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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 02/12/2024, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4111/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di conIGlio in data 27/11/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 12/9/2024 da
C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato SANTE Parte_1 C.F._1
GIANNECCHINI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), viale
Regina Margherita n. 147, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato CESIRA Parte_2 C.F._2
ANNAMARIA TENUCCI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), viale Giusti n. 403, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«a) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza dove vorrà;
b) il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori con collocazione e residenza presso la Persona_1 madre, cui resta assegnata la casa coniugale posta in Capannori (LU), Via di Vorno n. 81;
c) il IG. , fatti salvi i diversi accordi tra le parti, vedrà e terrà con sé il figlio Parte_1
secondo il seguente calendario organizzato sulla base di due settimane: Persona_1
- prima settimana: il venerdì all'uscita dalla scuola (h. 13,20) sino alle h. 19,00 (nei periodi di vacanze scolastiche dalle h. 10,00 alle h. 19,00); dalle h. 12,00 del sabato alle h. 20,00 della domenica;
- seconda settimana: il martedì dall'uscita dalla scuola (h. 13,20) sino alle h. 19,00 (nei periodi di
1 vacanze scolastiche dalle h. 10,00 alle h. 19,00) ed il venerdì dall'uscita dalla scuola (h. 13,20) alle h. 19,00 (nei periodi di vacanze scolastiche dalle h. 10,00 alle h. 19,00);
- festività: la vigilia di Natale con la mamma, il giorno di Natale con il papà sino alle ore 18,00,
l'ultimo dell'anno con il papà, il primo dell'anno (compleanno della nonna materna) con la mamma;
le festività di Pasqua alternando ogni anno la Pasqua con un genitore e la Pasquetta con l'altro;
- vacanze estive: due settimane anche continuative con ciascun genitore nel periodo feriale, da comunicarsi e concordare ogni anno entro il 31 maggio;
d) il IG. si obbliga a versare alla IG.ra , quale contributo per il Parte_1 Parte_2 mantenimento del figlio, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 700,00
(settecento/00=), oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT, mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla stessa presso Banco BPM, IBAN [...]. Il SI. si impegna, altresì, a farsi interamente carico del vestiario del figlio sino al Parte_1 raggiungimento del dodicesimo anno di età dello stesso ed a versare alla SI. ra , Parte_2 entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese e con le modalità sopra indicate, la somma mensile di €
80,00 per i mesi da settembre (compreso) a maggio (compreso), sino al conseguimento, da parte del figlio, della licenza elementare, a titolo di contribuito per l'acquisto di preparati finalizzati al rafforzamento delle difese immunitarie del figlio;
e) le spese straordinarie da sostenersi per il figlio, così come indicate nel Protocollo d'intesa del
Tribunale di Lucca, allegato e sottoscritto da entrambi i coniugi che lo recepiscono e lo fanno proprio, faranno carico al padre nella misura del 70% ed alla madre nella misura del 30%. In proposito le parti si impegnano, comunque, a ricorrere alla baby sitter in misura non superiore alle dieci ore settimanali;
f) il contributo al mantenimento sopra pattuito sub d) ed e) è stato determinato già tenendo conto delle future spese, quali canoni di locazione, ratei di mutuo e/o altro, che il SI. Parte_1 dovrà affrontare per reperire altra soluzione abitativa;
g) la IG.ra dichiara sin d'ora che non intende chiedere alcun contributo al proprio Parte_2 mantenimento, neppure in sede di divorzio, salvo modifiche della situazione economica di uno od entrambi i coniugi;
h) le parti concordano che l'assegno unico erogato dall' continuerà ad essere percepito per CP_1 intero dalla IG.ra ; Parte_2
i) i coniugi si danno il reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo dei passaporti propri e del minore».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Lucca (LU) il 28/9/2013, dal quale è nato il figlio (nato il Persona_1
19/1/2016) ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
2 Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_2
, uniti in matrimonio in Lucca (LU) in data 28/9/2013, debitamente trascritto nel Registro
[...] degli Atti di Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 100, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2013, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 27/11/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di conIGlio in data 27/11/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 12/9/2024 da
C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato SANTE Parte_1 C.F._1
GIANNECCHINI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), viale
Regina Margherita n. 147, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato CESIRA Parte_2 C.F._2
ANNAMARIA TENUCCI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), viale Giusti n. 403, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«a) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza dove vorrà;
b) il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori con collocazione e residenza presso la Persona_1 madre, cui resta assegnata la casa coniugale posta in Capannori (LU), Via di Vorno n. 81;
c) il IG. , fatti salvi i diversi accordi tra le parti, vedrà e terrà con sé il figlio Parte_1
secondo il seguente calendario organizzato sulla base di due settimane: Persona_1
- prima settimana: il venerdì all'uscita dalla scuola (h. 13,20) sino alle h. 19,00 (nei periodi di vacanze scolastiche dalle h. 10,00 alle h. 19,00); dalle h. 12,00 del sabato alle h. 20,00 della domenica;
- seconda settimana: il martedì dall'uscita dalla scuola (h. 13,20) sino alle h. 19,00 (nei periodi di
1 vacanze scolastiche dalle h. 10,00 alle h. 19,00) ed il venerdì dall'uscita dalla scuola (h. 13,20) alle h. 19,00 (nei periodi di vacanze scolastiche dalle h. 10,00 alle h. 19,00);
- festività: la vigilia di Natale con la mamma, il giorno di Natale con il papà sino alle ore 18,00,
l'ultimo dell'anno con il papà, il primo dell'anno (compleanno della nonna materna) con la mamma;
le festività di Pasqua alternando ogni anno la Pasqua con un genitore e la Pasquetta con l'altro;
- vacanze estive: due settimane anche continuative con ciascun genitore nel periodo feriale, da comunicarsi e concordare ogni anno entro il 31 maggio;
d) il IG. si obbliga a versare alla IG.ra , quale contributo per il Parte_1 Parte_2 mantenimento del figlio, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 700,00
(settecento/00=), oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT, mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla stessa presso Banco BPM, IBAN [...]. Il SI. si impegna, altresì, a farsi interamente carico del vestiario del figlio sino al Parte_1 raggiungimento del dodicesimo anno di età dello stesso ed a versare alla SI. ra , Parte_2 entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese e con le modalità sopra indicate, la somma mensile di €
80,00 per i mesi da settembre (compreso) a maggio (compreso), sino al conseguimento, da parte del figlio, della licenza elementare, a titolo di contribuito per l'acquisto di preparati finalizzati al rafforzamento delle difese immunitarie del figlio;
e) le spese straordinarie da sostenersi per il figlio, così come indicate nel Protocollo d'intesa del
Tribunale di Lucca, allegato e sottoscritto da entrambi i coniugi che lo recepiscono e lo fanno proprio, faranno carico al padre nella misura del 70% ed alla madre nella misura del 30%. In proposito le parti si impegnano, comunque, a ricorrere alla baby sitter in misura non superiore alle dieci ore settimanali;
f) il contributo al mantenimento sopra pattuito sub d) ed e) è stato determinato già tenendo conto delle future spese, quali canoni di locazione, ratei di mutuo e/o altro, che il SI. Parte_1 dovrà affrontare per reperire altra soluzione abitativa;
g) la IG.ra dichiara sin d'ora che non intende chiedere alcun contributo al proprio Parte_2 mantenimento, neppure in sede di divorzio, salvo modifiche della situazione economica di uno od entrambi i coniugi;
h) le parti concordano che l'assegno unico erogato dall' continuerà ad essere percepito per CP_1 intero dalla IG.ra ; Parte_2
i) i coniugi si danno il reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo dei passaporti propri e del minore».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Lucca (LU) il 28/9/2013, dal quale è nato il figlio (nato il Persona_1
19/1/2016) ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
2 Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_2
, uniti in matrimonio in Lucca (LU) in data 28/9/2013, debitamente trascritto nel Registro
[...] degli Atti di Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 100, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2013, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 27/11/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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