TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 5025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5025 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Roberta De Luca, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4595 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: risarcimento danni vertente
TRA
, C.F. rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura alle liti in atti, dall'avv. Riccardo Ventrella, presso il cui studio professionale sito in Napoli al Corso Umberto I n. 22 ha eletto domicilio;
- ATTORE - CONTRO
C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore dott. , rappresentata e difesa, giusta Controparte_2 procura alle liti in atti, dall'avv. Renato Magaldi, presso il cui studio in Napoli alla
Piazza Carità n. 32 ha eletto domicilio;
- CONVENUTA –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale di udienza del 20 maggio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato, ha citato in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli l' Parte_1 [...] al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e Controparte_1 non patrimoniali subiti il 07.03.2020, alle ore 9:10 circa, all'interno della CP_3 della Circumvesuviana gestita dall'ente convenuto.
[...] Ha riferito che, dopo aver convalidato il biglietto di viaggio e mentre stava percorrendo le scale in discesa in direzione dei binari, era scivolato a causa della presenza di acqua sul pavimento della stazione. Ha anche aggiunto che tale situazione di pericolo non era percepibile, mancando segnalazione di pericolo.
Ha riferito di aver riportato, in seguito alla caduta, la “frattura chiusa di perone e tibia a sinistra” e di aver subito due interventi chirurgici di riduzione ed osteosintesi e di rimozione della “barra traversa” dalla gamba operata.
Ha dedotto di aver patito un danno biologico permanente quantificabile nella misura percentuale del 23%, oltre ad una I.T.T. di giorni 30 ed una I.T.P. di 150 giorni al 75%, di 90 giorni al 50% e di ulteriori 120 giorni al 25%.
Invocando una responsabilità ex art. 2043 e 2051 c.c. della società convenuta, o una sua responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1681 c.c., ne ha chiesto la condanna al pagamento dell'importo di € 161.172,01, oltre rivalutazione, interessi e spese di lite da attribuire al procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Si è costituita in giudizio la società convenuta eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, dal momento che lo stillicidio che aveva provocato la presenza di acqua sul pavimento proveniva dell'area sovrastante il corridoio di accesso ai treni, di proprietà della Controparte_4
Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese di lite da attribuire ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Istruita la causa con raccoglimento di prove orali e con consulenza medica d'ufficio,
è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale e nel corso della stessa, rassegnate le parti le proprie decisioni, la causa è stata trattenuta in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Occorre premettere che quella spiegata deve essere qualificata quale azione di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2051 c.c., stabilendo l'anzidetta norma che
“ciascuno è responsabile del danno cagionate dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito”.
Nel caso in esame il rapporto di custodia dell'ente convenuto sul pavimento dove si verificò la caduta deve ritenersi sussistente, giacché l'incidente si è verificato su un tratto di pavimentazione posto tra i tornelli di ingresso in stazione e i binari dei treni, essendo stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che il gestore delle ferrovie
2 abbia l'obbligo di manutenzione e custodia delle pertinenze e degli arredi della stazione ferroviaria, funzionalizzati allo scopo di consentire l'uscita dei passeggeri dalla medesima (così Cass. civ., sent. n. 14091 del 01.07.2005).
Non è, invece, invocabile la responsabilità contrattuale del vettore, giacché l'incidente non si ebbe durante il trasporto, ovvero all'interno del convoglio ferroviario o nel corso delle operazioni di salita o discesa dal treno (cfr. Cass. civ., sent. n. 287 del
05.02.1971, secondo cui la responsabilità del gestore del servizio ferroviario richiede sia la prova del nesso di causalità tra il trasporto ed il pregiudizio patito dal viaggiatore, che del fatto che il danno sia avvenuto in conseguenza di un fatto che possa essere considerato 'anormale' rispetto alle norme che regolano detto servizio o, quanto meno, a ciò che di regola si verifica e che, quindi, sia ricollegabile ad un comportamento antigiuridico per inosservanza dei regolamenti, delle norme tecniche e di quelle di comune prudenza).
Ciò posto, la responsabilità del custode si configura come una responsabilità oggettiva essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione, da parte dell'attore, del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Nel riparto dell'onere della prova, nonostante la presunzione di responsabilità gravante sul custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., il danneggiato non è esonerato dall'onere di provare il nesso causale tra i beni in custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass. civ., ord. n. 5910 del 11.03.2011; Cass. civ., sent. n. 7125 del 21.03.2013).
L'accertata mancanza della prova positiva dell'esistenza del nesso di causalità tra una caduta e la presenza di uno stato anomalo e pericoloso della sede stradale comporta, infatti, il rigetto della domanda, anche se qualificata come domanda ex art. 2051 c.c.,
3 posto che, anche facendo applicazione di tale norma, l'onere della prova dell'esistenza del nesso causale fra lo stato del bene in custodia ed il danno è a carico del danneggiato
(cfr. Cass. civ., ord. n. 11526 del 11.05.2017).
Ove tale nesso causale sia stato dimostrato, la condotta del danneggiato rileva “nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia
e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevedibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa” (cfr. Cass. civ., sent. n. 4035 del 16.02.2021).
Un comportamento negligente e disattento da parte del danneggiato non integra fortuito nei termini anzidetti.
“La eterogeneità tra i concetti di 'negligenza della vittima' e di 'imprevedibilità' della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile” (cfr. Cass. civ., sent. n. 25837 del 31.10.2017).
La mera disattenzione della vittima, costituendo condotta prevedibile, quindi, non può assurgere a causa esclusiva del danno, tale da escludere la responsabilità del custode, la quale è integrata nel solo caso in cui la condotta della vittima sia stata imprevedibile, ovvero eccezionale ed inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata (cfr. Cass. civ., sent. n. 25837 del 31.10.2017; Cass. civ., sent. n. 4035 del 16.02.2021).
Se la condotta della vittima, invece, non sia imprevedibile, bensì distratta o disattenta, ciò potrà comportare una riduzione del risarcimento, sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate – ai sensi dell'art. 1227, I comma, c.c. -, sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare
4 usando l'ordinaria diligenza – ai sensi dell'art. 1227, II comma, c.c. – ove sia stata tempestivamente spiegata eccezione sul punto.
3. Fatte queste premesse di ordine concettuale e facendo applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
L'attore ha adeguatamente assolto al proprio onus probandi: la presenza di acqua sul pavimento e la caduta avvenuta a cagione di essa costituiscono gli elementi che, alla stregua dei principi di diritto esposti, l'attore doveva dimostrare ed ha dimostrato.
La circostanza che la caduta sia stata causata dallo stato pericoloso del bene custodito
è stata provata dalle deposizioni testimoniali dei testimoni ascoltati all'udienza del
07.05.2024, i quali hanno confermato che il 07.03.2020 l'attore cadde all'interno della scivolando su dell'acqua presente sulla pavimentazione antistante Controparte_3
i binari della Circumvesuviana.
La teste , all'epoca fidanzata dell'attore, ha infatti riferito: “L'incidente Testimone_1 si è verificato il 7 marzo 2020, alle ore 9:00, 9:10 circa. Mi trovavo alla stazione di Napoli piazza Garibaldi. Ero in compagnia di e mi ero mossa con lui da casa, Parte_1 all'epoca abitavamo insieme a Napoli, avevamo raggiunto la stazione e ci eravamo incontrati al di fuori della stazione con il nostro amico Ricordo che avevamo Testimone_2 oltrepassato i tornelli della circumvesuviana c'erano dei gradini che avevamo già percorso in discesa e ci trovavamo a ad un paio metri di distanza dal bar quando vidi cadere. Pt_1 cadde accasciandosi a terra sul lato sinistro, ricordo anche che nel cadere perse una Pt_1 scarpa, la sinistra. Se ben ricordo la pavimentazione era di marmo di colore scuro. Ricordo che il pavimento era bagnato perché cadevano gocce dal soffitto nel punto in cui cadde. Pt_1
Era sabato mattina e la stazione era piuttosto affollata. Il punto della caduta non era transennato né c'erano segnale di pericolo, che fu apposto successivamente. Fu apposto un segnale giallo con la scritta pavimento bagnato ed un secchio al di sotto del punto dove cadeva acqua. Intervennero infatti due persone, una asciugò il pavimento con una scopa piuttosto larga, l'altro appose il secchio con il cartello. Le due persone di cui ho detto intervennero all'incirca dieci o quindici minuti dopo la caduta. Il personale della circumvesuviana accorse immediatamente dopo la caduta. ed io utilizzavamo la circumvesuviana per andare Pt_1 al lavoro. I giorni precedenti a quello dell'incidente non avevamo visto l'acqua che gocciolava dal soffitto. Subito dopo la caduta non riusciva a rialzarsi e lamentava dolore acuto. Pt_1
Arrivò l'autoambulanza chiamata al personale della Circumvesuviana, giunta sul posto dopo
5 cinque o dieci minuti, che trasportò all'ospedale Loreto Mare, lì dove fu riscontrata Pt_1 la frattura di tibia e perone. Io attesi all'esterno dell'ospedale giacché si era in periodo di pandemia e mi fu impedito l'accesso. Ricordo che con un'ambulanza privata fu Pt_1 trasportato all'ospedale C.T.O. dove rimase degente e fu operato, uscendone il 12 marzo. Fu applicato un tutore esterno ed eseguiti ulteriori controlli. […] Il gocciolamento era visibile, noi lo notammo dopo la caduta. C'era una fascia di pavimento bagnata, posta sulla nostra direzione di marcia, che raggiungeva il bar dal punto in cui ci trovavamo, non saprei indicarne però la lunghezza. Non ricordo la larghezza della porzione di pavimento bagnata. C'era un solo punto in cui cadeva l'acqua che, credo, fosse stata portata in avanti dai passanti. non cadde Pt_1 nel punto esatto in cui si verificava il gocciolamento, ma sulla destra dello stesso e poco meno di un metro più avanti”.
Il teste amico dell'attore ed anch'esso presente il giorno Testimone_2 dell'incidente, ha dichiarato: “Ci trovavamo alla stazione di piazza Garibaldi e ci stavamo dirigendo verso la circumvesuviana per poi prendere il treno. C'eravamo io, , Testimone_1 che era la ragazza di e Ci eravamo incontrati al di fuori della Pt_1 Parte_1 stazione, vicino alla libreria, ed avevamo raggiunto insieme l'ingresso della circumvesuviana.
La caduta si ebbe qualche metro dopo i tornelli e prima del bar che si trova dopo la prima scalinata. Io non ero solito prendere la circumvesuviana ma in quel periodo ricordo che la prendevo abbastanza spesso perché andavo a Portici per dei servizi. La pavimentazione era in marmo scuso, di colore grigio. Vidi scivolare e cadere sul lato sinistro, subito dopo
Pt_1 la caduta lamentava dolore alla gamba sinistra, per la precisione al piede. Non credevamo si fosse fatto molto male ma successivamente appresi che si era fratturato tibia e perone. Non riusciva a rialzarsi da terra né a camminare. A terra c'era acqua, successivamente
Pt_1 alla caduta constatò che anche il suo pantalone si era bagnato. Ci rendemmo conto che sulla nostra destra c'era acqua che gocciolava dal soffitto. L'acqua proveniva da lì. La stazione era piuttosto affollata. Prima della caduta non avevamo capito che ci fosse acqua che gocciolava dal soffitto, seguivamo il flusso delle persone. Dopo la caduta constatammo che l'acqua si trovava proprio nel punto in cui era caduto sulla destra del punto in cui si verificava il
Pt_1 gocciolamento. Il pavimento era bagnato solo in quel punto, non notai se fosse bagnato anche altrove. C'era una distanza di un metro o di un metro e mezzo fra il punto in cui si verificava il gocciolamento ed il punto in cui cadde Il tratto non era transennato, né segnalato.
Pt_1
Successivamente il personale della stazione appose un cartello di pavimento bagnato e, se non erro, anche un secchio nel punto in cui gocciolava acqua. Ciò accadde cinque o dieci minuti
6 dopo la caduta. Dopo la caduta ci furono parecchie persone che si sinceravano delle condizioni di salute di si trattava di altri passeggeri della Circumvesuviana, e forse proprio il Pt_1 personale della stazione chiamò l'autoambulanza che giunse dopo cinque o dieci minuti. Furono molto tempestivi. Non so affermare con certezza chi chiamò l'autoambulanza. I giorni precedenti a quello dell'incidente personalmente non avevo notato alcun gocciolamento proveniente dal soffitto. L'autoambulanza portò all'ospedale C.T.O. Mi informai Pt_1 tramite . Io mi assicurai che fosse in buone mani ed andai a prendere Testimone_1 Pt_1 il treno”.
Il nucleo essenziale delle dichiarazioni rese è sostanzialmente collimante con quanto riferito dall'attore nell'atto di citazione ed ha confermato che la caduta fu dovuta al pavimento bagnato.
Sul punto, va rammentato che, per pacifica giurisprudenza, un bene può divenire pericoloso anche nel caso in cui si combini con un elemento esterno (neve, ghiaccio, acqua o altro) divenendo, per effetto di tale combinazione, causa o concausa del danno
(cfr. Cass. civ. sent. n. 25243 del 19.11.2006), sicché è irrilevante la circostanza che il pavimento possa essere divenuto bagnato per effetto del gocciolamento di beni altrui, giacché la società convenuta aveva l'onere di manutenere i corridoi ed i passaggi di accesso ai treni di modo che non costituissero fonte di pericolo per l'utenza.
Conferma ulteriormente la genuinità delle deposizioni testimoniali il titolo di viaggio
E.A.V. vidimato alle ore 09.09 del 07.03.2020 presso la stazione di Napoli, CP_3 poco prima della caduta, prodotto da parte attrice.
L'attore ha, perciò, assolto all'onere di provare il nesso causale fra lo stato pericoloso del bene in custodia e le lesioni subite di cui alla copiosa documentazione medica in atti ed al referto di P.S. dell'ospedale dove l'attore giunse dopo l'indicente.
Sussiste, quindi, ed è provata la responsabilità della società convenuta nella produzione del danno.
Ciò posto, non può non valorizzarsi il concorrente concorso causale dell'attore nella produzione del danno.
I testimoni di parte attrice hanno infatti dichiarato che il gocciolamento era visibile e che a terra vi era una fascia di pavimento bagnata posta sulla loro direzione di marcia
(cfr. verbale di udienza del 07.05.2024: “Il gocciolamento era visibile, noi lo notammo dopo la caduta. C'era una fascia di pavimento bagnata, posta sulla nostra direzione di marcia, che raggiungeva il bar dal punto in cui ci trovavamo, non saprei indicarne però la lunghezza”).
7 Sebbene, quindi, non vi fosse alcuna segnalazione di pericolo, è comunque provato che la presenza di pavimento bagnato fosse visibile. Data la percepibilità della pavimentazione bagnata, agevolata anche dal fatto che secondo i testimoni questa fascia di acqua raggiungeva il bar posto qualche metro più avanti, l'attore avrebbe dovuto adottare un comportamento maggiormente cauto nello scendere le scale, tale da evitare la caduta.
In conclusione, deve essere affermata ai sensi dell'art. 1227 c.c., la concorrente responsabilità dell'attore, nella misura paritaria del 50%, nella produzione del danno.
4. In ordine al danno non patrimoniale subito dall'infortunato ed alla sua entità, possono condividersi le indagini e le conclusioni del C.T.U. perché precise, esaurienti, adeguatamente motivate e rassegnate dopo un attento e scrupoloso controllo del paziente e della documentazione medica fornita dalla parte.
Il consulente d'ufficio dott. premessa la natura chiaramente Persona_1 traumatica delle lesioni patite dall'attore, ha chiarito che ha Parte_1 riportato un danno permanente nella misura del 9%, con un periodo di I.T.T. di giorni
30 e di I.T.P. di giorni 150 al 50%, di giorni 50 al 25% e di giorni 50 al 15%.
Si condividono le conclusioni in punto di quantificazione del danno raggiunte dal consulente d'ufficio, anche nella parte in cui ha disatteso motivatamente i rilievi critici del consulente di parte attrice (Cass. civ., ord. n. 33742 del 16.11.2022; Cass. civ., ord.
n. 1815 del 02.02.2015; Cass. civ., sent. n. 14471 del 25.06.2014; Cass. civ. sent. n. 282 del 09.01.2009; Cass. civ., sent. n. 8355 del 03.04.2007; Cass. civ., sent. n. 7716 del
07.06.2000; Cass. civ., sent. n. 3492 del 11.03.2002).
In particolare, il consulente d'ufficio ha rilevato che le lesioni nervose a carico del SPE
e SPI, a cui fa riferimento la consulente di parte attrice, non trovano riscontro nella documentazione allegata al fascicolo telematico, mancando la relativa certificazione.
Ha aggiunto che, pur dando per assunta la citata sofferenza neurologica, essa era stata già riscontrata e valutata a seguito dell'esame obiettivo che aveva messo in evidenza:
“GAMBA SINISTRA: dolenzia alla digitopressione soprattutto del malleolo interno. Leggero plus, alla misurazione metrica, di circa 1cm: sin=28 e dx=27. Cicatrici circolari come da esiti di ferite per impianto di fissatori esterni. Conservata la flesso-estensione e la prono-supinazione della tibio-tarsica con limitazione ai massimi gradi. Buona la motilità del ginocchio. Conservata
e valida la deambulazione anche quella sulle punte e sui talloni”. Si era inoltre evinto “un
8 leggero plus, alla misurazione metrica, di 1cm (sx>dx) ed una leggera limitazione ai massimi gradi della motilità attiva e passiva”.
Secondo il motivato giudizio del consulente d'ufficio, in questa sede recepito, quindi, le osservazioni di parte non forniscono elementi utili alla rivisitazione della valutazione espressa in punto di quantificazione dei postumi stabilizzati.
Pertanto, in sintonia con il consolidato orientamento giurisprudenziale, il danno fisico subito dall'attore può liquidarsi in via di equità sotto il profilo del c.d. danno biologico, quale lesione dell'integrità psico-fisica del soggetto.
Il danno biologico, per come stabilito dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, va individuato nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito”.
L'entità del risarcimento, quindi, come già rilevato, deve tenere conto anche dell'eventuale danno morale subito in conseguenza del sinistro (cfr. Cass. civ., sent. n.
11701 del 20.05.2009) - da intendersi quale ristoro delle conseguenze delle lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva” - ed altresì delle ripercussioni che lesioni possano avere avuto sulla vita di relazione dell'infortunato, senza che possa pervenirsi ad una autonoma liquidazione del danno morale ed esistenziale, quali autonome voci di danno (cfr. Cass. civ., SS. UU., sent. n. 26972 del 11.11.2008).
Ciò posto, occorrerà fare riferimento ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale stabiliti con le tabelle del Tribunale di Milano del 2024, i quali costituiscono criterio di riferimento cui parametrare la liquidazione equitativa del danno ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass. civ., sent. n. 12408 del 07.06.2011; conforme Cass. civ., sent. n. 28290 del 22.12.2011; Cass. civ., sent. n. 20895 del
15.10.2015; Cass. civ., sent. n. 9950 del 20.04.2017, secondo cui “il danno alla salute, temporaneo o permanente, in assenza di criteri legali va liquidato in base alle cosiddette tabelle diffuse del tribunale di Milano, salvo che il caso concreto presenti specificità, che il giudice ha
l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione, tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard”).
In applicazione dei criteri della predetta Tabella, tenendo conto dell'età del danneggiato al momento dell'incidente (23 anni) deve essere riconosciuto l'importo di € 19.530,00 per l'invalidità permanente nella misura del 9%, quello di € 4.200,00 per
9 i giorni di invalidità temporanea totale, quello di € 3.500,00 per i giorni di invalidità temporanea parziale al 50%, quello di € 1.750,00 per i giorni di invalidità temporanea parziale al 25% e quello di € 1.050,00 per i giorni di invalidità temporanea al 15%, per un totale di € 10.500,00 dovuti per il periodo di invalidità temporanea complessivamente subito.
Per il calcolo dell'inabilità temporanea si è applicato un parametro prossimo al massimo previsto nella forbice dalla tabella pari ad € 140,00 per ciascun giorno di invalidità temporanea, in considerazione del fatto che le lesioni hanno comportato la sottoposizione a interventi di chirurgia e a cicli di fisioterapia e riabilitazione, con maggiorazione del punto anche per la sofferenza che le lesioni provocarono, stimata dal consulente d'ufficio avere grado di 7 per la frattura subita e di 6 per il trattamento terapeutico praticato (fissatori esterni), secondo una scala di valori che va da 0 a 10.
Va, a questo punto, rimarcato, quanto al danno morale ed esistenziale, che le Tabelle applicate prevedono la possibilità di aumentare la somma equitativamente determinata a titolo di danno morale, da intendersi quale componente aggiuntiva rispetto al danno biologico/relazionale strettamente inteso, facente parte del danno non patrimoniale liquidabile, il quale può essere personalizzato in aumento a seconda delle particolari ripercussioni concrete che le lesioni abbiano avuto sulle abitudini di vita del danneggiato.
Il danno non patrimoniale copre, infatti, ogni pregiudizio di carattere non economico conseguente all'altrui fatto illecito, sia sotto il profilo del patema d'animo e della sofferenza soggettiva, che dal punto di vista dell'alterazione delle abitudini di vita, senza che possa essere liquidato il danno esistenziale come danno autonomo e distinto
(cfr. Cass. civ., SS. UU., sent. n. 26972 del 11.11.2008 la quale afferma che “non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di 'danno esistenziale', inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria;
ove nel 'danno esistenziale' si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all'art. 2059 cod. civ.”).
10 Nell'evoluzione giurisprudenziale la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire e precisare che la componente relazionale del danno rientra nella più ampia componente del danno biologico, sussistendo dicotomia fra quest'ultimo, il quale inerisce alle lesioni fisiche e, quindi, alle ripercussioni che il danno ha sulle attività dinamico-relazionali del soggetto danneggiato, rispetto alla differente ed autonoma valutazione da compiersi “con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto, posto che la fenomenologia del pregiudizio non patrimoniale comprende tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto” (cfr. Cass. civ., ord. n. 20795 del
20.08.2018; in termini, per la definizione del danno biologico come danno dinamico- relazionale Cass. civ., ord. n. 7513 del 2018).
Entrambe le suddette voci di danno devono essere liquidate, purché allegate e provate.
Infatti, il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato 'in re ipsa', ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art.
2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico” (Cass. civ. ord. n.
28742 del 09.11.2018).
Nel caso in esame, non vi è stata specifica allegazione e prova di un danno esistenziale, rimarcandosi che il danno esistenziale consiste “non già nella mera perdita delle abitudini
e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita” (Cass. sent. n. 16992 del 20.08.2015).
Con riferimento al danno morale soggettivo, esso si considera provato quando il fatto illecito sia idoneo a causare un turbamento interiore dell'animo, uno stato di frustrazione ed impotenza.
Per la prova del danno morale, inteso come sofferenza interiore, “non si ravvisano ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza”
“tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova
11 relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito” (cfr. Cass. civ., 25164 del 10.11.2020).
Nella fattispecie, date le lesioni subite che, pur essendo micropermanenti, sono prossime al 10% e data la sottoposizione ad intervento chirurgico con fissatori esterni, si ritiene presuntivamente provato un danno morale per sofferenza soggettiva, equitativamente liquidato in misura pari alla metà di quella media prevista nella tabella applicata, per un importo di € 2.441,50.
In conclusione, al danno non patrimoniale complessivamente liquidabile è pari ad €
32.471,50 (€ 19.530,00+10.500,00+2441,50), va aggiunto il solo danno patrimoniale di €
462,31 per spese mediche documentate e riconosciute come congrue dal consulente d'ufficio, avendo invece il consulente d'ufficio escluso qualsivoglia incidenza delle lesioni sulla capacità lavorativa specifica dell'attore, la cui attività lavorativa non è stata documentata.
Il danno liquidabile complessivamente subito ammonta perciò ad € 32.933,81.
Stante il paritario e concorrente apporto causale dell'attore nella produzione del danno, l deve essere condannata al pagamento della metà di detto CP_5 importo, pari ad € 16.466,90.
La somma liquidata a titolo di risarcimento del danno è soggetta al cumulo di interessi e rivalutazione in quanto, vertendosi in tema di risarcimento danni da sinistro stradale e, quindi, di debito di valore, occorre riconoscere il danno da ritardato conseguimento della somma dovuta a ristoro (cfr. Cass. civ., sent. n. 1712 del 17.02.1995).
Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto sussistente soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutagli.
Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla
Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art.
1283 c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
In applicazione dei suddetti calcoli, la somma dovuta all'attrice ammonta ad €
18.001,20, considerando che il credito risarcitorio, devalutato alla data del 07.03.2020,
12 ammonta ad € 13.931,39 e dato che, sullo stesso, vanno riconosciuti gli interessi e la rivalutazione monetaria fino alla data di deposito della presente sentenza, per il complessivo ammontare di € 4.069,81, di cui € 1.534,30 per interessi sulla somma annualmente rivalutata ed € 2.535,51 per rivalutazione.
Sul credito complessivo maturato a titolo risarcitorio, così determinato, liquidato all'attualità e comprensivo di interessi, sono, quindi, dovuti gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M.
n. 147/2022, tenendo che il valore della controversia appartiene allo scaglione di valore tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, liquidando le stesse secondo valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, stante l'assenza di attività difensiva complessa, con distrazione in favore dell'avv. Riccardo Ventrella ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
Sono liquidate, a titolo di spese vive, le spese documentate e quelle di contributo unificato da versare in forza del valore della domanda, così come accolta, con esclusione delle di C.T.P. richieste, in relazione alle quali è stata prodotta una fattura priva di documentazione attestante il suo pagamento (cfr. Cass. civ., sent. n. 21402 del
06.07.2022, secondo cui: “in tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non
è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento”).
Le spese di C.T.U., ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 21.05.2025 (Cass. civ., sent. n.
28094 del 30.12.2009), si pongono nei rapporti interni fra le parti a carico esclusivo di parte convenuta, con conseguente diritto di parte attrice alla ripetizione di quanto eventualmente pagato in favore del consulente d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 4595/2022 R.G.A.C., pendente tra Parte_1 contro ogni altra domanda ed eccezione disattesa, Controparte_1 così provvede:
13 a) accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da e, per Parte_1
l'effetto, condanna l' in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a pagare a a titolo di risarcimento di Parte_1 tutti i danni subiti, la somma di € 18.001,20, oltre interessi al tasso legale dalla data di pronuncia della presente sentenza al saldo;
b) condanna l' in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a pagare a le spese del presente Parte_1 giudizio che si liquidano in € 265,50 per spese vive e in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Riccardo Ventrella ex art. 93 c.p.c.;
c) pone definitivamente le spese di C.T.U., già liquidate in istruttoria, a carico della convenuta CP_5
Napoli, 21.05.2025.
Il G.U.
(dott.ssa Roberta De Luca)
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Roberta De Luca, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4595 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: risarcimento danni vertente
TRA
, C.F. rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura alle liti in atti, dall'avv. Riccardo Ventrella, presso il cui studio professionale sito in Napoli al Corso Umberto I n. 22 ha eletto domicilio;
- ATTORE - CONTRO
C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore dott. , rappresentata e difesa, giusta Controparte_2 procura alle liti in atti, dall'avv. Renato Magaldi, presso il cui studio in Napoli alla
Piazza Carità n. 32 ha eletto domicilio;
- CONVENUTA –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale di udienza del 20 maggio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato, ha citato in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli l' Parte_1 [...] al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e Controparte_1 non patrimoniali subiti il 07.03.2020, alle ore 9:10 circa, all'interno della CP_3 della Circumvesuviana gestita dall'ente convenuto.
[...] Ha riferito che, dopo aver convalidato il biglietto di viaggio e mentre stava percorrendo le scale in discesa in direzione dei binari, era scivolato a causa della presenza di acqua sul pavimento della stazione. Ha anche aggiunto che tale situazione di pericolo non era percepibile, mancando segnalazione di pericolo.
Ha riferito di aver riportato, in seguito alla caduta, la “frattura chiusa di perone e tibia a sinistra” e di aver subito due interventi chirurgici di riduzione ed osteosintesi e di rimozione della “barra traversa” dalla gamba operata.
Ha dedotto di aver patito un danno biologico permanente quantificabile nella misura percentuale del 23%, oltre ad una I.T.T. di giorni 30 ed una I.T.P. di 150 giorni al 75%, di 90 giorni al 50% e di ulteriori 120 giorni al 25%.
Invocando una responsabilità ex art. 2043 e 2051 c.c. della società convenuta, o una sua responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1681 c.c., ne ha chiesto la condanna al pagamento dell'importo di € 161.172,01, oltre rivalutazione, interessi e spese di lite da attribuire al procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Si è costituita in giudizio la società convenuta eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, dal momento che lo stillicidio che aveva provocato la presenza di acqua sul pavimento proveniva dell'area sovrastante il corridoio di accesso ai treni, di proprietà della Controparte_4
Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese di lite da attribuire ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Istruita la causa con raccoglimento di prove orali e con consulenza medica d'ufficio,
è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale e nel corso della stessa, rassegnate le parti le proprie decisioni, la causa è stata trattenuta in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Occorre premettere che quella spiegata deve essere qualificata quale azione di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2051 c.c., stabilendo l'anzidetta norma che
“ciascuno è responsabile del danno cagionate dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito”.
Nel caso in esame il rapporto di custodia dell'ente convenuto sul pavimento dove si verificò la caduta deve ritenersi sussistente, giacché l'incidente si è verificato su un tratto di pavimentazione posto tra i tornelli di ingresso in stazione e i binari dei treni, essendo stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che il gestore delle ferrovie
2 abbia l'obbligo di manutenzione e custodia delle pertinenze e degli arredi della stazione ferroviaria, funzionalizzati allo scopo di consentire l'uscita dei passeggeri dalla medesima (così Cass. civ., sent. n. 14091 del 01.07.2005).
Non è, invece, invocabile la responsabilità contrattuale del vettore, giacché l'incidente non si ebbe durante il trasporto, ovvero all'interno del convoglio ferroviario o nel corso delle operazioni di salita o discesa dal treno (cfr. Cass. civ., sent. n. 287 del
05.02.1971, secondo cui la responsabilità del gestore del servizio ferroviario richiede sia la prova del nesso di causalità tra il trasporto ed il pregiudizio patito dal viaggiatore, che del fatto che il danno sia avvenuto in conseguenza di un fatto che possa essere considerato 'anormale' rispetto alle norme che regolano detto servizio o, quanto meno, a ciò che di regola si verifica e che, quindi, sia ricollegabile ad un comportamento antigiuridico per inosservanza dei regolamenti, delle norme tecniche e di quelle di comune prudenza).
Ciò posto, la responsabilità del custode si configura come una responsabilità oggettiva essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione, da parte dell'attore, del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Nel riparto dell'onere della prova, nonostante la presunzione di responsabilità gravante sul custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., il danneggiato non è esonerato dall'onere di provare il nesso causale tra i beni in custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass. civ., ord. n. 5910 del 11.03.2011; Cass. civ., sent. n. 7125 del 21.03.2013).
L'accertata mancanza della prova positiva dell'esistenza del nesso di causalità tra una caduta e la presenza di uno stato anomalo e pericoloso della sede stradale comporta, infatti, il rigetto della domanda, anche se qualificata come domanda ex art. 2051 c.c.,
3 posto che, anche facendo applicazione di tale norma, l'onere della prova dell'esistenza del nesso causale fra lo stato del bene in custodia ed il danno è a carico del danneggiato
(cfr. Cass. civ., ord. n. 11526 del 11.05.2017).
Ove tale nesso causale sia stato dimostrato, la condotta del danneggiato rileva “nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia
e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevedibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa” (cfr. Cass. civ., sent. n. 4035 del 16.02.2021).
Un comportamento negligente e disattento da parte del danneggiato non integra fortuito nei termini anzidetti.
“La eterogeneità tra i concetti di 'negligenza della vittima' e di 'imprevedibilità' della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile” (cfr. Cass. civ., sent. n. 25837 del 31.10.2017).
La mera disattenzione della vittima, costituendo condotta prevedibile, quindi, non può assurgere a causa esclusiva del danno, tale da escludere la responsabilità del custode, la quale è integrata nel solo caso in cui la condotta della vittima sia stata imprevedibile, ovvero eccezionale ed inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata (cfr. Cass. civ., sent. n. 25837 del 31.10.2017; Cass. civ., sent. n. 4035 del 16.02.2021).
Se la condotta della vittima, invece, non sia imprevedibile, bensì distratta o disattenta, ciò potrà comportare una riduzione del risarcimento, sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate – ai sensi dell'art. 1227, I comma, c.c. -, sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare
4 usando l'ordinaria diligenza – ai sensi dell'art. 1227, II comma, c.c. – ove sia stata tempestivamente spiegata eccezione sul punto.
3. Fatte queste premesse di ordine concettuale e facendo applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
L'attore ha adeguatamente assolto al proprio onus probandi: la presenza di acqua sul pavimento e la caduta avvenuta a cagione di essa costituiscono gli elementi che, alla stregua dei principi di diritto esposti, l'attore doveva dimostrare ed ha dimostrato.
La circostanza che la caduta sia stata causata dallo stato pericoloso del bene custodito
è stata provata dalle deposizioni testimoniali dei testimoni ascoltati all'udienza del
07.05.2024, i quali hanno confermato che il 07.03.2020 l'attore cadde all'interno della scivolando su dell'acqua presente sulla pavimentazione antistante Controparte_3
i binari della Circumvesuviana.
La teste , all'epoca fidanzata dell'attore, ha infatti riferito: “L'incidente Testimone_1 si è verificato il 7 marzo 2020, alle ore 9:00, 9:10 circa. Mi trovavo alla stazione di Napoli piazza Garibaldi. Ero in compagnia di e mi ero mossa con lui da casa, Parte_1 all'epoca abitavamo insieme a Napoli, avevamo raggiunto la stazione e ci eravamo incontrati al di fuori della stazione con il nostro amico Ricordo che avevamo Testimone_2 oltrepassato i tornelli della circumvesuviana c'erano dei gradini che avevamo già percorso in discesa e ci trovavamo a ad un paio metri di distanza dal bar quando vidi cadere. Pt_1 cadde accasciandosi a terra sul lato sinistro, ricordo anche che nel cadere perse una Pt_1 scarpa, la sinistra. Se ben ricordo la pavimentazione era di marmo di colore scuro. Ricordo che il pavimento era bagnato perché cadevano gocce dal soffitto nel punto in cui cadde. Pt_1
Era sabato mattina e la stazione era piuttosto affollata. Il punto della caduta non era transennato né c'erano segnale di pericolo, che fu apposto successivamente. Fu apposto un segnale giallo con la scritta pavimento bagnato ed un secchio al di sotto del punto dove cadeva acqua. Intervennero infatti due persone, una asciugò il pavimento con una scopa piuttosto larga, l'altro appose il secchio con il cartello. Le due persone di cui ho detto intervennero all'incirca dieci o quindici minuti dopo la caduta. Il personale della circumvesuviana accorse immediatamente dopo la caduta. ed io utilizzavamo la circumvesuviana per andare Pt_1 al lavoro. I giorni precedenti a quello dell'incidente non avevamo visto l'acqua che gocciolava dal soffitto. Subito dopo la caduta non riusciva a rialzarsi e lamentava dolore acuto. Pt_1
Arrivò l'autoambulanza chiamata al personale della Circumvesuviana, giunta sul posto dopo
5 cinque o dieci minuti, che trasportò all'ospedale Loreto Mare, lì dove fu riscontrata Pt_1 la frattura di tibia e perone. Io attesi all'esterno dell'ospedale giacché si era in periodo di pandemia e mi fu impedito l'accesso. Ricordo che con un'ambulanza privata fu Pt_1 trasportato all'ospedale C.T.O. dove rimase degente e fu operato, uscendone il 12 marzo. Fu applicato un tutore esterno ed eseguiti ulteriori controlli. […] Il gocciolamento era visibile, noi lo notammo dopo la caduta. C'era una fascia di pavimento bagnata, posta sulla nostra direzione di marcia, che raggiungeva il bar dal punto in cui ci trovavamo, non saprei indicarne però la lunghezza. Non ricordo la larghezza della porzione di pavimento bagnata. C'era un solo punto in cui cadeva l'acqua che, credo, fosse stata portata in avanti dai passanti. non cadde Pt_1 nel punto esatto in cui si verificava il gocciolamento, ma sulla destra dello stesso e poco meno di un metro più avanti”.
Il teste amico dell'attore ed anch'esso presente il giorno Testimone_2 dell'incidente, ha dichiarato: “Ci trovavamo alla stazione di piazza Garibaldi e ci stavamo dirigendo verso la circumvesuviana per poi prendere il treno. C'eravamo io, , Testimone_1 che era la ragazza di e Ci eravamo incontrati al di fuori della Pt_1 Parte_1 stazione, vicino alla libreria, ed avevamo raggiunto insieme l'ingresso della circumvesuviana.
La caduta si ebbe qualche metro dopo i tornelli e prima del bar che si trova dopo la prima scalinata. Io non ero solito prendere la circumvesuviana ma in quel periodo ricordo che la prendevo abbastanza spesso perché andavo a Portici per dei servizi. La pavimentazione era in marmo scuso, di colore grigio. Vidi scivolare e cadere sul lato sinistro, subito dopo
Pt_1 la caduta lamentava dolore alla gamba sinistra, per la precisione al piede. Non credevamo si fosse fatto molto male ma successivamente appresi che si era fratturato tibia e perone. Non riusciva a rialzarsi da terra né a camminare. A terra c'era acqua, successivamente
Pt_1 alla caduta constatò che anche il suo pantalone si era bagnato. Ci rendemmo conto che sulla nostra destra c'era acqua che gocciolava dal soffitto. L'acqua proveniva da lì. La stazione era piuttosto affollata. Prima della caduta non avevamo capito che ci fosse acqua che gocciolava dal soffitto, seguivamo il flusso delle persone. Dopo la caduta constatammo che l'acqua si trovava proprio nel punto in cui era caduto sulla destra del punto in cui si verificava il
Pt_1 gocciolamento. Il pavimento era bagnato solo in quel punto, non notai se fosse bagnato anche altrove. C'era una distanza di un metro o di un metro e mezzo fra il punto in cui si verificava il gocciolamento ed il punto in cui cadde Il tratto non era transennato, né segnalato.
Pt_1
Successivamente il personale della stazione appose un cartello di pavimento bagnato e, se non erro, anche un secchio nel punto in cui gocciolava acqua. Ciò accadde cinque o dieci minuti
6 dopo la caduta. Dopo la caduta ci furono parecchie persone che si sinceravano delle condizioni di salute di si trattava di altri passeggeri della Circumvesuviana, e forse proprio il Pt_1 personale della stazione chiamò l'autoambulanza che giunse dopo cinque o dieci minuti. Furono molto tempestivi. Non so affermare con certezza chi chiamò l'autoambulanza. I giorni precedenti a quello dell'incidente personalmente non avevo notato alcun gocciolamento proveniente dal soffitto. L'autoambulanza portò all'ospedale C.T.O. Mi informai Pt_1 tramite . Io mi assicurai che fosse in buone mani ed andai a prendere Testimone_1 Pt_1 il treno”.
Il nucleo essenziale delle dichiarazioni rese è sostanzialmente collimante con quanto riferito dall'attore nell'atto di citazione ed ha confermato che la caduta fu dovuta al pavimento bagnato.
Sul punto, va rammentato che, per pacifica giurisprudenza, un bene può divenire pericoloso anche nel caso in cui si combini con un elemento esterno (neve, ghiaccio, acqua o altro) divenendo, per effetto di tale combinazione, causa o concausa del danno
(cfr. Cass. civ. sent. n. 25243 del 19.11.2006), sicché è irrilevante la circostanza che il pavimento possa essere divenuto bagnato per effetto del gocciolamento di beni altrui, giacché la società convenuta aveva l'onere di manutenere i corridoi ed i passaggi di accesso ai treni di modo che non costituissero fonte di pericolo per l'utenza.
Conferma ulteriormente la genuinità delle deposizioni testimoniali il titolo di viaggio
E.A.V. vidimato alle ore 09.09 del 07.03.2020 presso la stazione di Napoli, CP_3 poco prima della caduta, prodotto da parte attrice.
L'attore ha, perciò, assolto all'onere di provare il nesso causale fra lo stato pericoloso del bene in custodia e le lesioni subite di cui alla copiosa documentazione medica in atti ed al referto di P.S. dell'ospedale dove l'attore giunse dopo l'indicente.
Sussiste, quindi, ed è provata la responsabilità della società convenuta nella produzione del danno.
Ciò posto, non può non valorizzarsi il concorrente concorso causale dell'attore nella produzione del danno.
I testimoni di parte attrice hanno infatti dichiarato che il gocciolamento era visibile e che a terra vi era una fascia di pavimento bagnata posta sulla loro direzione di marcia
(cfr. verbale di udienza del 07.05.2024: “Il gocciolamento era visibile, noi lo notammo dopo la caduta. C'era una fascia di pavimento bagnata, posta sulla nostra direzione di marcia, che raggiungeva il bar dal punto in cui ci trovavamo, non saprei indicarne però la lunghezza”).
7 Sebbene, quindi, non vi fosse alcuna segnalazione di pericolo, è comunque provato che la presenza di pavimento bagnato fosse visibile. Data la percepibilità della pavimentazione bagnata, agevolata anche dal fatto che secondo i testimoni questa fascia di acqua raggiungeva il bar posto qualche metro più avanti, l'attore avrebbe dovuto adottare un comportamento maggiormente cauto nello scendere le scale, tale da evitare la caduta.
In conclusione, deve essere affermata ai sensi dell'art. 1227 c.c., la concorrente responsabilità dell'attore, nella misura paritaria del 50%, nella produzione del danno.
4. In ordine al danno non patrimoniale subito dall'infortunato ed alla sua entità, possono condividersi le indagini e le conclusioni del C.T.U. perché precise, esaurienti, adeguatamente motivate e rassegnate dopo un attento e scrupoloso controllo del paziente e della documentazione medica fornita dalla parte.
Il consulente d'ufficio dott. premessa la natura chiaramente Persona_1 traumatica delle lesioni patite dall'attore, ha chiarito che ha Parte_1 riportato un danno permanente nella misura del 9%, con un periodo di I.T.T. di giorni
30 e di I.T.P. di giorni 150 al 50%, di giorni 50 al 25% e di giorni 50 al 15%.
Si condividono le conclusioni in punto di quantificazione del danno raggiunte dal consulente d'ufficio, anche nella parte in cui ha disatteso motivatamente i rilievi critici del consulente di parte attrice (Cass. civ., ord. n. 33742 del 16.11.2022; Cass. civ., ord.
n. 1815 del 02.02.2015; Cass. civ., sent. n. 14471 del 25.06.2014; Cass. civ. sent. n. 282 del 09.01.2009; Cass. civ., sent. n. 8355 del 03.04.2007; Cass. civ., sent. n. 7716 del
07.06.2000; Cass. civ., sent. n. 3492 del 11.03.2002).
In particolare, il consulente d'ufficio ha rilevato che le lesioni nervose a carico del SPE
e SPI, a cui fa riferimento la consulente di parte attrice, non trovano riscontro nella documentazione allegata al fascicolo telematico, mancando la relativa certificazione.
Ha aggiunto che, pur dando per assunta la citata sofferenza neurologica, essa era stata già riscontrata e valutata a seguito dell'esame obiettivo che aveva messo in evidenza:
“GAMBA SINISTRA: dolenzia alla digitopressione soprattutto del malleolo interno. Leggero plus, alla misurazione metrica, di circa 1cm: sin=28 e dx=27. Cicatrici circolari come da esiti di ferite per impianto di fissatori esterni. Conservata la flesso-estensione e la prono-supinazione della tibio-tarsica con limitazione ai massimi gradi. Buona la motilità del ginocchio. Conservata
e valida la deambulazione anche quella sulle punte e sui talloni”. Si era inoltre evinto “un
8 leggero plus, alla misurazione metrica, di 1cm (sx>dx) ed una leggera limitazione ai massimi gradi della motilità attiva e passiva”.
Secondo il motivato giudizio del consulente d'ufficio, in questa sede recepito, quindi, le osservazioni di parte non forniscono elementi utili alla rivisitazione della valutazione espressa in punto di quantificazione dei postumi stabilizzati.
Pertanto, in sintonia con il consolidato orientamento giurisprudenziale, il danno fisico subito dall'attore può liquidarsi in via di equità sotto il profilo del c.d. danno biologico, quale lesione dell'integrità psico-fisica del soggetto.
Il danno biologico, per come stabilito dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, va individuato nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito”.
L'entità del risarcimento, quindi, come già rilevato, deve tenere conto anche dell'eventuale danno morale subito in conseguenza del sinistro (cfr. Cass. civ., sent. n.
11701 del 20.05.2009) - da intendersi quale ristoro delle conseguenze delle lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva” - ed altresì delle ripercussioni che lesioni possano avere avuto sulla vita di relazione dell'infortunato, senza che possa pervenirsi ad una autonoma liquidazione del danno morale ed esistenziale, quali autonome voci di danno (cfr. Cass. civ., SS. UU., sent. n. 26972 del 11.11.2008).
Ciò posto, occorrerà fare riferimento ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale stabiliti con le tabelle del Tribunale di Milano del 2024, i quali costituiscono criterio di riferimento cui parametrare la liquidazione equitativa del danno ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass. civ., sent. n. 12408 del 07.06.2011; conforme Cass. civ., sent. n. 28290 del 22.12.2011; Cass. civ., sent. n. 20895 del
15.10.2015; Cass. civ., sent. n. 9950 del 20.04.2017, secondo cui “il danno alla salute, temporaneo o permanente, in assenza di criteri legali va liquidato in base alle cosiddette tabelle diffuse del tribunale di Milano, salvo che il caso concreto presenti specificità, che il giudice ha
l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione, tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard”).
In applicazione dei criteri della predetta Tabella, tenendo conto dell'età del danneggiato al momento dell'incidente (23 anni) deve essere riconosciuto l'importo di € 19.530,00 per l'invalidità permanente nella misura del 9%, quello di € 4.200,00 per
9 i giorni di invalidità temporanea totale, quello di € 3.500,00 per i giorni di invalidità temporanea parziale al 50%, quello di € 1.750,00 per i giorni di invalidità temporanea parziale al 25% e quello di € 1.050,00 per i giorni di invalidità temporanea al 15%, per un totale di € 10.500,00 dovuti per il periodo di invalidità temporanea complessivamente subito.
Per il calcolo dell'inabilità temporanea si è applicato un parametro prossimo al massimo previsto nella forbice dalla tabella pari ad € 140,00 per ciascun giorno di invalidità temporanea, in considerazione del fatto che le lesioni hanno comportato la sottoposizione a interventi di chirurgia e a cicli di fisioterapia e riabilitazione, con maggiorazione del punto anche per la sofferenza che le lesioni provocarono, stimata dal consulente d'ufficio avere grado di 7 per la frattura subita e di 6 per il trattamento terapeutico praticato (fissatori esterni), secondo una scala di valori che va da 0 a 10.
Va, a questo punto, rimarcato, quanto al danno morale ed esistenziale, che le Tabelle applicate prevedono la possibilità di aumentare la somma equitativamente determinata a titolo di danno morale, da intendersi quale componente aggiuntiva rispetto al danno biologico/relazionale strettamente inteso, facente parte del danno non patrimoniale liquidabile, il quale può essere personalizzato in aumento a seconda delle particolari ripercussioni concrete che le lesioni abbiano avuto sulle abitudini di vita del danneggiato.
Il danno non patrimoniale copre, infatti, ogni pregiudizio di carattere non economico conseguente all'altrui fatto illecito, sia sotto il profilo del patema d'animo e della sofferenza soggettiva, che dal punto di vista dell'alterazione delle abitudini di vita, senza che possa essere liquidato il danno esistenziale come danno autonomo e distinto
(cfr. Cass. civ., SS. UU., sent. n. 26972 del 11.11.2008 la quale afferma che “non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di 'danno esistenziale', inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria;
ove nel 'danno esistenziale' si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all'art. 2059 cod. civ.”).
10 Nell'evoluzione giurisprudenziale la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire e precisare che la componente relazionale del danno rientra nella più ampia componente del danno biologico, sussistendo dicotomia fra quest'ultimo, il quale inerisce alle lesioni fisiche e, quindi, alle ripercussioni che il danno ha sulle attività dinamico-relazionali del soggetto danneggiato, rispetto alla differente ed autonoma valutazione da compiersi “con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto, posto che la fenomenologia del pregiudizio non patrimoniale comprende tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto” (cfr. Cass. civ., ord. n. 20795 del
20.08.2018; in termini, per la definizione del danno biologico come danno dinamico- relazionale Cass. civ., ord. n. 7513 del 2018).
Entrambe le suddette voci di danno devono essere liquidate, purché allegate e provate.
Infatti, il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato 'in re ipsa', ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art.
2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico” (Cass. civ. ord. n.
28742 del 09.11.2018).
Nel caso in esame, non vi è stata specifica allegazione e prova di un danno esistenziale, rimarcandosi che il danno esistenziale consiste “non già nella mera perdita delle abitudini
e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita” (Cass. sent. n. 16992 del 20.08.2015).
Con riferimento al danno morale soggettivo, esso si considera provato quando il fatto illecito sia idoneo a causare un turbamento interiore dell'animo, uno stato di frustrazione ed impotenza.
Per la prova del danno morale, inteso come sofferenza interiore, “non si ravvisano ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza”
“tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova
11 relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito” (cfr. Cass. civ., 25164 del 10.11.2020).
Nella fattispecie, date le lesioni subite che, pur essendo micropermanenti, sono prossime al 10% e data la sottoposizione ad intervento chirurgico con fissatori esterni, si ritiene presuntivamente provato un danno morale per sofferenza soggettiva, equitativamente liquidato in misura pari alla metà di quella media prevista nella tabella applicata, per un importo di € 2.441,50.
In conclusione, al danno non patrimoniale complessivamente liquidabile è pari ad €
32.471,50 (€ 19.530,00+10.500,00+2441,50), va aggiunto il solo danno patrimoniale di €
462,31 per spese mediche documentate e riconosciute come congrue dal consulente d'ufficio, avendo invece il consulente d'ufficio escluso qualsivoglia incidenza delle lesioni sulla capacità lavorativa specifica dell'attore, la cui attività lavorativa non è stata documentata.
Il danno liquidabile complessivamente subito ammonta perciò ad € 32.933,81.
Stante il paritario e concorrente apporto causale dell'attore nella produzione del danno, l deve essere condannata al pagamento della metà di detto CP_5 importo, pari ad € 16.466,90.
La somma liquidata a titolo di risarcimento del danno è soggetta al cumulo di interessi e rivalutazione in quanto, vertendosi in tema di risarcimento danni da sinistro stradale e, quindi, di debito di valore, occorre riconoscere il danno da ritardato conseguimento della somma dovuta a ristoro (cfr. Cass. civ., sent. n. 1712 del 17.02.1995).
Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto sussistente soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutagli.
Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla
Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art.
1283 c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
In applicazione dei suddetti calcoli, la somma dovuta all'attrice ammonta ad €
18.001,20, considerando che il credito risarcitorio, devalutato alla data del 07.03.2020,
12 ammonta ad € 13.931,39 e dato che, sullo stesso, vanno riconosciuti gli interessi e la rivalutazione monetaria fino alla data di deposito della presente sentenza, per il complessivo ammontare di € 4.069,81, di cui € 1.534,30 per interessi sulla somma annualmente rivalutata ed € 2.535,51 per rivalutazione.
Sul credito complessivo maturato a titolo risarcitorio, così determinato, liquidato all'attualità e comprensivo di interessi, sono, quindi, dovuti gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M.
n. 147/2022, tenendo che il valore della controversia appartiene allo scaglione di valore tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, liquidando le stesse secondo valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, stante l'assenza di attività difensiva complessa, con distrazione in favore dell'avv. Riccardo Ventrella ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
Sono liquidate, a titolo di spese vive, le spese documentate e quelle di contributo unificato da versare in forza del valore della domanda, così come accolta, con esclusione delle di C.T.P. richieste, in relazione alle quali è stata prodotta una fattura priva di documentazione attestante il suo pagamento (cfr. Cass. civ., sent. n. 21402 del
06.07.2022, secondo cui: “in tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non
è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento”).
Le spese di C.T.U., ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 21.05.2025 (Cass. civ., sent. n.
28094 del 30.12.2009), si pongono nei rapporti interni fra le parti a carico esclusivo di parte convenuta, con conseguente diritto di parte attrice alla ripetizione di quanto eventualmente pagato in favore del consulente d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 4595/2022 R.G.A.C., pendente tra Parte_1 contro ogni altra domanda ed eccezione disattesa, Controparte_1 così provvede:
13 a) accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da e, per Parte_1
l'effetto, condanna l' in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a pagare a a titolo di risarcimento di Parte_1 tutti i danni subiti, la somma di € 18.001,20, oltre interessi al tasso legale dalla data di pronuncia della presente sentenza al saldo;
b) condanna l' in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a pagare a le spese del presente Parte_1 giudizio che si liquidano in € 265,50 per spese vive e in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Riccardo Ventrella ex art. 93 c.p.c.;
c) pone definitivamente le spese di C.T.U., già liquidate in istruttoria, a carico della convenuta CP_5
Napoli, 21.05.2025.
Il G.U.
(dott.ssa Roberta De Luca)
14