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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/11/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3640/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente e Relatore
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
pronuncia
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. r.g. 3640/2025 promosso da:
( ), con il patrocinio dell'avv. BONFIGLIOLI Parte_1 C.F._1
DAVIDE
e
( ), con il patrocinio dell'avv. BONFIGLIOLI Controparte_1 C.F._2
DAVIDE
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 1 di 4 §
I ricorrenti esponevano che con sentenza del Tribunale di Modena n. 569/2012, emessa in data
07/03/2012, e pubblicata in data 27/03/2012, veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile su conclusioni congiunte delle parti, tra le quali, quella di cui al punto 3) prevede: “A titolo di contributo al mantenimento della figlia minore il signor Per_1 Parte_1
corrisponderà alla signora , a far tempo dalla mese di novembre 2011, la somma Controparte_1
mensile di Euro 721,88 (settecentoventuno/88), da pagarsi per dodici mensilità entro il giorno 10
di ogni mese.
A far tempo dal mese di novembre 2012, il suindicato importo dovrà essere annualmente aggiornato in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT.
La madre contribuirà al mantenimento ordinario della figlia minore con la normale accudienza sostenendo le spese generali quotidiane nonché quelle relative all'abitazione.
Entrambi i genitori contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie di natura scolastica, medico-dentistiche che si rendessero necessarie per la salute,
l'educazione e la crescita della figlia. La spesa sarà rimborsata al genitore che l'avesse anticipata dietro esibizione della relativa documentazione;
”
Con ricorso del 26/09/2025, le parti davano atto del fatto che la figlia oltre ad Persona_2
aver raggiunto la maggiore età, diveniva economicamente autosufficiente, come meglio precisato in ricorso, di talché sussistono gravi e giustificati motivi che rendono necessaria la modifica della predetta sentenza di divorzio.
I ricorrenti, pertanto, domandavo congiuntamente modificarsi la condizione di cui al punto 3)
come segue:
pagina 2 di 4 “3) Le parti, considerata la raggiunta indipendenza economica della figlia maggiorenne , Per_1
essendo venuti meno i presupposti e le ragioni previsti dalla legge che prevedono l'obbligo di
contribuzione al mantenimento da parte dei genitori (ordinario e straordinario) si danno
reciprocamente atto che a far tempo dal settembre 2025, il signor cesserà di Parte_1
contribuire al mantenimento ordinario della figlia , interrompendo il versamento della somma Per_1
mensile prevista nella sentenza di divorzio n. 569/2012 e, del pari, entrambi i genitori cesseranno di
sostenere le spese a carattere straordinario necessarie per la salute e la vita della figlia.”
Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
§
Il Collegio ritiene che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Gli accordi riportati sono di conseguenza meritevoli di recepimento da parte del Tribunale.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale:
- in parziale modifica della sentenza del Tribunale di Modena n. 569/2012, emessa in data
07/03/2012, e pubblicata in data 27/03/2012, recepisce la nuova condizione di cui al punto 3)
integralmente trascritta nella parte motiva del presente provvedimento;
- conferma nel resto per quanto di ragione;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data 22/10/2025
pagina 3 di 4 IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente e Relatore
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
pronuncia
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. r.g. 3640/2025 promosso da:
( ), con il patrocinio dell'avv. BONFIGLIOLI Parte_1 C.F._1
DAVIDE
e
( ), con il patrocinio dell'avv. BONFIGLIOLI Controparte_1 C.F._2
DAVIDE
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 1 di 4 §
I ricorrenti esponevano che con sentenza del Tribunale di Modena n. 569/2012, emessa in data
07/03/2012, e pubblicata in data 27/03/2012, veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile su conclusioni congiunte delle parti, tra le quali, quella di cui al punto 3) prevede: “A titolo di contributo al mantenimento della figlia minore il signor Per_1 Parte_1
corrisponderà alla signora , a far tempo dalla mese di novembre 2011, la somma Controparte_1
mensile di Euro 721,88 (settecentoventuno/88), da pagarsi per dodici mensilità entro il giorno 10
di ogni mese.
A far tempo dal mese di novembre 2012, il suindicato importo dovrà essere annualmente aggiornato in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT.
La madre contribuirà al mantenimento ordinario della figlia minore con la normale accudienza sostenendo le spese generali quotidiane nonché quelle relative all'abitazione.
Entrambi i genitori contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie di natura scolastica, medico-dentistiche che si rendessero necessarie per la salute,
l'educazione e la crescita della figlia. La spesa sarà rimborsata al genitore che l'avesse anticipata dietro esibizione della relativa documentazione;
”
Con ricorso del 26/09/2025, le parti davano atto del fatto che la figlia oltre ad Persona_2
aver raggiunto la maggiore età, diveniva economicamente autosufficiente, come meglio precisato in ricorso, di talché sussistono gravi e giustificati motivi che rendono necessaria la modifica della predetta sentenza di divorzio.
I ricorrenti, pertanto, domandavo congiuntamente modificarsi la condizione di cui al punto 3)
come segue:
pagina 2 di 4 “3) Le parti, considerata la raggiunta indipendenza economica della figlia maggiorenne , Per_1
essendo venuti meno i presupposti e le ragioni previsti dalla legge che prevedono l'obbligo di
contribuzione al mantenimento da parte dei genitori (ordinario e straordinario) si danno
reciprocamente atto che a far tempo dal settembre 2025, il signor cesserà di Parte_1
contribuire al mantenimento ordinario della figlia , interrompendo il versamento della somma Per_1
mensile prevista nella sentenza di divorzio n. 569/2012 e, del pari, entrambi i genitori cesseranno di
sostenere le spese a carattere straordinario necessarie per la salute e la vita della figlia.”
Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
§
Il Collegio ritiene che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Gli accordi riportati sono di conseguenza meritevoli di recepimento da parte del Tribunale.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale:
- in parziale modifica della sentenza del Tribunale di Modena n. 569/2012, emessa in data
07/03/2012, e pubblicata in data 27/03/2012, recepisce la nuova condizione di cui al punto 3)
integralmente trascritta nella parte motiva del presente provvedimento;
- conferma nel resto per quanto di ragione;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data 22/10/2025
pagina 3 di 4 IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4