovuto") determinando il saldo a favore del cliente-mutuatario se i pagamenti effettuati siano superiori al finanziamento concesso;
ovvero la rideterminazione della nuova rata nel caso in cui il finanziamento concesso è superiore ai pagamenti effettuati. In entrambi i casi il CTU, accertata l'usura contrattuale, computi gli interessi pagati quale rimborso del capitale concesso convertendo il finanziamento in finanziamento gratuito;
5) (Usura soggettiva): se il tasso di interesse applicato dalla debba ritenersi CP_5 sproporzionato rispetto al tasso medio correntemente praticato dagli istituti di credito nella medesima area territoriale e in rapporto al tegm nazionale indicato da AN d'IT per operazioni similari rispetto a quelle che hanno interessato il rapporto contrattuale per cui è causa, valutando inoltre se la situazione del cliente mutuatario, sulla base di elementi obiettivi sia riconducibile ad uno stato di difficoltà economica e/o finanziaria. Nell'ipotesi di superamento del TEGM accompagnato dal provato stato di difficoltà economica e/o finanziaria, nei casi accertati, applichi la sanzione ex art. 1815, II comma, c.c., ("nessun interesse è dovuto"), determinando il saldo a favore del cliente se i pagamenti effettuati siano superiori al finanziamento concesso;
ovvero la rideterminazione della nuova rata nel caso in cui il finanziamento concesso è superiore ai pagamenti effettuati. In entrambi i casi il CTU, accertata l'usura contrattuale, computi gli interessi pagati quale rimborso del capitale concesso convertendo il finanziamento in finanziamento gratuito;
6) (Nullità ex art. 117 TUB): se il TAEG realmente praticato dalla AN opposta nei confronti del soggetto finanziato sia superiore a quello dichiarato in contratto. In caso affermativo il CTU provveda a ricalcolare il piano di ammortamento al tasso minimo dei BOT emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto, o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei 12 mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione. Il CTU computi altresì gli interessi pagati in eccesso da parte opponente. Si chiede altresì consulenza tecnica finalizzata a verificare l'effettivo valore commerciale dell'immobile oggetto di mutuo ipotecario, il valore cauzionale dello stesso e conseguentemente procedere a verifica del superamento della soglia di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB.";
- disporre altresì CTU volta a dimostrare se le rate del mutuo erano scadute e se dunque c'era un inadempimento da parte della mutuataria e se la banca ha correttamente imputato i pagamenti, come richiesto all'udienza del 29 settembre 2023. In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti e onorari di causa del doppio grado di giudizio.
per parte appellata:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso, nel merito: in via principale:
1. dichiarare la novità della domanda formulata “preliminarmente ed in via principale” con la quale l'appellante ha chiesto “Accertare che sia che .. non Controparte_3 Controparte_2 sono iscritti nell'albo previsto nell'art. 106 con la logica conseguenza che non erano legittimati ad agire in fase esecutiva per l'escussione del credito presuntivamente ceduto. Dichiarare, di conseguenza, illegittima la procedura esecutiva immobiliare n. 506/17 perché intrapresa da un soggetto che non poteva svolgere l'attività di recupero crediti, non essendo a ciò legittimata perché non iscritta all'albo previsto dall'art. 106 TUB, ai sensi del combinato disposto dell'art.
2, III comma, lettera c, e dell'art. 6, Legge 30 aprile 1999, n. 130. “ con conseguente reiezione;
2. respingere tutte le domande ex adverso formulate nell'atto di appello perché infondate in fatto ed in diritto rifiutato il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove rispetto a quelle indicate nel ricorso in opposizione e nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
pag. 5/26 in via subordinata riconvenzionale: nella denegata ipotesi in cui il mutuo 28/2/2007 rep 73.155 racc.
8.089 del notaio Dr. in Milano avesse comportato un superamento del limite di finanziabilità ai Persona_2 sensi delle norme sul credito fondiario: 1 accertare e dichiarare che il predetto mutuo fondiario 28/2/2007 rep 73.155 racc.
8.089 del notaio Dr. in Milano debba qualificarsi come mutuo ordinario ipotecario Persona_2 con mantenimento della garanzia ipotecaria di Euro 600.000,00= iscritta il 9/3/2007 ai nn. 35784/8399 presso la Conservatoria dei RR di Milano 2 iscritta a favore del Banco Emiliano Romagnolo S.p.a contro la signora e conseguentemente dichiararsi la Parte_1 legittimità della esecuzione intrapresa;
in caso di reiezione della domanda di cui al capo 1 disporre la conversione ai sensi dell'art. 1424 c.c. del contratto di mutuo fondiario 28/2/2007 rep 73.155 racc.
8.089 del notaio Dr. in Milano in mutuo Persona_2 ipotecario ordinario assistito dall'ipoteca di Euro 600.000,00= iscritta il 9/3/2007 ai nn. 35784/8399 presso la Conservatoria dei RR di Milano 2 a favore del Banco Emiliano Romagnolo S.p.a contro la signora e conseguentemente dichiararsi la Parte_1 legittimità della esecuzione intrapresa o comunque condannarsi la signora a Parte_1 pagare a favore di in forza del contratto convertito l'importo azionato nella Controparte_2 procedura esecutiva pari ad Euro 354.508,54, o quel diverso importo che risulterà di giustizia anche all'esito delle somme che verranno definitivamente incassate, oltre interessi convenzionali di mora dal 21/4/2017 al saldo, importo sempre garantito dalla predetta ipoteca;
3 in caso di reiezione delle domande di cui ai capi 1 e 2 condannare la signora Parte_1 a pagare a titolo di ripetizione di indebito l'importo di Euro 261.475,80= o Controparte_2 quel diverso maggior o minor importo che risulterà di giustizia anche all'esito delle somme definitivamente incassate, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 quarto comma c.c. dal giorno della domanda al saldo, obbligazione comunque da ritenersi sempre garantita dalla ipoteca di Euro 600.000,00= iscritta il 9/3/2007 ai nn. 35784/8399 presso la Conservatoria dei RR di Milano 2 a favore del Banco Emiliano Romagnolo S.p.a contro la signora Pt_1
[...] in via istruttoria: respingersi le istanze di CTU ex adverso formulate Con vittoria di competenze, iva e cpa e rimborso spese generali del doppio grado del giudizio.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
La controversia concerne la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione proposta dal nell'ambito della procedura esecutiva avente per Parte_1 oggetto l'immobile di sua proprietà, instaurata sulla base del titolo esecutivo rappresentato da contratto di mutuo fondiario. L'esecutata ha formulato domanda di ripetizione dell'indebito anche al fine di paralizzare l'espropriazione forzata. I. Il giudizio di primo grado Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig,ra conveniva Parte_1 in giudizio innanzi al Tribunale di Lodi la banca (di Controparte_1 seguito anche solo “ ”) e la società (di seguito anche CP_1 Controparte_2 solo “ ), proponendo opposizione all'esecuzione nel procedimento CP_2
n.r.g.e. 506/2017, intrapresa dalla in Bologna (già Controparte_6
Banco Emiliano Romagnolo s.p.a., poi incorporata in Controparte_1
pag. 6/26 in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato tra le parti in data 28.02.2007. In particolare, l'attrice eccepiva:
- il carattere usurario degli interessi di mora con conseguente gratuità del contratto di mutuo fondiario ex art. 1815 c.c.;
- la nullità del mutuo per superamento del limite di finanziabilità imposto dall'art. 38 TUB;
- la nullità del mutuo fondiario, con regime di ammortamento alla francese, per indeterminatezza dell'oggetto e del regime finanziario applicato;
- la difformità tra il TAEG indicato nel contratto e quello effettivo, con conseguente nullità del tasso di interesse corrispettivo ex art. 177, comma 6, TUB;
- l'indeterminatezza del tasso Euribor nel periodo 2005/2008;
- l'illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi, in quanto l'inadempimento sarebbe da imputare al codice IBAN errato comunicato dalla AN;
- l'erronea valutazione dell'immobile. Si sono costituite (quale società incorporante la Controparte_1 [...]
) e chiedendo il rigetto delle domande Controparte_7 CP_2 proposte dalla attrice in quanto infondate in fatto e in diritto. Istruita la causa, il Tribunale di Lodi, con sentenza n. 98/2024, pubblicata il 03.03.2024, ha rigettato le domande formulate dall'opponente, condannandola a rifondere alla controparte le spese del giudizio, liquidate in
€ 10.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa. Il primo Giudice ha preliminarmente esaminato l'eccezione di difetto di legittimazione di sollevata da parte opponente con la comparsa CP_2 conclusionale di replica, precisando che la questione in esame attiene non alla legittimazione processuale, ma alla titolarità del rapporto giuridico controverso. Sul punto, il Tribunale ha osservato che la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda che l'attore ha l'onere di allegare e di provare;
il convenuto può riconoscere l'elemento costitutivo allegato sia espressamente, sia svolgendo difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità; ma qualora lo contesti anche la relativa allegazione e prova seguono i tempi delle ordinarie preclusioni processuali. Pertanto, facendo applicazione di tali principi al caso in esame, costituendo la mancata prova della cessione del credito e la mancata prova dell'iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB un'eccezione in senso proprio e non una mera difesa, il primo Giudice ha ritenuto la stessa pag. 7/26 preclusa, essendo stata sollevata dall'attrice per la prima volta con la comparsa conclusionale di replica e, dunque, tardivamente. Venendo alle contestazioni mosse dall'opponente sul contratto di mutuo fondiario, il Tribunale ha deciso:
- di non accogliere la domanda dell'attrice in ordine alla natura usuraria degli interessi di mora contrattualmente pattuiti, dato che il tasso di mora è al di sotto del tasso soglia, non potendo trovare applicazione il disposto di cui all'art. 1815, comma 2, c.c. Invero, alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite n. 19597/20201, il tasso soglia degli interessi moratori deve essere calcolato secondo i criteri dettati dai decreti trimestrali e, pertanto, con riferimento alle mensilità di interesse nel caso in esame con una maggiorazione pari a 2,1 punti percentuali. Dalla documentazione versata in atti si evince che, con il contratto di mutuo fondiario, il Banco Emiliano Romagnolo s.p.a. ha erogato alla sig.ra la somma di € 400.000,00, da Pt_1 rimborsarsi mediante il pagamento di 240 rate, regolate da un tasso variabile inizialmente pari al 4,847 % (Euribor 3/mesi moltiplicato per il coefficiente 360) e da un tasso di mora inizialmente pari a 8,847% (ossia pari al tasso contrattuale tempo per tempo vigente, aumentato di 4 punti percentuali;
cfr. art. 3 contratto mutuo). Al momento della stipula del contratto il tasso soglia dei “mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile” era di 7,65% e, pertanto, il tasso soglia degli interessi di mora era di 10,80%
[(TEGM + 2,1) x 1,5]. Dunque, sia il tasso corrispettivo che il tasso di mora contrattuale non appaiono superiori alle soglie in vigore all'epoca della stipulazione del contratto;
- di non accogliere la domanda dell'attrice in ordine alla nullità del mutuo per superamento del limite di finanziabilità. Ai sensi dell'art. 38 TUB, della deliberazione 22.04.1995 CICR2 e della sentenza delle Sezioni Unite n.
pag. 8/26 33719/20223 (intervenuta nelle more del giudizio), il Tribunale ha ritenuto di escludere l'esistenza di una voluntas legis tendente a sanzionare con l'invalidità del sinallagma contrattuale l'esondazione del finanziamento rispetto al valore dell'immobile e alla garanzia prestata, assumendo rilievo la previsione di cui all'art. 38 sopra menzionato sul diverso piano delle conseguenze disciplinari nei confronti dell'istituto di credito, cui sia imputabile il superamento del limite di finanziabilità, nel rapporto con l'autorità di vigilanza, che è questione estranea al giudizio de quo. Pertanto, appare superfluo qualsivoglia accertamento peritale in concreto (ora per allora) del limite massimo finanziabile in relazione all'immobile offerto in garanzia;
- di non accogliere la contestazione attorea circa l'ammortamento “alla francese”. Quest'ultimo prevede il pagamento, da parte del mutuatario, di una rata (tendenzialmente) fissa, in cui la quota interessi risulta decrescente nel tempo mentre, con un meccanismo inverso, cresce la quota capitale. Tale meccanismo, tuttavia, non comporta né un'indeterminatezza del tasso di interesse, né un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto una diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale in ossequio al principio previsto dall'art. 1194 c.c. La legittimità del sistema di ammortamento alla francese rispetto al divieto di cui all'art. 1283 c.c. è stata riconosciuta dalla giurisprudenza di merito, dalla Suprema Corte (Cass. civ. n. 27823/2023), nonché dall'Arbitro ANrio;
secondo i criteri previsti dalla AN d'IT, tra le quali, tuttavia, non rientrano le garanzie prestate da società semplici o da persone fisiche, poiché il livello di affidabilità patrimoniale offerto non è equiparabile a quello dello Stato e degli istituti bancari e assicurativi (Cass. civ. n. 10788/2022). 3 Tale sentenza è intervenuta a dirimere il contrasto giurisprudenziale insorto all'indomani della sentenza della Suprema Corte n. 17352/2017, difforme dai precedenti del 2013. All'esito dell'ampia disamina sul punto, le Sezioni Unite hanno quindi espresso, nel solco dell'orientamento già delineato nel 2013 e prendendo le distanze dalla tesi inaugurata dalla Prima Sezione della Cassazione nel 2017, i seguenti principi di diritto: i) “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 38, 51 ss. e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”; ii) “una volta che si escluda la nullità (totale o parziale) del contratto per superamento del limite di finanziabilità, non è consentito all'interprete intervenire (d'ufficio) sugli effetti legali del contratto per neutralizzarli, facendo applicazione di un diverso modello negoziale (mutuo ordinario) non voluto dalle parti, seppure appartenente alla stessa famiglia o genus contrattuale”.
pag. 9/26 - di non accogliere la domanda di parte opponente in ordine alla difformità del TAEG indicato nel contratto da quello effettivo con conseguente nullità del tasso corrispettivo ex art. 117, comma 6, TUB. Il TAEG/ISC non è un elemento del contratto in senso stretto, ma un'informazione che la banca fornisce al cliente, non costituendo, dunque, un tasso di interesse (come ad es. il TAN) o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma una mera indicazione del costo del finanziamento stesso nel suo complesso su base annua. In altre parole, il TAEG/ISC non è un patto tra cliente e banca, ma un'informazione (divenuta obbligatoria ai sensi dell'art. 9 della delibera CICR del 04.03.2003) che la banca dà al cliente, finalizzata a metterlo nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, così da poter valutare meglio le varie proposte esistenti sul mercato. Pertanto, essendo la funzione del TAEG/ISC la trasparenza bancaria e non la tutela contro l'usura, lo stesso non può essere considerato quale condizione contrattuale rilevante ex art. 117 TUB;
conseguentemente, la sua erronea indicazione non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo. Da ciò discende che non possono trovare applicazione i rimedi di cui all'art. 117, commi 6 e 7, TUB4, ma, al più, tale erronea indicazione può comportare una responsabilità per informazioni inesatte;
- di non accogliere la censura di parte attrice in ordine all'indeterminatezza del tasso Euribor nel periodo 2005/2008, il quale sarebbe frutto di un cartello tra banche e il suo utilizzo contrasterebbe con la normativa antitrust. Sul punto, il primo Giudice ha affermato che l'Euribor è un tasso interbancario di riferimento diffuso giornalmente dalla Federazione ANria Europea come media ponderata dei tassi di interesse ai quali le banche operanti nell'UE, individuate tra quelle con il maggiore volume d'affari, cedono i depositi in prestito a breve termine in relazione alle variazioni del tasso ufficiale BCE (ovvero sulla scorta di dati che si assumono effettivi ed imparziali). Dunque, il parametro Euribor deve considerarsi pienamente legittimo, non contrastante con i precetti anticoncorrenziali e determinabile. Non può valere in senso contrario la decisione della Commissione Europea resa il 04.12.2013, che ha sanzionato diversi istituti di credito che nel
Pa 4 L' non può essere ricondotto a nessuna delle categorie disciplinate nelle fattispecie richiamate: infatti, non è applicabile né il comma 6 (che sanziona con la nullità le sole clausole contrattuali che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati), né il comma 7 (che individua un tasso sostitutivo per l'ipotesi in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi). La sanzione dell'invalidità è stata prevista espressamente dal legislatore per il caso del credito al consumo all'art. 125 bis, comma 6, TUB;
dunque, qualora Pa il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra e TAEG nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, lo avrebbe espressamente previsto con una norma dal tenore analogo a quella menzionata.
pag. 10/26 periodo settembre 2005 – maggio 2008 hanno dato corso ad intese restrittive della concorrenza con la finalità di incidere sul procedimento di fissazione dei tassi Euribor, dato che l'intesa illecita sanzionata non ha visto come parte l'istituto di credito che ha erogato il mutuo alla sig.ra Inoltre, Pt_1 la condotta relativa all'intesa a monte della determinazione del tasso Euribor, sanzionata in ambito comunitario, è insuscettibile di determinare effetti sulla validità dei contratti a valle, potendo rilevare il comportamento dei contraenti unicamente come fonte di responsabilità (Corte d'Appello Milano n. 230/2022 e n. 2498/2022);
- di ritenere legittima la segnalazione alla Centrale Rischi fatta dalla CP_5
Ad avviso di parte opponente, l'inadempimento sarebbe imputabile all'errato codice IBAN comunicato dall'istituto di credito. Tuttavia, secondo il primo Giudice, la sig.ra non ha fornito la prova del proprio esatto Pt_1 adempimento ai sensi dell'art. 2697 c.c., essendosi limitata ad allegare le mail inviate da ai propri precedenti difensori, contenenti l'indicazione CP_1 delle coordinate bancarie su cui effettuare il bonifico. Dunque, manca la prova che l'attrice abbia tentato di effettuare il pagamento necessario per ripianare la propria posizione debitoria. Tale carenza probatoria non può essere superata nemmeno mediante CTU, la quale apparirebbe del tutto esplorativa;
- di non accogliere la censura di parte attrice circa l'erronea valutazione dell'immobile, dato che il prezzo d'incanto fissato nell'ordinanza di vendita ha un valore puramente indicativo e non può pregiudicare l'esito della vendita, poiché la gara fra gli offerenti rappresenta la migliore garanzia che i beni siano venduti al giusto prezzo. II. L'appello Avverso tale sentenza, la sig.ra ha interposto impugnazione Pt_1 attraverso due atti di appello depositati tramite due diversi difensori nei procedimenti sub n.r.g. 2315/2024 e 2401/2024, riuniti all'udienza del 21.05.2025. Pertanto, si espongono congiuntamente i motivi – in parte sovrapponibili - posti a base delle impugnazioni riunite. L'appellante ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di accogliere le domande già proposte in primo grado, eccetto, nell'appello n. 2401/24 quella inerente alla nullità del mutuo per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB, ed ha affidato il proprio gravame ai seguenti motivi di appello, riorganizzati e riassunti come di seguito. I. “SULLA VIOLAZIONE DELL'ART. 81 C.P.C.” (n. 2315/24 R.G.) + “1° MOTIVO” (n. 2401/24 R.G.)
pag. 11/26 Col primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto che la contestazione svolta in sede di atti conclusivi da parte attrice, circa il difetto di prova della cessione del credito e la mancata prova dell'iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB, costituiva una eccezione in senso proprio e non una mera difesa e che, per tale motivo, attenendo alla titolarità del diritto, era soggetta alle preclusioni processuali. Ad avviso dell'appellante, il Tribunale ha errato sul punto ed ha fondato la propria decisione su pronunce della Suprema Corte, ormai superate dalla sentenza SS.UU. n. 2951/2016. Pertanto, nel momento in cui la parte contesta la carenza di titolarità del diritto non formula una eccezione, bensì una mera difesa che, come tale, è proponibile in qualsiasi fase del processo, è rilevabile d'ufficio ed è, infine, proponibile per la prima volta anche in fase di appello. Inoltre, l'appellante osserva che l'atto introduttivo è stato notificato alla AN TR (incorporata in ) e al presunto creditore ceduto CP_1
(quale procuratrice speciale della ); tuttavia, costituendosi, CP_2 CP_3 si è limitata a depositare la procura alle liti, prescindendo dal CP_2 dettato testuale dell'art. 58, comma 2, TUB ai sensi del quale “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La AN d'IT può stabilire forme integrative di pubblicità”. Nulla di tutto ciò è stato depositato in giudizio dalle appellate. Infine, l'appellante sostiene che sia che non sono iscritte CP_3 CP_2 nell'albo previsto dall'art. 106 TUB, con la logica conseguenza che non potevano agire in fase esecutiva per l'escussione del credito presuntivamente ceduto. II. “SULLA VIOLAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIREZIONE V - DEL 19 DICEMBRE 2006 E LA VIOLAZIONE DELLE NORME CHE REGOLANO LE ANTINOMIE NONCHE' DELL'ART. 1815 C.C.” (n. 2315/24 R.G.) + “2° MOTIVO” (n. 2401/24 R.G.) Col secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha erroneamente esaminato la questione concernente la natura usuraria degli interessi convenzionali e di mora. Invero, il Tribunale ha correttamente distinto il tasso corrispettivo e il tasso di mora e ha giustamente richiamato la pronuncia delle SS.UU. n. 19597/20205, ma ha errato nel momento in cui ha determinato il tasso soglia. Infatti, il primo Giudice ha individuato: i) correttamente il tasso pag. 12/26 corrispettivo variabile nella misura del 4,847%; ii) correttamente il tasso di mora nella misura del 8,847%; iii) erroneamente il tasso soglia nella misura del 10,80%. L'errore nasce dall'applicazione di una normativa contenuta in un DM non applicabile al contratto stipulato dalla tale contratto, Pt_1 infatti, veniva stipulato nel febbraio 2007, con la conseguenza che deve aversi riguardo al DM del MEF del 19.12.2006 (applicabile ai contratti stipulati dal 19.12.2006 al 31.03.2007 che prevedeva il TEGM relativo ai mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile fissato nella misura del 5,10% e il tasso soglia per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore del DM sino al 31.03.2007 pari al 7,65%) e non il DM del 25.03.2003. In particolare, per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore del predetto DM sino al 31.03.2007, quindi anche quello della non è Pt_1 prescritto l'aumento del 2,1% del TEGM per il calcolo del tasso soglia, ma solo l'aumento della metà. Diversamente, il DM precedente, applicato dal Tribunale, prevedeva anche l'aumento del TEGM in misura pari al 2,1%. Pertanto, considerato che il tasso moratorio era pari al 8,874% e che il tasso soglia era pari al 7,65%, appare evidente che il primo superi il secondo. In ogni caso, la Suprema Corte nelle ordinanze nn. 5598/2017, 23192/2017 e 27442/2018 ha sconfessato l'applicazione della maggiorazione del 2,1% propugnata dalla AN d'IT in quanto contra legem, atteso il fatto che la legge stabilisce un'unica soglia per gli interessi “a qualunque titolo” convenuti o corrisposti. Ne deriva l'evidente carattere usurario del contratto di finanziamento fondiario stipulato dalla con conseguente gratuità del Pt_1 finanziamento oggetto di causa ai sensi dell'art. 1815 c.c. III SULLA VIOLAZIONE DELL'ART. 38 TUB ED ERRATA INTERPRETAZIONE DELLA SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE A SEZIONI UNITE N. 33719/2022 (R.G. 2135/2024). Con il terzo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza gravata per non avere rilevato d'ufficio il superamento del limite di finanziabilità che, in tesi, sarebbe stato percepibile ictu oculi. IV “SULLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1283 E 1284 C.C.” (n. 2315/24 R.G.) +
“3° MOTIVO” (n. 2401/24 R.G.) Col quarto motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto il sistema di ammortamento alla francese legittimo rispetto al divieto ex art. 1283 c.c. A supporto di tale decisione, il Tribunale in sentenza ha richiamato impropriamente una serie di pronunce di Tribunali e della Suprema Corte (n. 27823/2023) inconferenti al caso di specie, dato che si riferiscono alla rateizzazione di debiti fiscali e non alla concessione di un mutuo fondiario. Non solo: le altre pronunce pag. 13/26 richiamate dal primo Giudice attengono alla diversa ipotesi di mutuo a tasso fisso, quando, invece, la aveva stipulato un contratto di mutuo a Pt_1 tasso variabile. Invero, sulla legittimità del piano di ammortamento alla francese (nei soli contratti a tasso fisso) si è espressa la Suprema Corte con la recente pronuncia a SS.UU. n. 15130/2024, con la quale è stato ritenuto tale sistema legittimo e valido. Tuttavia, la Cassazione si è espressa soltanto sui mutui a tasso fisso, specificando che la questione relativa al costo del mutuo (quando non sia precisato) non è una questione che attiene alla indeterminatezza dell'oggetto del contratto, ma alla nullità ai sensi dell'art. 117, comma 4, TUB. Pertanto, deve ritenersi che per i mutui a tasso variabile la questione è risolta in modo positivo per la nullità del contratto, perché non è esplicitato in modo corretto quale sia il regime finanziario applicato al piano di ammortamento. V. “SULLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 117, VI COMMA, 121, 125 BIS, VI E VII COMMA, TUB” (n. 2315/24 R.G.) + “3° MOTIVO” (n. 2401/24 R.G.) Col quinto motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha rigettato la contestazione relativa alla nullità del tasso corrispettivo ex art. 117, comma 6, TUB, stante la difformità del TAEG indicato nel contratto di mutuo. Secondo il Tribunale sarebbe noto che il TAEG/ISC non costituisca elemento del contratto in senso stretto in quanto non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare allo stesso. Pertanto, per il Giudice, pur riconoscendo ai sensi dell'art. 9 della delibera CICR 4/3/2003 l'obbligo per la AN di indicare il TAEG nel contratto, la difformità tra quanto indicato nel contratto e quanto realmente applicato non comporterebbe alcuna nullità. Sul punto la sentenza apparirebbe, in tesi, priva di qualsivoglia logica. Il TAEG, infatti, è un elemento importantissimo, poiché indica il costo totale del finanziamento espresso in percentuale annua sul credito concesso, comprendendo gli interessi e tutte le altre spese. Questo indicatore di tasso permette di confrontare le offerte di finanziamento a parità di importo e durata, in quanto il TAN esprime il tasso di interesse applicato, ma non comprende le spese. Non si comprende, dunque, su quali basi il Tribunale sia giunto alla conclusione che il TAEG sia utile solo ai fini della trasparenza nei confronti del cliente. In ogni caso, non era oggetto di contestazione se il TAEG fosse stato indicato o meno nel contratto, bensì se quello applicato corrispondesse a quanto previsto contrattualmente. Accertamento che è stato totalmente omesso dal primo Giudice. La difformità del tasso convenuto rispetto a quello applicato è comprovata dalla documentazione depositata agli atti e, in particolare, dalla pag. 14/26 relazione della dott.ssa , la quale valutava il TAEG effettivamente Per_1 applicato nella misura del 5,497% anziché nella misura convenuta del 4,95%, non tenendo conto la del premio relativo alla polizza CP_5 assicurativa alla cui stipulazione il mutuatario è tenuto in forza di espressa previsione contrattuale, o sia comunque indotto contestualmente alla concessione del mutuo. VI. “VIOLAZIONE DELL'ART. 101 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA” (n. 2315/24 R.G.) + “5° MOTIVO” (n. 2401/24 R.G.) Col sesto motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha rigettato la doglianza relativa alla nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza del tasso Euribor6. Sul punto, la cita l'ordinanza n. 34889 del 13.12.2023, Pt_1 nella quale la Suprema Corte ha dichiarato nullo il tasso di interesse di un finanziamento calcolato sull'Euribor, come concordato da alcuni istituti bancari. Questo giudizio porta con sé notevoli ripercussioni, per tutti i mutuatari, in particolar modo per coloro che hanno sottoscritto un mutuo nel periodo compreso tra il 2005 e il 2008. VII. “SULLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1193 E 2697 C.C. E 116 C.P.C.” (n. 2315/24 R.G.) + “6° MOTIVO” (n. 2401/24 R.G.) Col settimo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha rigettato la doglianza relativa al contestato inadempimento della pur avendo l'attrice ha Pt_1 documentalmente provato che l'Istituto di credito mutuante aveva fornito a più riprese un codice IBAN errato, rendendo di fatto impossibile l'esecuzione dei pagamenti. Infatti, già in sede di opposizione, l'appellante aveva prodotto estratti di conto corrente da cui risultavano due pagamenti eseguiti in favore della con causale “pagamento rate mutuo . Trattasi in CP_5 Pt_1 particolare del versamento di € 4.500,00 eseguito il 31.01.2013 e del versamento di € 5.000,00 eseguito il 05.03.2013. Tali importi, malgrado la causale espressamente indicata dalla cliente, sono stati, tuttavia, imputati dalla a deconto del saldo di conto corrente, con conseguente CP_5 violazione dell'art. 1193 c.c., nonché dei principi di diligenza nell'adempimento e di esecuzione del contratto secondo buona fede ex artt. 1176 e 1375 c.c. Pertanto, il Tribunale ha errato nel momento in cui ha pag. 15/26 affermato che l'appellante non ha “fornito la prova del proprio esatto adempimento”. VIII. “SULLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115, 134 E 198 C.P.C.” (n. 2315/24 R.G.) Con l'ottavo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice, con una prima ordinanza
“assolutamente illogica e priva di motivazione” del 30.10.2020 (così come quella del 06.10.2023), ha ritenuto che la CTU contabile richiesta fosse del tutto “superflua, oltre che esplorativa”, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni. Invero, nel corso del procedimento, la per Pt_1 dimostrare la fondatezza dei fatti posti a base della domanda, ha allegato una perizia contabile di parte e due pareri sulle conclusioni rassegnate dal perito, formulando poi le richieste di prova (quale appunto la CTU contabile) nella memoria istruttoria. Tuttavia, il Tribunale ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni, nonostante la necessità di una CTU. Si sono costituite e le quali hanno concluso per il rigetto CP_1 CP_2 dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata. In particolare, le appellate hanno eccepito:
- l'inammissibilità del secondo appello, dato che nel nostro ordinamento non è ammessa la proposizione, da parte dello stesso contendente, di plurimi atti di impugnazione avverso la medesima sentenza. Unica eccezione al divieto di reiterazione dell'impugnazione si ha quando la precedente impugnazione sia viziata di formale inammissibilità o improcedibilità, così che la seconda possa svolgere la funzione di emendare la prima, peraltro pur sempre entro il termine di decadenza dell'impugnazione stessa. Tuttavia, nel caso in esame, tale situazione non ricorrerebbe;
- l'inconferenza, l'inammissibilità e l'infondatezza del motivo circa la asserita violazione dell'art. 81 c.p.c. In particolare, le appellate ritengono che la censura specificamente riferita alla “mancata prova dell'iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB” costituisca, a tutti gli effetti, domanda nuova, avendo perdipiù ad oggetto una questione estranea alla titolarità del credito;
- l'infondatezza del motivo circa la asserita violazione del DM del MEF del 19.12.2006 e delle norme che regolano le antinomie, nonché dell'art. 1815 c.c. Tale censura, infatti, appare infondata in quanto l'appellante impugna la sentenza sulla base di una errata lettura e ricostruzione della normativa in materia di usura e del predetto DM;
- l'infondatezza del motivo circa la asserita violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c., stante la legittimità dell'ammortamento alla francese;
pag. 16/26 - l'infondatezza del motivo circa la asserita violazione degli artt. 117, comma 6, 121, 125 bis, comma 6 e 7, TUB, stante il costante orientamento della Suprema Corte (cita Cass. civile n. 4597/20237);
- l'infondatezza del motivo circa la asserita violazione dell'art. 101 del TUF, dal momento che le argomentazioni addotte dalla controparte trascurano il percorso logico-giuridico posto a fondamento del capo impugnato;
- l'infondatezza del motivo circa la asserita violazione degli artt. 1193 e 2697 c.c., nonché dell'art. 116 c.p.c.;
- l'infondatezza del motivo circa la asserita violazione degli artt. 115, 134 e 198 c.p.c. Con i propri scritti conclusivi, le parti hanno ribadito le argomentazioni svolte nei rispettivi atti introduttivi.
^*^*^ All'udienza del 21 maggio 2025 il collegio ha disposto la riunione delle cause (due appelli della stessa parte avverso la medesima sentenza) ai sensi dell'art. 335 cpc e ha trattenuto la causa per la decisione. Reputa anzitutto la Corte che l'atto d'appello notificato per secondo è inammissibile, e dovranno conseguentemente essere esaminati solo i motivi della prima impugnazione, ossia di quella iscritta al n. 2315/2024 RG, che appare ritualmente e tempestivamente proposta. 7 Ai sensi di tale sentenza, “l'indicatore sintetico di costo (ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4.3.2003, che ha demandato alla AN d'IT il compito di individuare “le operazioni e i servizi per i quali... gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla AN d'IT. Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione. Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e Pa trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB. D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui Pt_3 disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB (peraltro entrato in vigore effettivamente solo nel 2010 e quindi successivamente alla stipula del contratto di mutuo di cui è causa) prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”. Ne consegue che [...] l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria
(sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità Pa tra condotta scorretta della banca e danno). Ciò in quanto l'erronea indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto (vedi S.U. n. 26724/2007) e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale.”
pag. 17/26 Si condivide infatti il principio espresso dalla Cassazione con sentenza n. 24332/16 secondo cui “Nell'ordinamento processuale civile vige il principio generale della consumazione del potere di impugnazione, per effetto del quale, una volta che la parte abbia esercitato tale potere, esaurisce la facoltà di critica della decisione che lo pregiudica, senza che possa proporre una successiva impugnazione, salvo che la prima impugnazione sia invalida, non sia stata ancora dichiarata inammissibile o improcedibile e venga rispettato il termine di decadenza previsto dalla legge. Pertanto, ove la stessa sentenza di appello venga impugnata tempestivamente con due identici ricorsi per cassazione, proposti l'uno di seguito all'altro, si pongono due sole alternative, a seconda che il primo di essi abbia, o meno, validamente introdotto il giudizio di legittimità: nell'un caso, il ricorso successivamente proposto va dichiarato inammissibile;
nell'altro, invece, deve essere esaminato in ragione dell'inammissibilità del primo” (conf. 22929/2017). Si tratta di principio comune a tutte le impugnazioni: v. Cass. n. 2309/2007 – 6691/2020 – 7841/1993 – 137/2012. Da ciò discende che non può tenersi conto della rinuncia – ribadita all'udienza del 21 maggio 2205 - al motivo d'appello relativo al superamento del limite di finanziabilità del mutuo, formulato dal difensore del secondo atto appello. Sul primo motivo. La contestazione dell'intervenuta cessione è tardiva, perché contenuta nella comparsa conclusionale di replica in primo grado. Ed infatti, già dalla costituzione nell'ambito della fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione, la TR procedente (in seguito NT incorporata in ) aveva dato atto di avere ceduto il credito a CP_1 [...]
La circostanza della cessione del credito rappresenta Controparte_2 uno dei fatti costitutivi del diritto azionato in giudizio a cui consegue la piena applicabilità del principio di non contestazione. Per tutta la durata del giudizio di merito la parte è rimasta silente sul punto. Si verte, in Pt_1 altre parole, in un'ipotesi di mancata contestazione di una circostanza di fatto puntualmente allegata, che avrebbe dovuto formare oggetto di contestazione specifica già nell'ambito della fase sommaria del giudizio di opposizione all'esecuzione, sicché appare sostanzialmente di segno corretto la decisione del primo Giudice che ha reputato tardiva la contestazione in esame. Ad abundantiam, si osservi che la stessa cedente NT
, con il deposito della memoria difensiva nella fase sommaria
[...] avanti al giudice dell'esecuzione aveva dato atto di avere ceduto il credito a pag. 18/26 . La dichiarazione della cedente vale quindi, in ogni caso, come CP_2 prova della cessione, trattandosi di dichiarazione contra se (v. App. Milano n. 220 del 2023, in expartecreditoris.it). In relazione, poi, alla censura inerente alla mancanza di iscrizione della cessionaria e mandataria nell'elenco ex art. 106 TUB, appare dirimente richiamare i principi dettati dalla sentenza della Cassazione, che meritano d'essere avallati, secondo cui l'eventuale violazione dell'obbligo in parola non costituisce nullità virtuale, ma può dare solo origine a sanzione (v. Cass. 7243/2024). Sul secondo motivo. La censura è infondata, sebbene debba essere corretta la motivazione resa nella sentenza di prime cure. Il contratto di mutuo, anche a prescindere dai conteggi da effettuare alla stregua dei d.m. con cui si fissano tempo per tempo i tassi soglia, contiene infatti una clausola di salvaguardia riportata nella clausola 3, secondo comma, che risulta del seguente tenore:
Tale clausola è ripetuta nel foglio informativo in corrispondenza dei tassi applicati, in cui gli interessi moratori sono indicati con la precisazione 'salvo usura'. Lo stesso si ricava dalla tabella documento sintetico, in cui si legge quanto segue:
Appare pertanto del tutto escluso che il tasso convenuto sia stabilito in misura superiore al cd. tasso soglia. La clausola in questione è valida, in quanto non è elusiva di alcuna norma imperativa, in particolare di quella che vieta la pattuizione di interessi superiori ad un determinato tasso;
infatti, come risulta chiaramente dalla lettera della clausola, questa è stata introdotta proprio con lo scopo di rispettare sempre la norma imperativa, che stabilisce il limite massimo al tasso di interesse, nella misura vigente al momento della conclusione del contratto. D'altro canto, l'appellante non ha pag. 19/26 neppure specificamente allegato che la banca le abbia concretamente richiesto il pagamento di interessi moratori liquidati in misura superiore al tasso in misura superiore al limite dell'usura. In proposito non è di aiuto la perizia di parte che è priva di analisi dettagliata, e si limita ad effettuare il riconteggio del saldo – in tesi a favore dell'appellante – includendo globalmente tutte le contestazioni formulate in causa, senza che sia possibile isolare quelle riferibili alla censura in esame.
Sul terzo motivo. La Corte ritiene sufficiente, in proposito, richiamare la condivisibile decisione a Sezioni unite della Cassazione, secondo la quale “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo
o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere” (Cass. n. 33719 del 2022). Da ciò deriva che ogni eventuale superamento della soglia di cautela potrebbe, ove accertato, trovare sanzione ad opera dell'Autorità di vigilanza, e di esso è superfluo l'accertamento in questa sede, posto che l'eventuale violazione del limite ex art. 38 TUB non potrebbe comportare la nullità del contratto. In ragione di quanto detto, diviene superflua la ctu richiesta circa il superamento del limite in discussione.
Sul quarto motivo. Neppure la contestazione circa l'anatocismo nel mutuo con ammortamento 'alla francese' coglie nel segno. La giurisprudenza ha infatti spiegato, con indirizzo da cui l Corte ritiene di non doversi discostare, riferito anche ai mutui con tasso variabile, che “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del
pag. 20/26 periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire” (v. Cass. n. 7382/2025).
Sul quinto motivo. La Corte concorda con i rilievi del primo giudice, tratti dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 6210 e 4379 del 2025, Cass. n. 4597 del 2023; Cass. n. 39169 del 2021 Sez. 1, Sentenza n. 39169 del 09/12/2021).” Si concorda con le motivazioni della sentenza impugnata laddove di sottolinea che l'erronea indicazione del TAEG non determina alcuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, e che la violazione dell'obbligo informativo può configurarsi unicamente come illecito e, in quanto tale, essere fonte di responsabilità della banca, sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio, nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno (v. Cass. n. 4597/2023). In relazione a ciò sono assenti, in atti, allegazione specifica e, a maggior ragione, dimostrazione del pregiudizio sofferto e del nesso causale.
pag. 21/26 Sul sesto motivo. Neppure trova condivisione il quinto motivo, riguardante la nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza del tasso Euribor. Il Collegio intende richiamare il consolidato principio per cui la nullità del contratto di mutuo, ai sensi dell'art. 117 TUB, va esclusa in caso di richiamo all'indice EURIBOR. La previsione di tale riferimento non implica l'indeterminatezza della clausola e, in particolare, la sua nullità, in quanto è chiaramente indicato il richiamo all'indice EURIBOR e con esso i criteri di determinazione del tasso. La clausola relativa agli interessi così dispone:
In proposito, il Collegio aderisce all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE” (Cass. 12007/2024). Al riguardo va evidenziato, come ha del resto correttamente evidenziato il primo Giudice, che non risulta che l'istituto di credito che ha erogato il mutuo per cui è causa abbia partecipato all'accordo manipolativo del tasso Euribor accertato dalla Commissione Europea con decisione del 4 dicembre 2013.
pag. 22/26 Sul settimo motivo. La censura si incentra sull'illegittimità della segnalazione della lla Pt_1
Centrale Rischi da parte dell'istituto di credito. A sostegno di tale doglianza, l'appellante lamenta che il primo giudice si sia limitato ad osservare che difettava la prova del pagamento del debito, senza illustrare i motivi per cui aveva disatteso la contestazione circa l'errata imputazione dei pagamenti delle rate di mutuo operata dalla banca, che li avrebbe utilizzati per il rientro dallo scoperto del conto corrente a dispetto della causale espressamente indicata. Ancora, si lamenta che la abbia fornito un IBAN errato per CP_5 effettuare il pagamento del dovuto, sicché detto pagamento non sarebbe andato a buon fine per esclusiva colpa della TR. La motivazione del primo giudice è effettivamente molto sintetica, e tuttavia è di segno corretto. Le circostanze in fatto sono pacifiche tra le parti, sebbene esse ne traggano differenti conseguenze. L'appellante ha prodotto gli estratti di conto corrente da cui risultano due pagamenti eseguiti in favore della con causale “pagamento rate mutuo CP_5
: trattasi in particolare del versamento di Euro 4500,00 eseguito il Pt_1
31/01/2013 e del versamento di Euro 5000,00 eseguito il 05/03/2013 (doc. n. 11). Le rate di mutuo venivano addebitate sul conto corrente e al 31/12/2012 il conto intestato alla presentava uno saldo a debito di € 6.162,45 in Pt_1 una situazione di sconfino. La ha riconosciuto che i due bonifici sono CP_5 stati accreditati sul predetto conto e sono stati imputati ad estinzione dello scoperto del conto corrente stesso;
il residuo importo è stato poi utilizzato per pagare una sola rata di mutuo. Un simile utilizzo è certamente contrario alla regola di cui all'art. 1193, primo comma, cc, che consente al debitore di stabilire a quale, tra più debiti, debba essere imputato il pagamento. Ritiene tuttavia il Collegio che se anche fosse stata fatta l'imputazione corretta, la sarebbe comunque rimasta indebitata per titolo diverso Pt_1
(scoperto di conto corrente, anziché indebitamento da mutuo). In un simile contesto di indebitamento, legato anche all'infondatezza delle censure svolte fino ad ora esaminate, deve reputarsi che la segnalazione alla Centrale rischi sia stata legittima, tenuto anche conto che dal documento prodotto risultano del resto debiti ulteriori rispetto alle rate di mutuo, ossia 'rischi a revoca' senza garanzia (ad es. sconfinamento dal fido o scoperto di conto corrente). Si veda vedere di seguito la schermata tratta dal documento 15) dell'appellante:
pag. 23/26 Neppure si può fondatamente sostenere che la sig. sia stata Pt_1 impossibilitata ad effettuare il saldo del residuo debito derivante dal mutuo. Le censure circa l'iban errato non sono accoglibili. Non è contestato che l'iban è stato comunicato dalla banca alla per consentirle di Pt_1 effettuare il saldo perché il conto corrente a lei intestato era stato già chiuso. Ciò premesso, non risultano elementi – che avrebbe dovuto dimostrare l'appellante - da cui inferire che l'iban comunicato dalla non fosse CP_5 operativo o fosse errato. In ogni caso, la Pt_1
-non ha effettuato offerta reale;
-non risulta aver segnalato alla AN che l'iban era errato e non permetteva l'accredito; si veda il doc. 14) che rappresenta la stampa di una mail con una mera annotazione a mano e priva di ogni indicazione di invio al destinatario:
pag. 24/26 Sull'ottavo motivo. La parte appellante si duole del fatto che il Giudice di primo grado non abbia disposto la consulenza tecnica per rideterminare il saldo delle voci di dare e avere relative all'eventuale residuo debito derivante dal mutuo fondiario. La Corte, in proposito, ritiene sufficiente osservare che le domande dell'appellante si sono rivelate infondate nell'an, e dunque non deve disporsi alcuna istruttoria.
^*^*^
Alla luce dei rilievi che precedono, l'appello va respinto in quanto infondato. La sentenza impugnata va conseguentemente confermata. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo al pregio delle difese svolte e ai valori medi di tariffa.
pag. 25/26 Deve da ultimo darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater, d.p.r. n. 115 del 2002 e succ. mod. per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da on atto di citazione ritualmente notificato nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. Controparte_1
98/2024, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
-dichiara inammissibile il secondo appello iscritto al n. 2401/2024;
-respinge l'appello iscritto al n. 2315/2024 e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna la parte appellante al rimborso delle spese del grado d'appello sostenute dalla parte appellata che si liquidano in € 8.500,00, oltre IVA, CP e rimborso forfettario per spese generali del 15%;
-dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1quater, d.p.r. n. 115/2002 e succ. mod.
Il presidente estensore
- Marianna Galioto -
pag. 26/26 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 I principi affermati dalla Suprema Corte in tale pronuncia sono i seguenti: i) “La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso”; ii) “La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perchè "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”; iii) “Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista”. 2 Il CICR, con deliberazione 22.04.1995, ha sancito che l'ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario è pari all'80% del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi e che tale percentuale può essere elevata fino al 100% solo qualora vengano prestate garanzie integrative rappresentate da fideiussioni bancarie e assicurative, polizze di compagnie assicurative, fondi di garanzia e altre garanzie idonee 5 Ai sensi della quale “la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori”. 6 In particolare, la aveva contestato l'indeterminatezza del tasso Euribor per il periodo 2005/2008, in Pt_1 quanto secondo le decisioni della Commissione Europea del 04.12.2013 e del 07.12.2017 è nulla per contrarietà a norme imperative la clausola contrattuale contenuta nei mutui stipulati tra gli anni 2005/2008, ove si prevede l'utilizzo dell'Euribor come parametro di riferimento per la determinazione del tasso applicato ai mutui a tasso variabile.