Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 11/04/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1569/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, lette le note scritte di parte attrice, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1569 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. ), in persona dell'amministratore unico, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Concetta Sorrentino come da procura in atti
ATTRICE
E
C.F. , in persona del legale rappresentante "pro tempore" CP_1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: cessione di credito.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la in persona Parte_1
dell'amministratore unico, conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, la in CP_1
persona del legale rappresentante "pro tempore", e - premesso che la aveva Parte_2
stipulato con la un contratto di fornitura di materiale e attrezzature in data 28.3.2022, CP_1
così impegnandosi a fornire le merci richieste, con conseguente emissione della fattura n. 01/MC del 30.3.2022, rimasta insoluta;
che, con contratto di cessione dei crediti stipulato il 6.4.2022,
1
aveva ceduto all'odierna attrice il credito in questione;
che la debitrice, Parte_2
nonostante la messa in mora, non aveva provveduto al relativo pagamento - tanto premesso, chiedeva condannarsi la al versamento, in suo favore, della somma di euro 99.430,00, CP_1
oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/02 dalla scadenza della fattura al saldo. Con vittoria di spese.
La società convenuta non si costituiva in giudizio, nonostante la regolarità della notifica, e veniva dichiarata contumace.
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Ed invero, le circostanze di fatto dedotte in citazione hanno trovato piena conferma nella documentazione in atti.
In particolare, la società attrice ha prodotto il contratto di fornitura di materiale ed attrezzature del
28 marzo 2022 (doc. 1) intercorso tra la e la il documento di Parte_2 CP_1
trasporto attestante la fornitura, da parte della delle merci ivi indicate in favore Parte_2
della cliente (doc. 2); la fattura n. 01/MC del 30.3.2022 dell'importo di euro 99.430,00, rimasta insoluta (doc. 3); la G.U. n. 52 del 5.5.2022 (doc. 4) su cui è stato pubblicato il contratto di cessione del 6.4.2022 tra la cedente e la cessionaria odierna attrice, avente ad oggetto il Pt_2 Parte_2
credito per cui è causa;
la pec del 7.4.2022 con cui è stata comunicata la cessione di cui sopra al debitore ceduto con allegata lista dei crediti ceduti, riportante quello scaturente dalla CP_1
fattura suindicata (all. 5).
Non sussistono dubbi, dunque, in ordine alla legittimazione ad agire della Parte_1
[...]
Quanto al merito, giova ricordare, in materia di inadempimento di obbligazioni e relativo onere probatorio, che il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Nella specie, se la società attrice, producendo in giudizio il contratto di fornitura intercorso tra la cedente ed il debitore ceduto nonché il documento di trasporto, ha assolto al proprio onere probatorio come sopra specificato, non può dirsi altrettanto della convenuta, la quale non solo non
2 ha dimostrato il fatto estintivo dell'avvenuto adempimento, costituito dal pagamento delle forniture ricevute, ma è rimasta addirittura contumace.
Pertanto, in accoglimento della domanda, la deve essere condannata alla corresponsione, CP_1
in favore della società attrice, della somma di euro 99.430,00 oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/02 dalla scadenza della fattura al saldo, trattandosi di una transazione commerciale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo con distrazione in favore del difensore che si è dichiarato antistatario, avv. Concetta Sorrentino.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla in persona dell'amministratore unico, nei confronti Parte_1
della in persona del legale rappresentante "pro tempore", ogni ulteriore istanza, difesa CP_1
ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la al pagamento, in favore dell'attrice, CP_1
della somma di euro 99.430,00, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/02 dalla scadenza della fattura al saldo;
b) condanna, altresì, la convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di euro
7.052,00 per compenso professionale ed euro 786,00 per spese, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore che si è dichiarato antistatario, avv. Concetta Sorrentino.
Pescara, 11 aprile 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Cleonice G. Cordisco
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