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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 21/11/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. 877/2019 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PA, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. BE OL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IC AS ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, in PA alla Via Corso Roma n. 3, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attore - contro
( C.F. ) in persona del l.r.p.t. rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dagli avv.ti Ferruccio Fedele Anna Maria Luisa Fedele, Alessia Fedele ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi sito in PA (CS) Via S.
Agata, 43, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
, oggi , deducendo Controparte_2 CP_1 che: ha intrattenuto con il predetto istituto di credito (già Controparte_3
e, precedentemente, il rapporto di conto
[...] Controparte_4 corrente ordinario n. 800211 datato 09.06.1998, con apertura credito pari alla somma di lire 10.000.000, successivamente divenuti € 5.165,00; nel mese di maggio 2015, il sig. richiedeva all'istituto de quo, di accedere agli Pt_1 estratti conto corrente integrali, richiesta che veniva riscontrata in data 11.6.2015; ricevuta la documentazione contabile, l'attore affidava al dott. , l'incarico Persona_1 di espletare una perizia econometrica, dalla quale emergeva, per il solo periodo oggetto di perizia (gennaio 2005- marzo 2015) a fronte di un saldo finale negativo calcolato dalla banca pari ad € -5.882,84, un saldo finale pari ad € +1.472,81 e pertanto la differenza/indebito pari ad € 7.355,65;
l'attore, pertanto, con nota del 22.7.2025, diffidava la banca a ricalcolare il saldo finale del proprio conto corrente nei termini di legge e, cioè, adottando la capitalizzazione legale degli interessi ed applicando gli interessi non peggiorativi ai sensi della normativa di cui al TUB, con la contestuale richiesta di risarcimento di tutti i danni patiti;
con nota del 31.08.2015, la banca convenuta riscontrava la predetta nota con esito negativo, negando ogni indebito a suo carico;
con successiva nota del 08.10.2025, l'attore reiterava le proprie doglianze nei confronti della banca, diffidandola nuovamente al risarcimento di tutti i danni patiti derivanti anche dalla segnalazione di merito creditizia negativa del proprio nominativo nel segmento “carter” dei registri di allarme interbancario della Banca d'Italia, senza sortire alcun esito;
in particolare, l'attore lamenta che, in conseguenza dei suddetti indebiti, illegittimi, a giugno 2015 gli veniva revocata la carta di credito con conseguente segnalazione alla
Banca d'Italia ed impossibilità ad accedere ad altri canali di credito ed il suo nominativo veniva segnalato a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia;
2 in data 21.06.2016, veniva instaurato il tentativo di mediazione obbligatoria con esito negativo per mancata presentazione dell'istituto bancario, pertanto, era costretto ad agire in via giudiziaria;
a sostegno della spiegata domanda, l'attore eccepiva, l'illegittimità degli artt. 8 e 16 del contratto di apertura del conto corrente de quo, in quanto vessatorie e/o comunque nulle ai sensi degli artt. 33 e ss del Codice del Consumo, per contrarietà delle medesime a norme imperative;
la nullità della clausola contrattuale contenuta nell'art. 7 del contratto di apertura di conto corrente, per violazione dell'art. 1283 c.c., in particolare, l'attore evidenziava sul punto, che, trattandosi di contratto di conto corrente stipulato in data anteriore alla entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000, detta clausola doveva ritenersi nulla per contrarietà all'art. 1283 c.c. e in virtù della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 120, comma 3, D.lgs. 385/1993; in via residuale, l'attore eccepiva altresì, la necessità di effettuare il calcolo del saldo finale del proprio rapporto di conto corrente, mediante applicazione di tassi non peggiorativi ai sensi dell'art. 117 T.U.B.in ragione della nullità della disposizione contrattuale che riconosceva lo ius variandi in capo alla banca del tasso di interessi;
l'attore evidenziava, in ogni caso, come le somme trattenute dal proprio conto corrente, eccedessero anche i tassi soglia legali previsti dalla legge;
da ultimo, l'attore evidenziava i danni subiti, quantificati in € 25.000,00, a causa degli illegittimi comportamenti posti in essere dalla banca convenuta, tra i quali la revoca della carta di credito, l'iscrizione al segmento Carter presso la Banca d'Italia e, di conseguenza, l'impossibilità di accedere al credito.
In ragione di tanto, l'attore, pertanto, domandava: a) accertarsi e dichiararsi la nullità delle clausole contrattuali di cui agli artt. 8 e 16 del contratto di apertura del conto corrente per contrasto con l'art. 33 del Codice del Consumo;
b) accertarsi e dichiararsi la nullità della clausola di cui all'art. 7 del contratto di apertura di conto corrente per contrasto con l'art. 1283 c.c.; c) ricalcolarsi il saldo del c/c in questione e per l'effetto accertare le reali partite di dare e avere tra le parti nel periodo intercorrente tra il primo trimestre 2005 e il primo trimestre 2015; d)condannarsi la Banca convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patendi, causalmente
3 riconducibili alla illegittima condotta tenuta dalla banca convenuta, che si quantificano in € 25.000,00 o nella diversa somma, maggiore o minore, di giustizia;
c) condannarsi la banca convenuta, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore, IC AS, dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02.12.2019, si costituiva in giudizio la (poi fusa per incorporazione Controparte_5 con in persona del Direttore Generale p.t., quale mandataria in nome CP_1
e per conto di in persona del l.r.p.t la quale domandava: accertarsi e Controparte_1 dichiararsi la legittimità delle clausole contenute negli artt. 7-8-16 del contratto di apertura di conto corrente;
rigettare la domanda di ricalcolo del saldo del conto corrente per cui è causa;
dichiararsi l'inammissibilità della domanda risarcitoria o, in subordine, rigettarla;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 19.05.2023, i procuratori della banca convenuta davano atto che, con atto di fusione per incorporazione del 29.03.2023, la veniva stata Controparte_6 incorporata dalla mandante che pertanto proseguiva il presente CP_1 giudizio per effetto della automatica. Instaurato regolarmente il contraddittorio, la causa veniva istruita attraverso l'espletamento di CTU contabile e all'udienza del 04.07.2025, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In via preliminare, considerata la materia del contendere, giova rammentare che, per consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, “nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione” (Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 33009 del 13/12/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 1550 del 19/01/2022).
4 In conformità al citato orientamento di legittimità, anche la giurisprudenza di merito, ha sancito il seguente principio “ il correntista che propone una domanda di accertamento negativo del credito risultante dal saldo passivo di un rapporto di conto corrente bancario e/o un'azione di ripetizione dell'indebito con riferimento agli interessi, alle commissioni e alle spese corrisposti in eccedenza rispetto al dovuto ha l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto, vale a dire la nullità di una o più clausole negoziali e l'avvenuta annotazione degli addebiti contestati, producendo il contratto e, in linea di principio, l'intera sequenza degli estratti conto dalla data di apertura a quella di chiusura del rapporto in contestazione” (cfr sentenza n. 841/2024,
Corte d'Appello di Salerno).
Del resto, soltanto la produzione in giudizio del contratto di conto corrente consente di accertare l'eventuale esistenza di clausole che prevedono, in violazione degli artt. 1283 cod. civ. e 2, comma 4, L. n. 108 del 1996, l'applicazione di interessi anatocistici e usurari e l'eventuale mancanza di pattuizioni scritte richieste ad substantiam nonché di valutare se le competenze e le spese bancarie riportate negli estratti conto corrispondano a quelle convenute dalle parti e se le commissioni di massimo scoperto siano determinate o determinabili a norma dell'art. 1346 cod. civ.
Gli estratti conto, inoltre, quali documenti contenenti la dettagliata indicazione delle movimentazioni verificatesi nel corso dello svolgimento del rapporto bancario, sono indispensabili al fine di accertare le somme che sono state addebitate e accreditate e, quindi, di pervenire alla determinazione del saldo finale.
Invero, l'onere probatorio gravante, ai sensi degli artt. 2697 cod. civ. e 115 c.p.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto o su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato non subisce deroga neanche nelle ipotesi in cui abbia ad oggetto fatti negativi, dal momento che la negatività dei fatti oggetto di prova non inverte, né altera il relativo onere, incombendo quest'ultimo pur sempre sulla parte che aziona la pretesa, della quale il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo.
Nel caso di specie, dal compendio probatorio in atti, deve ritenersi che l'attore, nell'eccepire la nullità delle clausole contrattuali de quo, nonché della previsione degli interessi ultralegali ed anatocistici abbia puntualmente assolto al suo onere probatorio, producendo in giudizio il contratto di apertura del conto corrente stipulato in data
5 09.06.1998, il foglio illustrativo sottoscritto in pari data;
nonché gli estratti conto e riassunti scalari del c/c n. 800211 dal 01/01/2005 al 19/05/2016 della
[...]
, filiale di PA relativi al rapporto intercorso tra le parti in Controparte_4 causa (cfr allegati n. 1,2, 3, dell'atto di citazione).
Tanto chiarito, venendo al merito della controversia sottoposta al vaglio del Tribunale, esaminati gli atti di causa, la domanda proposta da risulta parzialmente Parte_1 fondata e, in quanto tale, suscettibile di accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Innanzitutto, meritevole di plauso, risulta l'eccezione sollevata dall'attore, confermata anche dal nominato CTU;
l'uso bancario della capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del cliente, prassi invalsa mediante l'applicazione delle condizioni generali di contratto formulate dall'A.B.I. a far data dal 1.01.1952 –è stato considerato dalla Corte di Cassazione unanimemente ammissibile e non contrario al divieto dell'anatocismo ex art. 1283 cod. civ. fino al 1999. Successivamente, la Corte di legittimità ha sancito la nullità di tali clausole di capitalizzazione, in quanto l'uso invalso nella prassi bancaria è stato ritenuto di tipo negoziale e non normativo, come invece richiesto dall'art. 1283 cod. civ. [(cfr. Cass. civ. sez. 3, sent. n. 3096 del
30/03/1999 (Rv. 524782 - 01) e Cass. civ. Sez. 1, sent. n. 2374 del 16/03/1999 (Rv.
524192 - 01)]. Al fine di adeguarsi ai nuovi indirizzi pretori, l'art. 25 del d.lgs. n. 342 del 1999 (entrato in vigore il 19.10.1999), intervenuto a modificare l'art. 120 del
T.U.B., ha sancito: i. al secondo comma, che le modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria sarebbero state determinate con delibera del Comitato
Interministeriale per il Credito e il Risparmio (C.I.C.R.). Ha dichiarato, inoltre, la validità delle clausole anatocistiche (unicamente) purché la periodicità del calcolo non fosse inferiore all'anno e fosse uguale per debitore e creditore;
ii. al terzo comma, la validità e l'efficacia delle clausole sull'anatocismo trimestrale contenute nei contratti di conto corrente stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del
C.I.C.R., al fine di legittimare le clausole anatocistiche apposte ai contratti di conto corrente in passato.
Suddetta delibera ha previsto, all'art. 7, che l'adeguamento dei contratti bancari stipulati
6 prima del 22.4.2000 dovesse avvenire: a) mediante la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale e la comunicazione per iscritto alla clientela, se a condizioni non peggiorative per il cliente;
b) per approvazione scritta da parte del cliente in caso di condizioni peggiorative.
La successiva dichiarazione di incostituzionalità del comma 3 dell'art. 25 del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, con la sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 17/10/2000, che ha affermato la nullità delle clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000, ha inciso indirettamente sulla disciplina transitoria dettata dall'art. 7 della delibera Pt_2 in quanto, avendo fatto venir meno, per il passato, la sanatoria delle clausole che prevedevano la capitalizzazione degli interessi, ha impedito di assumerle come termine di comparazione ai fini della valutazione dell'eventuale peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, in tal modo escludendo la possibilità di provvedere all'adeguamento delle predette clausole mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, come consentito dal comma 2 dell'art. 7, e rendendo invece necessaria una nuova pattuizione. Dunque, perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi nei contratti stipulati prima del 22.04.2000, «non è sufficiente il mero invio al correntista degli estratti conto recanti l'indicazione dell'adeguamento alla delibera CICR, pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale, ma è necessaria un'apposita convenzione scritta, al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina», come più di recente ha affermato la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. 1, sent. n. 23853 del 2020 e Cass. civ. sez.
1, ord. n. 17634 del 2021).
Il contratto di conto corrente stipulato in data 09.06.1998 contiene la clausola di capitalizzazione degli interessi vietata. Tale clausola è da ritenersi invalida, in quanto – seppur ratione temporis il rapporto è sottoposto alla disciplina prevista dall'art. 7 della delibera CICR del 09.02.2000, riferibile ai contratti di conto corrente stipulati anteriormente alla data del 22.4.2000 - a seguito della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, co. 3, del d.lgs. n. 342 del 1999 è venuto meno il tentativo di sanare le clausole di capitalizzazione degli interessi previste in suddetti contratti e dunque è esclusa la possibilità di provvedere all'adeguamento secondo le modalità sancite dalla
7 suddetta delibera. Non è condivisibile, pertanto, quanto allegato da parte convenuta circa l'avvenuto adeguamento della Banca alla normativa dettata dal C.I.C.R. e la clausola di capitalizzazione degli interessi deve ritenersi illegittima, poiché non si è riscontrata alcuna nuova pattuizione che possa determinarne la validità. Pertanto, le somme addebitate a titolo di capitalizzazione degli interessi e degli altri oneri debbono essere riaccreditate in favore del correntista.
A tale riguardo, il CTU ha accertato “Nella fattispecie analizzata - pur avendo la convenuta dato prova dell'avvenuta pubblicazione sulla G.U. del 26.04.2000 foglio delle inserzioni n.96 della comunicazione di volersi adeguare alla delibera C.I.C.R. del
9.02.2000 relativa all'applicazione del criterio della pari periodicità nel conteggio e capitalizzazione degli interessi creditori e debitori - non si riscontra la presenza nel contratto di conto corrente della espressa accettazione della Clausola di reciprocità da parte del correntista. Ciò comporta che l'applicazione dell'anatocismo bancario è illegittima e il ricalcolo ne terrà conto con la conseguenza che gli addebiti imposti dalla
Banca a titolo di capitalizzazione degli interessi saranno sottratti al saldo debitorio per tutta la durata dei rapporti e, dunque, anche per il periodo successivo alla data del 30 giugno 2000, corrispondente al termine ultimo stabilito dalla Delibera CICR del 9 febbraio 2000 (''Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria'') per l'adeguamento, nei contratti a tale data già in essere, alle disposizioni contenute nella delibera medesima. Quindi, il CTU, in risposta al primo quesito, ha quantificato, il differenziale a credito del correntista “nel rispetto delle indicazioni riportate nel quesito ed in ossequio al medesimo, sulla base delle analisi effettuate, il saldo finale ricalcolato del c/c ordinario n. 800211 intestato al sig. al 19.05.2016 risulta essere Parte_1 pari ad €. - 819,17.
Considerato che
il saldo riportato nell'ultimo estratto conto del citato rapporto creditizio n.800211 portato a sofferenza dalla convenuta è di €. -
9.497,22 il correntista accredita €. 8.678,05 dalla medesima banca convenuta”.
Per quanto concerne, il secondo quesito peritale, “ si determini il saldo di conto corrente al mese di luglio 2015, ovverossia il mese nel quale l'istituto di credito ha revocato la carta di credito del sig. , con contestuale segnalazione del Parte_1
8 suo nominativo nel segmento Carter della Banca di Italia, per presunta assenza di fondi necessari a coprirne le spese “all'esito dell'accertamento svolto, il consulente nominato, ha accertato che “Sulla base delle analisi effettuate, il saldo finale liquido ricalcolato del c/c ordinario n. 800211 intestato al sig. alla data del Parte_1
31.03.2015 risulta essere pari ad €. 3.254,55”.
Ne consegue, che la revoca della carta di credito con contestuale segnalazione del nominativo del Sig. nel segmento Carter della Centrale Rischi di Banca d'Italia, Pt_1 al netto delle indebite operazioni effettuate, è stata illegittimamente disposta dalla Banca convenuta, non sussistendo alcun presupposto, a fronte del saldo positivo del conto corrente intestato al sig. . Parte_1
A tale riguardo, il Tribunale, in linea con la giurisprudenza di legittimità, osserva che il danno da illegittima segnalazione non può considerarsi in re ipsa, ma deve essere oggetto di specifica allegazione e prova da parte del danneggiato (cfr sentenza n. Corte
Cassazione n. 594/2018 che qualifica il danno all'immagine e alla reputazione derivante da illegittima segnalazione come “danno conseguenza”, da provarsi specificamente,
Cass. Sezioni Unite, sentenza n. 20643/2016, che hanno respinto la tesi del danno in re ipsa in caso di lesione di valori della persona, sentenza Cass. n. 25420/2017 che ribadisce l'onere di allegazione e prova del danno non patrimoniale, e la n. 20889/2016, sui presupposti per la liquidazione equitativa del danno).
Nel caso di specie, l'attore non ha fornito elementi sufficienti per dimostrare l'esistenza di un danno patrimoniale concreto (es. perdita di opportunità commerciali, impossibilità di accesso al credito) Il nesso causale tra la segnalazione e l'eventuale peggioramento della situazione economica, la sussistenza di un danno non patrimoniale.
Invero, le allegazioni dell'attore sono state estremamente generiche, non avendo offerto alcun elemento concreto idoneo a dimostrare il danno subito, per tale motivo, la domanda deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano al minimo dei parametri tariffari di cui al DM 55/2014, tenuto conto del carattere seriale della controversia, del numero e della difficoltà delle questioni di fatto e di diritto trattate. Anche il costo della consulenza tecnica va posto a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
9 Il Tribunale di PA, in persona del Giudice, dott. BE OL, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta nel procedimento n. 877/19 da Parte_1 nei confronti di , così provvede: CP_1
1) In parziale accoglimento della domanda proposta dall'attore, accerta e dichiara che il saldo del rapporto di conto corrente n. 800211 acceso presso la filiale di
PA di (già alla data del CP_1 Controparte_4
19.05.2016 risulta €. 8.678,05 in favore del correntista;
2) Condanna la Banca al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 259,00 per esborsi ed € 2.738,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. AS IC.
3) Pone definitivamente a carico di parte convenuta il costo della consulenza tecnica.
PA, 21.11.2025
Il Giudice
BE OL
10
TRIBUNALE DI PAOLA SEZIONE CIVILE
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PA, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. BE OL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IC AS ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, in PA alla Via Corso Roma n. 3, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attore - contro
( C.F. ) in persona del l.r.p.t. rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dagli avv.ti Ferruccio Fedele Anna Maria Luisa Fedele, Alessia Fedele ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi sito in PA (CS) Via S.
Agata, 43, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
, oggi , deducendo Controparte_2 CP_1 che: ha intrattenuto con il predetto istituto di credito (già Controparte_3
e, precedentemente, il rapporto di conto
[...] Controparte_4 corrente ordinario n. 800211 datato 09.06.1998, con apertura credito pari alla somma di lire 10.000.000, successivamente divenuti € 5.165,00; nel mese di maggio 2015, il sig. richiedeva all'istituto de quo, di accedere agli Pt_1 estratti conto corrente integrali, richiesta che veniva riscontrata in data 11.6.2015; ricevuta la documentazione contabile, l'attore affidava al dott. , l'incarico Persona_1 di espletare una perizia econometrica, dalla quale emergeva, per il solo periodo oggetto di perizia (gennaio 2005- marzo 2015) a fronte di un saldo finale negativo calcolato dalla banca pari ad € -5.882,84, un saldo finale pari ad € +1.472,81 e pertanto la differenza/indebito pari ad € 7.355,65;
l'attore, pertanto, con nota del 22.7.2025, diffidava la banca a ricalcolare il saldo finale del proprio conto corrente nei termini di legge e, cioè, adottando la capitalizzazione legale degli interessi ed applicando gli interessi non peggiorativi ai sensi della normativa di cui al TUB, con la contestuale richiesta di risarcimento di tutti i danni patiti;
con nota del 31.08.2015, la banca convenuta riscontrava la predetta nota con esito negativo, negando ogni indebito a suo carico;
con successiva nota del 08.10.2025, l'attore reiterava le proprie doglianze nei confronti della banca, diffidandola nuovamente al risarcimento di tutti i danni patiti derivanti anche dalla segnalazione di merito creditizia negativa del proprio nominativo nel segmento “carter” dei registri di allarme interbancario della Banca d'Italia, senza sortire alcun esito;
in particolare, l'attore lamenta che, in conseguenza dei suddetti indebiti, illegittimi, a giugno 2015 gli veniva revocata la carta di credito con conseguente segnalazione alla
Banca d'Italia ed impossibilità ad accedere ad altri canali di credito ed il suo nominativo veniva segnalato a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia;
2 in data 21.06.2016, veniva instaurato il tentativo di mediazione obbligatoria con esito negativo per mancata presentazione dell'istituto bancario, pertanto, era costretto ad agire in via giudiziaria;
a sostegno della spiegata domanda, l'attore eccepiva, l'illegittimità degli artt. 8 e 16 del contratto di apertura del conto corrente de quo, in quanto vessatorie e/o comunque nulle ai sensi degli artt. 33 e ss del Codice del Consumo, per contrarietà delle medesime a norme imperative;
la nullità della clausola contrattuale contenuta nell'art. 7 del contratto di apertura di conto corrente, per violazione dell'art. 1283 c.c., in particolare, l'attore evidenziava sul punto, che, trattandosi di contratto di conto corrente stipulato in data anteriore alla entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000, detta clausola doveva ritenersi nulla per contrarietà all'art. 1283 c.c. e in virtù della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 120, comma 3, D.lgs. 385/1993; in via residuale, l'attore eccepiva altresì, la necessità di effettuare il calcolo del saldo finale del proprio rapporto di conto corrente, mediante applicazione di tassi non peggiorativi ai sensi dell'art. 117 T.U.B.in ragione della nullità della disposizione contrattuale che riconosceva lo ius variandi in capo alla banca del tasso di interessi;
l'attore evidenziava, in ogni caso, come le somme trattenute dal proprio conto corrente, eccedessero anche i tassi soglia legali previsti dalla legge;
da ultimo, l'attore evidenziava i danni subiti, quantificati in € 25.000,00, a causa degli illegittimi comportamenti posti in essere dalla banca convenuta, tra i quali la revoca della carta di credito, l'iscrizione al segmento Carter presso la Banca d'Italia e, di conseguenza, l'impossibilità di accedere al credito.
In ragione di tanto, l'attore, pertanto, domandava: a) accertarsi e dichiararsi la nullità delle clausole contrattuali di cui agli artt. 8 e 16 del contratto di apertura del conto corrente per contrasto con l'art. 33 del Codice del Consumo;
b) accertarsi e dichiararsi la nullità della clausola di cui all'art. 7 del contratto di apertura di conto corrente per contrasto con l'art. 1283 c.c.; c) ricalcolarsi il saldo del c/c in questione e per l'effetto accertare le reali partite di dare e avere tra le parti nel periodo intercorrente tra il primo trimestre 2005 e il primo trimestre 2015; d)condannarsi la Banca convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patendi, causalmente
3 riconducibili alla illegittima condotta tenuta dalla banca convenuta, che si quantificano in € 25.000,00 o nella diversa somma, maggiore o minore, di giustizia;
c) condannarsi la banca convenuta, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore, IC AS, dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02.12.2019, si costituiva in giudizio la (poi fusa per incorporazione Controparte_5 con in persona del Direttore Generale p.t., quale mandataria in nome CP_1
e per conto di in persona del l.r.p.t la quale domandava: accertarsi e Controparte_1 dichiararsi la legittimità delle clausole contenute negli artt. 7-8-16 del contratto di apertura di conto corrente;
rigettare la domanda di ricalcolo del saldo del conto corrente per cui è causa;
dichiararsi l'inammissibilità della domanda risarcitoria o, in subordine, rigettarla;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 19.05.2023, i procuratori della banca convenuta davano atto che, con atto di fusione per incorporazione del 29.03.2023, la veniva stata Controparte_6 incorporata dalla mandante che pertanto proseguiva il presente CP_1 giudizio per effetto della automatica. Instaurato regolarmente il contraddittorio, la causa veniva istruita attraverso l'espletamento di CTU contabile e all'udienza del 04.07.2025, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In via preliminare, considerata la materia del contendere, giova rammentare che, per consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, “nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione” (Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 33009 del 13/12/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 1550 del 19/01/2022).
4 In conformità al citato orientamento di legittimità, anche la giurisprudenza di merito, ha sancito il seguente principio “ il correntista che propone una domanda di accertamento negativo del credito risultante dal saldo passivo di un rapporto di conto corrente bancario e/o un'azione di ripetizione dell'indebito con riferimento agli interessi, alle commissioni e alle spese corrisposti in eccedenza rispetto al dovuto ha l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto, vale a dire la nullità di una o più clausole negoziali e l'avvenuta annotazione degli addebiti contestati, producendo il contratto e, in linea di principio, l'intera sequenza degli estratti conto dalla data di apertura a quella di chiusura del rapporto in contestazione” (cfr sentenza n. 841/2024,
Corte d'Appello di Salerno).
Del resto, soltanto la produzione in giudizio del contratto di conto corrente consente di accertare l'eventuale esistenza di clausole che prevedono, in violazione degli artt. 1283 cod. civ. e 2, comma 4, L. n. 108 del 1996, l'applicazione di interessi anatocistici e usurari e l'eventuale mancanza di pattuizioni scritte richieste ad substantiam nonché di valutare se le competenze e le spese bancarie riportate negli estratti conto corrispondano a quelle convenute dalle parti e se le commissioni di massimo scoperto siano determinate o determinabili a norma dell'art. 1346 cod. civ.
Gli estratti conto, inoltre, quali documenti contenenti la dettagliata indicazione delle movimentazioni verificatesi nel corso dello svolgimento del rapporto bancario, sono indispensabili al fine di accertare le somme che sono state addebitate e accreditate e, quindi, di pervenire alla determinazione del saldo finale.
Invero, l'onere probatorio gravante, ai sensi degli artt. 2697 cod. civ. e 115 c.p.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto o su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato non subisce deroga neanche nelle ipotesi in cui abbia ad oggetto fatti negativi, dal momento che la negatività dei fatti oggetto di prova non inverte, né altera il relativo onere, incombendo quest'ultimo pur sempre sulla parte che aziona la pretesa, della quale il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo.
Nel caso di specie, dal compendio probatorio in atti, deve ritenersi che l'attore, nell'eccepire la nullità delle clausole contrattuali de quo, nonché della previsione degli interessi ultralegali ed anatocistici abbia puntualmente assolto al suo onere probatorio, producendo in giudizio il contratto di apertura del conto corrente stipulato in data
5 09.06.1998, il foglio illustrativo sottoscritto in pari data;
nonché gli estratti conto e riassunti scalari del c/c n. 800211 dal 01/01/2005 al 19/05/2016 della
[...]
, filiale di PA relativi al rapporto intercorso tra le parti in Controparte_4 causa (cfr allegati n. 1,2, 3, dell'atto di citazione).
Tanto chiarito, venendo al merito della controversia sottoposta al vaglio del Tribunale, esaminati gli atti di causa, la domanda proposta da risulta parzialmente Parte_1 fondata e, in quanto tale, suscettibile di accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Innanzitutto, meritevole di plauso, risulta l'eccezione sollevata dall'attore, confermata anche dal nominato CTU;
l'uso bancario della capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del cliente, prassi invalsa mediante l'applicazione delle condizioni generali di contratto formulate dall'A.B.I. a far data dal 1.01.1952 –è stato considerato dalla Corte di Cassazione unanimemente ammissibile e non contrario al divieto dell'anatocismo ex art. 1283 cod. civ. fino al 1999. Successivamente, la Corte di legittimità ha sancito la nullità di tali clausole di capitalizzazione, in quanto l'uso invalso nella prassi bancaria è stato ritenuto di tipo negoziale e non normativo, come invece richiesto dall'art. 1283 cod. civ. [(cfr. Cass. civ. sez. 3, sent. n. 3096 del
30/03/1999 (Rv. 524782 - 01) e Cass. civ. Sez. 1, sent. n. 2374 del 16/03/1999 (Rv.
524192 - 01)]. Al fine di adeguarsi ai nuovi indirizzi pretori, l'art. 25 del d.lgs. n. 342 del 1999 (entrato in vigore il 19.10.1999), intervenuto a modificare l'art. 120 del
T.U.B., ha sancito: i. al secondo comma, che le modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria sarebbero state determinate con delibera del Comitato
Interministeriale per il Credito e il Risparmio (C.I.C.R.). Ha dichiarato, inoltre, la validità delle clausole anatocistiche (unicamente) purché la periodicità del calcolo non fosse inferiore all'anno e fosse uguale per debitore e creditore;
ii. al terzo comma, la validità e l'efficacia delle clausole sull'anatocismo trimestrale contenute nei contratti di conto corrente stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del
C.I.C.R., al fine di legittimare le clausole anatocistiche apposte ai contratti di conto corrente in passato.
Suddetta delibera ha previsto, all'art. 7, che l'adeguamento dei contratti bancari stipulati
6 prima del 22.4.2000 dovesse avvenire: a) mediante la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale e la comunicazione per iscritto alla clientela, se a condizioni non peggiorative per il cliente;
b) per approvazione scritta da parte del cliente in caso di condizioni peggiorative.
La successiva dichiarazione di incostituzionalità del comma 3 dell'art. 25 del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, con la sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 17/10/2000, che ha affermato la nullità delle clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000, ha inciso indirettamente sulla disciplina transitoria dettata dall'art. 7 della delibera Pt_2 in quanto, avendo fatto venir meno, per il passato, la sanatoria delle clausole che prevedevano la capitalizzazione degli interessi, ha impedito di assumerle come termine di comparazione ai fini della valutazione dell'eventuale peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, in tal modo escludendo la possibilità di provvedere all'adeguamento delle predette clausole mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, come consentito dal comma 2 dell'art. 7, e rendendo invece necessaria una nuova pattuizione. Dunque, perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi nei contratti stipulati prima del 22.04.2000, «non è sufficiente il mero invio al correntista degli estratti conto recanti l'indicazione dell'adeguamento alla delibera CICR, pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale, ma è necessaria un'apposita convenzione scritta, al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina», come più di recente ha affermato la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. 1, sent. n. 23853 del 2020 e Cass. civ. sez.
1, ord. n. 17634 del 2021).
Il contratto di conto corrente stipulato in data 09.06.1998 contiene la clausola di capitalizzazione degli interessi vietata. Tale clausola è da ritenersi invalida, in quanto – seppur ratione temporis il rapporto è sottoposto alla disciplina prevista dall'art. 7 della delibera CICR del 09.02.2000, riferibile ai contratti di conto corrente stipulati anteriormente alla data del 22.4.2000 - a seguito della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, co. 3, del d.lgs. n. 342 del 1999 è venuto meno il tentativo di sanare le clausole di capitalizzazione degli interessi previste in suddetti contratti e dunque è esclusa la possibilità di provvedere all'adeguamento secondo le modalità sancite dalla
7 suddetta delibera. Non è condivisibile, pertanto, quanto allegato da parte convenuta circa l'avvenuto adeguamento della Banca alla normativa dettata dal C.I.C.R. e la clausola di capitalizzazione degli interessi deve ritenersi illegittima, poiché non si è riscontrata alcuna nuova pattuizione che possa determinarne la validità. Pertanto, le somme addebitate a titolo di capitalizzazione degli interessi e degli altri oneri debbono essere riaccreditate in favore del correntista.
A tale riguardo, il CTU ha accertato “Nella fattispecie analizzata - pur avendo la convenuta dato prova dell'avvenuta pubblicazione sulla G.U. del 26.04.2000 foglio delle inserzioni n.96 della comunicazione di volersi adeguare alla delibera C.I.C.R. del
9.02.2000 relativa all'applicazione del criterio della pari periodicità nel conteggio e capitalizzazione degli interessi creditori e debitori - non si riscontra la presenza nel contratto di conto corrente della espressa accettazione della Clausola di reciprocità da parte del correntista. Ciò comporta che l'applicazione dell'anatocismo bancario è illegittima e il ricalcolo ne terrà conto con la conseguenza che gli addebiti imposti dalla
Banca a titolo di capitalizzazione degli interessi saranno sottratti al saldo debitorio per tutta la durata dei rapporti e, dunque, anche per il periodo successivo alla data del 30 giugno 2000, corrispondente al termine ultimo stabilito dalla Delibera CICR del 9 febbraio 2000 (''Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria'') per l'adeguamento, nei contratti a tale data già in essere, alle disposizioni contenute nella delibera medesima. Quindi, il CTU, in risposta al primo quesito, ha quantificato, il differenziale a credito del correntista “nel rispetto delle indicazioni riportate nel quesito ed in ossequio al medesimo, sulla base delle analisi effettuate, il saldo finale ricalcolato del c/c ordinario n. 800211 intestato al sig. al 19.05.2016 risulta essere Parte_1 pari ad €. - 819,17.
Considerato che
il saldo riportato nell'ultimo estratto conto del citato rapporto creditizio n.800211 portato a sofferenza dalla convenuta è di €. -
9.497,22 il correntista accredita €. 8.678,05 dalla medesima banca convenuta”.
Per quanto concerne, il secondo quesito peritale, “ si determini il saldo di conto corrente al mese di luglio 2015, ovverossia il mese nel quale l'istituto di credito ha revocato la carta di credito del sig. , con contestuale segnalazione del Parte_1
8 suo nominativo nel segmento Carter della Banca di Italia, per presunta assenza di fondi necessari a coprirne le spese “all'esito dell'accertamento svolto, il consulente nominato, ha accertato che “Sulla base delle analisi effettuate, il saldo finale liquido ricalcolato del c/c ordinario n. 800211 intestato al sig. alla data del Parte_1
31.03.2015 risulta essere pari ad €. 3.254,55”.
Ne consegue, che la revoca della carta di credito con contestuale segnalazione del nominativo del Sig. nel segmento Carter della Centrale Rischi di Banca d'Italia, Pt_1 al netto delle indebite operazioni effettuate, è stata illegittimamente disposta dalla Banca convenuta, non sussistendo alcun presupposto, a fronte del saldo positivo del conto corrente intestato al sig. . Parte_1
A tale riguardo, il Tribunale, in linea con la giurisprudenza di legittimità, osserva che il danno da illegittima segnalazione non può considerarsi in re ipsa, ma deve essere oggetto di specifica allegazione e prova da parte del danneggiato (cfr sentenza n. Corte
Cassazione n. 594/2018 che qualifica il danno all'immagine e alla reputazione derivante da illegittima segnalazione come “danno conseguenza”, da provarsi specificamente,
Cass. Sezioni Unite, sentenza n. 20643/2016, che hanno respinto la tesi del danno in re ipsa in caso di lesione di valori della persona, sentenza Cass. n. 25420/2017 che ribadisce l'onere di allegazione e prova del danno non patrimoniale, e la n. 20889/2016, sui presupposti per la liquidazione equitativa del danno).
Nel caso di specie, l'attore non ha fornito elementi sufficienti per dimostrare l'esistenza di un danno patrimoniale concreto (es. perdita di opportunità commerciali, impossibilità di accesso al credito) Il nesso causale tra la segnalazione e l'eventuale peggioramento della situazione economica, la sussistenza di un danno non patrimoniale.
Invero, le allegazioni dell'attore sono state estremamente generiche, non avendo offerto alcun elemento concreto idoneo a dimostrare il danno subito, per tale motivo, la domanda deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano al minimo dei parametri tariffari di cui al DM 55/2014, tenuto conto del carattere seriale della controversia, del numero e della difficoltà delle questioni di fatto e di diritto trattate. Anche il costo della consulenza tecnica va posto a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
9 Il Tribunale di PA, in persona del Giudice, dott. BE OL, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta nel procedimento n. 877/19 da Parte_1 nei confronti di , così provvede: CP_1
1) In parziale accoglimento della domanda proposta dall'attore, accerta e dichiara che il saldo del rapporto di conto corrente n. 800211 acceso presso la filiale di
PA di (già alla data del CP_1 Controparte_4
19.05.2016 risulta €. 8.678,05 in favore del correntista;
2) Condanna la Banca al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 259,00 per esborsi ed € 2.738,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. AS IC.
3) Pone definitivamente a carico di parte convenuta il costo della consulenza tecnica.
PA, 21.11.2025
Il Giudice
BE OL
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