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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/09/2025, n. 13047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13047 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13232 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza del26.5.2025 svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA
( ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
COMINO (FR), in data 11/09/1947, rappresentato e difeso dall'avv. Benedetto PASCARELLA, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica del difensore, per procura allegata alla comparsa di costituzione depositata in data 11.7.2025; attore
E
(C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo MORGANTI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Largo Pannonia n. 23, per procura allegata alla CP_1
comparsa di costituzione;
convenuto
Oggetto: Pagamento somma.
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.5.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano come da note depositate nei termini assegnati.
FATTO E DIRITTO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, deduceva di avere Parte_1
eseguito lavori edili di ristrutturazione presso il condominio di CP_1 Controparte_1
[...
, come da fatture n. 61/2012, 68/2012, 69/2012, 73/2012 e 4/2013, per complessivi
€ 16.412,00, in relazione ai quali il condominio aveva corrisposto acconti per complessivi € 5.550,00 omettendo, nonostante la diffida, di versare il residuo di €
10.862,00.
Concludeva quindi chiedendo di: “Accertare e dichiarare l'inadempimento del
, in persona dell'Amministratore, nei confronti del Controparte_1
sig. e per l'effetto condannare il , Parte_1 Controparte_1
in persona dell'Amministratore, al pagamento della complessiva somma di e
10.862,00 ovvero della somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi come da
D.lgs 231/2002 dalla data di emissione delle fatture sino all'effettivo soddisfo”.
Si costituiva il Condominio deducendo: l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
la genericità della domanda in assenza di specificazione del contenuto del contratto, della tipologia di lavori e del periodo di esecuzione;
l'avvenuto integrale pagamento dei lavori di cui ai preventivi prodotti, in ragione delle somme indicate dall'attore e di quelle versate precedentemente, in data comunque successiva rispetto ai preventivi prodotti.
Concludeva quindi chiedendo:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Roma, ogni contraria istanza respinta, volere:
In via preliminare ed in rito:
Dichiarare l'improcedibilità della domanda per omesso formale esperimento della procedura di negoziazione assistita ex L.162/14 non essendo neppure stato depositato in atti la domanda di invito prescritta dalla legge;
Nel merito:
In via principale: Ritenuta assorbente la superiore eccezione,
1) Rigettare la domanda di parte attrice, in quanto nulla ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 163 c.p.c. per mancata descrizione dei lavori svolti, solo genericamente indicati nelle fatture allegate, mancata indicazione del
2 titolo o dei titoli contrattuali per i quali le stesse sarebbero state emesse, mancata indicazione del periodo in cui i lavori sarebbero stati svolti.
In via subordinata, rigettare la domanda attrice, così come avanzata nei criteri di calcolo, in quanto non provata oltre che infondata in fatto ed in diritto;
In via ancor più subordinata, ridurre il quantum dovuto, all'esito dell'istruttoria, nella denegata ipotesi di rigetto delle assorbenti e superiori eccezioni.
In ogni caso:
Condannare il Sig.re al pagamento delle spese, competenze ed Parte_1
onorari del presente giudizio, oltre oneri accessori come per legge”
Disposto l'espletamento della negoziazione assistita, assegnati i termini ex art. 183 6° comma c.p.c. e respinte le istanze istruttorie, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con ordinanza resa all'udienza a trattazione scritta del 26.5.2025, comunicata in data 27.5.2025, con la quale erano altresì assegnati i termini di legge per il deposito di memorie e repliche conclusionali, scaduti in data 17.9.2025.
********
L'attore agisce chiedendo il saldo di 5 fatture emesse tra il 2012 e il 2013, per lavori che assume svolti per il condominio e pagati solo parzialmente.
A riprova del credito ha depositato in allegato alla citazione:
i) cinque fatture n. 61, 68, 69, 73 del 2012 e n. 4 del 2013 per complessivi €
16.412,00;
ii) tre preventivi lavori di cui: 1) il primo, datato 25.9.2009, per lavori di ordinaria manutenzione stabile , per complessivi € 4.522,00 a corpo CP_1
(di cui travertino ingresso € 300,00; terrazzino privato € 1.422,00; pavimento € 1.300,00; fogna € 1.500,00); 2) preventivo datato 25.11.2009 per “fornitura e posa in opera di due muri di confine, prezzo a corpo €
1.200,00”; 3) preventivo del 28.11.2009 per “rifacimento del terrazzo condominiale per infiltrazione al piano sottostante superficie mq 35 circa” al prezzo di € 4.550,00 + IVA;
3 iii) elenco bonifici eseguiti dal tra il 2012 e il 2014 per complessivi € CP_1
5.500,00; iv) in allegato alla memoria 183 n. 2 del 13.11.2023: estratto conto corrente da cui risultano i bonifici del . CP_1
Parte convenuta non contesta il rapporto contrattuale instaurato con l'attore avente ad oggetto i lavori di cui ai preventivi, né l'esecuzione degli stessi, assumendo tuttavia di aver già provveduto all'integrale pagamento con i bonifici indicati dall'attore (per
€ 5.500,00) e con precedenti pagamenti risultanti dalla sottoscrizione per avvenuto pagamento apposta dal sulla fattura 44 del 20.12.2009 per € 3.572,00 e Pt_1
dall'assegno di € 1.022,00 del 5.1.2010 emesso dal Condominio in favore del
Pt_1
Dalla richiamata documentazione e dall'assenza di specifica contestazione ex art. 115
c.p.c. con riguardo alle circostanze da essa desumibile (quale l'accettazione di fatto dei preventivi seppur non firmati e l'esecuzione delle opere relative evincibile dai pagamenti effettuati), può desumersi che, a fronte di lavori commissionati pari a complessivi € 10.272,00, sono stati versati dal condominio € 10.094,00.
Non trova invece riscontro né può ritenersi provato in base alla previsione di cui all'art. 115 c.p.c. per mancata contestazione, la circostanza dedotta dall'attore secondo cui, i lavori di cui alle fatture azionate, sarebbero ulteriori e diversi da quelli di cui ai preventivi e ai pagamenti risalenti al 2009, difettando ogni specifica allegazione oltre che prova di quali siano i detti lavori ulteriori, quando e come siano stati commissionati e quando siano stati realizzati.
Al riguardo, va infatti evidenziato come l'attore neanche negli scritti difensivi abbia indicato quali siano i diversi lavori eventualmente eseguiti, mentre nelle fatture, per la parte leggibile (risultando parte di esse illeggibili in quanto sbiadite come da contestazione sollevata dei convenuti sin dalla comparsa), si fa riferimento comunque ai lavori del terrazzo.
Secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di riparto dell'onere probatorio tra le parti di cui all'art. 2697 c.c., il creditore che agisca per
4 l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (ex multis Cass. SS.UU. 13533/2001, Corte di Cass., sent. n. 826/2015; Corte di Cass., sent. n. 13643/2014).
Seguendo i suindicati principi, nel caso di specie, alla luce della documentazione prodotta (preventivi e pagamenti) e del principio di non contestazione (non avendo il convenuto specificamente contestato l'accettazione dei preventivi e l'esecuzione delle opere desumibile dai pagamenti), può ritenersi provato il rapporto contrattuale quanto ai lavori indicati in detti preventivi.
Al contrario, non vi è elemento alcuno che confermi eventuali altri accordi contrattuali per l'esecuzione di lavori ulteriori e diversi rispetto a quelli dei preventivi, di cui neanche è indicata tipologia ed entità, né la misura dei corrispettivi eventualmente pattuiti, difettando quindi la prova che grava sul creditore, della fonte contrattuale su cui si fondi l'eventuale credito.
Al riguardo, va anche ribadita l'inammissibilità dei capitoli di prova testi articolati da parte attrice, laddove si chiede conferma circa la commissione da parte dell'amministratore di lavori edili presso il condominio negli anni 2012 e 2013, senza esatta specificazione, neppure in questo caso, di quali siano i detti lavori, ulteriori rispetto a quelli dei preventivi, né tanto meno di quando gli stessi siano stati eventualmente eseguiti.
Parte attrice, neanche ha provato che gli ulteriori pagamenti documentati dal si riferiscano a lavori o rapporti contrattuali diversi da quelli CP_1
documentati così da dover essere imputati agli stessi lavori.
In merito, neppure soccorre il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., in base al quale intanto possono ritenersi provati i fatti non specificamente contestati in quanto i relativi fatti siano specificamente dedotti. Ove invece difetti, come in
5 questo caso, la specifica allegazione di tipologia ed entità dei lavori e dell'eventuale accordo per la loro esecuzione, neppure può esservi specifica contestazione.
La Cassazione è infatti costante nell'affermare che il convenuto ha l'onere ex art. 167
c.p.c. di prendere posizione in modo chiaro ed analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto (cfr. Cass. n. 9439 del 23.3.2022; n. 26908 del
26.11.2020). Mancando la chiara e specifica allegazione dei fatti richiesta dall'art. 115 c.p.c. il principio non può trovare applicazione.
E dunque, può ritenersi provato il diritto di credito dell'attore solo con riguardo ai lavori di cui ai preventivi e agli importi in esso previsti, pari a complessivi €
10.272,00 da maggiorate di IVA nella misura del 10% indicata nelle fatture.
Avendo il Condominio documentato di aver versato complessivamente € 10.094,00, residua quale importo ancora dovuto € 178,00, oltre IVA al 10% sull'intero importo, pari ad € 1.027,2.
In accoglimento parziale della domanda, deve quindi accertarsi il credito dell'attore nella misura di € 1.205,2 complessivi (di cui € 178,00 quale residuo per i lavori di cui ai preventivi e € 1.027,2 per IVA sull'intero) e condannarsi il condominio al pagamento dell'importo relativo, oltre interessi dal perfezionamento dell'invio della messa in mora (3.10.2013) al saldo.
Quanto alle spese, la parziale fondatezza della domanda attrice e il rilevante divario tra quanto richiesto e riconosciuto (pari a poco più del 10% del richiesto), integrando una parziale reciproca soccombenza, giustificano la compensazione delle spese nella misura del 50%, con condanna di parte convenuta, risultata comunque debitrice di una residua somma, al pagamento del restante 50%, nella misura liquidata in dispositivo, in base al DM n. 55/2014 55/14, come aggiornato dal D.M. 147/2022 entrato in vigore nel corso del giudizio (cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 17405 del 12.10.2012; n. 13628 del 2.7.2015), in considerazione delle spese risultanti dal fascicolo (contributo unificato), del valore della causa e delle attività svolte.
P.Q.M.
6 Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
• condanna il in persona Controparte_1
dell'amministratore p.t., al pagamento in favore di di € Parte_1
1.205,2 (comprensivi dell'IVA sull'intero corrispettivo dei lavori) oltre interessi dal 3.10.2013 al saldo;
• compensa le spese processuali nella misura del 50%;
• condanna il in persona Controparte_1
dell'amministratore p.t., al pagamento del restante 50% delle spese processuali in favore di , liquidato in € 118,5 per spese ed € 1.300,00 per Parte_1
compensi oltre al 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 23/09/2025
Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13232 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza del26.5.2025 svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA
( ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
COMINO (FR), in data 11/09/1947, rappresentato e difeso dall'avv. Benedetto PASCARELLA, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica del difensore, per procura allegata alla comparsa di costituzione depositata in data 11.7.2025; attore
E
(C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo MORGANTI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Largo Pannonia n. 23, per procura allegata alla CP_1
comparsa di costituzione;
convenuto
Oggetto: Pagamento somma.
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.5.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano come da note depositate nei termini assegnati.
FATTO E DIRITTO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, deduceva di avere Parte_1
eseguito lavori edili di ristrutturazione presso il condominio di CP_1 Controparte_1
[...
, come da fatture n. 61/2012, 68/2012, 69/2012, 73/2012 e 4/2013, per complessivi
€ 16.412,00, in relazione ai quali il condominio aveva corrisposto acconti per complessivi € 5.550,00 omettendo, nonostante la diffida, di versare il residuo di €
10.862,00.
Concludeva quindi chiedendo di: “Accertare e dichiarare l'inadempimento del
, in persona dell'Amministratore, nei confronti del Controparte_1
sig. e per l'effetto condannare il , Parte_1 Controparte_1
in persona dell'Amministratore, al pagamento della complessiva somma di e
10.862,00 ovvero della somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi come da
D.lgs 231/2002 dalla data di emissione delle fatture sino all'effettivo soddisfo”.
Si costituiva il Condominio deducendo: l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
la genericità della domanda in assenza di specificazione del contenuto del contratto, della tipologia di lavori e del periodo di esecuzione;
l'avvenuto integrale pagamento dei lavori di cui ai preventivi prodotti, in ragione delle somme indicate dall'attore e di quelle versate precedentemente, in data comunque successiva rispetto ai preventivi prodotti.
Concludeva quindi chiedendo:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Roma, ogni contraria istanza respinta, volere:
In via preliminare ed in rito:
Dichiarare l'improcedibilità della domanda per omesso formale esperimento della procedura di negoziazione assistita ex L.162/14 non essendo neppure stato depositato in atti la domanda di invito prescritta dalla legge;
Nel merito:
In via principale: Ritenuta assorbente la superiore eccezione,
1) Rigettare la domanda di parte attrice, in quanto nulla ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 163 c.p.c. per mancata descrizione dei lavori svolti, solo genericamente indicati nelle fatture allegate, mancata indicazione del
2 titolo o dei titoli contrattuali per i quali le stesse sarebbero state emesse, mancata indicazione del periodo in cui i lavori sarebbero stati svolti.
In via subordinata, rigettare la domanda attrice, così come avanzata nei criteri di calcolo, in quanto non provata oltre che infondata in fatto ed in diritto;
In via ancor più subordinata, ridurre il quantum dovuto, all'esito dell'istruttoria, nella denegata ipotesi di rigetto delle assorbenti e superiori eccezioni.
In ogni caso:
Condannare il Sig.re al pagamento delle spese, competenze ed Parte_1
onorari del presente giudizio, oltre oneri accessori come per legge”
Disposto l'espletamento della negoziazione assistita, assegnati i termini ex art. 183 6° comma c.p.c. e respinte le istanze istruttorie, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con ordinanza resa all'udienza a trattazione scritta del 26.5.2025, comunicata in data 27.5.2025, con la quale erano altresì assegnati i termini di legge per il deposito di memorie e repliche conclusionali, scaduti in data 17.9.2025.
********
L'attore agisce chiedendo il saldo di 5 fatture emesse tra il 2012 e il 2013, per lavori che assume svolti per il condominio e pagati solo parzialmente.
A riprova del credito ha depositato in allegato alla citazione:
i) cinque fatture n. 61, 68, 69, 73 del 2012 e n. 4 del 2013 per complessivi €
16.412,00;
ii) tre preventivi lavori di cui: 1) il primo, datato 25.9.2009, per lavori di ordinaria manutenzione stabile , per complessivi € 4.522,00 a corpo CP_1
(di cui travertino ingresso € 300,00; terrazzino privato € 1.422,00; pavimento € 1.300,00; fogna € 1.500,00); 2) preventivo datato 25.11.2009 per “fornitura e posa in opera di due muri di confine, prezzo a corpo €
1.200,00”; 3) preventivo del 28.11.2009 per “rifacimento del terrazzo condominiale per infiltrazione al piano sottostante superficie mq 35 circa” al prezzo di € 4.550,00 + IVA;
3 iii) elenco bonifici eseguiti dal tra il 2012 e il 2014 per complessivi € CP_1
5.500,00; iv) in allegato alla memoria 183 n. 2 del 13.11.2023: estratto conto corrente da cui risultano i bonifici del . CP_1
Parte convenuta non contesta il rapporto contrattuale instaurato con l'attore avente ad oggetto i lavori di cui ai preventivi, né l'esecuzione degli stessi, assumendo tuttavia di aver già provveduto all'integrale pagamento con i bonifici indicati dall'attore (per
€ 5.500,00) e con precedenti pagamenti risultanti dalla sottoscrizione per avvenuto pagamento apposta dal sulla fattura 44 del 20.12.2009 per € 3.572,00 e Pt_1
dall'assegno di € 1.022,00 del 5.1.2010 emesso dal Condominio in favore del
Pt_1
Dalla richiamata documentazione e dall'assenza di specifica contestazione ex art. 115
c.p.c. con riguardo alle circostanze da essa desumibile (quale l'accettazione di fatto dei preventivi seppur non firmati e l'esecuzione delle opere relative evincibile dai pagamenti effettuati), può desumersi che, a fronte di lavori commissionati pari a complessivi € 10.272,00, sono stati versati dal condominio € 10.094,00.
Non trova invece riscontro né può ritenersi provato in base alla previsione di cui all'art. 115 c.p.c. per mancata contestazione, la circostanza dedotta dall'attore secondo cui, i lavori di cui alle fatture azionate, sarebbero ulteriori e diversi da quelli di cui ai preventivi e ai pagamenti risalenti al 2009, difettando ogni specifica allegazione oltre che prova di quali siano i detti lavori ulteriori, quando e come siano stati commissionati e quando siano stati realizzati.
Al riguardo, va infatti evidenziato come l'attore neanche negli scritti difensivi abbia indicato quali siano i diversi lavori eventualmente eseguiti, mentre nelle fatture, per la parte leggibile (risultando parte di esse illeggibili in quanto sbiadite come da contestazione sollevata dei convenuti sin dalla comparsa), si fa riferimento comunque ai lavori del terrazzo.
Secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di riparto dell'onere probatorio tra le parti di cui all'art. 2697 c.c., il creditore che agisca per
4 l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (ex multis Cass. SS.UU. 13533/2001, Corte di Cass., sent. n. 826/2015; Corte di Cass., sent. n. 13643/2014).
Seguendo i suindicati principi, nel caso di specie, alla luce della documentazione prodotta (preventivi e pagamenti) e del principio di non contestazione (non avendo il convenuto specificamente contestato l'accettazione dei preventivi e l'esecuzione delle opere desumibile dai pagamenti), può ritenersi provato il rapporto contrattuale quanto ai lavori indicati in detti preventivi.
Al contrario, non vi è elemento alcuno che confermi eventuali altri accordi contrattuali per l'esecuzione di lavori ulteriori e diversi rispetto a quelli dei preventivi, di cui neanche è indicata tipologia ed entità, né la misura dei corrispettivi eventualmente pattuiti, difettando quindi la prova che grava sul creditore, della fonte contrattuale su cui si fondi l'eventuale credito.
Al riguardo, va anche ribadita l'inammissibilità dei capitoli di prova testi articolati da parte attrice, laddove si chiede conferma circa la commissione da parte dell'amministratore di lavori edili presso il condominio negli anni 2012 e 2013, senza esatta specificazione, neppure in questo caso, di quali siano i detti lavori, ulteriori rispetto a quelli dei preventivi, né tanto meno di quando gli stessi siano stati eventualmente eseguiti.
Parte attrice, neanche ha provato che gli ulteriori pagamenti documentati dal si riferiscano a lavori o rapporti contrattuali diversi da quelli CP_1
documentati così da dover essere imputati agli stessi lavori.
In merito, neppure soccorre il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., in base al quale intanto possono ritenersi provati i fatti non specificamente contestati in quanto i relativi fatti siano specificamente dedotti. Ove invece difetti, come in
5 questo caso, la specifica allegazione di tipologia ed entità dei lavori e dell'eventuale accordo per la loro esecuzione, neppure può esservi specifica contestazione.
La Cassazione è infatti costante nell'affermare che il convenuto ha l'onere ex art. 167
c.p.c. di prendere posizione in modo chiaro ed analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto (cfr. Cass. n. 9439 del 23.3.2022; n. 26908 del
26.11.2020). Mancando la chiara e specifica allegazione dei fatti richiesta dall'art. 115 c.p.c. il principio non può trovare applicazione.
E dunque, può ritenersi provato il diritto di credito dell'attore solo con riguardo ai lavori di cui ai preventivi e agli importi in esso previsti, pari a complessivi €
10.272,00 da maggiorate di IVA nella misura del 10% indicata nelle fatture.
Avendo il Condominio documentato di aver versato complessivamente € 10.094,00, residua quale importo ancora dovuto € 178,00, oltre IVA al 10% sull'intero importo, pari ad € 1.027,2.
In accoglimento parziale della domanda, deve quindi accertarsi il credito dell'attore nella misura di € 1.205,2 complessivi (di cui € 178,00 quale residuo per i lavori di cui ai preventivi e € 1.027,2 per IVA sull'intero) e condannarsi il condominio al pagamento dell'importo relativo, oltre interessi dal perfezionamento dell'invio della messa in mora (3.10.2013) al saldo.
Quanto alle spese, la parziale fondatezza della domanda attrice e il rilevante divario tra quanto richiesto e riconosciuto (pari a poco più del 10% del richiesto), integrando una parziale reciproca soccombenza, giustificano la compensazione delle spese nella misura del 50%, con condanna di parte convenuta, risultata comunque debitrice di una residua somma, al pagamento del restante 50%, nella misura liquidata in dispositivo, in base al DM n. 55/2014 55/14, come aggiornato dal D.M. 147/2022 entrato in vigore nel corso del giudizio (cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 17405 del 12.10.2012; n. 13628 del 2.7.2015), in considerazione delle spese risultanti dal fascicolo (contributo unificato), del valore della causa e delle attività svolte.
P.Q.M.
6 Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
• condanna il in persona Controparte_1
dell'amministratore p.t., al pagamento in favore di di € Parte_1
1.205,2 (comprensivi dell'IVA sull'intero corrispettivo dei lavori) oltre interessi dal 3.10.2013 al saldo;
• compensa le spese processuali nella misura del 50%;
• condanna il in persona Controparte_1
dell'amministratore p.t., al pagamento del restante 50% delle spese processuali in favore di , liquidato in € 118,5 per spese ed € 1.300,00 per Parte_1
compensi oltre al 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 23/09/2025
Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
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