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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 16/07/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Venditti all'udienza del 16.7.2025, all'esito della discussione orale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 429 c.p.c.) nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1900 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “comodato”, pendente
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliato a Grosseto, Parte_1 C.F._1
Piazza Archimede Cosimini n. 11, presso lo studio dell'avv. Daniela Giogli, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
contro
:
(C.F.: , elettivamente domiciliata ad Controparte_1 C.F._2
Arcidosso, via Davide Lazzaretti n. 26, presso lo studio dell'avv. Rosanna Savelli, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla memoria difensiva;
RESISTENTE
e
(C.F.: ); Controparte_2 C.F._3
RESISTENTE - CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 16.7.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione di udienza, pagina 1 di 6 ritualmente notificati, il sig. premesso d'essersi separato nel 2020 dalla sig.ra Pt_1
e d'averle contestualmente concesso in comodato fino al 2039 un immobile sito CP_1 nella località Principina a Mare, al fine di abitarlo con la figlia maggiorenne , CP_2 nata da precedente relazione, nonché ospitarvi il figlio minore della coppia quando non fosse dal padre, e allegando che le resistenti, contravvenendo alla finalità del contratto, si fossero trasferite altrove e avessero pubblicizzato l'appartamento in locazione, non ospitandovi più il minore, ha chiesto al Tribunale di Grosseto di dichiarare la risoluzione e/o il recesso del contratto per inadempimento delle comodatarie, condannandole a restituirgli l'immobile e a risarcirgli il danno subito, da liquidarsi in via equitativa.
Si costituiva in giudizio la sig.ra eccependo in via pregiudiziale l'improcedibilità CP_1 della domanda per mancato espletamento della mediazione obbligatoria nonché per incompetenza per materia del Giudice adito, ritenendo che il ricorrente avrebbe dovuto proporre un ricorso per la modifica delle condizioni di separazione;
quanto al merito, negava d'aver mai concesso l'immobile in sublocazione o subcomodato, dichiarando viceversa di continuare ad abitarci e di essersi trasferita temporaneamente a Grosseto per stare più vicina al figlio e per motivi di lavoro, il tutto con il beneplacito del ricorrente.
All'esito della prima udienza, il Giudice ordinava al ricorrente di intraprendere la procedura mediatizia di cui all'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, dopodiché la causa veniva istruita con l'assunzione delle prove orali ammesse e decisa all'udienza del 16.7.2025, a seguito del deposito di memorie conclusive.
*****
Preliminarmente dev'essere dichiarata la contumacia di , che Controparte_2 non s'è costituita in giudizio, malgrado la ritualità della notifica.
Sempre in via preliminare, va respinta l'eccezione d'incompetenza per materia sollevata dalla sig.ra riguardo alla necessità di proporre apposito ricorso ex art. 710 c.p.c. CP_1
(oggi art. 473-bis.29 c.p.c.) per la modifica delle condizioni di separazione concordate nel dicembre 2020 dai sigg. e al fine di ottenere lo scioglimento del comodato Pt_1 CP_1 da questi richiamato in quell'accordo e divenuto oggetto di apposito e separato contratto
(all.ti 3 e 4 del ricorso).
Come noto, infatti, non si rinviene nel nostro ordinamento il principio che la separazione consensuale dei coniugi debba contenere la disciplina di ogni rapporto tra gli stessi, pagina 2 di 6 anche in materia patrimoniale.
La separazione consensuale ha un contenuto necessario e uno eventuale, come più volte ribadito dalla Suprema Corte, la quale ha chiarito che "la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale - il consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento dei figli, l'assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti - ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito, da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata... ne consegue che questi ultimi... restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell'art. 1372 c.c." (cfr. ex plurimis Cass. n.
5061/2021).
Da ciò consegue che il procedimento speciale di modifica delle condizioni di separazione riguarda esclusivamente il contenuto essenziale dell'intesa raggiunta dai coniugi, e non anche gli altri accordi intervenuti in occasione della separazione stessa, le cui sorti rimangono affidate ai riti processuali che li interessano, nella specie a quello disciplinato dall'art. 447-bis c.p.c., trattandosi di comodato di immobile urbano.
Privo di pregio è il tentativo della resistente di far confluire il contratto di comodato nel contenuto essenziale della separazione, giustificando la sua stipula a una sorta di mantenimento che il ricorrente le avrebbe riconosciuto in cambio della rinuncia alla casa coniugale e al contributo per il mantenimento suo e del figlio minore della coppia.
La lettura dell'accordo omologato dal Tribunale non consente siffatta illazione, che invece appare chiaramente smentita dalle seguenti circostanze: la stipula di un autonomo contratto di comodato coinvolgente anche la figlia maggiorenne della sig.ra CP_1
l'assegnazione della casa familiare al sig. ancorata al diritto di proprietà in capo allo Pt_1 stesso e al collocamento prevalente del figlio minore;
il completo esonero della sig.ra da ogni spesa da sostenere per il figlio collocato dal padre. CP_1
Dall'insieme di questi elementi, uniti all'espresso divieto sancito dall'art. 2 del contratto di concedere l'immobile in sublocazione o subcomodato, salva la facoltà di ospitare occasionalmente e per brevi periodo parenti e amici previo avviso al comodante, affiora quindi il reale scopo del comodato in esame, ossia garantire alla sig.ra e a sua CP_1 figlia un alloggio gratuito limitrofo all'abitazione del ricorrente e del minore per arginare gli effetti della separazione.
Ciò chiarito, e passando alla disamina delle censure mosse dal ricorrente, occorre rammentare che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, “in materia di pagina 3 di 6 comodato, nei confronti del comodatario non può essere proposta azione di risoluzione per inadempimento attesa la gratuità del contratto, senza che assuma rilievo la presenza di eventuali pattuizioni accessorie, anche di apprezzabile peso economico, a carico di quest'ultimo, dovendo il comodante, in tale evenienza, far ricorso al diverso rimedio della restituzione anticipata del bene ai sensi dell'art. 1804 cod. civ. ove l'inosservanza degli obblighi integri un abuso della cosa oggetto di comodato ovvero una lesione della fiducia riposta dal comodante nel comodatario” (Cass. n. 6203/2014). Con una più recente pronuncia la Corte di Cassazione ha ancora chiarito che “…il comodato viene definito
'contratto bilaterale imperfetto'. Tale descrizione qualificativa conferma l'assenza di un nesso di reciprocità delle attribuzioni patrimoniali (la naturale gratuità del comodato non sarebbe compromessa neppure dall'imposizione al comodatario dell'obbligo di pagare le imposte gravanti sull'immobile oggetto del contratto: Cass. 15/01/2003, n. 485) e vale a sottrarre il contratto all'operare dei rimedi risolutori di diritto comune dei contratti. Di essi peraltro neppure c'è bisogno, visto che il comodante, di fronte ad un comportamento del comodatario che costituisca inadempimento degli obblighi di cui all'art. 1804 c.c., può senz'altro recedere dal contratto, causandone l'estinzione e facendo sorgere in capo al comodatario l'obbligo della immediata restituzione del bene, oltre a quello del risarcimento del danno […].” (Cass. Ord. n. 15591/2019).
In applicazione di tali principi, deriva l'inevitabile reiezione della domanda proposta dal di risoluzione del contratto di comodato per inadempimento delle comodatarie. Pt_1
Per converso, avendo il ricorrente invocato contestualmente l'applicazione dell'art. 1804
c.c., insistendo per la restituzione dell'immobile quale esercizio del diritto di recesso e il risarcimento del danno, giova osservare come egli abbia assolto agli oneri di prova che gli incombevano ex art. 2697, co. 1 c.c., avendo: prodotto in giudizio il contratto di comodato del 2.12.2020 con cui, nell'ottica della concomitante separazione personale dalla sig.ra concesse ad ella a sua figlia maggiorenne il godimento gratuito fino CP_1 al 2039 dell'appartamento sito in località Principina a Mare;
allegato l'inadempimento delle comodatarie alle pattuizioni negoziali, deducendo infatti che la figlia della resistente vivesse ormai a Dubai, che quest'ultima si fosse trasferita a Grosseto (all. 11) e avesse messo in affitto l'immobile (all. 8), tanto che al suo interno sarebbero state avvistate altre persone (all. 9).
Il trasferimento delle comodatarie altrove e la loro intenzione di affittare a terzi l'immobile il cui godimento gli era stato concesso in virtù del rapporto personale e pagina 4 di 6 fiduciario con il comodante, traducendosi in un abuso della cosa oggetto di comodato e ledendo la fiducia riposta dal comodante nel comodatario, sono condotte senz'altro idonee a legittimare la richiesta del primo a ottenere l'immediata restituzione della cosa e il risarcimento dei danni.
Inconsistenti appaiono le obiezioni sollevate dalla sig.ra circa la consapevolezza CP_1 in capo al sig. della sua volontà di trasferirsi a Grosseto e la perdurante abitazione Pt_1 dell'immobile controverso da parte sua e della figlia.
La mera conoscenza del comodante, veicolata dal figlio minore, delle prospettive dell'ex moglie di trasferire la propria residenza a Grosseto non l'autorizzava automaticamente ad affittare a terzi il bene oggetto di comodato, e d'altro canto ad oggi è acclarato che la figlia della abiti a Dubai e che quest'ultima risulti all'anagrafe irreperibile, come CP_1 da documentazione acclusa alla memoria finale della ricorrente, senz'altro ammissibile poiché sopravvenuta (all.ti 1 e 2).
Pertanto, non può che dichiararsi la cessazione del comodato inter partes per recesso del comodante e le resistenti vanno condannate, in solido tra loro, a riconsegnare immediatamente l'immobile al ricorrente, libero da persone e/o cose.
Va, invece, respinta la domanda risarcitoria formulata nel ricorso avente a oggetto il pagamento di un'indennità di occupazione, difettando anzitutto l'assolvimento dell'onere di allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che sarebbe andata persa.
Detta carenza assertiva neppure consente la liquidazione equitativa di detta indennità, atteso che è pur sempre onere della parte istante dedurre e allegare quegli elementi che consentano una liquidazione del danno, astrattamente configurabile (cfr. Cass.
8854/2012). Infatti, la liquidazione equitativa, per non essere arbitraria, esige pur sempre la dimostrazione del danno nei suoi elementi, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c....presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare” (cfr. ex multis Cass. n. 17752/2015).
Le spese di lite, comprensive della mediazione, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri minimi di cui al D.M. 55/2014, in ragione dell'assenza di pagina 5 di 6 complesse questioni di fatto e di diritto, e compensandole nella misura di 1/3 ex art. 92, co. 2 c.p.c., stante il rigetto della domanda risolutoria e di quella risarcitoria.
Sull'istanza di liquidazione degli onorari presentata il 4.7.2025 dal difensore di
[...]
, ammessa provvisoriamente al gratuito patrocinio, si provvede con separato CP_1 decreto
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2) rigetta la domanda del ricorrente di risoluzione del contatto di comodato per inadempimento delle resistenti;
3) dichiara cessato il contratto di comodato stipulato fra le parti il 2.12.2020, avente a oggetto l'immobile sito a Grosseto, loc. Principina a Mare, viale Tirreno n. 11/A, per recesso del comodante ex art. 1804 c.c. e, per l'effetto, condanna le resistenti, in solido tra loro, a restituirlo immediatamente al ricorrente, libero da persone e/o cose;
4) rigetta la domanda risarcitoria del ricorrente;
5) compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e, per l'effetto, condanna le resistenti, in solido tra loro, a rifondere al ricorrente la residua quota di 2/3 delle spese processuali, liquidata in € 557,74 per esborsi ed € 2.600,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese di legge al 15%.
Grosseto, 16 luglio 2025
Il Giudice
Mario Venditti
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Venditti all'udienza del 16.7.2025, all'esito della discussione orale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 429 c.p.c.) nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1900 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “comodato”, pendente
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliato a Grosseto, Parte_1 C.F._1
Piazza Archimede Cosimini n. 11, presso lo studio dell'avv. Daniela Giogli, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
contro
:
(C.F.: , elettivamente domiciliata ad Controparte_1 C.F._2
Arcidosso, via Davide Lazzaretti n. 26, presso lo studio dell'avv. Rosanna Savelli, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla memoria difensiva;
RESISTENTE
e
(C.F.: ); Controparte_2 C.F._3
RESISTENTE - CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 16.7.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione di udienza, pagina 1 di 6 ritualmente notificati, il sig. premesso d'essersi separato nel 2020 dalla sig.ra Pt_1
e d'averle contestualmente concesso in comodato fino al 2039 un immobile sito CP_1 nella località Principina a Mare, al fine di abitarlo con la figlia maggiorenne , CP_2 nata da precedente relazione, nonché ospitarvi il figlio minore della coppia quando non fosse dal padre, e allegando che le resistenti, contravvenendo alla finalità del contratto, si fossero trasferite altrove e avessero pubblicizzato l'appartamento in locazione, non ospitandovi più il minore, ha chiesto al Tribunale di Grosseto di dichiarare la risoluzione e/o il recesso del contratto per inadempimento delle comodatarie, condannandole a restituirgli l'immobile e a risarcirgli il danno subito, da liquidarsi in via equitativa.
Si costituiva in giudizio la sig.ra eccependo in via pregiudiziale l'improcedibilità CP_1 della domanda per mancato espletamento della mediazione obbligatoria nonché per incompetenza per materia del Giudice adito, ritenendo che il ricorrente avrebbe dovuto proporre un ricorso per la modifica delle condizioni di separazione;
quanto al merito, negava d'aver mai concesso l'immobile in sublocazione o subcomodato, dichiarando viceversa di continuare ad abitarci e di essersi trasferita temporaneamente a Grosseto per stare più vicina al figlio e per motivi di lavoro, il tutto con il beneplacito del ricorrente.
All'esito della prima udienza, il Giudice ordinava al ricorrente di intraprendere la procedura mediatizia di cui all'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, dopodiché la causa veniva istruita con l'assunzione delle prove orali ammesse e decisa all'udienza del 16.7.2025, a seguito del deposito di memorie conclusive.
*****
Preliminarmente dev'essere dichiarata la contumacia di , che Controparte_2 non s'è costituita in giudizio, malgrado la ritualità della notifica.
Sempre in via preliminare, va respinta l'eccezione d'incompetenza per materia sollevata dalla sig.ra riguardo alla necessità di proporre apposito ricorso ex art. 710 c.p.c. CP_1
(oggi art. 473-bis.29 c.p.c.) per la modifica delle condizioni di separazione concordate nel dicembre 2020 dai sigg. e al fine di ottenere lo scioglimento del comodato Pt_1 CP_1 da questi richiamato in quell'accordo e divenuto oggetto di apposito e separato contratto
(all.ti 3 e 4 del ricorso).
Come noto, infatti, non si rinviene nel nostro ordinamento il principio che la separazione consensuale dei coniugi debba contenere la disciplina di ogni rapporto tra gli stessi, pagina 2 di 6 anche in materia patrimoniale.
La separazione consensuale ha un contenuto necessario e uno eventuale, come più volte ribadito dalla Suprema Corte, la quale ha chiarito che "la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale - il consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento dei figli, l'assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti - ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito, da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata... ne consegue che questi ultimi... restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell'art. 1372 c.c." (cfr. ex plurimis Cass. n.
5061/2021).
Da ciò consegue che il procedimento speciale di modifica delle condizioni di separazione riguarda esclusivamente il contenuto essenziale dell'intesa raggiunta dai coniugi, e non anche gli altri accordi intervenuti in occasione della separazione stessa, le cui sorti rimangono affidate ai riti processuali che li interessano, nella specie a quello disciplinato dall'art. 447-bis c.p.c., trattandosi di comodato di immobile urbano.
Privo di pregio è il tentativo della resistente di far confluire il contratto di comodato nel contenuto essenziale della separazione, giustificando la sua stipula a una sorta di mantenimento che il ricorrente le avrebbe riconosciuto in cambio della rinuncia alla casa coniugale e al contributo per il mantenimento suo e del figlio minore della coppia.
La lettura dell'accordo omologato dal Tribunale non consente siffatta illazione, che invece appare chiaramente smentita dalle seguenti circostanze: la stipula di un autonomo contratto di comodato coinvolgente anche la figlia maggiorenne della sig.ra CP_1
l'assegnazione della casa familiare al sig. ancorata al diritto di proprietà in capo allo Pt_1 stesso e al collocamento prevalente del figlio minore;
il completo esonero della sig.ra da ogni spesa da sostenere per il figlio collocato dal padre. CP_1
Dall'insieme di questi elementi, uniti all'espresso divieto sancito dall'art. 2 del contratto di concedere l'immobile in sublocazione o subcomodato, salva la facoltà di ospitare occasionalmente e per brevi periodo parenti e amici previo avviso al comodante, affiora quindi il reale scopo del comodato in esame, ossia garantire alla sig.ra e a sua CP_1 figlia un alloggio gratuito limitrofo all'abitazione del ricorrente e del minore per arginare gli effetti della separazione.
Ciò chiarito, e passando alla disamina delle censure mosse dal ricorrente, occorre rammentare che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, “in materia di pagina 3 di 6 comodato, nei confronti del comodatario non può essere proposta azione di risoluzione per inadempimento attesa la gratuità del contratto, senza che assuma rilievo la presenza di eventuali pattuizioni accessorie, anche di apprezzabile peso economico, a carico di quest'ultimo, dovendo il comodante, in tale evenienza, far ricorso al diverso rimedio della restituzione anticipata del bene ai sensi dell'art. 1804 cod. civ. ove l'inosservanza degli obblighi integri un abuso della cosa oggetto di comodato ovvero una lesione della fiducia riposta dal comodante nel comodatario” (Cass. n. 6203/2014). Con una più recente pronuncia la Corte di Cassazione ha ancora chiarito che “…il comodato viene definito
'contratto bilaterale imperfetto'. Tale descrizione qualificativa conferma l'assenza di un nesso di reciprocità delle attribuzioni patrimoniali (la naturale gratuità del comodato non sarebbe compromessa neppure dall'imposizione al comodatario dell'obbligo di pagare le imposte gravanti sull'immobile oggetto del contratto: Cass. 15/01/2003, n. 485) e vale a sottrarre il contratto all'operare dei rimedi risolutori di diritto comune dei contratti. Di essi peraltro neppure c'è bisogno, visto che il comodante, di fronte ad un comportamento del comodatario che costituisca inadempimento degli obblighi di cui all'art. 1804 c.c., può senz'altro recedere dal contratto, causandone l'estinzione e facendo sorgere in capo al comodatario l'obbligo della immediata restituzione del bene, oltre a quello del risarcimento del danno […].” (Cass. Ord. n. 15591/2019).
In applicazione di tali principi, deriva l'inevitabile reiezione della domanda proposta dal di risoluzione del contratto di comodato per inadempimento delle comodatarie. Pt_1
Per converso, avendo il ricorrente invocato contestualmente l'applicazione dell'art. 1804
c.c., insistendo per la restituzione dell'immobile quale esercizio del diritto di recesso e il risarcimento del danno, giova osservare come egli abbia assolto agli oneri di prova che gli incombevano ex art. 2697, co. 1 c.c., avendo: prodotto in giudizio il contratto di comodato del 2.12.2020 con cui, nell'ottica della concomitante separazione personale dalla sig.ra concesse ad ella a sua figlia maggiorenne il godimento gratuito fino CP_1 al 2039 dell'appartamento sito in località Principina a Mare;
allegato l'inadempimento delle comodatarie alle pattuizioni negoziali, deducendo infatti che la figlia della resistente vivesse ormai a Dubai, che quest'ultima si fosse trasferita a Grosseto (all. 11) e avesse messo in affitto l'immobile (all. 8), tanto che al suo interno sarebbero state avvistate altre persone (all. 9).
Il trasferimento delle comodatarie altrove e la loro intenzione di affittare a terzi l'immobile il cui godimento gli era stato concesso in virtù del rapporto personale e pagina 4 di 6 fiduciario con il comodante, traducendosi in un abuso della cosa oggetto di comodato e ledendo la fiducia riposta dal comodante nel comodatario, sono condotte senz'altro idonee a legittimare la richiesta del primo a ottenere l'immediata restituzione della cosa e il risarcimento dei danni.
Inconsistenti appaiono le obiezioni sollevate dalla sig.ra circa la consapevolezza CP_1 in capo al sig. della sua volontà di trasferirsi a Grosseto e la perdurante abitazione Pt_1 dell'immobile controverso da parte sua e della figlia.
La mera conoscenza del comodante, veicolata dal figlio minore, delle prospettive dell'ex moglie di trasferire la propria residenza a Grosseto non l'autorizzava automaticamente ad affittare a terzi il bene oggetto di comodato, e d'altro canto ad oggi è acclarato che la figlia della abiti a Dubai e che quest'ultima risulti all'anagrafe irreperibile, come CP_1 da documentazione acclusa alla memoria finale della ricorrente, senz'altro ammissibile poiché sopravvenuta (all.ti 1 e 2).
Pertanto, non può che dichiararsi la cessazione del comodato inter partes per recesso del comodante e le resistenti vanno condannate, in solido tra loro, a riconsegnare immediatamente l'immobile al ricorrente, libero da persone e/o cose.
Va, invece, respinta la domanda risarcitoria formulata nel ricorso avente a oggetto il pagamento di un'indennità di occupazione, difettando anzitutto l'assolvimento dell'onere di allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che sarebbe andata persa.
Detta carenza assertiva neppure consente la liquidazione equitativa di detta indennità, atteso che è pur sempre onere della parte istante dedurre e allegare quegli elementi che consentano una liquidazione del danno, astrattamente configurabile (cfr. Cass.
8854/2012). Infatti, la liquidazione equitativa, per non essere arbitraria, esige pur sempre la dimostrazione del danno nei suoi elementi, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c....presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare” (cfr. ex multis Cass. n. 17752/2015).
Le spese di lite, comprensive della mediazione, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri minimi di cui al D.M. 55/2014, in ragione dell'assenza di pagina 5 di 6 complesse questioni di fatto e di diritto, e compensandole nella misura di 1/3 ex art. 92, co. 2 c.p.c., stante il rigetto della domanda risolutoria e di quella risarcitoria.
Sull'istanza di liquidazione degli onorari presentata il 4.7.2025 dal difensore di
[...]
, ammessa provvisoriamente al gratuito patrocinio, si provvede con separato CP_1 decreto
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2) rigetta la domanda del ricorrente di risoluzione del contatto di comodato per inadempimento delle resistenti;
3) dichiara cessato il contratto di comodato stipulato fra le parti il 2.12.2020, avente a oggetto l'immobile sito a Grosseto, loc. Principina a Mare, viale Tirreno n. 11/A, per recesso del comodante ex art. 1804 c.c. e, per l'effetto, condanna le resistenti, in solido tra loro, a restituirlo immediatamente al ricorrente, libero da persone e/o cose;
4) rigetta la domanda risarcitoria del ricorrente;
5) compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e, per l'effetto, condanna le resistenti, in solido tra loro, a rifondere al ricorrente la residua quota di 2/3 delle spese processuali, liquidata in € 557,74 per esborsi ed € 2.600,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese di legge al 15%.
Grosseto, 16 luglio 2025
Il Giudice
Mario Venditti
pagina 6 di 6