Art. 1.
A partire dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge ai superinvalidi titolari di pensione diretta di privilegio a carico degli Istituti di previdenza e' concessa l'indennita' speciale per l'accompagnatore, nella misura e con le norme di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74 , e successive modificazioni.
A partire dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge ai superinvalidi titolari di pensione diretta di privilegio a carico degli Istituti di previdenza e' concessa l'indennita' speciale per l'accompagnatore, nella misura e con le norme di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74 , e successive modificazioni.