Articolo 9 della Legge 4 maggio 1983, n. 170
Articolo 8Articolo 10
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26 maggio 1983
Art. 9. Sanzioni amministrative

L'inosservanza delle disposizioni della presente legge, salva l'applicazione della legge penale ove il fatto costituisca reato, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire dieci milioni.
La sanzione e' irrogata dal prefetto della provincia in cui e' stata commessa la violazione con la procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 .
I proventi delle sanzioni sono devoluti allo Stato.
Entrata in vigore il 26 maggio 1983