Ordinanza cautelare 13 marzo 2024
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 03/12/2025, n. 21781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21781 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21781/2025 REG.PROV.COLL.
N. 16329/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16329 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Iavarone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
del decreto, prot. n. -OMISSIS- ^ -OMISSIS- recante data 7 novembre 2023 ma notificato il successivo 18 novembre 2023, con il quale il Questore della Provincia di Roma ha emesso il decreto di revoca della licenza di porto di fucile, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto, e per la condanna dell'amministrazione intimata al risarcimento dei danni provocati al ricorrente in conseguenza dell'illegittimo atto impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa IL IM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame il Sig. -OMISSIS- ha impugnato, previa sospensione dell’efficacia, il decreto del Questore di Roma del 7 novembre 2023 con cui è stata revocata la licenza di porto di fucile rilasciatagli il 5 maggio 2023, nonché il decreto del Questore che in pari data ha pure negato il porto d’armi
2. Il primo provvedimento è stato adottato in conseguenza di gravi episodi segnalati con riferimento al -OMISSIS- dai quali si è ritenuto sussistesse il rischio di abuso delle armi da parte del medesimo. Il secondo provvedimento è stato adottato in conseguenza dell’indimostrata concreta necessità da parte del -OMISSIS- di difendere la propria persona.
3. Avverso detti provvedimenti, e più nello specifico avverso il decreto di revoca nei confronti del quale il ricorrente ha appuntato le proprie doglianze, sono state articolate le seguenti censure: Violazione ed erronea applicazione degli art. 3 e 10 e 10 bis della legge 7.8.1990, n. 241, art. 10, 11, 42 e 43 del T.U.L.P.S. Eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, per sviamento, illogicità, manifesta ingiustizia e travisamento dei presupposti.
Lamenta, in particolare, il ricorrente con riguardo al decreto di revoca che l’Amministrazione si sarebbe limitata a ribadire le ragioni già esplicitate nel “preavviso di rigetto”, senza in alcun modo valutare e motivare in ordine alle specifiche osservazioni dedotte dal ricorrente nel corso del procedimento; nè tantomeno è stato ritenuto opportuno procedere all’audizione dell’istante, ad integrazione della istruttoria documentale.
Inoltre, il provvedimento di revoca risulterebbe carente di motivazione anche in ordine alla idoneità dei presupposti indicati ad integrare il requisito richiesto dagli art. 11 e 43 T.U.L.P.S., atteso che non è dato in alcun modo intendere il percorso attraverso il quale la P.A., dalla sussistenza dei detti presupposti (richiesta porto d'armi per difesa personale a seguito di denuncia- querela sporta dallo stesso Sig. -OMISSIS- quale persona offesa), sia poi pervenuta ad un giudizio di “cattiva condotta” e di “pericolo di abuso del titolo” tale da giustificare la revoca del titolo di cui era in possesso.
Oltre all’annullamento del provvedimento gravato il ricorrente ha chiesto il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi.
4. In data 3 gennaio 2024 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Roma. Con relazione difensiva datata 29 dicembre 2023, in particolare, la Questura ha controdedotto sulle circostanze che hanno giustificato l’adozione nei confronti del -OMISSIS- del provvedimento di revoca del titolo di polizia
5. Con ordinanza di questa Sezione del -OMISSIS-, l’istanza cautelare avanzata dal ricorrente è stata respinta per insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora , tenuto conto che, in ragione della motivazione che sostiene i due provvedimenti emessi dalla Questura, caratterizzati da discrezionalità di natura tecnica e che rivestono pacificamente natura e finalità cautelare in quanto sono volti a prevenire abusi del titolo o pericoli per la sicurezza pubblica, l’incolumità e l’integrità fisica delle persone, si è ritenuto che le decisioni assunte fossero, prima facie , immuni da censure.
6. In vista dell’udienza di merito le parti non hanno depositato ulteriori memorie difensive.
7. All’udienza pubblica del 25 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è infondato e merita di essere respinto.
9. Come ritenuto dalla giurisprudenza di questo Tribunale – dalla quale non si ritiene di doversi discostare (cfr. Tar Lazio, n. 15695/2024 e n. 12462/2024) - giova innanzi tutto rilevare che l’art. 43 del T.U. delle leggi di P.S. testualmente dispone: “ la licenza di porto d'armi può essere ricusata... a chi non dà affidamento di non abusare delle armi ”. E l'art. 10 del medesimo testo unico prevede che “ le autorizzazioni possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata ”.
Le norme richiamate evidenziano come le autorizzazioni di polizia de quibus possano essere negate e anche revocate ogni qual volta il soggetto interessato -sulla base di circostanze oggettive- non dia più affidamento di non abusare delle armi.
La ratio di tale principio è evidente: le misure di polizia hanno carattere preventivo e perseguono la finalità di prevenire la commissione di reati e, in generale, di fatti lesivi della pubblica sicurezza; pertanto, nell’ipotesi in cui l’autorità di P.S. intenda adottare il divieto di detenzione delle armi, non è necessario che sia stato accertato un oggettivo e conclamato abuso delle stesse, essendo sufficiente che il soggetto interessato dimostri una scarsa affidabilità nell'uso delle armi ovvero una insufficiente capacità di dominio dei propri impulsi ed emozioni (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 6 dicembre 2019, n. 8368; pongono l'accento sulla finalità del divieto di prevenire, per quanto possibile, l'abuso delle armi, tra le altre: 6 dicembre 2019, n. 8360, 18 marzo 2019, n. 1790 e 24 agosto 2016, n. 3687).
In materia, d’altra parte, non sussiste una posizione di diritto soggettivo assoluto in relazione all’ottenimento del permesso di detenzione e porto di armi, in deroga al generale divieto di cui all’art. 699 c.p. e di cui all’art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1970, n. 110 (Corte cost. n. 440 del 1993; Cons. Stato, n. 2974 del 2018; n. 3502 del 2018).
Secondo la giurisprudenza, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del T.u.l.p.s., l’Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d’armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” dell’interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto, né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi (Cons. Stato, n. 2987 del 2014; n. 4121 del 2014; n. 4518 del 2016; n. 107 del 2017; n. 2404 del 2017; n. 4955 del 2018; n. 6812 del 2018; n. 107 del 2017; n. 2974 del 2018; n. 3502 del 2018), in quanto si tratta di un provvedimento privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell’uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati (Cons. Stato, n. 2974 del 2018).
Si è anche chiarito che, nel valutare le istanze finalizzate al rilascio o al rinnovo della licenza di porto d'arma, è riconosciuta all'autorità di P.S. ampia discrezionalità, poiché l'espansione della sfera di libertà del privato recede innanzi al bene della sicurezza collettiva, sicché il provvedimento con il quale l’Amministrazione ritiene insufficienti le condizioni per il rilascio è sindacabile in sede giurisdizionale solo sotto i profili della manifesta illogicità e del palese travisamento dei fatti, anche considerato che il dimostrato bisogno del porto d'armi deve integrare una eccezionale necessità di autodifesa, non altrimenti surrogabile con altri rimedi, in quanto costituisce una deroga al divieto sancito dall'art. 699 del codice penale e dall'art. 4, comma 1, della Legge n. 110 del 1975 (cfr. Tar Emilia-Romagna, sez. staccata di Parma, n. 222/2016).
Si ribadisce, quindi, che l’Amministrazione, in tema di rilascio e rinnovo della licenza di porto d’armi, goda di un potere ampiamente discrezionale, il cui oggetto è costituito essenzialmente dalla valutazione della complessiva condotta del richiedente, indipendentemente dal suo apprezzamento (e dunque dalla sua concreta rilevanza) in sede penale, “ poiché ciò che conta - in tali circostanze - è il pericolo in sé che vi siano occasioni per l'utilizzo indebito dell'arma ” (Cons. Stato, Sez. III, n. 2999 del 2016), pericolo che ben può essere rappresentato da comportamenti sintomatici, ancorché isolati.
L'autorizzazione di polizia rimuove, solo in via di eccezione, il divieto di portare armi in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito dell'Autorità di pubblica sicurezza prevenire.
Di conseguenza, spetta al prudente apprezzamento della predetta autorità di P.S. l'individuazione della soglia di emersione delle ragioni impeditive della detenzione degli strumenti di offesa ed alla stessa la normativa affida un potere, la cui funzione è quella, non di sanzionare illeciti, bensì di prevenire i sinistri che possano verificarsi per effetto di un uso improprio o incauto delle armi, non necessariamente doloso e non necessariamente addebitabile in via diretta al proprietario delle stesse; il compito dell'autorità di pubblica sicurezza è, dunque, quello di svolgere una valutazione (peraltro nel caso di specie vincolata) nella quale debbono unirsi la mancanza di requisiti negativi e la sussistenza di specifiche ragioni positive, unite allo scopo di prevenire abusi nell'uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 10 luglio 2020, n. 4449)
Dalle osservazioni svolte discende che la facoltà di detenere armi corrisponde ad un interesse che è reputato senz’altro cedevole a fronte del ragionevole sospetto dell’abuso della facoltà medesima ed il cui soddisfacimento recede al cospetto dell’esigenza di evitare rischi di sorta per l’incolumità pubblica e per la tranquilla convivenza della collettività.
Il giudizio alla base di tale provvedimento di divieto non è, quindi, un giudizio di pericolosità sociale, bensì un giudizio prognostico sull'affidabilità del soggetto e sull'assenza di rischio di abusi, atteso che il divieto può fondarsi anche su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma che risultano genericamente non ascrivibili a “buona condotta” (cfr., ex plurimis , Consiglio di Stato sez. III, 25 agosto 2020, n. 5200; Cons. Stato, Sez. III, 13 novembre 2020, n. 6977)”.
Ne consegue che in materia di armi, i provvedimenti non sono sottoposti a un particolare onere motivazionale, in quanto è sufficiente che nei provvedimenti siano presenti elementi idonei a far ritenere che le valutazioni dell'Autorità non siano irrazionali o arbitrarie (Tar Lazio, sez, I ter, n 13384/2024; Consiglio di Stato, sez. III, n. 7425/2022).
10. Nel caso di specie, come di seguito argomentato, l’onere motivazionale gravante sull’amministrazione è stato pienamente rispettato, e la scelta di revocare il porto d’armi al ricorrente non può ritenersi né illogica né sproporzionata, essendo al contrario coerente con le esigenze di prevenzione che caratterizzano la materia.
11. Il provvedimento ablativo dell’Amministrazione si fonda, infatti, su vicende fattuali in concreto verificatesi, espressione di una situazione psicofisica in capo al -OMISSIS- incompatibile con il titolo di polizia e sintomatiche dell’insussistenza dei requisiti di affidabilità richiesti ai fini della conservazione del titolo (in tal senso il giudizio di inaffidabilità può riguardare anche un singolo episodio, cfr., in tal senso, Tar Lazio, sez. I ter, 24 gennaio 2024, n. 1396; Tar Lombardia, n. 1898/2022, ovvero un qualsiasi uso improprio delle armi, cfr. ex multis T.A.R. Calabria, n. 463/2022).
12. La regola generale è, pertanto, il divieto di detenzione delle armi, al quale l’autorizzazione di polizia può derogare in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito dell’Autorità di pubblica sicurezza prevenire.
13. Tanto premesso, la valutazione discrezionale operata dall’Amministrazione con riferimento al -OMISSIS-, tanto in sede di rigetto dell’istanza di porto d’armi per difesa personale (ancorchè detto atto non sia stato oggetto di specifica impugnativa col ricorso all’esame), quanto di revoca della licenza del porto di fucile di cui al gravato provvedimento discende dagli episodi di cui lo stesso si è reso responsabile quali risultanti dalla documentazione in atti.
14. In particolare, dalla nota depositata dalla Questura risulta che, con nota datata 7 agosto 2023, il VI Distretto di P.S. “-OMISSIS-” della Questura di Roma interessava per competenza i Commissariati di P.S. -OMISSIS- perché rintracciassero il -OMISSIS- al fine di procedere al ritiro cautelare ex art. 39 TULPS dell'arma revolver e del porto di fucile di cui il medesimo risultava detentore e titolare. Detto ritiro si rendeva necessario in quanto si evidenziava il pericolo di abuso dell'arma e del titolo autorizzatorio.
Dalla valutazione di quanto depositato spontaneamente dal -OMISSIS- emergevano, in particolare, fondati dubbi circa il possesso dei requisiti psicofisici indispensabili per la detenzione di armi; infatti il medesimo pretendeva il rilascio a proprio favore del porto di pistola per difesa personale asserendo di essere vittima da circa due anni, lui e il cane, di persecuzioni da parte di esponenti di sodalizi criminali, con allegata documentazione medica asseritamente comprovante i danni cagionati.
Dall’informativa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma redatta il 27 agosto 2020 da personale del Comm.to di P.S. -OMISSIS-, risultavano inoltre interventi operati congiuntamente a personale del 118 presso l'abitazione del -OMISSIS-, dove si era barricato riferendo di essere vittima di complotti, appostamenti di sentinelle, sicari e le più svariate forme di persecuzione da parte di malavitosi. In ragione di quanto accaduto, il -OMISSIS- veniva segnalato in datata 28 aprile 2020 al Centro di Salute Mentale e venivano ricercati familiari e amici dagli operatori di Polizia, per identificare figure di accudimento, nel caso di specie assenti.
Seguiva il ritiro cautelare della pistola e relativo munizionamento, nonché del porto di fucile, operato il 7 agosto 2023 dal Comm.to di P.S. -OMISSIS- della Questura di -OMISSIS-, luogo dove dimorava temporaneamente il -OMISSIS-; il 22 agosto 2023 personale del Comm.to di P.S. -OMISSIS- procedeva al ritiro ai sensi dell'art. 39 TULPS di ulteriore munizionamento e polvere da sparo detenuti dal ricorrente presso l'abitazione.
Per i motivi sopra descritti veniva avviato un procedimento per la revoca della titolarità del porto di fucile il rigetto del porto di pistola per difesa personale, evidenziandosi, oltre all'insussistenza delle pretese necessità di difesa personale, la carenza di affidabilità emersa dagli episodi descritti, difettando le condizioni necessarie per garantire un uso sereno e pacifico uso delle armi, in assenza di pericoli di abuso nell'interesse della pubblica incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblici.
15. È chiaro, dunque, che nella valutazione dei contrapposti interessi e nell’ottica precauzionale che necessariamente permea la materia qui in esame, in relazione agli episodi sopra ricordati, il provvedimento del Questore contestato si pone come sostanzialmente obbligato, poiché la scelta di impedire che un soggetto non affidabile per le condizioni soggettive in cui versa sia legittimato a detenere un’arma risponde certamente a canoni di prudenza, ragionevolezza e proporzionalità che, nella specifica materia, devono guidare l’azione amministrativa, per la tutela di tutti i consociati; ciò di cui peraltro l’Amministrazione ha dato conto anche nella motivazione del provvedimento impugnato.
16. Nel caso di specie, il decreto di revoca emesso nei confronti dell’odierno ricorrente trova dunque fondamento, attesa la natura sostanzialmente cautelare e preventiva dei provvedimenti di causa, nei sopra descritti elementi probatori emersi dalla documentazione acquisita dalla Questura, invero incontestati da parte ricorrente, sulla scorta dei quali l’Amministrazione ha ragionevolmente ritenuto il -OMISSIS- persona non fosse in grado di assicurare l’affidabilità richiesta per la titolarità di autorizzazioni di Polizia in materia di armi e tale da giustificare una valutazione di potenziale rischio nell’abuso delle armi.
17. Tanto considerato, ritiene il Collegio che il provvedimento gravato sia immune dalle censure dedotte.
18. Quanto al provvedimento di diniego di rilascio di porto d’armi per difesa personale basta osservare che l’autorizzazione di P.S. costituisce, dalla lettura dell’art. 42 TULPS, provvedimento di natura doppiamente eccezionale. La disposizione citata, infatti, subordina il rilascio del provvedimento alla sussistenza di un “dimostrato bisogno”, ossia a un’eccezionale necessità di autodifesa, non altrimenti surrogabile con i rimedi ordinari.
La licenza ex art. 42 TULPS, dunque, oltre il menzionato principio di carattere generale, interseca anche l’ulteriore principio dell’ordinamento secondo cui l’autotutela può essere consentita soltanto nei casi di estrema necessità, qualora ogni altra via sia preclusa, circostanza che nel caso di specie non è risultata dimostrata ed anzi, ragionevolmente, da escludere in considerazione degli episodi a carico del -OMISSIS- sopra descritti.
19. Né risultano suffragati da riscontri i dedotti vizi di difetto di motivazione, atteso che i provvedimenti gravati, ancorchè in maniera sintetica, consentono di comprendere a pieno l’iter valutativo compiuto dall’Amministrazione e danno esplicitamente conto di aver tenuto in considerazione le osservazioni prodotte dal ricorrente in sede procedimentale, in relazione alle quali non sussiste peraltro, per giurisprudenza consolidata, un onere da parte dell’Amministrazione di una confutazione analitica e puntuale (in tal senso, tra le tante, Cons. di Stato, sez. II, n. 3995/2023; sez. IV, n. 6815/2020; Tar del Lazio, n. 18183/2023, n. 1808/2021 e n. 184/2021).
20. Tanto considerato, il ricorso è infondato e va respinto. Va conseguentemente respinta anche l’istanza risarcitoria, mancando l’elemento oggettivo necessario ai fini della configurabilità della responsabilità dell’Amministrazione ex art. 2043 c.c.
21. In ragione della peculiarità della vicenda e dell’assenza di attività difensiva svolta in vista della pubblica udienza, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, ferma restando quanto liquidato all’esito della fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e i luoghi indicati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
EL GI, Presidente
IL IM, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL IM | EL GI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.