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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 436/2020 R.G. di appello avverso la sentenza n.
1312/2019 del Tribunale di Avellino pubblicata in data 03/07/2019,
t r a
(c.f. ), elett.te dom.ta in Parte_1 C.F._1
AN (AV) alla via Raffaele Acierno n. 11 presso l'avv. Stefano
Colucci (c.f. ) dal quale è rapp.ta e difesa;
C.F._2
APPELLANTE
e
(c.f. ), elett.te dom.to in Controparte_1 C.F._3
RO (AV) al Corso Umberto I n. 188 presso l'avv. Marco Santo Alaia
(c.f. ) dal quale è rapp.to e difeso. C.F._4
APPELLATO
Oggetto: vendita di cose immobili.
Conclusioni: come da note di udienza del 19 settembre 2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 09.03.2015, Controparte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Avellino, , Parte_1
deducendo che:
- in data 22.12.2003, aveva stipulato, con la predetta, mediante scrittura privata non autenticata, un contratto preliminare di compravendita di un appartamento sito al secondo piano, con annesso ripostiglio e box al piano interrato, in AN, per il prezzo di € 49.000,00 di cui € 10.000,00 versati alla stipula della scrittura privata ed il saldo mediante cambiali con scadenze 30.1.2024 al 30.12.2005,
- all'atto della sottoscrizione del predetto egli era stato immesso nel possesso materiale del bene;
- aveva sempre rifiutato la stipula dell'atto pubblico Parte_1
sebbene egli, con raccomandata del 24/09/2011, dopo molteplici ed infruttuosi solleciti verbali, l'aveva, senza ottenere riscontro, invitata a presentarsi per il 04/10/2011 presso lo studio del notaio Persona_1
di Avellino per la stipula dell'atto definitivo di compravendita;
- nel gennaio 2012, aveva citato la convenuta in giudizio dinanzi al
Tribunale di Avellino, chiedendo all'adito giudice di pronunciare sentenza ex art. 2932 c.c. sulla base della scrittura privata del 22.12.2003 oggetto del presente giudizio;
-. il procedimento diretto a ottenere sentenza ex art. 2932 c.c. si era concluso con sentenza n.1387/14, che, qualificato il contratto come definitivo e non preliminare, aveva dichiarato inammissibile la domanda da lui proposta.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale di Avellino di “A) Dichiarare
l'autenticità della sottoscrizione della scrittura privata del 22.12.2003; B) condannare la convenuta al risarcimento dei danni in favore del sig.
, da liquidarsi secondo equità; C) condannare la Controparte_1
convenuta sig.ra al pagamento delle spese, diritti ed Parte_1
2 onorari di causa in favore dell'attore”.
Si costituiva in giudizio , chiedendo: “1) dichiarare Parte_1
l'inammissibilità della declaratoria di autenticità della sottoscrizione della scrittura privata del 22.12.2003; 2) dichiarare l'intervenuta prescrizione per decorso del termine decennale della domanda di accertamento dell'autenticità della sottoscrizione ai fini della trascrizione;
3) in via riconvenzionale, ritenuta l'applicabilità della espressa clausola contenuta nella scrittura privata del 22.12.2003, la risoluzione della scrittura stessa disponendo la restituzione delle somme versate da a Controparte_1
; 4) condannare al risarcimento del Parte_1 Controparte_1
danno da quantificarsi in via equitativa, ma in misura non inferiore al valore locativo dell'immobile; 5) Sempre in via riconvenzionale dichiarare la rescissione del contratto per lesione ultra dimidium considerata la sproporzione tra il valore di mercato dell'immobile e il prezzo inferiore indicato nel contratto;
6) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite oltre
IVA e cpa come per legge da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Espletata l'attività istruttoria e riservata la causa in decisione, il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 1312/2019, così provvedeva: “• dichiara che la sottoscrizione della scrittura privata 22.12.2003 a firma di Parte_1
è autentica;
• rigetta ogni altra domanda;
• compensa le spese •”.
[...]
Il giudizio di appello
, con atto di appello notificato in data 01/02/2020 a Parte_1
, ha impugnato la predetta sentenza, per i motivi di Controparte_1
seguito indicati, chiedendone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “A) Accogliere il presente appello e riformare la sentenza impugnata nella parte in cui, il giudice di prime cure, non ha dichiarato
l'intervenuta prescrizione dell'azione ex art. 216 comma 2° c.p.c., eccezione ritualmente sollevata nel giudizio di primo grado B) condannare la parte appellata al pagamento delle competenze di causa di entrambi i giudizi con attribuzione”.
Si è costituito in giudizio chiedendo: “1) rigettare Controparte_1
3 l'appello; 2) condannare l'appellante al risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c. e comunque alla rifusione delle spese del grado con attribuzione”.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19 settembre 2024, svoltasi con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c.
I motivi della decisione
Con il primo ed unico motivo di impugnazione, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto interrotta la prescrizione del diritto azionato in giudizio, in forza della citazione del gennaio 2012, con cui aveva CP_1
convenuto in giudizio la per ottenere sentenza ex art. 2932 Parte_1
c.c. sulla base della scrittura privata del 22.12.2003.
Secondo la ricostruzione dell'impugnante, l'effetto interruttivo degli atti introduttivi del giudizio opererebbe limitatamente ai diritti azionati.
Pertanto, in ragione della strutturale diversità, sia per petitum che per causa petendi, tra l'azione di mero accertamento ai sensi dell'art. 216 comma 2 c.p.c. e l'azione costitutiva ex art. 2932 c.c., l'interruzione della prescrizione derivante dalla proposizione azione ex art. 2932 c.c. non potrebbe in alcun modo estendersi anche alla diversa azione di accertamento ex art. 216 c.p.c., proposta solo successivamente, alla scadenza del termine decennale di prescrizione.
L'appello non può essere accolto.
Va, infatti, rilevato che l'azione di accertamento della sottoscrizione della scrittura privata è imprescrittibile. Pertanto, ogni questione sollevata dall'appellante in ordine all'impossibilità di estendere l'effetto interruttivo della domanda giudiziale proposta nel precedente giudizio, anche all'azione ex 216, 2° comma c.p.c., risulta irrilevante.
Secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, proprio con specifico riferimento all'azione ex 216 c.p.c., 2° comma c.p.c.: “l'azione diretta a ottenere l'accertamento giudiziale della sottoscrizione di una scrittura privata, quale azione di mero accertamento, è imprescrittibile.
Nondimeno, qualora l'azione sia strumentalmente diretta a far valere il diritto nascente dalla scrittura privata, una volta prescrittosi tale diritto
l'azione di accertamento, pur non potendosi considerare prescritta a sua
4 volta, deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse” (Cass. civ. sez.
II, 21/10/2019, n.26800).
Nel caso di specie l'azione di accertamento ex art. 216, 2° comma c.p.c. è stata esperita al solo fine di trascrivere e, dunque, rendere opponibile a terzi l'avvenuto acquisto del diritto di proprietà dell'immobile, il quale non risulta in alcun modo prescritto.
In ragione di tali considerazioni, l'appello deve essere, pertanto, rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Va rigettata, altresì, la domanda proposta dal ex art. 96 c.p.c. CP_1
Giova rammentare che «la responsabilità processuale aggravata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost» (Cass. civ., sez. III, 12/07/2023,
n.19948).
Nella specie, non sussistono elementi tali da indurre a ritenere che l'appellante abbia agito nel presente giudizio con la malafede o la colpa grave, caratterizzanti tale contegno illecito. Difatti, l'iniziativa giudiziaria, seppure infondata, non si è caratterizzata, anche in ragione della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, per la manifesta inconsistenza giuridica delle censure;
né è emersa alcuna consapevolezza di agire slealmente o di abusare del diritto di azione.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, in base a valori compresi tra i minimi ed i medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria, non espletata nel presente grado del giudizio, e con attribuzione all'avv. Marco Santo Alaia, dichiaratosi antistatario.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
5 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto Parte_1
di appello notificato in data 01/02/2020, avverso la sentenza n. 1312/2019 del Tribunale di Avellino, pubblicata in data 03/07/2019, uditi i procuratori delle parti, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e conferma la Parte_1
sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore Parte_1 [...]
e con attribuzione all'avv. Marco Santo Alaia, dichiaratosi CP_1 antistatario, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €
4.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Napoli nella Camera di Consiglio del 12 dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 436/2020 R.G. di appello avverso la sentenza n.
1312/2019 del Tribunale di Avellino pubblicata in data 03/07/2019,
t r a
(c.f. ), elett.te dom.ta in Parte_1 C.F._1
AN (AV) alla via Raffaele Acierno n. 11 presso l'avv. Stefano
Colucci (c.f. ) dal quale è rapp.ta e difesa;
C.F._2
APPELLANTE
e
(c.f. ), elett.te dom.to in Controparte_1 C.F._3
RO (AV) al Corso Umberto I n. 188 presso l'avv. Marco Santo Alaia
(c.f. ) dal quale è rapp.to e difeso. C.F._4
APPELLATO
Oggetto: vendita di cose immobili.
Conclusioni: come da note di udienza del 19 settembre 2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 09.03.2015, Controparte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Avellino, , Parte_1
deducendo che:
- in data 22.12.2003, aveva stipulato, con la predetta, mediante scrittura privata non autenticata, un contratto preliminare di compravendita di un appartamento sito al secondo piano, con annesso ripostiglio e box al piano interrato, in AN, per il prezzo di € 49.000,00 di cui € 10.000,00 versati alla stipula della scrittura privata ed il saldo mediante cambiali con scadenze 30.1.2024 al 30.12.2005,
- all'atto della sottoscrizione del predetto egli era stato immesso nel possesso materiale del bene;
- aveva sempre rifiutato la stipula dell'atto pubblico Parte_1
sebbene egli, con raccomandata del 24/09/2011, dopo molteplici ed infruttuosi solleciti verbali, l'aveva, senza ottenere riscontro, invitata a presentarsi per il 04/10/2011 presso lo studio del notaio Persona_1
di Avellino per la stipula dell'atto definitivo di compravendita;
- nel gennaio 2012, aveva citato la convenuta in giudizio dinanzi al
Tribunale di Avellino, chiedendo all'adito giudice di pronunciare sentenza ex art. 2932 c.c. sulla base della scrittura privata del 22.12.2003 oggetto del presente giudizio;
-. il procedimento diretto a ottenere sentenza ex art. 2932 c.c. si era concluso con sentenza n.1387/14, che, qualificato il contratto come definitivo e non preliminare, aveva dichiarato inammissibile la domanda da lui proposta.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale di Avellino di “A) Dichiarare
l'autenticità della sottoscrizione della scrittura privata del 22.12.2003; B) condannare la convenuta al risarcimento dei danni in favore del sig.
, da liquidarsi secondo equità; C) condannare la Controparte_1
convenuta sig.ra al pagamento delle spese, diritti ed Parte_1
2 onorari di causa in favore dell'attore”.
Si costituiva in giudizio , chiedendo: “1) dichiarare Parte_1
l'inammissibilità della declaratoria di autenticità della sottoscrizione della scrittura privata del 22.12.2003; 2) dichiarare l'intervenuta prescrizione per decorso del termine decennale della domanda di accertamento dell'autenticità della sottoscrizione ai fini della trascrizione;
3) in via riconvenzionale, ritenuta l'applicabilità della espressa clausola contenuta nella scrittura privata del 22.12.2003, la risoluzione della scrittura stessa disponendo la restituzione delle somme versate da a Controparte_1
; 4) condannare al risarcimento del Parte_1 Controparte_1
danno da quantificarsi in via equitativa, ma in misura non inferiore al valore locativo dell'immobile; 5) Sempre in via riconvenzionale dichiarare la rescissione del contratto per lesione ultra dimidium considerata la sproporzione tra il valore di mercato dell'immobile e il prezzo inferiore indicato nel contratto;
6) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite oltre
IVA e cpa come per legge da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Espletata l'attività istruttoria e riservata la causa in decisione, il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 1312/2019, così provvedeva: “• dichiara che la sottoscrizione della scrittura privata 22.12.2003 a firma di Parte_1
è autentica;
• rigetta ogni altra domanda;
• compensa le spese •”.
[...]
Il giudizio di appello
, con atto di appello notificato in data 01/02/2020 a Parte_1
, ha impugnato la predetta sentenza, per i motivi di Controparte_1
seguito indicati, chiedendone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “A) Accogliere il presente appello e riformare la sentenza impugnata nella parte in cui, il giudice di prime cure, non ha dichiarato
l'intervenuta prescrizione dell'azione ex art. 216 comma 2° c.p.c., eccezione ritualmente sollevata nel giudizio di primo grado B) condannare la parte appellata al pagamento delle competenze di causa di entrambi i giudizi con attribuzione”.
Si è costituito in giudizio chiedendo: “1) rigettare Controparte_1
3 l'appello; 2) condannare l'appellante al risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c. e comunque alla rifusione delle spese del grado con attribuzione”.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19 settembre 2024, svoltasi con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c.
I motivi della decisione
Con il primo ed unico motivo di impugnazione, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto interrotta la prescrizione del diritto azionato in giudizio, in forza della citazione del gennaio 2012, con cui aveva CP_1
convenuto in giudizio la per ottenere sentenza ex art. 2932 Parte_1
c.c. sulla base della scrittura privata del 22.12.2003.
Secondo la ricostruzione dell'impugnante, l'effetto interruttivo degli atti introduttivi del giudizio opererebbe limitatamente ai diritti azionati.
Pertanto, in ragione della strutturale diversità, sia per petitum che per causa petendi, tra l'azione di mero accertamento ai sensi dell'art. 216 comma 2 c.p.c. e l'azione costitutiva ex art. 2932 c.c., l'interruzione della prescrizione derivante dalla proposizione azione ex art. 2932 c.c. non potrebbe in alcun modo estendersi anche alla diversa azione di accertamento ex art. 216 c.p.c., proposta solo successivamente, alla scadenza del termine decennale di prescrizione.
L'appello non può essere accolto.
Va, infatti, rilevato che l'azione di accertamento della sottoscrizione della scrittura privata è imprescrittibile. Pertanto, ogni questione sollevata dall'appellante in ordine all'impossibilità di estendere l'effetto interruttivo della domanda giudiziale proposta nel precedente giudizio, anche all'azione ex 216, 2° comma c.p.c., risulta irrilevante.
Secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, proprio con specifico riferimento all'azione ex 216 c.p.c., 2° comma c.p.c.: “l'azione diretta a ottenere l'accertamento giudiziale della sottoscrizione di una scrittura privata, quale azione di mero accertamento, è imprescrittibile.
Nondimeno, qualora l'azione sia strumentalmente diretta a far valere il diritto nascente dalla scrittura privata, una volta prescrittosi tale diritto
l'azione di accertamento, pur non potendosi considerare prescritta a sua
4 volta, deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse” (Cass. civ. sez.
II, 21/10/2019, n.26800).
Nel caso di specie l'azione di accertamento ex art. 216, 2° comma c.p.c. è stata esperita al solo fine di trascrivere e, dunque, rendere opponibile a terzi l'avvenuto acquisto del diritto di proprietà dell'immobile, il quale non risulta in alcun modo prescritto.
In ragione di tali considerazioni, l'appello deve essere, pertanto, rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Va rigettata, altresì, la domanda proposta dal ex art. 96 c.p.c. CP_1
Giova rammentare che «la responsabilità processuale aggravata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost» (Cass. civ., sez. III, 12/07/2023,
n.19948).
Nella specie, non sussistono elementi tali da indurre a ritenere che l'appellante abbia agito nel presente giudizio con la malafede o la colpa grave, caratterizzanti tale contegno illecito. Difatti, l'iniziativa giudiziaria, seppure infondata, non si è caratterizzata, anche in ragione della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, per la manifesta inconsistenza giuridica delle censure;
né è emersa alcuna consapevolezza di agire slealmente o di abusare del diritto di azione.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, in base a valori compresi tra i minimi ed i medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria, non espletata nel presente grado del giudizio, e con attribuzione all'avv. Marco Santo Alaia, dichiaratosi antistatario.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
5 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto Parte_1
di appello notificato in data 01/02/2020, avverso la sentenza n. 1312/2019 del Tribunale di Avellino, pubblicata in data 03/07/2019, uditi i procuratori delle parti, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e conferma la Parte_1
sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore Parte_1 [...]
e con attribuzione all'avv. Marco Santo Alaia, dichiaratosi CP_1 antistatario, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €
4.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Napoli nella Camera di Consiglio del 12 dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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