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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 16/07/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso, ai sensi degli articoli 350 bis e 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1102/2024 R.G. trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 15 luglio 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
(cf ), (cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Enrico PARONCINI del foro di C.F._2
Rieti ed ivi elettivamente domiciliati presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTI
E
( p. iva ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Controparte_1 P.IVA_1
TOFFOLETTO, Marco PESENTI, Christian ROMEO, Luciana CIPOLLA, Flora
LETTENMAYER e Simona DAMINELLI, tutti del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanni COLETTI, del Foro di L'Aquila, giusta procura in atti.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano n. 447/24 del 9 novembre 2024 in tema di nullità clausole mutuo ipotecario, di ripetizione di indebito e di risarcimento danni.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno discusso la causa mediante il deposito delle note di trattazione scritta come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Avezzano ha rigettato, con conseguente condanna anche alla rifusione delle spese di lite, la domanda proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1 avente ad oggetto la nullità di alcune clausole del contratto di mutuo fondiario sottoscritto l'11 settembre 1997 concluso con l'allora di ripetizione di indebito (della somma di Controparte_2
1 € 57.400,18 o comunque di quella inferiore di € 45.377,35 così determinate all'esito della perizia di parte) e di risarcimento danni (per l'importo di 55.000,00 comprensivo anche del pregiudizio morale sofferto).
1.2. Nel corpo della motivazione, il giudice di prime cure ha così illustrato le posizioni delle parti nei rispettivi scritti difensivi.
Secondo gli attori, i profili di nullità hanno riguardato il superamento del tasso soglia ai fini dell'usura per quanto concerne gli interessi moratori con conseguente gratuità del contratto. Par Ulteriori censure hanno interessato l'assenza o comunque l'indeterminatezza dell' e l'illecita applicazione dell'anatocismo nel metodo di ammortamento alla francese.
L'istituto di credito, da par suo, ha fornito una rappresentazione della vicenda diametralmente opposta insistendo per l'integrale rigetto delle domande.
1.3. In sintesi, le principali argomentazioni poste a fondamento della decisione possono essere così riportate:
- la causa è stata istruita mediante l'espletamento di una CTU contabile le cui risultanze sono state integralmente recepite;
- anche le recenti pronunzie della giurisprudenza di legittimità sull'assenza di sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori devono portare a tale soluzione;
Par
- l' ha una funzione essenzialmente informativa e pertanto la sua mancanza non comporta alcuna nullità rispetto all'art. 117 comma VI cpc;
- il metodo dell'ammortamento alla francese esclude ogni possibile forma di capitalizzazione illecita alla luce della consolidata giurisprudenza;
1.4. La pronunzia del tribunale marsicano è stata tempestivamente impugnata dal e dalla Pt_1 [...]
mediante l'articolazione di tre motivi. Pt_2
La prima doglianza ha riguardato l'errata valutazione operata dal primo giudice sul superamento del tasso soglia ai fini dell'usura.
A tale riguardo, secondo la prospettazione degli appellanti, va considerata (e pertanto sommata) la penale per estinzione anticipata (pari al 3,50%).
Di conseguenza, dovendo essere sommata al tasso degli interessi moratori si giunge ad un aggio complessivo (del 17,05%) superiore al limite soglia.
2 Con il secondo motivo, invece, è stata censurata la parte della sentenza sulle conseguenze derivanti Par dall'assenza di indicazione dell' che al contrario deve condurre, anche alla luce di quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, alla declaratoria di nullità.
Infine, l'ultima doglianza ha operato una contestazione sull'assenza di anatocismo nel metodo di ammortamento alla francese assumendo l'esistenza di un orientamento interpretativo di segno contrario e di cui devono essere condivisi i principi.
L'istituto di credito ha resistito all'impugnazione deducendone l'infondatezza e così chiedendone il rigetto.
Rigettata l'istanza di inibitoria, il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio (peraltro integralmente in formato telematico) del primo grado.
All'esito dell'udienza del 15 luglio 2025, sostituita dal deposito di note, le parti (a cui è stato assegnato termine per memorie conclusive) hanno discusso la causa che pertanto può essere trattenuta in decisione.
2. In assenza di questioni preliminari, la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito.
L'appello è infondato in diritto, prima ancora che in fatto, e di conseguenza deve essere rigettato per le ragioni di seguito meglio illustrate.
La disamina dei motivi impone una seppur sintetica ricostruzione della cornice, peraltro di chiara connotazione documentale, al cui interno la controversia deve essere inquadrata.
Dalla disamina del materiale documentale è risultato che:
In data 11 settembre 1997, è stato sottoscritto un contratto di mutuo a tasso fisso tra gli odierni appellanti e per un importo di 140 milioni (corrispondente ad € 72.303,97); Controparte_2
Il rimborso della sorte capitale e degli interessi è stato regolato mediante la corresponsione di 30 rate mensili;
Il tasso di interesse è stato indicato nel 9,50 % (preammortamento) e nel 9% (ammortamento);
Per la determinazione degli interessi moratori è stata operata una maggiorazione di quattro punti percentuali e pertanto al tempo della sottoscrizione del mutuo il loro tasso è pari al 13,55%;
Le penale per estinzione anticipata è stata fissata nella misura del 3,50%;
Alla data del 21 marzo 2013 il mutuo è stato estinto;
Tanto considerato è possibile procedere allo scrutinio dei singoli motivi di appello.
3.1.1. Come già anticipato, la prima doglianza ha riguardato il superamento del limite soglia ai fini dell'usura.
3 A tale riguardo, così completando quanto già esposto nelle pagine che precedono, è possibile aggiungere che:
Nella verifica del superamento del tasso soglia (comunque fissato analogamente a quanto stabilito dal CTU nel 15,42%) occorre procedere ad una sommatoria tra interessi di mora e penale per estinzione anticipata trattandosi comunque ed in ogni caso di voci rectius di costi comunque rientranti nella previsione dell'art. 644 cod pen;
Con riferimento specifico alla penale per estinzione anticipata, dalla simulazione operata dal perito di parte è emerso che “Dal rapporto tra gli interessi e la penale di estinzione si evince facilmente che questa incide per un ulteriore 78% sugli interessi e sul totale costo della prima rata, il che porta a concludere che il tasso effettivo sulla prima rata sarebbe pari al 16,00%. Se la penale fosse applicata dopo un numero maggiore di mesi inciderebbe certamente meno, fino a rientrare entro la soglia usura, tuttavia la norma penale impone di analizzare il caso peggiore che possa presentarsi e verificare che la legge non venga violata” (cfr pag 6 atto di appello);
3.1.2. Plurime sono le ragioni che devono fondatamente ritenere non condivisibile tale opzione interpretativa.
Innanzitutto, per gli interessi moratori, facendo buon governo dei principi di diritto indicati nella oramai nota sentenza delle Sezioni Unite n. 19795 del 18 settembre 2020, la verifica del superamento del limite soglia va operata senza procedere ad alcuna maggiorazione (del 2,1%).
Ne deriva, pertanto, che il tasso indicato in contratto (e che il CTU ha meglio stimato nella relazione prodotta in atti nel 13,55%) risulta di per sé ab origine ben al di sotto del limite soglia.
Peraltro, per stessa pacifica ammissione degli appellanti per pervenire ad una diversa soluzione occorre procedere sia alla sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori che, in caso diverso, aggiungere a questi ultimi anche la penale per estinzione anticipata.
Su tale aspetti le doglianze degli appellanti non colgono nel segno e di conseguenza non possono essere condivise.
Oramai la giurisprudenza in questa materia ha aderito al principio della simmetria o comunque dell'omogeneità.
In altri termini, si vuol significare che eventuali e possibili comparazioni (e quindi anche sommatorie di voci) sono consentite soltanto per valori omogenei.
Tale criterio deve certamente essere escluso per quanto concerne le due ipotesi di interessi che, in effetti, e sul punto deve ritenersi finanche superfluo, risultando oramai dato incontroverso, aggiungere altro, assolvono a finalità diametralmente opposte e quindi assolutamente non comparabili tra loro.
4 Alla funzione prettamente remuneratoria degli interessi corrispettivi, deve infatti aggiungersi quella risarcitoria di quelli moratori.
A non diverse conclusioni, poi, deve pervenirsi anche per quanto concerne l'incidenza ai fini del superamento limite soglia della penale per estinzione anticipata.
E' sufficiente, a tale riguardo considerare che sul punto questa Corte Territoriale si è già pronunciata e non sono emersi nel corso del giudizio elementi in grado di procedere ad una rivisitazione delle conclusioni a cui si è pervenuti.
E' stato difatti stabilito che “Il tema dell'incidenza sul superamento del tasso soglia della penale per estinzione anticipata (prescindendo in tal caso dalla verifica della applicazione in concreto della clausola) deve essere risolto in diritto avendo costituito argomento di ampia riflessione in ambito giurisprudenziale.
L'orientamento oramai prevalente ha in effetti stabilito che, attenendosi a quanto previsto dalle istruzioni della Banca d'Italia e dalla stessa norma (art. 644 cod pen) “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito” (art. 644 c.p.).
La penale di anticipata estinzione, evidentemente riconducibile nella sfera di disponibilità del mutuatario: deve qualificarsi alla stregua di un diritto potestativo eventuale perché rimesso alla scelta del mutuatario, e quindi non immediatamente “collegata”, quale interesse o costo, “alla erogazione del credito“, come richiesto dall'art. 644 c.p. (cfr ex multis Trib Roma, 16.6.2016).
È stato ulteriormente stabilito che in tema di contratto usuraio, nella specifica disciplina del rapporto contrattuale, laddove la penale di estinzione anticipata è prevista per la sola ipotesi della restituzione anticipata della somma mutuata e non anche per qualunque forma di risoluzione, non può ritenersi onere aggiuntivo da cumulare al tasso di mora (cfr Trib Bari, Sez II, 2.1.2018).Ed ancora, “La penale di estinzione anticipata, non condividendo la medesima natura degli interessi, di qualunque tipologia essi siano, non costituisce la remunerazione di un capitale dato a prestito, ma piuttosto la compensazione di un'utilità attesa e non conseguita (quella rappresentata dalla suddetta remunerazione). Pertanto, non è soggetta al divieto di usurarietà” (cfr Trib Genova, Sez VI,
22.1.2019).
Ulteriore considerazione è quella secondo cui “La determinazione del tasso effettivo non deve tenere in considerazione la commissione prevista in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, posto che tale commissione, in quanto voce di costo meramente eventuale, a mera discrezione del mutuatario, non è collegata all'erogazione del credito e quindi non va aggiunta alle spese di chiusura della pratica. Laddove, infatti, si volesse sostenere che il tasso soglia ex sarebbe superato per effetto dell'inclusione nel TAEG dell'incidenza percentuale della penale per l'estinzione anticipata del
5 mutuo, verrebbe postulata una sommatoria fra voci eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale. Se gli interessi attengono alla fase fisiologica del finanziamento, remunerando la banca per il prestito richiesto dal mutuatario ed hanno un'applicazione certa e predefinita, legata all'erogazione del credito, costituendo il costo del denaro per il mutuatario, viceversa la penale per estinzione anticipata del mutuo costituisce un elemento eventuale del negozio, funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito, ossia del mancato guadagno” (cfr Trib Ancona, 8.3.2019 n. 468).Un altro filone giurisprudenziale ha evidenziato che “La commissione di estinzione anticipata (la quale non concorre a determinare il
TEGM) non pare assimilabile ad una clausola penale e, quindi, agli oneri connessi all'erogazione del credito, quanto piuttosto ad una multa penitenziale ex art. 1373 c.c., costituendo la remunerazione che il mutuatario si impegna a riconoscere a favore dell'istituto di credito per
l'esercizio del diritto di recesso (cd. prezzo del recesso), evento, peraltro, del tutto incerto, sia nell'an
(in quanto dipendente in modo esclusivo dalla volontà della parte), sia nel quantum (il costo dell'estinzione anticipata non è, infatti, preventivamente quantificabile, non potendosi prevedere, al momento della stipula, quello in cui il mutuatario deciderà di recedere dal contratto)” (cfr Trib Lecce
29.6.2020 n. 1510).
Le pronunce anche più recenti non si sono discostate da tale orientamento avendo stabilito che “Nei contratti di mutuo la commissione di estinzione anticipata non può essere considerata un costo collegato all'erogazione del credito perché tale voce viene in rilievo solo se il mutuatario decida di recedere dal contratto, esercitando un diritto potestativo a lui riconosciuto su cui la banca non può interferire;
né la banca ha il potere di anticipare la chiusura dell'operazione per maturare il diritto al pagamento di una penale di estinzione poiché il contratto non la prevede. Pertanto, ai fini della valutazione dell'usurarietà o meno del contratto la pattuizione della commissione di estinzione anticipata non rientra nel calcolo, poiché il costo non può ritenersi collegato all'erogazione del credito”(cfr Corte Appello Perugia, Sez I, 1.10.2021 n. 561).
A quanto sin qui esposto, deve in ultimo aggiungersi quanto segue. La Suprema Corte (in ambito penale però) ha stabilito di recente che la clausola penale “per la sua funzione (desumibile dal dettato degli artt. 1382 - 1386 c.c.) ex se, non può essere considerata come parte di quel
“corrispettivo” che previsto dall'art. 644 c.p., può assumere carattere di illiceità, perché sul piano giuridico l'obbligazione nascente dalla clausola penale non si pone come corrispettivo diretto dell'obbligazione principale, ma è l'effetto susseguente ad una diversa causa che è
l'inadempimento”(cfr Cass Pen, Sez 13.2.2018 n. 29010).
In altri termini, la penale di estinzione anticipata del mutuo consiste in un tasso che trova applicazione in caso di recesso dal contratto di mutuo in data anteriore rispetto alla sua scadenza
6 originariamente pattuita dalle parti. In tale evenienza, il mutuatario restituisce in un'unica soluzione il capitale residuo e un'ulteriore quota percentuale sullo stesso. A tale versamento, ulteriore rispetto alla restituzione del capitale, deve riconoscersi una funzione indennitaria a favore del mutuante per la perdita del rendimento (in termini di interessi corrispettivi non più dovuti) del rapporto anticipatamente cessato. Muovendo quindi da tale considerazione, essa va qualificata alla stregua di una penale di cui il mutuatario deve farsi carico laddove decida unilateralmente di sciogliersi anzitempo dal vincolo negoziale. Per tale evidente ragione, dunque, si tratta di un onere che però non può essere inteso alla stregua di un costo del prestito del denaro quanto piuttosto si traduce in un elemento accidentale del mutuo, di applicazione meramente eventuale.
A comporre definitivamente ogni possibile contrasto, è intervenuta di recente la S.C. (in sede civile) stabilendo “Non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie voci, del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (cfr., in tema di commissione di massimo scoperto, Cass. Sez. U., 20/06/2018, n. 16303, cui “adde” Cass., 18/01/2019, n. 1464) Ne deriva
l'impossibilità di cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori;
la prima costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore
e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
i secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi;
Proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà. La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a una “remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente” (arg. ex art.
2 -bis, d.l. n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella” (cfr Cass Civ, Sez III, 7.3.2022 n. 7352).” (cfr
Corte Appello L'Aquila, 22.3.2024 n. 396).
Soltanto per completezza espositiva, deve aggiungersi che le ulteriori argomentazioni svolte dagli appellanti si sono fondate su meri calcoli ipotetici e quindi, in quanto tali, non ancorati a solide basi di riferimento giuridico.
Sulla scorta delle considerazioni svolte, allora, il primo motivo deve essere rigettato.
7 3.2. A non diverse conclusioni deve pervenirsi anche per quanto concerne il secondo profilo di gravame relativo all'assenza dell' Pt_3
Tale dato in effetti risulta dimostrato per tabulas e quindi non è contestabile, tuttavia anche da tale assenza non possono farsi discendere, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, conseguenze in termini di nullità ai sensi dell'art. 117 comma 6 tub.
La previsione dell'ISC nei rapporti di mutuo è stata inserita con la delibera CICR del 4 marzo 2003
e di conseguenza deve ritenersi pienamente operativa e vincolante soltanto per i contratti successivi al 1 ottobre 2003 (e quindi successivi rispetto a quello che ci occupa).
Già da tanto è possibile desumere che non è sostenibile in logica, ancor prima che in diritto, l'esistenza di un obbligo all'inserimento di tale voce tra le condizioni dei contratti di mutuo.
Laddove, in ogni caso, si volesse opinare in senso contrario possono aggiungersi le seguenti ed ulteriori considerazioni.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (che ha sostanzialmente aderito alla soluzione interpretativa della maggioritaria giurisprudenza di merito) “l'indice sintetico di costo (Isc), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (Taeg), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex articolo 117 del decreto legislativo n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”
(Cassazione civile sez. III, 03/07/2024, n.18235).
Trattasi, invero, di una pronunzia che si è allineata ad una precedente pronuncia che ha stabilito che“In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993;
l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima” (Cassazione civile sez. I, 14/02/2023, n.4597). Par Dunque, correttamente interpretando la posizione della S.C. è possibile affermare che l' ha una valenza meramente informativa e che, semmai ed a voler tutto concedere, la sua mancanza (tuttavia
8 esigibile unicamente per i contratti successivi al 1 ottobre 2003) può comportare una responsabilità di natura risarcitoria.
A ciò deve aggiungersi inoltre che soltanto a partire dal 2010, con l'entrata in vigore del d.lvo 141 e la conseguente introduzione dell'art. 125 bis TUB, è stata prevista (anche se per i contratti di consumo ed il mutuo che ci occupa certamente non può rientrare all'interno di tale previsione) la nullità del contratto per omissione o difformità dell' Pt_4
[...]
[...
. Resta, in ultimo, da esaminare l'ultimo profilo di doglianza che ha, come già chiarito, riguardato la presenza nell'ambito del metodo dell'ammortamento alla francese dell'illecito fenomeno dell'anatocismo.
Anche questo tema, al pari invero degli altri, ha costituito oggetto di ampia riflessione in ambito giurisprudenziale.
Tuttavia, le argomentazioni svolte dagli appellanti possono essere condivise unicamente su tale aspetto in quanto per il resto non possono trovare accoglimento.
Nelle more già del giudizio di primo grado (anche se in effetti gli scritti difensivi conclusivi delle parti sono stati depositati in epoca di gran lunga antecedente), sul tema dell'anatocismo nell'ammortamento alla francese si sono pronunziate le Sezioni Unite della S.C. con la sentenza n.
15130 del 29 maggio 2024.
I passaggi salienti della suddetta decisione possono essere di seguito così sintetizzati:
-È indubbio che lo scrutinio è stato circoscritto (come peraltro ben specificato anche in parte motiva) sul solo contratto di finanziamento a tasso fisso e quindi ad una fattispecie del tutto speculare rispetto a quella che ci occupa;
-Con riguardo alle caratteristiche generali del piano di ammortamento alla francese (dando in tal modo continuità all'orientamento di merito prevalente) è stato stabilito che “Come osservato dalla
Procura Generale, "l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile" - come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. "all'italiana" in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo - "ma non prevede che sugli interessi scaduti (e, si potrebbe aggiungere, non scaduti) maturino altri interessi.
Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi. in base di calcolo di successivi ulteriori interessi" aggiungendo che “Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo
9 "alla francese" la capitalizzazione avviene in regime "composto" che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non
(necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento "alla francese" standard e nella dinamica fisiologica del rapporto);
-Sono stati superati tutti gli argomenti critici utilizzati per sostenere la tesi contraria. Ed in particolare, il fatto che l'esigibilità degli interessi precede quella del capitale;
che l'art. 1282 cod civ risulta applicabile alla materia del risarcimento danni;
che l'art. 1185 cod civ consente al debitore che ha pagato prima gli interessi di ripetere ciò che ha versato;
che le regole sull'imputazione impongono di attribuire il pagamento prima al capitale e poi agli interessi;
-Nel percorso argomentativo seguito dalle Sezioni Unite è stato infatti evidenziato che “lo scarto temporale tra il godimento immediato e il rimborso del capitale da parte del mutuatario non può andare a detrimento del creditore mutuante, come dimostra proprio l'art. 821, comma 3, che prevede che gli interessi "maturano giorno per giorno in ragione della durata del diritto" del creditore per il godimento del capitale di cui beneficia il debitore”; che L'art. 1282, comma 1, c.c. ammette che il credito non esigibile possa produrre interessi in base al titolo (qui negoziale)… è norma generale sugli "interessi nelle obbligazioni pecuniarie"; gli articoli 1192 e 1193 prevedono la regola contraria della prioritaria imputazione agli interessi e poi al capitale;
il calcolo degli interessi e del capitale è effettuato in forza di un piano di ammortamento;
-Sono stati esclusi profili di indeterminatezza “quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato. Nel piano di ammortamento allegato al contratto nel caso che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale erano indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi;
quindi era soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria. Tra
l'altro, come riferito nell'ordinanza di rinvio (pag. 2), era indicato nel contratto anche il (maggior) tasso annuo effettivo globale (TAEG) ma ciò, diversamente da quanto affermato, non rivela
(necessariamente) la capitalizzazione infrannuale degli interessi debitori nel significato (recepito dal
Tribunale) di produzione di interessi su interessi, potendo essere il TAEG più alto del TAN perché comprensivo di spese e costi aggiuntivi, il che sarebbe del tutto fisiologico”;
-“la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento "alla francese" sia complessivamente maggiore di quello nominale,
10 quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato;
detta differenza è, invero, ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento "all'italiana" si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. Come si è detto, il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente”;
-“l'art. 117 T.u.b. non richiedeva e non richiede tuttora (a fortiori a pena di nullità) l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e analogamente, a livello sistematico, non la richiede la normativa più recente (…) la normativa secondaria non richiede l'indicazione del regime di ammortamento nel contratto. La delibera CICR 9 febbraio 2000 (in relazione all'art. 120, comma 2,
T.u.b.), in tema di trasparenza contrattuale” riguarda più direttamente le modalità ed i criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti" o la produzione di "interessi sugli interessi" come effetto eventuale della capitalizzazione (art. 6) - con conseguente incidenza sul tasso effettivo e pertanto situazioni che non si verificano nel regime di ammortamento”.
In definitiva, quindi è possibile affermare che nell'ammortamento alla francese (e certamente in quello relativo a contratti di mutuo a tasso fisso) va esclusa la sussistenza di profili di illecita capitalizzazione degli interessi.
Peraltro, volendo scendere ancor più nel dettaglio, nella fattispecie risulta esservi stata allegazione del piano di ammortamento e di conseguenza ogni ulteriore profilo di doglianza non può che essere rigettato.
4. In definitiva, alla luce dell'insieme delle considerazioni sin qui svolte, l'appello deve essere rigettato.
Ne deriva quindi come non possa trovare accoglimento neppure la richiesta di rinnovazione della
CTU econometrica.
5.
Considerato che
, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
11 a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore di la somma di € 9.991,00 ciascuna per compensi professionali attenendosi ai CP_1 valori medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (valore della controversia indeterminabile – complessità bassa,) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
6.Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio
2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), dichiara che gli appellanti sono tenuti al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato previa verifica della correttezza dell'importo corrisposto al momento dell'iscrizione a ruolo della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 447/24 del Tribunale di Avezzano così decide nel contraddittorio delle parti:
A) Rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
B) Condanna gli appellanti, in solido fra di loro, alla rifusione in favore della controparte, delle spese del presente grado che liquida in € 9.991,00 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
C) Manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 15 luglio 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso Il Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
12 13
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso, ai sensi degli articoli 350 bis e 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1102/2024 R.G. trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 15 luglio 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
(cf ), (cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Enrico PARONCINI del foro di C.F._2
Rieti ed ivi elettivamente domiciliati presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTI
E
( p. iva ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Controparte_1 P.IVA_1
TOFFOLETTO, Marco PESENTI, Christian ROMEO, Luciana CIPOLLA, Flora
LETTENMAYER e Simona DAMINELLI, tutti del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanni COLETTI, del Foro di L'Aquila, giusta procura in atti.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano n. 447/24 del 9 novembre 2024 in tema di nullità clausole mutuo ipotecario, di ripetizione di indebito e di risarcimento danni.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno discusso la causa mediante il deposito delle note di trattazione scritta come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Avezzano ha rigettato, con conseguente condanna anche alla rifusione delle spese di lite, la domanda proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1 avente ad oggetto la nullità di alcune clausole del contratto di mutuo fondiario sottoscritto l'11 settembre 1997 concluso con l'allora di ripetizione di indebito (della somma di Controparte_2
1 € 57.400,18 o comunque di quella inferiore di € 45.377,35 così determinate all'esito della perizia di parte) e di risarcimento danni (per l'importo di 55.000,00 comprensivo anche del pregiudizio morale sofferto).
1.2. Nel corpo della motivazione, il giudice di prime cure ha così illustrato le posizioni delle parti nei rispettivi scritti difensivi.
Secondo gli attori, i profili di nullità hanno riguardato il superamento del tasso soglia ai fini dell'usura per quanto concerne gli interessi moratori con conseguente gratuità del contratto. Par Ulteriori censure hanno interessato l'assenza o comunque l'indeterminatezza dell' e l'illecita applicazione dell'anatocismo nel metodo di ammortamento alla francese.
L'istituto di credito, da par suo, ha fornito una rappresentazione della vicenda diametralmente opposta insistendo per l'integrale rigetto delle domande.
1.3. In sintesi, le principali argomentazioni poste a fondamento della decisione possono essere così riportate:
- la causa è stata istruita mediante l'espletamento di una CTU contabile le cui risultanze sono state integralmente recepite;
- anche le recenti pronunzie della giurisprudenza di legittimità sull'assenza di sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori devono portare a tale soluzione;
Par
- l' ha una funzione essenzialmente informativa e pertanto la sua mancanza non comporta alcuna nullità rispetto all'art. 117 comma VI cpc;
- il metodo dell'ammortamento alla francese esclude ogni possibile forma di capitalizzazione illecita alla luce della consolidata giurisprudenza;
1.4. La pronunzia del tribunale marsicano è stata tempestivamente impugnata dal e dalla Pt_1 [...]
mediante l'articolazione di tre motivi. Pt_2
La prima doglianza ha riguardato l'errata valutazione operata dal primo giudice sul superamento del tasso soglia ai fini dell'usura.
A tale riguardo, secondo la prospettazione degli appellanti, va considerata (e pertanto sommata) la penale per estinzione anticipata (pari al 3,50%).
Di conseguenza, dovendo essere sommata al tasso degli interessi moratori si giunge ad un aggio complessivo (del 17,05%) superiore al limite soglia.
2 Con il secondo motivo, invece, è stata censurata la parte della sentenza sulle conseguenze derivanti Par dall'assenza di indicazione dell' che al contrario deve condurre, anche alla luce di quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, alla declaratoria di nullità.
Infine, l'ultima doglianza ha operato una contestazione sull'assenza di anatocismo nel metodo di ammortamento alla francese assumendo l'esistenza di un orientamento interpretativo di segno contrario e di cui devono essere condivisi i principi.
L'istituto di credito ha resistito all'impugnazione deducendone l'infondatezza e così chiedendone il rigetto.
Rigettata l'istanza di inibitoria, il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio (peraltro integralmente in formato telematico) del primo grado.
All'esito dell'udienza del 15 luglio 2025, sostituita dal deposito di note, le parti (a cui è stato assegnato termine per memorie conclusive) hanno discusso la causa che pertanto può essere trattenuta in decisione.
2. In assenza di questioni preliminari, la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito.
L'appello è infondato in diritto, prima ancora che in fatto, e di conseguenza deve essere rigettato per le ragioni di seguito meglio illustrate.
La disamina dei motivi impone una seppur sintetica ricostruzione della cornice, peraltro di chiara connotazione documentale, al cui interno la controversia deve essere inquadrata.
Dalla disamina del materiale documentale è risultato che:
In data 11 settembre 1997, è stato sottoscritto un contratto di mutuo a tasso fisso tra gli odierni appellanti e per un importo di 140 milioni (corrispondente ad € 72.303,97); Controparte_2
Il rimborso della sorte capitale e degli interessi è stato regolato mediante la corresponsione di 30 rate mensili;
Il tasso di interesse è stato indicato nel 9,50 % (preammortamento) e nel 9% (ammortamento);
Per la determinazione degli interessi moratori è stata operata una maggiorazione di quattro punti percentuali e pertanto al tempo della sottoscrizione del mutuo il loro tasso è pari al 13,55%;
Le penale per estinzione anticipata è stata fissata nella misura del 3,50%;
Alla data del 21 marzo 2013 il mutuo è stato estinto;
Tanto considerato è possibile procedere allo scrutinio dei singoli motivi di appello.
3.1.1. Come già anticipato, la prima doglianza ha riguardato il superamento del limite soglia ai fini dell'usura.
3 A tale riguardo, così completando quanto già esposto nelle pagine che precedono, è possibile aggiungere che:
Nella verifica del superamento del tasso soglia (comunque fissato analogamente a quanto stabilito dal CTU nel 15,42%) occorre procedere ad una sommatoria tra interessi di mora e penale per estinzione anticipata trattandosi comunque ed in ogni caso di voci rectius di costi comunque rientranti nella previsione dell'art. 644 cod pen;
Con riferimento specifico alla penale per estinzione anticipata, dalla simulazione operata dal perito di parte è emerso che “Dal rapporto tra gli interessi e la penale di estinzione si evince facilmente che questa incide per un ulteriore 78% sugli interessi e sul totale costo della prima rata, il che porta a concludere che il tasso effettivo sulla prima rata sarebbe pari al 16,00%. Se la penale fosse applicata dopo un numero maggiore di mesi inciderebbe certamente meno, fino a rientrare entro la soglia usura, tuttavia la norma penale impone di analizzare il caso peggiore che possa presentarsi e verificare che la legge non venga violata” (cfr pag 6 atto di appello);
3.1.2. Plurime sono le ragioni che devono fondatamente ritenere non condivisibile tale opzione interpretativa.
Innanzitutto, per gli interessi moratori, facendo buon governo dei principi di diritto indicati nella oramai nota sentenza delle Sezioni Unite n. 19795 del 18 settembre 2020, la verifica del superamento del limite soglia va operata senza procedere ad alcuna maggiorazione (del 2,1%).
Ne deriva, pertanto, che il tasso indicato in contratto (e che il CTU ha meglio stimato nella relazione prodotta in atti nel 13,55%) risulta di per sé ab origine ben al di sotto del limite soglia.
Peraltro, per stessa pacifica ammissione degli appellanti per pervenire ad una diversa soluzione occorre procedere sia alla sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori che, in caso diverso, aggiungere a questi ultimi anche la penale per estinzione anticipata.
Su tale aspetti le doglianze degli appellanti non colgono nel segno e di conseguenza non possono essere condivise.
Oramai la giurisprudenza in questa materia ha aderito al principio della simmetria o comunque dell'omogeneità.
In altri termini, si vuol significare che eventuali e possibili comparazioni (e quindi anche sommatorie di voci) sono consentite soltanto per valori omogenei.
Tale criterio deve certamente essere escluso per quanto concerne le due ipotesi di interessi che, in effetti, e sul punto deve ritenersi finanche superfluo, risultando oramai dato incontroverso, aggiungere altro, assolvono a finalità diametralmente opposte e quindi assolutamente non comparabili tra loro.
4 Alla funzione prettamente remuneratoria degli interessi corrispettivi, deve infatti aggiungersi quella risarcitoria di quelli moratori.
A non diverse conclusioni, poi, deve pervenirsi anche per quanto concerne l'incidenza ai fini del superamento limite soglia della penale per estinzione anticipata.
E' sufficiente, a tale riguardo considerare che sul punto questa Corte Territoriale si è già pronunciata e non sono emersi nel corso del giudizio elementi in grado di procedere ad una rivisitazione delle conclusioni a cui si è pervenuti.
E' stato difatti stabilito che “Il tema dell'incidenza sul superamento del tasso soglia della penale per estinzione anticipata (prescindendo in tal caso dalla verifica della applicazione in concreto della clausola) deve essere risolto in diritto avendo costituito argomento di ampia riflessione in ambito giurisprudenziale.
L'orientamento oramai prevalente ha in effetti stabilito che, attenendosi a quanto previsto dalle istruzioni della Banca d'Italia e dalla stessa norma (art. 644 cod pen) “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito” (art. 644 c.p.).
La penale di anticipata estinzione, evidentemente riconducibile nella sfera di disponibilità del mutuatario: deve qualificarsi alla stregua di un diritto potestativo eventuale perché rimesso alla scelta del mutuatario, e quindi non immediatamente “collegata”, quale interesse o costo, “alla erogazione del credito“, come richiesto dall'art. 644 c.p. (cfr ex multis Trib Roma, 16.6.2016).
È stato ulteriormente stabilito che in tema di contratto usuraio, nella specifica disciplina del rapporto contrattuale, laddove la penale di estinzione anticipata è prevista per la sola ipotesi della restituzione anticipata della somma mutuata e non anche per qualunque forma di risoluzione, non può ritenersi onere aggiuntivo da cumulare al tasso di mora (cfr Trib Bari, Sez II, 2.1.2018).Ed ancora, “La penale di estinzione anticipata, non condividendo la medesima natura degli interessi, di qualunque tipologia essi siano, non costituisce la remunerazione di un capitale dato a prestito, ma piuttosto la compensazione di un'utilità attesa e non conseguita (quella rappresentata dalla suddetta remunerazione). Pertanto, non è soggetta al divieto di usurarietà” (cfr Trib Genova, Sez VI,
22.1.2019).
Ulteriore considerazione è quella secondo cui “La determinazione del tasso effettivo non deve tenere in considerazione la commissione prevista in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, posto che tale commissione, in quanto voce di costo meramente eventuale, a mera discrezione del mutuatario, non è collegata all'erogazione del credito e quindi non va aggiunta alle spese di chiusura della pratica. Laddove, infatti, si volesse sostenere che il tasso soglia ex sarebbe superato per effetto dell'inclusione nel TAEG dell'incidenza percentuale della penale per l'estinzione anticipata del
5 mutuo, verrebbe postulata una sommatoria fra voci eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale. Se gli interessi attengono alla fase fisiologica del finanziamento, remunerando la banca per il prestito richiesto dal mutuatario ed hanno un'applicazione certa e predefinita, legata all'erogazione del credito, costituendo il costo del denaro per il mutuatario, viceversa la penale per estinzione anticipata del mutuo costituisce un elemento eventuale del negozio, funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito, ossia del mancato guadagno” (cfr Trib Ancona, 8.3.2019 n. 468).Un altro filone giurisprudenziale ha evidenziato che “La commissione di estinzione anticipata (la quale non concorre a determinare il
TEGM) non pare assimilabile ad una clausola penale e, quindi, agli oneri connessi all'erogazione del credito, quanto piuttosto ad una multa penitenziale ex art. 1373 c.c., costituendo la remunerazione che il mutuatario si impegna a riconoscere a favore dell'istituto di credito per
l'esercizio del diritto di recesso (cd. prezzo del recesso), evento, peraltro, del tutto incerto, sia nell'an
(in quanto dipendente in modo esclusivo dalla volontà della parte), sia nel quantum (il costo dell'estinzione anticipata non è, infatti, preventivamente quantificabile, non potendosi prevedere, al momento della stipula, quello in cui il mutuatario deciderà di recedere dal contratto)” (cfr Trib Lecce
29.6.2020 n. 1510).
Le pronunce anche più recenti non si sono discostate da tale orientamento avendo stabilito che “Nei contratti di mutuo la commissione di estinzione anticipata non può essere considerata un costo collegato all'erogazione del credito perché tale voce viene in rilievo solo se il mutuatario decida di recedere dal contratto, esercitando un diritto potestativo a lui riconosciuto su cui la banca non può interferire;
né la banca ha il potere di anticipare la chiusura dell'operazione per maturare il diritto al pagamento di una penale di estinzione poiché il contratto non la prevede. Pertanto, ai fini della valutazione dell'usurarietà o meno del contratto la pattuizione della commissione di estinzione anticipata non rientra nel calcolo, poiché il costo non può ritenersi collegato all'erogazione del credito”(cfr Corte Appello Perugia, Sez I, 1.10.2021 n. 561).
A quanto sin qui esposto, deve in ultimo aggiungersi quanto segue. La Suprema Corte (in ambito penale però) ha stabilito di recente che la clausola penale “per la sua funzione (desumibile dal dettato degli artt. 1382 - 1386 c.c.) ex se, non può essere considerata come parte di quel
“corrispettivo” che previsto dall'art. 644 c.p., può assumere carattere di illiceità, perché sul piano giuridico l'obbligazione nascente dalla clausola penale non si pone come corrispettivo diretto dell'obbligazione principale, ma è l'effetto susseguente ad una diversa causa che è
l'inadempimento”(cfr Cass Pen, Sez 13.2.2018 n. 29010).
In altri termini, la penale di estinzione anticipata del mutuo consiste in un tasso che trova applicazione in caso di recesso dal contratto di mutuo in data anteriore rispetto alla sua scadenza
6 originariamente pattuita dalle parti. In tale evenienza, il mutuatario restituisce in un'unica soluzione il capitale residuo e un'ulteriore quota percentuale sullo stesso. A tale versamento, ulteriore rispetto alla restituzione del capitale, deve riconoscersi una funzione indennitaria a favore del mutuante per la perdita del rendimento (in termini di interessi corrispettivi non più dovuti) del rapporto anticipatamente cessato. Muovendo quindi da tale considerazione, essa va qualificata alla stregua di una penale di cui il mutuatario deve farsi carico laddove decida unilateralmente di sciogliersi anzitempo dal vincolo negoziale. Per tale evidente ragione, dunque, si tratta di un onere che però non può essere inteso alla stregua di un costo del prestito del denaro quanto piuttosto si traduce in un elemento accidentale del mutuo, di applicazione meramente eventuale.
A comporre definitivamente ogni possibile contrasto, è intervenuta di recente la S.C. (in sede civile) stabilendo “Non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie voci, del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (cfr., in tema di commissione di massimo scoperto, Cass. Sez. U., 20/06/2018, n. 16303, cui “adde” Cass., 18/01/2019, n. 1464) Ne deriva
l'impossibilità di cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori;
la prima costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore
e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
i secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi;
Proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà. La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a una “remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente” (arg. ex art.
2 -bis, d.l. n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella” (cfr Cass Civ, Sez III, 7.3.2022 n. 7352).” (cfr
Corte Appello L'Aquila, 22.3.2024 n. 396).
Soltanto per completezza espositiva, deve aggiungersi che le ulteriori argomentazioni svolte dagli appellanti si sono fondate su meri calcoli ipotetici e quindi, in quanto tali, non ancorati a solide basi di riferimento giuridico.
Sulla scorta delle considerazioni svolte, allora, il primo motivo deve essere rigettato.
7 3.2. A non diverse conclusioni deve pervenirsi anche per quanto concerne il secondo profilo di gravame relativo all'assenza dell' Pt_3
Tale dato in effetti risulta dimostrato per tabulas e quindi non è contestabile, tuttavia anche da tale assenza non possono farsi discendere, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, conseguenze in termini di nullità ai sensi dell'art. 117 comma 6 tub.
La previsione dell'ISC nei rapporti di mutuo è stata inserita con la delibera CICR del 4 marzo 2003
e di conseguenza deve ritenersi pienamente operativa e vincolante soltanto per i contratti successivi al 1 ottobre 2003 (e quindi successivi rispetto a quello che ci occupa).
Già da tanto è possibile desumere che non è sostenibile in logica, ancor prima che in diritto, l'esistenza di un obbligo all'inserimento di tale voce tra le condizioni dei contratti di mutuo.
Laddove, in ogni caso, si volesse opinare in senso contrario possono aggiungersi le seguenti ed ulteriori considerazioni.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (che ha sostanzialmente aderito alla soluzione interpretativa della maggioritaria giurisprudenza di merito) “l'indice sintetico di costo (Isc), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (Taeg), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex articolo 117 del decreto legislativo n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”
(Cassazione civile sez. III, 03/07/2024, n.18235).
Trattasi, invero, di una pronunzia che si è allineata ad una precedente pronuncia che ha stabilito che“In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993;
l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima” (Cassazione civile sez. I, 14/02/2023, n.4597). Par Dunque, correttamente interpretando la posizione della S.C. è possibile affermare che l' ha una valenza meramente informativa e che, semmai ed a voler tutto concedere, la sua mancanza (tuttavia
8 esigibile unicamente per i contratti successivi al 1 ottobre 2003) può comportare una responsabilità di natura risarcitoria.
A ciò deve aggiungersi inoltre che soltanto a partire dal 2010, con l'entrata in vigore del d.lvo 141 e la conseguente introduzione dell'art. 125 bis TUB, è stata prevista (anche se per i contratti di consumo ed il mutuo che ci occupa certamente non può rientrare all'interno di tale previsione) la nullità del contratto per omissione o difformità dell' Pt_4
[...]
[...
. Resta, in ultimo, da esaminare l'ultimo profilo di doglianza che ha, come già chiarito, riguardato la presenza nell'ambito del metodo dell'ammortamento alla francese dell'illecito fenomeno dell'anatocismo.
Anche questo tema, al pari invero degli altri, ha costituito oggetto di ampia riflessione in ambito giurisprudenziale.
Tuttavia, le argomentazioni svolte dagli appellanti possono essere condivise unicamente su tale aspetto in quanto per il resto non possono trovare accoglimento.
Nelle more già del giudizio di primo grado (anche se in effetti gli scritti difensivi conclusivi delle parti sono stati depositati in epoca di gran lunga antecedente), sul tema dell'anatocismo nell'ammortamento alla francese si sono pronunziate le Sezioni Unite della S.C. con la sentenza n.
15130 del 29 maggio 2024.
I passaggi salienti della suddetta decisione possono essere di seguito così sintetizzati:
-È indubbio che lo scrutinio è stato circoscritto (come peraltro ben specificato anche in parte motiva) sul solo contratto di finanziamento a tasso fisso e quindi ad una fattispecie del tutto speculare rispetto a quella che ci occupa;
-Con riguardo alle caratteristiche generali del piano di ammortamento alla francese (dando in tal modo continuità all'orientamento di merito prevalente) è stato stabilito che “Come osservato dalla
Procura Generale, "l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile" - come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. "all'italiana" in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo - "ma non prevede che sugli interessi scaduti (e, si potrebbe aggiungere, non scaduti) maturino altri interessi.
Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi. in base di calcolo di successivi ulteriori interessi" aggiungendo che “Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo
9 "alla francese" la capitalizzazione avviene in regime "composto" che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non
(necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento "alla francese" standard e nella dinamica fisiologica del rapporto);
-Sono stati superati tutti gli argomenti critici utilizzati per sostenere la tesi contraria. Ed in particolare, il fatto che l'esigibilità degli interessi precede quella del capitale;
che l'art. 1282 cod civ risulta applicabile alla materia del risarcimento danni;
che l'art. 1185 cod civ consente al debitore che ha pagato prima gli interessi di ripetere ciò che ha versato;
che le regole sull'imputazione impongono di attribuire il pagamento prima al capitale e poi agli interessi;
-Nel percorso argomentativo seguito dalle Sezioni Unite è stato infatti evidenziato che “lo scarto temporale tra il godimento immediato e il rimborso del capitale da parte del mutuatario non può andare a detrimento del creditore mutuante, come dimostra proprio l'art. 821, comma 3, che prevede che gli interessi "maturano giorno per giorno in ragione della durata del diritto" del creditore per il godimento del capitale di cui beneficia il debitore”; che L'art. 1282, comma 1, c.c. ammette che il credito non esigibile possa produrre interessi in base al titolo (qui negoziale)… è norma generale sugli "interessi nelle obbligazioni pecuniarie"; gli articoli 1192 e 1193 prevedono la regola contraria della prioritaria imputazione agli interessi e poi al capitale;
il calcolo degli interessi e del capitale è effettuato in forza di un piano di ammortamento;
-Sono stati esclusi profili di indeterminatezza “quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato. Nel piano di ammortamento allegato al contratto nel caso che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale erano indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi;
quindi era soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria. Tra
l'altro, come riferito nell'ordinanza di rinvio (pag. 2), era indicato nel contratto anche il (maggior) tasso annuo effettivo globale (TAEG) ma ciò, diversamente da quanto affermato, non rivela
(necessariamente) la capitalizzazione infrannuale degli interessi debitori nel significato (recepito dal
Tribunale) di produzione di interessi su interessi, potendo essere il TAEG più alto del TAN perché comprensivo di spese e costi aggiuntivi, il che sarebbe del tutto fisiologico”;
-“la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento "alla francese" sia complessivamente maggiore di quello nominale,
10 quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato;
detta differenza è, invero, ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento "all'italiana" si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. Come si è detto, il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente”;
-“l'art. 117 T.u.b. non richiedeva e non richiede tuttora (a fortiori a pena di nullità) l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e analogamente, a livello sistematico, non la richiede la normativa più recente (…) la normativa secondaria non richiede l'indicazione del regime di ammortamento nel contratto. La delibera CICR 9 febbraio 2000 (in relazione all'art. 120, comma 2,
T.u.b.), in tema di trasparenza contrattuale” riguarda più direttamente le modalità ed i criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti" o la produzione di "interessi sugli interessi" come effetto eventuale della capitalizzazione (art. 6) - con conseguente incidenza sul tasso effettivo e pertanto situazioni che non si verificano nel regime di ammortamento”.
In definitiva, quindi è possibile affermare che nell'ammortamento alla francese (e certamente in quello relativo a contratti di mutuo a tasso fisso) va esclusa la sussistenza di profili di illecita capitalizzazione degli interessi.
Peraltro, volendo scendere ancor più nel dettaglio, nella fattispecie risulta esservi stata allegazione del piano di ammortamento e di conseguenza ogni ulteriore profilo di doglianza non può che essere rigettato.
4. In definitiva, alla luce dell'insieme delle considerazioni sin qui svolte, l'appello deve essere rigettato.
Ne deriva quindi come non possa trovare accoglimento neppure la richiesta di rinnovazione della
CTU econometrica.
5.
Considerato che
, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
11 a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore di la somma di € 9.991,00 ciascuna per compensi professionali attenendosi ai CP_1 valori medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (valore della controversia indeterminabile – complessità bassa,) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
6.Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio
2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), dichiara che gli appellanti sono tenuti al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato previa verifica della correttezza dell'importo corrisposto al momento dell'iscrizione a ruolo della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 447/24 del Tribunale di Avezzano così decide nel contraddittorio delle parti:
A) Rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
B) Condanna gli appellanti, in solido fra di loro, alla rifusione in favore della controparte, delle spese del presente grado che liquida in € 9.991,00 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
C) Manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 15 luglio 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso Il Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
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