Art. 1408. Cessazione dall'Ordine 1. Il militare appartenente all'Ordine Militare d'Italia cessa di far parte dell'Ordine se e' privato del suo grado militare. 2. Le disposizioni relative alla perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare contenute nella sezione II del presente capo, sono estese, in quanto applicabili, ai decorati dell'Ordine Militare d'Italia, sostituito il ((parere del Consiglio dell'Ordine a quello previsto dall'articolo 1426)) .
Articolo 1407Articolo 1409
Articolo 1408 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
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26 febbraio 2014
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