TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 15/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Cristina Bandiera, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 5322/2021 promosso da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'Avv. PUPPINATO ANDREA
- attrice - contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Con l'Avv. GONZATO GIUSEPPE
- convenuta -
Avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 10.12.2024 sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte attrice: “Ogni avversa istanza, eccezione e deduzione e domanda disattesa, dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove
NEL MERITO: Accertato e dichiarato il diritto in capo alla sig.ra nata a [...] il [...] Parte_1
e residente in [...] c.f. per i titoli e le causali CodiceFiscale_2 di cui in narrativa, di percepire l'indennizzo previsto dalla polizza assicurativa n. 1/33202/77/32581042 stipulata con la già polizza n. 00093106382, condannare in persona CP_1 CP_2 Controparte_3 del suo legale rappresentante pro tempore, C.F. , P.I. corrente in 40128 Bologna (BO) P.IVA_2 P.IVA_1
Via Stalingrado n. 45 (pec a corrispondere alla sig.ra la somma Email_1 Parte_1 di € 28.000,00 (€ ventottomila/00), a titolo di indennizzo ai sensi della polizza assicurativa richiamata. Ovvero la maggior o minor somma che risulterà in corso di causa o liquidata secondo equità, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo.
IN OGNI CASO: Con rifusione di spese e competenze di giudizio anche di mediazione.
IN VIA ISTRUTTORIA
A modifica dell'ordinanza 19.09.2024 si chiede di essere ammessi alle ulteriori istanze istruttorie indicate nella memoria
n. 2.” 1
Per parte convenuta: , ut supra rappresentata e difesa, insiste per l'integrale rigetto della Controparte_1 domanda avversaria e chiede la condanna dell'attrice, ex art. 96 c.p.c., al pagamento in favore del convenuto assicuratore di una somma equitativamente determinata di € 3.000,00, oltre al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma di denaro compresa tra € 500,00 ed € 5.000,00, con l'integrale rifusione delle spese e competenze di lite, giusta notula che si dimette.”
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
− Con atto di citazione notificato in data 5.8.2021 agiva nei confronti di Parte_1 [...]
Allegava: Controparte_1
- che in data 26.9.2018 verso le ore 13:15 mentre percorreva Viale Bixio a Treviso alla guida dell'auto targata FM902ZE di proprietà di veniva Controparte_4 violentemente urtata nella parte posteriore/laterale destra dall'autovettura targata DR891XS di proprietà di e condotta da che procedeva nello stesso senso di Controparte_5 Parte_2 marcia ma in una fila diversa;
- di aver riportato lesioni personali a seguito del sinistro;
- che, in particolare, in data 05.04.2019 eseguiva un'ecotomografia da cui risultava una lesione sferoidale del diametro di circa 7 cm della milza;
- che in data 11.04.2019 le veniva diagnosticata una neoformazione splenica di n.d.d.;
[...
- di essere stata operata in data 15.05.2019 di splenectomia robotica con ricovero presso la Casa di Monastier dal 14.05 al 20.05.2019; Controparte_6
- di aver contratto la polizza assicurativa "programma assicurazione reddito" sezione CP_2 infortuni, n. 00093106382 accesa in data 04.03.2004 con n. 1/33202/32581042 a far CP_1 data dal 28.01.2018), sulla base della quale è previsto, in caso di infortunio, un massimo di indennizzo per invalidità permanente di € 300.000,00 oltre a € 60,00 per indennità temporanea giornaliera;
- di aver quindi denunciato il sinistro nell'immediatezza del fatto con apertura del sin. N.
18101/2018/833995 e che, a seguito delle visite effettuate nell'aprile 2019, con diagnosi di lesione sferoidale della milza in nesso causale con l'evento traumatico, denunciati i nuovi fatti alla compagnia di Assicurazione, provvedeva ad aggiornare il sinistro con il numero CP_1
18101/2020/5904455;
- che al termine della procedura istruttoria – che già aveva versato l'importo di € 1.500,00 CP_1
-, ometteva di versare ulteriori importi, nonostante i solleciti, residuando quindi a proprio favore in base alle condizioni di polizza un credito di € 25.000,00 per I.P. oltre a € 4.500,00 per I.T., a cui
2
detrarre l'acconto ricevuto.
− Si costituiva il 31.5.2022 allegando: Controparte_1
- essere la polizza infortuni una polizza contro i danni, come tale sottoposta al principio indennitario;
- avere l'attrice già radicato per il medesimo sinistro altro contenzioso avanti all'intestato Tribunale per ottenere il risarcimento dei danni subiti nei confronti del responsabile civile e del suo assicuratore con petitum doppio rispetto a quello del presente giudizio;
- configurare la condotta processuale dell'attrice e, in particolare, la scelta di radicare il presente giudizio senza attendere l'esito del primo, un abuso del processo con conseguente inammissibilità
e/o improponibilità della domanda;
- che, in ogni caso, lo , incaricato dall'attrice della gestione stragiudiziale del sinistro, Parte_3 accettava da parte di questa l'importo di € 1.500,00 a definizione del sinistro infortuni, con conseguente carenza di legittimazione e interesse ad agire in capo all'attrice;
- essere comunque nel merito la lamentata lesione splenica e il conseguente intervento non in nesso di causa con il sinistro del 26.9.2018, essendo stata accertata accidentalmente solo l'11.4.2019 (circa sette mesi dopo il sinistro).
Chiedeva quindi il rigetto delle domande attoree.
− All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. il Giudice con ordinanza del 19.5.2023 disponeva procedersi a C.T.U. medico legale.
− Successivamente, con ordinanza del 22.4.2024 il Giudice formulava alle parti proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.
− Preso atto dell'accettazione della stessa esclusivamente da parte dell'attrice, il Giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione, assegnando alle parti termine per deposito di memoria conclusionale.
* * *
− Risulta sottoscritta dall'attrice in data 04.03.2004 con - ora n. CP_2 CP_1
1/33202/32581042 a far data dal 28.01.2018 - la polizza assicurativa "programma assicurazione reddito" sezione infortuni, n. 00093106382, sulla base della quale è previsto, in caso di infortunio, un massimo di indennizzo per invalidità permanente di € 300.000,00 e un massimo di € 60,00 per indennità temporanea giornaliera (doc. 3 attrice).
− Risulta agli atti che l'attrice (doc. 5 attrice), in data 26.9.2018 sia rimasta coinvolta in un sinistro in Via
Bixio a Treviso (TV), a seguito del quale riportava lesioni.
− Nell'occasione l'auto condotta dalla stessa veniva tamponata da tergo dall'autovettura Fiat Lancia targata DR891XS di proprietà di e condotta nell'occasione da Controparte_7 Parte_2
3
− La polizza posta alla base dell'odierno giudizio risultava operativa alla data del sinistro (doc. 3 attrice, pag. 3)
− In seguito al sinistro l'attrice, oltre che rivolgersi all'odierna convenuta per ottenere l'indennizzo di quanto previsto in base alla polizza (docc. 6, 9 e 10 attrice), promuoveva giudizio civile nei confronti della responsabile del sinistro e dell'assicurazione della stessa, rubricato al n. 7123/2020 R.G. dell'intestato Tribunale, che si concludeva con sentenza n. 1538/2024, pubblicata il 6.9.2024, con cui il Giudice così disponeva:
“
1.condanna e in solido al pagamento di euro 33.370,50 in favore di Controparte_8 Controparte_7
; oltre agli interessi come da motivazione;
Parte_1
2.condanna e in solido alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_8 Controparte_7
; spese che si liquidano in euro 7.616 complessivamente, oltre ad euro 545 per spese, oltre rimborso Parte_1 spese generali , IVA e CP come per legge;
oltre ad euro 1.830 per rifusione spesa di CTP;
3. pone la spesa di CTU definitivamente a carico di e .” Controparte_8 Controparte_7
− Al momento l'unica somma che risulta percepita dall'attrice a titolo di risarciemnto dei danni subiti nel sinistro del 26.9.2018 è quella di € 1.500,00 dalla stessa ricevuta dall'odierna convenuta, non essendo stato provato il versamento di ulteriori importi.
***
Operatività nel caso di specie del principio indennitario
− Nel caso di specie, per quanto visto sopra, due differenti assicurazioni concorrono nel fornire garanzia avverso il medesimo rischio, ovvero quello di danno da invalidità permanente e temporanea derivante dal sinistro stradale oggetto del giudizio.
− È principio generale dell'ordinamento – di cui è espressione anche il principio indennitario di cui agli artt. 1905, 1909 e 1910 c.c. - quello per cui il danno non può costituire fonte di lucro per il danneggiato.
− Tale principio si applica anche all'assicurazione contro gli infortuni.
− Quest'ultima consiste, infatti, nel contratto con il quale l'assicuratore, previa corresponsione di un premio, si obbliga al pagamento di una certa somma all'assicurato nel caso di lesione dovuta ad una causa fortuita, violenta ed esterna che ne determini l'inabilità temporanea o l'invalidità permanente.
− Questo tipo di assicurazione non è autonomamente disciplinato nel capo del codice civile dedicato alle assicurazioni, il quale dopo aver dettato la disciplina generale sull'assicurazione (sezione 1, artt.
1882-1903 c.c.), riserva una specifica disciplina solo alle assicurazioni contro i danni (sezione 2, artt.
1904-1918) e all'assicurazione sulla vita (sezione 3, artt. 1919-1927).
− Sul punto, le Sezioni Unite hanno ritenuto l'applicabilità del principio indennitario anche all'assicurazione contro gli infortuni.
− Tale conclusione è stata raggiunta dalla Suprema Corte (Sezioni Unite, sentenza n. 5119 del 2002) in
4
base alla duplice considerazione che la disciplina dell'art. 1916 c.c., concernente il diritto di surrogazione dell'assicuratore, il quale è anch'esso espressione del principio indennitario, è esplicitamente estesa all'assicurazione contro gli infortuni (art. 1916 c.c., comma 4), e che l'infortunio
(non mortale) è sicuramente un evento produttivo di danno per l'assicurato ed è quindi partecipe della funzione indennitaria propria dell'assicurazione contro i danni, a differenza dell'assicurazione contro gli infortuni mortali, ritenuta assimilabile, invece, all'assicurazione sulla vita (Cass. civ. n. 9380/2021), come confermato anche dall'art. 2 D.Lgs. 209/2005 in materia di classificazione delle assicurazioni per rami.
− Il danno risarcito è un danno che ha cessato di esistere, dal punto di vista giuridico, dal momento in cui l'assicurato ha percepito il risarcimento e fino all'ammontare di quest'ultimo, con la conseguenza che il relativo importo dovrà essere scomputato dall'indennizzo, dovuto in forza di un'altra polizza stipulata per il medesimo rischio (Cass. civ., sez. III, 4 maggio 2018 n. 10602).
− La Suprema Corte ha quindi affermato la necessità di indagare la funzione del beneficio collaterale del risarcimento che pervenga al danneggiato al fine di verificare quale sia lo scopo dello stesso: “La prospettiva non è quindi quella della coincidenza formale dei titoli, ma quella del collegamento funzionale tra la causa dell'attribuzione patrimoniale e l'obbligazione risarcitoria”.
− In virtù dei principi affermati dalle Sezioni Unite, quando il beneficio collaterale ha lo scopo di eliminare in tutto o in parte il medesimo danno provocato dall'illecito deve operarsi la regola del diffalco tra i due poiché rappresentano strumenti, seppur in parte differenti, che tendono al medesimo fine.
− E dunque, poiché l'effetto dell'assicurazione contro gli infortuni è quello di elidere con l'indennizzo le conseguenze della medesima lesione provocata dall'illecito, non è possibile il cumulo e va operato il diffalco tra i due.
− Quando si verifica un sinistro per il quale sussiste la responsabilità di un terzo, al danneggiato che si era assicurato per tale eventualità competono due distinti diritti di credito che, pur avendo fonte e titolo diversi, tendono ad un medesimo fine: il risarcimento del danno provocato dal sinistro all'assicurato-danneggiato.
− Tali diritti sono però concorrenti, giacché ciascuno di essi rappresenta, sotto il profilo funzionale, un mezzo idoneo alla realizzazione del medesimo interesse, che è quello dell'eliminazione del danno causato nel patrimonio dell'assicurato-danneggiato per effetto della verificazione del sinistro, sicché
l'assicurato-danneggiato non può pretendere dal terzo responsabile e dall'assicuratore degli indennizzi che nel totale superino i danni che il suo patrimonio ha subito.
− Infatti, dato il carattere sussidiario dell'obbligazione assicurativa, quando il danneggiato, prima di percepire l'indennizzo assicurativo, ottiene il risarcimento integrale da parte del responsabile, cessa
5
l'obbligo di indennizzo dell'assicuratore; se invece è l'assicuratore a indennizzare per primo l'assicurato, quando il risarcimento da parte del terzo responsabile non ha ancora avuto luogo, allora, ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., l'assicuratore è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennità corrisposta, nel diritto dell'assicurato verso il terzo medesimo.
− Quanto alla surrogazione, la Corte ha escluso che il diffalco tra indennizzo e risarcimento sia subordinato alla volontà o meno dell'assicuratore di esercitare l'azione di rivalsa, poiché la surrogazione opera ope legis per il solo effetto del pagamento dell'indennità assicurativa comportando, per la somma pagata dall'assicuratore, la corrispondente privazione del diritto del danneggiato. In altri termini, il subentro non è rimesso all'apprezzamento dell'assicuratore solvens; la perdita del diritto verso il terzo responsabile da parte dell'assicurato e l'acquisto da parte dell'assicuratore sono effetti interdipendenti e contemporanei basati sul medesimo fatto giuridico previsto dalla legge: il pagamento dell'indennità assicurativa.
− È quindi con il pagamento dell'indennità, o del risarcimento, che viene meno la legittimazione del danneggiato a pretendere somme superiori al danno sofferto. Chi paga succede al danneggiato e tale vicenda successoria è collegata al fatto stesso del pagamento e non all'esercizio o meno della surroga.
− L'azione dell'attrice è quindi ammissibile poiché il presupposto per l'applicazione del principio indennitario è l'integrale ristoro del pregiudizio patito da parte dell'assicuratore del responsabile civile, che – nel caso di specie– non è avvenuto, non essendo sufficiente l'ottenimento da parte dell'attrice di una sentenza, peraltro non passata in giudicato, che si limita a riconoscere il suo diritto nei confronti del terzo responsabile.
***
Eccezione di intervenuta transazione
− Quanto all'eccezione di intervenuta transazione sollevata dalla convenuta (doc. 3 convenuta), la stessa risulta infondata.
− Parte convenuta, infatti, ha sostenuto che parte attrice avrebbe rinunciato a ogni ulteriore pretesa accettando la somma di € 1.500,00 in data 23.1.2019, per il tramite dello Studio antinfortunistico incaricato.
− Va però rilevato, in primo luogo, che tale accettazione è intervenuta in un momento precedente al verificarsi della lesione splenica ed è, quindi, eventualmente riferibile al solo danno fino a quel momento (28.1.2019) denunciato e non, quindi, al danno alla milza riscontrato nell'aprile 2019 rispetto al quale la parte non poteva rinunciare al relativo risarcimento non essendosi ancora manifestato lo stesso.
− In secondo luogo, va rilevato che il soggetto che ha inviato la mail ordinaria con cui tale importo è stato accettato, di Treviso, non risulta titolare dello specifico potere di transigere, non Parte_3
6
implicando l'incarico di assistenza - giudiziale o stragiudiziale - il potere di compiere atti che importino disposizione del diritto se non ne è stato conferito espressamente il potere.
***
Il danno subito dall'attrice
− Ciò chiarito, nel caso di specie, la Consulente nominata, all'esito degli accertamenti effettuati, ha evidenziato che inizialmente l'attrice, a seguito del sinistro, ha avuto diagnosi di “cervicalgia post traumatica”: “L'analisi della documentazione rilasciata dai sanitari del P.S. è relativa ad un trauma cervicale (viene richiesta indagine TAC cerebrale, refertata negativa per lesioni), non vi è cenno ad algia toracica/addominale e conseguentemente non vengono effettuati accertamenti relativi ai suddetti distretti anatomici” (Consulenza, pag. 7).
− La Consulente ha ritenuto “innegabile” il nesso causale tra il traumatismo da impatto e la cervicalgia post traumatica refertata dai sanitari del P.S.
− Quanto invece alla lesione al versante inferiore della milza, diagnosticata solo in data 5.4.2019, la
Consulente ha evidenziato che si possono escludere a carico dell'attrice patologie ad interessamento splenico a carattere non traumatico.
− Ha inoltre evidenziato che:
- “da casistica esaminata, l'entità del trauma può considerarsi qualitativamente idoneo al verificarsi della lesione
(conducente di veicolo con cinture di sicurezza allacciate, struttura fisica non particolarmente corpulenta) e permette di non escludere in via probabilistica l'evento”;
- “Sempre l'esame istopatologico depone per una datazione (5- 6 mesi) della lesione compatibile con il traumatismo stradale denunciato e non con un trauma successivo. La parete pseudocistica (sempre con riferimento descrittivo già introdotto per il punto 2) ha un aspetto organizzato (in senso cellulare) che non sarebbe stato evidenziato con quelle caratteristiche, se la lesione fosse stata successiva all'evento”
(Relazione pag. 9).
− In conclusione, la stessa ha ritenuto sussistente il nesso di causa anche con riferimento a tale lesione, successivamente manifestatasi.
− Alla luce di quanto sopra, la Consulente ha concluso come segue:
“Al trauma cervicale non sono residuati postumi permanenti, per le motivazioni già esplicate ma un periodo di inabilità temporanea lavorativa al 50 % per complessivi 30 gg.
Al traumatismo splenico esitato in splenectomia residuano postumi permanenti secondo tab ANIA del 8% e tabella
del 15% con periodo di inabilità temporanea di ulteriori 40 gg al 50% e di 15 gg a totale e 6 gg per ricovero CP_9 ospedaliero. L'assenza lavorativa (da certificazione INPS è stata di 21 gg – dal 14.05.2019 al 03.06.2019)”
(Relazione, pag. 11).
***
− In base alle condizioni di polizza l'“infortunio” è definito come “lesione corporale, obiettivamente constatabile,
7
dovuta a causa fortuita, violenta ed esterna” (doc. 4 attrice, pag. 7): vi rientra quindi il sinistro di cui è causa.
− Quanto al danno alla milza - accertato sette mesi dopo il sinistro – va rilevato che a pag. 15 delle condizioni di polizza (doc. 4 attrice) è previsto che – ferma la necessaria sussistenza del nesso di causa
-, l'indennizzo è dovuto quando l'invalidità permanente si concretizzi entro 2 anni dall'infortunio, come avvenuto nel caso di specie.
− In base alle condizioni di polizza prodotte (docc. 3 e 4 attrice), è prevista in caso di invalidità permanente da infortunio (“tutela 2”) una somma assicurata di € 300.000,00 con “tabella privilegiata”
(doc. 4 attrice, pag. 16, con conversione in base alla Tabella B), oltre alle spese mediche e di pronto soccorso sostenute, fino all'1% della somma assicurata e in aggiunta ad essa (doc. 4 attrice, pag. 13).
− In base alle condizioni di polizza, la percentuale di invalidità accertata dell'8 % corrisponde al 6 % della Tabella B perché “Per i primi euro 200.000 di capitale assicurato la percentuale di invalidità da liquidare viene determinata convertendo quella stabilita secondo quanto riportato nella seguente tabella B” (doc. 4, pag. 17), mentre “Sulla parte di somma assicurata eventualmente eccedente al momento del sinistro, euro 200.000,00 e sino a
€ 350,000, l'impresa con riferimento alla tabella sopraindicata, deduce, dalla percentuale di invalidità permanente liquidata, una franchigia assoluta pari a 5 punti percentuali”.
Per un importo di € 12.000,00 (sulla somma fino a € 200.000,00) più € 1.000,00 (sugli ulteriori €
100.000,00).
− Spetta quindi all'attrice, la somma di € 13.000,00 per invalidità permanente da splenectomia (6 punti, come da Tabella B, pag. 16 condizioni di polizza).
− In caso di inabilità temporanea da infortunio (“tutela 3 a”) è invece prevista una somma di € 60,00 al giorno con indennizzo parziale (doc. 4 attrice, pag. 20: l'impresa riconosce “la somma assicurata per i giorni di inabilità totale, il 50 % della somma assicurata per i giorni residui”) e con deduzione dei primi 10 giorni essendo la somma assicurata al momento del sinistro superiore a 40,00 € (doc. 3 attrice, pag. 2; doc.
4, pag. 20), salvo che l'infortunio determini un'inabilità per almeno 40 giorni consecutivi o una degenza di almeno 3 giorni di cui due con pernotto.
Nel caso di specie, quindi, non sussistono i presupposti per operare la prevista riduzione di 10 giorni essendo stata la complessiva inabilità superiore ai 40 giorni ed essendoci stato ricovero dal 14.5.2019 al 20.5.2019 e quindi superiore ai tre giorni.
− Quanto all'inabilità temporanea (doc. 4, pag. 20), in base alla polizza (doc. 3) come visto è stata scelta la garanzia “per infortunio” con indennizzo “parziale” e somma assicurata pari a € 60,00 al giorno.
In base alla formula “parziale”, “l'impresa corrisponde la somma assicurata per i giorni di inabilità totale;
il 50 % della somma assicurata per i giorni residui” (doc. 4, pag. 20).
La C.T.U. sul punto ha accertato: “Al trauma cervicale non sono residuati postumi permanenti, per le motivazioni già esplicate ma un periodo di inabilità temporanea lavorativa al 50 % per complessivi 30 gg.
Al traumatismo splenico esitato in splenectomia […] periodo di inabilità temporanea di ulteriori 40 gg al 50% e di 15 8
gg a totale e 6 gg per ricovero ospedaliero. L'assenza lavorativa (da certificazione INPS è stata di 21 gg – dal
14.05.2019 al 03.06.2019)” (Relazione, pag. 11).
− Spettano quindi all'attrice a tale titolo:
- € 900,00 (30 giorni al 50 %) per l'inabilità temporanea derivata dal trauma cervicale;
- € 2.100,00 (15 giorni al 100 % e 40 giorni al 50 %) per l'inabilità temporanea derivante dal trauma splenico.
− Per un totale a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente e temporanea pari a €
16.000,00 da cui detrarre gli € 1.500,00 già versati, per un importo residuo di € 14.500,00.
***
Sugli interessi e sulla rivalutazione monetaria
− In tema di assicurazione contro i danni, l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, assolvendo una funzione di reintegrazione della perdita subita del patrimonio dell'assicurato, ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell'assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, e tanto ai fini del riconoscimento, da tale momento,
a titolo di risarcimento, degli interessi moratori o del maggior danno ai sensi dell' articolo 1224 del codice civile (Cassazione civile , sez. III , 08/06/2023 , n. 16229; Cassazione civile , sez. III ,
28/07/2015 , n. 15868).
− Il danno non patrimoniale liquidato deve quindi intendersi in termini monetari attuali. Su tale somma, devalutata alla data del sinistro e anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data del sinistro alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
***
Sulle spese di lite
− La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza. Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, calcolate sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss. mod., per l'importo effettivamente riconosciuto.
− Le spese di c.t.u. sono già state liquidate con separato decreto.
Tali spese sono definitivamente poste a carico della convenuta in considerazione degli esiti del giudizio, con condanna a restituire all'attrice le somme a tale titolo anticipate.
− Anche le spese di c.t.p. sostenute da parte attrice, debitamente documentate, devono essere poste a carico della convenuta.
− La convenuta ha poi formulato domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. nei confronti
9
dell'attrice.
− Premesso che, in ogni caso, grava sulla parte che chiede la condanna per lite temeraria l'onere di allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione equitativa del danno lamentato, nel caso di specie non si ravvisano i presupposti per procedere all'accoglimento di tale domanda, anche in considerazione dell'accoglimento delle pretese attoree (seppur in misura contenuta rispetto a quanto richiesto).
− Peraltro, quanto all'allegazione della convenuta per cui l'attrice avrebbe abusato dello strumento processuale indebitamente instaurando due diversi giudizi per ottenere il ristoro dello stesso danno, tale rilievo si appalesa infondato.
− Legittimamente l'attrice ha agito nei confronti di due diversi soggetti - debitori sulla base di diversi presupposti e titoli - senza che in tale scelta possa ravvisarsi la volontà di perseguire fini diversi da quelli tutelati dal diritto di azione, anche considerata la normale alea processuale che avrebbe potuto portare al rigetto delle domande dalla stessa proposte.
− La domanda ex art. 96 cod. proc. civ. deve, pertanto, essere rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1551/2022 R.G., ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
− condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a versare a Controparte_1
per i titoli di cui in motivazione, il complessivo importo di € 14.500,00, oltre Parte_1 rivalutazione e interessi calcolati sulla base dei criteri esposti in motivazione.
− Rigetta la domanda ex art. 96 cod. proc. civ. formulata dalla convenuta.
− Condanna altresì in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a Controparte_1 [...]
le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 545,00 per anticipazioni, in € Parte_1
4.227,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
− Pone definitivamente a carico di parte convenuta, le spese di c.t.u., già liquidate con Controparte_1 decreto del 7.3.2024 in € 1.000,00 oltre accessori, nonché di c.t.p. dell'attrice (debitamente documentate), con condanna a restituire all'attrice le somme a tal fine anticipate.
Così deciso in Treviso, 15/01/2025.
Il Giudice dott.ssa Cristina Bandiera
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Cristina Bandiera, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 5322/2021 promosso da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'Avv. PUPPINATO ANDREA
- attrice - contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Con l'Avv. GONZATO GIUSEPPE
- convenuta -
Avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 10.12.2024 sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte attrice: “Ogni avversa istanza, eccezione e deduzione e domanda disattesa, dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove
NEL MERITO: Accertato e dichiarato il diritto in capo alla sig.ra nata a [...] il [...] Parte_1
e residente in [...] c.f. per i titoli e le causali CodiceFiscale_2 di cui in narrativa, di percepire l'indennizzo previsto dalla polizza assicurativa n. 1/33202/77/32581042 stipulata con la già polizza n. 00093106382, condannare in persona CP_1 CP_2 Controparte_3 del suo legale rappresentante pro tempore, C.F. , P.I. corrente in 40128 Bologna (BO) P.IVA_2 P.IVA_1
Via Stalingrado n. 45 (pec a corrispondere alla sig.ra la somma Email_1 Parte_1 di € 28.000,00 (€ ventottomila/00), a titolo di indennizzo ai sensi della polizza assicurativa richiamata. Ovvero la maggior o minor somma che risulterà in corso di causa o liquidata secondo equità, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo.
IN OGNI CASO: Con rifusione di spese e competenze di giudizio anche di mediazione.
IN VIA ISTRUTTORIA
A modifica dell'ordinanza 19.09.2024 si chiede di essere ammessi alle ulteriori istanze istruttorie indicate nella memoria
n. 2.” 1
Per parte convenuta: , ut supra rappresentata e difesa, insiste per l'integrale rigetto della Controparte_1 domanda avversaria e chiede la condanna dell'attrice, ex art. 96 c.p.c., al pagamento in favore del convenuto assicuratore di una somma equitativamente determinata di € 3.000,00, oltre al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma di denaro compresa tra € 500,00 ed € 5.000,00, con l'integrale rifusione delle spese e competenze di lite, giusta notula che si dimette.”
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
− Con atto di citazione notificato in data 5.8.2021 agiva nei confronti di Parte_1 [...]
Allegava: Controparte_1
- che in data 26.9.2018 verso le ore 13:15 mentre percorreva Viale Bixio a Treviso alla guida dell'auto targata FM902ZE di proprietà di veniva Controparte_4 violentemente urtata nella parte posteriore/laterale destra dall'autovettura targata DR891XS di proprietà di e condotta da che procedeva nello stesso senso di Controparte_5 Parte_2 marcia ma in una fila diversa;
- di aver riportato lesioni personali a seguito del sinistro;
- che, in particolare, in data 05.04.2019 eseguiva un'ecotomografia da cui risultava una lesione sferoidale del diametro di circa 7 cm della milza;
- che in data 11.04.2019 le veniva diagnosticata una neoformazione splenica di n.d.d.;
[...
- di essere stata operata in data 15.05.2019 di splenectomia robotica con ricovero presso la Casa di Monastier dal 14.05 al 20.05.2019; Controparte_6
- di aver contratto la polizza assicurativa "programma assicurazione reddito" sezione CP_2 infortuni, n. 00093106382 accesa in data 04.03.2004 con n. 1/33202/32581042 a far CP_1 data dal 28.01.2018), sulla base della quale è previsto, in caso di infortunio, un massimo di indennizzo per invalidità permanente di € 300.000,00 oltre a € 60,00 per indennità temporanea giornaliera;
- di aver quindi denunciato il sinistro nell'immediatezza del fatto con apertura del sin. N.
18101/2018/833995 e che, a seguito delle visite effettuate nell'aprile 2019, con diagnosi di lesione sferoidale della milza in nesso causale con l'evento traumatico, denunciati i nuovi fatti alla compagnia di Assicurazione, provvedeva ad aggiornare il sinistro con il numero CP_1
18101/2020/5904455;
- che al termine della procedura istruttoria – che già aveva versato l'importo di € 1.500,00 CP_1
-, ometteva di versare ulteriori importi, nonostante i solleciti, residuando quindi a proprio favore in base alle condizioni di polizza un credito di € 25.000,00 per I.P. oltre a € 4.500,00 per I.T., a cui
2
detrarre l'acconto ricevuto.
− Si costituiva il 31.5.2022 allegando: Controparte_1
- essere la polizza infortuni una polizza contro i danni, come tale sottoposta al principio indennitario;
- avere l'attrice già radicato per il medesimo sinistro altro contenzioso avanti all'intestato Tribunale per ottenere il risarcimento dei danni subiti nei confronti del responsabile civile e del suo assicuratore con petitum doppio rispetto a quello del presente giudizio;
- configurare la condotta processuale dell'attrice e, in particolare, la scelta di radicare il presente giudizio senza attendere l'esito del primo, un abuso del processo con conseguente inammissibilità
e/o improponibilità della domanda;
- che, in ogni caso, lo , incaricato dall'attrice della gestione stragiudiziale del sinistro, Parte_3 accettava da parte di questa l'importo di € 1.500,00 a definizione del sinistro infortuni, con conseguente carenza di legittimazione e interesse ad agire in capo all'attrice;
- essere comunque nel merito la lamentata lesione splenica e il conseguente intervento non in nesso di causa con il sinistro del 26.9.2018, essendo stata accertata accidentalmente solo l'11.4.2019 (circa sette mesi dopo il sinistro).
Chiedeva quindi il rigetto delle domande attoree.
− All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. il Giudice con ordinanza del 19.5.2023 disponeva procedersi a C.T.U. medico legale.
− Successivamente, con ordinanza del 22.4.2024 il Giudice formulava alle parti proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.
− Preso atto dell'accettazione della stessa esclusivamente da parte dell'attrice, il Giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione, assegnando alle parti termine per deposito di memoria conclusionale.
* * *
− Risulta sottoscritta dall'attrice in data 04.03.2004 con - ora n. CP_2 CP_1
1/33202/32581042 a far data dal 28.01.2018 - la polizza assicurativa "programma assicurazione reddito" sezione infortuni, n. 00093106382, sulla base della quale è previsto, in caso di infortunio, un massimo di indennizzo per invalidità permanente di € 300.000,00 e un massimo di € 60,00 per indennità temporanea giornaliera (doc. 3 attrice).
− Risulta agli atti che l'attrice (doc. 5 attrice), in data 26.9.2018 sia rimasta coinvolta in un sinistro in Via
Bixio a Treviso (TV), a seguito del quale riportava lesioni.
− Nell'occasione l'auto condotta dalla stessa veniva tamponata da tergo dall'autovettura Fiat Lancia targata DR891XS di proprietà di e condotta nell'occasione da Controparte_7 Parte_2
3
− La polizza posta alla base dell'odierno giudizio risultava operativa alla data del sinistro (doc. 3 attrice, pag. 3)
− In seguito al sinistro l'attrice, oltre che rivolgersi all'odierna convenuta per ottenere l'indennizzo di quanto previsto in base alla polizza (docc. 6, 9 e 10 attrice), promuoveva giudizio civile nei confronti della responsabile del sinistro e dell'assicurazione della stessa, rubricato al n. 7123/2020 R.G. dell'intestato Tribunale, che si concludeva con sentenza n. 1538/2024, pubblicata il 6.9.2024, con cui il Giudice così disponeva:
“
1.condanna e in solido al pagamento di euro 33.370,50 in favore di Controparte_8 Controparte_7
; oltre agli interessi come da motivazione;
Parte_1
2.condanna e in solido alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_8 Controparte_7
; spese che si liquidano in euro 7.616 complessivamente, oltre ad euro 545 per spese, oltre rimborso Parte_1 spese generali , IVA e CP come per legge;
oltre ad euro 1.830 per rifusione spesa di CTP;
3. pone la spesa di CTU definitivamente a carico di e .” Controparte_8 Controparte_7
− Al momento l'unica somma che risulta percepita dall'attrice a titolo di risarciemnto dei danni subiti nel sinistro del 26.9.2018 è quella di € 1.500,00 dalla stessa ricevuta dall'odierna convenuta, non essendo stato provato il versamento di ulteriori importi.
***
Operatività nel caso di specie del principio indennitario
− Nel caso di specie, per quanto visto sopra, due differenti assicurazioni concorrono nel fornire garanzia avverso il medesimo rischio, ovvero quello di danno da invalidità permanente e temporanea derivante dal sinistro stradale oggetto del giudizio.
− È principio generale dell'ordinamento – di cui è espressione anche il principio indennitario di cui agli artt. 1905, 1909 e 1910 c.c. - quello per cui il danno non può costituire fonte di lucro per il danneggiato.
− Tale principio si applica anche all'assicurazione contro gli infortuni.
− Quest'ultima consiste, infatti, nel contratto con il quale l'assicuratore, previa corresponsione di un premio, si obbliga al pagamento di una certa somma all'assicurato nel caso di lesione dovuta ad una causa fortuita, violenta ed esterna che ne determini l'inabilità temporanea o l'invalidità permanente.
− Questo tipo di assicurazione non è autonomamente disciplinato nel capo del codice civile dedicato alle assicurazioni, il quale dopo aver dettato la disciplina generale sull'assicurazione (sezione 1, artt.
1882-1903 c.c.), riserva una specifica disciplina solo alle assicurazioni contro i danni (sezione 2, artt.
1904-1918) e all'assicurazione sulla vita (sezione 3, artt. 1919-1927).
− Sul punto, le Sezioni Unite hanno ritenuto l'applicabilità del principio indennitario anche all'assicurazione contro gli infortuni.
− Tale conclusione è stata raggiunta dalla Suprema Corte (Sezioni Unite, sentenza n. 5119 del 2002) in
4
base alla duplice considerazione che la disciplina dell'art. 1916 c.c., concernente il diritto di surrogazione dell'assicuratore, il quale è anch'esso espressione del principio indennitario, è esplicitamente estesa all'assicurazione contro gli infortuni (art. 1916 c.c., comma 4), e che l'infortunio
(non mortale) è sicuramente un evento produttivo di danno per l'assicurato ed è quindi partecipe della funzione indennitaria propria dell'assicurazione contro i danni, a differenza dell'assicurazione contro gli infortuni mortali, ritenuta assimilabile, invece, all'assicurazione sulla vita (Cass. civ. n. 9380/2021), come confermato anche dall'art. 2 D.Lgs. 209/2005 in materia di classificazione delle assicurazioni per rami.
− Il danno risarcito è un danno che ha cessato di esistere, dal punto di vista giuridico, dal momento in cui l'assicurato ha percepito il risarcimento e fino all'ammontare di quest'ultimo, con la conseguenza che il relativo importo dovrà essere scomputato dall'indennizzo, dovuto in forza di un'altra polizza stipulata per il medesimo rischio (Cass. civ., sez. III, 4 maggio 2018 n. 10602).
− La Suprema Corte ha quindi affermato la necessità di indagare la funzione del beneficio collaterale del risarcimento che pervenga al danneggiato al fine di verificare quale sia lo scopo dello stesso: “La prospettiva non è quindi quella della coincidenza formale dei titoli, ma quella del collegamento funzionale tra la causa dell'attribuzione patrimoniale e l'obbligazione risarcitoria”.
− In virtù dei principi affermati dalle Sezioni Unite, quando il beneficio collaterale ha lo scopo di eliminare in tutto o in parte il medesimo danno provocato dall'illecito deve operarsi la regola del diffalco tra i due poiché rappresentano strumenti, seppur in parte differenti, che tendono al medesimo fine.
− E dunque, poiché l'effetto dell'assicurazione contro gli infortuni è quello di elidere con l'indennizzo le conseguenze della medesima lesione provocata dall'illecito, non è possibile il cumulo e va operato il diffalco tra i due.
− Quando si verifica un sinistro per il quale sussiste la responsabilità di un terzo, al danneggiato che si era assicurato per tale eventualità competono due distinti diritti di credito che, pur avendo fonte e titolo diversi, tendono ad un medesimo fine: il risarcimento del danno provocato dal sinistro all'assicurato-danneggiato.
− Tali diritti sono però concorrenti, giacché ciascuno di essi rappresenta, sotto il profilo funzionale, un mezzo idoneo alla realizzazione del medesimo interesse, che è quello dell'eliminazione del danno causato nel patrimonio dell'assicurato-danneggiato per effetto della verificazione del sinistro, sicché
l'assicurato-danneggiato non può pretendere dal terzo responsabile e dall'assicuratore degli indennizzi che nel totale superino i danni che il suo patrimonio ha subito.
− Infatti, dato il carattere sussidiario dell'obbligazione assicurativa, quando il danneggiato, prima di percepire l'indennizzo assicurativo, ottiene il risarcimento integrale da parte del responsabile, cessa
5
l'obbligo di indennizzo dell'assicuratore; se invece è l'assicuratore a indennizzare per primo l'assicurato, quando il risarcimento da parte del terzo responsabile non ha ancora avuto luogo, allora, ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., l'assicuratore è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennità corrisposta, nel diritto dell'assicurato verso il terzo medesimo.
− Quanto alla surrogazione, la Corte ha escluso che il diffalco tra indennizzo e risarcimento sia subordinato alla volontà o meno dell'assicuratore di esercitare l'azione di rivalsa, poiché la surrogazione opera ope legis per il solo effetto del pagamento dell'indennità assicurativa comportando, per la somma pagata dall'assicuratore, la corrispondente privazione del diritto del danneggiato. In altri termini, il subentro non è rimesso all'apprezzamento dell'assicuratore solvens; la perdita del diritto verso il terzo responsabile da parte dell'assicurato e l'acquisto da parte dell'assicuratore sono effetti interdipendenti e contemporanei basati sul medesimo fatto giuridico previsto dalla legge: il pagamento dell'indennità assicurativa.
− È quindi con il pagamento dell'indennità, o del risarcimento, che viene meno la legittimazione del danneggiato a pretendere somme superiori al danno sofferto. Chi paga succede al danneggiato e tale vicenda successoria è collegata al fatto stesso del pagamento e non all'esercizio o meno della surroga.
− L'azione dell'attrice è quindi ammissibile poiché il presupposto per l'applicazione del principio indennitario è l'integrale ristoro del pregiudizio patito da parte dell'assicuratore del responsabile civile, che – nel caso di specie– non è avvenuto, non essendo sufficiente l'ottenimento da parte dell'attrice di una sentenza, peraltro non passata in giudicato, che si limita a riconoscere il suo diritto nei confronti del terzo responsabile.
***
Eccezione di intervenuta transazione
− Quanto all'eccezione di intervenuta transazione sollevata dalla convenuta (doc. 3 convenuta), la stessa risulta infondata.
− Parte convenuta, infatti, ha sostenuto che parte attrice avrebbe rinunciato a ogni ulteriore pretesa accettando la somma di € 1.500,00 in data 23.1.2019, per il tramite dello Studio antinfortunistico incaricato.
− Va però rilevato, in primo luogo, che tale accettazione è intervenuta in un momento precedente al verificarsi della lesione splenica ed è, quindi, eventualmente riferibile al solo danno fino a quel momento (28.1.2019) denunciato e non, quindi, al danno alla milza riscontrato nell'aprile 2019 rispetto al quale la parte non poteva rinunciare al relativo risarcimento non essendosi ancora manifestato lo stesso.
− In secondo luogo, va rilevato che il soggetto che ha inviato la mail ordinaria con cui tale importo è stato accettato, di Treviso, non risulta titolare dello specifico potere di transigere, non Parte_3
6
implicando l'incarico di assistenza - giudiziale o stragiudiziale - il potere di compiere atti che importino disposizione del diritto se non ne è stato conferito espressamente il potere.
***
Il danno subito dall'attrice
− Ciò chiarito, nel caso di specie, la Consulente nominata, all'esito degli accertamenti effettuati, ha evidenziato che inizialmente l'attrice, a seguito del sinistro, ha avuto diagnosi di “cervicalgia post traumatica”: “L'analisi della documentazione rilasciata dai sanitari del P.S. è relativa ad un trauma cervicale (viene richiesta indagine TAC cerebrale, refertata negativa per lesioni), non vi è cenno ad algia toracica/addominale e conseguentemente non vengono effettuati accertamenti relativi ai suddetti distretti anatomici” (Consulenza, pag. 7).
− La Consulente ha ritenuto “innegabile” il nesso causale tra il traumatismo da impatto e la cervicalgia post traumatica refertata dai sanitari del P.S.
− Quanto invece alla lesione al versante inferiore della milza, diagnosticata solo in data 5.4.2019, la
Consulente ha evidenziato che si possono escludere a carico dell'attrice patologie ad interessamento splenico a carattere non traumatico.
− Ha inoltre evidenziato che:
- “da casistica esaminata, l'entità del trauma può considerarsi qualitativamente idoneo al verificarsi della lesione
(conducente di veicolo con cinture di sicurezza allacciate, struttura fisica non particolarmente corpulenta) e permette di non escludere in via probabilistica l'evento”;
- “Sempre l'esame istopatologico depone per una datazione (5- 6 mesi) della lesione compatibile con il traumatismo stradale denunciato e non con un trauma successivo. La parete pseudocistica (sempre con riferimento descrittivo già introdotto per il punto 2) ha un aspetto organizzato (in senso cellulare) che non sarebbe stato evidenziato con quelle caratteristiche, se la lesione fosse stata successiva all'evento”
(Relazione pag. 9).
− In conclusione, la stessa ha ritenuto sussistente il nesso di causa anche con riferimento a tale lesione, successivamente manifestatasi.
− Alla luce di quanto sopra, la Consulente ha concluso come segue:
“Al trauma cervicale non sono residuati postumi permanenti, per le motivazioni già esplicate ma un periodo di inabilità temporanea lavorativa al 50 % per complessivi 30 gg.
Al traumatismo splenico esitato in splenectomia residuano postumi permanenti secondo tab ANIA del 8% e tabella
del 15% con periodo di inabilità temporanea di ulteriori 40 gg al 50% e di 15 gg a totale e 6 gg per ricovero CP_9 ospedaliero. L'assenza lavorativa (da certificazione INPS è stata di 21 gg – dal 14.05.2019 al 03.06.2019)”
(Relazione, pag. 11).
***
− In base alle condizioni di polizza l'“infortunio” è definito come “lesione corporale, obiettivamente constatabile,
7
dovuta a causa fortuita, violenta ed esterna” (doc. 4 attrice, pag. 7): vi rientra quindi il sinistro di cui è causa.
− Quanto al danno alla milza - accertato sette mesi dopo il sinistro – va rilevato che a pag. 15 delle condizioni di polizza (doc. 4 attrice) è previsto che – ferma la necessaria sussistenza del nesso di causa
-, l'indennizzo è dovuto quando l'invalidità permanente si concretizzi entro 2 anni dall'infortunio, come avvenuto nel caso di specie.
− In base alle condizioni di polizza prodotte (docc. 3 e 4 attrice), è prevista in caso di invalidità permanente da infortunio (“tutela 2”) una somma assicurata di € 300.000,00 con “tabella privilegiata”
(doc. 4 attrice, pag. 16, con conversione in base alla Tabella B), oltre alle spese mediche e di pronto soccorso sostenute, fino all'1% della somma assicurata e in aggiunta ad essa (doc. 4 attrice, pag. 13).
− In base alle condizioni di polizza, la percentuale di invalidità accertata dell'8 % corrisponde al 6 % della Tabella B perché “Per i primi euro 200.000 di capitale assicurato la percentuale di invalidità da liquidare viene determinata convertendo quella stabilita secondo quanto riportato nella seguente tabella B” (doc. 4, pag. 17), mentre “Sulla parte di somma assicurata eventualmente eccedente al momento del sinistro, euro 200.000,00 e sino a
€ 350,000, l'impresa con riferimento alla tabella sopraindicata, deduce, dalla percentuale di invalidità permanente liquidata, una franchigia assoluta pari a 5 punti percentuali”.
Per un importo di € 12.000,00 (sulla somma fino a € 200.000,00) più € 1.000,00 (sugli ulteriori €
100.000,00).
− Spetta quindi all'attrice, la somma di € 13.000,00 per invalidità permanente da splenectomia (6 punti, come da Tabella B, pag. 16 condizioni di polizza).
− In caso di inabilità temporanea da infortunio (“tutela 3 a”) è invece prevista una somma di € 60,00 al giorno con indennizzo parziale (doc. 4 attrice, pag. 20: l'impresa riconosce “la somma assicurata per i giorni di inabilità totale, il 50 % della somma assicurata per i giorni residui”) e con deduzione dei primi 10 giorni essendo la somma assicurata al momento del sinistro superiore a 40,00 € (doc. 3 attrice, pag. 2; doc.
4, pag. 20), salvo che l'infortunio determini un'inabilità per almeno 40 giorni consecutivi o una degenza di almeno 3 giorni di cui due con pernotto.
Nel caso di specie, quindi, non sussistono i presupposti per operare la prevista riduzione di 10 giorni essendo stata la complessiva inabilità superiore ai 40 giorni ed essendoci stato ricovero dal 14.5.2019 al 20.5.2019 e quindi superiore ai tre giorni.
− Quanto all'inabilità temporanea (doc. 4, pag. 20), in base alla polizza (doc. 3) come visto è stata scelta la garanzia “per infortunio” con indennizzo “parziale” e somma assicurata pari a € 60,00 al giorno.
In base alla formula “parziale”, “l'impresa corrisponde la somma assicurata per i giorni di inabilità totale;
il 50 % della somma assicurata per i giorni residui” (doc. 4, pag. 20).
La C.T.U. sul punto ha accertato: “Al trauma cervicale non sono residuati postumi permanenti, per le motivazioni già esplicate ma un periodo di inabilità temporanea lavorativa al 50 % per complessivi 30 gg.
Al traumatismo splenico esitato in splenectomia […] periodo di inabilità temporanea di ulteriori 40 gg al 50% e di 15 8
gg a totale e 6 gg per ricovero ospedaliero. L'assenza lavorativa (da certificazione INPS è stata di 21 gg – dal
14.05.2019 al 03.06.2019)” (Relazione, pag. 11).
− Spettano quindi all'attrice a tale titolo:
- € 900,00 (30 giorni al 50 %) per l'inabilità temporanea derivata dal trauma cervicale;
- € 2.100,00 (15 giorni al 100 % e 40 giorni al 50 %) per l'inabilità temporanea derivante dal trauma splenico.
− Per un totale a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente e temporanea pari a €
16.000,00 da cui detrarre gli € 1.500,00 già versati, per un importo residuo di € 14.500,00.
***
Sugli interessi e sulla rivalutazione monetaria
− In tema di assicurazione contro i danni, l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, assolvendo una funzione di reintegrazione della perdita subita del patrimonio dell'assicurato, ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell'assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, e tanto ai fini del riconoscimento, da tale momento,
a titolo di risarcimento, degli interessi moratori o del maggior danno ai sensi dell' articolo 1224 del codice civile (Cassazione civile , sez. III , 08/06/2023 , n. 16229; Cassazione civile , sez. III ,
28/07/2015 , n. 15868).
− Il danno non patrimoniale liquidato deve quindi intendersi in termini monetari attuali. Su tale somma, devalutata alla data del sinistro e anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data del sinistro alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
***
Sulle spese di lite
− La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza. Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, calcolate sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss. mod., per l'importo effettivamente riconosciuto.
− Le spese di c.t.u. sono già state liquidate con separato decreto.
Tali spese sono definitivamente poste a carico della convenuta in considerazione degli esiti del giudizio, con condanna a restituire all'attrice le somme a tale titolo anticipate.
− Anche le spese di c.t.p. sostenute da parte attrice, debitamente documentate, devono essere poste a carico della convenuta.
− La convenuta ha poi formulato domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. nei confronti
9
dell'attrice.
− Premesso che, in ogni caso, grava sulla parte che chiede la condanna per lite temeraria l'onere di allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione equitativa del danno lamentato, nel caso di specie non si ravvisano i presupposti per procedere all'accoglimento di tale domanda, anche in considerazione dell'accoglimento delle pretese attoree (seppur in misura contenuta rispetto a quanto richiesto).
− Peraltro, quanto all'allegazione della convenuta per cui l'attrice avrebbe abusato dello strumento processuale indebitamente instaurando due diversi giudizi per ottenere il ristoro dello stesso danno, tale rilievo si appalesa infondato.
− Legittimamente l'attrice ha agito nei confronti di due diversi soggetti - debitori sulla base di diversi presupposti e titoli - senza che in tale scelta possa ravvisarsi la volontà di perseguire fini diversi da quelli tutelati dal diritto di azione, anche considerata la normale alea processuale che avrebbe potuto portare al rigetto delle domande dalla stessa proposte.
− La domanda ex art. 96 cod. proc. civ. deve, pertanto, essere rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1551/2022 R.G., ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
− condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a versare a Controparte_1
per i titoli di cui in motivazione, il complessivo importo di € 14.500,00, oltre Parte_1 rivalutazione e interessi calcolati sulla base dei criteri esposti in motivazione.
− Rigetta la domanda ex art. 96 cod. proc. civ. formulata dalla convenuta.
− Condanna altresì in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a Controparte_1 [...]
le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 545,00 per anticipazioni, in € Parte_1
4.227,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
− Pone definitivamente a carico di parte convenuta, le spese di c.t.u., già liquidate con Controparte_1 decreto del 7.3.2024 in € 1.000,00 oltre accessori, nonché di c.t.p. dell'attrice (debitamente documentate), con condanna a restituire all'attrice le somme a tal fine anticipate.
Così deciso in Treviso, 15/01/2025.
Il Giudice dott.ssa Cristina Bandiera
10