(Gestione dello spettro radio)
(ex art. 45 eecc, art. 14 Codice 2003)
1. Tenendo debito conto del fatto che lo spettro radio e' un bene pubblico dotato di un importante valore sociale, culturale ed economico, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla sua gestione efficace per le reti e i servizi di comunicazione elettronica nel territorio nazionale ai sensi degli articoli 3 e 4. La predisposizione dei piani di ripartizione, a cura del Ministero, e dei piani di assegnazione dello spettro radio per sistemi di comunicazione elettronica, a cura dell'Autorita', e' fondata su criteri obiettivi, trasparenti, pro-concorrenziali, non discriminatori e proporzionati. Il rilascio di autorizzazioni generali per l'uso dello spettro radio o di diritti d'uso individuali in materia, a cura del Ministero, e' fondato su criteri obiettivi, trasparenti, pro-concorrenziali, non discriminatori e proporzionati. Nell'applicare il presente articolo il Ministero e l'Autorita' rispettano gli accordi internazionali pertinenti, fra cui il regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT e altri accordi adottati nel quadro dell'UIT applicabili allo spettro radio, tengono nel massimo conto la pertinente normativa CEPT e possono tener conto di considerazioni di interesse pubblico.
2. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio per le reti e i servizi di comunicazione elettronica nel territorio dell'Unione europea in modo coerente con l'esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e di perseguire benefici per i consumatori, quali concorrenza, economie di scala e interoperabilita' delle reti e dei servizi. Nel fare cio' agiscono ai sensi dell'articolo 4 e della decisione n. 676/2002/CE, tra l'altro:
u'
a) perseguendo la copertura della banda larga senza fili sul territorio nazionale e della popolazione ad alta qualita' e alta velocita', nonche' la copertura delle principali direttrici di trasporto nazionali ed europee, fra cui la rete transeuropea di trasporto, di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
b) agevolando il rapido sviluppo nell'Unione di nuove tecnologie e applicazioni delle comunicazioni senza fili, anche, ove appropriato, mediante un approccio intersettoriale;
c) assicurando la prevedibilita' e la coerenza in materia di rilascio, rinnovo, modifica, restrizione e revoca dei diritti d'uso dello spettro radio, al fine di promuovere gli investimenti a lungo termine;
d) assicurando la prevenzione delle interferenze dannose transfrontaliere o nazionali in conformita', rispettivamente, agli articoli 29 e 59 e adottando opportuni provvedimenti preventivi e correttivi a tal fine;
e) promuovendo l'uso condiviso dello spettro radio per impieghi simili o diversi dello spettro radio conformemente al diritto della concorrenza;
f) applicando il sistema di autorizzazione piu' adeguato e meno oneroso possibile in conformita' all'articolo 59, in modo da massimizzare la flessibilita', la condivisione e l'efficienza nell'uso dello spettro radio;
g) applicando norme in materia di rilascio, trasferimento, rinnovo, modifica e revoca dei diritti d'uso dello spettro radio che siano stabilite in modo chiaro e trasparente, onde garantire la certezza, la coerenza e la prevedibilita' della regolamentazione;
h) perseguendo la coerenza e la prevedibilita', in tutta l'Unione europea, delle modalita' con cui l'uso dello spettro radio e' autorizzato relativamente alla tutela della salute pubblica, tenendo conto della raccomandazione 1999/519/CE;
i) tenendo nella massima considerazione la raccomandazione adottata dalla Commissione europea ai sensi dell' articolo 45, paragrafo 2, commi 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/1972 , anche sulla base del parere eventualmente richiesto al RSPG, al fine di promuovere un approccio coerente nell'Unione relativamente ai regimi di autorizzazione per l'uso della banda.
3. In caso di mancanza di domanda del mercato a livello nazionale o regionale per l'uso di una banda nello spettro armonizzato, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, possono consentire un uso alternativo integrale o parziale di tale banda, compreso l'uso esistente, conformemente ai commi 5, 6, 7 e 8, a condizione che:
a) la constatazione della mancanza di domanda del mercato per l'uso di tale banda si basi su una consultazione pubblica in conformita' dell'articolo 23, ivi compresa una valutazione prospettica della domanda del mercato;
b) tale uso alternativo non impedisca od ostacoli la disponibilita' o l'uso di tale banda in altri Stati membri;
c) siano tenuti in debito conto la disponibilita' o l'uso a lungo termine di tale banda nell'Unione e le economie di scala per le apparecchiature risultanti dall'uso dello spettro radio armonizzato nell'Unione.
4. L'eventuale decisione di consentire l'uso alternativo in via eccezionale e' soggetta a un riesame periodico ed e', in ogni caso, esaminata tempestivamente su richiesta debitamente giustificata di un potenziale utente al Ministero per l'uso della banda conformemente alla misura tecnica di attuazione. Il Ministero comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri le decisioni prese, insieme con le relative motivazioni, e i risultati degli eventuali riesami.
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano che tutti i tipi di tecnologie usate per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica possano essere utilizzati nello spettro radio dichiarato disponibile per i servizi di comunicazione elettronica nel Piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nei piani di assegnazione a norma del diritto dell'Unione. E' fatta salva la possibilita' di prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di rete radio o di tecnologia di accesso senza fili o rete radiofonica utilizzati per servizi di comunicazione elettronica, ove cio' sia necessario al fine di:
a) evitare interferenze dannose;
b) proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici tenendo nella massima considerazione la raccomandazione 1999/519/CE;
c) assicurare la qualita' tecnica del servizio;
d) assicurare la massima condivisione dello spettro radio;
e) salvaguardare l'uso efficiente dello spettro;
f) garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale conformemente al comma 6.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano che tutti i tipi di servizi di comunicazione elettronica possano essere forniti nello spettro dichiarato disponibile per i servizi di comunicazione elettronica nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nei piani di assegnazione a norma del diritto dell'Unione. E' fatta salva la possibilita' di prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di servizi di comunicazione elettronica che e' possibile fornire, anche, se necessario, al fine di soddisfare un requisito dei regolamenti delle radiocomunicazioni dell'UIT.
7. Le misure che impongono la fornitura di un servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica disponibile per i servizi di comunicazione elettronica sono giustificate per garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale conformemente al diritto dell'Unione, incluso, ma a titolo non esaustivo:
a) garantire la sicurezza della vita;
b) promuovere e favorire, nell'imminenza o in caso di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'adozione di misure di autoprotezione da parte dei cittadini;
c) promuovere la coesione sociale, regionale o territoriale;
d) evitare un uso inefficiente dello spettro radio;
e) promuovere la diversita' culturale e linguistica e il pluralismo dei media, ad esempio la fornitura di servizi di diffusione televisiva e radiofonica.
8. Una misura che vieti la fornitura di qualsiasi altro servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica puo' essere prevista esclusivamente ove sia giustificata dalla necessita' di proteggere i servizi di sicurezza della vita. In via eccezionale, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, possono anche estendere tale misura al fine di conseguire altri obiettivi di interesse generale quali stabiliti dal Ministero e dall'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, a norma del diritto dell'Unione europea.
9. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, riesaminano periodicamente la necessita' delle limitazioni di cui ai commi 5 e 6, ((...)) e rendono pubblici i risultati di tali revisioni.
10. I commi 5, 6, 7 e 8 si applicano allo spettro radio attribuito ai servizi di comunicazione elettronica nonche' alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso individuali delle radiofrequenze concessi a decorrere dal termine di cui all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 .