Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 20/05/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. N. 1088/2025
REPYBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Giudice Sara Pozzetti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 1088/2025
avente per oggetto: separazione e divorzio (scioglimento matrimonio)
congiuntamente proposta da:
Parte 1 nato a [...] il [...]
e
Parte 2 nata a [...] il [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MARCA RINO MARIA CRISTINA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
"1. Dichiarare la separazione personale tra i coniugi i quali vivranno separati nel reciproco rispetto, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Corneliano d'Alba le dovute annotazioni;
2. La casa coniugale sita in Corneliano d'Alba, Via Torino n. 35 (residenza comune dei coniugi, atta a radicare la competenza dell'Ill.mo Tribunale adito, vedasi certificato cumulativo di stato di famiglia e residenza della ricorrente prodotto al doc. 2), di esclusiva proprietà della moglie, viene assegnata in godimento esclusivo a quest'ultima, per viverci e risiedervi, con i due figli (maggiorenni ma non economicamente autosufficienti), in uno con i beni mobili e il mobilio tutto ivi esistente, dando atto che il marito ha già trasferito altrove la propria residenza a decorrere dal 07.02.2025.
'3. Il marito signor Pt 1 si impegna a versare alla moglie Signora Pt_2 come in effetti verserà, a decorrere dal mese di marzo 2025, l'importo mensile di € 500,00 a titolo di contributo al suo mantenimento, somma rivalutabile annualmente secondo gli Indici ISTAT a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN che saranno fornite dalla moglie, entro il giorno 28 di ogni mese;
,4. Il marito signor Pt 1 si impegna a versare alla moglie Signora Pt_2 come in effetti verserà, a decorrere dal prossimo mese di marzo 2025, a titolo di contributo al mantenimento dei figli Per_1 e
Per 2 fino a quando gli stessi saranno economicamente autosufficienti ed autonomi, la somma mensile di € 350,00 ciascuno, somma rivalutabile annualmente secondo gli Indici ISTAT a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN che saranno fornite dalla moglie, entro il giorno 28 di ogni mese;
5. i coniugi concorreranno nella misura del 60% per il padre e del 40% per la madre al pagamento delle spese straordinarie per i figli Per_1 е Per_2 per la cui individuazione e regolamentazione si rimanda al Protocollo per le spese straordinarie vigente presso il Tribunale di ASTI, che viene rilasciato in copia alle parti e a mero titolo esemplificativo si precisa che: - le spese scolastiche necessarie, quali tasse scolastiche universitarie, libri di testo e dispense, abbonamenti a trasporto pubblico per raggiungere la facoltà universitaria: dovranno essere adeguatamente documentate;
- spese quali corsi extrascolastici e/o master o stage: dovranno essere previamente concordate e adeguatamente documentate;
spese mediche quali quelle non coperte dal servizio sanitario
-
nazionale, visite specialistiche, cure, accertamenti e trattamenti sanitari e interventi chirurgici indifferibili prescritti dal medico curante, ticket sanitari, farmaci esclusi quelli da banco e corredati da scontrino fiscale con indicazione del codice fiscale del figlio, lenti da vista/ occhiali previa prescrizione dello specialista: dovranno essere adeguatamente documentate;
- le spese mediche quali cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche: dovranno essere previamente concordate dai genitori, che si accorderanno sulla scelta del professionista a cui rivolgersi previa eventuale richiesta di diversi preventivi, e le relative spese dovranno essere adeguatamente documentate;
le spese sportive, quali costi di iscrizione a corsi, attrezzature sportive e ricreative, corsi di musica, teatro, etc., viaggi e vacanze studio dovranno essere previamente concordate e adeguatamente documentate. Il genitore che avrà sostenuto spese straordinarie autorizzate dovrà essere rimborsato dall'altro genitore, per la quota di propria spettanza, entro e non oltre i 20 giorni successivi alla richiesta previa esibizione della documentazione sulla spesa. I coniugi concordano che, previo accordo, le spese straordinarie per i figli pari o superiori all'importo di €. 500,00 verranno anticipate dal padre sig. Pt 1 e poi la moglie rimborserà la quota di propria spettanza secondo la presente condizione;
6. I coniugi si concedono reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto, e/o documento equipollente per l'espatrio";
la domanda essendo meritevole di accoglimento posto che:
a) La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolto in quanto, come da dichiarazione coniugi, la convivenza è divenuta ormai intollerabile;
b) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
c) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
d) con ricorso ai sensi dell'articolo 473-bis.49 c.p.c. le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine previsto dall'art. 3 n.2 lett. b) della legge n. 898/1970 e succ. modificazioni, la causa deve essere rimessa nel ruolo del Giudice Relatore affinché questi, decorso il termine di legge, provveda ad acquisire, sempre mediante lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare come prescrive l'art. 2 1. 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio. La modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza dell'allegazione di "fatti nuovi” ai sensi dell'articolo 473-bis.19 c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un accordo che consenta loro di depositare conclusioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.
La pronuncia in ordine le spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, non definendo il giudizio,
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
,nato a [...] il [...] e da Parte_2 Parte_1
nata a [...] il [...], celebrato in CORNELIANO D'ALBA in data 13/08/2005, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 2, Parte I, Serie, Anno 2005, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Spese di lite al definitivo.
Rimette la causa sul ruolo del Giudice Relatore affinché, previo decorso dei termini di legge, provveda ad assolvere i relativi incombenti.
Così deciso in Asti, in data 14/05/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
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