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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 20/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n 355/2022 R.G. Lavoro e Previdenza
Tra
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Erminio Annoni Parte_1
Ricorrente
E
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Controparte_1
Massimo Aloi
Resistente
Motivi della Decisione
Con ricorso ritualmente notificato ha esposto: Parte_1
-d'essere dipendente dell' con profilo professionale di Parte_2
Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere (Categoria D), in forza presso L'Ospedale di Sanremo come da contratto di assunzione del 2012;
-d'aver ricevuto una sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione pari a n. 2 giorni ai sensi dell'art. 66, comma 4 lettera “h” del CCNL 21.05.2018;
-la suddetta sanzione traeva origine da una nota elettronica (doc. n. 2), pervenuta in data 14.01.2022 all'Ufficio Istruttore Procedimenti Disciplinari aziendale ( da parte del Direttore della S.C. Malattie Infettive di CP_2
Sanremo, recante la segnalazione a carico della ricorrente del seguente tenore:
“La dipendente (…) rientrata in servizio con il solo green base per avvenuta Parte_1
malattia (…) continua a proporre sui social punti di vista assolutamente personali e lesivi dell'attività dei medici e degli infermieri delle Malattie Infettive. Si allegano screenshot tratti dalle pagine facebook (…) le affermazioni della suddetta dipendente alimentano il clima di tensione sociale già fortemente presente nella popolazione e ledono gravemente il benessere lavorativo in un periodo di pesante stress emotivo”. Negli screenshot allegati, tratti da una chat con altri utenti del social network Facebook, dalla S.V. intrattenute sulla pagina del
Suo profilo personale, si leggono fra l'altro le seguenti frasi da Ella scritte nella suddetta chat:- Beh ti assicuro che dopo essere rientrata al lavoro il rispetto per me è zero e le persone ricoverate non vaccinate sentono dirsi cose da mettere i brividi”; Ho visto con i miei occhi persone la cui vita è stata rovinata per una dose di questo vaccino”;
-il Componente dell'UPD Responsabile Istruttorio con provvedimento del
17.02.2022 (oc. 3) instaurava il procedimento disciplinare n.1/2022 a carico della ricorrente e le contestava alla steSS i seguenti addebiti: “a. comportamenti extra – lavorativi ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti del Dirigente sovraordinato e degli altri dipendenti della Struttura di appartenenza, nonché nei confronti dell' ; b. manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Azienda non rientranti nel diritto di critica (Art. 1 L. n. 300/1970).I profili d'addebito di cui sopra, in relazione agli artt.
1175, 1375, 2105 e 2106 c.c., parrebbero integrare: in generale una violazione:- del dovere di fedeltà e leale collaborazione del dipendente nell'espletamento della propria attività lavorativa in rapporto ai principi di correttezza e buona fede, tale da poter incidere sull'elemento fiducioso posto a fondamento del rapporto di lavoro (artt. 2105, 1175 e 1375
c.c.);- degli obblighi che il dipendente pubblico deve osservare nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, e, in particolare, del principio generale di legalità e di buon andamento dell'azienda amministrativa (art. 97 Cost);la cui cogenza si esplica anche con riguardo ai comportamenti fuori dal perimetro spazio-temporale costituito dall'orario di servizio;
in particolare una violazione:- degli obblighi contrattuali dei dipendenti del Comparto di cui all'art. 64 del CCNL 21.05.2018: - comma 1 II alinea (adeguare il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro contenuti nel codice di comportamento di cui all'art. 54 D.Lgs n. 165/2001 e nel codice di comportamento adottato dall;
- comma 2 (comportarsi in modo tale da favorire l'instaurazione di Pt_3
rapporti di fiducia e collaborazione tra l e i cittadini); - comma 3: o lett. “c” (non Pt_3
utilizzare ai fini privati le – dei doveri stabiliti dagli artt. 3, 10 comma 2 lett. C (non diffondere informazioni e non fare commenti, nel rispetto e nei limiti della libertà di espressione, volutamente atti a ledere l'immagine o l'onorabilità di colleghi, di superiori gerarchici, di amministratori, o dell'ente in generale) e 16 del Codice di Comportamento
Aziendale, adottato con deliberazione n. 64/2013 e successivo aggiornamento con deliberazione n. 63/2015 ad integrazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 ed artt. 3,10 e 16 dello stesso DPR n. 62/2013;la cui cogenza si esplica anche con riguardo ai comportamenti fuori dal perimetro spazio- temporale costituito dall'orario di servizio;
-d'essere stata sentita a chiarimenti il 16 marzo 2022, per poi subire la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e privazione della retribuzione per i giorni 27 e 28 giugno 2022, sanzione comunicata al difensore il 15.06.2022;
-tale sanzione era illegittima e ingiusta;
-nella contestazione di addebito disciplinare, Registro Ufficiale. U.0008315 del
17-02-2022 ASLm dava atto di essere venuta a conoscenza dei fatti il 24.01.2022, ma formulava la contestazione oltre i 20 giorni ovvero il
17.02.2022 (e non entro il 13.02.2022);
-d'essere stata sentita per chiarimenti il 16.03 2022 e secondo l'art. 29 del
CCNL 1995: “Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni ”;
-la sanzione disciplinare era pertanto stata notificata (peraltro al difensore e mai alla lavoratrice) con pec del 15.06.2022 e non entro il 15.04.2022 ed era stata applicata senza essere stata previamente notificata alla lavoratrice;
-d'aver appreso in seguito ad accesso agli atti, che il contenuto della chat privata è stato inviato dal dott. Direttore SC Malattie Persona_1
Infettive – estraneo non partecipante alla chat - alla direzione centrale dell'Amministrazione di appartenenza;
-d'essere venuta a conoscenza, in seguito ad accesso agli atti, che il contenuto della chat privata era stato inviato dal dott. Direttore SC Persona_1
Malattie Infettive - estraneo non partecipante alla chat - alla direzione centrale dell'Amministrazione di appartenenza
-la conversazione per cui è procedimento era visibile solo agli amici del profilo social dei partecipanti al dialogo ed era assimilabile a una conversazione privata, come tale non divulgabile;
-dalle stampe degli screenshot (doc. n. 4) s'evinceva che le conversazioni di cui sopra erano avvenute su una chat di gruppo privata e non sul proprio profilo facebook;
-le chat di gruppo chiuso di Facebook sono equiparate alla corrispondenza privata che, in quanto tale, non può essere divulgata all'esterno, poiché inviolabile per Costituzione;
-non v'era comunque stata alcuna intenzione malevola nelle parole da lei espresse in tale chat, parole prive di lesività e costituenti espressione della libertà di pensiero;
-in ogni caso, la sanzione era sproporzionata ai sensi della contrattazione collettiva applicata.
La ricorrente così concludeva:
“Piaccia all''Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, in accoglimento del presente ricorso:
Dichiarare la nullità o l'illegittimità del provvedimento disciplinare irrogato con determinazione dirigenziale Registro Ufficiale.U.0029860.15-06-2022 applicato alla lavoratrice senza essere stato previamente comunicato alla medesima e oltre le decadenze del
CCNL di assunzione ovvero di riferimento.
Ritenere e dichiarare nei fatti di cui in premeSS ed oggetto di contestazione l'insussistenza di un comportamento sanzionabile disciplinarmente in capo a . Parte_1
Ritenere e dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare a carico di . Parte_1
Ritenere nullo, annullare e/o comunque dichiarare priva di efficacia la nota Registro
Ufficiale.U.0029860.15-06-2022 con cui il Direttore per i procedimenti disciplinari ha irrogato a la sanzione disciplinare di sospensione dal servizio per 2 giorni con Parte_1
privazione della retribuzione.
Per l'effetto, ordinare alla resistente la corresponsione della retribuzione di fatto non goduta dalla ricorrente a causa del suddetto provvedimento disciplinare.
Ordinare la cancellazione della sanzione disciplinare dallo stato di servizio della ricorrente
e la comunicazione del provvedimento all'Ispettorato Pubblica a cura della CP_3
resistente. Nel denegato caso in cui il fatto per cui è sanzione disciplinare fosse ritenuto meritevole di censura, applicare la misura minimamente afflittiva alla lavoratrice”.
Nel costituirsi, replicava CP_1
-il procedimento disciplinare dei pubblici dipendenti, a seguito dell'entrata in vigore della c.d. “Legge Brunetta”, ovvero il d.lgs. 150/2009 che ha innovato il d.lgs. 165/2001, è regolato integralmente dalla legge in virtù di disposizioni imperative
-ciò risulta chiaramente dall'articolo 55 del d.lgs. 165/2001, (rimasto identico anche a seguito della c.d. riforma MA), a norma del quale “Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile (…)”.
-tra le norme suddette rientra l'art. 55-bis che regola le forme e i termini del procedimento disciplinare con disposto inderogabile.
-il comma 5 della norma prevede espreSSmente, soltanto per quanto attiene la comunicazione della contestazione dell'addebito al dipendente, l'utilizzo della posta elettronica certificata dello stesso (o di raccomandata a mano o a/r);
-il secondo periodo della disposizione, al contrario, prevede che “per le comunicazioni successive alla contestazioni dell'addebito, è consentita la comunicazione tra
l'amministrazione ed i propri dipendenti tramite (…) altro indirizzo di posta elettronica, previamente comunicati dal dipendente o dal suo procuratore”.
-pertanto, la comunicazione di chiusura del procedimento ben poteva essere notificata direttamente al procuratore del lavoratore all'indirizzo dal primo comunicato. -inoltre, il medesimo articolo, al comma 9-ter, a seguito della riforma MA prevede in generale che “la violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater (…) non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività.”
-nella specie, anche qualora si fosse verificata una violazione del procedimento, la ricorrente era pacificamente venuta comunque a conoscenza di tale notifica (che aveva, quindi, raggiunto il proprio scopo), tanto che aveva impugnato la sanzione, scontandola con piena consapevolezza (non essendosi presentata a lavoro) il 27 -28 giugno 2022 (come risulta dallo statino presenze che la steSS produce e che viene prodotto in questa sede al doc.13);
-il CCNL del 2018, applicabile al caso di specie aveva abrogato espreSSmente
l'art. 29 del CCNL del 1995, il quale, peraltro, doveva già ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore della Legge Brunetta che aveva regolato, con norme imperative all'interno del d.lgs. 165/2001, i termini e le forme del procedimento disciplinare (con la conseguenza che qualsiasi norma contrattuale difforme sarebbe stata da considerare nulla e sostituita di diritto dalla legge);
-al caso di specie deve applicarsi l'art. 55-bis del testo unico, come successivamente innovato dalla riforma MA (entrata in vigore nel 2017), che prevede un termine di 30 giorni per la contestazione disciplinare dal momento della piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare;
-nella fattispecie, il termine a quo risale al 24 gennaio 2022 e la comunicazione dell'addebito risale pacificamente al 17 febbraio 2022 cosicchè era stato rispettato il termine di legge di 30 giorni;
-la legge applicabile non prevede un termine per l'irrogazione del provvedimento successivo all'audizione, ma un termine massimo di 120 giorni per l'irrogazione della sanzione decorrente dalla contestazione.
-questa era stata formulata il 17 febbraio 2022 e l'irrogazione della sanzione il
15 giugno 2022, con rispetto del termine di legge.
-i post pubblicati dalla ricorrente sulla propria pagina facebook non erano riservati ai c.d. “amici”, ma potenzialmente accessibili ad una moltitudine indeterminata di soggetti con la sola registrazione al social network dovendosi distinguere fra contenuti condivisi pubblicamente (utilizzabili) e contenuti oggetto di meSSggi privati scambiati in chat dedicate o comunque di comunicazioni ad accesso adeguatamente “filtrato”;
-la pubblicazione, da parte del lavoratore, di un post su facebook recante un commento offensivo nei confronti del datore di lavoro, per l'attitudine del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del meSSggio, ben poteva assumere rilevanza di disciplinare, come nel caso di specie;
-il diritto di critica deve contemperarsi con l'obbligo di fedeltà e, la violazione della c.d. continenza sostanziale (verità dei fatti narrati) o della c.d. continenza formale (violazione, nelle modalità espressive, dei canoni di correttezza e rispetto dell'altrui dignità) comporta la violazione dell'obbligo di fedeltà;
-la frase proferita dalla ricorrente “Beh ti assicuro che dopo essere rientrata al lavoro il rispetto per me è zero e le persone ricoverate non vaccinate sentono dirsi cose da mettere i brividi”, anche in virtù del fatto che non si riferiva a circostanze chiaramente specifiche, era oggettivamente denigratoria ed offensiva dei confronti della SC di Malattie Infettive e dell'azienda complessivamente intesa e, oltre a non corrispondere a verità, aveva arrecato una gravissima lesione all'immagine e alla correttezza dell'operato dell' nonché al ruolo istituzionale della Pt_3
steSS nell'ambito del Sistema Sanitario della Regione;
- affermare “ho visto con i miei occhi persone la cui vita è stata rovinata per una dose di questo ” al di là dei dati statistici, provenendo da professionista sanitario, era in grado di ingenerare una sensazione di pericolo e di allarme sociale, suscettibile di ricadute negative sul buon esito della campagna vaccinale;
-dette asserzioni costituivano una violazione degli obblighi contrattuali dei dipendenti del Comparto di cui all'art. 64 del CCNL del 21/05/2018 (anch'essi aventi rilevanza anche extra lavorativa), comma 1 secondo periodo, comma 2
e comma 3 lett. c), e dei doveri stabiliti dagli artt. 3, 10 comma 2 lett. c) e 16 del Codice di Comportamento aziendale integrativo del codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 e dagli artt.
3, 10 e 16 del predetto DPR;
-dal punto di vista sanzionatorio, la contestazione richiamava l'art. 66 del
CCNL del 2018 comma 4 lett. h) e comma 8 lett e).
-le violazioni addebitate, pertanto, erano state ritenute “comportamenti calunniosi
o diffamatori nei confronti di altri dipendenti” ai sensi del comma 4 lett. h) dell'articolo 66 del CCNL del comparto sanità del 2018.
---------------------------------------------------------------------------------------------- In primo luogo deve disattendersi l'eccezione di tardività della contestazione sollevata dalla ricorrente, condividendo lo scrivente integralmente le difese svolte da sul punto, come sopra riportate. CP_1
La ha lamentato la violazione delle modalità e delle tempistiche PT
disciplinate dall'art. 29 CCNL 2015 Comparto Sanità in tema di sanzioni disciplinari.
Tuttavia, tale disposizione ha ceSSto da quasi 20 anni d'avere efficacia, come espreSSmente stabilito dall'art. 71, denominato “Decorrenza e
Disapplicazioni”, del successivo CCNL 2016-2018.
Inoltre, ed è rilievo tranciante, in materia di procedimento disciplinare nel settore pubblico deve farsi esclusivamente riferimento al D.Lgs. n. 165 del
2001, come modificato dal D.Lgs. n. 75 del 2017, (riforma c.d. MA).
In particolare l'art. 55, rubricato“Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative” stabilisce in termini lapidari che “Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi
e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2” .
Imperativa, e dunque non derogabile, se non da un'altra fonte di produzione normativa di pari rango, è anche l'art. 55 bis, denominato “Forme e termini del procedimento disciplinare”.
Si ritiene superfluo aggiungere altro al riguardo in quanto le censure d'ordine procedurale esposte in ricorso s'incentrano esclusivamente sulla pretesa violazione del non più operativo art. 29 del CCNL 2015. Semmai, deve evidenziarsi che alle pag. 19 e 20 delle note scritte del 14/1/2025 la difesa della ha contestato le difese esposte dalla resistente alle pag. 6- PT
14 della comparsa di costituzione, affermando che “La racconta l'iter del procedimento disciplinare e, molto abilmente, tenta, ma vanamente, di superare anche
l'intervenuta decadenza dal potere di adottare il provvedimento disciplinare per il vano decorso del veduto termine di giorni 120, (pagina 7) asserendo (punto 3) che la lavoratrice venne convocata a chiarimenti con la nota 17/01/2022 “onde ottenere piena conoscenza” di fatti e così via. Ma sulla contestazione disciplinare del 17/02/2022 (Doc. 8 della ricorrente) la conoscenza dei fatti (completa poiché gli stessi mai mutano) viene dichiarata avvenuta il 14/01/2022: allora è la documentazione che sconfeSS la tesi della steSS
e dimostra, oltre ogni dubbio, il termine di decorrenza per l'applicazione della sanzione disciplinare con l'intervenuta già evidenziata decadenza”.
Ebbene, anche se così fosse, tale contestazione non può essere presa in alcun modo in considerazione in quanto inammissibile poiché palesemente tardiva, costituendo eSS un ulteriore motivo d'impugnazione della sanzione del tutto nuovo rispetto a quelli dedotti in ricorso, motivo allegato per la prima volta in sede di discussione e che non avrebbe potuto neppure essere fatto valere successivamente all'instaurazione del contenzioso – peraltro, soltanto ai sensi dell'art. 420 c.p.c. comma 2, in virtù d'autorizzazione del Giudice su previa istanza della parte e sempre che ricorrano gravi motivi – giacchè esso ben avrebbe potuto e dovuto essere proposto ab origine.
Infondato è anche l'assunto secondo cui il provvedimento di sospensione del lavoro sarebbe stata comunicato soltanto all'avvocato della dipendente e non anche a lei personalmente. La è stata infatti assistita nel corso del procedimento disciplinare anche PT
dall'Avv. Sonia Fallico, come comprovato nelle note difensive del 16/3/2022
(all. 9).
Come correttamente evidenziato dalla resistente, l'art. 55 bis comma 5 cpv.,
D.Lgs. n. 165 del 2001, prevede che: “Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, è consentita la comunicazione tra l'amministrazione ed i propri dipendenti tramite posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero anche al numero di fax o altro indirizzo di posta elettronica, previamente comunicati dal dipendente o dal suo procuratore”.
Costituendo l'atto d'irrogazione di sanzione una “comunicazione successiva alla contestazione dell'addebito”, il provvedimento di sospensione (all. 10) è stato, dunque, ritualmente notificato al solo difensore (in effetti, la convenuta non ha fornito prova dell'inoltro e della ricezione della missiva anche sulla pec della ricorrente).
D'altronde se la dipendente non avesse avuto conoscenza della propria sospensione, non si spiegherebbe perché ella sia stata assente dal lavoro proprio nei giorni stabiliti dal suo datore.
Nel venire all'esame del merito, si prende atto che il precedente giudicante ha ritenuto di disporre Ctu al fine d'accertare se i post pubblicati dalla su PT
Facebook fossero “pubblici” ossia visionabili a chiunque avesse un account sul social o se, invece, la loro conoscibilità era ristretta soltanto a poche persone facenti parti d'una cerchia “chiusa” d'utenti.
L'esito dell'indagine è stato del tutto chiaro e univoco.
Opportuno riportare testualmente alcuni stralci dell'elaborato: Il Ctu ha proceduto alla “Verifica dello stato di visibilità dal profilo Facebook “
riferibile alla TT.SS con particolare riferimento al post di
[...] Persona_2
interesse del 11 Gennaio 2022, nelle seguenti condizioni: a. Soggetto che non ha effettuato login sul social network Facebook;
b. Soggetto che ha effettuato login sul social network
Facebook, ma non è “Amico” del profilo riferibile alla TT.SS ; c. Pt_4 Per_2
Soggetto che ha effettuato login sul social network Facebook e che è “Amico” del profilo
riferibile alla TT.SS 2. Verifica della visibilità del post di interesse del
[...] Per_2
11 Gennaio 2022 avendo effettuato login con il profilo riferibile alla SI.ra 3. Parte_1
Analisi del Takeout dell'intero profilo della SI.ra al fine di rinvenire Parte_1
l'eventuale disponibilità dei commenti del post di interesse del 11 Gennaio 2022”, Le verifiche di cui ai punti 1.a e 1.b, effettuate nel contraddittorio delle parti con schermo condiviso” , dando atto che “Le verifiche di cui ai punti 1.a e 1.b…davano esito negativo.
In particolare, accedendo al profilo della TT.SS senza aver effettuato login su Per_2
Facebook, nessuna informazione relativa al profilo (e quindi ai relativi post) risulta visualizzabile;
accedendo, invece, al profilo della TT.SS da un profilo che non è Per_2
“amico” su Facebook con il profilo della TT.SS , sono visualizzabili le Per_2
informazioni generali del profilo (foto profilo, amici, ecc.) ma solo alcuni post risultano visualizzabili: in particolare, il post oggetto della CTU non risulta visibile”.
In merito agli accertamenti di cui al punto 2 si legge che “una volta effettuato accesso al profilo della SI.ra si provvedeva ad accedere alle “Attività del profilo” PT
della steSS, da cui si riscontrava la presenza di commenti in giorni e orari compatibili con quelli del post di interesse. I testi di tali commenti non risultavano visibili, tuttavia ciò appariva ragionevolmente normale al CTU e ad entrambi i CTP, poiché il profilo della
TT.SS e della SI.ra non erano più “amici” sul social network Facebook.” Per_2 PT Parimenti:“Le verifiche di cui al punto 3 portavano alle medesime conclusioni di quelle di cui al punto 2: erano presenti riferimenti a commenti con orari compatibili a quelli presenti negli screenshot in atti, ma non i relativi testi”.
Ciò, a parere del CTU, era da ascrivere al fatto che “la condizione di non visibilità dei commenti della SI.ra sul post della TT.SS fosse da ricondurre al fatto PT Per_2
che i due contatti si erano, singolarmente o reciprocamente, “bloccati”, ipotesi che è stata confermata a seguito dell'accesso al profilo della , emergendo da ciò che PT
“il profilo della TT.SS risultava bloccato” e che “…una volta rimosso il blocco Per_2
al profilo della TT.SS , il riferimento al commento risultava visibile”. Per_2
Si precisa poi che “Tali “frasi” sono in realtà commenti aggiunti dalla SI.ra su PT
un post Facebook pubblicato dalla TT.SS all'interno del proprio profilo in data Per_2
11 gennaio 2022. È quindi un fatto certo che non si tratti di una conversazione privata tra il profilo della SI.ra e quello della TT.SS . Ciò è pacifico sia dagli PT Per_2
screenshot già prodotti in atti sia dagli accertamenti effettuati, da cui si evince una interlocuzione in cui intervengono anche soggetti diversi dalla SI.ra e dalla TT.SS PT
. In particolare, a seguito del primo commento della SI.ra sono presenti Per_2 PT
diciannove (19) risposte, così suddivise: nove (9) della steSS SI.ra tre (3) della PT
TT.SS , quattro (4) del profilo “ , due (2) del profilo Per_2 Persona_3
“ e uno (1) del profilo “ . Persona_4 Persona_5
Alla luce di quanto sopra, il dott. ha formulato le seguenti Per_6
conclusioni:
“Dall'attività effettuata nel contraddittorio delle parti con i CTP durante le riunioni peritali
è emerso che, ad oggi, il post della TT.SS è impostato per la visualizzazione Per_2
ristretta agli “amici” della steSS sul social network Facebook. Come si può riscontrare dallo screenshot di seguito riportato ed estratto dal verbale della seconda riunione peritale il logo che compare a fianco alla data del post è quello riferibile alla visibilità agli “Amici.
Analizzando gli atti presenti nel PCT, e in particolare l'allegato 5 prodotto dalla SI.ra nel ricorso del 13 luglio 2022, si riscontra una analoga impostazione di visibilità del PT
post ovvero ristretto agli “Amici” della TT.SS , come riportato in figura. Per_2
“Le frasi scritte dalla SI.ra e oggetto di contestazione disciplinare da parte di PT [...]
sono state inserite dalla steSS sul Social Network Facebook quali commenti ad un CP_4
post pubblicato dalla TT.SS sul proprio profilo in data 11 gennaio 2022. Per_2
Alla data della presente CTU, il post risulta visibile a tutti e soli gli “Amici” della TT.SS
su Facebook, mentre i commenti non risultano più visibili a seguito del “blocco”, Per_2
da parte della SI.ra del profilo della TT.SS A seguito di rimozione PT Per_2
temporanea di tale blocco, effettuata durante le operazioni peritali, è stato possibile confermare la presenza dei commenti della SI.ra PT
Sulla base dell'analisi degli atti è possibile constatare che, alla data del post, i commenti erano certamente visibili anche a soggetti terzi rispetto alla TT.SS , essendo Per_2
derivata una interazione tra il commento della SI.ra e tali soggetti terzi per un totale PT
di 20 meSSggi. La corrispondenza della impostazione di visibilità come riportata in atti e come accertato con i CTP (solo “Amici” della TT.SS ), la presenza di commenti Per_2
unicamente riferibili a soggetti “Amici” della TT.SS e quanto riferito dalla Per_2
TT.SS fa ritenere che l'impostazione di visibilità non sia mai stata modificata Per_2
nel tempo e, quindi, il post e i relativi commenti fossero visibili, all'epoca dei fatti, alla
TT.SS e a tutti gli “Amici” della steSS sul Social Network Facebook.” Per_2
La correttezza “tecnica” di tali conclusioni non è stata contestata dalla ricorrente nelle note scritte del 14/1/2025, le quali contengono, invece, una serie di considerazioni, che però non colgono nel segno. Alle pag. 23-25 si legge: “le frasi incriminate non sono state scritte su post del profilo facebook della ricorrente ed il fatto è provato. -non sono state fatte modifiche ai Parte_1
profili o -senza la collaborazione della TToreSS il CTU non PT Per_2 Per_2
avrebbe potuto accedere al profilo della steSS, nè al post contenente le frasi incriminate;
-le conclusioni del CTU consistono in: In primo luogo, è fondamentale chiarire, per fornire risposta al quesito peritale, dove si trovino le frasi scritte dalla SI.ra e oggetto della PT
contestazione disciplinare. Tali “frasi” sono in realtà commenti aggiunti dalla SI.ra PT
su un post Facebook pubblicato dalla TT.SS all'interno del proprio profilo in Per_2
data 11 gennaio 2022. È quindi un fatto certo che non si tratti di una conversazione privata tra il profilo della SI.ra e quello della TT.SS . Ciò è pacifico sia PT Per_2
dagli screenshot già prodotti in atti sia dagli accertamenti effettuati, da cui si evince una interlocuzione in cui intervengono anche soggetti diversi dalla SI.ra e dalla TT.SS PT
. In particolare, a seguito del primo commento della SI.ra sono presenti Per_2 PT
diciannove (19) risposte, così suddivise: nove (9) della steSS SI.ra tre (3) della PT
TT.SS , quattro (4) del profilo “ , due (2) del profilo Per_2 Persona_3
“ e uno (1) del profilo …. Non è dato sapere se i Persona_4 Persona_5
commenti sono stati letti da altre persone oltre a Per_2 Persona_3
e Cioè li hanno letti in quattro persone. Dicono Persona_4 Persona_5
averli letti anche il e il TT. (quest'ultimo sul profilo Persona_7 Persona_8
facebook di dove non sono mai stati scritti!) Il commento al post della Parte_1
TToreSS che ha determinato una contestazione di addebito disciplinare di ben Per_2
10 pagine di fitta motivazione dattiloscritta sarebbe quindi stato visto da sei persone incusi
e (ma quest'ultimo lo avrebbe veduto perché a lui segnalato per motivi Per_2 Per_8
disciplinari). La diffusione del commento incriminato è stata minima e quindi del tutto irrilevante. Non si può presumere che sia stato più ampiamente diffuso: inoltre la non ha neppure dedotto la prova della diffusione e neppure della dimensione di eSS. L'eventuale lesione (non creduta) dei beni protetti ovvero lesi dal commento è stata parimenti minima ovvero insignificante (è una subordinata poiché trattasi di esercizio del diritto di espressione del pensiero). Il fatto accaduto nella realtà è diverso da quello contestato e quindi è anche diverso da quello sanzionato: la sanzione è (palesemente) stata comminata per un fatto mai accaduto. Non occorre dilungarsi per evidenziarne la nullità e l'erroneità della contestazione
e della sanzione applicata che ha avuto come presupposto un (inesistente) post di PT
sul suo profilo facebook.”
[...]
A ciò deve replicarsi:
-che i commenti in oggetto non siano stati pubblicati sul profilo Facebook della lavoratrice è dato palesemente ininfluente poichè ciò che rileva è soltanto il fatto che le espressioni offensive siano state divulgate su d'un “social”, ossia tramite quello che da vari anni è divenuto il principale mezzo di comunicazione mondiale, anche nella forma di meri commenti/osservazioni ad un post scritto dal titolare del profilo nonché, ovviamente, che l'autore della
“risposta” sia identificabile con certezza, circostanza che nella fattispecie ricorre poiché la era a propria volta titolare d'un account Facebook PT
(altrimenti non è dato vedere come avrebbe potuto intervenire alla conversazione) e le sue generalità erano, con ogni evidenza, agevolmente conoscibili;
-rilievi analoghi valgono circa l'asserzione secondo cui i commenti in questione sarebbero stati letti da un numero ristrettissimo di persone;
-l'esiguo numero dei post di riposta a quelli pubblicati dalla , infatti, non PT
legittima affatto la conclusione per cui quanto scritto dalla ricorrente sarebbe stato letto soltanto dai “rispondenti” giacchè anche coloro che s'astennero dal commentare ben erano in grado di prendere visione del “topic”;
-tali soggetti, come accertato dal Ctu, erano soltanto gli “amici” della Per_2
ossia un numero determinato di persone (non è dato, però, sapere quante);
-il punto, però, è che costoro, a propria volta, ben avrebbero potuto propalare i post per cui è causa ai propri amici e “così via”;
-ne consegue che, lungi dall'essere limitati ad un “sistema chiuso” d'utenti, i commenti forieri dalla sanzione impugnata, proprio in virtù della peculiare natura del mezzo di comunicazione adoperato, erano potenzialmente idonei a circolare tra un gruppo indeterminato di persone, come più volte affermato dalla giurisprudenza in tema di comunicazioni a mezzo Facebook (tra le più recenti si veda Cass. e sez. lav. 06/05/2024 n.12142 unitamente ai precedenti in eSS richiamati).
Questione ben diversa è la valutazione dell'effettiva offensività dei commenti in questione.
La frase “Beh ti assicuro che dopo essere rientrata al lavoro il rispetto per me è zero” va ragionevolmente riferita a coloro con cui la era solito collaborare PT
all'interno del nosocomio ossia ai suoi colleghi e, forse, anche ad alcuni medici.
Il commento in questione, pertanto, non era rivolto nei confronti del datore di lavoro ovvero all' e per eSS alle persone fisiche che ne avevano la CP_1
gestione/direzione (direttore amministrativo, sanitario o in generale).
Inoltre, ciò che la dipendente ha espresso sul social era la sua personale esperienza quotidiana lavorativa, da lei evidentemente ritenuta sgradevole.
E' verosimile ritenere che tale percezione corrispondesse al vero. Invero, può ben essere considerato notorio il fatto che all'epoca della diffusione dell'epidemia di Covid coloro che non si sottoposero alla vaccinazione (evidentemente all'epoca dei fatti di causa) erano spesso “mal visti” dai colleghi di lavoro che scelsero di fare il contrario in quanto considerati degli “irresponsabili” verso la comunità, se non persino degli
“untori”; ciò, a maggior ragione, deve dirsi relativamente ad un ambiente ospedaliero (salvo poi apprendersi pochi anni dopo dall'AIFA che non sussistevano e non sussistono allo stato evidenze scientifiche attestanti l'effettiva idoneità dei vaccini a prevenire o ridurre il contagio).
In tal senso, pertanto, può essere interpretata la “mancanza di rispetto” lamentata dalla ricorrente su Facebook.
Inoltre, ed è elemento rilevante, nel post in questione non v'è accenno ad alcuna critica rivolta alla direzione dell' per non aver, ad es., eSS represso CP_4
comportamenti di natura “discriminatoria”, comunque offensivi oppure improntati alla semplice maleducazione, come tali lesivi della dignità e della serenità della dipendente.
In sintesi, ritiene lo scrivente che il post in questione costituiva la legittima espressione del fondamentale diritto di “parola”, essendosi la limitata a PT
raccontare quale fosse la sua esperienza lavorativa in quel momento e quali sensazioni ella provava.
La contestazione disciplinare era, pertanto, priva di fondamento.
A fortiori ciò deve dirsi riguardo l'affermazione “le persone ricoverate non vaccinate sentono dirsi cose da mettere i brividi”, affermazione, che con ogni evidenza, deve essere intesa nel senso che la ricorrente confidava ai suoi interlocutori social d'aver sentito nel proprio ambiente di lavoro che medici e/o operatori sanitari prospettavano ai pazienti ricoverati che avevano rifiutato la vaccinazione conseguente gravissime per la loro salute.
Ebbene, anche tale circostanza non solo era verosimile, ma assolutamente certa.
Nel corso della pandemia, infatti, quotidianamente membri del governo e specialisti virologi intervenivano quotidianamente in tutto i mezzi di comunicazione pubblica raccomandando caldamente alla popolazione d'assumere il vaccino, pena la verificazione di gravi rischi per la salute, rischi tra i quali era indicata anche la morte (cosa che per quanto risulta dalle attuali conoscenze scientifiche corrispondeva al vero).
Va da sé pertanto che tali raccomandazioni “da brividi” fossero impartite anche all'interno delle strutture ospedalieri ai pazienti non vaccinati.
Orbene, il riferire su Facebook d'un simile comportamento, lungi dal rappresentare una grave offesa l'onore dell'ente convenuto e/o una violazione degli obblighi di fedeltà da parte della lavoratrice (oltre a tutte le ulteriori inconsistenti motivazioni) costituiva, semmai, il contrario, atteso che, in buona sostanza, la ha diffuso ad un'indeterminata cerchia di persone persona PT
la notizia che i sanitari e gli infermieri della propria struttura sollecitavano i soggetti non vaccinati a far ciò, il che sta a significare che costoro promuovevano con scrupolo e diligenza la campagna vaccinale disposta dal
Governo.
Evidente poi che la tipologia delle conseguenze prospettate ai degenti che si rifiutavano di vaccinarsi mettesse loro “i brividi”, come d'altronde a chiunque altro. Considerazioni diverse valgono per l'ulteriore affermazione “Ho visto con i miei occhi persone la cui vita è stata rovinata per una dose di questo vaccino”.
Va premesso che sicuramente rientra nel diritto d'opinione e critica affermare e diffondere il proprio convincimento sulla dannosità dei vaccini anti-Covid.
Peraltro, a parere dello scrivente, pur essendo ella infermiera, a carico della v'era alcun obbligo di “propagandare” nel proprio ambiente di lavoro Pt_5
l'efficacia e la sicurezza del farmaco antivirale.
I suoi doveri di fedeltà e di collaborazione con il datore di lavoro si sostanziavano infatti nel non rifiutarsi di collaborare e assistere i medici (gli unici legittimati a praticare l'inoculazione) nella somministrazione del preparato.
Non risulta che sia avvenuto il contrario.
Tuttavia, la lavoratrice ha scritto d'aver visto persone la cui salute sarebbe stata gravemente compromeSS dall'assunzione del vaccino.
Non consta allo scrivente che tale asserzione sia supportata da valide prove scientifiche, tant'è che la ricorrente non ha allegato alcunchè al riguardo così come nulla è stato da lei precisato circa il numero, l'identità, la natura delle conseguenze, ecc., delle persone la cui vita sarebbe stata “rovinata”,.
Tuttavia, deve prendersi atto – il fatto è notorio – che su prescrizione dell' la somministrazione del vaccino RA fu sospesa (e poi Pt_6
definitivamente abbandonata) a causa della verificazione in numerose circostanze di reazioni avverse, anche molto gravi, dell'organismo poco dopo l'assunzione. Sotto questo profilo il post in questione conteneva una parte di verità, come tale in via di principio costituente legittima espressione del pensiero e della critica.
Tuttavia, la frase risulta generica ossia omnicomprensiva poiché la non Pt_5
ha fatto alcun preciso riferimento ad uno specifico produttore dell'antivirale asseritamente foriero di gravi danni alla salute.
Da ciò la comprensibile interpretazione fornita al post dall' , la quale ha ascritto alla dipendente d'aver, in sintesi, pubblicamente accusato la struttura sanitaria (e in generale tutte le ASL del territorio nazionale) di praticare una cura antivirale che in alcuni casi avrebbe gravemente leso l'integrità fisica d'alcune persone da lei conosciute (irrilevante è l'averle ella viste all'interno del nosocomio oppure in altri luoghi).
La valutazione di tale condotta operata dalla convenuta risulta corretta e condivisibile.
V'è però da considerare un ulteriore aspetto.
La scelta di promuovere la campagna vaccinale non fu presa dalle , datrice di lavoro dell'attrice, ossia dalle Regioni, ma dal Governo.
Le erano, pertanto, meri enti esecutori delle misure sanitarie adottate dallo Stato, enti obbligati per legge a somministrare i vaccini tramite il proprio personale e all'interno delle proprie strutture nonché a raccomandare, sollecitare la popolazione a sottoporvisi.
“A conti fatti” l'affermazione offensiva è stata rivolta dalla non tanto PT
al proprio datore di lavoro, né tantomeno a decisioni da esso assunte in autonomia, ma principalmente al Governo. Indubbio, però, che il post poneva “in cattiva luce” anche l' , dipinta come
“complice” dell'Esecutivo nel danneggiare la salute dei cittadini.
Tuttavia, proprio in virtù dei suddetti rilevi ritiene questo Giudice che la sospensione dal lavoro per 2 giorni con perdita dello stipendio costituiva sanzione sproporzionata rispetto alla gravità di quella che è stata un'unica, e non 3, affermazione disciplinarmente rilevante, il quale, peraltro, s'inseriva in un diffuso clima di scetticismo formatosi in una parte dell'opinione pubblica.– alimentato anche dalla pubblicazione di notizie relative alla manifestazione d'ipotetici gravi effetti collaterali prodotti dai vaccini – sulla sicurezza del farmaco
La sanzione va dunque annullata e la resistente condannata a versare alla dipendente la retribuzione di fatto non percepita nei giorni di sospensione.
Quanto alle spese di lite, queste si determinano come in dispositivo alla stregua dei parametri legali vigenti per le cause dal valore indeterminabile di media complessità, disponendosi la compensazione per la metà, stante la palese infondatezza della censure di natura procedimentale mosse dalla ricorrente e in ragione del fatto che lo svolgimento della fase istruttoria s'è reso neceSSrio poiché la ha dedotto che i post per cui è causa erano leggibili soltanto PT
ad una ristretta cerchia d'utenti, affermazione smentita dalle risultanze peritali.
Per tale motivo, le spese di Ctu devono essere poste a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_5
, così provvede:
[...] Annulla la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per 2 giorni, con privazione della retribuzione, inflitta alla ricorrente da Controparte_5
con provvedimento Registro Ufficiale. U.002986 15-06-2022.
[...]
Condanna a corrispondere alla Controparte_5
ricorrente la retribuzione di fatto dovuta per i 2 giorni di sospensione, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo.
Compensa per metà le spese processuali ponendo a carico di parte resistente la residua metà, che si determina in complessivi € 4100,00 oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge.
Condanna al pagamento delle spese di Ctu. Parte_1
Imperia 19/1/2025
Il Giudice
TT. Fabio Favalli