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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/12/2025, n. 7178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7178 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
dott.ssa Elena Gelato Consigliere est.
dott.ssa Maria Aversano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 3248/2021, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Petrone Parte_1 CodiceFiscale_1
per delega in atti
- appellante –
CONTRO
(C.F. ), rappresentato dagli Avv.ti Andrea Maria Azzaro, Controparte_1 C.F._2
FA CC e UR BE in forza di procura in atti
- appellata -
NEI CONFRONTI DI (C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata dall'Avv. Anna Paola Mormino per delega in atti
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Roma n. 16324/2020 depositata il
19.11.2020 nel subprocedimento di querela di falso civile iscritto n. r.g. 63159-1/2013.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma CORTE DI APPELLO DI ROMA adita, disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, in totale riforma della Sentenza numero 16324/2020, depositata il 19.11.2020, resa dal Tribunale di Roma, Collegio della XI^ Sezione Civile, in esito al subprocedimento di querela di falso R.G. 63159-1/2013:
A) nel merito: accertare e dichiarare ex artt. 221 e ss. c.p.c., per tutte le ragioni esposte in atti, la falsità del documento n. 8 del fascicolo di parte prodotto (in fotocopia e poi anche in originale) nel giudizio principale R.G. Controparte_1
63159/2013, e ciò in quanto la dichiarazione a stampa di undici righe (da 'Io sottoscritta….' a '….Roma lì 6/10/10')
posta nella parte bassa della quinta ed ultima facciata del documento è stata in realtà dolosamente predisposta in danno della querelante, a sua totale insaputa e contro la sua volontà su firma fattasi rilasciare in bianco dall'Avv. ; CP_1
B) in via istruttoria: riformare parzialmente i provvedimenti 26.02.2019 e 17.07.2019 assunti dal Giudice Istruttore in primo grado Dott.ssa Cormio, e quindi ammettere prova per testi sui seguenti capitoli di prova orale, in quanto non ammessi
in primo grado:
i) vero che in data 16.10.2012 si svolgeva presso lo Studio Legale CC sito in Roma Largo Goldoni un incontro, presenti
l'Avv. , il Dott. ed il Dott. nel quale si valutarono varie possibili ipotesi di CP_1 CP_3 Controparte_4
adempimento da parte dell'Avv. dei suoi debiti nei confronti della SI.ra ? CP_1 Parte_1
ii) vero che in occasione del suddetto incontro del 16.10.2012 l'Avv. poneva più volte la questione delle liberatorie CP_1
da rilasciarsi dalla SI.ra nei suoi confronti ed alle quali intendeva condizionare l'adempimento dei suoi perduranti Parte_1
debiti?
iii) vero che in occasione di tutti i contatti avuti nel corso del 2011 e del 2012 con la SI.ra e con i suoi consulenti Parte_1
a vario titolo intervenuti nelle trattative, l'Avv. poneva la questione delle liberatorie da rilasciarsi dalla SI.ra CP_1 [...]
nei suoi confronti ed alle quali intendeva condizionare l'adempimento dei suoi perduranti debiti ? Pt_2
Si indicano a testi: - la Dott.ssa commercialista, sul capitolo iii) - il Dott. commercialista, sui capitoli i), Testimone_1 CP_3
Controparte_ ii) e iii) - l'Avv. Cinzia Bartoccioni, legale della SI.ra , sul capitolo iii) - il Dott. ex dirigente Parte_1
di Intesa Sanpaolo, sui capitoli i), ii) e iii) - l'Avv. Serena Triboldi, legale della SI.ra , sul capitolo iii) - il SI. Parte_1
sul capitolo iii) Controparte_5
C) sempre in via istruttoria: riformare parzialmente il provvedimento 26.02.2019 assunto dal Giudice Istruttore in primo grado Dott.ssa Cormio, e quindi ammettere l'esibizione - dell'originale del documento costituito da 5 facciate di tabelle e
recante 5 apparenti firme della SI.ra autenticate dall'Avv. , da questi prodotto come allegato 2 alla Parte_1 CP_1
propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 3 c.p.c. del giudizio principale R.G. 63159/2013 - del documento definito dall'Avv.
, a pag. 11 della propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 3 del giudizio principale, come “transazione intercorsa CP_1
tra le parti”.
D) sempre in via istruttoria: riformare parzialmente il provvedimento 26.02.2019 assunto dal Giudice Istruttore in primo
grado Dott.ssa Cormio, e quindi ammettere prova per testi sui seguenti capitoli di prova orale, in quanto non ammessi in primo grado e rilevanti per la valutazione dell'inattendibilità del teste di parte querelata SI.ra : Parte_3
iv) Vero che ha partecipato all'istruttoria documentale e testimoniale di parte Principato nell'ambito del giudizio civile Trib.
Roma R.G. 63159/2013 ?
v) Vero che ha presenziato a numerose udienze istruttorie svoltesi nell'ambito del sub detto giudizio civile ?
vi) Vero che ha avuto con l'Avv. una serie di incontri preparatori a dette udienze, ricevendone indicazioni ed CP_1
istruzioni da trasferire agli Avv.ti CC e Azzaro?
vii) Vero che nel corso di dette udienze è stata Lei ad indicare ai procuratori dell'attore i documenti di cui avvalersi, anche nel corso delle escussioni dei testi di parte ? CP_1
viii) Vero che pur presenziando a numerose udienze nel suddetto giudizio, ha avuto cura di non spendere mai il proprio nominativo a verbale?
Si indica a teste sui capitoli da iv) a viii) la SI.ra , come in atti di primo grado già generalizzata Parte_3
in ogni caso: condannare l'Avv. al pagamento dei compensi professionali per l'attività svolta nel doppio Controparte_1
grado di giudizio oltre spese, Iva e Cpa e rimborso spese generali”.
Per l'appellato:“ «1) In accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza appellata, accertare e
dichiarare la nullità della querela di falso o, in subordine, la inammissibilità di essa per le causali di cui in narrativa;
2) Nel merito, rigettare l'atto di appello siccome infondato in fatto ed in diritto, per le causali di cui in narrativa.
3) In via istruttoria, rigettare le istanze ex adverso formulate siccome inammissibili e comunque inconferenti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio».”
Per “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria, istanza, azione e Controparte_2
deduzione: 1) decidere secondo quanto ritenuto congruo e di giustizia;
2) con ogni più ampia riserva di formulare eccezioni e deduzioni, nel giudizio di merito attualmente sospeso;
3) con vittoria
di spese e competenze giudiziali.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
§1. I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la sig.ra
ha convenuto in giudizio l'Avv. chiedendo la condanna di quest'ultimo al pagamento di € Parte_1 Controparte_1
448.000,00 a titolo restitutorio ovvero risarcitorio per responsabilità contrattuale ovvero per fatto illecito ex art. 2043 c.c. per aver l'Avv. eseguito prelievi non autorizzati dal conto corrente intestato alla ricorrente in virtù di delega CP_1 CP_6
ad operare rilasciata, in suo favore, sin dal maggio 2009.
L'Avv. si è costituito e, contestata in fatto e in diritto l'avversa domanda, ha dedotto: a) che il conto corrente Controparte_1
era stato aperto dalla SI.ra per provvedere all'estinzione delle poste passive della società SE della CP_6 Parte_1
quale la stessa era amministratrice e che la delega ad operare sul predetto conto era stata al medesimo conferita in quanto legale di fiducia della sig.ra ; c) che, in ogni caso, in data 6.10.2010 la sig.ra aveva sottoscritto una scrittura Parte_1 Parte_1
privata con la quale dichiarava di non aver altro a pretendere nei confronti dell'Avv. ; d) che la sig.ra CP_1 Parte_1
aveva piena conoscenza delle operazioni eseguite dall'Avv. a suo nome;
e) che aveva diligentemente assistito la sig.ra CP_1
in plurimi giudizi e, pertanto, aveva diritto al pagamento di compensi professionali pari ad € 322.769,81 in Parte_1
relazione ai quali formulava domanda riconvenzionale.
chiamata in causa dall'Avv. quale compagnia con la quale quest'ultimo aveva Controparte_7 CP_1
sottoscritto polizza di assicurazione per il risarcimento danni da responsabilità professionale si è costituita in giudizio e ha eccepito l'inoperatività della polizza e, nel merito, l'infondatezza dell'avversa domanda.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, tenutasi in data 19.09.2014, il procuratore della sig.ra ha Parte_1
depositato note e documenti e ha chiesto l'esibizione dell'originale del doc. n.8 (scrittura privata del 6.10.2014). Il Giudice, preso atto delle contestazioni mosse dalle parti, ha disposto il mutamento del rito e fissato udienza ex art. 183 VI
comma c.p.c. […].
Con memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n.1 il procuratore dell'Avv. ha ribadito l'autenticità del documento CP_1
datato 6.10.2010 e si è riservato di chiederne la verificazione in caso di disconoscimento a seguito di esibizione in udienza dell'originale […].
All'udienza del 17.4.2015 la sig.ra , esaminato l'originale del documento n.8 di parte , ha dichiarato di Parte_1 CP_1
non voler disconoscere la firma apposta in calce al documento, contestandone tuttavia l'autenticità. Con ordinanza riservata del
11.05.2015 il precedente Giudice istruttore, provvedendo sulle richieste istruttorie formulate dalle parti, ha disposto la custodia
in cassaforte del predetto documento in ragione dell'eccezione di falsità dello stesso sollevata da parte attrice sin dalla prima udienza.
La causa di merito è stata istruita con la produzione di documenti, prove testimoniali e interrogatorio formale della sig.ra
. Parte_1
All'udienza del 10.07.2018 la sig.ra ha proposto querela di falso allegando documenti e formulando ulteriori Parte_1
richieste istruttorie.
Alla successiva udienza del 4.12.2018 il procuratore dell'Avv. ha contestato l'ammissibilità della querela di falso CP_1
e ha confermato che il suo assistito intendeva avvalersi del documento.
A seguito di una valutazione preliminare dell'ammissibilità della querela di falso il giudizio di merito è stato sospeso.
Il procedimento di querela di falso è stato, quindi, istruito con la produzione di ulteriore documentazione e l'escussione dei testimoni ed è stato rimesso al Collegio per la decisione in merito alla falsità del documento n.8 di parte all'udienza CP_1
del 3.02.2020 con concessione di termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, prorogati ex lege dal
D.L. n.18/2020 in ragione della pandemia in corso.
Con sentenza n. 16324/2020, emessa in data 8 settembre 2020, il Tribunale di Roma ha così statuito:
- rigetta le eccezioni preliminari di improponibilità della querela di falso;
- rigetta la domanda di accertamento della falsità del documento;
- ex art. 226 c.p.c. ordina la restituzione del documento, disponendo che a cura della cancelleria sia fatta menzione della sentenza sull'originale, e condanna la parte querelante ad una pena pecuniaria di € 10,00. - compensa le spese del giudizio”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la sig.ra lamentando: Parte_1
i)l'erroneità della pronuncia per illogicità e “non consequenzialità tra la accertata verosimiglianza della consegna di fogli firmati in bianco e l'esclusione del loro utilizzo per la fraudolenta predisposizione del documento oggetto della querela”;
ii) il malgoverno delle risultanze istruttorie, insito nel fatto che il Tribunale aveva inopinatamente ritenuto ammissibile e attendibile la testimonianza della sig.ra e aveva di contro del tutto omesso di Parte_3
valutare le ulteriori risultanze istruttorie, sia documentali che orali, che invece comprovavano la falsità del documento;
iii) l'erronea declaratoria di inammissibilità delle ulteriori prove orali articolate dalla querelante, di cui l'appellante ha richiesto se del caso l'ammissione nella presente sede.
Su tali presupposti la ha concluso per l'accertamento della falsità della scrittura impugnata. CP_8
Si è costituito in giudizio l'avv. spiegando appello incidentale in relazione al rigetto delle eccezioni CP_1
di inammissibilità della querela di falso proposta dalla e, nel merito, insistendo per la conferma Parte_1
dell'impugnata pronuncia.
si è costituita rimettendosi alle decisioni della Corte. Controparte_2
Con provvedimento del 24 febbraio 2025, precisate le conclusioni, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§2. Con impugnazione incidentale, da risolversi in via preliminare, l'appellato ha censurato la sentenza impugnata per non aver il primo Giudice dichiarato la “nullità e/o inammissibilità della querela di falso per difetto assoluto di indicazione degli elementi e delle prove della falsità, ai sensi dell'art. 211 (rectius 221) comma 2 c.p.c. e per
violazione del mandato avente ad oggetto la compilazione in bianco”.
La prospettata inammissibilità della querela, per la cui declaratoria il ha insistito nella presente CP_1
sede, si fonda dunque su due assunti:
i) il Tribunale avrebbe dovuto in primo luogo ritenere la querela non supportata da idonee prove, non potendo a suo dire ritenersi tali le istanze istruttorie articolate dalla perché tese a comprovare Parte_1 circostanze (firma di fogli in bianco e trattative inter partes) incapaci di dimostrare la falsità dello specifico documento impugnato di falso;
ii) il Tribunale, sotto altro profilo, avrebbe dovuto rilevare che, mediante la querela, la aveva di Parte_1
fatto contestato la veridicità della scrittura per riempimento contra pacta e non absque pactis, e dunque per un profilo censurabile esclusivamente nell'ordinario giudizio di cognizione.
Le suddette censure non sono recepibili.
Il Tribunale, nel valutare la censura qui reiterata sub ii), ha ritenuto la querela ammissibile, pur a fronte delle allegazioni fornite dalla all'atto dell'introduzione del giudizio e all'atto della proposizione della CP_8
querela, sulla base delle seguenti considerazioni, che per migliore comprensione giova qui testualmente richiamare:
“Come già in precedenza evidenziato, la circostanza inerente la consegna da parte della SI.ra all'Avv. Parte_4
di fogli firmati in bianco era stata tempestivamente allegata dall'attrice nelle note allegate al verbale Controparte_1
dell'udienza del 19.09.2014 e la giurisprudenza di legittimità equipara l'abusivo riempimento del foglio firmato in bianco in assenza di un patto di riempimento all'ipotesi di riempimento in contrasto ad un simile patto qualora “la difformità della dichiarazione rispetto alla convenzione [di riempimento] sia tale da travolgere qualsiasi collegamento tra la dichiarazione stessa e la sottoscrizione”, prevedendo che, in entrambi casi, la contestazione circa la non corrispondenza tra il dichiarato e la volontà debba essere effettuata con la proposizione della querela
di falso (cfr. Cass. 25/11/2015, n. 24005).
Nel caso in esame la sig.ra assume, infatti, che i fogli firmati in bianco sarebbero stati consegnati all'Avv. Parte_1
per le attività relative ad attività societarie della sig.ra (v. elenco debiti verso una CP_1 CP_1
società) in corso di definizione grazie alle prestazioni professionali dell'Avv e non anche CP_1
per la definizione di altro genere di rapporti e crediti in essere tra il professionista e la sig.ra
per i quali non vi era stato alcun accordo al momento della consegna dei fogli firmati Parte_1
in bianco per altro scopo”.
La validità della suddetta conclusione deve essere vagliata procedendo alla analitica comparazione tra le deduzioni formulate dalla querelante circa la prassi insorta tra le parti in ordine alla consegna di fogli in bianco per la gestione delle attività imprenditoriali comuni ed il contenuto dell'atto impugnato di falso. Quanto al primo aspetto giova evidenziare come la a seguito della produzione del documento CP_8
poi impugnato di falso nel corso del giudizio di primo grado, abbia dichiarato di avere nel tempo rilasciato all'avv. «diversi fogli bianchi formato A4» perché, assentandosi da Roma per lunghi periodi, tale CP_1
prassi avrebbe agevolato la «formalizzazione degli accordi che, in vari ambiti (l'avv. ) sarebbe potuto andare CP_1
a stringere nel suo (della e loro interesse». CP_8
In dettaglio, per quanto qui interessi, il rilascio di fogli firmati in bianco sarebbe valso ad agevolare la gestione dei rapporti conseguenti all'acquisto, avvenuto nell'estate 2010, dell'azienda di ristorazione già facente capo alla società da parte della società SE s.r.l., di cui la era socia, e Parte_5 CP_8
Par segnatamente la definizione dei rapporti con i creditori e con gli ex soci della i quali avevano negoziato la cessione delle loro quote e l'uscita dalla nuova società.
Quanto al secondo aspetto, si rende necessario riportare l'intero testo della scrittura impugnata di falso,
del seguente tenore: “Io sottoscritta ho assunto l'obbligo di pagare i debiti della Parte_1 Parte_6
Per_
anche sopra indicati, nelle trattative per la cessione di ramo d'azienda atto notaio 17/10/09 rep.
[...]
81930, incluso il credito di euro 100.000,00 vantato dall'avv . Controparte_1
Ratifico l'operato – svolto su mio incarico – dell'Avv , esonerandolo a riguardo Controparte_1
da ogni responsabilità e dall'obbligo di rendiconto, per gli atti dispositivi sul c/c CP_6
e le transazioni concluse nel mio interesse con i creditori dell ed anche P.IVA_2 Parte_5
con , ed Autorizzo l'avv. a pagare a CP_9 Parte_7 Parte_8 Controparte_1 [...]
e l'importo di euro 100.000,00 e ad l'importo di euro 80.000,00 con CP_10 Controparte_11 Parte_9
assegni dal c/c suddetto, nonché a transigere e pagare gli altri creditori della anche sopra indicati, incluso CP_6 Parte_5
il sig. per l'importo di euro 18.000,00 come d'intesa con l'avv. Hernandez di cui alla mail del Controparte_12
5/10/2010; confermo di aver autorizzato l'Avv ad emettere assegni circolari in favore CP_1
della sig.ra per euro 250.000,00 sul c/c suddetto il 26/06/09 e rinuncio alla Parte_10
restituzione di tale somma e rimetto il relativo debito, intendendosi così anche saldato quanto dovuto all'avv per il detto credito di euro 100.000,00. Dichiaro, pertanto, di non avere CP_1
altro a pretendere dall'avv a nessun titolo, rinunciando a qualunque pretesa nei suoi CP_1
riguardo”.
Ebbene, alla luce di tali emergenze la conclusione resa dal Tribunale in punto ammissibilità della querela deve ad avviso di questa Corte essere confermata. La ha infatti ammesso di avere rilasciato i fogli sottoscritti in bianco al fine della gestione “a CP_8
Par distanza”, per il tramite dell'avv. , dei rapporti tra la SE s.r.l. e i soci e creditori della CP_1
Il contenuto della scrittura è peraltro del tutto esulante da un simile ambito, posto che attiene alla definizione dei rapporti interni tra la ed il e non già a quelli tra la prima, nella sua CP_8 CP_1
veste di socia della SE s.r.l., ed i terzi ex soci o creditori della Parte_5
Con la dichiarazione impugnata di falso, infatti, la ha apparentemente ratificato l'operato del CP_8
, esonerandolo da ogni responsabilità e obblighi di rendiconto, per i prelievi da quest'ultimo CP_1
operati sul c/c alla prima intestato ed i conseguenti pagamenti intervenuti in favore di terzi, ha riconosciuto l'esistenza di un credito di euro 100.000 in capo al , ha proceduto alla remissione di un debito CP_1
personale di euro 250.000 contratto da quest'ultimo per l'acquisto di un'immobile e ha infine rilasciato una dichiarazione liberatoria di carattere tombale, correlata all'espressa a qualsivoglia pretesa creditoria nei riguardi del . CP_1
Si tratta, all'evidenza, di una dichiarazione destinata ad operare nei rapporti personali tra le parti dell'odierno giudizio (di cui venivano appunto definite le posizioni di debito-credito e regolati i rapporti gestori) e non affatto di dichiarazione afferente alla gestione dei rapporti tra la e i soci o creditori CP_8
della società Parte_5
E' dunque del tutto condivisibile la conclusione tratta dal Tribunale in ordine all'assenza di alcun collegamento tra il fine per il quale la sottoscrizione in bianco era stata rilasciata e il contenuto della scrittura che si assume oggetto di abusivo riempimento.
Né del resto l'avv. , a sostegno dell'eccepita inammissibilità della querela, ha anche solo allegato CP_1
l'esistenza di un accordo di riempimento intercorso con la querelante avente ad oggetto i loro rapporti personali e, segnatamente, il riconoscimento della legittimità del prelievo di somme utilizzate per l'acquisto di un immobile e, in termini più generali, dell'operato del sul c/c intestato alla e la CP_1 CP_8
liberazione del primo da responsabilità, con remissione dei debiti e rinuncia ad ogni pretesa.
In applicazione dei principi sopra richiamati, dunque, si ritiene di dover confermare la ritenuta ammissibilità della querela di falso, dovendo la fattispecie ritenersi equiparabile al caso di riempimento absque pactis. Parafrasando la Suprema Corte, in questo caso “la deduzione dell'abusivo riempimento … si traduce nella denunzia
d'un'utilizzazione assolutamente abnorme della scrittura e (deve), di conseguenza, essere ricondotta alla fattispecie non del riempimento contra pacta, che ricorre in ipotesi di mancata corrispondenza tra quanto risulta dichiarato e quanto s'intendeva invece dichiarare a seguito d'una disfunzione del previsto processo di formazione della dichiarazione, bensì del riempimento
absque pactis o sine pactis, che ricorre, appunto, in ipotesi di difformità della dichiarazione rispetto alla convenzione, tale da travolgere qualsiasi collegamento tra la dichiarazione stessa e la sottoscrizione” (in questi termini, Cass., 11.1.2002, n.
308; nello stesso senso, Cass., 27.8.2007, n. 18059; Cass., 10.3.2006, n. 5245; Cass., ord., 25.11.2015, n.
24005).
L'ulteriore rilievo formulato dall'appellante incidentale, sopra richiamato sub i), deve poi essere disatteso,
non potendo prospettarsi l'inammissibilità della querela sotto il profilo della mancata deduzione di adeguati mezzi di prova.
Premesso che “il soggetto il quale proponga querela di falso può valersi di ogni mezzo ordinario di prova, e quindi anche delle presunzioni, utilizzabili in particolare quando il disconoscimento dell'autenticità non si estenda alla sottoscrizione e sia lamentato il riempimento del documento fuori di qualsiasi intesa, con conseguente contestazione del nesso fra il testo ed il suo
autore” (v., tra le molte, Cass. 22 giugno 2020, n. 12118), una simile prova è stata formulata dalla querelante.
La ha infatti prodotto documentazione e formulato istanze istruttorie orali tese a dimostrare, CP_8
oltre che la sottoscrizione di fogli in bianco e la loro consegna al querelato, lo svolgimento di trattative, in epoca successiva alla data in cui sarebbe intervenuta la dichiarazione impugnata, in tesi assolutamente incompatibili con il contenuto della dichiarazione tacciata di falsità, sia nella parte in cui la CP_8
avrebbe rimesso il debito personale del sia sotto il profilo del rilascio di dichiarazione liberatoria CP_1
da qualsivoglia responsabilità per i prelievi effettuati sul conto corrente dell'appellante e in generale per le attività gestorie svolte per conto della querelante.
Anche il suddetto motivo dell'appello incidentale deve quindi essere respinto, considerato appunto che le prove addotte a sostegno della querela di falso devono ritenersi sufficienti al suo esame nel merito, di guisa che non è dato discorrere di un'ipotetica nullità dell'istanza perché proposta in violazione dell'art. 221
c.p.c.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello incidentale proposto dal deve essere CP_1
respinto. § 3. Si viene dunque alla disamina dell'appello principale.
Con il primo motivo d'appello la ha censurato la sentenza impugnata per aver il primo Giudice CP_8
rigettato la querela di falso ritenendo sì accertata la consegna all'avv. di fogli sottoscritti in CP_1
bianco, ma non anche l'utilizzo di uno di quei fogli per giustapporre la dichiarazione in contestazione, il che ne costituiva invece la ragionevole conseguenza, secondo un ragionamento inferenziale.
A conferma dell'assunto l'appellante ha evidenziato la circostanza dell'esistenza di un'ulteriore copia
Par dell'elenco dei debiti della società di contenuto del tutto corrispondente a quello presente nel documento oggetto di contestazione salvo che per l'ultima pagina, nella quale le sottoscrizioni erano apposte in posizione differente e non era presente la dichiarazione contenente la remissione di debiti per circa 480.000 euro tacciata di falsità.
Con gli ulteriori motivi di gravame l'odierna appellante ha censurato la decisione sul presupposto dell'erronea valutazione del materiale istruttorio in atti e delle dichiarazioni testimoniali assunte nel subprocedimento per querela di falso.
Ad avviso dell'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto concludere per la falsità del documento sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai testi avv. Bartoccioni, dott.ssa e Controparte_5 Testimone_1
del contegno extraprocessuale dell'odierno appellato, comprovanti, da un lato, la pacifica e reiterata consegna di fogli in bianco in favore dell'avv. e, dall'altro, il tentativo di quest'ultimo di CP_1
raggiungere accordi a definizione della propria posizione debitoria, in epoca successiva all'apparente rilascio della dichiarazione nel cui ambito tale posizione sarebbe stata già oggetto di remissione e di poco anteriore all'introduzione del giudizio di primo grado nel quale la scrittura contestata di falso era stata prodotta.
La ha sul punto rilevato come, laddove la rimessione dei debiti fosse stata effettivamente Parte_1
concessa nell'autunno del 2010 (così come sembrerebbe emergere dal documento impugnato di falso),
l'appellato non avrebbe avuto ragione di ricercare, come invece risultante dalle testimonianze assunte e dallo scambio di email riversato in atti, il perfezionamento di negozi a tacitazione delle pretese creditorie della sig.ra nei suoi confronti, compresa quella di euro 250.000,00 menzionata nella scrittura Parte_1
impugnata di falso, nel periodo compreso tra il febbraio 2012 e l'inizio dell'anno 2013, comunicazioni nelle quali l'avv. non aveva fatto peraltro alcun riferimento all'asserita pregressa remissione di debito. CP_1 Avrebbe dunque errato il Tribunale a non dare rilievo agli enunciati elementi di giudizio e a fondare il proprio convincimento sulla sola dichiarazione della sig. e ciò sia in ragione della scarsa Parte_3
attendibilità da riconoscersi alla teste (perché ex dipendente dell'avvocato e parte del suo team difensivo), sia perché le sue dichiarazioni erano da considerarsi ininfluenti ai fini del decidere, avendo la teste precisato di aver stampato il documento oggetto di causa senza averne letto il contenuto.
Tali considerazioni sono condivisibili e conducono all'accoglimento della querela di falso.
L'effettivo rilascio di fogli in bianco, da parte della in favore del , è stato riferito dai CP_8 CP_1
testimoni escussi e non è del resto contestato dallo stesso appellato;
la circostanza, a ben vedere, è stata definitivamente accertata dal primo Giudice, con statuizione sul punto non impugnata dall'appellato.
Ciò posto, il fatto che tra tali fogli firmati in bianco fosse compreso anche quello di cui la CP_8
assume l'abusivo riempimento è ad avviso di questa Corte desumibile, in via indiziaria, dagli elementi che si viene ad esporre.
Il Tribunale, con la pronuncia qui impugnata, è giunto all'opposta conclusione sulla base del fatto che i testimoni escussi non erano stati in grado di riferire “nulla … in ordine alla data di consegna di fogli firmati in bianco e al successivo riempimento e utilizzo degli stessi per finalità difformi da quelle concordate o in merito alla sottoscrizione
in bianco quantomeno dei fogli successivamente riempiti con l'elenco dei debiti e dei debitori della società”.
Tale conclusione non è condivisa da questa Corte.
Il fatto che tra i vari fogli in bianco nel tempo consegnati dalla al vi fosse anche CP_8 CP_1
quello oggetto di querela è desumibile dalle emergenze documentali e segnatamente dal fatto che è in atti un analogo foglio, firmato in bianco dall'odierna appellante, sempre in senso verticale e non orizzontale, che reca nelle prime quattro pagine lo stesso elenco di debiti della presente nel documento Parte_5
impugnato di falso e che differisce da quest'ultimo solo nella quinta pagina, nella quale non è presente la dicitura contestata (si tratta del documento prodotto sub B in allegato alla querela di falso proposta dalla
. CP_8
Il documento in oggetto era stato in origine prodotto dallo stesso , il quale aveva asserito che CP_1
detto foglio era stato “allegato della scrittura privata del 23 settembre 2010 sottoscritta dalla medesima e da Parte_1
, già depositata sub 39 alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.”, scrittura poi annullata dalle Parte_9
parti come risultante dallo stesso documento. Ebbene, la circostanza dell'esistenza di un identico foglio, recante un mero elenco dattiloscritto di debiti ed in calce la sola sottoscrizione della rende del tutto verosimile l'assunto di parte appellante CP_8
circa l'esistenza di un ulteriore foglio in bianco recante la sua sottoscrizione, appunto assolutamente corrispondente al primo, fatta salva solo la presenza in calce della dicitura sopra richiamata e qui impugnata di falso, suscettibile di essere stato oggetto di abusivo riempimento da parte del querelato.
Par Del resto, se davvero il foglio recante l'elenco dei debiti della era stato sottoscritto allo scopo di essere allegato alla scrittura privata intercorsa tra la e tale non si vede a quale titolo un CP_8 Pt_9
identico foglio avrebbe dovuto essere utilizzato per la conclusione di un accordo tra la ed il CP_8
, di contenuto del tutto diverso dal primo, accordo, quello impugnato di falso, nel quale tra CP_1
l'altro non è menzionata nessuna delle posizioni debitorie elencate nelle quattro pagine precedenti a quella in cui è presente la dicitura dattiloscritta impugnata dalla CP_8
In altri termini, non è comprensibile a quale scopo si sarebbe dovuto utilizzare un elenco di debiti della
Par
funzionale ad un accordo tra terzi soggetti, quale testo in calce al quale inserire invece dichiarazioni del tutto esulanti dall'elenco suddetto, in quanto riferibili ai rapporti personali tra e CP_8 CP_1
e comunque al pagamento di soggetti diversi rispetto a quelli indicati nell'elenco di debiti della Parte_5
L'unica spiegazione plausibile è quella dell'esistenza di più fogli sottoscritti in bianco in senso verticale dalla poi riempiti dall'appellato in assenza di autorizzazione. CP_8
La conclusione, qui inferita in via deduttiva, è ad avviso della Corte comprovata dalle ulteriori risultanze istruttorie, in forza delle quali si ritiene di dover addivenire ad un giudizio di inattendibilità della deposizione resa dalla testimone di parte , valorizzata dal Tribunale a fondamento della CP_1
pronuncia di rigetto della querela, ed alla conclusione della fondatezza della querela di falso.
Sono infatti prodotte in atti una serie di email, intercorse nell'anno 2012 tra il e la commercialista CP_1
che assisteva la dr.ssa dal cui contenuto emerge la pendenza di trattative CP_8 Testimone_1
tra le parti funzionali alla definizione della posizione debitoria di euro 250.000,00 facente capo al CP_1
e la sottoscrizione di una “scrittura liberatoria” riferibile a tutte le attività svolte da quest'ultimo per conto dell'appellante.
Il tenore delle richiamate comunicazioni a mezzo posta elettronica deve essere qui analiticamente richiamato, considerata la antinomica lettura che ne forniscono le parti. In data 1 febbraio 2012 il Principato ha inviato al dr. il seguente messaggio: “ciao cecilia, in Tes_1
allegato la bozza, è in bianco la misura del corrispettivo di cessione del finanziamento soci perché bisogna fare i conti considerando anche gli 80.000 di via baronio (250-350- valore nominale + 80)”; nella bozza allegata alla mail inviata dal , che lo stesso sottoponeva alla valutazione della controparte, l'avvocato si riconosceva CP_1
debitore della di 250.000,00 euro, somma che dichiarava essergli stata versata nel giugno 2009; CP_8
nella stessa sede si prevedeva l'accollo di tale debito da parte di un tale “con effetto liberatorio del Per_2
debitore originario”, il tutto a latere della contestuale operazione di cessione di quote delle società SE e della BFR&L s.r.l., da parte della nei confronti di ad un corrispettivo da stabilire (come CP_8 Per_2
prefigurato nella mail inviata dal ), lasciato in bianco nella bozza (si rimanda al doc. 6 di parte CP_1
appellante).
A tale mail replicava la lo stesso 1° febbraio 2012, comunicando che le scritture allegate alla Tes_1
Pt_ precedente mail erano state riscritte “come da indicazioni di ( (v. doc. 33 di parte appellata). CP_8
Per quanto qui di interesse, la richiamata bozza di cessione di quote, già contenente la ricognizione di debito da parte del e l'accollo del debito suddetto da parte dell era stata modificata nel CP_1 Per_2
senso di escludere l'accollo del debito e prevedere una ricognizione di debito, da parte del , pari CP_1
ad euro 431.152,88, con la previsione a latere della cessione delle quote delle suddette società al loro valore nominale di 10.000 euro, e dunque sostanzialmente senza corrispettivo (si rimanda al doc. 32 di parte appellata).
L'indomani, il 2 febbraio 2012, il Principato così replicava: “cara cecilia io non sono debitore di nulla e non mi riconosco debitore di nulla. Conviene che ci vediamo e chiariamo bene la cosa, perché i 250 mila sono uno strumento che utilizziamo nell'interesse di rosa non certo in mio danno... in alternativa rosa può vendere a 350 mila e risolvere i problemi
fiscali da sé” (si rimanda al doc. 33 di parte appellata)
Seguiva una email del 9 febbraio 2012 diretta al , con la quale la dr. così si esprimeva: CP_1 Tes_1
“ti rinvio le scritture a nome .. Aspetto sempre le visure di (v. doc. 34 di parte appellata). Per_2 Per_2
Ad essa erano allegate due scritture e, per quanto qui interessi, un'ulteriore bozza di cessione delle quote delle società sopra indicate in favore dell nel cui ambito era quest'ultimo, e non il , a Per_2 CP_1
riconoscersi direttamente debitore della per la somma di euro 419.750,00 (si rimanda al doc. CP_8
36 di parte appellata). A tale mail replicava il il successivo 10 febbraio 2012 dichiarando: “la sostanza degli accordi è CP_1
condivisa, ma io personalmente ho riserve sulla stesura della scrittura: se non si precisa qual è il titolo del pagamento dei soldi ulteriori rispetto al valore nominale delle quote, sembra che il resto sia sempre corrispettivo di acquisto e così facendo, secondo
Pt_ me, va soggetta ad accertamento e plusvalenza”.
Infine, la dr. inviava al Principato il 13 febbraio 2012 una ulteriore mail, comunicata per Tes_1
conoscenza anche al legale della avv. Bartoccini, con la quale, per quanto qui interessi CP_8
comunicava quanto segue: “Ho provveduto a correggere la tua bozza specificando, come da accordi, che l'accollo non è liberatorio.
Nel caso in cui fossi intenzionato a non firmare detto accordo lo modificheremo in espromissione previa verifica delle credenziali economiche del sig , che nuovamente ti sollecito. Per_2
Per quanto riguarda la scrittura liberatoria tra te il tutto avverrà non appena saranno saldati Pt_1
i debiti oggetto della bozza” (si rimanda al doc. 5 di parte appellante).
Successivamente, il 22 febbraio 2012, il inviava una mail alla e per conoscenza CP_1 Tes_1
Pt_ all'avv. Bartoccini, del seguente tenore: “La soluzione potrebbe consistere nel fatto che il contratto con lo faccio direttamente io e così firmiamo tutte le rinunce, ovviamente condizionate agli incassi” (doc. allegato E alla querela di falso) e una successiva mail del Principato del 28 marzo con la quale lo stesso comunicava ai soggetti di cui
Pt_ in premessa quanto segue: “ Ti confermo… la possibilità di definire immediatamente le vicende di con la
Pt_ sottoscrizione delle scritture che ci siamo già scambiati da parte di che hai conosciuto. Se preferisce Parte_11
attendere l'esito delle valutazioni che sta conducendo preferendo che sia io a sottoscrivere gli accordi, per me va Persona_3
benissimo e penso che nel mese di aprile la vicenda potrebbe definirsi ” (doc. F allegato alla querela di falso).
Ebbene, dal descritto scambio di comunicazioni emerge:
-che sia stato il a inviare la prima bozza, nel cui ambito si riconosceva debitore della somma di CP_1
250.000,00, allo stesso corrisposta dalla nel 2009; CP_8
-che, pur a fronte delle rimostranze formulate dal quando la suddetta ricognizione di debito era CP_1
stata prevista per un più elevato ammontare, poi di fatto, salva l'ipotesi di intestazione diretta del debito all prospettata in uno scambio intermedio, si sia continuato a parlare di accollo da parte di Per_2
quest'ultimo, discutendosi della sua natura liberatoria o meno (il che presupponeva l'esistenza di un debito facente capo ad altro soggetto, ovvero appunto il che ab origine si era riconosciuto debitore); CP_1 -che, in alternativa, sino all'ultimo scambio di mail, lo stesso aveva prospettato l'opzione di CP_1
procedere alla sottoscrizione diretta, da parte sua, delle bozze di accordo di cui si discuteva (e dunque, deve ritenersi, di quella ab origine dallo stesso inviata, nel quale si riconosceva debitore della;
CP_8
-che, in ogni caso, esisteva un preesistente debito del Principato da estinguere, perché a tale evenienza
(ovvero, testualmente, subordinatamente agli “incassi”) le parti avevano espressamente subordinato il rilascio di una dichiarazione liberatoria e la formalizzazione delle prefigurate “rinunce”.
In tale contesto, pur a fronte del tenore della mail del 2 febbraio 2012, si ritiene che dalla lettura del complesso scambio intervenuto tra le parti la ricostruzione prospettata dal , già intrinsecamente CP_1
inverosimile (posto che è quantomeno singolare che una persona dotata di cognizioni giuridiche, quale certamente è l'avv. , accetti di sottoscrivere il riconoscimento di un debito inesistente, di tale CP_1
rilevante valore, al solo scopo di agevolare fiscalmente un terzo soggetto) sia smentita dalla finale subordinazione della sottoscrizioni di rinunce e dichiarazioni liberatorie “al saldo dei debiti oggetto della bozza”, ovvero ai relativi ”incassi”.
In ogni caso, anche volendo ritenere non del tutto concludente il descritto scambio di mail, la ricostruzione qui prospettata è comprovata dalle dichiarazioni rese dai testimoni indicati dalla querelante ed escussi nel primo grado di giudizio, il cui tenore consente di escludere l'alternativa ricostruzione del significato del descritto scambio di comunicazioni prefigurata dal . CP_1
La teste avv. Bartoccioni ha riferito: “Ho assistito la SI.ra per alcune pratiche legali, nelle quali era Parte_1
coinvolto anche l'Avv. , ricordo di aver avuto uno scambio di mail. Confermo di aver ricevuto le mail, documenti CP_1
D, E ed F allegati alla querela … le mail avevano ad oggetto in generale la gestione delle attività di investimento consigliatele dall'Avv. ed un prestito personale concesso due o tre anni prima di circa € 250/350 mila, CP_1
se ben ricordo, che la SI.r aveva fatto in favore dell'Avv e di cui chiedeva Parte_1 CP_1
il rimborso … Ricordo che l'Avv. aveva suggerito di far rimborsare gli importi del CP_1
prestito per il tramite di una terza persona, SI .Ricordo che nell'allegato ad una delle Per_2
mail, l'Avv ha allegato una bozza di scrittura privata nella quale veniva esplicitato che CP_1
la SI.r era creditrice dell'Avv di € 250/350 mila e che tale importo sarebbe Parte_1 CP_1
stata oggetto di accollo da parte del SI. , che lo avrebbe saldato per conto dell'Avv. Per_2
. La scrittura mi è stata inviata con mail proveniente dall'indirizzo dell'Avv. CP_1
”. CP_1 La teste ha dichiarato: “E' vero, ho aiutato le parti a trovare un accordo. Ricordo che Testimone_1
si discuteva di un credito della sig.ra di circa € 250.000,00 nei confronti dell'Avv. Parte_1
. Il predetto importo era stato prestato all'Avv. , mediante prelievo diretto dal CP_1 CP_1
conto della sig.ra per l'acquisto di una casa, non so se quell'importo sia stato Parte_1
restituito…. Mi risulta che di tale debito si sarebbe fatto carico il sig. come da mail Parte_11
che mi viene esibita (all. C alla querela di falso). La mail è indirizzata a me e mi è stata inviata dall'Avv.
Principato…; l'avv. mi aveva mandato la mail con la scrittura privata, presumo quindi CP_1
che fosse d'accordo. La scrittura non è stata sottoscritta perché l'accordo non è stato raggiunto. Posso confermare che le trattative sono proseguite come da mail che mi vengono esibite ma non si sono concluse.
L'Avv. voleva una liberatoria di tutte le pendenze tra di loro come da mail del CP_1
13.2.2012”.
Tali dichiarazioni, rese da soggetti indifferenti rispetto alle parti, collimanti con quanto risultante dalla documentazione in atti e non contrastate da alcuna contraria risultanza istruttoria, consentono di affermare la perdurante esistenza, nell'anno 2012, del debito di 250.000,00 contratto dal nel 2009, l'assenza CP_1
di un precedente accordo per la sua remissione e l'omesso rilascio di alcuna liberatoria del da CP_1
eventuali responsabilità per le attività svolte per conto della CP_8
Il che consente di inferire la falsità delle corrispondenti pattuizioni apparentemente stipulate dalle parti in epoca precedente alle trattative di cui si è sinora dato conto.
Non si vede infatti per quale ragione l'odierno appellato, qualora in possesso di una dichiarazione di rinuncia al credito e di una liberatoria risalenti all'ottobre 2010, ancora nell'anno 2012 avesse interesse a coltivare trattative, protratte nel tempo con interessamento di diversi professionisti, volte a ricercare possibili modalità di estinzione della descritta esposizione debitoria e a ottenere una liberatoria relativa al suo operato per conto della CP_8
Alla luce di tali emergenze, le dichiarazioni rese dalla teste non possono ritenersi attendibili, Tes_2
fermo in ogni caso che la testimone non è stata in grado di indicare quale fosse il contenuto dell'annotazione dattiloscritta che ha riferito essere presente su uno dei documenti che sarebbe stato sottoscritto in sua presenza, talché la sua deposizione non è comunque rilevante ai fini del decidere.
Le contrarie considerazioni svolte dal Tribunale, che in forza dei “molteplici rapporti di assistenza e consulenza”
intercorsi nel tempo tra le parti, ha ipotizzato che “quanto dichiarato nelle mail allegate nel 2012 o nelle dichiarazioni del teste Avv. in relazione a trattative intercorse tra le parti nel 2012 per la Testimone_3
definizione dei loro rapporti non consent(iss)e di escludere che, dopo la sottoscrizione del documento oggetto di querela di falso nel 2010, (fossero) stati rimessi in discussione i rapporti di dare e avere in essere tra le parti con conseguente necessità di una definitiva liberatoria”, non sono condivisibili.
In primo luogo è da escludere che nelle descritte interlocuzioni risalenti al 2012 si discutesse di un debito diverso da quello di 250.000,00 euro menzionato nella scrittura oggetto della querela di falso (e cioè, in ipotesi, di un debito successivamente insorto), considerato che sia lo stesso , nel predisporre la CP_1
prima bozza di accordo contenente la ricognizione di debito, sia i testimoni hanno collocato l'insorgenza di tale debito al 2009, data esattamente coincidente con quella indicata nel documento impugnato di falso.
Il fatto dunque che, ancora nel 2012, si discutesse delle modalità di rimborso del suddetto debito, direttamente o mediante accollo da parte di un terzo, costituisce rilevante indice della falsità della scrittura.
A conferma delle conclusioni qui prospettate è infine un ulteriore elemento di giudizio.
In epoca anteriore all'introduzione del giudizio principale, introdotto dalla per ottenere la CP_8
restituzione, da parte del , della somma di euro 250.000 prelevata dal suo conto corrente e CP_1
utilizzata per l'acquisto dell'abitazione, di quella di euro 80.000,00 versata in favore di , di euro Pt_9
100.000,00 corrisposti a e di euro 18.000,00 versati ad la ha inviato al CP_10 CP_12 CP_8
una previa diffida di contestazione degli addebiti. CP_1
Nelle note di replica a tali richieste l'avv. dapprima ha richiesto la produzione della CP_1
documentazione bancaria menzionata dalla controparte, riservandosi di replicare all'esito, e poi si è speso nel giustificare le operazioni effettuate sul conto corrente menzionato nella scrittura impugnata CP_6
di falso, replicando punto per punto agli avversi addebiti;
ciò, peraltro, senza far riferimento alcuno alla remissione del debito che sarebbe intervenuta in suo favore, né alla ratifica del suo operato e conseguente liberatoria, come apparentemente rilasciate dalla querelante nel documento impugnato.
In dettaglio, con la nota del marzo 2013 il , nel rispondere alle contestazioni della , CP_1 Parte_12
ha fatto espresso riferimento all'autorizzazione di quest'ultima all'emissione di assegni circolari in favore della sig.ra , all'assunzione dell'obbligo di restituzione del finanziamento soci eseguito Parte_10
dallo stesso nella misura di 100.000,00, alle transazioni e ai conseguenti pagamenti in favore di CP_1 CP_
, e e, ancora, all'autorizzazione ai pagamenti in favore di e Pt_7 Pt_8 CP_10 Parte_9
, per i descritti importi di euro 100.000 ed euro 80.000 (si rimanda al doc. 3 di parte appellante).
[...]
Le giustificazioni rese dal in limine litis sono dunque riferibili proprio agli stessi pagamenti, CP_1
effettuati con le disponibilità presenti sul conto corrente della menzionati nella scrittura CP_8
impugnata di falso.
La considerazione consente di escludere la tesi ipotizzata dal Tribunale, ovvero il fatto (peraltro non specificamente allegato da alcuno) che le trattative e interlocuzioni tra le parti fossero riferibili a rapporti diversi da quelli in ipotesi già definiti con la scrittura del 2010 impugnata di falso, e costituisce di contro ulteriore conferma della fondatezza della querela di falso proposta dalla CP_8
Anche sotto questo aspetto non si comprenderebbe il motivo per cui il , in possesso una così CP_1
ampia liberatoria già dall'anno 2010, neppure all'atto della formale contestazione e diffida prodromica all'instaurazione di un giudizio abbia ritenuto di farla valere, essendosi di contro affannato a fornire giustificazioni delle singole operazioni svolte sul conto corrente della al fine di respingere le CP_8
avverse pretese restitutorie, pretese che, lo si ribadisce, sarebbero state del tutto ingiustificate qualora l'odierno appellato avesse effettivamente disposto della dichiarazione oggetto di querela.
Di tale scrittura, peraltro, non è stata fatta alcuna menzione nella descritta sede, il che ulteriormente comprova la falsità della scrittura impugnata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento dell'appello e in riforma della pronuncia di primo grado, deve essere dichiarata la falsità del documento impugnato dalla (doc. 8 del CP_8
fascicolo di parte relativo al procedimento di merito), con particolare riguardo alla richiamata CP_1
dicitura dattiloscritta apposta in calce alla quinta pagina.
Al passaggio in giudicato della pronuncia, si dovrà provvedere agli adempimenti di cui all'art. 226, secondo comma, c.p.c. e 357 c.p.p., nei termini di cui in dispositivo.
Nei rapporti tra le parti principali del giudizio, le spese del doppio grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Con riguardo alla posizione di la quale si è rimessa alle decisioni della Corte, le spese Controparte_2
possono invece essere compensate, in assenza di una soccombenza in senso tecnico. Infine, deve essere accertata la debenza, a carico dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello di cui al n. 3248/2021
R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, Parte_4
dichiara la falsità del documento oggetto della querela (documento 8 del fascicolo di parte di
[...]
prodotto nel giudizio principale di cui al n. 63159/2013 R.G); CP_1
- visti gli artt. 226, secondo comma, c.p.c. e 357 c.p.p., ordina, al passaggio in giudicato della pronuncia, la cancellazione delle parti del documento 8 impugnate di falso (dicitura dattiloscritta posta in calce alla p. 5 del documento dichiarato falso, come meglio descritta in narrativa) mediante barratura della corrispondente parte del documento, di cui nelle more dispone la custodia in cassaforte;
- rigetta l'appello incidentale;
- condanna alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore di Controparte_1 [...]
liquidate in euro 10.000,00 quanto al giudizio di primo grado e in euro 9.000,00 quanto il Parte_1
giudizio d'appello, oltre spese generali ed accessori come per legge;
- compensa, nei rapporti tra il e le spese del doppio grado di giudizio;
CP_1 Controparte_2
- dichiara l'appellante incidentale tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Dr. Elena Gelato Dr. Diego Rosario Antonio Pinto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
dott.ssa Elena Gelato Consigliere est.
dott.ssa Maria Aversano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 3248/2021, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Petrone Parte_1 CodiceFiscale_1
per delega in atti
- appellante –
CONTRO
(C.F. ), rappresentato dagli Avv.ti Andrea Maria Azzaro, Controparte_1 C.F._2
FA CC e UR BE in forza di procura in atti
- appellata -
NEI CONFRONTI DI (C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata dall'Avv. Anna Paola Mormino per delega in atti
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Roma n. 16324/2020 depositata il
19.11.2020 nel subprocedimento di querela di falso civile iscritto n. r.g. 63159-1/2013.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma CORTE DI APPELLO DI ROMA adita, disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, in totale riforma della Sentenza numero 16324/2020, depositata il 19.11.2020, resa dal Tribunale di Roma, Collegio della XI^ Sezione Civile, in esito al subprocedimento di querela di falso R.G. 63159-1/2013:
A) nel merito: accertare e dichiarare ex artt. 221 e ss. c.p.c., per tutte le ragioni esposte in atti, la falsità del documento n. 8 del fascicolo di parte prodotto (in fotocopia e poi anche in originale) nel giudizio principale R.G. Controparte_1
63159/2013, e ciò in quanto la dichiarazione a stampa di undici righe (da 'Io sottoscritta….' a '….Roma lì 6/10/10')
posta nella parte bassa della quinta ed ultima facciata del documento è stata in realtà dolosamente predisposta in danno della querelante, a sua totale insaputa e contro la sua volontà su firma fattasi rilasciare in bianco dall'Avv. ; CP_1
B) in via istruttoria: riformare parzialmente i provvedimenti 26.02.2019 e 17.07.2019 assunti dal Giudice Istruttore in primo grado Dott.ssa Cormio, e quindi ammettere prova per testi sui seguenti capitoli di prova orale, in quanto non ammessi
in primo grado:
i) vero che in data 16.10.2012 si svolgeva presso lo Studio Legale CC sito in Roma Largo Goldoni un incontro, presenti
l'Avv. , il Dott. ed il Dott. nel quale si valutarono varie possibili ipotesi di CP_1 CP_3 Controparte_4
adempimento da parte dell'Avv. dei suoi debiti nei confronti della SI.ra ? CP_1 Parte_1
ii) vero che in occasione del suddetto incontro del 16.10.2012 l'Avv. poneva più volte la questione delle liberatorie CP_1
da rilasciarsi dalla SI.ra nei suoi confronti ed alle quali intendeva condizionare l'adempimento dei suoi perduranti Parte_1
debiti?
iii) vero che in occasione di tutti i contatti avuti nel corso del 2011 e del 2012 con la SI.ra e con i suoi consulenti Parte_1
a vario titolo intervenuti nelle trattative, l'Avv. poneva la questione delle liberatorie da rilasciarsi dalla SI.ra CP_1 [...]
nei suoi confronti ed alle quali intendeva condizionare l'adempimento dei suoi perduranti debiti ? Pt_2
Si indicano a testi: - la Dott.ssa commercialista, sul capitolo iii) - il Dott. commercialista, sui capitoli i), Testimone_1 CP_3
Controparte_ ii) e iii) - l'Avv. Cinzia Bartoccioni, legale della SI.ra , sul capitolo iii) - il Dott. ex dirigente Parte_1
di Intesa Sanpaolo, sui capitoli i), ii) e iii) - l'Avv. Serena Triboldi, legale della SI.ra , sul capitolo iii) - il SI. Parte_1
sul capitolo iii) Controparte_5
C) sempre in via istruttoria: riformare parzialmente il provvedimento 26.02.2019 assunto dal Giudice Istruttore in primo grado Dott.ssa Cormio, e quindi ammettere l'esibizione - dell'originale del documento costituito da 5 facciate di tabelle e
recante 5 apparenti firme della SI.ra autenticate dall'Avv. , da questi prodotto come allegato 2 alla Parte_1 CP_1
propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 3 c.p.c. del giudizio principale R.G. 63159/2013 - del documento definito dall'Avv.
, a pag. 11 della propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 3 del giudizio principale, come “transazione intercorsa CP_1
tra le parti”.
D) sempre in via istruttoria: riformare parzialmente il provvedimento 26.02.2019 assunto dal Giudice Istruttore in primo
grado Dott.ssa Cormio, e quindi ammettere prova per testi sui seguenti capitoli di prova orale, in quanto non ammessi in primo grado e rilevanti per la valutazione dell'inattendibilità del teste di parte querelata SI.ra : Parte_3
iv) Vero che ha partecipato all'istruttoria documentale e testimoniale di parte Principato nell'ambito del giudizio civile Trib.
Roma R.G. 63159/2013 ?
v) Vero che ha presenziato a numerose udienze istruttorie svoltesi nell'ambito del sub detto giudizio civile ?
vi) Vero che ha avuto con l'Avv. una serie di incontri preparatori a dette udienze, ricevendone indicazioni ed CP_1
istruzioni da trasferire agli Avv.ti CC e Azzaro?
vii) Vero che nel corso di dette udienze è stata Lei ad indicare ai procuratori dell'attore i documenti di cui avvalersi, anche nel corso delle escussioni dei testi di parte ? CP_1
viii) Vero che pur presenziando a numerose udienze nel suddetto giudizio, ha avuto cura di non spendere mai il proprio nominativo a verbale?
Si indica a teste sui capitoli da iv) a viii) la SI.ra , come in atti di primo grado già generalizzata Parte_3
in ogni caso: condannare l'Avv. al pagamento dei compensi professionali per l'attività svolta nel doppio Controparte_1
grado di giudizio oltre spese, Iva e Cpa e rimborso spese generali”.
Per l'appellato:“ «1) In accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza appellata, accertare e
dichiarare la nullità della querela di falso o, in subordine, la inammissibilità di essa per le causali di cui in narrativa;
2) Nel merito, rigettare l'atto di appello siccome infondato in fatto ed in diritto, per le causali di cui in narrativa.
3) In via istruttoria, rigettare le istanze ex adverso formulate siccome inammissibili e comunque inconferenti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio».”
Per “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria, istanza, azione e Controparte_2
deduzione: 1) decidere secondo quanto ritenuto congruo e di giustizia;
2) con ogni più ampia riserva di formulare eccezioni e deduzioni, nel giudizio di merito attualmente sospeso;
3) con vittoria
di spese e competenze giudiziali.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
§1. I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la sig.ra
ha convenuto in giudizio l'Avv. chiedendo la condanna di quest'ultimo al pagamento di € Parte_1 Controparte_1
448.000,00 a titolo restitutorio ovvero risarcitorio per responsabilità contrattuale ovvero per fatto illecito ex art. 2043 c.c. per aver l'Avv. eseguito prelievi non autorizzati dal conto corrente intestato alla ricorrente in virtù di delega CP_1 CP_6
ad operare rilasciata, in suo favore, sin dal maggio 2009.
L'Avv. si è costituito e, contestata in fatto e in diritto l'avversa domanda, ha dedotto: a) che il conto corrente Controparte_1
era stato aperto dalla SI.ra per provvedere all'estinzione delle poste passive della società SE della CP_6 Parte_1
quale la stessa era amministratrice e che la delega ad operare sul predetto conto era stata al medesimo conferita in quanto legale di fiducia della sig.ra ; c) che, in ogni caso, in data 6.10.2010 la sig.ra aveva sottoscritto una scrittura Parte_1 Parte_1
privata con la quale dichiarava di non aver altro a pretendere nei confronti dell'Avv. ; d) che la sig.ra CP_1 Parte_1
aveva piena conoscenza delle operazioni eseguite dall'Avv. a suo nome;
e) che aveva diligentemente assistito la sig.ra CP_1
in plurimi giudizi e, pertanto, aveva diritto al pagamento di compensi professionali pari ad € 322.769,81 in Parte_1
relazione ai quali formulava domanda riconvenzionale.
chiamata in causa dall'Avv. quale compagnia con la quale quest'ultimo aveva Controparte_7 CP_1
sottoscritto polizza di assicurazione per il risarcimento danni da responsabilità professionale si è costituita in giudizio e ha eccepito l'inoperatività della polizza e, nel merito, l'infondatezza dell'avversa domanda.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, tenutasi in data 19.09.2014, il procuratore della sig.ra ha Parte_1
depositato note e documenti e ha chiesto l'esibizione dell'originale del doc. n.8 (scrittura privata del 6.10.2014). Il Giudice, preso atto delle contestazioni mosse dalle parti, ha disposto il mutamento del rito e fissato udienza ex art. 183 VI
comma c.p.c. […].
Con memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n.1 il procuratore dell'Avv. ha ribadito l'autenticità del documento CP_1
datato 6.10.2010 e si è riservato di chiederne la verificazione in caso di disconoscimento a seguito di esibizione in udienza dell'originale […].
All'udienza del 17.4.2015 la sig.ra , esaminato l'originale del documento n.8 di parte , ha dichiarato di Parte_1 CP_1
non voler disconoscere la firma apposta in calce al documento, contestandone tuttavia l'autenticità. Con ordinanza riservata del
11.05.2015 il precedente Giudice istruttore, provvedendo sulle richieste istruttorie formulate dalle parti, ha disposto la custodia
in cassaforte del predetto documento in ragione dell'eccezione di falsità dello stesso sollevata da parte attrice sin dalla prima udienza.
La causa di merito è stata istruita con la produzione di documenti, prove testimoniali e interrogatorio formale della sig.ra
. Parte_1
All'udienza del 10.07.2018 la sig.ra ha proposto querela di falso allegando documenti e formulando ulteriori Parte_1
richieste istruttorie.
Alla successiva udienza del 4.12.2018 il procuratore dell'Avv. ha contestato l'ammissibilità della querela di falso CP_1
e ha confermato che il suo assistito intendeva avvalersi del documento.
A seguito di una valutazione preliminare dell'ammissibilità della querela di falso il giudizio di merito è stato sospeso.
Il procedimento di querela di falso è stato, quindi, istruito con la produzione di ulteriore documentazione e l'escussione dei testimoni ed è stato rimesso al Collegio per la decisione in merito alla falsità del documento n.8 di parte all'udienza CP_1
del 3.02.2020 con concessione di termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, prorogati ex lege dal
D.L. n.18/2020 in ragione della pandemia in corso.
Con sentenza n. 16324/2020, emessa in data 8 settembre 2020, il Tribunale di Roma ha così statuito:
- rigetta le eccezioni preliminari di improponibilità della querela di falso;
- rigetta la domanda di accertamento della falsità del documento;
- ex art. 226 c.p.c. ordina la restituzione del documento, disponendo che a cura della cancelleria sia fatta menzione della sentenza sull'originale, e condanna la parte querelante ad una pena pecuniaria di € 10,00. - compensa le spese del giudizio”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la sig.ra lamentando: Parte_1
i)l'erroneità della pronuncia per illogicità e “non consequenzialità tra la accertata verosimiglianza della consegna di fogli firmati in bianco e l'esclusione del loro utilizzo per la fraudolenta predisposizione del documento oggetto della querela”;
ii) il malgoverno delle risultanze istruttorie, insito nel fatto che il Tribunale aveva inopinatamente ritenuto ammissibile e attendibile la testimonianza della sig.ra e aveva di contro del tutto omesso di Parte_3
valutare le ulteriori risultanze istruttorie, sia documentali che orali, che invece comprovavano la falsità del documento;
iii) l'erronea declaratoria di inammissibilità delle ulteriori prove orali articolate dalla querelante, di cui l'appellante ha richiesto se del caso l'ammissione nella presente sede.
Su tali presupposti la ha concluso per l'accertamento della falsità della scrittura impugnata. CP_8
Si è costituito in giudizio l'avv. spiegando appello incidentale in relazione al rigetto delle eccezioni CP_1
di inammissibilità della querela di falso proposta dalla e, nel merito, insistendo per la conferma Parte_1
dell'impugnata pronuncia.
si è costituita rimettendosi alle decisioni della Corte. Controparte_2
Con provvedimento del 24 febbraio 2025, precisate le conclusioni, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§2. Con impugnazione incidentale, da risolversi in via preliminare, l'appellato ha censurato la sentenza impugnata per non aver il primo Giudice dichiarato la “nullità e/o inammissibilità della querela di falso per difetto assoluto di indicazione degli elementi e delle prove della falsità, ai sensi dell'art. 211 (rectius 221) comma 2 c.p.c. e per
violazione del mandato avente ad oggetto la compilazione in bianco”.
La prospettata inammissibilità della querela, per la cui declaratoria il ha insistito nella presente CP_1
sede, si fonda dunque su due assunti:
i) il Tribunale avrebbe dovuto in primo luogo ritenere la querela non supportata da idonee prove, non potendo a suo dire ritenersi tali le istanze istruttorie articolate dalla perché tese a comprovare Parte_1 circostanze (firma di fogli in bianco e trattative inter partes) incapaci di dimostrare la falsità dello specifico documento impugnato di falso;
ii) il Tribunale, sotto altro profilo, avrebbe dovuto rilevare che, mediante la querela, la aveva di Parte_1
fatto contestato la veridicità della scrittura per riempimento contra pacta e non absque pactis, e dunque per un profilo censurabile esclusivamente nell'ordinario giudizio di cognizione.
Le suddette censure non sono recepibili.
Il Tribunale, nel valutare la censura qui reiterata sub ii), ha ritenuto la querela ammissibile, pur a fronte delle allegazioni fornite dalla all'atto dell'introduzione del giudizio e all'atto della proposizione della CP_8
querela, sulla base delle seguenti considerazioni, che per migliore comprensione giova qui testualmente richiamare:
“Come già in precedenza evidenziato, la circostanza inerente la consegna da parte della SI.ra all'Avv. Parte_4
di fogli firmati in bianco era stata tempestivamente allegata dall'attrice nelle note allegate al verbale Controparte_1
dell'udienza del 19.09.2014 e la giurisprudenza di legittimità equipara l'abusivo riempimento del foglio firmato in bianco in assenza di un patto di riempimento all'ipotesi di riempimento in contrasto ad un simile patto qualora “la difformità della dichiarazione rispetto alla convenzione [di riempimento] sia tale da travolgere qualsiasi collegamento tra la dichiarazione stessa e la sottoscrizione”, prevedendo che, in entrambi casi, la contestazione circa la non corrispondenza tra il dichiarato e la volontà debba essere effettuata con la proposizione della querela
di falso (cfr. Cass. 25/11/2015, n. 24005).
Nel caso in esame la sig.ra assume, infatti, che i fogli firmati in bianco sarebbero stati consegnati all'Avv. Parte_1
per le attività relative ad attività societarie della sig.ra (v. elenco debiti verso una CP_1 CP_1
società) in corso di definizione grazie alle prestazioni professionali dell'Avv e non anche CP_1
per la definizione di altro genere di rapporti e crediti in essere tra il professionista e la sig.ra
per i quali non vi era stato alcun accordo al momento della consegna dei fogli firmati Parte_1
in bianco per altro scopo”.
La validità della suddetta conclusione deve essere vagliata procedendo alla analitica comparazione tra le deduzioni formulate dalla querelante circa la prassi insorta tra le parti in ordine alla consegna di fogli in bianco per la gestione delle attività imprenditoriali comuni ed il contenuto dell'atto impugnato di falso. Quanto al primo aspetto giova evidenziare come la a seguito della produzione del documento CP_8
poi impugnato di falso nel corso del giudizio di primo grado, abbia dichiarato di avere nel tempo rilasciato all'avv. «diversi fogli bianchi formato A4» perché, assentandosi da Roma per lunghi periodi, tale CP_1
prassi avrebbe agevolato la «formalizzazione degli accordi che, in vari ambiti (l'avv. ) sarebbe potuto andare CP_1
a stringere nel suo (della e loro interesse». CP_8
In dettaglio, per quanto qui interessi, il rilascio di fogli firmati in bianco sarebbe valso ad agevolare la gestione dei rapporti conseguenti all'acquisto, avvenuto nell'estate 2010, dell'azienda di ristorazione già facente capo alla società da parte della società SE s.r.l., di cui la era socia, e Parte_5 CP_8
Par segnatamente la definizione dei rapporti con i creditori e con gli ex soci della i quali avevano negoziato la cessione delle loro quote e l'uscita dalla nuova società.
Quanto al secondo aspetto, si rende necessario riportare l'intero testo della scrittura impugnata di falso,
del seguente tenore: “Io sottoscritta ho assunto l'obbligo di pagare i debiti della Parte_1 Parte_6
Per_
anche sopra indicati, nelle trattative per la cessione di ramo d'azienda atto notaio 17/10/09 rep.
[...]
81930, incluso il credito di euro 100.000,00 vantato dall'avv . Controparte_1
Ratifico l'operato – svolto su mio incarico – dell'Avv , esonerandolo a riguardo Controparte_1
da ogni responsabilità e dall'obbligo di rendiconto, per gli atti dispositivi sul c/c CP_6
e le transazioni concluse nel mio interesse con i creditori dell ed anche P.IVA_2 Parte_5
con , ed Autorizzo l'avv. a pagare a CP_9 Parte_7 Parte_8 Controparte_1 [...]
e l'importo di euro 100.000,00 e ad l'importo di euro 80.000,00 con CP_10 Controparte_11 Parte_9
assegni dal c/c suddetto, nonché a transigere e pagare gli altri creditori della anche sopra indicati, incluso CP_6 Parte_5
il sig. per l'importo di euro 18.000,00 come d'intesa con l'avv. Hernandez di cui alla mail del Controparte_12
5/10/2010; confermo di aver autorizzato l'Avv ad emettere assegni circolari in favore CP_1
della sig.ra per euro 250.000,00 sul c/c suddetto il 26/06/09 e rinuncio alla Parte_10
restituzione di tale somma e rimetto il relativo debito, intendendosi così anche saldato quanto dovuto all'avv per il detto credito di euro 100.000,00. Dichiaro, pertanto, di non avere CP_1
altro a pretendere dall'avv a nessun titolo, rinunciando a qualunque pretesa nei suoi CP_1
riguardo”.
Ebbene, alla luce di tali emergenze la conclusione resa dal Tribunale in punto ammissibilità della querela deve ad avviso di questa Corte essere confermata. La ha infatti ammesso di avere rilasciato i fogli sottoscritti in bianco al fine della gestione “a CP_8
Par distanza”, per il tramite dell'avv. , dei rapporti tra la SE s.r.l. e i soci e creditori della CP_1
Il contenuto della scrittura è peraltro del tutto esulante da un simile ambito, posto che attiene alla definizione dei rapporti interni tra la ed il e non già a quelli tra la prima, nella sua CP_8 CP_1
veste di socia della SE s.r.l., ed i terzi ex soci o creditori della Parte_5
Con la dichiarazione impugnata di falso, infatti, la ha apparentemente ratificato l'operato del CP_8
, esonerandolo da ogni responsabilità e obblighi di rendiconto, per i prelievi da quest'ultimo CP_1
operati sul c/c alla prima intestato ed i conseguenti pagamenti intervenuti in favore di terzi, ha riconosciuto l'esistenza di un credito di euro 100.000 in capo al , ha proceduto alla remissione di un debito CP_1
personale di euro 250.000 contratto da quest'ultimo per l'acquisto di un'immobile e ha infine rilasciato una dichiarazione liberatoria di carattere tombale, correlata all'espressa a qualsivoglia pretesa creditoria nei riguardi del . CP_1
Si tratta, all'evidenza, di una dichiarazione destinata ad operare nei rapporti personali tra le parti dell'odierno giudizio (di cui venivano appunto definite le posizioni di debito-credito e regolati i rapporti gestori) e non affatto di dichiarazione afferente alla gestione dei rapporti tra la e i soci o creditori CP_8
della società Parte_5
E' dunque del tutto condivisibile la conclusione tratta dal Tribunale in ordine all'assenza di alcun collegamento tra il fine per il quale la sottoscrizione in bianco era stata rilasciata e il contenuto della scrittura che si assume oggetto di abusivo riempimento.
Né del resto l'avv. , a sostegno dell'eccepita inammissibilità della querela, ha anche solo allegato CP_1
l'esistenza di un accordo di riempimento intercorso con la querelante avente ad oggetto i loro rapporti personali e, segnatamente, il riconoscimento della legittimità del prelievo di somme utilizzate per l'acquisto di un immobile e, in termini più generali, dell'operato del sul c/c intestato alla e la CP_1 CP_8
liberazione del primo da responsabilità, con remissione dei debiti e rinuncia ad ogni pretesa.
In applicazione dei principi sopra richiamati, dunque, si ritiene di dover confermare la ritenuta ammissibilità della querela di falso, dovendo la fattispecie ritenersi equiparabile al caso di riempimento absque pactis. Parafrasando la Suprema Corte, in questo caso “la deduzione dell'abusivo riempimento … si traduce nella denunzia
d'un'utilizzazione assolutamente abnorme della scrittura e (deve), di conseguenza, essere ricondotta alla fattispecie non del riempimento contra pacta, che ricorre in ipotesi di mancata corrispondenza tra quanto risulta dichiarato e quanto s'intendeva invece dichiarare a seguito d'una disfunzione del previsto processo di formazione della dichiarazione, bensì del riempimento
absque pactis o sine pactis, che ricorre, appunto, in ipotesi di difformità della dichiarazione rispetto alla convenzione, tale da travolgere qualsiasi collegamento tra la dichiarazione stessa e la sottoscrizione” (in questi termini, Cass., 11.1.2002, n.
308; nello stesso senso, Cass., 27.8.2007, n. 18059; Cass., 10.3.2006, n. 5245; Cass., ord., 25.11.2015, n.
24005).
L'ulteriore rilievo formulato dall'appellante incidentale, sopra richiamato sub i), deve poi essere disatteso,
non potendo prospettarsi l'inammissibilità della querela sotto il profilo della mancata deduzione di adeguati mezzi di prova.
Premesso che “il soggetto il quale proponga querela di falso può valersi di ogni mezzo ordinario di prova, e quindi anche delle presunzioni, utilizzabili in particolare quando il disconoscimento dell'autenticità non si estenda alla sottoscrizione e sia lamentato il riempimento del documento fuori di qualsiasi intesa, con conseguente contestazione del nesso fra il testo ed il suo
autore” (v., tra le molte, Cass. 22 giugno 2020, n. 12118), una simile prova è stata formulata dalla querelante.
La ha infatti prodotto documentazione e formulato istanze istruttorie orali tese a dimostrare, CP_8
oltre che la sottoscrizione di fogli in bianco e la loro consegna al querelato, lo svolgimento di trattative, in epoca successiva alla data in cui sarebbe intervenuta la dichiarazione impugnata, in tesi assolutamente incompatibili con il contenuto della dichiarazione tacciata di falsità, sia nella parte in cui la CP_8
avrebbe rimesso il debito personale del sia sotto il profilo del rilascio di dichiarazione liberatoria CP_1
da qualsivoglia responsabilità per i prelievi effettuati sul conto corrente dell'appellante e in generale per le attività gestorie svolte per conto della querelante.
Anche il suddetto motivo dell'appello incidentale deve quindi essere respinto, considerato appunto che le prove addotte a sostegno della querela di falso devono ritenersi sufficienti al suo esame nel merito, di guisa che non è dato discorrere di un'ipotetica nullità dell'istanza perché proposta in violazione dell'art. 221
c.p.c.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello incidentale proposto dal deve essere CP_1
respinto. § 3. Si viene dunque alla disamina dell'appello principale.
Con il primo motivo d'appello la ha censurato la sentenza impugnata per aver il primo Giudice CP_8
rigettato la querela di falso ritenendo sì accertata la consegna all'avv. di fogli sottoscritti in CP_1
bianco, ma non anche l'utilizzo di uno di quei fogli per giustapporre la dichiarazione in contestazione, il che ne costituiva invece la ragionevole conseguenza, secondo un ragionamento inferenziale.
A conferma dell'assunto l'appellante ha evidenziato la circostanza dell'esistenza di un'ulteriore copia
Par dell'elenco dei debiti della società di contenuto del tutto corrispondente a quello presente nel documento oggetto di contestazione salvo che per l'ultima pagina, nella quale le sottoscrizioni erano apposte in posizione differente e non era presente la dichiarazione contenente la remissione di debiti per circa 480.000 euro tacciata di falsità.
Con gli ulteriori motivi di gravame l'odierna appellante ha censurato la decisione sul presupposto dell'erronea valutazione del materiale istruttorio in atti e delle dichiarazioni testimoniali assunte nel subprocedimento per querela di falso.
Ad avviso dell'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto concludere per la falsità del documento sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai testi avv. Bartoccioni, dott.ssa e Controparte_5 Testimone_1
del contegno extraprocessuale dell'odierno appellato, comprovanti, da un lato, la pacifica e reiterata consegna di fogli in bianco in favore dell'avv. e, dall'altro, il tentativo di quest'ultimo di CP_1
raggiungere accordi a definizione della propria posizione debitoria, in epoca successiva all'apparente rilascio della dichiarazione nel cui ambito tale posizione sarebbe stata già oggetto di remissione e di poco anteriore all'introduzione del giudizio di primo grado nel quale la scrittura contestata di falso era stata prodotta.
La ha sul punto rilevato come, laddove la rimessione dei debiti fosse stata effettivamente Parte_1
concessa nell'autunno del 2010 (così come sembrerebbe emergere dal documento impugnato di falso),
l'appellato non avrebbe avuto ragione di ricercare, come invece risultante dalle testimonianze assunte e dallo scambio di email riversato in atti, il perfezionamento di negozi a tacitazione delle pretese creditorie della sig.ra nei suoi confronti, compresa quella di euro 250.000,00 menzionata nella scrittura Parte_1
impugnata di falso, nel periodo compreso tra il febbraio 2012 e l'inizio dell'anno 2013, comunicazioni nelle quali l'avv. non aveva fatto peraltro alcun riferimento all'asserita pregressa remissione di debito. CP_1 Avrebbe dunque errato il Tribunale a non dare rilievo agli enunciati elementi di giudizio e a fondare il proprio convincimento sulla sola dichiarazione della sig. e ciò sia in ragione della scarsa Parte_3
attendibilità da riconoscersi alla teste (perché ex dipendente dell'avvocato e parte del suo team difensivo), sia perché le sue dichiarazioni erano da considerarsi ininfluenti ai fini del decidere, avendo la teste precisato di aver stampato il documento oggetto di causa senza averne letto il contenuto.
Tali considerazioni sono condivisibili e conducono all'accoglimento della querela di falso.
L'effettivo rilascio di fogli in bianco, da parte della in favore del , è stato riferito dai CP_8 CP_1
testimoni escussi e non è del resto contestato dallo stesso appellato;
la circostanza, a ben vedere, è stata definitivamente accertata dal primo Giudice, con statuizione sul punto non impugnata dall'appellato.
Ciò posto, il fatto che tra tali fogli firmati in bianco fosse compreso anche quello di cui la CP_8
assume l'abusivo riempimento è ad avviso di questa Corte desumibile, in via indiziaria, dagli elementi che si viene ad esporre.
Il Tribunale, con la pronuncia qui impugnata, è giunto all'opposta conclusione sulla base del fatto che i testimoni escussi non erano stati in grado di riferire “nulla … in ordine alla data di consegna di fogli firmati in bianco e al successivo riempimento e utilizzo degli stessi per finalità difformi da quelle concordate o in merito alla sottoscrizione
in bianco quantomeno dei fogli successivamente riempiti con l'elenco dei debiti e dei debitori della società”.
Tale conclusione non è condivisa da questa Corte.
Il fatto che tra i vari fogli in bianco nel tempo consegnati dalla al vi fosse anche CP_8 CP_1
quello oggetto di querela è desumibile dalle emergenze documentali e segnatamente dal fatto che è in atti un analogo foglio, firmato in bianco dall'odierna appellante, sempre in senso verticale e non orizzontale, che reca nelle prime quattro pagine lo stesso elenco di debiti della presente nel documento Parte_5
impugnato di falso e che differisce da quest'ultimo solo nella quinta pagina, nella quale non è presente la dicitura contestata (si tratta del documento prodotto sub B in allegato alla querela di falso proposta dalla
. CP_8
Il documento in oggetto era stato in origine prodotto dallo stesso , il quale aveva asserito che CP_1
detto foglio era stato “allegato della scrittura privata del 23 settembre 2010 sottoscritta dalla medesima e da Parte_1
, già depositata sub 39 alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.”, scrittura poi annullata dalle Parte_9
parti come risultante dallo stesso documento. Ebbene, la circostanza dell'esistenza di un identico foglio, recante un mero elenco dattiloscritto di debiti ed in calce la sola sottoscrizione della rende del tutto verosimile l'assunto di parte appellante CP_8
circa l'esistenza di un ulteriore foglio in bianco recante la sua sottoscrizione, appunto assolutamente corrispondente al primo, fatta salva solo la presenza in calce della dicitura sopra richiamata e qui impugnata di falso, suscettibile di essere stato oggetto di abusivo riempimento da parte del querelato.
Par Del resto, se davvero il foglio recante l'elenco dei debiti della era stato sottoscritto allo scopo di essere allegato alla scrittura privata intercorsa tra la e tale non si vede a quale titolo un CP_8 Pt_9
identico foglio avrebbe dovuto essere utilizzato per la conclusione di un accordo tra la ed il CP_8
, di contenuto del tutto diverso dal primo, accordo, quello impugnato di falso, nel quale tra CP_1
l'altro non è menzionata nessuna delle posizioni debitorie elencate nelle quattro pagine precedenti a quella in cui è presente la dicitura dattiloscritta impugnata dalla CP_8
In altri termini, non è comprensibile a quale scopo si sarebbe dovuto utilizzare un elenco di debiti della
Par
funzionale ad un accordo tra terzi soggetti, quale testo in calce al quale inserire invece dichiarazioni del tutto esulanti dall'elenco suddetto, in quanto riferibili ai rapporti personali tra e CP_8 CP_1
e comunque al pagamento di soggetti diversi rispetto a quelli indicati nell'elenco di debiti della Parte_5
L'unica spiegazione plausibile è quella dell'esistenza di più fogli sottoscritti in bianco in senso verticale dalla poi riempiti dall'appellato in assenza di autorizzazione. CP_8
La conclusione, qui inferita in via deduttiva, è ad avviso della Corte comprovata dalle ulteriori risultanze istruttorie, in forza delle quali si ritiene di dover addivenire ad un giudizio di inattendibilità della deposizione resa dalla testimone di parte , valorizzata dal Tribunale a fondamento della CP_1
pronuncia di rigetto della querela, ed alla conclusione della fondatezza della querela di falso.
Sono infatti prodotte in atti una serie di email, intercorse nell'anno 2012 tra il e la commercialista CP_1
che assisteva la dr.ssa dal cui contenuto emerge la pendenza di trattative CP_8 Testimone_1
tra le parti funzionali alla definizione della posizione debitoria di euro 250.000,00 facente capo al CP_1
e la sottoscrizione di una “scrittura liberatoria” riferibile a tutte le attività svolte da quest'ultimo per conto dell'appellante.
Il tenore delle richiamate comunicazioni a mezzo posta elettronica deve essere qui analiticamente richiamato, considerata la antinomica lettura che ne forniscono le parti. In data 1 febbraio 2012 il Principato ha inviato al dr. il seguente messaggio: “ciao cecilia, in Tes_1
allegato la bozza, è in bianco la misura del corrispettivo di cessione del finanziamento soci perché bisogna fare i conti considerando anche gli 80.000 di via baronio (250-350- valore nominale + 80)”; nella bozza allegata alla mail inviata dal , che lo stesso sottoponeva alla valutazione della controparte, l'avvocato si riconosceva CP_1
debitore della di 250.000,00 euro, somma che dichiarava essergli stata versata nel giugno 2009; CP_8
nella stessa sede si prevedeva l'accollo di tale debito da parte di un tale “con effetto liberatorio del Per_2
debitore originario”, il tutto a latere della contestuale operazione di cessione di quote delle società SE e della BFR&L s.r.l., da parte della nei confronti di ad un corrispettivo da stabilire (come CP_8 Per_2
prefigurato nella mail inviata dal ), lasciato in bianco nella bozza (si rimanda al doc. 6 di parte CP_1
appellante).
A tale mail replicava la lo stesso 1° febbraio 2012, comunicando che le scritture allegate alla Tes_1
Pt_ precedente mail erano state riscritte “come da indicazioni di ( (v. doc. 33 di parte appellata). CP_8
Per quanto qui di interesse, la richiamata bozza di cessione di quote, già contenente la ricognizione di debito da parte del e l'accollo del debito suddetto da parte dell era stata modificata nel CP_1 Per_2
senso di escludere l'accollo del debito e prevedere una ricognizione di debito, da parte del , pari CP_1
ad euro 431.152,88, con la previsione a latere della cessione delle quote delle suddette società al loro valore nominale di 10.000 euro, e dunque sostanzialmente senza corrispettivo (si rimanda al doc. 32 di parte appellata).
L'indomani, il 2 febbraio 2012, il Principato così replicava: “cara cecilia io non sono debitore di nulla e non mi riconosco debitore di nulla. Conviene che ci vediamo e chiariamo bene la cosa, perché i 250 mila sono uno strumento che utilizziamo nell'interesse di rosa non certo in mio danno... in alternativa rosa può vendere a 350 mila e risolvere i problemi
fiscali da sé” (si rimanda al doc. 33 di parte appellata)
Seguiva una email del 9 febbraio 2012 diretta al , con la quale la dr. così si esprimeva: CP_1 Tes_1
“ti rinvio le scritture a nome .. Aspetto sempre le visure di (v. doc. 34 di parte appellata). Per_2 Per_2
Ad essa erano allegate due scritture e, per quanto qui interessi, un'ulteriore bozza di cessione delle quote delle società sopra indicate in favore dell nel cui ambito era quest'ultimo, e non il , a Per_2 CP_1
riconoscersi direttamente debitore della per la somma di euro 419.750,00 (si rimanda al doc. CP_8
36 di parte appellata). A tale mail replicava il il successivo 10 febbraio 2012 dichiarando: “la sostanza degli accordi è CP_1
condivisa, ma io personalmente ho riserve sulla stesura della scrittura: se non si precisa qual è il titolo del pagamento dei soldi ulteriori rispetto al valore nominale delle quote, sembra che il resto sia sempre corrispettivo di acquisto e così facendo, secondo
Pt_ me, va soggetta ad accertamento e plusvalenza”.
Infine, la dr. inviava al Principato il 13 febbraio 2012 una ulteriore mail, comunicata per Tes_1
conoscenza anche al legale della avv. Bartoccini, con la quale, per quanto qui interessi CP_8
comunicava quanto segue: “Ho provveduto a correggere la tua bozza specificando, come da accordi, che l'accollo non è liberatorio.
Nel caso in cui fossi intenzionato a non firmare detto accordo lo modificheremo in espromissione previa verifica delle credenziali economiche del sig , che nuovamente ti sollecito. Per_2
Per quanto riguarda la scrittura liberatoria tra te il tutto avverrà non appena saranno saldati Pt_1
i debiti oggetto della bozza” (si rimanda al doc. 5 di parte appellante).
Successivamente, il 22 febbraio 2012, il inviava una mail alla e per conoscenza CP_1 Tes_1
Pt_ all'avv. Bartoccini, del seguente tenore: “La soluzione potrebbe consistere nel fatto che il contratto con lo faccio direttamente io e così firmiamo tutte le rinunce, ovviamente condizionate agli incassi” (doc. allegato E alla querela di falso) e una successiva mail del Principato del 28 marzo con la quale lo stesso comunicava ai soggetti di cui
Pt_ in premessa quanto segue: “ Ti confermo… la possibilità di definire immediatamente le vicende di con la
Pt_ sottoscrizione delle scritture che ci siamo già scambiati da parte di che hai conosciuto. Se preferisce Parte_11
attendere l'esito delle valutazioni che sta conducendo preferendo che sia io a sottoscrivere gli accordi, per me va Persona_3
benissimo e penso che nel mese di aprile la vicenda potrebbe definirsi ” (doc. F allegato alla querela di falso).
Ebbene, dal descritto scambio di comunicazioni emerge:
-che sia stato il a inviare la prima bozza, nel cui ambito si riconosceva debitore della somma di CP_1
250.000,00, allo stesso corrisposta dalla nel 2009; CP_8
-che, pur a fronte delle rimostranze formulate dal quando la suddetta ricognizione di debito era CP_1
stata prevista per un più elevato ammontare, poi di fatto, salva l'ipotesi di intestazione diretta del debito all prospettata in uno scambio intermedio, si sia continuato a parlare di accollo da parte di Per_2
quest'ultimo, discutendosi della sua natura liberatoria o meno (il che presupponeva l'esistenza di un debito facente capo ad altro soggetto, ovvero appunto il che ab origine si era riconosciuto debitore); CP_1 -che, in alternativa, sino all'ultimo scambio di mail, lo stesso aveva prospettato l'opzione di CP_1
procedere alla sottoscrizione diretta, da parte sua, delle bozze di accordo di cui si discuteva (e dunque, deve ritenersi, di quella ab origine dallo stesso inviata, nel quale si riconosceva debitore della;
CP_8
-che, in ogni caso, esisteva un preesistente debito del Principato da estinguere, perché a tale evenienza
(ovvero, testualmente, subordinatamente agli “incassi”) le parti avevano espressamente subordinato il rilascio di una dichiarazione liberatoria e la formalizzazione delle prefigurate “rinunce”.
In tale contesto, pur a fronte del tenore della mail del 2 febbraio 2012, si ritiene che dalla lettura del complesso scambio intervenuto tra le parti la ricostruzione prospettata dal , già intrinsecamente CP_1
inverosimile (posto che è quantomeno singolare che una persona dotata di cognizioni giuridiche, quale certamente è l'avv. , accetti di sottoscrivere il riconoscimento di un debito inesistente, di tale CP_1
rilevante valore, al solo scopo di agevolare fiscalmente un terzo soggetto) sia smentita dalla finale subordinazione della sottoscrizioni di rinunce e dichiarazioni liberatorie “al saldo dei debiti oggetto della bozza”, ovvero ai relativi ”incassi”.
In ogni caso, anche volendo ritenere non del tutto concludente il descritto scambio di mail, la ricostruzione qui prospettata è comprovata dalle dichiarazioni rese dai testimoni indicati dalla querelante ed escussi nel primo grado di giudizio, il cui tenore consente di escludere l'alternativa ricostruzione del significato del descritto scambio di comunicazioni prefigurata dal . CP_1
La teste avv. Bartoccioni ha riferito: “Ho assistito la SI.ra per alcune pratiche legali, nelle quali era Parte_1
coinvolto anche l'Avv. , ricordo di aver avuto uno scambio di mail. Confermo di aver ricevuto le mail, documenti CP_1
D, E ed F allegati alla querela … le mail avevano ad oggetto in generale la gestione delle attività di investimento consigliatele dall'Avv. ed un prestito personale concesso due o tre anni prima di circa € 250/350 mila, CP_1
se ben ricordo, che la SI.r aveva fatto in favore dell'Avv e di cui chiedeva Parte_1 CP_1
il rimborso … Ricordo che l'Avv. aveva suggerito di far rimborsare gli importi del CP_1
prestito per il tramite di una terza persona, SI .Ricordo che nell'allegato ad una delle Per_2
mail, l'Avv ha allegato una bozza di scrittura privata nella quale veniva esplicitato che CP_1
la SI.r era creditrice dell'Avv di € 250/350 mila e che tale importo sarebbe Parte_1 CP_1
stata oggetto di accollo da parte del SI. , che lo avrebbe saldato per conto dell'Avv. Per_2
. La scrittura mi è stata inviata con mail proveniente dall'indirizzo dell'Avv. CP_1
”. CP_1 La teste ha dichiarato: “E' vero, ho aiutato le parti a trovare un accordo. Ricordo che Testimone_1
si discuteva di un credito della sig.ra di circa € 250.000,00 nei confronti dell'Avv. Parte_1
. Il predetto importo era stato prestato all'Avv. , mediante prelievo diretto dal CP_1 CP_1
conto della sig.ra per l'acquisto di una casa, non so se quell'importo sia stato Parte_1
restituito…. Mi risulta che di tale debito si sarebbe fatto carico il sig. come da mail Parte_11
che mi viene esibita (all. C alla querela di falso). La mail è indirizzata a me e mi è stata inviata dall'Avv.
Principato…; l'avv. mi aveva mandato la mail con la scrittura privata, presumo quindi CP_1
che fosse d'accordo. La scrittura non è stata sottoscritta perché l'accordo non è stato raggiunto. Posso confermare che le trattative sono proseguite come da mail che mi vengono esibite ma non si sono concluse.
L'Avv. voleva una liberatoria di tutte le pendenze tra di loro come da mail del CP_1
13.2.2012”.
Tali dichiarazioni, rese da soggetti indifferenti rispetto alle parti, collimanti con quanto risultante dalla documentazione in atti e non contrastate da alcuna contraria risultanza istruttoria, consentono di affermare la perdurante esistenza, nell'anno 2012, del debito di 250.000,00 contratto dal nel 2009, l'assenza CP_1
di un precedente accordo per la sua remissione e l'omesso rilascio di alcuna liberatoria del da CP_1
eventuali responsabilità per le attività svolte per conto della CP_8
Il che consente di inferire la falsità delle corrispondenti pattuizioni apparentemente stipulate dalle parti in epoca precedente alle trattative di cui si è sinora dato conto.
Non si vede infatti per quale ragione l'odierno appellato, qualora in possesso di una dichiarazione di rinuncia al credito e di una liberatoria risalenti all'ottobre 2010, ancora nell'anno 2012 avesse interesse a coltivare trattative, protratte nel tempo con interessamento di diversi professionisti, volte a ricercare possibili modalità di estinzione della descritta esposizione debitoria e a ottenere una liberatoria relativa al suo operato per conto della CP_8
Alla luce di tali emergenze, le dichiarazioni rese dalla teste non possono ritenersi attendibili, Tes_2
fermo in ogni caso che la testimone non è stata in grado di indicare quale fosse il contenuto dell'annotazione dattiloscritta che ha riferito essere presente su uno dei documenti che sarebbe stato sottoscritto in sua presenza, talché la sua deposizione non è comunque rilevante ai fini del decidere.
Le contrarie considerazioni svolte dal Tribunale, che in forza dei “molteplici rapporti di assistenza e consulenza”
intercorsi nel tempo tra le parti, ha ipotizzato che “quanto dichiarato nelle mail allegate nel 2012 o nelle dichiarazioni del teste Avv. in relazione a trattative intercorse tra le parti nel 2012 per la Testimone_3
definizione dei loro rapporti non consent(iss)e di escludere che, dopo la sottoscrizione del documento oggetto di querela di falso nel 2010, (fossero) stati rimessi in discussione i rapporti di dare e avere in essere tra le parti con conseguente necessità di una definitiva liberatoria”, non sono condivisibili.
In primo luogo è da escludere che nelle descritte interlocuzioni risalenti al 2012 si discutesse di un debito diverso da quello di 250.000,00 euro menzionato nella scrittura oggetto della querela di falso (e cioè, in ipotesi, di un debito successivamente insorto), considerato che sia lo stesso , nel predisporre la CP_1
prima bozza di accordo contenente la ricognizione di debito, sia i testimoni hanno collocato l'insorgenza di tale debito al 2009, data esattamente coincidente con quella indicata nel documento impugnato di falso.
Il fatto dunque che, ancora nel 2012, si discutesse delle modalità di rimborso del suddetto debito, direttamente o mediante accollo da parte di un terzo, costituisce rilevante indice della falsità della scrittura.
A conferma delle conclusioni qui prospettate è infine un ulteriore elemento di giudizio.
In epoca anteriore all'introduzione del giudizio principale, introdotto dalla per ottenere la CP_8
restituzione, da parte del , della somma di euro 250.000 prelevata dal suo conto corrente e CP_1
utilizzata per l'acquisto dell'abitazione, di quella di euro 80.000,00 versata in favore di , di euro Pt_9
100.000,00 corrisposti a e di euro 18.000,00 versati ad la ha inviato al CP_10 CP_12 CP_8
una previa diffida di contestazione degli addebiti. CP_1
Nelle note di replica a tali richieste l'avv. dapprima ha richiesto la produzione della CP_1
documentazione bancaria menzionata dalla controparte, riservandosi di replicare all'esito, e poi si è speso nel giustificare le operazioni effettuate sul conto corrente menzionato nella scrittura impugnata CP_6
di falso, replicando punto per punto agli avversi addebiti;
ciò, peraltro, senza far riferimento alcuno alla remissione del debito che sarebbe intervenuta in suo favore, né alla ratifica del suo operato e conseguente liberatoria, come apparentemente rilasciate dalla querelante nel documento impugnato.
In dettaglio, con la nota del marzo 2013 il , nel rispondere alle contestazioni della , CP_1 Parte_12
ha fatto espresso riferimento all'autorizzazione di quest'ultima all'emissione di assegni circolari in favore della sig.ra , all'assunzione dell'obbligo di restituzione del finanziamento soci eseguito Parte_10
dallo stesso nella misura di 100.000,00, alle transazioni e ai conseguenti pagamenti in favore di CP_1 CP_
, e e, ancora, all'autorizzazione ai pagamenti in favore di e Pt_7 Pt_8 CP_10 Parte_9
, per i descritti importi di euro 100.000 ed euro 80.000 (si rimanda al doc. 3 di parte appellante).
[...]
Le giustificazioni rese dal in limine litis sono dunque riferibili proprio agli stessi pagamenti, CP_1
effettuati con le disponibilità presenti sul conto corrente della menzionati nella scrittura CP_8
impugnata di falso.
La considerazione consente di escludere la tesi ipotizzata dal Tribunale, ovvero il fatto (peraltro non specificamente allegato da alcuno) che le trattative e interlocuzioni tra le parti fossero riferibili a rapporti diversi da quelli in ipotesi già definiti con la scrittura del 2010 impugnata di falso, e costituisce di contro ulteriore conferma della fondatezza della querela di falso proposta dalla CP_8
Anche sotto questo aspetto non si comprenderebbe il motivo per cui il , in possesso una così CP_1
ampia liberatoria già dall'anno 2010, neppure all'atto della formale contestazione e diffida prodromica all'instaurazione di un giudizio abbia ritenuto di farla valere, essendosi di contro affannato a fornire giustificazioni delle singole operazioni svolte sul conto corrente della al fine di respingere le CP_8
avverse pretese restitutorie, pretese che, lo si ribadisce, sarebbero state del tutto ingiustificate qualora l'odierno appellato avesse effettivamente disposto della dichiarazione oggetto di querela.
Di tale scrittura, peraltro, non è stata fatta alcuna menzione nella descritta sede, il che ulteriormente comprova la falsità della scrittura impugnata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento dell'appello e in riforma della pronuncia di primo grado, deve essere dichiarata la falsità del documento impugnato dalla (doc. 8 del CP_8
fascicolo di parte relativo al procedimento di merito), con particolare riguardo alla richiamata CP_1
dicitura dattiloscritta apposta in calce alla quinta pagina.
Al passaggio in giudicato della pronuncia, si dovrà provvedere agli adempimenti di cui all'art. 226, secondo comma, c.p.c. e 357 c.p.p., nei termini di cui in dispositivo.
Nei rapporti tra le parti principali del giudizio, le spese del doppio grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Con riguardo alla posizione di la quale si è rimessa alle decisioni della Corte, le spese Controparte_2
possono invece essere compensate, in assenza di una soccombenza in senso tecnico. Infine, deve essere accertata la debenza, a carico dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello di cui al n. 3248/2021
R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, Parte_4
dichiara la falsità del documento oggetto della querela (documento 8 del fascicolo di parte di
[...]
prodotto nel giudizio principale di cui al n. 63159/2013 R.G); CP_1
- visti gli artt. 226, secondo comma, c.p.c. e 357 c.p.p., ordina, al passaggio in giudicato della pronuncia, la cancellazione delle parti del documento 8 impugnate di falso (dicitura dattiloscritta posta in calce alla p. 5 del documento dichiarato falso, come meglio descritta in narrativa) mediante barratura della corrispondente parte del documento, di cui nelle more dispone la custodia in cassaforte;
- rigetta l'appello incidentale;
- condanna alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore di Controparte_1 [...]
liquidate in euro 10.000,00 quanto al giudizio di primo grado e in euro 9.000,00 quanto il Parte_1
giudizio d'appello, oltre spese generali ed accessori come per legge;
- compensa, nei rapporti tra il e le spese del doppio grado di giudizio;
CP_1 Controparte_2
- dichiara l'appellante incidentale tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Dr. Elena Gelato Dr. Diego Rosario Antonio Pinto