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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/04/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2797/2019
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA DEL 03.04.2025
Il Giudice, lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
pagina 1 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2797/2019 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso in virtù di procura il calce all'atto di Parte_1
citazione in appello dall'avv. Rosa Maione presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Pomigliano D'Arco (NA) alla Via A.F. Toscano n.156
APPELLANTE
E
, gestione dei sinistri in Controparte_1
Italia, rappresentata dalla in persona del legale Controparte_2
rappresentante pt, rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all' atto introduttivo del giudizio di primo grado dall'avv. Lucia Piscitelli presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Caserta alla Via Fulvio Renella, 88
APPELLATA
NONCHE' in persona del legale rappresentante pt, Controparte_3
rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all' atto introduttivo del giudizio di primo grado dall'avv. Lucia Piscitelli presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Caserta alla Via Fulvio Renella, 88
pagina 2 di 8 CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di S. Anastasia la rappresentata Controparte_1
da in persona del legale rappresentante pt, Controparte_4
nonché, in persona del legale rappresentante pt, chiedendo di Controparte_3
accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di nella Controparte_5
causazione del sinistro per cui è causa e per l'effetto condannare i convenuti al risarcimento dei danni subiti. Lamentava l'attore che il giorno 31.01.2015 alle ore 13,45 circa, in Sant'Anastasia, all'altezza dell'incrocio di Via Monsignor Cesare Romeo, il veicolo Fiat Punto tg. BT498CG di sua proprietà veniva urtato dal veicolo Ford C.Max tg. EW892DJ di proprietà di Per l'effetto dell'urto il veicolo Punto tg. Controparte_6
BT498CG danneggiava il veicolo Fiat Punto tg. AD468CY fermo in sosta per poi finire contro il muro posto sul lato sinistro della carreggiata. Deduceva ancora che al momento del sinistro in veicolo Ford C.Max tg. EW892DJ di proprietà di Controparte_6
risultava assicurato con Controparte_7
Si costituiva in giudizio la nonché Controparte_7 CP_6
dichiarando, preliminarmente, l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda e
[...]
contestando la dinamica del sinistro, così come descritta in citazione, in quanto dall'esame del verbale della Polizia Municipale intervenuta sul luogo del sinistro, depositato in atti, non risultava la presenza del veicolo Ford C.Max tg. EW892DJ.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attorea.
Conclusasi la fase istruttoria, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il Giudice di Pace di Sant'Anastasia emetteva sentenza n. 1130/2018 con la quale rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese processuali.
Avverso la pronuncia proponeva appello , eccependo l'omessa, Parte_1
insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza. Contestava ancora la decisione del Giudice di Pace di Sant'Anastasia per l'errata valutazione delle risultanze pagina 3 di 8 istruttorie in ordine alla dinamica del sinistro e alla responsabilità nella causazione dello stesso.
Concludeva pertanto per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza impugnata, chiedeva di accogliere la domanda proposta in primo grado e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido o alternativamente al risarcimento dei danni subiti dal veicolo Fiat Punto tg. BT498CG di sua proprietà.
Si costituivano ed le quali Controparte_7 Controparte_6
contestavano l'appello proposto e ne chiedevano il rigetto.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva fissata per l'udienza odierna
(tenutasi secondo le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c.) per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'appello è infondato e va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione sollevata dall'appellante di insufficiente motivazione della sentenza impugnata risultando la stessa esaustivamente motivata sia con riguardo alla distribuzione dell'onere della prova, sia per quanto attiene alla ricostruzione del fatto.
Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che “ Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti necessariamente il rigetto di quest'ultima, non occorrendo una specifica argomentazione in proposito. È quindi sufficiente quella motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi” ( cfr. Cass. Sez. V, 2 aprile 2020 n. 7662).
Passando al secondo motivo di appello, va osservato che la doglianza posta dall'appellante a fondamento dello spiegato gravame attiene all'errata valutazione delle risultanze istruttorie operata dal primo Giudice, con particolare riferimento alla dinamica del sinistro riportata nel verbale redatto dalla Polizia Municipale di Sant'Anastasia
pagina 4 di 8 intervenuta nei luoghi di causa ed al conseguente giudizio di inattendibilità della deposizione testimoniale resa dalla teste nel corso del giudizio di primo Tes_1
grado.
Ebbene, anche la predetta doglianza è infondata.
Come correttamente rilevato dal primo Giudice, infatti, il reso istruttorio del giudizio di primo grado risulta inidoneo a fondare la domanda attorea, non essendo stato possibile accertare la responsabilità del veicolo Ford CMAX nella causazione del sinistro per cui
è causa.
In particolare, è stato depositato in atti il verbale redatto dalla Polizia Municipale di
Sant'Anastasia portatisi sul luogo dell'incidente poco dopo il fatto dal quale emerge che l'incidente per cui è causa avveniva per condotta imprudente dell'appellante, il quale perdeva il controllo del veicolo sul quale viaggiava ed andava ad urtare la Fiat Punto parcheggiata per poi finire contro il muro posto sul lato sinistro della carreggiata.
Si legge nel verbale che: “il conducente della Fiat Punto tg. BT498CG giunto all'altezza del civico 32 non riusciva a conservare il controllo del suo veicolo a causa della perdita di controllo del veicolo e urtava con la sua parte posteriore destra contro la parte posteriore sinistra di una Fiat Punto tg. AD468CY ivi in sosta vietata, quindi finiva sul marciapiede posto sul lato opposto della strada contro le abitazioni ai civici n. 5 e 7 e terminava la sua corsa contro il palo della pubblica illuminazione e la rottura del tubo di gas”
Si aggiunga che gli agenti verbalizzanti e chiamati a Testimone_2 Testimone_3
testimoniare, confermavano il contenuto del verbale stesso e , in particolare, l'agente
[...]
all'udienza del 09.01.2017 riferiva: “al momento del mio arrivo sul luogo Tes_3
del sinistro ho potuto constatare la presenza di due veicoli coinvolti, ovvero due Fiat
Punto, una di proprietà del sig. , ferma in sosta sulla destra della strada e Pt_2
l'altro del sig. . Sul posto non vi era alcun terzo veicolo né i presenti riferivano Pt_3
di aver visto altri veicoli al di fuori delle indicate Fiat Punto”.
pagina 5 di 8 Di medesimo tenore le dichiarazioni rese dal teste la quale dichiarava: Testimone_2
“confermo innanzitutto la relazione di rilievo del sinistro e che sul posto erano presenti al nostro arrivo le due vetture Punto...Al nostro arrivo sul luogo del sinistro non erano presenti altre persone né ci venivano indicate persone che potessero riferire in merito”.
Peraltro l'appellante nell'immediatezza degli eventi nulla di preciso riferiva agli accertatori sul terzo veicolo coinvolto, infatti l'agente precisava: “ ho Testimone_3
chiesto al sig. dettagli sul tipo di veicolo e sul numero di targa ma al momento Pt_3
non mi fu detto”.
Si aggiunga, inoltre, che le Autorità intervenute, oltre a non rilevare anomalie che potessero far presumere il coinvolgimento di un terzo veicolo, elevavano verbale nei confronti dell'attore per perdita di controllo del veicolo ex art 141 c.d.s., comma II.
Relativamente al predetto verbale va precisato che, seppur lo stesso risulta formalmente depositato ed espressamente richiamato nella sentenza impugnata, non si rinviene tra gli atti di causa nel presente giudizio.
A tal proposito va, tuttavia, osservato che, secondo il principio di “non dispersione della prova” il documento ritualmente prodotto fornisce una rappresentazione immediata e permanente del fatto di causa. Una volta prodotto, in quanto “conosciuto”, resta definitivamente acquisito alla causa e se fosse successivamente ritirato e poi ancora allegato, dalla stessa parte o da altra parte, non potrebbe considerarsi “nuovo”, né in primo grado, né in appello, né nel giudizio in cassazione.
Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4835 del 16 febbraio 2023, rilevano che: “il principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova", operante anche per i documenti - prodotti sia con modalità telematiche che in formato cartaceo -, comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione.
Il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto
pagina 6 di 8 in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte».
Il giudice di appello può, pertanto, porre a fondamento della propria decisione il documento prodotto in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo, ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti in primo grado.
Ciò posto, nel caso di specie, alla luce di quanto dichiarato dai testi e Testimone_2
e di quanto risulta essere stato rilevato nel verbale di polizia, deve Testimone_3
ritenersi che la domanda attorea sia rimasta sfornita del necessario riscontro probatorio.
Né può ascriversi rilievo in senso contrario alla laconica testimonianza resa dall'unico teste escusso per parte attrice, la cui presenza sul luogo del sinistro, Tes_4
peraltro, non veniva accertata dagli agenti. Come detto, infatti, l'agente Testimone_2
all'udienza del 19.10.2016 precisava: “ al nostro arrivo sul luogo del sinistro non erano presenti altre persone né ci venivano indicate persone che potessero riferire in merito”.
A ben vedere, inoltre, la testimonianza resa da si è rilevata anche in parte Tes_4
contraddittoria e, pertanto, inattendibile. Il teste, infatti, affermava “ preciso che l'auto
CMAX non si fermava allo STOP e imboccava l'incrocio repentinamente così da urtare
l'auto modello Fiat Punto”, riferendo, pertanto di un impatto tra la Cmax e la Punto;
laddove, invece, il procuratore attoreo all'udienza del 09.01.2017 affermava: “ Impugna
e contesta lo stesso verbale in quanto impreciso e sottolinea che al momento della verbalizzazione l'attore specificava che giunto all'altezza del civico n. 3 un veicolo di colore scuro usciva dalla stradina alla mia destra e all'improvviso mi tagliava la strada”, non riferendo, pertanto, di alcun impatto diretto.
Sulla scorta della palmare discrepanza degli elementi istruttori acquisiti nel corso del primo giudizio, il presente gravame va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
pagina 7 di 8 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss. mod., seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico dell'appellante, in favore delle parti appellate.
Si dà altresì atto della totale soccombenza dell'appellante ai fini del versamento previsto dall'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 115/2002.
PQM
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1. rigetta l'appello.
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore Parte_4
delle parti appellate che si liquidano in complessivi euro 2.552,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3. Dà atto della totale soccombenza dell'appellante ai fini del versamento previsto dall'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 115/2002.
Nola, 03.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 8 di 8
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA DEL 03.04.2025
Il Giudice, lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
pagina 1 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2797/2019 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso in virtù di procura il calce all'atto di Parte_1
citazione in appello dall'avv. Rosa Maione presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Pomigliano D'Arco (NA) alla Via A.F. Toscano n.156
APPELLANTE
E
, gestione dei sinistri in Controparte_1
Italia, rappresentata dalla in persona del legale Controparte_2
rappresentante pt, rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all' atto introduttivo del giudizio di primo grado dall'avv. Lucia Piscitelli presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Caserta alla Via Fulvio Renella, 88
APPELLATA
NONCHE' in persona del legale rappresentante pt, Controparte_3
rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all' atto introduttivo del giudizio di primo grado dall'avv. Lucia Piscitelli presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Caserta alla Via Fulvio Renella, 88
pagina 2 di 8 CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di S. Anastasia la rappresentata Controparte_1
da in persona del legale rappresentante pt, Controparte_4
nonché, in persona del legale rappresentante pt, chiedendo di Controparte_3
accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di nella Controparte_5
causazione del sinistro per cui è causa e per l'effetto condannare i convenuti al risarcimento dei danni subiti. Lamentava l'attore che il giorno 31.01.2015 alle ore 13,45 circa, in Sant'Anastasia, all'altezza dell'incrocio di Via Monsignor Cesare Romeo, il veicolo Fiat Punto tg. BT498CG di sua proprietà veniva urtato dal veicolo Ford C.Max tg. EW892DJ di proprietà di Per l'effetto dell'urto il veicolo Punto tg. Controparte_6
BT498CG danneggiava il veicolo Fiat Punto tg. AD468CY fermo in sosta per poi finire contro il muro posto sul lato sinistro della carreggiata. Deduceva ancora che al momento del sinistro in veicolo Ford C.Max tg. EW892DJ di proprietà di Controparte_6
risultava assicurato con Controparte_7
Si costituiva in giudizio la nonché Controparte_7 CP_6
dichiarando, preliminarmente, l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda e
[...]
contestando la dinamica del sinistro, così come descritta in citazione, in quanto dall'esame del verbale della Polizia Municipale intervenuta sul luogo del sinistro, depositato in atti, non risultava la presenza del veicolo Ford C.Max tg. EW892DJ.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attorea.
Conclusasi la fase istruttoria, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il Giudice di Pace di Sant'Anastasia emetteva sentenza n. 1130/2018 con la quale rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese processuali.
Avverso la pronuncia proponeva appello , eccependo l'omessa, Parte_1
insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza. Contestava ancora la decisione del Giudice di Pace di Sant'Anastasia per l'errata valutazione delle risultanze pagina 3 di 8 istruttorie in ordine alla dinamica del sinistro e alla responsabilità nella causazione dello stesso.
Concludeva pertanto per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza impugnata, chiedeva di accogliere la domanda proposta in primo grado e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido o alternativamente al risarcimento dei danni subiti dal veicolo Fiat Punto tg. BT498CG di sua proprietà.
Si costituivano ed le quali Controparte_7 Controparte_6
contestavano l'appello proposto e ne chiedevano il rigetto.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva fissata per l'udienza odierna
(tenutasi secondo le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c.) per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'appello è infondato e va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione sollevata dall'appellante di insufficiente motivazione della sentenza impugnata risultando la stessa esaustivamente motivata sia con riguardo alla distribuzione dell'onere della prova, sia per quanto attiene alla ricostruzione del fatto.
Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che “ Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti necessariamente il rigetto di quest'ultima, non occorrendo una specifica argomentazione in proposito. È quindi sufficiente quella motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi” ( cfr. Cass. Sez. V, 2 aprile 2020 n. 7662).
Passando al secondo motivo di appello, va osservato che la doglianza posta dall'appellante a fondamento dello spiegato gravame attiene all'errata valutazione delle risultanze istruttorie operata dal primo Giudice, con particolare riferimento alla dinamica del sinistro riportata nel verbale redatto dalla Polizia Municipale di Sant'Anastasia
pagina 4 di 8 intervenuta nei luoghi di causa ed al conseguente giudizio di inattendibilità della deposizione testimoniale resa dalla teste nel corso del giudizio di primo Tes_1
grado.
Ebbene, anche la predetta doglianza è infondata.
Come correttamente rilevato dal primo Giudice, infatti, il reso istruttorio del giudizio di primo grado risulta inidoneo a fondare la domanda attorea, non essendo stato possibile accertare la responsabilità del veicolo Ford CMAX nella causazione del sinistro per cui
è causa.
In particolare, è stato depositato in atti il verbale redatto dalla Polizia Municipale di
Sant'Anastasia portatisi sul luogo dell'incidente poco dopo il fatto dal quale emerge che l'incidente per cui è causa avveniva per condotta imprudente dell'appellante, il quale perdeva il controllo del veicolo sul quale viaggiava ed andava ad urtare la Fiat Punto parcheggiata per poi finire contro il muro posto sul lato sinistro della carreggiata.
Si legge nel verbale che: “il conducente della Fiat Punto tg. BT498CG giunto all'altezza del civico 32 non riusciva a conservare il controllo del suo veicolo a causa della perdita di controllo del veicolo e urtava con la sua parte posteriore destra contro la parte posteriore sinistra di una Fiat Punto tg. AD468CY ivi in sosta vietata, quindi finiva sul marciapiede posto sul lato opposto della strada contro le abitazioni ai civici n. 5 e 7 e terminava la sua corsa contro il palo della pubblica illuminazione e la rottura del tubo di gas”
Si aggiunga che gli agenti verbalizzanti e chiamati a Testimone_2 Testimone_3
testimoniare, confermavano il contenuto del verbale stesso e , in particolare, l'agente
[...]
all'udienza del 09.01.2017 riferiva: “al momento del mio arrivo sul luogo Tes_3
del sinistro ho potuto constatare la presenza di due veicoli coinvolti, ovvero due Fiat
Punto, una di proprietà del sig. , ferma in sosta sulla destra della strada e Pt_2
l'altro del sig. . Sul posto non vi era alcun terzo veicolo né i presenti riferivano Pt_3
di aver visto altri veicoli al di fuori delle indicate Fiat Punto”.
pagina 5 di 8 Di medesimo tenore le dichiarazioni rese dal teste la quale dichiarava: Testimone_2
“confermo innanzitutto la relazione di rilievo del sinistro e che sul posto erano presenti al nostro arrivo le due vetture Punto...Al nostro arrivo sul luogo del sinistro non erano presenti altre persone né ci venivano indicate persone che potessero riferire in merito”.
Peraltro l'appellante nell'immediatezza degli eventi nulla di preciso riferiva agli accertatori sul terzo veicolo coinvolto, infatti l'agente precisava: “ ho Testimone_3
chiesto al sig. dettagli sul tipo di veicolo e sul numero di targa ma al momento Pt_3
non mi fu detto”.
Si aggiunga, inoltre, che le Autorità intervenute, oltre a non rilevare anomalie che potessero far presumere il coinvolgimento di un terzo veicolo, elevavano verbale nei confronti dell'attore per perdita di controllo del veicolo ex art 141 c.d.s., comma II.
Relativamente al predetto verbale va precisato che, seppur lo stesso risulta formalmente depositato ed espressamente richiamato nella sentenza impugnata, non si rinviene tra gli atti di causa nel presente giudizio.
A tal proposito va, tuttavia, osservato che, secondo il principio di “non dispersione della prova” il documento ritualmente prodotto fornisce una rappresentazione immediata e permanente del fatto di causa. Una volta prodotto, in quanto “conosciuto”, resta definitivamente acquisito alla causa e se fosse successivamente ritirato e poi ancora allegato, dalla stessa parte o da altra parte, non potrebbe considerarsi “nuovo”, né in primo grado, né in appello, né nel giudizio in cassazione.
Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4835 del 16 febbraio 2023, rilevano che: “il principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova", operante anche per i documenti - prodotti sia con modalità telematiche che in formato cartaceo -, comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione.
Il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto
pagina 6 di 8 in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte».
Il giudice di appello può, pertanto, porre a fondamento della propria decisione il documento prodotto in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo, ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti in primo grado.
Ciò posto, nel caso di specie, alla luce di quanto dichiarato dai testi e Testimone_2
e di quanto risulta essere stato rilevato nel verbale di polizia, deve Testimone_3
ritenersi che la domanda attorea sia rimasta sfornita del necessario riscontro probatorio.
Né può ascriversi rilievo in senso contrario alla laconica testimonianza resa dall'unico teste escusso per parte attrice, la cui presenza sul luogo del sinistro, Tes_4
peraltro, non veniva accertata dagli agenti. Come detto, infatti, l'agente Testimone_2
all'udienza del 19.10.2016 precisava: “ al nostro arrivo sul luogo del sinistro non erano presenti altre persone né ci venivano indicate persone che potessero riferire in merito”.
A ben vedere, inoltre, la testimonianza resa da si è rilevata anche in parte Tes_4
contraddittoria e, pertanto, inattendibile. Il teste, infatti, affermava “ preciso che l'auto
CMAX non si fermava allo STOP e imboccava l'incrocio repentinamente così da urtare
l'auto modello Fiat Punto”, riferendo, pertanto di un impatto tra la Cmax e la Punto;
laddove, invece, il procuratore attoreo all'udienza del 09.01.2017 affermava: “ Impugna
e contesta lo stesso verbale in quanto impreciso e sottolinea che al momento della verbalizzazione l'attore specificava che giunto all'altezza del civico n. 3 un veicolo di colore scuro usciva dalla stradina alla mia destra e all'improvviso mi tagliava la strada”, non riferendo, pertanto, di alcun impatto diretto.
Sulla scorta della palmare discrepanza degli elementi istruttori acquisiti nel corso del primo giudizio, il presente gravame va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
pagina 7 di 8 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss. mod., seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico dell'appellante, in favore delle parti appellate.
Si dà altresì atto della totale soccombenza dell'appellante ai fini del versamento previsto dall'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 115/2002.
PQM
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1. rigetta l'appello.
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore Parte_4
delle parti appellate che si liquidano in complessivi euro 2.552,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3. Dà atto della totale soccombenza dell'appellante ai fini del versamento previsto dall'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 115/2002.
Nola, 03.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 8 di 8