Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/01/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4511 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza cartolare del 21 gennaio 2025 e vertente tra
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti DE TOMA SAVINO e PIARULLI BENEDETTO;
APPELLANTE E
1) (c.f. ) e per essa, quale mandataria, CP_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), rappresentata e difesa, per procura in atti, Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avv. LUCONI MASSIMO 2) contumace Controparte_3
3) contumace Controparte_4
4) contumace Controparte_5
APPELLATI
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
esponendo che:
[...]
- con ricorso ex art. 633 c.p.c. al Tribunale di Roma (iscritto al n. R.G. 19894/2016), regolarmente notificato, la chiedeva l'emissione di ingiunzione di pagamento, nei TE confronti degli opponenti, per una somma pari ad € 1.157.050,00, oltre interessi, esborsi e compensi professionali comprensivi degli accessori di legge, in virtù dei seguenti crediti:
a) € 613.569,42 per saldo debitore di chiusura al 11/12/2015 del rapporto di conto corrente n. 5908, acceso presso la dipendenza di Roma, Via Emilia, della oltre TE interessi al tasso legale successivi alla chiusura sino al soddisfo;
b) € 543.480,99 per saldo debitore residuo del prestito n. 07/079/134659, di cui € 141.776,70 per rate insolute, € 27.772,37 per interessi sulle rate insolute, € 7.249,62 per oneri sulle rate insolute, € 1,55 per spese accessorie insolute, € 8.155,25 e € 1.252,72 per interessi di mora, € 15.672,33 per oneri, €
341.403,14 per capitale residuo, € 197,31 per interessi maturati sul capitale residuo, oltre interessi di mora al tasso convenzionale dal 10/12/2015 sino a quello dell'effettivo pagamento.
I predetti crediti sarebbero stati garantiti:
1. in forza dell'“Atto unilaterale di concessione di ipoteca” sottoscritto da in data Parte_1
24 luglio 2013 per OT rep. 167564 e racc. 14872; Persona_1
2. in forza dell'“Atto di concessione di ipoteca” sottoscritto da in data 24 luglio Parte_1
2013 per OT rep. 168463 e racc. 15289; Persona_1
3. da fideiussione omnibus sottoscritta in data 05.06.2012 da , da , Parte_1 Parte_2
e dalla Controparte_3
Si precisava che:
- la è società operante nel settore della produzione e trasformazione di materie Pt_2 CP_4 prime nel settore caseario;
- tale società intratteneva con la Banca opposta il rapporto di conto corrente ordinario n. 5908 e, successivamente un rapporto di finanziamento chirografario n. 134659;
- tutta l'attività istruttoria per l'apertura del conto era stata svolta dalla Banca, che aveva fatto firmare, all'allora legale rappresentante della Società, la relativa modulistica in bianco, provvedendo a riempirla successivamente, come emergerebbe:
• dall'assenza delle indicazioni dei tassi di interesse nell'ambito del fido concesso applicabili al nuovo rapporto (che risultavano del tutto omessi con conseguente applicazione dell'art. 117 TUB);
• dall'applicazione successiva dei dati relativi alla data ed al contraente sulle copie in bianco che risultavano firmate dal Cliente, con particolare riferimento all'approvazione delle clausole vessatorie delle condizioni generali di contratto;
- per quanto concerne l'assunzione delle garanzie che la asseriva essere state rilasciate dagli CP_6 altri soggetti ingiunti, odierni opponenti, la aveva sottoposto, fuori dei locali della CP_6 CP_6 moduli in bianco successivamente riempiti con le presunte fideiussioni e applicato alla Società tassi di interesse non pattuiti ed accettati, modificandoli in corso di rapporto unilateralmente, senza alcuna pattuizione successiva, né alcuna accettazione espressa o tacita, né alcuna proposta di modifica delle condizioni di contratto, come era comprovato dalle apposizioni successive dattiloscritte dei dati relativi ai garanti;
- la Banca, inoltre, al fine di ulteriormente cautelarsi e illegittimamente sostituire un debito chirografario derivante dalle operazioni di anticipo su fatture con un debito garantito da ipoteca su beni di terzi, aveva concesso alla Società un mutuo chirografario con il quale andava a ridurre la propria esposizione debitoria sul conto corrente ordinario obbligando a rilasciare Parte_1 una ipoteca volontaria a garanzia dell'operazione;
- la aveva applicato, nel corso dello svolgimento dei rapporti, alla interessi CP_6 Controparte_4 non pattuiti, interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale, interessi usurari, commissioni di massimo scoperto, attribuzioni di valuta e spese non dovuti e non pattuiti, giungendo, nel normale svolgimento del rapporto, ad uno stravolgimento del saldo reale ed effettivo, con conseguente inattendibilità ed erroneità dell'importo indebitamente richiesto in sede monitoria.
Sulla scorta di tale ricostruzione in fatto, gli opponenti deducevano nel merito:
- la nullità e/o annullabilità e/o invalidità del contratto per illegittimo ed abusivo riempimento, nonché il disconoscimento ex artt. 2712 e 2719 c.c.;
- la nullità e/o invalidità dell'approvazione delle clausole vessatorie contenute nelle condizioni generali di contratto per illegittimo ed abusivo riempimento del contratto;
- l'illegittimità della pretesa creditoria azionata con l'opposto decreto ingiuntivo in ordine all'applicazione di tassi non pattuiti, ultralegali ed usurari, alla capitalizzazione anatocistica e trimestrale degli interessi passivi, all'applicazione della commissione di massimo scoperto, all'attribuzioni di valuta e spese non dovuti e non pattuiti;
- la mancanza di idonea prova scritta del proprio presunto credito fornito da parte opposta, non potendo valere a tale scopo il documento “di salda conto” prodotto nel fascicolo monitorio e, inoltre, documenti ex adverso prodotti risultavano certificati da soggetto per il quale non era fornita alcuna documentazione che ne comprovasse la qualifica di dirigente, e perciò, allo stato, tali documenti non apparivano in alcun modo idonei ai fini probatori;
- la nullità e/o annullabilità e/o invalidità delle presunte fideiussioni per illegittimo ed abusivo riempimento;
- la nullità della garanzia fideiussoria per violazione degli artt. 1956 e 1957 c.c.;
- la nullità, annullabilità, invalidità dell'ipoteca rilasciata da parte della GN per carenza Parte_1 della reale ed effettiva volontà della concedente.
Concludevano pertanto chiedendo:
“- in via principale:
1) accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, che nulla è dovuto dalla
[...] quale presunto debitore principale e dalla nonché dal sig. CP_4 Controparte_7 Parte_2
e dalla GN quali presunti coobbligati per fideiussione omnibus alla
[...] Parte_1 ricorrente a fronte dell'importo ingiunto di € 1.157.050,40, oltre TE interessi e spese della procedura monitoria, per avere detto importo ad oggetto crediti incerti, illiquidi ed inesigibili e comunque somme non dovute, od illegittimamente ed invalidamente determinate, computate ed aumentate, e per avere ad oggetto presunte fideiussioni indebitamente e successivamente compilate e riempite su fogli bianchi preformati e comunque dichiarare decaduta la dal diritto ad agire nei confronti dei presunti garanti per le motivazioni tutte meglio esposte CP_6 nel corpo dell'atto, nonché la nullità, annullabilità e/o invalidità della garanzia ipotecaria azionata dalla in danno della GN , e per l'effetto annullare e/o revocare e/o rendere CP_6 Parte_1 invalido e comunque inefficace, dichiarandolo illegittimo, inammissibile, nullo e di nessun effetto perché infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato, il D.I. n. 9844/2016, emesso il
27.04.2016 dal Tribunale Civile di Roma (r.g. n. 19894/2016) per le motivazioni tutte meglio esposte in narrativa e comunque accogliere la presente opposizione con qualunque statuizione ritenuta di legge o di giustizia e, per l'effetto, revocare il D.I. n. 9844/2016 con ogni provvedimento presupposto e conseguente;
2) accertare e dichiarare, per le ragioni meglio esposte in narrativa, in relazione ai rapporti bancari intrattenuti dalla quale presunto debitore principale e dalla Controparte_4 Controparte_7 nonché dal sig. e dalla GN quali presunti coobbligati per Parte_2 Parte_1 fideiussione omnibus con la odierna inesistenti, nulle, invalide o TE comunque inefficaci le clausole che hanno consentito l'applicazione di interessi non pattuiti, di interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale, interessi usurari, commissioni di massimo scoperto, attribuzioni di valuta e spese non dovuti e/o non corrispondenti a quelle che dovessero risultare all'esito del giudizio come pattuite, e per l'effetto condannare la banca convenuta, e/o suoi aventi causa a titolo generale e/o particolare, allo storno e/o alle rettifiche contabili relative a tutte e a ciascuna delle maggiori somme addebitate durante la vita dei rapporti;
b) accertare e dichiarare inesistenti, nulle, invalide o comunque inefficaci le clausole che hanno consentito il calcolo della c.d. commissione di massimo scoperto su importi maggiori dell'effettivo massimo “scoperto” raggiunto su base annua, e per l'effetto dichiarare, per tutto il periodo in cui si sono sviluppati i rapporti bancari, non dovuta alla convenuta alcuna commissione di massimo scoperto, e per l'effetto condannare la banca convenuta e/o suoi aventi causa a titolo generale e/o particolare, allo storno e/o alle rettifiche contabili relative a tutte e a ciascuna delle maggiori somme addebitate durante la vita dei rapporti;
c) accertare e dichiarare inesistenti, nulle, invalide o comunque inefficaci le clausole che hanno consentito l'addebito di somme in conto spese a qualunque titolo ed interessi e competenze (con particolare riferimento a quelle c.d. per massimo scoperto) non espressamente determinate per iscritto fra le parti, e per l'effetto dichiarare dovute alla banca convenuta unicamente le spese per imposte e tasse, e per l'effetto condannare la banca convenuta, e/o suoi aventi causa a titolo generale e/o particolare, allo storno e/o alle rettifiche contabili relative a tutte e a ciascuna delle maggiori somme addebitate durante la vita dei rapporti;
d) accertare e dichiarare inesistenti, nulle, invalide o comunque inefficaci le clausole che hanno consentito il calcolo degli interessi sui saldi per valuta in luogo di quelli c.d. disponibili e per l'effetto condannare la banca convenuta e/o suoi aventi causa a titolo generale e/o particolare, allo storno e/o alle rettifiche contabili relative a tutte e a ciascuna delle maggiori somme addebitate durante la vita dei rapporti;
in via subordinata:
a) a seguito del ricalcolo da operarsi sul rapporto di conto corrente determinare una riduzione di quanto eventualmente dovesse risultare dovuto alla nella misura TE che venisse accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia e/o dichiarare gli accertati crediti della compensati con gli eventuali controcrediti della Controparte_4 TE che dovessero essere accertati come effettivamente dovuti, certi, liquidi ed esigibili all'esito del giudizio o, se del caso, determinati anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.; ovvero, sempre per le motivazioni meglio esposte in narrativa, accertare e dichiarare la avvenuta compensazione tra i rispettivi crediti accertati o disporre la medesima in sede giudiziale e, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o rendere invalido e comunque inefficace dichiarandolo illegittimo, inammissibile, nullo e di nessun effetto perché infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato, il D.I. n. 9844/2016, emesso il 27.04.2016 dal Tribunale Civile di Roma (r.g. n. 19894/2016) per le motivazioni tutte meglio esposte in narrativa e comunque accogliere la presente opposizione con qualunque statuizione ritenuta di legge o di giustizia e, per l'effetto, revocare il D.I. n. 9844/2016 con ogni provvedimento presupposto e conseguente;
b) nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle superiori istanze, sempre per le motivazioni meglio esposte in narrativa, dichiarare la quale presunto debitore principale e la Controparte_4 nonché il sig. e la GN quali presunti Controparte_7 Parte_2 Parte_1 coobbligati per fideiussione omnibus, tenuti al pagamento in favore della TE
del solo importo corrispondente al credito che dovesse risultare effettivamente dovuto, certo,
[...] liquido ed esigibile all'esito del giudizio, riducendo a norma di legge il corrispettivo che dovesse risultare eventualmente dovuto all'esito del giudizio, ovvero della minore somma che verrà accertata dal Tribunale in corso di causa o ritenuta di giustizia ovvero, se del caso, determinata anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., e, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o rendere invalido e comunque inefficace dichiarandolo illegittimo, inammissibile, nullo e di nessun effetto perché infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato, il D.I. n. 9844/2016, emesso il 27.04.2016 dal Tribunale Civile di Roma (r.g. n. 19894/2016) per le motivazioni tutte meglio esposte in narrativa e comunque accogliere la presente opposizione con qualunque statuizione ritenuta di legge o di giustizia e, per l'effetto, revocare il D.I. n. 9844/2016 con ogni provvedimento presupposto e conseguente…”.
Si costituiva in giudizio la impugnando e contestando tutto quanto TE ex adverso dedotto, eccepito e argomentato, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“(…) - in via preliminare, dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 9844/2016 (n.r.g. 19894/2016), in quanto l'opposizione proposta da Controparte_4
e non è fondata su prova scritta mentre il credito Controparte_7 Parte_2 Parte_1 della risulta anche da atto pubblico notarile;
- nel merito, respingere TE
l'opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo, condannando gli opponenti al pagamento di tutte le somme oggetto dell'ingiunzione, oltre agli interessi, come richiesti nel decreto ingiuntivo;
- condannare gli opponenti al pagamento delle spese di lite de presente giudizio, come per legge”.
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, conclusosi con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, all'udienza del 14.11.2017 il Giudice dichiarava l'interruzione del giudizio ex art. 300 c.p.c. stante l'intervenuto fallimento della (Fallimento n. Controparte_4
785/2017) e della (Fallimento n. 784/2017). Controparte_3
e procedevano alla riassunzione del giudizio de quo e si Parte_2 Parte_1 costituiva nel giudizio riassunto la la quale chiedeva il rigetto TE dell'opposizione avversaria, riportandosi integralmente ai precedenti scritti difensivi. All'udienza del 04.12.2018 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio per decesso di Parte_2
giudizio riassunto da , in proprio e nella qualità di erede di
[...] Parte_1 Parte_2
il giudizio veniva riassunto nei confronti della nonché
[...] TE nei confronti del e del Controparte_4 Controparte_8
Si costituiva, in sostituzione dell'Istituto di credito cedente, la , e per essa quale CP_1 mandataria la facendo proprie tutte le eccezioni, istanze, domande Controparte_2 già proposte dalla cedente nel procedimento in epigrafe ed esponendo in fatto che la CP_1 aveva acquistato pro-soluto dalla e dal TE Controparte_9
in forza di contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco conclusosi in
[...] data12.06.2018, i crediti vantati dagli stessi Istituti di Credito e, per effetto della suddetta cessione e CP con riferimento al contenuto ed oggetto contrattuale, la . era succeduta a titolo particolare CP_10 in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, già di titolarità delle società cedenti TE
e tra cui rientrava il rapporto de quo. Concludeva,
[...] Controparte_9 pertanto, con note di trattazione scritta dell'01.02.2022, riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio riassunto e ritrascritte, tenendo conto delle risultanze della CTU svolte in corso di causa, chiedendo: “- respingere l'opposizione avversaria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo, condannando parte opponente al pagamento di tutte le somme oggetto dell'ingiunzione, oltre agli interessi, come richiesti nel decreto ingiuntivo, o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, tenuto conto delle risultanze della CTU depositata in data
28/2/2021, con la quale il CTU ha accertato che il saldo finale del c/c n. 5908 per cui è causa è pari ad € 605.094,30 a debito della società correntista;
- condannare parte opponente al pagamento delle spese di lite de presente giudizio, come per legge.”
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria anche a mezzo di CTU contabile, ha così deciso:
“ - In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da , in proprio e quale erede Parte_1 di REVOCA nei confronti dell'opponente il decreto ingiuntivo opposto n. Parte_2
9844/2016, emesso dal Tribunale di Roma in data 27.4.2016 in favore della TE
[...]
- CONDANNA l'opponente , in proprio e quale erede di , al Parte_1 Parte_2 pagamento in favore della quale cessionaria del credito della CP_1 TE
e, per essa, quale mandataria, della della
[...] Controparte_2 complessiva somma di € 1.148.575,29, oltre interessi convenzionali sino al soddisfo, nei limiti dell'importo massimo garantito di € 3.000.000,00;
- CONDANNA l'opponente alla refusione in favore della e della TE
, per essa, quale mandataria, della delle spese CP_1 Controparte_2 di lite, liquidate, per la prima, in euro 16.464,00 per compensi professionali ex D.M. 55/2014, oltre
IVA, C.p.a. e rimb. spese forf. (15% dei compensi) ex art. 2 D.M. 55/2014; per la seconda, in euro
4.960,00 per compensi professionali ex D.M. 55/2014, oltre IVA, C.p.a. e rimb. spese forf. (15% dei compensi) ex art. 2 D.M. 55/2014;
- PONE definitivamente a carico dell'opponente le spese di ctu, liquidate con separato decreto”.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…TR , anche quale erede di , di nullità delle fideiussioni omnibus Pt_1 Parte_2 rilasciate dagli opponenti in data 5.6.2012 per violazione delle norme sulla concorrenza.
Invero, l'eccezione, sollevata dall'opponente nella comparsa conclusionale, di nullità assoluta o relativa della fideiussione oggetto di causa per violazione delle norme a protezione della concorrenza di cui all'art. 2, 1° e 2° comma lettera a) della legge n. 287/1990, con riferimento ai provvedimenti n. 14251/2005 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e n. 55/2005 della Banca d'LI è tardiva e, in quanto tale, non può essere ammessa. E' applicabile, infatti, alla fattispecie il principio enunciato dalla Suprema Corte secondo cui “ il potere del giudice di dichiarare d'ufficio la nullità ex art 1421 c.c. va coordinato con il principio della domanda, fissato dagli artt. 99 e 112
c.p.c. sicché quando il tema controverso verta sulla illegittimità dell'atto, non è consentito successivamente dedurre o rilevare d'ufficio una nullità basata su ragioni diverse da quelle originariamente proposte dalla parte nell'esercizio del suo diritto di azione o di eccezione”
(Cass. 04.03.1999 n. 1811; conformi, Cass. n. 123 del 08/01/2000; Cass. n. 4510 del 05/03/2004).
Entro i termini di delimitazione del thema decidendum di cui all'art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. gli opponenti avevano eccepito, specificatamente, la nullità/illegittimità delle fideiussioni prestate in favore della debitrice principale “per illegittimo ed abusivo riempimento”, per Controparte_4
“disconoscimento ex artt. 2712 e 2719 c.c.”, per violazione dell'art. 1956 c.c., con liberazione del fideiussore per obbligazioni future, in quanto il creditore, senza autorizzazione speciale del fideiussore medesimo, aveva continuato a fare credito al terzo nella consapevolezza della criticità delle condizioni patrimoniali del debitore, e per violazione dell'art. 1957 c.c..
Ne consegue l'inammissibilità della ragione di nullità della fideiussione fatta valere dall'opponente solo all'esito del giudizio in cui si è dibattuto sugli altri motivi di invalidità dedotti dalla parte nell'atto di citazione, come sopra rappresentati.
Ai sensi, poi, del combinato disposto degli art.112 c.p.c. (che esprime il principio dispositivo sostanziale) e 183, III comma, c.p.c. (che attiene al principio di allegazione di parte) è escluso che fatti oggetto della decisione (in questo caso, l'avvenuta violazione della normativa antitrust) possano essere introdotti in giudizio d'ufficio da parte del giudice. Ciò, come rileva il più autorevole pensiero, al fine di assicurare il principio che vieta ogni iniziativa inquisitoria da parte del giudicante, anche in relazione alle questioni rilevabili d'ufficio che, quindi, possono essere trattate solo in relazione a fatti già allegati tempestivamente dalle parti.
Senza considerare che l'eccezione de qua si fonda sul provvedimento della Banca d'LI n. 55 del
2/5/2005, sullo schema ABI di “Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” dell'11.07.2003
e sul Parere Autorità garante della concorrenza e del mercato datato 20.04.2005, che non sono stati prodotti dall'opponente, la quale aveva la possibilità di acquisire tali documenti ben prima del decorso dei termini istruttori (02.10.2017), anche in conformità alla disciplina sulla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D. lgs. n. 33/2013. Trattasi, poi, di atti amministrativi non autonomamente conoscibili dal giudice, non potendosi invocare in tal caso il principio iura novit curia (cfr. Cass. 29.04.2009 n. 9941, in cui si precisa che la natura degli atti amministrativi “rende ad essi inapplicabile il principio iura novit curia di cui all'art. 113 c.p.c. da coordinarsi sul piano ermeneutico con il disposto dell'art. 1 delle preleggi”).
Né era esercitabile da parte del Giudice il potere dovere di acquisizione di tali documenti, in assenza di allegazioni difensive delle parti entro i termini istruttori. Sempre in via preliminare, occorre rilevare che, sebbene il giudizio sia stato riassunto dall'opponente anche nei confronti delle curatele delle fallite (la debitrice principale e la garante , le quali sono Controparte_4 Controparte_4 rimaste contumaci, la domanda di condanna delle società fallite al pagamento dell'importo ingiunto non può ritenersi più procedibile, a seguito del fallimento, nei confronti delle curatele, in quanto sottoposta alla vis attractiva della procedura concorsuale, come del resto implicitamente riconosciuto dall'opposta e dalla terza intervenuta, le quali non hanno coltivato ulteriormente tale domanda nei confronti delle curatele, dopo la riassunzione del giudizio interrotto. Proseguendo, per ragioni di ordine logico, si ritiene di dover verificare quali siano le eccezioni opponibili dai garanti. Ad avviso dell'Istituto di credito opposto, l'opponente, anche in qualità di erede di non sarebbe legittimata ad eccepire alcuno dei vizi dedotti, atteso che il Parte_2 regolamento negoziale prevedeva l'obbligo di pagamento “a semplice richiesta scritta” (art. 7) e che
“nell'ipotesi in cui l'obbligazione principale dovesse essere dichiarata invalida per qualsiasi ragione, la fideiussione si intende sin d'ora prestata a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di restituzione che, in tal caso verrebbero a sorgere in capo al debitore principale” (art. 8). In altri termini, ricorrerebbe la fattispecie del contratto autonomo di garanzia.
Orbene, pur dovendosi qualificare come autonoma la garanzia rilasciata dagli opponenti, non risulta condivisibile quanto affermato dalla in ordine alla inopponibilità delle eccezioni dai predetti CP_6 sollevate.
Ed invero, dal complessivo esame del testo negoziale (cfr. Cass. Sez. Un., n. 3947 del 18/02/2010), la garanzia prestata dagli odierni opponenti deve essere effettivamente qualificata in termini di contratto autonomo di garanzia, non essendo presenti clausole che contraddicano la volontà delle parti di limitare le eccezioni proponibili dal fideiussore e prevedendosi, invece, il carattere incondizionato dell'obbligo di corrispondere l'indennizzo pari all'ammontare dell'obbligazione garantita.
Tuttavia, giova rammentare che, pur in presenza di una garanzia a prima richiesta, non sono comunque precluse al garante né le eccezioni concernenti il contratto stesso di garanzia (tra le quali rientra l'esatta quantificazione degli importi dovuti), né quelle relative all'esecuzione fraudolenta e/o abusiva o all'invalidità del rapporto garantito per contrarietà a norme imperative, così come avvenuto nel presente giudizio. Al riguardo, infatti, la Suprema Corte ha affermato che “In tema di contratto autonomo di garanzia, l'assunzione da parte del garante dell'impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia comporta la rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all'invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, con il duplice limite dell'esecuzione fraudolenta o abusiva, a fronte della quale il garante può opporre l'"exceptio doli", e del caso in cui le predette eccezioni siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il primo contratto ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta” (Cass. Sez. 1, sent. n. 26262 del 14/12/2007).
Quanto al merito, l'opposizione proposta da è solo in parte fondata e va accolta Parte_1 nei limiti di cui in motivazione, ma l'opponente va condannata al pagamento della somma risultata in concreto dovuta.
Richiamato quanto esposto in precedenza, è necessario precisare l'ambito del presente giudizio.
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè
l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza -e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. Invero, dall'art. 2697 c.c. -che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso- si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre
2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III,
12 aprile 2006, n. 8615).
Ciò posto, nella presente sede la ha chiesto ed ottenuto l'emissione TE di ingiunzione di pagamento, nei confronti degli opponenti, per una somma pari ad € 1.157.050,00, oltre interessi, esborsi e compensi professionali comprensivi degli accessori di legge, in virtù dei seguenti crediti: a) € 613.569,42 per saldo debitore di chiusura al 11/12/2015 del rapporto di conto corrente n. 5908, acceso in data presso la dipendenza di Roma, Via Emilia della TE
oltre interessi al tasso legale successivi alla chiusura sino al soddisfo;
b) € 543.480,99
[...] per saldo debitore residuo del prestito n. 07/079/134659, di cui € 141.776,70 per rate insolute, €
27.772,37 per interessi sulle rate insolute, € 7.249,62 per oneri sulle rate insolute, € 1,55 per spese accessorie insolute, € 8.155,25 e € 1.252,72 per interessi di mora, € 15.672,33 per oneri, € 341.403,14 per capitale residuo, € 197,31 per interessi maturati sul capitale residuo, oltre interessi di mora al tasso convenzionale dal 10/12/2015 sino a quello dell'effettivo pagamento. Crediti assistiti dalle garanzie fideiussorie prestate da , e dalla Per Parte_2 Parte_1 Controparte_3 contro, i fideiussori ingiunti hanno proposto opposizione, contestando la debenza del credito vantato dalla a titolo di saldo del rapporto di conto corrente, in quanto privo di validi elementi CP_6 probatori nella fase del giudizio di opposizione, derivante dalla illegittima applicazione di interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto ed interessi usurari ed hanno chiesto la rideterminazione del saldo del conto in contestazione.
Va, pertanto, ribadito che la rideterminazione in sede giudiziaria del saldo del conto corrente non può che avvenire attraverso la produzione, il cui onere grava su chi agisce, del contratto e dei relativi estratti conto a partire dalla data dell'apertura del conto, così da avere dati contabili certi in ordine alle operazioni registrate, a meno che non vi sia un saldo iniziale ritenuto incontestato dalle parti.
E ciò tenuto conto che nel caso, come quello oggetto di causa, di opposizione a decreto ingiuntivo richiesto dalla banca stessa, l'onere allegatorio e probatorio graverà sulla banca, quale attrice in senso sostanziale. In dette ipotesi l'Istituto di credito non potrebbe sottrarsi all'assolvimento dell'obbligo di produzione degli estratti conto, invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, in quanto non si deve confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del credito, come appunto nel caso in cui sia la banca ad agire (cfr. Cass. 13258/2017: “Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione relativa agli interessi a carico del correntista, la banca, per dimostrare l'entità del proprio credito, ha l'onere di produrre tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto, non potendo invocare l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione, né il giudice può ritenere che la clausola invalida non abbia trovato applicazione nel periodo in cui mancano gli estratti conto, salvo che la banca abbia allegato e provato la sopravvenuta inettitudine della medesima clausola a disciplinare il rapporto bancario in conformità a quanto in essa previsto”) (v. altresì, Cass. 15148/2018 e Cass.
14640/2018).
Occorre inoltre rilevare che l'eventuale mancata tempestiva contestazione stragiudiziale degli addebiti effettuati sul conto corrente non rileva in termini di maturazione di decadenze processuali;
infatti l'approvazione tacita del conto ex art. 1832 c.c., applicabile anche al rapporto di conto corrente bancario (art. 1857 c.c.), rende incontestabili le relative annotazioni in sé e per sé considerate nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate, ma non comporta la decadenza da eccezioni relative alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori (contratto ed altre pattuizioni), da cui derivano dette annotazioni (cfr. Cass. 11626/2011;
Cass. 23421/2016): si tratta di giurisprudenza, anche di merito, ormai consolidata.
Analogo onere di produzione, in base a conferente allegazione, riguarda il contratto di conto corrente ed il documento di sintesi, contenente le condizioni applicate al contratto;
quindi, anche in questo caso chi agisce è onerato della relativa produzione, in base ai principi generali ex art. 2697
c.c., da applicare anche in materia bancaria e nei rapporti processuali fra banca e correntista.
Lo stesso discorso varrebbe per gli eventuali altri contratti bancari in essere fra le parti.
In particolare, poi, quanto all'onere della produzione del contratto di conto corrente, con relative condizioni economiche, da parte di chi agisce, osserva il Giudice che, nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo o comunque nelle ipotesi in cui il correntista sia convenuto a fronte di domanda di condanna svolta dalla banca, per il correntista è sufficiente negare la pattuizione di interessi ultralegali, essendo poi onere della banca dimostrare la pattuizione per iscritto di interessi convenzionali ultralegali. Nel caso di specie, tuttavia, i garanti stessi hanno espressamente riconosciuto di essere debitori verso la Banca opposta in forza dell'atto di fideiussione del 5/6/2012.
In particolare, con scrittura privata redatta, in data successiva a quella da ultimo indicata, su carta intestata della e hanno Controparte_4 Controparte_3 Parte_2 Parte_1 dichiarato di essersi costituiti garanti di in forza dei contratti di garanzia del Controparte_4
5/6/2012 e si sono riconosciuti debitori verso la di euro 887.038,98, per fatture anticipate e CP_6 rimaste insolute;
di euro 551.933,06, per residuo finanziamento chirografario del 5/6/2012, assumendo l'impegno di pagare il predetto debito con n. 19 versamenti di € 47.000,00 ciascuno (cfr. all. 2 fascicolo Banca opposta). Inoltre, con atto pubblico del 24/7/2013, rep. 167564 e racc. 14872,
a rogito OT di Roma, ha concesso ipoteca volontaria in favore Persona_1 Parte_1 della Banca, dichiarando espressamente: “a) che la società ' … è debitrice Controparte_4 nei confronti della in amministrazione a titolo di TE CP_12 un'apertura di credito oltre i diciotto mesi e per gli importi di seguito indicati: Euro 887.038,98 (…) per fatture anticipate insolute e così per complessivi Euro 887.038,98 oltre interessi maturati e successivamente maturandi al tasso variabile parametrato all'Euribor 3m aumentato di 3,75 (…) punti;
b) che il suddetto debito è esigibile;
c) che la GN è fidejussore ed Parte_1 obbligata in solido con la società relativamente i suddetti debiti, in forza di Pt_2 CP_4 fidejussione rilasciata nell'interesse della stessa d a favore della banca, con Controparte_4 atto in data 5 giugno 2012” (cfr. all.
1.1 fascicolo monitorio e all. 1 fascicolo Banca opposta).
Ancora, in data 28/3/2014, ha concesso altra garanzia ipotecaria in favore della Parte_1
Banca in relazione anche all'esposizione debitoria rinveniente dal rapporto di finanziamento chirografario n. 134659, stipulando un secondo atto pubblico dinanzi al OT di Persona_1 Roma, rep. 168463, racc. 15289 (cfr. all.
1.2 fascicolo monitorio e all. 1 fascicolo Banca opposta), in cui ha espressamente dichiarato “(…) che: alla data del 19 luglio 2013, la società , CP_4 in dipendenza di aperture di credito, oltre i diciotto mesi, era debitrice verso la per l'importo CP_6 complessivo di Euro 1.438.972,04 (…) per i seguenti titoli:
1. Euro 887.038,98 (…) per fatture anticipate insolute in sospeso e interessi maturati:
2. Euro 551.933,06 (…) per finanziamento chirografario nr. 134659, scadenza 4 dicembre 2013, periodicità rimborso mensile”.
Ciò posto, l'espresso riconoscimento di debito titolato di cui alla scrittura privata e ai due atti notarili summenzionati comporta, ai sensi dell'art. 1988 c.c., l'inversione dell'onere probatorio avente ad oggetto l'esistenza e la validità del credito oggetto di ingiunzione, che sarebbe gravato sulla parte opposta, come sopra evidenziato, quale attrice in senso sostanziale.
In ogni caso, quanto all'eccepita carenza di prova scritta del credito ingiunto, giova evidenziare che, anche se il provvedimento monitorio fosse stato emesso in carenza dei presupposti o della documentazione necessaria per la sua emissione (come, ad esempio, il decreto ingiuntivo emesso sulla base del solo saldaconto e non dell'estratto conto), questo non potrebbe comunque essere dichiarato nullo. Ciò alla luce del seguente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui
"l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso" (Cass. n. 1184 del 19 gennaio 2007).
Di conseguenza, appare irrilevante nella presente sede ogni contestazione in ordine ad irregolarità relative alla emissione del decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso, giova infatti ricordare che l'art. 50 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (di seguito
“testo unico bancario” o anche solo “TUB”), rubricato "decreto ingiuntivo", recita: "la Banca
d'LI e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido".
La norma viene applicata in primis nei procedimenti monitori azionati dalle banche per chiedere il pagamento del saldo del conto corrente a debito del cliente. Muovendo dal tenore letterale della norma e, leggendola alla luce degli artt. 118 TUB, 1853 e 1857 c.c., è possibile affermare che la banca in fase monitoria può depositare anche solamente gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB, riguardanti l'ultimo periodo di movimentazione, secondo la periodicità concordata dalle parti, di regola trimestrale. Non deve, almeno nella suddetta fase, depositare gli estratti conto riguardanti tutta la durata del rapporto. Quanto affermato è in linea con la giurisprudenza di legittimità prevalente, secondo la quale la banca nella fase monitoria può "produrre solo gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto ai sensi dell'art. 50 TUB", vale a dire il documento contenente le indicazioni dell'ultimo estratto conto di chiusura (Cass. n. 9695 del 3 maggio 2011).
Comunque, la –già in sede monitoria- ha prodotto: (…) 1.3) contratto di conto corrente di CP_6 corrispondenza n. 79/5908/0 del 30/05/2012 e relativa apertura di credito n. 79/5909/8 dell'01/06/201, di 1.4) estratto conto ex art. 50 T.U.B. del conto corrente n. 5908 Controparte_4 ed estratti conto dall'1 luglio 2013 all'11 dicembre 2015 (cfr., altresì, all. 4 depositato dalla banca opposta in data 11.12.2019 nel giudizio di opposizione); 1.5) contratto di finanziamento a breve termine chirografario n. 134659, munito di data certa del 5/06/2012, sottoscritto da CP_4
1.6) estratto conto ex art. 50 T.U.B. del finanziamento a breve termine n. 134659; 1.7) n. 3
[...] fideiussioni rilasciate rispettivamente da e , Parte_2 Parte_1 Controparte_8 munite di data certa del 5/06/2012; 1.8) n. 4 comunicazioni di messa in mora del 6/11/2015, inviate rispettivamente a e . Controparte_4 Controparte_3 Parte_2 Parte_1
Ciò posto, gli estratti conto analitici prodotti hanno piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione, con la conseguenza che le relative risultanze possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni (cfr. ad es.: Cass. n.
5675/2001; Cass. n. 14849/2000; Cass. n. 12169/2000; Cass. n. 9579/2000); tali estratti conto costituiscono prova anche nei confronti del fideiussore (ex multis: Cass. n. 13889/2010; Cass. n.
11749/2006). Il consulente nominato ha quindi correttamente rilevato che “la documentazione contabile relativa agli estratti conto risulta completa degli estratti conto e degli scalari dalla data dell'1 luglio 2013 alla data dell'11 dicembre 2015”. Per tali motivazioni, nel ricalcolo, sono stati applicati i tassi indicati negli scalari dalla banca.
In particolare, è stata intestataria del c/c. n. 79/5908/0 acceso presso la Filiale Parte_3 di Roma della .. Il conto oggetto di analisi è stato acceso in data TE
30.5.2012 ed estinto in data 11.12.2015, data di passaggio a sofferenza del conto.
Agli atti è presente anche il contratto di affidamento per anticipazioni fatture sottoscritto in data
1.6.2012 per l'ammontare di euro 1.000.000,00, fino a revoca.
Per entrambi i contratti di apertura del conto corrente e di apertura del credito sono riportate le condizioni contrattuali pattuite.
Il primo estratto conto disponibile riporta la data 1.7.2013, con un saldo positivo di euro 301,77 per il correntista, mentre l'ultimo estratto agli atti riporta la data 11.12.2015 (data di passaggio a sofferenza del conto), con un saldo a debito del correntista pari ad euro 613.569,42 (comprensivo delle competenze liquidate dalla banca). Per tali motivi, essendo la banca ad agire ed essendo il primo estratto disponibile con saldo a credito per il correntista, il CTU ha provveduto ad effettuare il conteggio a partire dalla data dell'1.7.2013 con saldo iniziale di euro 301,77 a credito della come riportato all'inizio dell'estratto conto. Controparte_4
L'art. 13.2 delle norme generali prevede la facoltà per l'istituto di credito di modificare le condizioni, anche economiche del contratto.
Gli opponenti, nell'atto di citazione, hanno contestato la validità del contratto di conto corrente e delle fideiussioni sul presupposto che la avrebbe indotto il legale rappresentante della CP_6 correntista ed i garanti a sottoscrivere fogli in bianco, successivamente compilati dall'Istituto di credito, anche per quel che riguarda la specifica sottoscrizione delle clausole vessatorie.
Il motivo di opposizione è, tuttavia, del tutto generico e infondato. Oltre a quanto già osservato con riferimento al riconoscimento di debito e alla consequenziale inversione dell'onere probatorio gravante sulle parti dell'odierno giudizio, occorre rilevare che costituisce circostanza notoria che i contratti bancari sono conclusi mediante adesione del cliente alle condizioni generali predisposte dall'Istituto di credito. Ebbene, non appare credibile che l'istituto di credito abbia indotto gli opponenti a sottoscrivere dei fogli in bianco sui quali sarebbero state successivamente stampate le condizioni economiche applicate, senza peraltro alcuna specificazione, da parte degli eccipienti, della data in cui le sottoscrizioni in bianco sarebbero state apposte, del nominativo del funzionario bancario autore dell'abusiva induzione alla sottoscrizione di fogli in bianco e del motivo per cui la contestazione sarebbe stata mossa solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo e solo in sede di opposizione giudiziale.
Parimenti infondata è la contestazione per cui sarebbe stata indotta contro la sua Parte_1 volontà al rilascio delle garanzie ipotecarie, confluite, peraltro, nei due atti pubblici notarili recanti la data del 24/04/2013 e del 28/03/2014.
Gli opponenti, anche in tal caso, hanno fatto fanno generico riferimento ad un preteso riempimento absque pactis degli impegni contrattuali assunti, preannunciando, per tutte le ipotesi sin qui esaminate, la proposizione di una querela di falso – da ritenersi necessaria, atteso il contenuto dell'eccezione e la natura di atto pubblico della concessione di ipoteca da parte della - Parte_1 che, tuttavia, non è stata poi formulata in sede istruttoria.
Allo stesso modo deve ritenersi inammissibile il disconoscimento operato dagli opponenti delle copie dei contratti bancari e di garanzia prodotti dalla banca opposta.
Sul punto, gli opponenti hanno contestato, ai sensi dell'art. 2719 c.c., la conformità all'originale delle copie dei contratti bancari e di garanzia prodotti unitamente al ricorso monitorio. L'eccezione
è inammissibile in quanto del tutto generica e priva di chiarezza.
Come è noto, il disconoscimento di un documento non richiede formule sacramentali ma esige in ogni caso una dichiarazione specifica ed univoca (Cass. 14/03/2006, n. 5461; Cass. 06/02/2006, n.
2468; Cass. 21/01/2004, n. 935). In particolare, in caso di contestazione ai sensi dell'art. 2719 c.c.,
è onere della parte esporre le ragioni a fondamento della contestazione della conformità della copia prodotta al documento originale. In altri termini, quando si sostiene che la copia prodotta non corrisponde all'originale del documento, la parte ha l'onere di specificare le parti e gli aspetti della copia che ritiene differenti dall'originale (Cass. 14/03/2006, n. 5461; Cass. 31/07/2013, n. 18349), in quanto il disconoscimento deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta
(Cass. 22/04/2010, n. 9526).
Quanto alle risultanze della CTU, il consulente ha precisato di aver eliminato le competenze addebitate dalla banca e ricalcolato il saldo finale applicando gli interessi convenzionali, come rinvenuti sugli estratti di conto corrente con capitalizzazione trimestrale.
Quanto all'eccepita applicazione di interessi anatocistici, in primo luogo, va rilevato che il contratto di conto corrente è stato stipulato in data successiva alla entrata in vigore della delibera CICR
(30.6.2000) e risulta pattuita espressamente, nelle condizioni economiche allegate allo stesso, la medesima periodicità trimestrale di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori, ragione per la quale il consulente ha considerato nel ricalcolo gli interessi capitalizzati.
E' noto, infatti, che l'art. 120 t.u.b., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, dispone: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli CP_1 interessi sia debitori sia creditori”. Il 2° co. dell'art. 2 della cit. delib. , a sua volta, dispone:
“Nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”. Di conseguenza, nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, dovendosi invece specificare – cosa che non è stata fatta dagli opponenti - sotto quale altro profilo la banca non si sarebbe attenuta alle disposizioni normative in questione.
Quanto alla contestazione relativa all'applicazione di interessi usurari, anche in tal caso la contestazione è del tutto generica e non provata. Gli opponenti, nell'atto di citazione si limitano ad eccepire “l'intervenuto superamento, in relazione al contratto di conto corrente oggetto di causa, del TEG soglia usura di cui alla legge 108/96, nella misura risultante dai decreti ministeriali di determinazione del TEG soglia pubblicati sulla G.U., sia sotto forma di usura oggettiva che di usura soggettiva”, senza neppure indicare quando si sarebbe verificato il superamento del c.d. “tasso soglia”, se cioè all'origine del rapporto o nei trimestri successivi.
E ciò tenuto conto, quanto al fenomeno della c.d. usura sopravvenuta, della pronuncia delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione n. 24675 del 19.10.2017, che ha sancito la validità della clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, sebbene pattuito lecitamente, abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia non per effetto dell'esercizio da parte della Banca dello ius variandi.
Quanto all'usura soggettiva, in primo luogo si osserva che la c.d. usura soggettiva richiede che gli interessi, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultino comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.
L'onere della prova grava in capo alla parte eccipiente, che nel caso di specie non ha neppure allegato le condizioni di difficoltà economica e finanziaria in cui versava la debitrice principale, nè
l'approfittamento di tale circostanza da parte dell'istituto di credito. Si osserva comunque che non sarebbe stata sufficiente la mera allegazione di una situazione di difficoltà economica o finanziaria;
infatti, si precisa che deve essere fornita la prova, in base a conferente allegazione, della conoscenza della situazione di difficoltà economica o finanziaria del correntista da parte della banca, non essendo all'uopo sufficiente la mera enunciazione di altre esposizioni debitorie del correntista.
Parte opponente ha, altresì, eccepito la illegittimità della applicazione della cd. “commissione di massimo scoperto”, sostenendo che la banca opposta avrebbe «costantemente applicato ingentissime commissioni di massimo scoperto ed in ogni caso ha calcolato detta commissione su parametri ben differenti dal massimo “scoperto” raggiunto nell'arco dell'anno di riferimento».
Nella tecnica bancaria, la commissione di massimo scoperto -tradizionalmente introdotta con una pattuizione accessoria ai contratti di affidamento in conto corrente- era una commissione riconosciuta dal cliente alla banca a fronte dell'impegno di quest'ultima di tenere a sua disposizione l'importo oggetto dell'affidamento.
Tuttavia, nel corso degli anni, tale commissione è stata talvolta applicata anche in maniera diversa rispetto alla sua originaria funzione, non tenendo conto dell'ammontare dei fondi messi a disposizione del cliente, utilizzati o non utilizzati, ma dell'esposizione debitoria massima concretamente raggiunta dal cliente in un determinato periodo di riferimento, solitamente trimestrale, non atteggiandosi quindi a controprestazione di quanto erogato dalla banca al cliente per il periodo di utilizzo dell'affidamento, ma neppure a remunerazione della tenuta a disposizione del cliente di somme da parte della banca. Il problema della validità della c.m.s. è stato affrontato in vario modo dalla giurisprudenza e, con riferimento al periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio
2009 n. 2 (ed, a fortiori, prima dell'art. 117 bis del TUB successivamente introdotto), si sono affermati diversi orientamenti.
Invero, secondo questo giudice, appare più corretto e conforme alla funzione dello strumento negoziale de quo, ritenere che la c.m.s. abbia valida causa solo laddove prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, rimanendo priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. A ciò si aggiunga che è in ogni caso illegittima l'applicazione della commissione di massimo scoperto ove non prevista per iscritto nel contratto stipulato con il correntista.
Successivamente, è intervenuto l'art. 2 bis del D.L. 29.11.2008 n°185, inserito in sede di conversione nell'art. 1 della L. 28.1.2009 n° 2, che ha previsto la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la c.m.s. nel caso in cui il saldo del cliente risultasse a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido, nonché delle clausole che prevedessero una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore di un correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ed altre restrizioni.
Orbene, devesi ritenere che – con riferimento al periodo antecedente il 2009 – la c.m.s. abbia un'idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, conformemente alla posizione espressa dalla Suprema Corte, secondo cui la c.m.s. rappresenta “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (in tal senso Cass. 18.1.2006 n°870), servendo a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela.
Per contro, la c.m.s. deve essere ritenuta priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. Ed infatti, appare legittimo che i contratti di apertura di credito prevedano la c.m.s. come una remunerazione della messa a disposizione di un importo da parte della banca, nella misura in cui detta somma non sia utilizzata: trattasi, invero, di una prestazione dell'istituto di credito che ha (a prescindere dal suo ammontare) un costo per lo stesso, segnatamente nemmeno remunerato dagli interessi, generalmente calcolati solo sull'importo utilizzato se, quando e nella misura in cui si verifichi l'utilizzazione.
D'altro canto, non può riconoscersi un'idonea causa giustificatrice laddove la c.m.s. sia applicata sull'utilizzato, indifferentemente intra o extra fido. Rileva in tal senso non solo e non tanto la previsione di interessi sull'importo utilizzato (la quale già remunera la banca della concreta privazione di liquidità), ma anche e soprattutto l'atteggiarsi della c.m.s. in dette ipotesi.
Ed invero, laddove la c.m.s. sia applicata sull'utilizzato, la stessa – in genere – viene parametrata all'utilizzo più elevato nel trimestre di riferimento, a prescindere dalla durata di detta massima esposizione debitoria. Orbene, è proprio l'irrilevanza della durata della massima esposizione debitoria nel periodo di riferimento a palesare la mancanza di causa della c.m.s. in dette ipotesi: in questi termini, infatti, la c.m.s. perde la logica di un corrispettivo per la somma utilizzata, prescindendo dalla concreta durata della perdita di liquidità della banca, atteggiandosi invece come una sorta di inammissibile clausola penale per il “fatto lecito”, in quanto, da un lato, quantificata in un forfait a prescindere dalla durata dell'erogazione del credito e, dall'altro, inaccettabilmente prevista per quanto è oggetto del contratto di apertura di credito e non anche per l'inadempienza dello stesso. Inoltre, va anche considerato che i contratti di apertura di credito in genere prevedono un interesse moratorio convenzionale specifico per le somme rese disponibili extra fido.
Nel caso di specie, dal documento di sintesi contenente le condizioni economiche applicate al contratto di c/c n. 5908 risulta la pattuizione di una commissione di messa a disposizione sull'affidamento (trimestrale) applicata sull'ammontare del fido accordato, per tutta la durata dell'affidamento, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dello stesso, pari allo 0,375%, con un massimale di 250 euro (1.000 euro anno) sino al 14 marzo 2012, data a decorrere dalla quale la stessa commissione è prevista in misura percentuale fissa, mai superiore allo 0,50% trimestrale, in proporzione all'importo dell'affidamento concesso, in adeguamento alle nuove disposizioni di cui all'art. 6 bis del D.L.
6.12.2011 n° 201 (decreto Salva LI), convertito nella L. 22.12.2011 n° 214, che ha introdotto nel T.U.B. l'art. 117 bis, poi nuovamente modificato nel 2012.
Quindi le c.m.s. applicate dalla banca non soltanto soddisfano il requisito della determinatezza, ma sono state previste, altresì, sull'ammontare del fido accordato e non invece, come eccepito dagli opponenti, sull'effettivo utilizzo dello stesso.
Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, il CTU, dopo aver precisato nella relazione definitiva di aver verificato che il saldo finale ricalcolato nella bozza “è stato viziato da un bug del software utilizzato e che ha cristallizzato i conteggi nel momento in cui sono stati inseriti dei movimenti con valuta antergata”, ha provveduto ad eliminare tale l'anomalia e ciò ha comportato la rielaborazione del conteggio con un conseguente nuovo saldo pari ad euro 605.094,30 (allegato n. 7) anziché
550.434,50, come indicato nella bozza, con una differenza rispetto al debito evidenziato dalla CP_6
(613.569,42) pari ad euro 8.475,12 in favore della dovuta principalmente alla Controparte_4 eliminazione delle “spese amministrazione affidamenti” nel periodo dal 27/09/2013 al 29/09/2015, che non sono state pattuite espressamente nel contratto in esame.
Nessuna contestazione è stata mossa dagli opponenti, per contro, con riferimento al credito per l'importo di € 543.480,99 a titolo di saldo debitore residuo del prestito chirografario n.
07/079/134659, con il quale la ha concesso alla società un CP_14 Controparte_4 finanziamento di originari € 1.000.000,00. La Banca opposta ha, infatti, agito in sede monitoria per far valere il proprio credito derivante dal predetto finanziamento chirografario, così ripartito: €
141.776,70 per rate insolute, € 27.772,37 per interessi sulle rate insolute, € 7.249,62 per oneri sulle rate insolute, € 1,55 per spese accessorie insolute, € 8.155,25 e € 1.252,72 per interessi di mora, €
15.672,33 per oneri, € 341.403,14 per capitale residuo, € 197,31 per interessi maturati sul capitale residuo, oltre interessi di mora al tasso convenzionale dal 10/12/2015 sino a quello dell'effettivo pagamento (cfr. estratto conto ex art. 50 T.U.B.: doc.
1.6 fascicolo monitorio e all. 1 fasc. opposta).
Il credito in oggetto, oltre a non essere contestato, risulta provato per tabulas, avendo la CP_6 depositato nella fase monitoria e nel presente giudizio di opposizione: il “contratto di finanziamento a breve termine chirografario” stipulato dalla in data 5/6/2012 con la Controparte_4 CP_6
munito di data certa (cfr. doc.
1.5 fascicolo monitorio e all. 1 fascicolo TE opposta); il documento di sintesi, nel quale sono riportati per iscritto i tassi di interesse e le altre condizioni contrattuali regolanti il rapporto (cfr. doc.
1.5 fasc. monitorio); il piano di ammortamento che prevedeva il rimborso del capitale finanziato mediante n. 12 rate mensili dal 4/7/2012 al
4/12/2013 (cfr. doc.
1.5 cit., all. “A”); l'atto unilaterale di concessione di ipoteca del 28/3/2014, a rogito OT , con cui la garante confermava di aver costituito, Persona_1 Parte_1 con precedente atto del 24/7/2013, ipoteca volontaria a garanzia dei debiti della debitrice principale in favore della e contestualmente otteneva dalla Controparte_4 TE banca una dilazione di pagamento dei debiti a quella data maturati per complessivi € 1.123.498,82 di cui, per quel che qui interessa, € 530.430,62, quale saldo debitore alla data dell'atto del finanziamento chirografario n. 134659, che presentava allora n. 6 rate insolute (dalla n. 7 alla n. 12 dell'originario piano di ammortamento): con tale atto l'opponente confermava la garanzia ipotecaria già iscritta in data 25/7/2013 per il credito di cui al c/c n. 5908 e costituiva ipoteca a garanzia anche del credito di cui al rapporto di finanziamento chirografario (cfr. doc.
1.2 fasc. monitorio e all. 1 fasc. opposta); la scrittura privata con riconoscimento di debito, con la quale la ha dichiarato di essersi costituita garante di in forza dell'atto di Parte_1 Controparte_4 garanzia del 5/6/2012 e si è riconosciuta debitrice ver so la per quel che qui interessa, di CP_6 euro 551.933,06, per residuo finanziamento chirografario del 5/6/2012, assumendo l'impegno di pagare il predetto debito con n. 19 versamenti di € 47.000,00 ciascuno (cfr. all. 2 fasc. Banca opposta); l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B., con evidenza delle rate insolute e della complessiva esposizione debitoria maturata dalla (cfr. doc.
1.6 fasc. monit.). Controparte_4
L'opponente, infine, ha eccepito l'inefficacia della fideiussione rilasciata dai garanti, conseguente alla violazione degli obblighi di correttezza e buona fede da parte dell'operatore bancario, che avrebbe omesso di interrompere l'erogazione del credito, continuando nella concessione di liquidità, confidando nella sola garanzia e solvibilità dei fideiussori.
Nel merito, oltre ad essere genericamente dedotta, la contestazione in oggetto non coglie nel segno.
E ciò tenuto conto, in primo luogo, della sottoscrizione della garanzia fideiussoria da parte dei garanti, per tutte le obbligazioni contratte dalla correntista dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, sino alla concorrenza dell'importo massimo garantito di euro 3.000.000,00 – con clausole approvate specificatamente ai sensi dell'art.1341 c.c. da tutti i fideiussori – subito dopo la stipula, da parte della correntista, del contratto di c/c e affidamento del 30.5.2012 e contestualmente alla concessione dell'affidamento e alla stipula del contratto di finanziamento a breve termine chirografario, dovendo, per l'effetto, presumersi che i medesimi fossero al corrente delle linee di credito accordate alla debitrice principale.
La giurisprudenza, inoltre, ha più volte affermato che nella fideiussione per obbligazione futura,
l'onere del creditore, previsto dall'art. 1956 c.c., di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa;
tale onere non sussiste allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché, in tale ipotesi, la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sè la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito (cfr. ex multis Cass. n. 31227 del 29/11/2019). È poi evidente che, quando la conoscenza delle difficoltà economiche nelle quali versa il debitore principale è comune - o deve essere presunta tale – al creditore ed al fideiussore, la mancata richiesta di autorizzazione non può più configurare una violazione contrattuale liberatoria (cfr. Cass. n. 3761 del 21/02/2006) Orbene, nel caso in esame, la carica di legale rappresentante della società
[...] ricoperta dal garante ed il rapporto di coniugio esistente tra il CP_4 Parte_2 Pt_2
e la , oltre alla più volte citata ricognizione di debito effettuata da quest'ultima nella Parte_1 scrittura privata successiva al 5/6/2012 e nei due atti pubblici costitutivi di ipoteca, esonerano da qualsiasi ulteriore valutazione sul punto.
Peraltro, ai sensi delle fideiussioni in atti (art. 5), il fideiussore era tenuto ad informarsi delle condizioni patrimoniali del debitore garantito e dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca, né risultano depositate in atti richieste di informazioni provenienti dagli opponenti e rivolte alla banca.
Sempre dalle fideiussioni in atti emerge poi l'espressa pattuizione, all'art. 6, della deroga all'onere della Banca di agire nei confronti della debitrice principale nei termini di cui all'art. 1957 c.c. per far salvi i diritti nascenti dalla fideiussione, con conseguente infondatezza, altresì, dell'eccezione di decadenza sollevata dagli opponenti richiamando l'articolo da ultimo citato.
L'eccezione de qua, peraltro, è anche infondata nel merito, atteso che la ha esercitato il CP_6 recesso dai rapporti in essere con la con missiva del 6/11/2015, ricevuta dalla Controparte_4 società debitrice il 12/11/2015 (cfr. cartoline di ricevimento: doc.
1.8 fascicolo monitorio e all. 1 fasc. opposta) e ha depositato il ricorso monitorio in data 18/3/2016 anche nei confronti di
[...]
quando cioè il termine di sei mesi di cui all'art. 1957 c.c. non era ancora decorso. CP_4
Alla luce delle risultanze di causa, dunque, l'opposizione proposta va parzialmente accolta e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto, limitatamente all'odierna opponente, in quanto emesso per un importo superiore al credito effettivamente accertato.
Tenuto conto delle risultanze della CTU espletata nel corso del giudizio, l'opponente Parte_1
, in proprio e quale erede di , quali fideiussori della debitrice principale
[...] Parte_2
deve essere condannata al pagamento, in favore della quale Controparte_4 CP_1 cessionaria del credito della e, per essa, quale mandataria, della TE
della complessiva somma di € 1.148.575,29 (605.094,30 + Controparte_2
543.480,99), oltre interessi convenzionali sino al soddisfo, nei limiti dell'importo massimo garantito di € 3.000.000,00.]»
§ 2 — Ha proposto appello contestando la sentenza di primo grado sotto Parte_1 vari profili e chiedendo “Voglia la Corte d'Appello di Roma accogliere, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, il presente appello e per l'effetto, previo accoglimento dell'istanza di inibitoria di seguit formulata ai sensi dell'art.283 c.p.c.,
- Disporre ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 cpc la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata sulla scorta della fondatezza dei motivi di appello;
- Riformare la sentenza impugnata n. 10477/2022 pubblicata il 30/06/2022 nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 45791/201 del Tribunale Civile di Roma, con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Ha resistito e per essa, quale mandataria, CP_1 Controparte_2 eccependo in via preliminare ex art. 348 bis CPC l'inammissibilità dell'appello di cui ha chiesto il rigetto.
Sono rimasti contumaci le restanti parte appellate , Controparte_3 [...]
e . Controparte_4 Controparte_5
Per l'udienza di prima comparizione del 20 dicembre 2022 – sostituita dalla trattazione cartolare – parte appellante depositava le proprie note, replicando i motivi di gravame relativi alla violazione della normativa antitrust ed eccepiva, inoltre, il difetto di rappresentanza in capo alla cessionaria ed a , per carenza di prova della cessione del credito così come di procura processuale e CP_2 sostanziale, deducendo la fattispecie del terzo contraente ex art. 1393 C.C. e la mancanza di firma digitale, per concludere con la invocazione di inammissibilità del ricorso monitorio.
Insisteva parte appellante nella chiesta inibitoria.
L'appellata e per essa la mandataria ribadiva la propria posizione sia quanto alla CP_1 istanza di sospensiva, sia sul merito della controversia.
Con ordinanza in pari data la Corte respingeva l'istanza ex art. 283 CPC.
La causa , poi, veniva assegnata a questo relatore con provvedimento in data 15 febbraio 2023.
Le parti costituite depositavano le memorie conclusionali anticipate, come autorizzate.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - la sola parte appellata ha depositato le note di trattazione cartolare e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 15 pagine, è articolato in quattro motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo – titolato “ILLOGICA MOTIVAZIONE. ERRATA MOTIVAZIONE CIRCA
L'INAMMISSIBILITA' DELL'ECCEZIONE DI NULLITA' PER Controparte_15
DELLA NORMATIVA – l'appellante (pagg. 5/7) ripropone la questione CP_16 CP_17 della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, richiamando le sezioni unite della Corte di legittimità e deducendo che il provvedimento della Banca d'LI in materia costituiva fatto notorio, sicchè nessun profilo di novità – come rilevato dal Tribunale – poteva ritenersi sussistente.
§ 3.2 — Col secondo motivo – titolato “ SULLA CLAUSOLA DI PAGAMENTO A PRIMA RICHESTA
SENZA ECCEZIONI E SULLA QUALIFICAZIONE DEL CONTRATTO DI CP_18
“ – l'appellante (pagg. 7/10) lamenta l'errore nel quale sarebbe incorso il primo
[...] Parte_1 giudice nel qualificare la garanzia come autonoma perché “a prima richiesta”, deducendo che la qualificazione sarebbe comunque irrilevante ai fini della verifica di nullità delle clausole “ABI”.
Conclude l'appellante che la garanzia è caratterizzata da autonomia quando a prestarla siano soggetti
“avulsi” dal debitore e cita, sul punto, una pronuncia della Corte di appello di Napoli, aggiungendo che il era un vicario della società garantita con conseguente doppia veste. Pt_2
§ 3.3 — Col terzo motivo - titolato “ SULLA NULLITA' DELLA CLAUSOLA DI DEROGA ALL'ART.
1957 C.C. E SULLA DECADENDA DALL'AZIONE “ – la parte appellante (pagg. 10/12) deduce la nullità della deroga al disposto di cui all'art. 1957 C.C., deducendo che la scadenza delle obbligazioni era stata erroneamente individuata dal primo giudice nella data del 6.11.15, perché antecedente a quest'ultima. Precisa l'appellante che per il conto corrente bancario, alla data del 28 marzo 2014 era stata formulata l'ipotesi per rientrare dal debito, che per il finanziamento di 17 rate non pagate la scadenza era al 6.7.14, che per il mutuo nessuna rata era stata pagata sicchè la scadenza era al 10.5.14
e per il prestito con l'ipoteca del 28.3.14, nessuna rata era stata pagata sicchè la scadenza era da collocarsi al 4.4.14. Conclude l'appellante che così retrocesse le date di scadenza dell'obbligazione, la banca era incorsa nella decadenza ex art. 1957 C.C. e che con la concessione delle proroghe si era assunta il rischio di detta decadenza.
§3-4 Col quarto motivo – titolato “ESATTO AMMONTARE DEL CREDITO ALLA LUCE DELLE
ESECUZIONI INTRAPRESE DALL'APPELLATA” – parte appellante (pagg. 12/13) lamenta che la banca originaria creditrice non ha dichiarato di aver introitato delle somme sia dal procedimento di esecuzione forzata n. 503/17 presso il Tribunale di Velletri in danno della stessa appellante , sia dalle due procedure fallimentare per le ammissioni al passivo (ottenute dalla cessionaria), somme che indica segnatamente, aggiungendo che nulla la banca ha specificato in ordine ad altri possibili incassi
(v. pag. 13).
§ 4 — L'appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
Prima di affrontare le questioni devolute con l'appello, vanno precisati alcuni profili preliminari.
E' fondata l'eccezione di giudicato formulata dalla parte appellata costituita, atteso che gli unici profili devoluti – rispetto alla articolata motivazione sopra testualmente riportata – attengono alla nullità della fideiussione, alla sua qualificazione, all'art. 1957 C.C. ed al quantum, sicchè per tutto il resto le statuizioni sono ormai definitive.
Va poi evidenziata la peculiarità dell'eccezione – anche di difficile intelligibilità – che l'appellante ha articolato nelle note di trattazione scritta relative alla prima udienza di comparizione, dedicata anche alla discussione della inibitoria, poi respinta dalla Corte.
Ebbene, l'appellante – in aperta contraddizione anche con le sue stesse allegazioni, come poi si dirà, ha sollevato una serie di questioni che attengono sia alla cessionaria , sia alla CP_1 mandataria come sopra indicata. CP_2
Per la prima viene contestata la prova della cessione del credito.
La eccezione, quindi, di difetto di legittimazione attiva viene invocata al fine di rimuovere il decreto ingiuntivo ma è palesemente pretestuosa per varie ragioni.
In primo luogo, come si evince dalla sopra riportata sentenza, anche in punto di liquidazione delle spese di lite in primo grado, il Tribunale ha ritenuto sussistente detta legittimazione attiva proprio sulla base della prova (ritenuta , appunto, fornita) della cessione del credito, non foss'altro perché il fatto costitutivo del credito in capo alla cessionaria non è stato contestato ex art. 115 CPC.
Ne consegue che, in realtà, l'odierna appellante non poteva limitarsi a formulare una eccezione alla prima udienza di comparizione, ma farne piuttosto materia di gravame, visto – appunto – che il
Tribunale si è espresso anche esplicitamente sul punto.
Ma anche a voler ritenere che si possa – nonostante ciò – procedere con un rilievo d'ufficio (anche se nulla viene indicato in tal senso), va ribadito quanto questo Ufficio ha già più volte espresso in vicende similari.
La odierna appellata aveva esplicitamente indicato, nella parte espositiva, gli estremi CP_1 dell'atto di cessione, evidenziandone l'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, pure allegata
(v. Cass. 8975/20).
Sul punto, va richiamato il principio secondo il quale “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (v. Cass. N. 31188/17).
E' indubbio che (v. Cass. N. 24798/20) chi si dichiara e agisce come successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, in particolar modo se vi è contestazione (v. anche Cass. N. 34373/23).
Ciò non significa, però, che - una volta allegati gli elementi a sostegno della “legitimatio ad causam”, il cessionario debba depositare anche il contratto di cessione: è sufficiente, infatti, produrre elementi probatori che consentano di ricollegare causalmente alla cessione anche la posizione dei debitori che formulano la contestazione circa la detta legittimazione.
Nel caso in esame, come emerge anche in questa sede, vi è la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti esclusi dalla cessione nonché il collegamento testuale dal quale emerge l'elenco delle posizioni e dei numeri clienti, tra i quali (come si evince con facilità di consultazione) anche quello della debitrice principale (profilo mai posto in dubbio dai garanti e comunque emergente dalla documentazione relativa ai rapporti intercorsi), sicchè tale prova (in ragione di elementi gravi, precisi e concordanti) ben può ritenersi raggiunta, anche a voler applicare con rigore i principi affermati dalla Corte di legittimità (v. da ultimo Cass. N.
4277/23).
Dunque, va dato seguito ai principi affermati da questa Corte, secondo i quali «in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023, Rv. 668451 – 01, nella cui motivazione si chiarisce, peraltro, che «in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete»; v. anche Cass. N. 12007/24).
A ciò si aggiunga l'evidente contraddizione in cui incorre parte appellante che, con l'ultimo motivo di gravame, deduce che proprio la cessionaria ha ottenuto nelle procedure concorsuali CP_1
l'assegnazione di somme in ragione degli stessi rapporti sottostanti alla garanzia fornita dalla appellante, affermazione che evidentemente presuppone proprio la titolarità di quel credito, risultando inverosimile che il Tribunale in sede fallimentare possa riconoscere somme a soggetti non creditori.
Sgombrato, quindi, il campo da questa questione, si pone quella relativa alla procura – sostanziale e processuale – che pure viene sollevata dall'appellante, dimenticando – però – un passaggio importante cioè che l'odierna mandataria ha ricevuto procura notarile (in data 25.6.18) da
[...] che a sua volta agiva ed agisce su procura di (in data 13.6.18), come Controparte_19 CP_1 si evince dagli allegati 1 e 2 della parte originaria intervenuta. Peraltro, la difficile comprensibilità delle questioni sollevata nasce dal fatto che il ricorso monitorio era stato proposto dalla , mentre la odierna appellata è intervenuta durante TE il giudizio, come si è sopra indicato, sicchè le questioni sulla firma digitale rendono davvero difficile individuare l'interesse ex art. 100 CPC, tanto più che il decreto ingiuntivo è stato pure revocato e che la domanda originaria ha trovato poi espressione nel giudizio di cognizione piena conseguente ad una opposizione che, come tale, presupponeva una domanda alla quale è stata, dunque, prestata risposta processuale.
§4.1 – Il primo motivo di impugnazione è palesemente infondato.
Il Tribunale ha ritenuto la questione del “modello ABI” e delle violazione della normativa antitrust sia “nuova” (perché sollevata solo in sede di comparsa conclusionale), sia sfornita di quell'elemento probatorio che è il provvedimento della Banca d'LI.
Ma l'impugnazione – come ripetuta nelle sue allegazioni nelle note relative alla prima comparizione
– è carente di contrapposizione alle motivazioni del primo giudice, tenuto conto che l'elemento novità è insito proprio nella necessità per il giudicante di effettuare un accertamento in fatto e operare una indagine, appunto, nuova rispetto a quanto prospettato nei termini di legge con le conseguenti preclusioni.
La Corte, in ogni caso, rileva che anche a voler ritenere “notorio” il provvedimento dell'organo di vigilanza (risalente al 2005), il problema del tema d'indagine nuovo non è superato né superabile e che, peraltro, una garanzia rilasciata nel 2012 – quale è quella in esame – è sconnessa temporalmente e causalmente dai fatti esaminati dal detto organo, con tutto quanto ne consegue in punto di onere della prova circa il nesso eziologico. Anche le argomentazioni utilizzate in appello sono meramente generiche ed apodittiche, ripetitive sia di quanto già dedotto in primo grado, sia di espressioni difensive “seriali”, senza alcun riferimento al caso pratico e concreto in esame.
Di qui il rigetto di questo motivo di impugnazione.
§4.2 – Anche il secondo motivo di appalesa infondato.
A parte l'irrilevanza della qualificazione della garanzia rispetto alla questione della violazione in punto di normativa antitrust (come detto dal Tribunale e non colto dall'appellante), quest'ultima fonda le sue doglianze ritenendo (erroneamente) che il primo giudice abbia raggiunto il proprio convincimento circa l'autonomia della garanzia in ragione della clausola “a prima richiesta”.
Invero, è sufficiente leggere integralmente la motivazione – come testualmente sopra riportata – per verificare come il Tribunale abbia fatto un esame ampio e preciso ex art. 1362 e segg. della volontà contrattuale delle parti, esattamente come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità invocata dalla stessa appellante, senza fermarsi dunque a quella clausola, ma leggendola ed interpretandola unitamente agli altri elementi emergenti dal contratto stipulato dalla , il cui interesse a tale Parte_1 diversa qualificazione resta di difficile comprensione.
Infatti, il Tribunale ha riconosciuto chiaramente alla odierna appellante la possibilità di far valere eccezioni relative sia al proprio rapporto di garanzia, sia in sostanza al rapporto principale con riguardo alle nullità, rilevabili anche d'ufficio in quanto c.d. di protezione. Quale, dunque, dovrebbe essere l'elemento decisivo di suo interesse non è dato individuare ex art. 100 CPC.
Suggestiva, poi, la tesi secondo la quale per avere una forma di garanzia autonoma, la parte stipulante/garante dovrebbe essere del tutto “avulsa” ed estranea rispetto al debitore principale, profilo che in questo caso concreto è da escludersi per via del ruolo di “vicario” – oltre che di garante e quindi con una doppia veste – del dante causa Pt_2
Tale tesi, appunto, è in aperto contrasto con il principio della volontà di contrarre nell'ambito del diritto privato nel nostro ordinamento, con la conseguenza che, appunto, è la volontà delle parti ad individuare la natura del contratto concluso e non di certo la qualità che la parte stipulante come garante riveste all'interno di una compagine sociale come la debitrice principale nel caso di specie. La tesi, in sostanza, è meramente apodittica e mera congettura, senza alcun concreto riscontro circa la diversa volontà (rispetto a quella individuata dal Tribunale) che le parti hanno manifestato.
Di qui la reiezione del motivo di impugnazione.
§4.3 – Il terzo motivo è altrettanto palesemente infondato.
Come sopra evidenziato, l'appellante persegue il fine di vedere “retrodatato” il momento di scadenza dell'obbligazione, al fine di dimostrare che la banca non ha rispettato il termine semestrale di decadenza ex art. 1957 C.C.
Invero, tutto lo sforzo argomentativo mediante l'indicazione dei diversi rapporti e delle diverse date non tiene in alcun conto , a sua volta, dello sforzo argomentativo del Tribunale (sostanzialmente ignorandolo) che, in modo del tutto condivisibile, ha evidenziato come la banca avesse concesso alla parte debitrice che ne faceva richiesta un piano di rientro e, quindi, concesso proroghe che, evidentemente, conducevano ad un nuovo termine essenziale, con conseguente venir meno del beneficio del nuovo termine concesso in danno della debitrice principale (come dei suoi garanti) per mancato rispetto anche di tale nuovo termine.
Affermare, oggi, da parte appellante che la banca – dopo aver concesso un nuovo termine per l'adempimento – sarebbe decaduta sulla base del termine originario, antecedente cioè alla nuova pattuizione, è senz'altro tesi destituita di ogni fondamento logico e giuridico, oltre che caratterizzata da una serie di contraddizioni nel suo svolgimento in gravame.
§ 4.4 – Il quarto motivo, poi, è del tutto inconferente.
Viene, infatti, invocata una riduzione del “quantum” portato dalla sentenza impugnata sulla base di incassi intervenuti sia in sede di esecuzione forzata, sia di procedure concorsuali, con evidente
“confusione” tra i due piani giuridici.
In questa sede, infatti, si discute e si controverte di un titolo esecutivo, la cui operatività – poi, va accertata e verificata (anche per il quantum) in sede esecutiva.
Ciò significa che sul detto titolo ex art. 474 CPC non si può intervenire con alcuna “riduzione” del debito per via di quanto via via viene incassato dal creditore, anche perché - a tutto voler concedere- andrebbe provato (e ciò non è avvenuto) che gli incassi siano ormai definitivamente satisfattivi per i creditori. Circostanza , peraltro, esclusa dalla società appellata costituita.
Ne consegue la reiezione dell'intero gravame.
§ 5 — Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano come da tabelle vigenti, tenuto conto dei parametri medi (considerato il procedimento interinale di inibitoria) e del valore della controversia, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 1.000.001 a € 2.000.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 7.418,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 4.313,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 9.937,00 Fase decisionale, valore medio: € 12.333,00
Compenso tabellare (valori medi) € 34.001,00
Nulla deve disporsi per le parti appellate non costituite.
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 10477/22 del
Tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore di e per essa, quale CP_1 mandataria, delle spese del grado che si liquidano in Controparte_2
Euro_34.001,00 , oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore