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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 20/05/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 336/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CRISTARELLA ROSANNA
appellante – appellato incidentale e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. TRUNFIO GIUSEPPE appellato – appellante incidentale
CONCLUSIONI
per il : - preliminarmente, rigettare l'appello incidentale;
Parte_1
-accogliere il gravame proposto, riformando la sentenza di primo grado, riconoscendo la concorrente responsabilità dell'attrice ex art. 1227 c.c. nell'occorso, per l'effetto ridurre l'ammontare del danno interamente posto o in subordine, accertare che il danno è eccessivamente stimato, riducendone l'entità riportandolo ad equità e giustizia.
-ordinare la restituzione delle maggiori somme nelle more corrisposte dal in Pt_1
esecuzione della sentenza di primo grado.
-con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
per -respingere con ogni e qualsiasi statuizione tutte le Controparte_2 domande proposte dall'appellante in quanto inammissibili e Parte_1
comunque infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa, con ogni e qualsiasi statuizione e confermare la sentenza appellata;
- in via incidentale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare e condannare il convenuto/appellato al risarcimento dei danni in favore Pt_1 dell'attrice/appellante a seguito dell'occorso incidente per l'ammontare complessivo di euro € 94.436,46, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
- Con vittoria di spese e competenze, con l'avvertenza che l'esponente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato e, pertanto, si chiede fin da adesso espressamente la liquidazione del dovuto come per legge giusta nota spese che verrà allegata separatamente.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, il Parte_1
impugnava la sentenza n. 531/2020, con la quale il Tribunale di Reggio Calabria aveva accolto la domanda risarcitoria della signora ritenendo l'appellante responsabile CP_2
per la caduta e per i danni da essa derivati.
Con il primo motivo di appello, il lamentava l'erronea Parte_1
interpretazione della prova e la contraddittorietà della motivazione rispetto al concorso di colpa ex art. 1227 c.c. della danneggiata, con il secondo motivo, l'errata e falsa interpretazione delle risultanze istruttorie della ctu, con il terzo motivo il mancato rispetto della sospensione straordinaria dei termini processuali per il deposito della comparsa conclusionale.
Si costituiva l'appellata, che chiedeva il rigetto dell'appello proposto dal
[...]
e spiegava appello incidentale, ritenendo errata la liquidazione del Parte_1
danno perché liquidato in applicazione delle tabelle di Milano senza alcuna personalizzazione e senza includere il danno morale.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pag. 2/7 2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
2.1. L'appellante, con il primo motivo di appello, lamenta il mancato riconoscimento del concorso di colpa ex artt. 1227 c.c., desumibile dalla conoscenza della zona da parte della signora e dalla buona visibilità della buca. CP_2
Gli assunti dell'appellante non trovano riscontro negli atti di causa, visto che non vi è prova che l'appellata frequentasse i luoghi di causa e che si trovassero nei pressi dell'abitazione della danneggiata, o che la buca si trovasse su un percorso abituale per la
La circostanza che la danneggiata stesse andando a prendere il nipote al CP_2
campetto sportivo non implica una costante frequentazione dei luoghi, né che gli stessi fossero da tempo nelle medesime condizioni.
Nel corso dell'istruttoria è stata inoltre verificata la scarsa visibilità della buca, visto che la caduta è avvenuta di sera e che c'era una scarsa illuminazione (vedi deposizione del teste . Testimone_1
2.2. Anche il secondo motivo di appello appare infondato, visto che la consulenza tecnica appare del tutto priva di vizi e coerente con la documentazione medica prodotta.
L'asserita scissione del danno biologico da quello estetico in realtà non è avvenuta, avendo il ctu valorizzato le conseguenze del sinistro tenendo conto anche del danno estetico e procedendo ad una ponderazione del danno: non si tratta di sommatoria, poiché il danno è stato limitato al 15% per la perdita di funzionalità della gamba ed il danno estetico era stato quantificato nel 7%, per cui la mera sommatoria avrebbe condotto ad un danno del 22% anziché quello indicato dal ctu, pari al 18%.
In sostanza, non c'è stata una duplicazione del risarcimento, ma una valutazione complessiva del danno biologico, che include anche la lesione estetica, in linea proprio con la giurisprudenza citata dall'appellante. I postumi di carattere estetico non vengono risarciti autonomamente, quale voce ulteriore rispetto al danno biologico, ma vengono tenuti in considerazione quali componenti del danno biologico.
2.3. Il terzo motivo di appello è inammissibile, in quanto alla violazione procedurale dedotta (mancanza di termini liberi per il deposito delle comparse conclusionali precedenti alla discussione della causa) non fa seguito alcuna richiesta di riforma della sentenza, né la parte afferma una lesione del diritto di difesa, visto che dette memorie risultano regolarmente depositate. L'impugnazione con cui l'appellante deduca pag. 3/7 esclusivamente vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso in senso a lui sfavorevole anche nel merito è ammissibile solo qualora i vizi in parola comportino, se fondati, la rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c.. Al di fuori di tali casi,
l'appellante, a pena di inammissibilità del gravame, per carenza di interesse nonché per difformità rispetto al modello legale di impugnazione, è tenuto a dedurre, contestualmente a quelle di rito, anche le questioni di merito. (Cass. Sez. 6, 10/01/2019,
n. 402, Rv. 652572 - 01).
3. L'appello incidentale deve essere rigettato.
La liquidazione è stata effettuata dal Tribunale applicando le tabelle di Milano, elaborate all'epoca dei fatti (2018), che prevedevano un punto di danno biologico di €
3.029,91 e di danno non patrimoniali pari a € 4.060,08, per cui € 50.426,00 è la liquidazione del danno non patrimoniale, mentre il solo danno biologico sarebbe stato
€37.631,00. Il cd danno morale, di cui la danneggiata invoca l'applicazione, era già ricompresa nella componente del danno non patrimoniale nelle tabelle applicate.
Solo dal 2021, infatti, il Tribunale di Milano ha scorporato dal danno non patrimoniale l'incremento per la sofferenza (ossia il danno morale), che fino ad allora era indicato in modo complessivo e ricompreso nel danno non patrimoniale, per tenere conto delle indicazioni della Corte di Cassazione sulla prova del danno e sulla personalizzazione.
Nel caso di specie, applicando le tabelle del 2021 e l'incremento per danno morale si giungerebbe ad € 51.124,00, ossia la medesima somma già liquidata in sentenza, rivalutata al 2021.
La tabella di calcolo indicata dall'appellante incidentale non appare coerente con le tabelle utilizzate per la liquidazione del danno, elemento non contestato dalla danneggiata, come si vede dallo specchietto sottostante.
pag. 4/7 In tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.ass.
pag. 5/7 (Cass. Sez. 3, 22/03/2024, n. 7892, Rv. 670461 - 01). Nel caso di specie, è evidente che il giudice ha riconosciuto implicitamente il danno morale, presuntivamente ricavato dalle medesime circostanze evidenziate dalla danneggiata.
Non è stata invece riconosciuta alcuna personalizzazione, vista l'assenza di allegazioni sul punto, e non potendo tenersi conto del danno già valutato dal consulente tecnico d'ufficio, unico aspetto sul quale insiste l'appellante incidentale.
Questa Corte ritiene del tutto corretta la liquidazione effettuata dal giudice di prime cure.
In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva riconosciuto una personalizzazione, in misura pari al 30%, della componente biologica del danno, patito da una donna in conseguenza della morte della figlia di quattro anni in un incidente stradale, sulla scorta dei medesimi profili ritenuti rilevanti ai fini del riconoscimento di una patologia psichica post traumatica). (Cass. Sez. 3, 06/03/2025, n. 5984, Rv. 674199
- 01).
4. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza e dell'evoluzione della giurisprudenza in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c. della
P.A.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
e sull'appello incidentale proposto da avverso Parte_1 Controparte_2
la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 531/2020, così provvede:
pag. 6/7 1. rigetta l'appello proposto dal Parte_1
2. rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_2
3. compensa le spese del presente grado di giudizio.
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 20/05/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 336/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CRISTARELLA ROSANNA
appellante – appellato incidentale e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. TRUNFIO GIUSEPPE appellato – appellante incidentale
CONCLUSIONI
per il : - preliminarmente, rigettare l'appello incidentale;
Parte_1
-accogliere il gravame proposto, riformando la sentenza di primo grado, riconoscendo la concorrente responsabilità dell'attrice ex art. 1227 c.c. nell'occorso, per l'effetto ridurre l'ammontare del danno interamente posto o in subordine, accertare che il danno è eccessivamente stimato, riducendone l'entità riportandolo ad equità e giustizia.
-ordinare la restituzione delle maggiori somme nelle more corrisposte dal in Pt_1
esecuzione della sentenza di primo grado.
-con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
per -respingere con ogni e qualsiasi statuizione tutte le Controparte_2 domande proposte dall'appellante in quanto inammissibili e Parte_1
comunque infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa, con ogni e qualsiasi statuizione e confermare la sentenza appellata;
- in via incidentale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare e condannare il convenuto/appellato al risarcimento dei danni in favore Pt_1 dell'attrice/appellante a seguito dell'occorso incidente per l'ammontare complessivo di euro € 94.436,46, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
- Con vittoria di spese e competenze, con l'avvertenza che l'esponente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato e, pertanto, si chiede fin da adesso espressamente la liquidazione del dovuto come per legge giusta nota spese che verrà allegata separatamente.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, il Parte_1
impugnava la sentenza n. 531/2020, con la quale il Tribunale di Reggio Calabria aveva accolto la domanda risarcitoria della signora ritenendo l'appellante responsabile CP_2
per la caduta e per i danni da essa derivati.
Con il primo motivo di appello, il lamentava l'erronea Parte_1
interpretazione della prova e la contraddittorietà della motivazione rispetto al concorso di colpa ex art. 1227 c.c. della danneggiata, con il secondo motivo, l'errata e falsa interpretazione delle risultanze istruttorie della ctu, con il terzo motivo il mancato rispetto della sospensione straordinaria dei termini processuali per il deposito della comparsa conclusionale.
Si costituiva l'appellata, che chiedeva il rigetto dell'appello proposto dal
[...]
e spiegava appello incidentale, ritenendo errata la liquidazione del Parte_1
danno perché liquidato in applicazione delle tabelle di Milano senza alcuna personalizzazione e senza includere il danno morale.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pag. 2/7 2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
2.1. L'appellante, con il primo motivo di appello, lamenta il mancato riconoscimento del concorso di colpa ex artt. 1227 c.c., desumibile dalla conoscenza della zona da parte della signora e dalla buona visibilità della buca. CP_2
Gli assunti dell'appellante non trovano riscontro negli atti di causa, visto che non vi è prova che l'appellata frequentasse i luoghi di causa e che si trovassero nei pressi dell'abitazione della danneggiata, o che la buca si trovasse su un percorso abituale per la
La circostanza che la danneggiata stesse andando a prendere il nipote al CP_2
campetto sportivo non implica una costante frequentazione dei luoghi, né che gli stessi fossero da tempo nelle medesime condizioni.
Nel corso dell'istruttoria è stata inoltre verificata la scarsa visibilità della buca, visto che la caduta è avvenuta di sera e che c'era una scarsa illuminazione (vedi deposizione del teste . Testimone_1
2.2. Anche il secondo motivo di appello appare infondato, visto che la consulenza tecnica appare del tutto priva di vizi e coerente con la documentazione medica prodotta.
L'asserita scissione del danno biologico da quello estetico in realtà non è avvenuta, avendo il ctu valorizzato le conseguenze del sinistro tenendo conto anche del danno estetico e procedendo ad una ponderazione del danno: non si tratta di sommatoria, poiché il danno è stato limitato al 15% per la perdita di funzionalità della gamba ed il danno estetico era stato quantificato nel 7%, per cui la mera sommatoria avrebbe condotto ad un danno del 22% anziché quello indicato dal ctu, pari al 18%.
In sostanza, non c'è stata una duplicazione del risarcimento, ma una valutazione complessiva del danno biologico, che include anche la lesione estetica, in linea proprio con la giurisprudenza citata dall'appellante. I postumi di carattere estetico non vengono risarciti autonomamente, quale voce ulteriore rispetto al danno biologico, ma vengono tenuti in considerazione quali componenti del danno biologico.
2.3. Il terzo motivo di appello è inammissibile, in quanto alla violazione procedurale dedotta (mancanza di termini liberi per il deposito delle comparse conclusionali precedenti alla discussione della causa) non fa seguito alcuna richiesta di riforma della sentenza, né la parte afferma una lesione del diritto di difesa, visto che dette memorie risultano regolarmente depositate. L'impugnazione con cui l'appellante deduca pag. 3/7 esclusivamente vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso in senso a lui sfavorevole anche nel merito è ammissibile solo qualora i vizi in parola comportino, se fondati, la rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c.. Al di fuori di tali casi,
l'appellante, a pena di inammissibilità del gravame, per carenza di interesse nonché per difformità rispetto al modello legale di impugnazione, è tenuto a dedurre, contestualmente a quelle di rito, anche le questioni di merito. (Cass. Sez. 6, 10/01/2019,
n. 402, Rv. 652572 - 01).
3. L'appello incidentale deve essere rigettato.
La liquidazione è stata effettuata dal Tribunale applicando le tabelle di Milano, elaborate all'epoca dei fatti (2018), che prevedevano un punto di danno biologico di €
3.029,91 e di danno non patrimoniali pari a € 4.060,08, per cui € 50.426,00 è la liquidazione del danno non patrimoniale, mentre il solo danno biologico sarebbe stato
€37.631,00. Il cd danno morale, di cui la danneggiata invoca l'applicazione, era già ricompresa nella componente del danno non patrimoniale nelle tabelle applicate.
Solo dal 2021, infatti, il Tribunale di Milano ha scorporato dal danno non patrimoniale l'incremento per la sofferenza (ossia il danno morale), che fino ad allora era indicato in modo complessivo e ricompreso nel danno non patrimoniale, per tenere conto delle indicazioni della Corte di Cassazione sulla prova del danno e sulla personalizzazione.
Nel caso di specie, applicando le tabelle del 2021 e l'incremento per danno morale si giungerebbe ad € 51.124,00, ossia la medesima somma già liquidata in sentenza, rivalutata al 2021.
La tabella di calcolo indicata dall'appellante incidentale non appare coerente con le tabelle utilizzate per la liquidazione del danno, elemento non contestato dalla danneggiata, come si vede dallo specchietto sottostante.
pag. 4/7 In tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.ass.
pag. 5/7 (Cass. Sez. 3, 22/03/2024, n. 7892, Rv. 670461 - 01). Nel caso di specie, è evidente che il giudice ha riconosciuto implicitamente il danno morale, presuntivamente ricavato dalle medesime circostanze evidenziate dalla danneggiata.
Non è stata invece riconosciuta alcuna personalizzazione, vista l'assenza di allegazioni sul punto, e non potendo tenersi conto del danno già valutato dal consulente tecnico d'ufficio, unico aspetto sul quale insiste l'appellante incidentale.
Questa Corte ritiene del tutto corretta la liquidazione effettuata dal giudice di prime cure.
In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva riconosciuto una personalizzazione, in misura pari al 30%, della componente biologica del danno, patito da una donna in conseguenza della morte della figlia di quattro anni in un incidente stradale, sulla scorta dei medesimi profili ritenuti rilevanti ai fini del riconoscimento di una patologia psichica post traumatica). (Cass. Sez. 3, 06/03/2025, n. 5984, Rv. 674199
- 01).
4. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza e dell'evoluzione della giurisprudenza in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c. della
P.A.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
e sull'appello incidentale proposto da avverso Parte_1 Controparte_2
la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 531/2020, così provvede:
pag. 6/7 1. rigetta l'appello proposto dal Parte_1
2. rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_2
3. compensa le spese del presente grado di giudizio.
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 20/05/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 7/7