Articolo 1408 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1397Articolo 1399
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9 ottobre 2010
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26 febbraio 2014
Art. 1408. Cessazione dall'Ordine 1. Il militare appartenente all'Ordine Militare d'Italia cessa di far parte dell'Ordine se e' privato del suo grado militare. 2. Le disposizioni relative alla perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare contenute nella sezione II del presente capo, sono estese, in quanto applicabili, ai decorati dell'Ordine Militare d'Italia, sostituito il ((parere del Consiglio dell'Ordine a quello previsto dall'articolo 1426)) .
Entrata in vigore il 26 febbraio 2014
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