Ordinanza cautelare 1 dicembre 2021
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 12/06/2025, n. 2138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2138 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 02138/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01941/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1941 del 2021, proposto da
HI BE, rappresentato e difeso dall'avvocato Gerardo Cembalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso gli uffici di questa, in Milano, alla via Freguglia, n. 1;
per l'annullamento
del decreto del Questore di Varese del 16 settembre 2019, n. 124, notificato in data 11 settembre 2021 dalla Polizia di Frontiera di Genova, con il quale è stato annullato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato al ricorrente in data 3 dicembre 2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – HI BE, cittadino marocchino, ha ottenuto il 3 dicembre 2010 il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lunga durata.
A seguito di una segnalazione della Squadra Mobile di Varese, la quale dava atto che il cittadino straniero si era reso irreperibile a fronte di un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale coercitiva, la Questura della medesima città eseguiva dei controlli, dai quali emergeva che questi aveva ottenuto il titolo di soggiorno in base alla documentata prestazione di attività lavorativa nei confronti della Cooperativa Multilavoro. Nondimeno, il contratto era simulato: lo straniero non aveva mai prestato attività lavorativa in favore della Cooperativa, benché questa ne avesse documentato l’assunzione.
Con il provvedimento meglio indicato in epigrafe, si è provveduto all’annullamento in autotutela del permesso di soggiorno, non sussistendo ab origine i requisiti per il suo rilascio.
2. – HI BE ha quindi inteso richiedere a questo Tribunale Amministrativo Regionale l’annullamento del provvedimento in autotutela.
Non ha contestato il fatto che il rapporto di lavoro sia stato soltanto simulato, ma ha lamentato, col primo motivo di ricorso, la violazione dell’art. 21- nonies l 7 agosto 1990, n. 241, in quanto l’annullamento era intervenuto a ben dieci anni di distanza dal rilascio del permesso di soggiorno, e quindi in un tempo non ragionevole; in esso non si dava conto dell’interesse pubblico prevalente all’annullamento dell’atto; esso non assicurava tutela all’affidamento legittimo dello straniero.
Con la seconda censura ha dedotto che sarebbe stato violato l’art. 5, comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella sua interpretazione dinamica, giacché l’amministrazione avrebbe dovuto indagare sull’integrazione dello straniero nella comunità nazionale e l’eventuale instaurazione di un regolare rapporto di lavoro.
3. – Costituitosi il Ministero dell’Interno, con ordinanza del 1° dicembre 2021, n. 1290, è stata rigettata la richiesta di misura cautelare.
Quindi, il ricorso è stato trattato nel merito e spedito in decisione all’udienza straordinaria del 6 giugno 2025.
4. – Deve riconfermarsi quanto già ritenuto da questo Tribunale in sede cautelare, e cioè che la disciplina dell'autotutela in relazione ai permessi di soggiorno (di cui agli artt. 4, commi 2 e 3, 5 comma 5 e 9 comma 7 d.lgs. 25 luglio1998, n. 286) presenta carattere speciale rispetto a quella, generale, di cui all'art. 21- nonies l. 7 agosto 1990 n. 241.
L'autotutela speciale è doverosa e non discrezionale e prescinde da limiti temporali (cfr., ex multis : Cons. Stato, Sez. III, 14 ottobre 2019, n. 6992, per cui, « trattandosi, in definitiva, di un atto vincolato, non è dovuta motivazione sull’interesse pubblico, né alcuna valutazione comparativa con l’interesse del privato e il provvedimento può considerarsi sufficientemente motivato mediante il richiamo alla sussistenza della circostanza ostativa. Non trova applicazione l'art. 21 nonies della legge n. 241/90, in quanto tale norma si applica ai procedimenti di autotutela che abbiano carattere tipicamente discrezionale »; cfr. anche Cons. Stato, Sez. III, 7 ottobre 2021, n. 6700);
5. – Quanto al secondo motivo di ricorso, sia sufficiente rilevare che il ricorrente non ha dedotto alcun elemento fattuale che suggerisca una sua particolare integrazione nella comunità nazionale, tale che l’amministrazione avrebbe dovuto valutare diversamente la vicenda amministrativa.
Anzi, emerge la sua sottrazione a misura cautelare personale per reati in materia di stupefacenti, che depone in senso contrario.
In ogni caso, dal combinato disposto degli artt. 5 e 22 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, risulta evidente che l'ordinamento conferisce alla produzione di falsa documentazione, intesa a dimostrare il possesso dei requisiti indispensabili ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, la conseguenza di impedire l'ottenimento dello stesso (TAR Campania - Napoli, Sez. VI , 28 luglio 2023 , n. 4570).
6. – Il ricorso è, per tali ragioni, rigettato.
Le spese di lite, già compensate in sede cautelare, possono essere compensate anche per questa fase di merito, in cui la difesa erariale si è limitata a produrre la documentazione trasmessa dall’amministrazione
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvana Bini, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere, Estensore
Luca Iera, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Tallaro | Silvana Bini |
IL SEGRETARIO