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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 18/11/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Viviana Cusolito Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 283/2020 r.g., vertente tra
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
Garibaldi n.24, rappresentata e difesa dall'avv. Fabiano Pezzani, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di primo grado, con domicilio eletto in Reggio Calabria presso lo studio legale dell'avv. Giovanni Milasi, sito in via N. Bixio
APPELLANTE
Contro
(P.IVA , in persona del legale rappresentante CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 pro tempore, con sede in Milano, Corso Sempione n. 39, elettivamente domiciliato in Reggio
Calabria, Via Argine Destro Calopinace, 34 PAL, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Nasone, rappresentato e difeso dall'Avv. Santo Spagnolo del Foro di Catania
APPELLATI
E CONTRO
, cf: , residente in Laureana di Borrello (RC) alla Controparte_3 C.F._2 via Garibaldi n.24, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Luisa Carbone, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palmi, via Mazzini n. 20 Palmi (RC)
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Palmi n. 927/2019.
1 CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 15 Ottobre 2015, conveniva dinanzi al Tribunale Parte_1
di Palmi l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 deducendo testualmente che:
In data 25/09/2014, alle ore 07:30 circa, l'attrice è stata vittima di un sinistro in Rosarno, quale terza trasportata, nel mentre si trovava a bordo dell'autovettura Alfa Romeo 146, tg. BH5208BK, assicurata con la compagnia Estinvest Ood;
Invero, accadeva che la suddetta autovettura, di proprietà e condotta dal sig. , nel Controparte_3 mentre percorreva la strada che da Laureana di Borrello porta a Rosarno, giunto allo STOP di C.da
Olmelli, che incrocia con la strada che porta a Rosarno, per colpa della presenza di terra sul manto stradale, non riusciva a fermare il proprio veicolo andando a sbattere con il fabbricato di fronte lo stesso.
Immediatamente la sig.ra veniva trasportata all'U.O. Pronto Soccorso “S. Maria degli Pt_1
Ungheresi” – OL grazie all'intervento del 118 ove gli veniva fatta la seguente diagnosi:
“Trauma contusivi lombosacrale con escoriazione regione addominale. Frattura patologica delle vertebre.”
Chiedeva, pertanto, il risarcimento di tutti i danni subiti.
Si costituiva l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_5 contestando gli assunti attorei dei quali chiedeva il rigetto.
Istruita la causa, il Tribunale di Palmi, con sentenza n. 297/19 rigettava la domanda.
Avverso detta sentenza con atto ritualmente notificato, proponeva appello Parte_1 eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicati nel detto atto, chiedendone la riforma con l'accoglimento della domanda e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio”. Contr Si costituiva l'appellata resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto.
Interveniva in giudizio , chiedendo di essere tenuto esente da ogni responsabilità Controparte_3 in merito al sinistro in oggetto.
Con ordinanza del 14/3/25, a scioglimento della riserva dell'udienza del 3/3/25, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo 149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il proposto gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere, il
2 primo giudice basato la propria decisione, esclusivamente, sul “caso fortuito” omettendo completamente di valutare l'accertamento della colpa in merito alla condotta del conducente;
1.1) Il gravame è infondato per le argomentazioni che seguono.
L'appellante deduce che il conducente del veicolo su cui era a bordo non avrebbe osservato la prudenza all'incrocio, tenuto conto del fatto che è possibile che sull'asfalto ci sia del terriccio.
Secondo la prospettazione dell'appellante i testimoni avrebbero confermato la responsabilità del conducente nella causazione del sinistro in oggetto. Tes_ Il teste ha riferito: “Non ho potuto assistere all'incidente perché io ero in macchina e davanti a me c'erano altre autovetture. L'incidente si è verificato in un incrocio e nel senso di marcia dell'autovettura c'era uno stop”.
Dalla suddetta testimonianza, a dire dell'appellante, si desumerebbe la responsabilità del conducente, atteso che nessuna altra autovettura ha avuto problemi a causa del terriccio presente sulla carreggiata.
Giova osservare che in seno all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'appellante ha ritenuto che il mancato controllo dell'auto fosse dipeso “per colpa della presenza di terra sul manto stradale”, a causa della quale il conducente “non riusciva a fermare il proprio veicolo”, senza alcun cenno alla condotta di guida del né, tantomeno a una sua responsabilità. CP_3
Appare evidente, inoltre, che la testimonianza sopra riportata non è utile per potere diversamente ritenere, atteso che il teste non ha assistito al sinistro, pertanto, nulla ha potuto riferire sulla dinamica dello stesso, non essendo, comunque emersa alcuna condotta imperita, incauta e/o imprudente del conducente dell'autovettura sulla quale viaggiava l'appellante.
Inoltre, il in sede di costituzione in primo grado ha eccepito l'imprevedibilità e l'inevitabilità CP_3 della presenza del terriccio sulla strada, tali allegazioni non sono state mai specificamente contestate dall'appellante, la quale in primo grado non ha mai dedotto una condotta imprudente o uno stile di guida non consono del conducente, limitandosi a insistere sulla presenza di terriccio quale causa esclusiva del sinistro.
Per quanto sopra, corretta appare la sentenza impugnata che ha ritenuto integrata la prova liberatoria del “caso fortuito” escludente, da un lato la responsabilità in capo a (conducente Controparte_3
e proprietario dell'autovettura Alfa Romeo 146 targata BH5208BK su cui viaggiava, come trasportata, l'attrice che ha subito il danno) e, dall'altro, ex art. 141 CdA, ogni obbligo risarcitorio nei confronti dell'attrice da parte dell' . Controparte_5
2.) Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore indeterminato a complessità bassa, valori minimi stante la limitata difficoltà della causa e così analiticamente determinati: €. 1.029,00 fase di studio, €. 709,00 fase introduttiva, €.1.523,00 fase di
3 trattazione, €. 1.735,00 fase decisionale), in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione, indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Infine, si dà atto che l'appellante ha depositato una delibera di ammissione del COA relativa ad altro giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Palmi Parte_1
n. 927/19, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide: rigetta l'appello; condanna l'appellante, alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell'appellato
[...] che liquida in complessivi €.4.996,00, oltre spese generali, IVA e CPA Controparte_6
4 come per legge;
compensa le spese del giudizio tra l'appellante e l'appellato ; Controparte_3
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 03/10/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
5
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Viviana Cusolito Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 283/2020 r.g., vertente tra
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
Garibaldi n.24, rappresentata e difesa dall'avv. Fabiano Pezzani, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di primo grado, con domicilio eletto in Reggio Calabria presso lo studio legale dell'avv. Giovanni Milasi, sito in via N. Bixio
APPELLANTE
Contro
(P.IVA , in persona del legale rappresentante CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 pro tempore, con sede in Milano, Corso Sempione n. 39, elettivamente domiciliato in Reggio
Calabria, Via Argine Destro Calopinace, 34 PAL, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Nasone, rappresentato e difeso dall'Avv. Santo Spagnolo del Foro di Catania
APPELLATI
E CONTRO
, cf: , residente in Laureana di Borrello (RC) alla Controparte_3 C.F._2 via Garibaldi n.24, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Luisa Carbone, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palmi, via Mazzini n. 20 Palmi (RC)
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Palmi n. 927/2019.
1 CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 15 Ottobre 2015, conveniva dinanzi al Tribunale Parte_1
di Palmi l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 deducendo testualmente che:
In data 25/09/2014, alle ore 07:30 circa, l'attrice è stata vittima di un sinistro in Rosarno, quale terza trasportata, nel mentre si trovava a bordo dell'autovettura Alfa Romeo 146, tg. BH5208BK, assicurata con la compagnia Estinvest Ood;
Invero, accadeva che la suddetta autovettura, di proprietà e condotta dal sig. , nel Controparte_3 mentre percorreva la strada che da Laureana di Borrello porta a Rosarno, giunto allo STOP di C.da
Olmelli, che incrocia con la strada che porta a Rosarno, per colpa della presenza di terra sul manto stradale, non riusciva a fermare il proprio veicolo andando a sbattere con il fabbricato di fronte lo stesso.
Immediatamente la sig.ra veniva trasportata all'U.O. Pronto Soccorso “S. Maria degli Pt_1
Ungheresi” – OL grazie all'intervento del 118 ove gli veniva fatta la seguente diagnosi:
“Trauma contusivi lombosacrale con escoriazione regione addominale. Frattura patologica delle vertebre.”
Chiedeva, pertanto, il risarcimento di tutti i danni subiti.
Si costituiva l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_5 contestando gli assunti attorei dei quali chiedeva il rigetto.
Istruita la causa, il Tribunale di Palmi, con sentenza n. 297/19 rigettava la domanda.
Avverso detta sentenza con atto ritualmente notificato, proponeva appello Parte_1 eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicati nel detto atto, chiedendone la riforma con l'accoglimento della domanda e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio”. Contr Si costituiva l'appellata resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto.
Interveniva in giudizio , chiedendo di essere tenuto esente da ogni responsabilità Controparte_3 in merito al sinistro in oggetto.
Con ordinanza del 14/3/25, a scioglimento della riserva dell'udienza del 3/3/25, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo 149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il proposto gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere, il
2 primo giudice basato la propria decisione, esclusivamente, sul “caso fortuito” omettendo completamente di valutare l'accertamento della colpa in merito alla condotta del conducente;
1.1) Il gravame è infondato per le argomentazioni che seguono.
L'appellante deduce che il conducente del veicolo su cui era a bordo non avrebbe osservato la prudenza all'incrocio, tenuto conto del fatto che è possibile che sull'asfalto ci sia del terriccio.
Secondo la prospettazione dell'appellante i testimoni avrebbero confermato la responsabilità del conducente nella causazione del sinistro in oggetto. Tes_ Il teste ha riferito: “Non ho potuto assistere all'incidente perché io ero in macchina e davanti a me c'erano altre autovetture. L'incidente si è verificato in un incrocio e nel senso di marcia dell'autovettura c'era uno stop”.
Dalla suddetta testimonianza, a dire dell'appellante, si desumerebbe la responsabilità del conducente, atteso che nessuna altra autovettura ha avuto problemi a causa del terriccio presente sulla carreggiata.
Giova osservare che in seno all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'appellante ha ritenuto che il mancato controllo dell'auto fosse dipeso “per colpa della presenza di terra sul manto stradale”, a causa della quale il conducente “non riusciva a fermare il proprio veicolo”, senza alcun cenno alla condotta di guida del né, tantomeno a una sua responsabilità. CP_3
Appare evidente, inoltre, che la testimonianza sopra riportata non è utile per potere diversamente ritenere, atteso che il teste non ha assistito al sinistro, pertanto, nulla ha potuto riferire sulla dinamica dello stesso, non essendo, comunque emersa alcuna condotta imperita, incauta e/o imprudente del conducente dell'autovettura sulla quale viaggiava l'appellante.
Inoltre, il in sede di costituzione in primo grado ha eccepito l'imprevedibilità e l'inevitabilità CP_3 della presenza del terriccio sulla strada, tali allegazioni non sono state mai specificamente contestate dall'appellante, la quale in primo grado non ha mai dedotto una condotta imprudente o uno stile di guida non consono del conducente, limitandosi a insistere sulla presenza di terriccio quale causa esclusiva del sinistro.
Per quanto sopra, corretta appare la sentenza impugnata che ha ritenuto integrata la prova liberatoria del “caso fortuito” escludente, da un lato la responsabilità in capo a (conducente Controparte_3
e proprietario dell'autovettura Alfa Romeo 146 targata BH5208BK su cui viaggiava, come trasportata, l'attrice che ha subito il danno) e, dall'altro, ex art. 141 CdA, ogni obbligo risarcitorio nei confronti dell'attrice da parte dell' . Controparte_5
2.) Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore indeterminato a complessità bassa, valori minimi stante la limitata difficoltà della causa e così analiticamente determinati: €. 1.029,00 fase di studio, €. 709,00 fase introduttiva, €.1.523,00 fase di
3 trattazione, €. 1.735,00 fase decisionale), in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione, indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Infine, si dà atto che l'appellante ha depositato una delibera di ammissione del COA relativa ad altro giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Palmi Parte_1
n. 927/19, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide: rigetta l'appello; condanna l'appellante, alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell'appellato
[...] che liquida in complessivi €.4.996,00, oltre spese generali, IVA e CPA Controparte_6
4 come per legge;
compensa le spese del giudizio tra l'appellante e l'appellato ; Controparte_3
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 03/10/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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